Leonardo Lo Cascio

Esiste la tassa sui condizionatori?

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http://germo.it/come-sanificare-il-climatizzatore/

 

Finalmente arriva l'estate e si attende con ansia l’attimo in cui la nostra pelle passerà dal color pallido al marroncino. Dobbiamo però fare i conti con il rovescio della medaglia: un caldo torrido difficilmente sopportabile in alcuni giorni, che ci fa lavorare male e dormire ancora peggio. Ecco allora che scatta la corsa sfrenata all’acquisto dei condizionatori

Cerchiamo di destreggiarci tra mille domande – quanti split serviranno? Consumeranno molto? Dobbiamo pagarci sopra l’ennesima tassa svuota tasche? Mentre ci arrovelliamo il cervello però siamo già in macchina, pronti per schizzare tra gli scaffali dei negozi di tecnologia per accaparrarci l’impianto che ci salverà dal solleone. 

Visto che non costano poco, e che dobbiamo anche pagare l’installazione, cerchiamo di capire: ci sono tasse sui condizionatori?

Innanzitutto, una volta acquistati, il passo successivo è quello che contattare una ditta di installazione certificata (a meno che non lo acquistiamo direttamente tramite la ditta stessa). 

È assolutamente vietato installare l’impianto in modo autonomo. Addirittura, se scegliamo di acquistare il nostro condizionatore in negozi di tecnologia e normali rivenditori, in teoria dovremmo recarci sul luogo dell’acquisto con i nominativi dell’operatore specializzato e abilitato che ce lo installerà a casa. Questa persona, una volta terminata l’installazione ci rilascerà una dichiarazione di certificazione, che dobbiamo conservare. 

È sufficiente chiamare una ditta abilitata e il gioco è fatto. Per i condizionatori domestici in linea generale non dobbiamo neanche chiedere specifiche autorizzazioni, perché la loro installazione rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria (a meno che non esistano particolari vincoli storici o paesaggistici).

Una volta acquistato e installato il nostro condizionatore, è ovviamente indispensabile controllarne il corretto funzionamento, magari effettuando un controllo a inizio stagione sui filtri e sul motore, per rimetterlo a nuovo e migliorarne l’efficienza energetica – oltre che la sicurezza – in vista dei torridi mesi estivi, quando presumibilmente lo useremo senza ritegno.

Non solo. Dal 2014, una norma (D.p.r. n. 74/13 del 16 aprile 2013) ha reso obbligatori i controlli e la manutenzione sugli impianti termici, tra cui sia caldaie e normali impianti di riscaldamento  sia condizionatori.

Attenzione però. Il controllo non è obbligatorio su tutti i condizionatori. Ma solo su quelli con una potenza superiore a 12 kilowatt. In pratica, di norma quelli di uso domestico restano fuori da questa incombenza. 

Vi rientrano quelli installati nelle aziende, che superano questa potenza.

Ci avviciniamo alla domanda che ci interessa – se ci siano tasse sui condizionatori – analizzando cosa sia il famoso bollino blu e se effettivamente sia obbligatorio per chi possiede dei condizionatori in casa. 

Tornando alla norma entrata in vigore nel 2014, questa ha reso obbligatori i controlli sull’efficienza energetica su tutti gli impianti termici utilizzati per il riscaldamento invernale e la climatizzazione estiva. In pratica su caldaie e condizionatori. Effettuare questi controlli significa ottenere, da parte della ditta che viene a casa nostra ad effettuare questa operazione, un bollino blu. Questo certifica che il nostro impianto è ok.

Significa che dobbiamo preoccuparci di apporre questo bollino blu sul nostro condizionatore di casa? Di norma no, e c’è un motivo preciso. La legge in questione obbliga questi controlli periodici per il bollino solo su alcuni tipi di condizionatori: quelli con una potenza termica maggiore di 12 kilowatt. Una potenza simile di solito è riservata ai condizionatori installati nei grandi spazi, quelli delle aziende.

Per capire meglio,  un normale condizionatore monosplit che installiamo in casa arriva di norma a 3,5 kilowatt, quindi non necessita di questo controllo e del relativo bollino blu. Ma se abbiamo un appartamento enorme e optiamo per un condizionatore di grossa potenza (superiore a 12 kilowatt) questo bollino blu dobbiamo metterlo. E quindi dobbiamo periodicamente (ogni 2 o 4 anni) chiamare la ditta, prenotando l’operazione di manutenzione e controllo del’efficienza termica. Controllo che poi dovrà essere trasmesso al catasto regionale degli impianti termici.

All’inizio dell’articolo ci chiedevamo se ci siano tasse sui condizionatori. La risposta è no. Almeno non nel senso stretto del termine.

Non se per tassa intendiamo la classica imposta che siamo abituati a pagare ormai per tutto. Non esiste una legge che abbia introdotto un tot di euro da pagare per il solo fatto di possedere un condizionatore in casa. Non esiste alcuna tassa sull’aria condizionata.

