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Tari: quali rimborsi chiedere?

I rimborsi della Tari cresciuta con i calcoli illegittimi su box e cantine possono guardare indietro fino al 2014, data di nascita del tributo, e le richieste vanno presentate in carta semplice, senza troppe formalità; a patto di indicare tutti i dati che servono a "identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso", specificando anche la pertinenza che ha generato l’errore.

 

Da escludere rimborsi per la Tares 

Arrivano, e hanno la forma ufficiale della circolare, le istruzioni del Ministero dell’Economia per sciogliere il ginepraio creato dai calcoli sbagliati sul tributo rifiuti. Curiosamente il Ministero, pur ricordando il termine di cinque anni per la prescrizione, esclude la possibilità di chiedere rimborsi anche per il 2013, quando era in vigore un tributo (la Tares) caratterizzato dalle regole poi ereditate dalla Tari, come spiega la stessa circolare. Fuori dal problema, e quindi dai rimborsi, è anche la "Tari puntuale", applicata finora in meno di 300 Comuni che provano a misurare davvero la quantità dei rifiuti prima di calcolare la bolletta.


Rischio rincari per i contribuenti 

Ma ripartiamo da capo. L’errore, come ricordato in queste settimane da Il Sole 24 Ore alla luce della risposta del sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta al question time presentato in commissione Finanze alla Camera da Giuseppe L’Abbate del Movimento 5 Stelle, riguarda i criteri seguiti in una serie di Comuni, grandi e piccoli, per applicare la "quota variabile" del tributo.


Accanto alla "quota fissa", che va moltiplicata per i metri quadrati, la Tari prevede infatti una parte variabile, che cambia in base al numero degli abitanti dell’immobile e serve a parametrare il conto alla quantità di rifiuti prodotti. Proprio questa funzione della parte variabile, ribadisce il dipartimento Finanze, determina il meccanismo per il calcolo, che deve applicare la quota variabile una sola volta anche quando l’appartamento è completato da cantine, box e solai. Nei Comuni con l’errore, la quota variabile è stata invece ripetuta per ogni pertinenza autonoma dal punto di vista catastale, gonfiando il conto finale.


Il meccanismo non ha “arricchito” i Sindaci, perché la Tari è misurata in base ai costi del servizio indicati nei piani economico-finanziari dei gestori, e questo apre un problema su come finanziare i rimborsi; con il rischio che gli euro di ritorno nelle tasche dei contribuenti colpiti dal calcolo sbagliato siano spalmati come richieste aggiuntive su tutti gli altri.


Cantiere aperto per i regolamenti locali 

Di questo la circolare non si occupa, perché la sua competenza punta solo a dire l’ultima parola su norme, obblighi dei Comuni e diritti dei contribuenti. I Sindaci sono chiamati a modificare i regolamenti sbagliati, e i cittadini a verificare le bollette perché le discipline locali spesso "non contengono un’espressa e univoca previsione" sui calcoli.


Unica utenza per abitazione e pertinenze 

In effetti il caos è parecchio, ma la circolare spiega che quella giusta è solo la via maestra, e che l’ "utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze". Tradotto, significa che casa, garage, cantina e solaio sono un tutt’uno: la somma della loro superficie serve a calcolare la quota fissa, e la quota variabile va aggiunta una volta sola. Finiscono così in fuorigioco tutti i calcoli alternativi dei Comuni, e considerati corretti dalla nota Anci di mercoledì: a partire dai regolamenti che trattano i garage come utenza "non domestiche". Gli effetti in bolletta sono minori rispetto a quelli delle pertinenze moltiplicate: ma restano illegittimi.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Mutui: tassi più bassi rispetto al 2016

Il settore dei mutui continua ad attrarre nuovi e vecchi acquirenti del mercato immobiliare, grazie a un livello dei tassi di interesse che rende i finanziamenti mai così convenienti come in questo periodo.


Non solo i tassi non sono saliti, ma hanno anche raggiunto lo scorso mese una percentuale più bassa del minimo registrato durante il 2016.

La conferma arriva dall’analisi effettuata dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) sui dati di Bankitalia, secondo cui a settembre il costo dei mutui – sintetizzato dall’andamento dei tassi fissi e variabili e influenzato anche dalla variazione della composizione fra le erogazioni in base alla tipologia di prestito – è risultato pari all’1,97%, contro il 2,05% fatto segnare nello stesso periodo dello scorso anno (era il 2,11% ad agosto 2017 e 5,72% a dicembre 2007). Sul totale di quanto erogato dalle banche, i due terzi dei mutui sono a tasso fisso.


