Leonardo Lo Cascio

Tassa rifiuti: si può non pagare se l'immobile è inutilizzato?

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http://www.iltempo.it/roma-capitale/2018/03/20/news/roma-cosi-ci-fregano-sulla-tariffa-sui-rifiuti-1056628/

 

Chi possiede un immobile inutilizzato e inutilizzabile, per esempio perché inagibile e privo dei servizi essenziali, non deve pagare la tassa sui rifiuti.

Il venir meno dell’obbligo di pagamento non è tuttavia automatico, ma subordinato ad un’espressa dichiarazione del contribuente il quale deve dimostrare al Comune che l’immobile non è idoneo a produrre rifiuti e che, pertanto, la tassa non deve essere pagata.

Sono i singoli regolamenti comunali a fissare le modalità e i termini entro i quali deve essere presentata la dichiarazione ai fini dell’esenzione o riduzione della tassa sui rifiuti. I Comuni non possono tuttavia far ricadere sul contribuente adempimenti burocratici eccessivamente gravosi, dovendo comunque rispettare il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e cittadini.

Vediamo allora come fare per non pagare la tassa sui rifiuti se si possiede un immobile inutilizzato.

La tassa sui rifiuti è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti: 

per la loro natura; per il particolare uso cui sono stabilmente destinati; perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Il contribuente che possiede un immobile avente una delle caratteristiche sopra enunciate deve evitare che arrivi l’accertamento della tassa sui rifiuti e a tal fine presentare un’apposita dichiarazione al Comune.

In particolare, nel caso di immobile divenuto inutilizzabile in un momento successivo alla dichiarazione originaria, occorre presentare una denuncia di variazione e allegare la documentazione utile a dimostrare le condizioni dell’immobile, tali da renderlo non produttivo di rifiuti.
 
La Cassazione, con una recentissima sentenza, ha precisato che il Comune non può pretendere che la denuncia ai fini dell’esenzione della tassa rifiuti venga presentata ogni anno.
Dunque, se la condizione di inutilizzabilità dell’immobile permane negli anni, è illegittima la tassa rifiuti addebitata per il solo fatto che il contribuente non abbia presentato la dichiarazione anche gli anni successivi.
Le comunicazioni relative all’inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti deve avvenire solo quando vi siano delle variazioni e non necessariamente ogni anno. Ciò in quanto la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
 
In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 
 
In effetti, la circostanza che l’imposta sia calcolata prendendo come base di calcolo l’anno solare non implica come necessaria conseguenza che le denunce di variazione abbiano la stessa cadenza in quanto non vi è ragionevolmente alcun bisogno che tale denuncia si faccia quando non si sia verificata alcuna variazione. D’altronde occorre garantire l’equilibrio tra le esigenze impositive dell’ente locale e la salvaguardia del principio di correttezza, solidarietà ed effettiva capacità contributiva, che impone di evitare di gravare il contribuente di adempimenti e preclusioni non strettamente funzionali alla corretta riscossione delle imposte. Inoltre la disciplina statale, in quanto fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti comunali, può da essi essere specificata ma non anche implicitamente derogata mediante la negazione della possibilità di affermare e provare, con una dichiarazione in variazione supportata da idonea documentazione, che una certa area era in passato inidonea a produrre rifiuti.
 
 
La denuncia, originaria o di variazione, necessaria per beneficiare dell’esenzione della tassa sui rifiuti, deve contenere una serie di elementi:
 
l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione.
 
La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
 
La dichiarazione, sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica e/o fotografica idonea a provare l’inutilizzabilità dell’immobile.
 
 
 
fonte https://www.laleggepertutti.it/210682_immobile-inutilizzato-si-paga-la-tassa-sui-rifiuti

Come funziona la Nuda Proprietà

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Quando si parla di nuda proprietà si intende un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del bene a cui questa proprietà fa riferimento.

Tipicamente fa capo a un immobile, come una casa, del quale si acquisisce la proprietà ma non il diritto di usufrutto. 