 

Gli unici esborsi economici – se li vogliamo intendere come tassa – che dobbiamo eventualmente affrontare sono quelli:

 

del libretto d’impianto per la climatizzazione (come quello delle caldaie). E questo è un obbligo che vale sia per i condizionatori con potenza superiore a 12 kw sia per quelli con potenza minima (Decreto 10 febbraio 2014.)Almeno è così nella maggior parte delle regioni italiane;

  • dell’operazione di controllo sull’impianto e del bollino blu che ci verrà rilasciato. Questo, ribadiamolo, solo se in casa nostra (o nella nostra azienda) abbiamo installato un mega condizionatore con potenza termica superiore a 12 kilowatt. Altrimenti niente bollino.

 

Tutti gli impianti termici (caldaie e condizionatori) devono avere il libretto di impianto. Il responsabile dell’impianto è tenuto a custodirlo e conservarlo, per metterlo a disposizione di eventuali ispezioni. E a seconda della potenza del condizionatore, il responsabile è obbligato a effettuare il controllo periodico. Ma chi è questo responsabile dell’impianto?

 

Per gli impianti termici centralizzati è di solito l’amministratore;

  • per impianti autonomi è il proprietario di casa;
  • per gli impianti autonomi in case affittate è l’inquilino.

 

 

tratto da https://www.laleggepertutti.it/202380_ci-sono-tasse-sui-condizionatori

Lavabo bagno e appoggio: perché non sbizzarrirsi?

Un lavabo da bagno può essere sia poggiato che incassato. Nel caso del lavabo d’appoggio, esso deve essere necessariamente poggiato su una superficie in grado di sostenere il peso ed essere impermeabile. Questo significa che scegliendo un lavabo da appoggio bisognerà calcolare anche lo spazio e l'ingombro generato dal mobile bagno per lavabo da appoggio, dal piano oppure dalla mensola per lavabo da appoggio. Anche quello incassato ovviamente ha le sue esigenze, ovvero superfici impermeabili che fungeranno da cornice al lavabo incassato ed ovviamente un legame con la parete nel caso in cui sia fissato in sospensione o un adatto incollaggio alla lastra sovrastante od un appoggio adeguato sottostante. 

Ad ogni modo, scegliere un lavabo d’appoggio sembra rivelarsi la scelta più adeguata se hai realizzato un ambiente dal design moderno e desideri un elemento d'arredo funzionale e dall'impatto estetico immediato.

Il mondo del Design spazia tantissimo e possiamo davvero personalizzare in maniera particolare e congeniale alle nostre case e magari anche in base al materiale a nostra disposizione.

Guardiamo assieme alcune soluzioni molto in voga

Piano di appoggio per una lavabo costituito da una vaschetta in pietra

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https://www.nuovimondi.com/lavabi-in-pietra-da-bagno/

 

Lavabo moderno di varie forme poggiato sul piano o sospeso

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http://jodeninc.com/bagni-lavabo/bagni-lavabo-bagno-795452-300x252/
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Ma potreste optare anche per qualcosa di diverso, magare per il riciclo ... Poniamo il caso che abbiate delle vecchie toilette, tavoli, bici, basi in ferro vecchie di macchine da cucire, pedane e tanti altri supporti.. cosa potrebbe succedere?

 

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bagno materaili recupero

https://www.designandmore.it/idee-per-arredare-bagno-fai-da-te/

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In bagno

https://www.grazia.it/casa/design/idee-utilizzare-vecchio-tavolo-in-legno

mobile da bagno 29

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http://sintesibagno.net/works-bagno-provenzale

 

Questi sono solo alcuni degli ottimi risultati raggiunti con l'ingegno ed il riciclo. Ricercate tra le vostre cianfrusaglie e chissà che non ne esca qualcosa da poter riutilizzare in qualche angolo della casa!

 

 

 

 

Un terreno agricolo può essere usato per camping e b&b?

Campeggi invernali austria

https://www.emotionrit.it/2016/11/austria-dove-andare-in-campeggio-in-inverno.html

 

È possibile che un terreno agricolo (non edificabile) si possa utilizzare come camping o come bed and breakfast o affitta camere (ad esempio utilizzando delle casette con ruote)? 

Per poter posizionare su un terreno non edificabile delle casette con ruote, o delle roulottes, destinate a un’attività ricettiva, è necessario che il terreno sia, innanzitutto, a destinazione turistica. 

Se le casette risultano fissate al suolo, l’ancoraggio non deve risultare definitivo, né stagionale, ma soltanto temporaneo: la normativa (Art.41, Co.4, DL. 47/2014, che integra il Testo Unico Edilizia, L.380/2001) prescrive infatti che l’installazione debba essere occasionale, pertanto con un ancoraggio stagionale, quindi ciclico, verrebbe meno il requisito dell’occasionalità. È possibile anche l’allaccio alle reti (idrica, elettrica, etc.), se non effettuato in modo permanente. 

