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Chi può richiedere il bonus ristrutturazione e le modalità

Un anno in più, fino al 31 dicembre 2016, per usufruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni. Si tratta della possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni.


Il tetto massimo delle spese ammissibili ammonta anche per quest’anno a 96 mila euro e il rimborso avviene in dieci anni con rate di pari importo.



La proroga, lo ricordiamo, è arrivata con la Legge di Stabilità per il 2016. Senza questo intervento, dal 1° gennaio 2016 la percentuale della detrazione sarebbe scesa al 36% e il tetto di spesa a 48 mila euro.


Chi può richiedere la detrazione del 50%.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, anche se non residenti in Italia. Per effettuare i lavori e richiedere la detrazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile. Possono fare domanda anche gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi del possessore, i promissari acquirenti che già dispongono dell’immobile dopo aver registrato il compromesso.


Dopo la vendita dell’immobile ristrutturato, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente. In caso di morte, invece, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione  dell’immobile.


Detrazione 50%, gli interventi ammessi.
La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.


Sono inoltre detraibili al 50% anche le spese, fino a 96 mila euro, per l’acquisto di edifici residenziali ristrutturati dalle imprese di costruzione. Per ottenere il bonus l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori, che devono aver coinvolto l’intero edificio. L’acquirente deve  calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita. 


La detrazione copre infine le spese per la progettazione degli interventi, l’acquisto dei materiali, le prestazioni dei professionisti coinvolti nei lavori, le perizie, i sopralluoghi, le imposte, la messa a norma degli edifici, il rilascio di autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione.


Cosa fare per ottenere la detrazione 50%.
Prima dei lavori è necessario dotarsi dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richieste. Nei casi in cui le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008, D.lgs 106/2009) lo prevedano, si deve inviare una comunicazione preventiva alla Asl competente contenente la data di inizio lavori, la natura dell’intervento e i dati del committente e dell’impresa. I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali devono essere approvati con una delibera assembleare.

 
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che realizza i lavori.
Dopo aver effettuato gli interventi, nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.


È infine necessario conservare una serie di documenti, che l’Agenzia delle Entrate può richiedere a titolo di controllo e verifica:
- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore;
- comunicazione preventiva alla Asl (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. 


Fonti articolo: Edilportale.com

Casa nuova, gli incentivi fiscali 2016

Sono molte le conferme e le novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 che riguardano la casa.


Si va dalla proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus edilizi alla conferma del bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; dalla conferma della detrazione del 65% agli interventi verdi effettuati dagli Istituti autonomi per le case popolari all’estensione di questa detrazione anche ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Tra le novità, in particolare, si segnala la nuova possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% dei canoni di leasing (e del relativo riscatto) pagati dal 2016 al 2020 per acquistare o costruire un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, e la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva pagata quest’anno o successivamente per l’acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici delle stesse.


C’è inoltre la possibilità per i condòmini incapienti di cedere la loro detrazione al costruttore che ha svolto i lavori di risparmio energetico qualificato sulle parti comuni, così da abbassare la loro quota parte e non perdere il beneficio fiscale.


L’Iva per acquisto di abitazione.
Le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata (dal 1° gennaio 2016), per l’acquisto dall’impresa costruttrice fatto entro il 31 dicembre 2016 - fa fede l’atto notarile -, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni. Poiché non vi sono vincoli relativi alla destinazione ad abitazione principale, la detrazione spetta anche ai soci, persone fisiche, di società di persone, nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società. Dovrà essere chiarito se potranno beneficiare di questa detrazione Irpef anche i soci, persone fisiche, di Srl trasparenti.


Abitazione principale in leasing.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 una nuova spesa detraibile dall’Irpef al 19%, che riguarda l’acquisto o la costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro e riscatto per un importo non superiore a 20mila euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.


Sempre dal 2016 al 2020, questa stessa detrazione è applicabile anche a chi ha 35 anni o più, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili. La norma non dice nulla relativamente al caso in cui il contratto sia stipulato prima dei 35 anni e prosegua dopo il compimento di questa età.


Il nuovo incentivo fiscale è molto conveniente se confrontato con la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, dove l’onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro). 