Il diritto di proprietà di un bene è sancito dall'art. 832 del Codice Civile e implica anche che da esso sia possibile trarre un godimento e cioè usarlo o di ricavarne un reddito in funzione della natura dello stesso bene.

Al diritto di proprietà si collegano, facendone parte, i diritti reali di godimento e, in particolare, il diritto di usufrutto. 

Nel caso di un immobile il diritto di usufrutto da al titolare il pieno diritto di usare (art. 1021 del Codice Civile) e abitare (art. 1022 del Codice Civile) oltre che di goderne gli eventuali frutti, con il limite di non poterne cambiare la destinazione del bene stesso.

Il Codice Civile consente di dividere in due la proprietà: da una parte, quindi, l'usufrutto (art. 978 del Codice Civile) e cioè il diritto di utilizzare la casa  e, dall'altra, la nuda proprietà e cioè la proprietà senza il diritto di utilizzo: la nuda proprietà di un bene consiste quindi nella proprietà privata di uno o più dei diritti reali di godimento, per un termine prestabilito oppure per il corso della vita dei titolari di tali diritti. 

Le conseguenze della possibilità giuridica di scindere i diritti reali di godimento del bene, e cioè quelli di usufrutto e diritto d’uso e abitazione, dalla proprietà in senso stretto, sono ancora relativamente poco conosciute e ancora poco utilizzate nel mercato immobiliare: per capire meglio, vediamo insieme che cosa sia la nuda proprietà. 

La nuda proprietà consiste nel valore di un bene a cui viene sottratto il diritto di usufrutto. In poche parole: la vendita della nuda proprietà consiste nella vendita di un immobile di cui chi vende mantiene il diritto reale di risiedere per un tempo prestabilito che può anche durare tutta la vita.

Quindi chi dovesse vendere la nuda proprietà della propria casa vende il diritto di goderne in un momento successivo, ricevendo un rientro immediato per una vendita che avverrà in maniera successiva a un termine predeterminato o a condizioni stabilite al momento della vendita stessa.

Seguendo quanto detto a riguardo della nuda proprietà, il cosiddetto nudo proprietario è allora il soggetto (o i soggetti) che ha il diritto di proprietà sull'immobile, ma non il diritto di goderne l'uso sinché non si verifichino le condizioni stabilite in sede di vendita.

Le normative garantiscono al nudo proprietario la facoltà di trasferire a soggetti terzi e in qualsiasi momento la nuda proprietà dell'immobile stesso. In questo modo si può alimentare un mercato parallelo molto interessante, in cui gli investimenti possono subire con il tempo delle importanti e vantaggiose rivalutazioni.

Il prezzo di vendita, per esempio, dovrà essere stabilito da una perizia fatta da professionisti esperti del mercato, come le agenzie immobiliari, applicando un coefficiente relativo all'età dell'usufruttuario e/o degli abitanti della casa. Questi coefficienti sono stabiliti dal Ministero delle Finanze periodicamente, e si basano sulle statistiche relative alle aspettative di vita e sui tassi di interesse in vigore.

 

L'usufruttuario e i suoi diritti

Chi dovesse comprare la nuda proprietà di un immobile, quindi, potrebbe farlo in base a condizioni vantaggiose in termini di prezzo, a fronte di condizioni che determineranno la proprietà vera e propria da concordare con la controparte. Il valore dell'immobile, nel frattempo, può rivalutarsi rispetto alle mutate condizioni del mercato.

L'usufruttuario, dall'altro lato, è il soggetto che una volta ceduta la nuda proprietà di un immobile, continua a goderne alcuni dei cosiddetti diritti reali, come quelli di uso e di abitazione. L'usufruttuario gode, quindi, sia del vantaggio derivato dalla vendita in termini economici, che dei diritti derivati.

