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Catasto, in vigore dal 28 gennaio il decreto sulle commissioni censuarie

Ci sono voluti "solo" due mesi per percorre i circa 12 chilometri che separano Palazzo Chigi dal poligrafico dello Stato. Era 10 novembre dello scorso anno quando, dopo un estenuante ping pong tra commissioni parlamentari e Governo, veniva finalmente approvato il decreto legislativo che definisce compiti e composizione delle commissioni censuarie, gli organi indispensabili per far la riforma del catasto.

In concreto, dalla prima bozza presentata dal Governo alla mini bicamerale che avrebbe dovuto accelerare i tempi dell'esame parlamentare, all'entrata in vigore del decreto legislativo 198/2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri)  ci sono voluti sette mesi. E dieci dall'entrata in vigore della delega fiscale. Un bel risultato, considerando che si trattava di una delle norme di attuazione meno complesse.

Questo primo decreto, l'unico già approvato per la riforma del catasto, ridefinisce le competenze e il funzionamento delle commissioni provinciali e centrale, e ne modifica la composizione. In particolare, tra i sei membri ci saranno due rappresentanti delle Entrate, uno degli enti locali, tre di professionisti, tecnici, docenti qualificati ed esperti di statistica e di econometria, indicati da Ordini e associazioni di categoria. In particolare, i ritardi sono da attribuire proprio ai tentativi del Governo di non garantire la presenza delle associazioni di categoria nelle commissioni locali e centrale, affermata invece con forza dalle commissioni parlamentari e inserita infine nel testo del decreto.
Le commissioni censuarie avevano funzioni importanti anche prima ma di fatto, a causa del blocco delle nomine che avevano interessato la commissione censuaria centrale, e molte provinciali, da alcuni anni, aveva perso ormai di significato.
Ora, invece, le commissioni, che non a caso sono state oggetto del primo dei decreti legislativi dedicati alla riforma del catasto (uno dei cardini della delega fiscale), torneranno a funzionare. A livello locale, le nomine dei presidenti delle commissioni e dei membri e del presidente delle sezioni passeranno dal presidente del Tribunale locale. I membri, in particolare (effettivi e supplenti), saranno il risultato di una scelta tra i nomi proposti da associazioni di categoria e ordini professionali (e designati dal prefetto), dall'agenzia delle Entrate e dall'Anci.

Per la commissione centrale, invece, il presidente sarà nominato con Dpr su proposta del ministro dell'Economia e previa delibera del Consiglio dei ministri.
La nascita delle commissioni, a questo punto, viene subordinata a un decreto d'insediamento formato dal direttore dell'agenzia delle Entrate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, e permetterà, da una parte, di riprendere le attività di gestione delle revisioni dei quadri tariffari estimali (dalle tariffe, che saranno a metro quadrato, dipenderanno le rendite e i valori su cui calcolare le tasse) e, soprattutto, di validazione degli algoritmi che definiranno questi valori e rendite unità per unità. Il decreto, quindi, è legato a doppio filo con quello sulle «funzioni statistiche» in modo che la macchina possa davvero partire.

Di questo secondo decreto (in corso di elaborazione da parte delle Entrate, si veda il Sole 24 Ore del 4 gennaio scorso) i contenuti sono centrati soprattutto sull'algoritmo da applicare alle unità immobiliari, partendo da valori medi che saranno determinati con un'approssimazione territoriale molto ampia.

A questo si applicheranno coefficienti che terranno conto, tra l'altro, di ubicazione, epoca di costruzione e grado di finitura. I coefficienti funzioneranno sulla base, appunto, di un algoritmo che definirà il valore unitario del metro quadrato. E le 103 commissioni censuarie locali saranno chiamate a validare queste funzioni statistiche.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2015-01-13/catasto-vigore-gennaio-decreto-210257.php?uuid=AbY8UrvK