Il nuovo incentivo consente di detrarre dall’Irpef il 19% di tutto il canone di leasing (quota capitale e quota interessi), oltre che i relativi oneri accessori. Inoltre, l’importo annuale massimo delle spese agevolate è pari a 8mila euro (4mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 1.520 euro annui (760 euro per i non giovani). La nuova agevolazione, poi, prevede la possibilità di detrarre anche il riscatto finale, per un importo non superiore a 20mila euro (10mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 3.800 euro (1.900 euro per i non giovani).


Fonte articolo: IlSole24Ore

BUON ANNO DA ICONACASA FRANCHISING IMMOBILIARE!

Iconacasa Franchising Immobiliare Augura a tutti voi Buone Feste e uno Splendido e Felice 2016! 


Lunedì 21 Dicembre Iconacasa ha festeggiato le attività e i successi del 2015 con una serata di Gala aperta a tutti gli Affiliati e collaboratori presso l'Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari. Abbiamo premiato le Agenzie e i colleghi che si sono distinti a livello nazionale, condiviso gli obiettivi raggiunti, l'entusiasmo e la passione per il nostro lavoro e dare valore a ciascuno dei membri della famiglia di Iconacasa. 

Vogliamo ringraziare chi ci segue e sostiene, per il calore che ci avete trasmesso e vi auguriamo di riscoprire il coraggio di realizzare ogni vostro sogno; questa è e sarà anche la linea guida di Iconacasa.


‪‎Buon 2016 a tutti da parte dei Servizi Iconacasa! Iconapubli, Leonardo Locascio; Iconaservice, Giuseppe Grittani e Rino Cotugno; Iconadata, Antonio Tatoli e Michele Granieri; Iconacollege, Michele Suriano; e da parte degli Area Manager della nostra Rete. 

Un nuovo anno ci attende da vivere insieme.

 

Le foto della serata Christmas Gala di Iconacasa Francising Immobiliare: le premiazioni http://on.fb.me/1YOtXE5

Iconacasa è anche amicizia, voglia di stare insieme e allegria; per ripartire per un nuovo anno con rinnovato entusiasmo! Le foto: http://on.fb.me/1PxwGKu

Pagina facebook Iconacasa https://www.facebook.com/iconacasa/

Agevolazioni prima casa estesi a 12 mesi

Con la nuova Legge di Stabilità le agevolazioni fiscali della “prima casa” potranno essere essere applicate, in certi casi, anche laddove si sia proprietari di un immobile che già gode di tali agevolazioni, a patto che esso venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato


Tale regola, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio va a sostituire il precedente iter giuridico, che condizionava le agevolazioni alla dismissione dell’immobile “prima casa” entro il momento di stipula del nuovo contratto.

La Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto un nuovo presupposto applicativo dell'agevolazione “prima casa”: infatti, l'articolo 1, comma 55, aggiungendo il nuovo comma 4-bis alla nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, numero 131 (il testo unico dell'imposta di registro), in certi casi permette ora al contribuente che intenda nuovamente beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, ma che abbia la titolarità di un diritto impediente l'avvalimento dell'agevolazione stessa, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31 dicembre 2015) detta titolarità entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato. 


Addentrandosi più nello specifico, i presupposti necessari per avvalersi delle agevolazioni “prima casa” sono i seguenti:

  1. L’acquirente non deve essere “titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni”;


  2. L’acquirente non deve essere “titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

 

Quelle sopra menzionate sono dunque le situazioni di “prepossidenza” tali da impedire le agevolazioni “prima casa” in un nuovo acquisto immobiliare: una situazione che può essere sbloccata dalla dismissione entro un anno nei casi in cui tale “prepossidenza” sia stata provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni.


Non sarà possibile, invece, godere di questo anno di tempo (successivo al nuovo acquisto) disponibile per dismettere la prepossidenza nei casi in cui essa non derivi dall’acquisto effettuato con le agevolazioni (ad esempio se si tratta di un acquisto per successione ereditaria o un acquisto mediante un contratto di compravendita non agevolato).


Fonti articolo: IlSole24Ore.com e Wallstreetitalia.com

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