Per esempio, l'usufruttuario può anche, durante il periodo di godimento di questi stessi diritti, decidere di affittare l'abitazione o di vendere il diritto di usufrutto stesso a delle terze parti. Il diritto di usufrutto poi è trasferibile ad altri sempre nei limiti previsti nel contratto di vendita della nuda proprietà, oppure secondo accordi da stabilire con il nudo proprietario.

Imposte e spese: a carico di chi?

Nel caso della nuda proprietà e della sua cessione, le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile interessato sono a carico dell'usufruttuario, che è tenuto a mantenere in buone condizioni la casa, senza effettuare interventi di modifica dello spazio stesso di cui il nudo proprietario non sia informato.

Le spese strutturali e straordinarie sono a carico del nudo proprietario, a meno di accordi intervenuti tra le parti che stabiliscano diversamente. Mentre il pagamento dell'ICI è a carico di chi ha la disponibilità del bene, proprio in quanto gode di un diritto reale sul bene stesso.

Questo vale per tutte le imposte e i canoni relativi all'immobile, come ICI o TASI per esempio, il cui pagamento sarà dovuto da chi della casa o dell'immobile, gode i diritti di uso e di abitazione.

 

Il cosiddetto usufrutto a tempo

Un caso interessante tra quelli che intervengono nell'ambito della nuda proprietà è quello del cosiddetto ’usufrutto a tempo’, cioè della possibilità di usufruire di un immobile del quale sia stata ceduta ad altri la nuda proprietà per un periodo di tempo predeterminato, e che non è quindi legato alle questioni relative all'età dell'usufruttuario.

In questo caso è quindi possibile effettuare un calcolo per determinare il valore commercialedell'usufrutto che dovrà sì tenere conto delle statistiche dell'Istat sulla durata media della vita, che si aggira intorno agli 85 anni, ma sarà approssimato come se l'usufruttuario avesse 75 anni.

Ne consegue che la nuda proprietà arriverebbe, nel caso di un tempo determinato di 10 anni per l'usufrutto, a un valore commerciale pari a circa il 65% di quello della piena proprietà.

In caso sopraggiungesse la morte dell'usufruttuario durante il tempo determinato, la nuda proprietà si trasformerà in una piena proprietà dell'immobile stesso.

 

tratto da https://www.homify.it/librodelleidee/5454297/la-nuda-proprieta-cos-e-e-come-funziona

 

Come funziona l'Affitto?

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Chi è alle prese con il suo primo contratto di affitto potrebbe non sapere come funziona, quali sono i passaggi da seguire, le regole da rispettare, i propri diritti e doveri.

Le norme che regolano il cosiddetto contratto di locazione (perché questo è il termine corretto, sia che si tratti di uso abitativo che commerciale), per quanto possano essere numerose, sono semplici da comprendere e facili da ricordare a memoria.

La prima cosa che devi sapere è che non esiste un unico contratto di affitto ma tanti a seconda delle esigenze delle parti. 

Per comprendere la ragione di ciò è necessaria una breve premessa.

Se la regola generale del nostro ordinamento vuole le parti libere di determinare il contenuto e le clausole di ogni contratto, ciò non vale però nel campo delle locazioni ove, per tutelare la parte più debole (l’inquilino), la legge ha voluto stabilire alcuni limiti al potere di autodeterminazione dei contraenti. Il limite principale attiene alla durata dell’affitto. Ed è proprio sulla base di questa che si distinguono i vari tipi di contratti.

Abbiamo così:

affitto a canone libero: la durata è di 4 anni; alla scadenza si rinnova in automatico per altri 4 anni, e così ad ogni successiva scadenza, salvo venga inviata la lettera di disdetta almeno 6 mesi prima. Alla prima scadenza però (ossia dopo 4 anni dalla firma del contratto), il rinnovo – sempre di 4 anni – è obbligatorio per il locatore (il conduttore è invece libero di recedere). Ecco perché questo contratto viene chiamato anche “4+4”. Il locatore può rifiutare il primo rinnovo automatico solo per specifiche e valide ragioni (elencate qui Disdetta della locazione e recesso dal contratto di affitto) quali:

  • a) destinazione dell’immobile ad uso proprio;
  • b) se il conduttore dispone di altro immobile;
  • c) mancato utilizzo dell’immobile;
  • d) ricostruzione, demolizione e trasformazione dell’edificio;
  • e) vendita a terzi dell’immobile locato.
  • La seconda caratteristica del contratto di locazione a canone libero è nello stesso nome: il canone di affitto può essere determinato dalle parti senza alcun vincolo;
  • affitto a canone concordato: la durata qui è di 3 anni e, anche qui, alla scadenza si rinnova in automatico per altri 3 anni, e così ad ogni successiva scadenza, salvo venga inviata la lettera di disdetta almeno 6 mesi prima. Alla prima scadenza però (ossia dopo 3 anni dalla firma del contratto), è obbligatorio per il locatore il rinnovo per altri 2 anni. Ecco perché questo contratto viene chiamato “3+2”. Anche in tale ipotesi il locatore può rifiutare il rinnovo automatico solo per le cause che abbiamo sopra elencato;
  • affitto a uso transitorio: ha una durata minima di 1 mese e massima di 18 mesi non rinnovabili; il canone è libero; può essere stipulata solo in presenza di particolari situazioni di necessità temporanee dell’inquilino o del padrone di casa che vanno indicate nel contratto;
  • affitto per studenti universitari: ha una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi; può essere rinnovato; il canone è prefissato da accordi sindacali;
  • affitto per finalità turistiche: la durata del contratto è libera. In genere tale tipo di locazione è stipulata per brevi periodi. Al termine del periodo pattuito la disdetta è automatica e il conduttore deve rilasciare l’immobile locato.

 

È molto importante scegliere attentamente quale contratto di affitto fa al proprio caso visto che sia l’affittuario che il padrone di casa non possono recedere dal contratto prima della scadenza. Solo l’inquilino potrebbe farlo ma dovrà dimostrare una giusta causa. La giusta causa ricorre quando si tratta di:

 

  •  fatti sopravvenuti e non conosciuti o conoscibili al momento della conclusione del contratto: ad esempio un trasferimento lavorativo non richiesto; attenzione: il fatto non deve dipendere dalla volontà dell’affittuario, ad esempio la decisione di cambiare lavoro e andare a vivere altrove;
  •  il fatto deve comportare un’oggettiva impossibilità a permanere nell’immobile: ad esempio l’estrema lontananza della nuova sede lavorativa (diverse centinaia di chilometri). Si pensi anche al caso di chi ha un vicino rumoroso e non riesce più a vivere oppure di chi vive in un immobile senza ascensore e viene colpito da una invalidità che non gli consente di fare più le scale a piedi.
  • La registrazione dell’affitto

Dopo aver scelto quale tipo di contratto bisognerà registrarlo. Avviare, dunque, una procedura telematica per il pagamento dell’imposta di registro. L’adempimento ricade, entro 30 giorni dalla firma del contratto, sul padrone di casa il quale può – indicandolo nel contratto – addossare non oltre il 50% della spesa fiscale sull’inquilino. Se il locatore non provvede alla registrazione, l’Agenzia delle Entrate può però inviare l’accertamento anche all’inquilino. Si ha infatti una responsabilità solidale. Sicché anche quest’ultimo, volendo, può registrare il contratto nel caso in cui non vi provveda il proprietario. 

La registrazione dell’affitto, una volta eseguita, deve essere comunicata entro 60 giorni – con copia dei documenti giustificativi – sia all’affittuario che all’amministratore di condominio.

 

La mancata registrazione dell’affitto rende nullo il contratto. Da un punto di vista fiscale scattano le sanzioni per l’evasione fiscale. Da un punto di vista civilistico, il contratto non produce effetti, con la conseguenza che:

 

  •  l’inquilino non deve rispettare il termine di durata del contratto e può andar via in qualsiasi momento;
  •  l’inquilino non è tenuto a pagare i canoni di affitto per come concordati in contratto;
  •  l’inquilino non può essere sfrattato con la procedura più veloce (cosiddetta intimazione di sfratto per morosità o per finita locazione).

