Leonardo Lo Cascio

La mia bolletta è sproporzionata, cosa posso fare?

Bollette

http://aforisticamente.com/2017/10/01/frasi-aforismi-battute-divertenti-sulle-bollette/

l ricevimento di bollette cosiddette “anomale”, ossia contenenti importi che divergono notevolmente da quelli di norma registrati, costituisce un fatto piuttosto frequente per le utenze di lucegas e, soprattutto, acqua.

La prima cosa da fare in questi casi è cercare di individuare, possibilmente con l’aiuto e la collaborazione della compagnia che effettua la somministrazione, la causa dell’anomalia.

Le ragioni che più comunemente comportano l’emissione di bollette dell’acqua per importi manifestamente eccessivi sono: il malfunzionamento del contatore; la presenza di perdite occulte. Un’altra possibilità è che sulla bolletta in questione siano stati conteggiati dei conguagli riferiti a periodi precedenti. Ciò dovrebbe però risultare dal documento ed, in ogni caso, un aumento da € 50,00 circa ad € 1.000,00, potrebbe ritenersi eccessivo e pertanto dare origine ad una legittima richiesta di rateizzazione.

Nel caso sussista un malfunzionamento del contatore dell’acqua, il problema non può essere addebitato all’utente. Recentemente la giurisprudenza di merito ha avuto modo di pronunciarsi su casi simili a quello da Lei descritto, affermando che, in ipotesi di contestazione della bolletta da parte dell’utente per consumi anomali di acqua, la compagnia che fornisce il servizio è tenuta a dimostrare l’esistenza del proprio credito. A tal fine non è sufficiente per la stessa allegare la semplice lettura del contatore. È invece necessario che la compagnia erogatrice dimostri il corretto funzionamento di quest’ultimo, consentendo un suo esame in contraddittorio con un tecnico di fiducia incaricato dall’utente.

Ove l’utente contesti l’esistenza di anomalie dell’impianto idrico, come ad esempio la frequenza di perdite nelle tubazioni che non siano di sua pertinenza, e che avrebbero potuto dare causa all’aumento dei consumi rilevati dal contatore, sarà la compagnia erogatrice a dover escludere tale possibilità, dimostrando dunque la correttezza degli importi che pretende riscuotere dall’utente.

Più comunemente, l’emissione di bollette anomale dell’acqua dipende dall’esistenza di perdite occulte nelle tubazioni.

Se la perdita riguarda l’impianto idrico pubblico in gestione della compagnia erogatrice, il consumo eccessivo di acqua non potrà essere addebitato all’utente, il quale avrà diritto allo storno della bolletta, riportando l’importo richiesto quantomeno ai valori medi di consumo registrati nell’ultimo periodo.

Se la perdita riguarda tubazioni all’interno di una proprietà privata (anche tubazioni che passano sotto il giardino di un’abitazione), il consumo eccessivo sarà invece addebitabile all’utente, in quanto quest’ultimo è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico ed a prevenire guasti e perdite. Tuttavia, quando ciò si verifica alcune compagnie erogatrici prevedono degli sgravi per l’utente ed altre forniscono addirittura un servizio di assicurazione (naturalmente a pagamento).

Una recente e discussa sentenza del Tribunale di Rimini ha condannato la compagnia erogatrice del servizio idrico in un caso in cui l’utente aveva ricevuto una bolletta per un importo di circa € 22.000,00, dovuta alla presenza di macroscopiche perdite occulte nel terreno di sua proprietà. In quel caso, il Giudice ha rimproverato alla compagnia di non aver chiarito esplicitamente nel proprio regolamento del servizio idrico integrato “l’obbligo dell’utente di provvedere al pagamento dei consumi in caso di perdita accidentale della rete interna” nonché di non aver rispettato l’impegno, assunto nel medesimo regolamento, di installare “sistemi di lettura automatizzata che consentissero un contestuale confronto con i consumi passati, al fine di poter repentinamente individuare eventuali perdite e perseguire quindi una politica di risparmio idrico”. Secondo il Tribunale di Rimini, ove la compagnia si fosse diligentemente attivata, la macroscopica perdita avrebbe potuto essere tempestivamente individuata ed eliminata, evitando così lo spreco di acqua e lo spropositato aumento dei consumi registrati a carico dell’utente.

