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Addio Dia: ristrutturare casa sarà più facile

Le facilitazioni previste nel pacchetto Sblocca Italia potrebbero rendere la vita più facile a chi decidere di ristrutturare casa: se la bozza del pacchetto infatti verrà confermata  le procedure burocratiche in materia di casa saranno più snelle e garantiranno tempi più veloci.

Addio alla Dia: la Denuncia di inizio attività verrà sostituita con una semplice comunicazione di inizio lavori sempre che non si aumenti la superficie dell’immobili o cambi la sua destinazione d’uso.

Tra gli altri provvedimenti previsti nel pacchetto Sblocca Italia, volti a favorire la ripresa del mercato edile, in particolare sofferenza, anche la possibilità di far partire opere di frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliare senza più attendere il permesso di costruzione, sostituito con Scia, una segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione dovrà esser certificata da un professionista.

Ma non solo. Tra le proposte comprese nel pacchetto potrebbero esserci anche:

Un bonus per adeguamento sismico: una detrazione variabile dal 50% al 65% per chi realizza adeguamenti anti sismici. Per chi invece vorrà usare fonte energetiche rinnovabili, potrebbe presto arrivare il Bonus per risparmio energetico: una detrazione per premiare chi installerà impianti green.

Fonte articolo: http://news.attico.it/2014/09/01/addio-dia-ristrutturare-casa-sara-piu-facile/

L'ipoteca batte il compromesso. La Cassazione conferma i confini del privilegio varato dalla legge 30/1997

Angelo Busani
Il privilegio del promissario acquirente, derivante dalla trascrizione nei Registri immobiliari del contratto preliminare di compravendita immobiliare, non prevale sulle ipoteche iscritte in precedenza rispetto alla data della predetta trascrizione del contratto preliminare dalla quale il privilegio origina. È quanto la Cassazione ha rispiegato nella sentenza n. 17270 del 30 luglio 2014.
Il dl 669/1996, convertito in legge 30/1997, ha introdotto nel Codice civile l'articolo 2645-bis, il quale ha reso possibile la trascrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare; e ciò al fine di tutelare la posizione del promissario acquirente nel periodo tra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo e, in specie, per i casi in cui il promissario esegua in questo lasso di tempo prestazioni di pagamento verso il promittente venditore, che potrebbero rivelarsi rovinose per il promissario stesso ove il promittente si renda inadempiente alle sue obbligazioni derivanti dal contratto preliminare o, peggio, essendo un imprenditore, si renda insolvente.

La trascrizione del contratto preliminare vale infatti ad attribuire al promissario acquirente il beneficio consistente nel fatto che, una volta trascritto il contratto definitivo, divengono inopponibili al promissario acquirente le «trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare». In altri termini, se il 15 settembre 2014 si stipula un preliminare di compravendita immobiliare che si trascrive il 18 settembre successivo, e se il 22 ottobre 2014 a carico del promittente venditore viene iscritta un'ipoteca giudiziale oppure viene trascritto un pignoramento, quando sarà trascritto (in ipotesi, il 5 febbraio 2015) il contratto definitivo di compravendita programmato con il contratto preliminare in precedenza trascritto, quest'ultima trascrizione (poiché "prenotata" con la trascrizione del contratto preliminare) preverrà sulle formalità eseguite anteriormente, ma posteriori alla trascrizione del contratto preliminare.
Dalla trascrizione del contratto preliminare non deriva solo il beneficio della descritta "prenotazione" degli effetti della trascrizione del contratto definitivo. La legge 669/1996, infatti, preoccupandosi anche del caso che il programma negoziale delineato nel contratto preliminare non vada a buon fine, e che quindi non si addivenga alla stipula del contratto definitivo, ha introdotto anche un «privilegio speciale» a tutela dei crediti del promissario acquirente (ad esempio: il credito alla restituzione delle caparre e degli acconti versati al promittente venditore) derivanti dalla «mancata esecuzione del contratto preliminare».
Se dunque il creditore è titolare di un privilegio sopra un dato bene (si parla in tal caso di "privilegio speciale": articolo 2746, comma 1, Codice civile), ciò significa che quel creditore è preferito nella ripartizione del ricavato derivante da un procedimento espropriativo avente a oggetto il bene oggetto del privilegio. In particolare, ai sensi dell'articolo 2748, comma 2, del Codice civile, «I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente»; in sostanza, il creditore privilegiato non subisce la falcidia che vi sarebbe se il credito fosse «chirografario» (e cioè non privilegiato) per effetto del concorso di altri creditori. Nel caso del promissario acquirente che abbia versato acconti al promittente venditore, il quale si renda inadempiente all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, l'aver trascritto il contratto preliminare comporta dunque, per il promissario acquirente, il beneficio che il credito alla restituzione degli acconti versati non sia un credito chirografario ma, appunto, un credito privilegiato.
Se però è pacifico che il privilegio in parola prevalga sulle ipoteche iscritte posteriormente alla trascrizione del preliminare, un dubbio potrebbe sorgere per le ipoteche anteriori al privilegio, per il fatto appunto che il predetto articolo 2748 dispone la prevalenza del creditore munito di privilegio sul creditore ipotecario. Ebbene, la Cassazione ribadisce nella sentenza n. 17270 quanto già in passato era stato deciso in sede di giurisprudenza di legittimità (specialmente nella sentenza n. 21045/2009 delle Sezioni Unite), e cioè che, trattandosi di un privilegio che nasce dall'esecuzione di una formalità pubblicitaria, esso ne deve seguire le regole, prima tra tutte quella secondo cui la formalità precedente prevale su quella successiva.
Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20140910&startpage=1&displaypages=2

Nuovi mercati: per l’edilizia si punta sull’Africa

L’African Development Bank non ha dubbi e con i numeri pubblicati è difficile averne: l’Africa rappresenta senz’altro un polo di espansione edilizia che nei prossimi anni sarà la chiave per le imprese, anche Italiane, in cerca di commissioni all’estero. Una sorta di proseguimento della curva ascendente dell’Asia che poi si sposterà nel Continente Nero. Non si parla certo di mesi, ma di anni, quindi tutto rimane una proiezione nel futuro ma già in qualche Paese si intravedono i primi barlumi.