 

Secondo la Cassazione, la registrazione dell’affitto può avvenire anche in ritardo. In tal caso, da un punto di vista civilistico si sana ogni nullità mentre da un punto di vista fiscale si pagano sanzioni ridotte. Leggi Affitto: che rischio se registro il contratto in ritardo?

Agibilità e Ape

Per fornire al conduttore la prova dell’idoneità dell’immobile all’uso convenuto, il locatore deve fornirgli il certificato di agibilità (detto in passato “di abitabilità”) oppure la copia di avvenuto deposito della segnalazione certificata di agibilità.

Salvo che l’immobile ne sia già dotato, chi decide di darlo in locazione deve far predisporre l’APE al conduttore se intende:

 

  • fare un annuncio commerciale di locazione: tale annuncio, infatti, deve riportare l’indice di prestazione energetica e la classe energetica indicata nell’APE; fanno eccezione gli annunci di locazioni di edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno per i quali dal 22 febbraio 2014 tale obbligo non sussiste; concludere un nuovo contratto di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, se tale contratto è soggetto a registrazione.

 

L’obbligo pertanto non sussiste in caso di:

 

  •  contratti di locazione non soggetti a registrazione: in pratica si tratta dei contratti di locazione di natura transitoria a condizione che non superino i 30 giorni complessivi nell’anno;
  •  contratti che non possono considerarsi nuove locazioni, come ad esempio proroghe, cessioni di contratto, subentro nei contratti in caso di cessione d’azienda.

 

Obblighi delle parti

Il locatore ha l’obbligo di consegnare l’immobile in buon stato, di modo da garantire al conduttore l’utilizzo secondo le finalità convenute. Quest’ultimo però non può sollevare, in un successivo momento, tutte le contestazioni per vizi di cui poteva accorgersi con un po’ di attenzione al momento in cui ha visionato l’immobile (ad esempio finestre con spifferi, porta difettosa, ecc.). Per tutti gli altri vizi (ad esempio: impianto non a norma) egli deve sollevare una contestazione chiedendo l’intervento o, se del caso, la riduzione del canone di locazione. L’inquilino non può però sospendere il pagamento del canone o auto ridurlo se rileva dei vizi che non sono essenziali e che consentono comunque l’utilizzo dell’immobile. Solo quando la casa non è più abitabile perché i difetti ne precludono l’uso (ad esempio impianto elettrico a rischio di fulminazione) è possibile andare via e sospendere il pagamento. 

Secondo quanto più volte detto dalla giurisprudenza, nel caso di vizi dell’immobile non individuati al momento della consegna dell’immobile successiva alla stipula del contratto, il conduttore avrà il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o, in alternativa, la riduzione del corrispettivo, fermo restando che tali vizi devo risultare tali da diminuire in modo apprezzabile l’idoneità dei locali in relazione all’uso pattuito per gli stessi. 

Dall’altro lato il padrone di casa deve pagare le spese di manutenzione straordinaria e quelle dovute al normale uso che hanno portato all’usura degli oggetti (si pensi alle corde delle persiane). La manutenzione ordinaria spetta invece all’affittuario.

L’inquilino deve pagare puntualmente il canone di affitto e le spese di condominio su di lui gravanti.

Il ritardo massimo consentito è di 20 giorni oltre il quale scatta lo sfratto.

Per evitare lo sfratto, l’inquilino ha la possibilità di pagare fino al giorno dell’utenza o anche all’udienza stessa insieme alle spese sostenute dal locatore. Può anche chiedere un termine di 90 giorni (cosiddetto termine di grazia) per poter riparare alla morosità.