In sintesi, l’utente che riceva una bolletta di importo manifestamente superiore rispetto ai suoi reali consumi è tenuto a segnalare tempestivamente l’anomalia alla compagnia erogatrice, la quale, prima di pretendere la riscossione delle somme corrispondenti ai consumi rilevati dal contatore e, soprattutto, prima di ritenere un utente moroso e sospendere la fornitura dell’acqua, dovrebbe attivarsi diligentemente per verificare il corretto funzionamento del contatore e l’assenza di altre anomalie attribuibili all’impianto idrico pubblico. La compagnia che diversamente si limiti a dare seguito alla propria pretesa di pagamento sulla base della mera lettura del contatore ed arrivi persino a sospendere la fornitura del servizio senza aver effettuato i dovuti accertamenti e senza aver concesso un congruo preavviso all’utente, viola il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. 

In casi dove è necessario stabilire la causa dell’anomala rilevazione dei consumi ed in particolare verificare la presenza di perdite occulte nelle tubazioni interne, bisogna preoccuparsi di fotografare l’eventuale guasto e di conservare tutta la documentazione riguardante le spese per l’intervento di un tecnico. Ove si riscontri la presenza di una perdita interna e non sia possibile lamentare un diverso inadempimento da parte della compagnia erogatrice, con ogni probabilità sarà possibile concordare con la stessa la riattivazione del servizio di somministrazione dell’acqua, chiedendo uno sgravio per gli importi dovuti ai canoni fognari e di depurazione ed una rateizzazione. Ove diversamente non si registri un guasto dell’impianto interno sarà possibile agire o resistere in giudizio contro la compagnia erogatrice per contestare il malfunzionamento del contatore o la presenza di guasti nell’impianto idrico pubblico, mettendola in condizione di dover provare il loro corretto funzionamento.

Per quanto riguarda invece il ripristino della fornitura del servizio, ove la compagnia non adempia spontaneamente in seguito a richiesta dell’utente oppure ad una diffida inviata da un legale, la strada più facilmente percorribile, nel caso in cui sussistano i presupposti di legge, è data dalla proposizione di un procedimento di urgenza (ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile).

 

fonte https://www.laleggepertutti.it/56811_se-la-bolletta-e-sproporzionata-cosa-fare-per-contestarla

Imu e Tasi 2018: chi deve pagarla?

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https://www.wired.it/mobile/app/2018/03/26/app-che-fanno-guadagnare/

L’Imu 2018 è l’imposta municipale unica il cui presupposto di applicazione è il possesso dell’immobile. Come noto si paga sulla seconda casa e sugli immobili commercialiterreni e negozi, mentre non si applica sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle prime case se accatastate come A/1, A/8 e A/9, ossia ville, castelli e abitazioni di lusso che fruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.

La Tasi 2018 è invece l’imposta che copre i costi per i servizi comunali rivolti alla collettività, come la manutenzione delle strade, giardini e illuminazione. Per gli immobili affittati con specifico contratto di locazione registrato, la Tasi non è più dovuta dal locatario, ma è a carico del proprietario. Stessa esenzione, anche per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado con ISEE inferiore a 15.000 euro.

Versano entrambi i tributi con uno sconto rispettivamente del 50 e del 25% gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado e quelli locati a canone concordato.

Le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’acconto

Gli acconti possono essere calcolati sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dai comuni per i 12 mesi dell’anno precedente. Quindi va versato il 50% di quanto pagato nel 2017. Ovviamente si può versare in un’unica soluzione se si conoscono le delibere adottate dalle amministrazioni comunali.

Le agevolazioni

Imu e Tasi hanno in comune le stesse agevolazioni per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado e per quelli locali a canone concordato.

Per i primi è prevista una riduzione del 50% della base imponibile. Per averne diritto il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili a condizione però che non siano destinati a uso abitativo.

