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L'erede non può cacciare il convivente dalla casa

Patrizia Maciocchi
Il nipote che eredita la casa non può cacciare la convivente del nonno. La Cassazione, con la sentenza 19423 depositata ieri, rafforza la tutela del convivente non proprietario mettendolo al riparo anche dalle azioni illegittime di chi è entrato in possesso della casa, consentendogli di esercitare un'azione di spoglio nel caso venga messo alla porta dall'oggi al domani.
Perché chi, per effetto della successione, acquisisce l'immobile nel suo patrimonio non può considerarsi al riparo dagli obblighi che incombevano sul proprietario prima della morte. Se il convivente non può mandare via la sua compagna con la quale ha instaurato un rapporto stabile e duraturo non può farlo neppure il suo erede.

Un limite che non era chiaro al ricorrente che si era sentito autorizzato ad introdursi clandestinamente nell'appartamento impedendo l'accesso alla donna. La Cassazione però chiarisce che il convivente non può essere considerato un ospite da allontanare senza complimenti quando diventa indesiderato.
I giudici della seconda sezione civile ricordano che la convivenza more uxorio, come formazione sociale, fa scattare sulla casa in cui la coppia abita e dove mette in atto il progetto di vita comune «un potere di fatto basato su un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare».
In questo contesto è chiaro che non può essere giuridicamente tollerato il blitz dell'erede, come non sarebbe accettabile l'estromissione violenta da parte del compagno proprietario nei confronti del non proprietario, che acquista, come avvenuto nel caso esaminato, il diritto a tutelare il possesso del l'immobile attraverso l'azione di spoglio.
La Suprema corte, pur rimarcando le differenze tra il matrimonio e la convivenza, specifica che non si tratta di distinzioni tali da rendere giuridicamente irrilevanti i diritti sulla casa destinata ad abitazione comune. Quando un'unione, anche se libera e soggetta a sciogliersi in qualunque momento, ha assunto per durata ed esclusività un carattere familiare, non è consentito al convivente proprietario, né agli eredi, passare alle vie di fatto per mandare via l'ex dall'abitazione, dopo la dissoluzione del rapporto. Il canone della buona fede e della correttezza, «dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento», impone al legittimo titolare che intenda recuperare l'esclusiva disponibilità dell'immobile, il dovere di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire un'altra sistemazione.
Non passa neppure il tentativo del ricorrente di appigliarsi a una diversa residenza della signora. Per la Cassazione la presenza nell'appartamento degli abiti della donna e degli oggetti di sua proprietà, ad iniziare da alcuni mobili, sono la prova della relazione di fatto di quest'ultima con la casa.

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20140916&startpage=1&displaypages=2

Condhotel: una forma alternativa di seconda casa

In questi anni di crisi, anche nel settore immobiliare, se ne sono sentite davvero delle belle in quanto a storie sull’arte dell’arrangiarsi e dell’ingegnarsi: dal cohousing, alla multiproprietà, al proliferare degli affitti condivisi. Dagli Stati Uniti arriva adesso una nuova tendenza che è quella dei condhotel, fenomeno talmente in espansione che la legge italiana ha perfino sentito l’esigenza di dover legiferare per disciplinare questa tendenza.

Il principio è molto semplice e parte dal presupposto che sempre più persone scelgono, tutti gli anni, lo stesso albergo nello stesso luogo per trascorrere le loro vacanze. E allora perché non comprare la stanza? Nel periodo di ferie, così, si può sempre alloggiare in quella che diventerebbe una seconda casa, ma con tutti i servizi di un albergo. Durante il resto dell’anno, si possono guadagnare delle percentuali sulle vendite dell’albergo. Molti hotel americani hanno intrapreso questa strada proprio come forma di finanziamento interno. La convenienza, chiaramente, non può essere garantita, essendo strettamente legata ai successi dell’hotel e alla sua capacità di riempire le stanze in maniera costante. Chi può permetterselo, farebbe forse meglio a valutare l’idea di un piccolo appartamento in località turistiche che può affittare nei periodi in cui non ne usufruisce. Il mercato effettivamente aiuta visto che, come vi avevamo detto qualche tempo fa, i prezzi sono in calo anche per le seconde case.