Secondo l’istituto africano, nei 25 anni a venire in Africa ci sarà bisogno di circa 300 milioni di nuovi alloggi. Della domanda si ha traccia già nei grandi centri cittadini.

 Ad esempio, fa discutere e ben sperare il caso del Kenya. A Nairobi sono attualmente in costruzione 150 unità abitative nella periferia della città. Inoltre, lo Shelter Afrique, uno dei più grossi developer kenyoti, ha deciso di vendere obbligazioni per 3 miliardi di scellini del Kenya al fine di finanziare degli interventi di edilizia sostenibile. L’obiettivo è quello di costruire alloggi residenziali pubblici e di farlo per venderli a prezzi consoni alle effettive possibilità della classe media del luogo.

I due Paesi africani verso cui indirizzare gli sforzi sono, nel dettaglio, il già citato Kenya e la Costa d’Avorio. Per dare un’idea di quanto succederà e di quanto è già iniziato, basta guardare all’Algeria. In questo Stato africano ogni anno si tiene una fiera dell’edilizia a cui prendono parte diverse aziende italiane che hanno l’obiettivo di vincere degli appalti fuori dal nostro Paese. È proprio in Algeria che entro la fine del 2014 si termineranno lavori per l’impressionante numero di 2,6 milioni di alloggi con una spesa di soldi pubblici pari a 60 milioni di dollari. Senza considerare l’espansione del mercato marocchino per quanto riguarda i centri commerciali. Insomma, ci sono nuovi orizzonti a cui guardare e su cui puntare, le imprese edili lungimiranti non possono non saperlo

Fonte articolo: http://news.immobiliare.it/nuovi-mercati-per-ledilizia-si-punta-sullafrica-19772



Più garanzie in Bce: i prestiti alle imprese diventano più facili. Da domani Bankitalia allarga la platea di collaterali

ROMA
Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, li aveva annunciati già nelle sue Considerazioni finali a fine maggio e da domani saranno operativi. Sono gli strumenti per aumentare la capacità delle banche italiane di offrire garanzie alla Bce, insieme alle loro richieste di rifinanziamento all'Eurotower, anche in occasione delle nuove operazioni di rifinanziamento (Tltro) che la Bce varerà a metà settembre. Le nuove misure, spiega la Banca d'Italia in un comunicato, sono finalizzate a incentivare il credito alle piccole e medie imprese e alle famiglie: quel che si sa, secondo i dati della Centrale Rischi, è che il tetto massimo di queste garanzie potenziali aggiuntive dovrebbe essere pari a 130 miliardi di euro per i prestiti alle imprese e a 131 miliardi di euro per i mutui alle famiglie: si tratta naturalmente di tetti massimi e non di quello che verrà effettivamente utilizzato, dal momento che le banche sinora hanno usato in media un terzo dei plafond consentiti. In particolare, spiega Via Nazionale, possono essere portati a garanzia i portafogli di crediti omogenei composti da mutui residenziali alle famiglie o da crediti alle imprese non finanziarie, e non solo singoli prestiti come finora possibile. Nei portafogli di crediti possono essere ricompresi prestiti con probabilità di insolvenza del debitore fino al 10 per cento.

La metodologia di determinazione degli scarti di garanzia tiene conto della diversificazione del rischio dei portafogli e consente di applicare scarti in media più contenuti, rispetto a quelli previsti sui prestiti stanziati singolarmente.
Banca d'Italia cita anche come ammessa a garanzia la parte utilizzata delle linee di credito censite nella Centrale Rischi come «prestiti auto liquidanti e a revoca», una tipologia di prestiti particolarmente diffusa tra le medie e piccole imprese. Per questi, la Banca d'Italia ha individuato alcune modifiche contrattuali che le banche possono adottare per consentirne l'utilizzo come garanzia. Del nuovo collaterale faranno parte, inoltre, i prestiti bancari, singolarmente o inseriti in un portafoglio, di importo non inferiore a 30.000 euro, al momento del conferimento in garanzia. Finora la soglia minima dei prestiti accettati in garanzia era stata pari a 100.000 euro. Nell'elenco, via Nazionale indica poi i prestiti bancari, quando singolarmente conferiti, con una probabilità di insolvenza del debitore fino all'1,5 per cento(finora venivano ammessi prestiti con una probabilità massima di insolvenza del debitore pari all'1 per cento). Infine, fanno parte della lista anche i crediti concessi sotto forma di leasing finanziario e factoring pro-soluto, purché conformi ai criteri di idoneità previsti dall'Eurosistema, beneficiando in tal modo di scarti di garanzia più contenuti.

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20140909&startpage=1&displaypages=2

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