Per gli immobili locali a canone concordato è prevista una riduzione del 25% sia per l’Imu che per la Tasi. Il beneficio spetta a prescindere dal fatto che i comuni abbiano previsto per questi fabbricati un’aliquota ordinaria o agevolata. Dopo aver calcolato il dovuto per le due imposte, va versato solo il 75% del loro ammontare.

Imu e Tasi 2018: le scadenze

Per quanto concerne il pagamento di Imu e Tasi, il calendario delle scadenze è il seguente:

 

  • - primo acconto o rata unica Tasi e Imu: 18 giugno 2018
  • - secondo acconto e conguaglio Tasi e Imu: 17 dicembre 2018.

 

Il contribuente che decide di pagare la tassa in due rate, dovrà versare con l’acconto di giugno, il 50% del tributo dovuto, con il saldo di dicembre, invece, il restante 50% con l’eventuale conguaglio sulle aliquote 2017 fissate dal comune.

Imu e Tasi 2018: quali modalità di pagamento?

Il pagamento dell’Imu e della Tasi può essere effettuato tramite il modello F24 o a mezzo bollettino di conto corrente postale. In questo caso le somme versate dai contribuenti vengono incassate dalla struttura di gestione e riversate all’ente interessato.

Imu e Tasi 2018: quali maggiorazioni?

Gli importi per il 2018 rimangono invariati e non vi saranno maggiorazioni né rincari. Infatti, già dal 2016 è fatto espresso divieto ai Comuni di deliberare nuove maggiorazioni Imu e Tasi tra un anno e l’altro, salvo mantenere quelle già in essere per l’anno precedente. Questo significa che non potranno esserci ulteriori aumenti di aliquote rispetto ai livelli già applicati negli anni passati.

Si può staccare l’acqua al moroso del condominio?

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https://zientziakaiera.eus/2016/06/13/iturriko-ura-osasungarria-merkea-eta-jasangarria/

 

Se in un condominio il contatore è unico, a pagare la società dell’acqua è l’amministratore che ripartisce i consumi tra i vari condomini sulla base dei contatori individuali di cui devono essere muniti i vari appartamenti.

Nel caso in cui un condomino non paghi le quote mensili condominiali, l’amministratore – recita il codice civile – può provvedere a impedirgli l’utilizzo dei servizi comuni “suscettibili di godimento separato”, cioè la cui sospensione non determina un pregiudizio per gli altri proprietari: si pensi alla possibilità di usare il cortile condominiale delimitato da una sbarra o un cancello elettrico (imponendogli la riconsegna del telecomando), i campi da tennis o la piscina condominiale, in alcuni casi persino l’ascensore (l’apparecchio viene munito di schede consegnate solo a chi è in regola con i pagamenti). È necessario che la morosità persisti da almeno sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui la mora è emersa oppure dal giorno dell’approvazione in sede assembleare del rendiconto-consuntivo relativo all’esercizio appena chiuso.

Ci si è chiesto se il potere di sospensione dei servizi comuni possa riguardare anche quelli essenziali come l’acqua e il riscaldamento. La giurisprudenza è divisa tra chi ritiene ciò illegittimo (almeno senza previa autorizzazione del giudice) e chi invece lo consente. Per superare l’ostacolo ed evitare di subire azioni di responsabilità, gli amministratori tendono ora a farsi prima autorizzare dal tribunale presentando un ricorso d’urgenza. Il procedimento è volto a ottenere un’ordinanza con cui viene consentito di interrompere il servizio come appunto l’acqua potabile.

Il tribunale di Bologna è tra quei giudici secondo cui si può staccare l’acqua per morosità condominiale. A meno che non venga dimostrato uno stato di indigenza, nella cui ipotesi una recente legge ha stabilito il diritto a ottenere 50 litri di acqua gratis al giorno. 

Il Tribunale di Bologna aderisce all’interpretazione che non ritiene «intangibili» i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino. Ciò perché è insufficiente il riferimento all’articolo art. 32 della Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo (…)») operato dai sostenitori della tesi contraria, dato che nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo per i condòmini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione dei condòmini morosi. Ciò perché, in nome del diritto alla salute, si sacrificherebbero i diritti dei condòmini in regola con i pagamenti che, di fatto, resterebbero gravati di un obbligo di «solidarietà coattiva».