La mancanza dell’Ape non annulla la vendita, ma le multe sono salate

È il documento che informa il potenziale acquirente sul grado di efficienza dell'immobile e rappresenta un ulteriore strumento di valutazione e confronto, che serve a orientare il mercato verso gli edifici a miglior rendimento. L'attestato di prestazione energetica (Ape) ha sostituito dal 6 giugno 2013, integrandolo, il precedente attestato di certificazione energetica (Ace): rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, fotografa il fabbisogno annuo di energia necessaria ai servizi di climatizzazione invernale e estiva in relazione all'uso standard, secondo la destinazione urbanistica, attribuisce una classe energetica (con lettere da A+ a G) e contiene raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza stessa.Il decreto interministeriale, previsto dal Dl 63/2013 (convertito nella legge 90/2013) per rivisitare le metodologie di calcolo delle prestazioni, non è però ancora arrivato: per la redazione dell'attestato si fa quindi riferimento a modulistica e linee guida previgenti (e alla normativa regionale).

 Alle diverse modifiche intervenute nel corso degli anni sulla disciplina dell'attestato energetico e gli obblighi imposti, si è aggiunta in ultimo quella del decreto sulle Semplificazioni fiscali (Dlgs 175/14) che sposta dall'agenzia delle Entrate al ministero dello Sviluppo economico l'accertamento e l'attuazione del procedimento sanzionatorio.

Gli obblighi nelle compravendite
Ma quali sono le regole da rispettare? Il Dlgs 192/2005 (art.6, comma 2) stabilisce che «nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica».
Nelle compravendite, l'Ape va dunque allegato ai contratti e l'acquirente deve dichiarare in un'apposita clausola di aver ricevuto dal venditore la documentazione comprensiva dell'attestato. «C'è un obbligo di dotazione, di allegazione e di consegna – riassume Sveva Dalmasso del Consiglio notarile di Milano – e il principio vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso: per quelli a titolo gratuito come la donazione non c'è invece bisogno di allegare».
Se le parti non consegnano l'attestato da allegare, il notaio – che esercita un controllo formale (non tecnico) del documento – non può in teoria rifiutarsi di ricevere l'atto, ma deve informare delle conseguenze civilistiche e delle sanzioni previste. La mancata allegazione, infatti, per legge comporta non la nullità del contratto ma una sanzione amministrativa da 3mila a 18mila euro, che le parti devono pagare in solido. Stessa sanzione è prevista in caso di omessa dichiarazione nel contratto.

Le regole per i compromessi
Il proprietario deve rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente nel momento stesso in cui decide di metter in vendita l'immobile, ricorrendo o meno ad annunci commerciali. L'attestato deve essere dunque già presente all'avvio delle trattative e va consegnato alla loro chiusura: al più tardi alla stipula del “compromesso”.
«Non corre invece alcun obbligo di allegare l'attestato al preliminare – commenta il notaio Dalmasso – e d'altra parte non sono previste sanzioni. La disciplina si applica infatti agli atti traslativi, non ai contratti preliminari che hanno solo effetti “obbligatori”».

La validità dell'attestato
L'attestato, come spiega il Dlgs 192/2005 (art. 6, comma 5), «ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare». La validità è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo/adeguamento degli impianti. Gli Ace rilasciati entro il 5 giugno (e ancora validi) possono essere perciò utilizzati anche per gli atti stipulati in futuro, sempre che non vengano effettuati interventi di ristrutturazione che incidano sulla classe energetica dell'edificio (anche questa validità è subordinata al rispetto delle regole di controllo/adeguamento degli impianti). Oltre a un presupposto di carattere contrattuale, legato al trasferimento dell'immobile, ce n'è perciò uno di carattere oggettivo: a prescindere da un loro “passaggio” devono dotarsi di Ape i nuovi edifici e quelli ristrutturati (soggetti cioè a manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo).

L'intreccio con le norme regionali
Tornando alle compravendite, il nodo principale riguarda l'intreccio tra legislazione nazionale e regionale. Le regioni, oltre a propri sistemi locali per il rilascio dell'attestato, prevedono in molti casi proprie regole per esclusioni e sanzioni. Quali norme vanno applicate? «La questione – osserva il notaio Dalmasso - è dibattuta e soggetta a diverse interpretazioni. Ci sono regioni come la Lombardia che ritengono prevalere il proprio sistema sanzionatorio particolareggiato (ad esempio da 500 a 2mila euro per attestato non conforme, da 5mila a 20mila euro per cessione a titolo oneroso senza Ape, eccetera). Su questi temi, e in relazione ai casi specifici regionali, affidarsi al notaio è comunque il miglior modo per sgombrare il campo da dubbi residui».