Il locatore deve inoltre:

 

  •  consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
  •  mantenerla in stato da servire all’uso convenuto (ossia deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione e, nel caso di cose mobili, di quelle di conservazione e di ordinaria manutenzione, che sono a carico del conduttore. Inoltre, in caso di vizi, anche sopravvenuti, che diminuiscono in modo apprezzabili l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo);
  •  garantire il pacifico godimento durante la locazione (la garanzia fa riferimento alle eventuali pretese di terzi che vantano diritti sulla cosa);
  •  registrare il contratto di locazione concluso con il conduttore.

 

 

Il conduttore deve a sua volta:

 servirsi della cosa secondo l’uso pattuito (o desunto dalle circostanze) e con la diligenza dell’uomo medio;

 pagare il corrispettivo nei termini pattuiti;

  •  effettuare le riparazioni che la legge prevede a suo carico; restituire la cosa al locatore, a fine locazione, nello stato in cui l’ha ricevuta (salvo il possibile deterioramento risultante dall’uso della cosa dedotta in contratto).

 

In caso di alienazione del bene locato, il contratto può essere opposto al terzo acquirente se ha data certa anteriore al trasferimento.

 

Le spese di condominio non gravano tutte sull’inquilino.

Per legge infatti le spese dovute dall’affittuario sono solo le seguenti:

«Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90%, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta».

 

Cauzione

A garanzia dell’adempimento degli obblighi che il conduttore assume con la stipula del contratto di locazione (in particolare di quelli più onerosi come, ad esempio, il regolare pagamento del canone, la restituzione dell’immobile locato alla scadenza, il ripristino dei danni eventualmente arrecati, ecc.), è solitamente inserita una clausola che obbliga il conduttore a versare al locatore un deposito cauzionale. Il locatore inoltre può chiedere al conduttore di prestare una garanzia reale o personale, propria o di terzi oppure il pagamento anticipato di alcune mensilità del canone.

In mancanza di espressa previsione di un importo a titolo di cauzione, deve ritenersi che le parti abbiano rinunciato alla costituzione della garanzia preventiva.

L’oggetto del deposito cauzionale consiste generalmente in una somma di denaro che diventa di proprietà del locatore.

La cauzione produce automaticamente interessi a favore dell’inquilino che vanno a lui versati anche se non li richiede espressamente. Il pagamento può essere fatto annualmente o alla fine della locazione. 

L’ammontare della somma da depositare non può superare il limite massimo di 3 mensilità di canone. Si ritiene tuttavia che le parti possano concordare (ad esempio in caso di locazione di immobile di particolare pregio o con rifiniture di valore) un importo superiore purché in misura, in ogni caso, congrua e ragionevole, e sempre che lo scopo non sia quello di riconoscere al locatore un canone maggiore di quello risultante dal contratto.

Alla fine della locazione, il padrone di casa può trattenere la cauzione solo se non ha ricevuto il pagamento di canoni di affitto. Invece, non può farlo per compensare i danni prodotti all’appartamento. In quest’ultimo caso, infatti, se vuol trattenere la cauzione deve contestualmente citare l’inquilino davanti al giudice affinché sia questi a determinare l’esatto ammontare delle spese da sostenere. Non può infatti essere il padrone di causa ad autoliquidarsele, altrimenti si avrebbe un’ingiusta sperequazione.

 

fonte https://www.laleggepertutti.it/211798_affitto-come-funziona

Tetti verdi: cosa c'è da sapere

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In crescita i “tetti verdi”

Anche nel nostro Paese, come nel resto d’Europa, il fenomeno dei tetti verdi e dei giardini pensili è in crescita, grazie anche agli sgravi fiscali previsti dal governo per chi sceglie di impostare un punto verde nella sua terrazza. Uno degli effetti di questa nuova tendenza è la diminuzione di anidride carbonica nell’aria, soprattutto in città particolarmente inquinate, che giovano di queste “fessure” verdi fra il grigio del cemento e dei palazzi.

