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Investimenti in costruzioni: riparte l'Europa, locomotiva Est

 Sarà per l'attesa del «piano Juncker» o perché gli Stati allentano la politica di rigore cercando di incoraggiare la ripresa economica, ma l'Europa delle costruzioni torna a correre a ritmi sostenuti nel 2015 con una previsione di incremento del mercato del 2,1%, dopo un 2013 contrassegnato dal «profondo rosso» (-2,7%) e un 2014 di ripresa leggera (+1%).
I dati arrivano da Eurocontruct, l'organizzazione che tiene insieme primari istituti di ricerca del settore dell'edilizia e delle costruzioni di 19 paesi europei. Nel convegno semestrale di presentazione del rapporto con lo scenario di medio termine, che si terrà a Milano il 19-20 novembre a cura del Cresme, il partner italiano dell'organizzazione, i 1.305 miliardi di euro di investimenti stimati come dimensione totale del mercato per il 2014 e le proiezioni sul 2015 saranno dettagliate per Paese e per tipo di attività e di mercato.

Il dato che ne viene fuori in modo netto è che a fare da locomotiva al settore delle costruzioni tornano i Paesi dell'Est che già nel 2014 hanno potuto contare su un tasso di crescita del 4,8% e che nel 2015 toccheranno una punta del 5,5%.
È in fondo la storia di questi ultimi anni. Si torna, infatti, vicini ai tassi di crescita impetuosa che hanno caratterizzato il decennio scorso.
Tanto più significativi appaiono questi numeri, nella fase attuale, se confrontati con il tasso di crescita dei Paesi dell'Ovest che quest'anno si fermeranno a un incremento degli investimenti complessivi dello 0,8% e il prossimo anno arriveranno all'1,9 per cento. Anche l'Italia riparte nel 2015 con un +1,1% dopo un 2014 a -2,2%.
La due giorni milanese si terrà nella sede della Triennale (nel primo giorno il Rapporto Euroconstruct, nel secondo il focus sull'economia delle costruzioni in Italia con la presentazione del Rapporto congiunturale Cresme 2015) e sarà un momento di incontro e confronto cui parteciperanno protagonisti delle costruzioni e della finanza immobiliare europea. Ancora una volta nella forte crescita dei paesi dell'Est Europa emerge la capacità di sfruttare al meglio i fondi strutturali europei, una marcia in più che infatti spinge soprattutto i comparti delle opere pubbliche nel 2014 e nel 2015.

Quanto ai Paesi dell'Occidente insieme all'onda inarrestabile del recupero, che in Italia arriva a costituire una quota del 75% del mercato totale, a sorpresa comincia a ripartire - sia pure con situazione molto variegata - la costruzione di nuovo residenziale, segno che comincia probabilmente a vedersi l'uscita dal tunnel per il mercato immobiliare.
Al solito è una storia tutta a sé quella del mercato inglese: nel Regno Unito il segmento dato in forte crescita è quello delle opere pubbliche, trainate dal piano infrastrutturale straordinario del governo e dal salto di innovazione che si vuole produrre con l'obbligo di utilizzo del Building Information Modeling (Bim) nei lavori pubblici dal 2016. La ripresa del «nuovo non residenziale», poi, con il ritorno alla crescita di uffici e capannoni, è un'altra faccia della ripresa che nell'Europa continentale ancora è fragile.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/infrastrutture-e-citta/2014-11-11/investimenti-costruzioni-riparte-europa-203806.php?uuid=AbL3htcK

Abitazione principale, guida alle tasse di fine anno

 

Il 16 dicembre quasi 23 milioni di soggetti proprietari della casa in cui risiedono saranno chiamati al pagamento della Tasi. In pochi eviteranno l’appuntamento con la tassa sul mattone: coloro che possiedono un immobile con un valore catastale che non genera imposta, in quanto completamente assorbita dall’eventuale detrazione riconosciuta dal Comune, quelli che hanno l’alloggio in uno dei rari Comuni che hanno escluso dalla tassa tutti gli immobili e, in molti casi, i proprietari delle abitazioni di lusso che scontano invece l’Imu.
L’abitazione principale
Ma procediamo con ordine partendo dalla definizione di abitazione principale che è la stessa dell’Imu. Si tratta dell’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ne discende che in caso di utilizzo di più unità abitative, il contribuente dovrà scegliere quale di esse considerare abitazione principale con conseguente esclusione dall’Imu e assoggettamento, nella generalità delle situazioni, alla Tasi.

