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Tax day sulla casa: cosa è cambiato in questi anni

 


Imu e Tasi da pagare entro martedì. Entro il 16 giugno, infatti, proprietari e inquilini dovranno versare la prima rata di Tasi e Imu, portando nelle casse dei Comuni entrate che la Cgia di Mestre calcola in 2,3 miliardi di euro.

CGIA: "TASSE RADOPPIATE PER NEGOZI E UFFICI" 
A seguito dell'introduzione dell'Imu e successivamente della Tasi, rileva la Cgia, «tra il 2011 e il 2014 la tassazione sugli immobili strumentali ha subito una vera e propria impennata. Se nell'ultimo anno in cui abbiamo pagato l'Ici il gettito complessivo sulle attività produttive ha portato nelle casse dei Comuni quasi 5 miliardi, l'anno scorso il prelievo ha superato i 10 miliardi di euro».

Nella valutazione della Cgia (Associazioni Artigiani e Piccole Imprese), nello specifico gli aumenti sono stati pari a + 142 % per uffici e studi privati; + 137 % per negozi e botteghe; + 107 % per laboratori di arti e mestieri; + 101 % per gli istituti di credito; + 94 % per gli immobili a uso produttivo. I calcoli, eseguiti dall'Ufficio studi della Cgia, hanno preso come riferimento iniziale il 2011, ultimo anno in cui abbiamo pagato l'Ici. In questa analisi, spiega l'associazione, «non si è tenuto conto del risparmio fiscale concesso dalla legge. Così come avvenuto nel 2014, anche per quest'anno la Tasi per le aziende è completamente deducibile dal reddito di impresa, mentre l'Imu lo è solo per una quota pari al 20 per cento».


"Tendenzialmente -segnala il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi- i Sindaci hanno mantenuto relativamente basso il livello di tassazione sulle prime case, innalzando, invece, quello sugli immobili ad uso produttivo e sulle abitazioni diverse dalla principale. Insomma, hanno fatto cassa sulle spalle degli imprenditori, sfruttando le situazioni più surreali che la legge ha dato origine, come, ad esempio, l'applicazione dell'Imu su alcune tipologie di macchinari. Una vera e propria follia".


In termini assoluti sono stati i capannoni (categoria D) a 'produrrè il gettito più importante: se nel 2011 il prelievo era stato di 3,17 miliardi, nel 2014 è salito a 6,15 miliardi di euro (variazione + 94%). Sui negozi e sulle botteghe artigiane si è passati da un prelievo di 809 milioni a 1,9 miliardi di euro (+ 137%). Per gli uffici e gli studi professionali, con l'Ici il carico fiscale era di 545 milioni che con l'avvento dell'Imu e della Tasi è aumentato fino a toccare 1,32 miliardi di euro (+142%).


Sui laboratori, infine, dai 228 milioni versati nel 2011 si è passati ai 473 milioni di euro pagati l'anno scorso (+ 107%). Da un punto di vista metodologico, segnala la Cgia, "per ciascuna tipologia di imposta è stata utilizzata l'aliquota media risultante dall'analisi delle delibere dei Comuni capoluogo di provincia. Per ogni tipologia immobiliare, invece, la rendita catastale media è stata ricavata dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate".


Fonte articolo: http://www.ilmattino.it/ECONOMIA/imu-tasi-casa-tax-day-tasse-raddoppiate-uffici-negozi-tabella/notizie/1410583.shtml

Slitta il Decreto Mit sugli incentivi Sblocca Italia

 

  • L'incentivo fiscale dello Sblocca Italia per favorire l'acquisto di case invendute o ristrutturate da mettere in locazione a canone agevolato non decolla. In teoria le deduzioni fiscali (20% del costo di acquisto, al massimo 60mila euro da togliere dall'imponibile in otto rate annuali) sono già operative, «ma la mancanza del decreto attuativo Mit-Mef che doveva fissare le "modalità attuative" - denuncia l'Ance - rende lo strumento ancora incerto, dunque la spinta al mercato è ancora inesistente». 
    «Inoltre - aggiunge l'associazione costruttori - perché la misura abbia effetto va promossa con una campagna informativa e pubblicitaria, neanche il decreto attuativo, da solo, basterà».