Nonostante ciò la legge italiana ha sentito l’esigenza di esprimersi per regolare il fenomeno dei condhotel e aveva previsto una norma nel decreto della Competitività, promossa in Senato ma bocciata alla Camera. Si dice, però, che sarà reintrodotta in forma diversa nel decreto Sblocca Italia e che lascerà ampio margine d’azione agli accordi tra le Autonomie locali, le Regioni e lo Stato stesso.

 Fonte articolo: http://news.immobiliare.it/condhotel-una-forma-alternativa-di-seconda-casa-19800

Casa, bonus 50% anche nel 2015 Lupi: la misura sarà nella stabilità - Lo sblocca-Italia in Gazzetta, in vigore da oggi

Lupi: la misura sarà nella stabilità - Lo sblocca-Italia in Gazzetta, in vigore da oggi

Giorgio Santilli
ROMA
Il decreto legge Sblocca-Italia è stato firmato ieri dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta ufficiale con il numero 133. Entra in vigore oggi, a 15 giorni dall'approvazione del Consiglio dei ministri. Per il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, il provvedimento è «un ponte fondamentale per coprire i mesi da qui alla piena operatività della Legge di stabilità 2015 cui spetta di definire le risorse disponibili nel triennio». E nella Legge di stabilità Lupi è certo che sarà contenuta la proroga del bonus fiscale del 50% per i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in casa. «Il bonus 50% – ha detto il ministro nel corso della conferenza stampa tenuta ieri – resterà in vigore anche nel 2015, come il bonus 65% per il risparmio energetico».
Già durante la discussione dello Sblocca-Italia in Consiglio dei ministri si era posta la questione di inserire nel decreto legge intanto la proroga del 65% per poi discutere il 50%. A frenare sull'uno e sull'altro era stato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che aveva rinviato la partita alla legge di stabilità. Ora Lupi rilancia – dopo aver precisato che «con Padoan non c'è stato nessun litigio» – forte del sostegno del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che i bonus vuole riconfermarli tutti e due. Sarebbe un paradosso, d'altra parte, pensare di rilanciare l'edilizia per rilanciare la crescita e poi eliminare o ridimensionare i due incentivi che hanno funzionato meglio di ogni altro.

Lupi ha dato chiarimenti su numerosi aspetti del decreto legge. Anzitutto ha distribuito la ripartizione dettagliata dei 3,89 miliardi fra i 31 interventi inseriti nel decreto legge (si vedano la tabella e l'articolo a fianco). La ripartizione formale delle risorse andrà fatta con un decreto interministeriale Infrastrutture-Economia ma nella relazione tecnica del decreto legge c'è già «la stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera» che assomma complessivamente proprio 3,89 miliardi. Una mossa, quella di Lupi, fatta per trasparenza e anche per mettere un paletto robusto alla discussione parlamentare evitando che le Camere intervengano pesantemente a modificare le poste concordate nel governo.
Dalla relazione tecnica arriva un altro dato interessante: ammonterebbero a 1.055 milioni - secondo la stima del Mef - gli investimenti agevolati sostenuti da famiglie, cittadini e cooperative edilizie per l'acquisto da costruttori di case nuove o ristrutturate destinate poi all'affitto a canone concordato per almeno 8 anni. Nel decreto si conferma la deduzione Irpef del 20% (spalmata in otto anni) fino a un massimo di investimento agevolabile di 300mila euro.
Lupi ha battuto su un altro dato che finora non era stato reso noto: i Comuni avranno 550 milioni per investimenti in infrastrutture in deroga al patto di stabilità interno. Inoltre avranno una fetta da 400 milioni della torta complessiva di 3,89 miliardi di finanziamenti. Andranno alle opere rimaste fuori dal finanziamento del «decreto del fare» del giugno 2013 e alla lista delle opere segnalate dai sindaci direttamente al premier Matteo Renzi per email.
L'altro capitolo sottolineato da Lupi è quello delle liberalizzazioni per l'edilizia. Qui la novità davvero importante è quella che riguarda il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari. «Oggi – ha spiegato Lupi – queste tipologie di intervento, estremamente utile per le famiglie, sono considerate ristrutturazioni edilizie e hanno bisogno di un permesso per costruire con il pagamento di oneri di costruzione. Con la modifica che abbiamo introdotto con il decreto legge – ha continuato il ministro – saranno considerate manutenzioni straordinarie, sarà possibile farle con una semplice dichiarazione e si dovranno pagare soltanto oneri di urbanizzazione».
Più dubbio l'effetto dell'altra rilevante novità delle semplificazioni edilizie che va a modificare la lettera b) dell'articolo 3 del testo unico per l'edilizia (Dpr 380/2001): quella che fa rientrare fra le opere di manutenzione straordinaria anche quelle che «alterano» le superfici delle singole unità immobiliari. Finora erano ricomprese infatti in questa categoria solo opere «che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari». Lo Sblocca-Italia modifica questa parte della norma limitando l'esclusione a opere che non alterino «la volumetria complessiva degli edifici».
Se ne dedurrebbe che sono ora ammesse tra i lavori di manutenzione straordinaria le opere che ampliano le superfici: un classico esempio può essere quello del soppalco che amplia le superfici senza ampliare le volumetrie. Libertà di soppalco, quindi? La novità sarebbe molto rilevante considerando che in alcune grandi città, in zone centrali, la realizzazione di soppalchi di questo tipo non viene praticamente più autorizzata. Tuttavia, la risposta sembra negativa. Nella definizione della manutenzione straordinaria che dà lo stesso testo unico (e la stessa norma) nella categoria sono ricomprese «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'edificio». La manutenzione, per definizione, rinnova o sostituisce, ma non realizza ciò che non c'era. Unica eccezione: «Realizzare e integrare i servizi igienico-sanitario e tecnologici».
Lupi infine ha detto di voler recuperare la norma sul regolamento edilizio unico standard che non poteva andare in un decreto legge: la metterà nel Ddl delega sugli appalti.