Tutte le altre unità saranno considerate immobili diversi dall’abitazione principale. È da ritenere che questa regola incontri una deroga quando l’accatastamento unitario sia precluso dalla diversa titolarità dei due beni, come si verifica nel caso in cui un appartamento risulti in proprietà alla moglie e l’altro al marito, fermo restando l’unitario utilizzo come abitazione principale di entrambi. In questa ipotesi, infatti, è possibile richiedere un accatastamento unitario delle due unità, in esito al quale le due unità vengono considerate come porzioni di un unico complesso immobiliare, pur conservando rendite catastali separate (Direzione centrale del catasto, nota n. 15232 del 2002). Affinché l’unità immobiliare possa essere considerata abitazione principale, è poi necessario che il proprietario vi dimori abitualmente e, inoltre, che lì abbia la residenza anagrafica. Vi è però un’eccezione, che riguarda gli appartenenti al comparto sicurezza, ai quali non sono richieste le condizioni della dimora e della residenza in relazione, però, a un solo fabbricato, purché non di lusso e non locato.
I coniugi
Va poi ricordato che in presenza di coniugi non separati ma con residenze diverse in due unità abitative possedute dagli stessi soggetti, occorre distinguere a seconda che i due immobili siano, o meno, nello stesso Comune. Nella prima ipotesi, solo uno dei due fabbricati sarà considerato abitazione principale sulla base della scelta operata dai contribuenti. Nella seconda eventualità, invece, entrambi sono abitazioni principali. Le stesse regole previste per il calcolo della Tasi dovuta per l’abitazione principale trovano applicazione anche alle pertinenze di cui all’articolo 817 del Codice civile, si ritiene però, con le stesse limitazioni previste per l’Imu: ossia si deve trattare di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2 (depositi), C6 (autorimessa) e C7 (tettoie, chiuse o aperte). In pratica, si potranno avere, al massimo, tre pertinenze: una accatastata in C2, l’altra in C6 e la terza in C7. Le pertinenze richiedono particolare attenzione anche con riguardo all’eventuale detrazione che il comune potrebbe aver collegato alle rendite catastali. Alcune delibere prevedono, invero, la quantificazione della detrazione in ragione della rendita del solo appartamento; altre, invece, con riguardo alla sommatoria delle rendite dell’abitazione e delle relative pertinenze. Rispetto al calcolo dell’imposta da versare entro il 16/12, occorrerà poi verificare quando il Comune ha inviato la delibera della Tasi al dipartimento delle Finanze per la pubblicazione sul sito internet del ministero. Se infatti la delibera è stata pubblicata entro il 31 maggio 2014, il contribuente dovrebbe aver già versato l’acconto entro il 16 giugno (termine differito al 16 ottobre se la delibera sia stata pubblicata entro il 18 settembre) e pertanto, il 16 dicembre, resterà da pagare il saldo. Diversamente, se la delibera è stata pubblicata dopo il 18 settembre, oppure non compare proprio sul sito ministeriale in quanto non adottata o non trasmessa, il tributo sarà dovuto in unica soluzione, sempre entro il 16 dicembre, con applicazione dell’aliquota di base dell’1 per mille.

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20141209&startpage=1&displaypages=2

Caldaie e condizionatori allineati al nuovo libretto

L’obbligo del nuovo modello di libretto per le caldaie, i sistemi di riscaldamento e i condizionatori, sulla carta, è scattato il 15 ottobre. Ma condomini, uffici e famiglie non dovranno affannarsi per mettersi in regola: potranno farlo in occasione del primo controllo utile sull’efficienza dei propri dispositivi.

L’adempimento deriva dal Dm 10 febbraio 2014 (che a sua volta attua il Dpr 74/2013) e prevede che le caldaie tradizionali, già in passato dotate di un libretto, debbano rinnovarlo con la compilazione del nuovo modello. Inoltre, la stessa documentazione è estesa in via obbligatoria anche ai condizionatori (in Lombardia, per effetto della legge regionale, solo quelli sopra i 12 kW) e all’intero universo dei sistemi di riscaldamento, dalle pompe di calore ai cogeneratori, dal teleriscaldamento ai dispositivi alimentati da fonte rinnovabile. Gli unici impianti “dispensati” sono gli scaldacqua per uso igienico-sanitario a servizio di singole unità immobiliari, purché siano a uso abitativo. Se si parla, ad esempio, di un apparecchio installato in una palestra o in un centro sportivo, allora il libretto è necessario.


Che cosa è il libretto
È la carta di identità dell’impianto, lo segue dalla prima accensione alla fine del servizio e alla successiva demolizione, registra tutte le modifiche, sostituzioni di apparecchi e componenti, interventi di manutenzione e di controllo, valori di rendimento nel corso della vita utile, cambi di proprietà. Rispetto all’edizione in uso fino a oggi, il modello in vigore dal 15 ottobre non si fonda più su due tipologie di moduli (uno riferito alle centrali e l’altro al singolo impianto) ma su un modulo unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione delle componenti dell’impianto.