Il ministero delle Infrastrutture, a cui il DL Sblocca Italia non assegnava un termine per emanare il decreto, insieme al ministero dell'Economia, fa d'altra parte sapere che «la bozza di decreto predisposta nei mesi scorsi e inviata al Mef è rientrata in questi giorni (8-10 giugno) e ora è all'esame di nuovo del Mit, il gabinetto del Ministro e l'ufficio legislativo. Dovrebbe essere licenziata a breve».
Poi servirà la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta.
A conti fatti si arriverà a fine luglio, e di fatto l'operazione potrà produrre i suoi effetti da settembre, un anno dopo l'emanazione del decreto legge Sblocca Italia. Ricordiamo che la misura si applica alle vendite fino al 31 dicembre 2017. Ma vediamo in dettaglio di che si tratta. 


TERMINI GENERALI 
L'incentivo fiscale (articolo 21 Dl 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164) consiste nella deduzione dal reddito complessivo Irpef del 20% delle spese per l'acquisto di immobile residenziale (nuovo invenduto o ristrutturato) da cedere in locazione agevolata per almeno otto anni, fino a un massimo di 300mila euro di costo (e dunque 60mila euro deducibile). Le case devono essere in classe energetica A o B. 
Lo scopo è da una parte spingere le locazioni private a canone ridotto, dall'altra smaltire l'invenduto delle imprese di costruzione e/o la ristrutturazione di case in classe energetica elevata. Anche se poi la deduzione si applica anche per la nuova costruzione su aree edificabili possedute da persone fisiche.


REQUISITI SOGGETTIVI 
L'acquirente delle case nuove invendute o ristrutturate, o il privato che investe per costruire la nuova casa su area edificabile, devono essere «persone fisiche non esercenti attività commerciale».


TRE FATTISPECIE 
L'agevolazione è applicabile a tre casi:
1) l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie (proprio cosa si debba intendere per "invenduto", che la legge non spiega, è uno dei punti principali di chiarimento che si attende dal decreto Mit-Mef: dopo quanto tempo, dopo la dichiarazione di agibilità o dopo la messa in vendita, l'immobile non venduto si intende «invenduto»? Dopo sei mesi, un anno, due anni?);
2) l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; 
3) la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. 


LE CARATTERISTICHE DELL'UNITA' IMMOBILIARE 
1) L'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale, e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) l'unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
3) l'unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.


I TEMPI 
L'acquisto deve essere effettuato dal 1º gennaio 2014 (per poterne fruire già nella dichiarazione Irpef 2015) al 31 dicembre 2017. Sul punto 3) però la legge non chiarisce (si dovrà dunque aspettare il decreto attuativo) "cosa" deve accadere in questi tre anni: la dichiarazione di fine lavori? L'agibilità? Va chiarito. L'immobile va poi messo in locazione per almeno otto anni.


LA LOCAZIONE 
L'unità immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
Il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (i canoni convenzionati tra lottizzante e comune), ovvero non superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato), e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.


LA DEDUZIONE 
È riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.


L'ATTUAZIONE 
La possibilità di portare in deduzione le spese di cui sopra è già contemplata nella Guida dell'Agenzia delle Entrate al 730/2015 (redditi 2014) - si veda alle pagine 50 e 70 - ma senza i chiarimenti del decreto Mit-Mef è difficile che la misura possa "spingere" qualcuno a investire, a comprare casa per darla in affitto o a costruire su proprio terreno per dare in affitto, senza avere la certezza di farlo nelle condizioni e nei termini giusti. Se uno ha già comprato e messo in affitto userà gli sconti, ma chiaramente gli incentivi servono a stimolare una certa attività, non a regalare qualcosa a chi già aveva deciso di intraprenderla.


IL NODO CANONE CONCORDATO 
Resta poi il nodo del canone concordato, i cui livelli massimi per caratteristiche degli immobili sono fissati in base ad accordi provinciali tra le associazioni di proprietari e inquilini, promossi dalle Regioni, che nella maggior parte dei casi risalgono a oltre dieci anni fa. Se il governo non promuove una revisione di questi accordi si rischia che quasi dappertutto questi canoni concordati risultino troppo bassi rispetto al mercato per fare davvero da incentivo, anche se c'è lo sconto fiscale.


Fonte articolo: casaeterritorio,ilsole24ore 12/06/2015

Attestazione APE in vigore dal 1 Agosto

Per l'entrata in vigore dell'attestato di prestazione energetica nazionale la data è stata fissata all'agosto prossimo, cioè un mese in più rispetto a quanto indicato in precedenza. Il nuovo termine si ricavava dalla nuova bozza del provvedimento, che sta per essere varata dalla conferenza unificata. 


Intanto è stato definita la bozza di decreto Sviluppo economico (con Infrastrutture e Semplificazione) con gli schemi di relazione tecnica di progetto necessaria per applicare le nuove regole sui requisiti minimi di efficienza degli edifici, varati lo scorso 25 marzo dalla conferenza unificata ma non ancora pubblicati in Gazzetta. 

