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L'Ance sugli immobili: occorre abbassare le tasse

Resta alto il peso del fisco sugli immobili: nel 2014 il totale del prelievo (Imu, Tasi, Irpef, Ires, Iva e altre imposte su trasferimenti e locazioni) ha fruttato alle casse dello stato 42,1 miliardi di euro di gettito, in aumento del 9,8% rispetto al 2013. In particolare, il gettito della tassa sul possesso e' passato dai 9,8 miliardi di Ici del 2011 a circa 24 miliardi nel 2014 (Imu+Tasi), determinando un aumento della pressione fiscale del 143,5% in soli tre anni.

 Le tasse sugli immobili hanno quindi contribuito a finanziare il risanamento dei conti pubblici: se nel 2011 le entrate derivanti dall'Ici rappresentavano l'1,3% delle entrate della Pubblica amministazione, dopo tre anni l'incidenza di Imu e Tasi sul totale delle entrate della P.A. e' salita al 3%. 


Per agganciare la ripresa, sottolinea l'Ance, e' necessario favorire l'acquisto delle case nuove ad alta efficienza energetica, introdurre incentivi per favorire la permuta tra abitazioni usate e quelle piu' efficienti, stabilizzare nel tempo gli incentivi fiscali per il recupero delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici.


Infine, secondo l'Ance occorre configurare la futura local tax come un'imposta unica, stabile quanto meno per tre anni e integralmente destinata ai omun per il finanziamento dei servizi, con l'esclusione dell'"invenduto" delle imprese edili". 


Fonte articolo: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Casa-Ance-pesa-fisco-143-tasse-possesso-anni/09-06-2015/1-A_017798950.shtml

Imu e Tasi: incognite e agevolazioni sui terreni

 

Un appello di metà anno per 63 milioni di immobili (senza contare i terreni), sui quali in alcuni casi scatta anche un doppio pagamento di Imu e Tasi. La scadenza del 16 giugno si presenta anche ricca di incognite


L’acconto, sia per l’Imu che per la Tasi, consiste semplicemente nel pagare la metà di quanto si è pagato complessivamente nel 2014. Ma le cose si complicano quando l’acquisto dell’immobile è avvenuto in questi primi mesi del 2015: qui bisogna calcolare tutta l’imposta dovuta per il 2015 e pagare la metà. 
Chi vuole provare a pagare meno, comunque, può farlo: basta che il suo Comune abbia già deliberato le aliquote Tasi e Imu per il 2015 e queste siano inferiori a quelle del 2014: l’elenco completo dei Comuni (per ora oltre 1.200) è stato raccolto da Confedilizia (www.confedilizia.it). 

Tra le incognite più forti quella sul pagamento dell’Imu sui terreni agricoli: la novità consiste nella esenzione per i terreni montani, con l’introduzione di una speciale detrazione di 200 euro a favore dei proprietari di terreni che hanno perduto l’esenzione.
Se un terreno agricolo non rientra nella esenzione, allora si calcola con le modalità ordinarie: si parte dalla tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75 (per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali - Iap iscritti nella gestione previdenziale agricola), o per 135 per tutti gli altri.


I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto ad un’ulteriore agevolazione. Il comma 8-bis del Dl 201/2011 prevede l’esenzione per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o Iap e l’applicazione dell’imposta per scaglioni, oltre questo importo, fino a 32.000 euro. Sono agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile.
Comunque l’esenzione Imu (articolo 7, lettera h, del Dlgs n. 504/1992), si applica a tre fattispecie di terreni agricoli, anche non coltivati:
- ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat; 
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001; 
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella gestione previdenziale, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. 


L’esenzione si estende anche al caso in cui un soggetto in possesso delle qualifiche professionali conceda in affitto il terreno ad un altro soggetto in possesso delle medesime qualifiche. Secondo il Dipartimento delle Finanze (risoluzione n. 2/DF del 2015) è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno per poter essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, ma non sembra che il beneficio possa essere escluso per i coltivatori diretti proprietari e coadiuvanti di familiari ai quali hanno affittato il terreno.


La legge 34/2015 ha poi introdotto una detrazione pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, all’imposta dovuta sui terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato A della legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola. Sono i terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare ministeriale n. 9/1993) erano esenti da Imu e che ora non lo sono più in base al nuovo elenco Istat.
Il Dipartimento, rispondendo alle Faq del 28 maggio 2015, ha precisato che l’importo di 200 euro è unitario e che in presenza di più comproprietari aventi titolo la detrazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà; se uno solo dei comproprietari possiede le predette qualifiche la detrazione gli spetta interamente. Se il terreno è situato in più comuni la detrazione viene ripartita in rapporto al valore dei terreni situati in ciascun comune. 
Si ricorda, infine che i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento della Tasi.


Fonte articolo: quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web

Dichiarazione dei redditi e mutui: cosa detrarre

 

Anche quest’anno coloro che stanno pagando un mutuo possono detrarre nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 oppure Unico 2015) alcune spese legate alla casa.