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2015-01-08/lape-annulla-vendita-180552.php?uuid=AbnXuDuK

Doppio appuntamento per l’Imu e la Tasi

Chance autocorrezione con l’applicazione delle sanzioni in forma ridotta pari a 1/9 del minimo (quindi al 3,33%) fino al 16 marzo prossimo per l’insufficiente versamento dei saldi Imu e Tasi scaduti il 16 dicembre scorso.
L'operazione è possibile grazie alla nuova lettera a-bis) nell'articolo 13 Dlgs 472/1997, introdotta dalla legge 190/2014 operante per tutti i tributi e non solo per quelli amministrati dall’agenzia delle Entrate.
In questo senso va ricordato che la legge di stabilità 2015 non contiene disposizioni relative alla sua decorrenza, per cui, trattandosi di norma procedimentale, essa dovrebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato già l’atto impositivo.
Tale nuova opportunità di ravvedimento viene quindi ad aggiungersi a quanto già in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 190/2014, applicabili, queste ultime, dal 1° gennaio 2015.


Si ricorda, infatti, che per tutte le violazioni relative alla totalità delle entrate che hanno natura tributaria, a prescindere dall’ente titolare della potestà impositiva, è possibile usufruire di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs 472/1997 che prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto.
Pertanto in relazione ai tributi locali scaduti il 16 dicembre scorso, essendo decorsi i termini per usufruire del ravvedimento sprint (entro i 14 giorni successivi alla scadenza) è possibile fino al 15 gennaio 2015 beneficiare della riduzione a 1/10 delle sanzioni.
Tornando alla nuova lettera a-bis dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, va rilevato che il dato testuale della norma, in relazione alla decorrenza, fa esplicito riferimento al «novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore».
In questo senso va detto che in tema di tributi locali (nello specifico Imu e Tasi) l’obbligo dichiarativo deve essere assolto solo in occasioni circostanziate e ben precise (con casistiche molto meno frequenti rispetto al passato) qualora intervengano variazioni specifiche inerenti il possesso, la detenzione degli immobili, o ancora modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
A tal fine quindi, con riferimento a questi tributi, un’interpretazione sistematica e coordinata della norma, va nella direzione di far decorrere la specifica ipotesi alla lettera a-bis) dell’articolo 13 Dlgs 472/1997, limitatamente ai tributi di cui si discute, unicamente con riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento della scadenza del tributo.
Infine, in sede di ravvedimento operoso, oltre al versamento dell’imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato con la regola del pro rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi l’1% annuo, per il periodo 16-31 dicembre 2014, e allo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal Decreto del ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2014).

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20150109&startpage=1&displaypages=2



Ecobonus e ristrutturazioni: guida operativa agli incentivi fiscali

 La legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) ha stabilito (art. 1, comma 47) l'estensione fino al 31 dicembre 2015 delle detrazioni - riconosciute fino al 31 dicembre 2014 nelle misure del 50 e del 65% - previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. Medesime considerazioni valgono anche per il bonus mobili e grandi elettrodomestici, quindi, anche per tale beneficio si avrà un anno in più.
È stata, inoltre, prorogata, fino al 31 dicembre 2015, anche la detrazione del 65% in merito alla messa in sicurezza antisismica degli edifici (prime case ovvero edifici industriali) ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Dpcm 3274/2003), che dal 2015, secondo la precedente formulazione della norma, sarebbe scesa al 50%.

Da quanto sopra si evince che:
- vi è ancora tutto il 2015 ad aliquota massima, per gli sconti fiscali relativi agli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (50%), di risparmio energetico negli edifici (65%) e per l'antisismica (65%). Ma dal 2016 si torna al 36%, senza aliquote intermedie di passaggio;
- un anno in più anche per il bonus mobili al 50%, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2014. Per meglio dire la detrazione (50% su una spesa massima di 10mila euro) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, nell'ambito di interventi di recupero edilizio (articolo 16, comma 2 legge 147/ 2013).