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20140913&startpage=1&displaypages=2

Espropriazione: dall’UE divieto di ipoteca sulla casa anche per banche e finanziarie

Il giudice può bloccare, in via provvisoria, la finanziaria che mette all’asta la casa familiare del consumatore se si accorge che nel contratto di credito al consumo, fatto firmare a quest’ultimo, sono presenti una o più clausole abusive (quelle clausole, cioè, che pongono oneri particolarmente vincolanti a carico del consumatore e a vantaggio dell’azienda, vietate dalle direttive dell’UE). La vendita forzata può essere immediatamente stoppata perché il diritto all’abitazione è intangibile in base alle norme europee.

 È questa la sintesi di una interessantissima sentenza emessa qualche minuto fa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che autorizza i giudici nazionali a stoppare la vendita forzata degli immobili per debiti contratti con banche e finanziarie. Queste ultime, invero, la fanno “da padroni” quando si tratta di contratti e modelli prestampati, imponendo ai cittadini clausole che, invece, sono spesso vietate dalla normativa europea (cosiddette “clausole abusive”). Risultato: l’ipoteca è nulla e il pignoramento immobiliare deve essere arrestato.

 I giudici comunitari chiariscono la portata della tutela dei consumatori in caso di diritto reale di garanzia (ipoteca) sulla casa d’abitazione. Il diritto all’abitazione è fondamentale e deve essere preso in considerazione dal giudice nazionale nell’attuazione della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare meccanismi di tutela tali da far cessare l’utilizzazione delle clausole qualificate come illegittime.

 Prosegue la Corte di giustizia: gli Stati Ue devono cioè applicare meccanismi efficaci per scoraggiare le pratiche abusive. In caso di rilevata sussistenza di tali clausole abusive deve dunque ritenersi che il giudice nazionale competente abbia la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento provvisorio che vieti la prosecuzione dell’esecuzione forzata e della relativa vendita della casa nel corso di un procedimento di esecuzione stragiudiziale su un bene dato in garanzia.

 Non solo. La Corte di Giustizia mostra grande interesse per la “prima casa” o, comunque, qualsiasi abitazione dei cittadini. Si legge infatti nella sentenza: bisogna prestare particolare attenzione qualora il bene gravato dall’ipoteca sia l’immobile che costituisce l’abitazione della famiglia del consumatore.

Fonte articolo: http://www.laleggepertutti.it/55766_espropriazione-dallue-divieto-di-ipoteca-sulla-casa-anche-per-banche-e-finanziarie#sthash.qBUBADDy.dpuf

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