Per quanto riguarda i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, cioè l’abitazione nella quale il contribuente vive abitualmente e dove ha fissato la sua residenza entro 12 mesi dall’acquisto, la percentuale scaricabile sugli interessi passivi pagati (tetto massimo 4mila euro) è confermata al 19%. Fatti due conti, significa che la riduzione d’imposta può essere al massimo di 760 euro.

 

Agli interessi passivi possono essere aggiunti altri oneri accessori come, ad esempio, le spese di perizia, quelle notarili o le imposte pagate per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. La detrazione spetta esclusivamente a chi ha sottoscritto il finanziamento ipotecario ed è il proprietario dell’immobile. Il beneficio fiscale non si perde se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare entro il terzo grado (o un affine entro il secondo) e in caso di trasferimento per motivi di lavoro.


Se l’immobile oggetto del mutuo è una seconda casa, cioè un’abitazione diversa da quella dove si risiede abitualmente, si ha diritto alla detrazione solo se il finanziamento è stato stipulato prima del 1993. In tal caso, si può scaricare il 19% sugli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari (cioè l’aggiornamento del valore del capitale con il coefficiente del parametro scelto a riferimento). Non sono invece previste detrazioni per mutui sottoscritti dopo il 1° gennaio 1993.


A partire dal 1998 si possono portare in detrazione anche gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione relativi ai mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. L’importo massimo sul quale calcolare il 19% è in questo caso pari a 2.582,28 euro. Si ha diritto al beneficio fiscale a patto che il mutuo venga stipulato nei sei mesi precedenti o entro i 18 mesi successivi all’inizio dei lavori, mentre l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione.

Fonte articolo: http://www.facile.it/mutui/news/mutui-e-dichiarazione-dei-redditi-2015.html

Stop non solo alle plusvalenze

 

Non solo plusvalenze. Il fisco abbandona anche altre liti in cui l’orientamento giurisprudenziale lo vedeva ormai soccombente.
Sono almeno sette in poco più di due mesi le materie su cui le Entrate hanno impartito agli uffici locali con risoluzioni o note interne l’indicazione a fare un passo indietro e non proseguire il contenzioso. 
Negli ultimi giorni è arrivato un messaggio molto atteso sia da imprese che da persone fisiche e relativo alla rivalutazione dei terreni. In pratica, gli uffici dell’amministrazione disconoscevano l’efficacia della rivalutazione se il venditore riportava nell’atto di cessione un valore inferiore a quello che risultava dalla perizia e sul quale aveva pagato. 

 

La risoluzione 53/E del 27 maggio prende atto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto che il valore del terreno può essere determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipula della compravendita. E introduce un margine di tolleranza perché ammette lo scostamento del valore indicato nell’atto di compravendita rispetto a quello di perizia quando è poco significativo e imputabile a un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Margine che vale anche nel caso in cui il contribuente, pur avendo dichiarato nell’atto un corrispettivo sensibilmente inferiore a quello della perizia, ha comunque fatto menzione dell’intervenuta rideterminazione del valore del terreno. E quindi la plusvalenza si può calcolare sul valore rivalutato.


Ma c’è dell’altro. A cominciare dal tema sempre caldo dei rimborsi Iva. Molte liti hanno riguardato l’omessa presentazione del modello VR, la cui assenza pregiudicava la restituzione delle somme a prescindere dal fatto che il credito fosse stato indicato nella dichiarazione Iva.
Un primo segnale di svolta sull’abbandono del contenzioso era arrivato con una risposta fornita a un question time in commissione Finanze alla Camera (si veda Il Sole 24 Ore del 24 aprile scorso). Con una nota del 4 maggio scorso l’Agenzia ha invitato i suoi uffici a non coltivare il contenzioso sui rimborsi Iva a seguito di cessazione dell’attività per chi non avesse presentato il modello VR. Così come con due note interne è arrivato l’input agli uffici per non proseguire la lite sia per i versamenti della seconda rata della sanatoria dei ruoli prevista dalla legge 289/2002 e per la quale si era creato un problema di “ritardi” o presunti tali a causa delle diverse proroghe dei termini intervenute negli anni, sia per la detrazione delle erogazioni in denaro ai partiti. 


Con risoluzioni rese già note, invece, sono arrivati altri due passi indietro in tema di immobili. In caso di cessione entro i cinque anni dell’abitazione acquistata con il bonus prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile entro un anno dalla vendita consente di salvare l’agevolazione (risoluzione 49/E/2015). Mentre le agevolazioni per l’acquisto si applicano anche agli immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento (risoluzione 41/E/2015).


Dietrofront impartito agli uffici anche con la risoluzione 45/E/2015: la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta conseguenze solo per le associazioni sportive dilettantistiche e non è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi a chi effettua le erogazioni né l’esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione.


Fonte articolo: ilsole24ore.com/vetrina-edicola24web

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