Non dimentichiamo quanto sta accadendo per i mutui dal lato delle richieste, con le nuove tendenze segnalate dal Barometro CRIF (Centrale Rischi Finanziari). Si è rilevato che la domanda di settembre è in scesa del 13,8% rispetto allo stesso mese del 2016, a causa della progressiva perdita di interesse da parte delle famiglie verso la portabilità dei vecchi prestiti. Tuttavia secondo Simone Capecchi, executive director della Centrale Rischi, è in atto un consolidamento della ripresa dei nuovi mutui, richiesti grazie anche al sostegno delle maggiori compravendite che stanno caratterizzando il mercato immobiliare.


Infine, ricordiamo anche che la recente proroga del Quantitative Easing fino a settembre 2018 contribuirà a mantenere molto bassi i tassi del mercato monetario, sia a breve termine (Euribor) che a lungo (Eurirs).


Fonte articolo: Mutuionline.it

Il bonus mobili rientra nel pacchetto casa 2018

Il bonus mobili rientra nel perimetro della nuova legge di Bilancio.


Con una proroga secca dal 2017 al 2018 per la misura che, dalla sua introduzione nel giugno 2013 fino a tutto il 2016, è stata capace di muovere una spesa pari a oltre 4,5 miliardi di euro, secondo le stime di FederlegnoArredo. 

Il pacchetto della manovra dedicato alla casa, ormai assestato, incassa questa ennesima novità. Il testo del Ddl, atteso in Parlamento tra domani e giovedì, si prepara così a restituire un quadro delle agevolazioni fiscali profondamente rinnovato, dopo gli interventi del Governo, tra conferme, bonus totalmente nuovi e sconti riformati. 


In questa cornice il rinnovo del bonus mobili arriva dopo che, nelle prime bozze della manovra, la misura era stata tagliata. Adesso, mentre il lavoro dei tecnici dell’esecutivo è ancora in corso, riappare in una versione che conferma l’assetto che finora ha funzionato così bene: chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia a partire dal primo gennaio del 2017 potrà agganciare al rinnovamento della sua abitazione anche la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe non inferiore alla A+. Le spese per l’arredo dovranno essere sostenute nel 2018 e avranno un tetto massimo di 10mila euro. La sostanza, allora, è che viene confermato in blocco l’assetto attuale. Quindi, come avviene già adesso, lo sconto andrà diviso in dieci rate annuali. 


Fonte articolo: IlSole24ore, vetrina web

Più garanzie per chi acquista "su carta"; approvata la legge

Offrire maggiori garanzie a chi acquista un immobile "su carta".


È uno degli obiettivi della legge delega per la modifica della legge fallimentare, approvata definitivamente dal Senato.

Nel testo per la "riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza" un articolo dedicato alle "garanzie in favore degli acquirenti degli immobili da costruire" prevede che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in modo da garantire controlli maggiori sugli adempimenti di competenza del costruttore.
 

Le garanzie già in vigore per gli acquirenti

Chi acquista su carta è già tutelato dal D.lgs 122/2005. Al momento della stipula del contratto per il trasferimento non immediato della proprietà dell’immobile da costruire, il costruttore deve procurare all’acquirente una fideiussione pari alle somme riscosse e a quelle da riscuotere prima del trasferimento della proprietà.


Con la fideiussione, l’acquirente può ottenere la restituzione delle somme versate nel caso in cui l’impresa costruttrice si trovi in una situazione di crisi. C’è crisi se l’immobile oggetto del contratto viene pignorato, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ammissione alla procedura di concordato preventivo o stato di insolvenza.   


Il costruttore deve inoltre consegnare all’acquirente una polizza assicurativa decennale, con decorrenza dalla data di conclusione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
 

Immobili da costruire, in arrivo maggiori tutele

La nuova legge cerca di prevenire eventuali comportamenti scorretti o dimenticanze che, in caso di fallimento, possono danneggiare l’acquirente.


Per agevolare i controlli dei notai sull’obbligo di stipula della fideiussione e di consegna della polizza assicurativa, è stabilito che l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
La norma prevede infine la nullità del contratto nel caso in cui il costruttore non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo.


Fonte articolo: Edilportale.com

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