 

fonte https://www.laleggepertutti.it/208787_si-puo-staccare-lacqua-per-morosita#Si_puo_staccare_lacqua_al_moroso_del_condominio

Quando servono i permessi per gli arredi da Giardino?

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https://www.arredamento.it/arredamento-giardino-ikea.asp

 

Il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018 cerca di fare chiarezza sull’annoso problema degli arredi da giardino e dell’edilizia libera.

Dopo una lettura, in effetti, il provvedimento non aggiunge nulla di nuovo a ciò che fino a questo momento aveva già sostenuto la giurisprudenza amministrativa: pergolati, gazebo e pergotende non necessitano di titolo edilizio. Almeno in linea di massima.

Il decreto include l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di gazebo e pergolati tra le opere di edilizia libera, purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.Il problema, però, è che il provvedimento non spiega cosa significhi “di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo” e, pertanto, la palla passa sempre alla giurisprudenza.

In realtà, il problema della realizzazione di arredi da giardino è stato affrontato dal Consiglio di Stato con una sentenza (n. 306/2017 del 25.01.2017) che ha chiarito che in effetti si tratta di criteri che vanno di volta in volta adeguati al caso concreto.

Cominciando dai pergolati, bisogna prima precisare che non tutti sono uguali: infatti, essi possono differire gli uni dagli altri per dimensioni, struttura e stabilità. La regola generale decretata dalla giurisprudenza è che per la realizzazione di un pergolato non occorre alcun permesso di costruire, rientrando l’esecuzione dei lavori nella cosiddetta attività di edilizia libera. Secondo il Consiglio di Stato (Cons. di Stato, sent. n. 1619/2016 del 27.04.2016), tutte le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia di un certo rilievo sono sempre soggetti al rilascio del permesso di costruire; tuttavia, le opere precarie (come, ad esempio, gli interventi di arredo) non necessitano di alcun titolo.

Da tanto deriva che un pergolato, se dotato di struttura leggera, non ancorata né al pavimento né alle pareti, rientrerà senz’altro negli interventi di edilizia libera, poiché inidoneo a costituire una trasformazione urbanistica del territorio. Ora lo conferma anche il D.M. sopra menzionato.

Nello stesso senso la sentenza del Consiglio di Stato per prima citata, secondo cui un pergolato, seppure chiuso perimetralmente da teli plastificati facilmente amovibili, non perde la sua funzione di abbellimento del giardino o della terrazza e, purché non sia strutturato in modo tale da essere fissato al pavimento, rappresenta un manufatto che, per la sua scarsa importanza, non necessita di alcun titolo edilizio.

Ricapitolando: il pergolato, se caratterizzato dalla precarietà e dalle scarse dimensioni, non necessita di licenza edilizia, ossia del permesso di costruire. In altri termini, il proprietario non deve chiedere l’autorizzazione al Comune prima di realizzarne uno. Il che rende l’esecuzione dell’opera estremamente più agevole e veloce, in quanto occorrerà inoltrare al Comune una semplice comunicazione di inizio attività (Scia).

Al contrario, non rientra negli interventi di edilizia libera la realizzazione di un pergolato di rilevanti dimensioni, reso stabile e duraturo nel tempo in quanto ancorato alla struttura dell’edificio che va ad adornare. Si pensi ai pergolati realizzati in cemento o in ferro: la loro stabilità costituisce un vero e proprio ampliamento dell’immobile cui accedono, rappresentandone un’estensione, quasi un’appendice, per la quale occorre necessariamente il permesso di costruire rilasciato dal Comune di appartenenza.

Lo stesso dicasi per i pergolati che, anziché essere aperti nella parte superiore, risultano essere chiusi: in questo caso, la giurisprudenza equipara il pergolato alla tettoia, per la quale occorre il permesso di costruire, salvo si tratti di struttura di minime dimensioni, più per fini estetici che non di copertura (T.a.r. Campania, sent. n. 109/2017 del 16.01.2017).