Si evidenziano, inoltre, le seguenti novità sempre introdotte dalla legge di Stabilità 2015:
- la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di risparmio energetico è stata estesa anche:
all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari (allegato M, Dlgs. n. 311/2006), fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- all'acquisto ed alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- come noto l'acquisto di un immobile ristrutturato a uso abitativo da un'impresa di costruzione può fruire della detrazione Irpef del 50%. Le relative spese possono essere portate in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Allo scopo di ottenere l'agevolazione i lavori devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che, a seguito della novità apportata dalla Legge di Stabilità 2015, devono provvedere entro 18 mesi (prima il termine era di 6 mesi) dalla data del termine dei lavori alla successive alienazione o assegnazione dell'immobile.

TABELLE: DETRAZIONE FISCALE CONCESSA IN BASE AL PERIODO DI SPESA PER

1) INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO

Detrazione per interventi antisismici

Prorogata fino al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65% (prima delle modifiche della legge di Stabilità 2015 sarebbe scesa al 50%) riferita agli interventi antisismici. Conseguentemente, per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, attivate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione nella misura del 65% (per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015), fermo restando il limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4 agosto 2013 (DL n. 63/2013 convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90).

Da ricordare che gli interventi per l'adozione di misure antisismiche e per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (CM n. 29/E/2013).

LE DEFINIZIONI DA RICORDARE: TABELLA

Detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
Come noto è prevista una detrazione Irpef sulle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari, a uso abitativo, facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile in uno specifico termine.

Si ricorda che:
- la detrazione in esame torna applicabile agli acquirenti (soggetti Irpef) in relazione alla quota di proprietà dell'immobile;
- la detrazione in esame va ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione in commento si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati (l'agevolazione trova applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato e non solo una parte di esso, anche se rilevante), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori (tale termine è stato innalzato proprio dalla legge di Stabilità 2015, infatti, precedentemente il termine era di 6 mesi), alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Si fa presente che tale detrazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.
Inoltre, la detrazione torna applicabile quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Dpr n. 380/2001.

Va segnalato anche che l'acquirente ovvero l'assegnatario dell'immobile ad uso abitativo deve calcolare la detrazione (che a seconda dell'anno di sostenimento della spesa sarà pari al 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione.

Esempio
Nel caso in cui un contribuente abbia acquistato un'abitazione al prezzo di 300.000 euro, l'importo su cui calcolare la detrazione (25% di euro 300.000) ammonta ad 75.000 euro, mentre la detrazione effettivamente spettante (se l'immobile è stato acquistato entro il 31 dicembre 2015) sarà pari a 37.500 euro (50% di 75.000 euro). Tale ultima detrazione (37.500 euro) dovrà essere poi ripartita fra i soggetti che ne hanno diritto in 10 rate annuali di pari importo.

TEMPISTICA DELLA DETRAZIONE: TABELLA

Dal 1° gennaio 2015 ritenuta sui bonifici dell'8%
Dal 1° gennaio 2015 è stata aumentata dal 4 all'8% la misura della ritenuta sui bonifici relativi ai pagamenti per beneficiare dei bonus più sopra riportati. Più nel dettaglio si fa riferimento alla ritenuta che gli istituti di credito (banche e poste) devono fare sui bonifici, a titolo di acconto di imposta. La misura fu introdotta dal Dl n. 78/2010 al livello del 10%: quando il proprietario di casa emette il bonifico per pagare l'impresa edile (o progettisti o fornitori) – metodo di pagamento da utilizzare necessariamente – la banca deve trattenere e versare al Fisco una quota del pagamento, a titolo di acconto delle imposte che pagherà l'impresa. La misura serviva anche a monitorare più efficacemente pagamenti e adempimenti fiscali delle imprese. Tuttavia, le proteste delle piccole imprese, moltissime artigiane, fecero abbassare tale ritenuta dal 10 al 4% (Dl n. 98/2011). Alla luce della legge di Stabilità 2015, la ritenuta a decorrere dal 1° gennaio 2015 aumenta dal precedente 4% (valevole fino al 31 dicembre 2014) alla nuova misura dell'8%.

Fonte articolo: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/

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