 

 

Tra le modifiche importanti spicca la data di entrata in vigore delle norme. L'adeguamento all'Ape nazionale avverrà a partire dal primo agosto. Tra le modifiche introdotte non manca un richiamo esplicito alle sanzioni a carico del progettista, in caso di inadempienza (nella precedente bozza nulla era stato indicato in materia di sanzioni). Si tratta delle sanzioni fissate dal Dlgs 192/2005 (articolo 15): si va dalla sanzione tra il 30% al 70% della parcella a carico di progettista o direttore dei lavori a una sanzione tra 5mila e 30mila euro a carico del costruttore edile che non rilascia l'attestato. 

L'attestato prevede che venga indicato, con l'indice di prestazione energetica, anche l'indice di prestazione energetica medio degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di Ape. Ebbene, per quanto riguarda l'indicazione di questo dato, il nuovo testo concede 18 mesi di tempo, per dar modo all'Enea di mettere a disposizione le informazioni.


Dm sulla relazione tecnica 
Il decreto definito dal governo fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2015, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici. 


Il decreto tecnico indica ai progettisti quali dati (e come) inserire relativamente a elementi edili, termotecnici, illuminotecnici; e come poi debbano eseguire i calcoli e le verifiche. In modo da redigere poi la relazione tecnica di progetto che attesta l'effettiva rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Il decreto fornisce pertanto tre schemi di relazione tecnica, a seconda che il progetto riguardi nuove costruzioni, "ristrutturazioni importanti" o interventi di riqualificazione energetica.


Fonte articolo: casaeterritorio.ilsole24ore

La proposta "shock" per la ripresa del residenziale

 

Secondo l'Ance (Associazione nazionale costruttori) ci sono tutte le condizioni per agganciare una solida e duratura ripresa delle compravendite di case, dopo il dimezzamento degli scambi tra il 2006 e il 2013: tassi di interesse al minimo storico (2,86%), compravendite in lieve ripresa già nel 2014 (+3,6%), ripresa confermata anche nel primo trimestre 2015 (+0,8% tendenziale) al netto dell'"effetto fiscale" di inizio 2014 (abbassamento delle imposte di registro per le case usate), ripresa anche nei nuovi mutui erogati dalle banche (+13,4% dopo il crollo a un terzo del valore ante-crisi), propensione all'acquisto di singoli e famiglie più che raddoppiata, la domanda di mutui cresciuta del 72%.

Ma la ripartenza degli scambi immobiliari - che secondo i costruttori potrebbe essere una delle spinte per la ripresa economica, come in altri paesi europei - per ora non è ancora "vera", per renderla solida e consistente bisogna abbassare le tasse sulla casa, cresciute del 27% dal 2011 al 2014 e in particolare del 144% nella tassa sul possesso (Imu, Tasi, ecc..).


L'Ance propone allora un pacchetto "shock" (così è stato definito) di sconti fiscali per rilanciare l'immobiliare e l'edilizia residenziale: 
1) parziale detassazione – fino al 2018 - degli acquisti di abitazioni nuove in classe energetica A e B (riduzione dal 4 al 2% dell'Iva, esenzione triennale da Imu, Tasi o futura Local Tax;
2) incentivi che favoriscano la permuta tra abitazioni usate e quelle nuove ad alta prestazione energetica (per favorire gli scambi e anche la riqualificazione dei vecchi immobili da parte dei costruttori che acquistano;
3) stabilizzazione all'attuale livello massimo (invece della scadenza al 31/12/2015) delle detrazioni fiscali al recupero (50%) e alla riqualificazione energetica degli edifici (65%);
4) stabilizzazione per almeno tre anni, senza modifiche, della Local Tax che dovrebbe debuttare dal 2016 al posto di Imu e Tasi, esentando l'invenduto delle imprese edili.


"Anche nei più giovani – sostiene il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti – è tornata la voglia di casa, lo dicono i dati sulla propensione all'acquisto. E ci sono sul mercato fattori incredibilmente positivi: tassi di interesse ai minimi, mutui tornati da parte delle banche, propensione all'acquisto più che raddoppiata. Ma c'è ancora incertezza sulla ripresa e una tassazione che spaventa. Per questo proponiamo al governo misure di incentivo da mettere in campo subito. Le stesse che hanno da tempo messo in campo Francia, Regno Unito, Spagna".


Fonte articolo: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com//art/real-estate/2015-06-09/ance-ripresa-lenta-residenziale-130728.php?uuid=AbqVEdDM

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