Chi compila il libretto
La responsabilità della compilazione iniziale (per un impianto termico nuovo) è della ditta installatrice. Al contrario, l’aggiornamento, così come (ad esempio nel caso di un condizionatore) la compilazione ex novo per un sistema già esistente, spetta al responsabile dell’impianto, cioè, nel caso di un appartamento, la persona che fisicamente ci abita o, nel caso di un condominio, l’amministratore (che a sua volta può delegare a un terzo responsabile). «Il modello può essere scaricato dal sito del Mise» – spiega Giorgio Bighelli, della società di consulenza e-training. «Tuttavia, visto che si presenta identico, sia che riguardi un apparato da 20kW sia uno di 300 kW, è troppo complesso perché il singolo cittadino possa predisporlo senza l’aiuto di un tecnico». Per questa ragione, lo stesso Ministero ha chiarito che l’adeguamento dei documenti potrà essere effettuato in occasione del primo controllo, obbligatorio, sull’efficienza energetica dell’impianto (fissato ogni due o ogni quattro anni, in genere dalle Regioni). Ma per chi ha un contratto di manutenzione di caldaie e condizionatori, l’adeguamento può essere effettuato anche prima, in occasione della prima ispezione programmata. «È sempre buona norma comunque per il cittadino che ha la responsabilità dell’impianto – conclude Bighelli – farsi spiegare dal manutentore come è compilato il modello e fare una verifica con le istruzioni allegate al modello in bianco. Perché, alla fine, la responsabilità è sempre sua».

In Lombardia, per i condizionatori sotto i 12kW, non è richiesta la compilazione di un libretto: una differenza sostanziale rispetto allo Stato, tenendo anche conto che gli impianti domestici in genere oscillano fra 1 e 6 kW.

Il vecchio libretto

Il vecchio libretto, già in uso per le caldaie tradizionali, non va buttato. Anzi, deve essere conservato. Così era già accaduto nel 2003, quando il modello di libretto era stato aggiornato la prima volta. Un apparato installato nel 2002, ad esempio, dovrà avere tre versioni di libretto, quella che fa capo al modello del 1993, quella del 2003 e quella del 2014.

L’efficienza energetica
Tra le novità del Dm del 10 febbraio 2014 c’è anche l’aggiornamento della modulistica per inviare il rapporto di controllo al termine delle verifiche di efficienza dell’impianto. Questo documento si distingue in 4 tipologie (riscaldamento a fiamma e combustione, condizionamento, teleriscaldamento, come trigenerazione) e scatta solo nel caso di impianti di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kW e di condizionamento con potenza maggiore di 12 kW. La compilazione spetta ai tecnici, che inviano il rapporto all’ente preposto a tenere il catasto degli impianti, pagando l'importo del bollino, secondo un tariffario che cambia persino da Comune a Comune.

Le sanzioni
Le sanzioni stabilite dal Dlgs 192/2005, vanno da 500 a 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ottemperino ai propri obblighi. «Il rischio reale che scattino le verifiche – prosegue Bighelli – è comunque proporzionato all’esistenza o meno, a livello regionale, del catasto degli impianti termici e all’operatività degli enti preposti a effettuare gli accertamenti. In Lombardia, ad esempio, l’assenza di libretto comporta una multa da 100 a 600 euro».

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/edilizia-privata/2014-11-07/caldaie-condizionatori-allineati-nuovo-142714.php?uuid=AbuuUfbK

Dallo Sblocca Italia pochi bonus fiscali per l'immobiliare

Lo Sblocca Italia (Dl 133/2014, convertito in legge l'altro ieri, a tarda sera) prova a non pesare troppo sull'erario dal punto di vista fiscale e concentra quasi tutte le (scarse) agevolazioni sul settore immobiliare.

Anzitutto l'esenzione dalla imposte di registro e bollo degli accordi tra proprietario e inquilino in cui il canone viene ridotto. Poi c'è uno dei piatti forti, riservato alle Siiq nella speranza che riprendano vita e diano un impulso al mercato: viene prevista la detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli immobili locati e delle quote dei fondi immobiliari (che rispettano i requisiti delle Siiq) detenute dalle Siiq stesse. E da ultimo il bonus per chi compra, dal 2014 a fine 2017, case invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione (o ristrutturate, senza limiti di tempo).

Potrà scontare dall'imponibile Irpef il 20% della spesa, sino al limite di 300mila euro. Stesso bonus sulle spese sostenute per la costruzione di un'abitazione su un'area già di sua proprietà. Le condizioni sono che l'acquirente sia una persona fisica non esercente attività commerciali e, entro sei mesi, la casa (che non deve essere di lusso), venga affittata per almeno otto anni. Il canone, poi, non deve essere superiore a quello «concordato» o a quello di housing sociale. Inoltre, locatore e inquilino non devono essere parenti di primo grado (cioè genitore e figlio). A quest'ultimo riguardo, il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, prevede un percorso a ostacoli e il rischio che si formi una tendenza alla convivenza al posto del matrimonio dato che, pur se in funzione elusiva, un affitto tra due estranei è giustificabile mentre tra coniugi (che formalmente rientrano nei parametri) sarebbe, per il fisco, sicuramente simulato.
Poco entusiasta anche la reazione degli agenti immobiliari: per il presidente della Fimaa, Valerio Angeletti «Le norme sul pacchetto casa contenute nello Sblocca Italia sono insufficienti per il vero rilancio del settore immobiliare» mentre secondo Paolo Righi, presidente della Fimaa «Dal decreto Sblocca Italia fino alla legge di stabilità, niente di buono per il settore immobiliare».

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-11-06/dallo-sblocca-italia-pochi-195252.php?uuid=AbegJSbK

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