Chi inserisce in un immobile di proprietà un tetto verde ne aumenta fino al 15% il valore di vendita. In più, dal momento che è necessario predisporre un impermeabilizzazione, si risparmia anche sui costi di riscaldamento e raffreddamento: secondo le stime ufficiali, fino al 30% di spese in meno. La prossima Manovra Finanziaria 2018 inoltre ha predisposto degli sgravi fiscali che possono arrivare fino al 36% delle spese sostenute per chi decide di ripristinare delle aree verdi nella propria abitazione. C’è chi nella terrazza riesce a impiantare perfino dei frutteti, grazie alla tipologia intensiva con uno spessore della copertura che arriva fino a un metro.

I tetti verdi rappresentano un beneficio concreto per l'ambiente, per il tuo risparmio e per la valorizzazione del tuo immobile. I tetti verdi sono in grado di dare un contributo fondamentale nelle costruzioni sostenibili, grazie alla somma di vantaggi ecologici ed economici. Una soluzione di grande qualità estetica che ti permetterà di dare nuova vita al tetto o al terrazzo di casa tua, riqualificando il tuo immobile e risparmiando in bolletta.

Il tetto verde è una copertura vegetale che pone le sue radici nelle tradizioni di molti paesi europei. Se per noi italiani il tetto verde è un’innovazione legata alla bioedilizia, nella storia architettonica dei paesi scandinavi il tetto verde è un’autentica tradizione.

Tetto verde, vantaggi

Il mix di terra e vegetali impiantato sui tetti consente di realizzare delle coperture ben isolate, protette dall’aria e dall’acqua, resistenti al vento e al fuoco. La realizzazione di un tetto verde dovrebbe essere affidata a un tecnico qualificato, soprattutto se si tratta di un tetto verde intensivo. La manutenzione dipende dal tipo di vegetazione scelta, indubbiamente un tetto verde intensivo richiederà manutenzione e cure costanti, mentre per un tetto verde estensivo realizzato con erbacee a lenta crescita, basterà un intervento all’anno.

Sono molti i vantaggi legati all’allestimento di un tetto verde. Le coperture vegetalizzate svolgono un importante ruolo isolante e i vantaggi economici sono molteplici: una semplice diminuzione di 1 °C della temperatura di superficie diminuisce il fabbisogno elettrico dell’abitazione del 5 per cento, tale riduzione è legata alla minore richiesta di elettricità per riscaldamento e raffreddamento degli ambienti.

Tra gli altri vantaggi economici vi è la durata: i tetti verdi durano il doppio dei tetti ordinari, in più, un tetto verde può essere impiegato a scopi agricoli. Restando sempre tra i vantaggi dell’ambito economico vi è il valore immobiliare: il costo di una casa aumenta con una copertura verde!

Tra i vantaggi ambientali vediamo che il tetto verde assorbe calore, riduce l’utilizzo degli apparecchi elettrici consentendo un taglio alle emissioni nocive, in più, la vegetazione filtra l’aria eliminando le particelle inquinanti. In pratica l’aria perimetrale alla casa sarà più pulita.

Per il benessere collettivo, i tetti verdi diminuiscono l’effetto di isola termica tipico dei centri urbani, alleviano la rete fognaria assorbendo acqua e riducono sensibilmente la temperatura in estate. Come mai attutiscono l’effetto “isola urbana” e abbassano le temperature estive? Questo si verifica perché il manto erboso assorbe l’energia del sole mentre i classici tetti riflettono l’energia solare sotto forma di calore. In altre parole, l’aria perimetrale alla casa sarà più fresca.

Tetto verde inclinato e tetto verde estensivo

Il tetto verde di tipo estensivo è quello di più facile accesso: richiede spessori più esigui, capacità di carico inferiori e quasi mai richiede interventi strutturali preliminari.

Il tetto verde estensivo è particolarmente adatto agli edifici di grandi dimensioni e ai tetti inclinati. E’ caratterizzato da un spessore e da un peso più esiguo.

Tetto verde: spesso e peso

Un tetto verde estensivo ha uno spessore di substrato che varia dai 10 ai 15 cm circa.