Anche nel caso di pergolato coperto, quindi, nessun automatismo: ciò che importa è se la volumetria complessiva della struttura possa essere idonea a qualificarla come una nuova opera, permanente o comunque stabile, per la quale occorre il permesso di costruire.

Per quanto riguarda le pergotende, secondo la giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Campania, sent. n. 4999/2014 del 23.09.2014) la pergotenda è un manufatto che non costituisce aumento di volume o di superficie coperta e non configura l’alterazione della sagoma o del prospetto dell’edificio: la pergotenda, perciò, rientra nell’attività edilizia libera a condizione, però, che possieda modeste dimensioni, non modifichi la destinazione d’uso degli spazi esterni e sia facilmente rimovibile.

Secondo i giudici, la pergotendacostituisce un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, di solito non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. L’opera principale, infatti, non è la struttura in sé, cioè quella che sorregge la tenda, ma la tenda stessa, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di semplice elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda.

Tuttavia, bisogna distinguere. La pergotendache presenta elementi strutturali incompatibili con il carattere della precarietà o temporaneità necessita sempre del permesso di costruire. Di conseguenza, per una pergotenda dotata di vetro strutturale occorre il titolo edilizio. Questo perché il vetro è comunemente usato per la realizzazione di pareti esterne delle costruzioni e fa sì che la struttura si configuri non più come mero elemento di supporto di una tenda, ma venga piuttosto a costituire la componente portante di un manufatto, che assume consistenza di vera e propria opera edilizia.

Quanto appena detto per il pergolato e la pergotenda vale anche per gli altri due arredi da giardino più diffusi in Italia: il gazebo e la veranda. In entrambi i casi, quindi, occorrerà una valutazione circa la “consistenza” del manufatto. Di norma, mentre il gazebo è inadeguato ad aumentare in maniera significativa la volumetria dell’immobile su cui si installa, lo stesso non si può dire della veranda, la quale consiste in una struttura chiusa, coperta da ampie superfici vetrate che, all’occorrenza, possono anche essere aperte. Per questo la veranda, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire, a differenza del gazebo, struttura snella e agile, facilmente rimuovibile e, perciò, rientrante nell’attività di edilizia libera.

Ciò che è importante, quindi, è che l’arredo da giardino non si presenti con una struttura e una volumetria tali da costituire una nuova struttura, un nuovo spazio.

Ma quando si può dire che la volumetria sia rilevante?

La risposta alla domanda proviene direttamente dalla giurisprudenza: «il presupposto per l’esistenza di un volume è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati» (Consiglio di Stato, sent. n. 1777 del 11.04.2014).

Da questa massima si può desumere il seguente principio: il pergolato necessita sicuramente di permesso di costruire se si presenta come struttura chiusa su almeno tre lati.

Diverso è il discorso riguardante la possibile presenza di un vincolo paesaggistico che impedisca la realizzazione di un pergolato o di una pergotenda. In questa circostanza, occorre presentare istanza per la relativa autorizzazione: nella prassi amministrativa, infatti, è usuale che siano sottoposte ad autorizzazione paesaggistica tettoie e manufatti simili, ragion per cui, prudenzialmente, è consigliabile presentare istanza per ottenere l’autorizzazione.

Quanto al rispetto delle distanze, sempre la giurisprudenza (Trib. Roma, sent. n. 8339 del 09.12.2010) ha osservato che il pergolato e la pergotenda possono configurare una stabile struttura potenzialmente capace di violare la normativa in merito alle distanze, non rilevando l’eventuale valutazione della pubblica amministrazione sull’assenza di alcun abuso, considerato che l’ambito di valutazione civilistico è autonomo e distinto da quello amministrativo.

I giudici ritengono applicabile la disciplina delle distanze al pergolato nel caso in cui lo stesso sia una stabile struttura, sia cioè configurabile come costruzione, opera edilizia stabilmente infissa al suolo, con o senza l’impiego di malta cementizia.

Se il pergolato è stabilmente infisso al suolo, quindi, sarà necessario rispettare la normativa sulle distanze.

 

fonte https://www.laleggepertutti.it/207395_arredi-da-giardino-servono-i-permessi

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