Il peso del tetto verde estensivo può variare dai 30 ai 100 km per metro quadrato a capacità massima in acqua. Un tetto estensivo necessita di una più bassa manutenzione e si innaffia soltanto in caso di siccità prolungata.

Di solito, per allestire un tetto verde estensivo si impiantano muschi, graminacee o piante grasse, quindi parliamo di vegetazione molto resistente e dalla lenta crescita: l’altezza dei vegetali di un tetto verde estensivo non supera mai i 25 cm e l’associazione di più varietà vegetali conferisce a questi tetti un aspetto multicolore che varia a seconda delle stagioni. L’unico inconveniente del tetto verde estensivo sta nel fatto che non può essere calpestato e neanche coltivato.

Tetto verde calpestabile: il tetto verde intensivo

E’ sbagliato parlare di “tetto verde calpestabile”, piuttosto bisognerebbe definirlo “praticabile”: il tetto verde intensivo dà la possibilità di allestire un vero e proprio giardino sul tetto, con tanto di piante, orticello e aiuole!

Al contrario del tetto verde estensivo, quello intensivo, ha uno spessore più elevato, si parla di 20 – 40 cm per un peso di sovraccarico compreso tra i 120 e 350 kg per metro quadrato a capacità massima in acqua. Il tetto verde intensivo può essere coltivato ma per la sua realizzazione sarà necessario rivolgersi a degli esperti per sapere se le strutture dell’edificio possono supportare il carico.

Quanto costa un tetto verde

Nell’articolo “tetto verde: costo e come fare” abbiamo fornito indicazioni sul prezzo del tetto verde chiavi in mano, compreso di posa in opera e acquisto di specie arboree. Il costo varia tanto tra tetto verde intensivo ed estensivo, inoltre può aumentare sensibilmente se la struttura dell’abitazione non è già idonea a supportare un certo carico, e quindi necessita di lavori preliminari per allestire un giardino sul tetto!

Permessi per costruire un tetto verde

L’iter burocratico da seguire è semplice ma varia da comune a comune: bisognerà informarsi che nella propria zona non vi siano vincoli architettonici, storici o paesaggistici. Al Comune occorre presentare l’idonea pratica edilizia firmata dal tecnico abilitato che opererà la messa in opera del tetto verde.

Tetto verde: stratigrafia

Il tetto verde è fatto da diversi strati di materiale e per questo si parla di stratigrafia. La stratigrafia che troviamo comunemente online è solo generale, infatti ogni tetto verde può avere esigenze a sé. Anche in questo caso vi forniamo una stratigrafia generica del tipico esempio di tetto verde con suolo naturale. La stratigrafia vede cinque differenti bande che riproducono la struttura del suolo naturale:

  1. Impianto vegetale: Si tratta dello strato terminale, più a vista, comprende piante di diverse specie in base al tipo di tetto verde (intensivo o estensivo).
  2. Substrato di crescita: Si chiama strato colturale e costituisce il terreno di coltura. E’ formato da compost leggero. Può avere uno spessore diverso in base al tipo di piante da coltivare. Per esempio, per le piante ornamentali è richiesto uno spessore di 15 cm, per alberelli e siepi, si arriva a 100 cm di spessore. Per del semplice prato bastano 7 cm.
  3. Membrana di filtrazione: Serve a trattenere il terreno e a far filtrare l’acqua nello strato drenante sottostante.
  4. Drenaggio e accumulo idrico: E’ uno strato costituito da ghiaia o polietilene, atto a smaltire la pioggia trattenendone una minima parte da restituire gradualmente, in forma di umidità, al terriccio soprastante.
  5. Membrana impermeabile: E’ lo strato isolante di cruciale importanza. E’ costituito da materiali sintetici e va a sostituire il classico impermeabilizzante già presente sui tetti.


Fonte https://www.ideegreen.it/tetto-verde-42659.html#7XoCUVmWO4mJQ5gz.99 http://www.aedile.com/2017/12/crescita-tetti-verdi/

 

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