È inoltre fondamentale il requisito della destinazione turistica del terreno o della struttura entro cui è effettuata l’installazione: se dovesse venir meno tale requisito, il proprietario è obbligato alla rimozione immediata della casa mobile, del camper o della roulotte eventualmente ancorati al suolo. 

In pratica, il permesso di costruire, relativamente a case mobili, camper e roulotte, non occorre soltanto se si verificano le seguenti condizioni: 

– il manufatto prefabbricato, o la roulotte, deve essere collocato su ruote ed essere omologato al trasporto su strada, non essendo sufficiente la mera collocazione su un supporto mobile che non permetta il trasporto; 

– il manufatto deve soddisfare necessità puramente transitorie; 

– il manufatto può essere immediatamente rimosso e trasferito altrove (non deve dunque risultare ancorato). 

Queste condizioni sono soddisfatte nell’ipotesi della casa mobile sistemata su telaio poggiante su ruote gommate, bilanciate da supporti di ferro (dunque deve trattarsi di un manufatto realmente trasportabile su strada), non allacciata alle reti della distribuzione della corrente elettrica e dell’acqua potabile. 

Per quanto riguarda l’ancoraggio al suolo, in assenza di permesso di costruire, è consentito, ma soltanto in via transitoria, per le installazioni posizionate all’interno di strutture ricettive, all’aperto, utilizzate per la sosta e il soggiorno di turisti. La collocazione delle installazioni (casette, roulotte, bungalow…) deve essere effettuata in conformità alle leggi regionali. 

La legge non specifica sul requisito dell’occasionalità dell’installazione: la sentenza 57/2016 del Tar del Veneto, una delle pochissime che si pronuncia sull’argomento, stabilisce che il requisito della temporaneità dell’installazione viene meno se sono superati i 90 giorni. 

Nulla è precisato, inoltre, sulla distanza prescritta per lo spostamento del manufatto mobile. 

Veniamo ora alle autorizzazioni necessarie per aprire una struttura ricettiva all’aperto, in pratica un campeggio. 

Le aperture dei campeggi sono disciplinate da norme regionali emanate in conformità alla Legge quadro sul turismo n. 135/2001. 

In particolare, per quanto concerne:  

– le autorizzazioni comunali: bisogna ottenere dal Comune l’autorizzazione per la conversione del terreno in piazzola per campeggiatori, quindi per l’apertura di un complesso turistico all’aperto (se e dove consentito dal piano regolatore); la domanda deve essere corredata da una serie di documenti elencati dalla legge regionale di Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto; in questo caso vige la regola del silenzio-assenso: se entro 60 giorni non si ha riscontro, la domanda e il relativo progetto si intendono approvati; se sono previste nuove costruzioni, tra le quali, come si è visto, rientrano anche le installazioni mobili con allacci non occasionali, serve la concessione edilizia comunale; dopo che il Sindaco si è pronunciato sulla domanda di concessione per l’allestimento deve essere presentata sempre al Comune una domanda di autorizzazione per l’esercizio corredata anch’essa da alcuni documenti previsti dalla specifica legge regionale. 

– le autorizzazioni sanitarie e regionali (Asl e Regione): bisogna poi rivolgersi all’Asl per l’agibilità sanitaria su servizi igienici, ristorazione e spazi comuni, e alla Regione per la valutazione di impatto ambientale; 

– il registro delle imprese: è obbligatorio iscriversi al registro delle imprese, nella sezione speciale per le imprese turistiche, e fare l’assicurazione per responsabilità civile e furto; 

– antincendio e sicurezza: nei campeggi più grandi, servono apposite autorizzazioni e collaudo dei Vigili del fuoco; inoltre, se si hanno dipendenti, è anche necessario il documento di valutazione dei rischi e lo svolgimento dei corsi di formazione per i lavoratori; 

– altri adempimenti necessari: come per tutte le attività, inoltre, sono necessarie partita Iva, iscrizione in Camera di Commercio, Inps, Inail, denuncia per la tassa sui rifiuti. Una volta avviata l’attività, il titolare (o un rappresentante) della struttura dovrà assicurare una custodia continua del campeggio e quindi essere presente e vigilare sulla struttura turistico ricettiva, senza mai lasciare gli ospiti da soli. 

Il titolare ha inoltre l’obbligo di comunicare le tariffe entro il 1° ottobre di ogni anno all’Agenzia Turistica Locale ed entro il 1° gennaio di ogni anno, anche al Comune. Entro il primo marzo di ogni anno è possibile effettuare delle modifiche ai prezzi che saranno applicate nel secondo semestre fino al 31 dicembre. Il titolare ha l’obbligo di esporre le tariffe vigenti su cartelli (per esempio dietro la porta della reception, dietro la porta dei bungalow o degli chalet.). 

Per chi possiede un’azienda agricola, la maggior parte delle leggi regionali consente di ospitare nello spazio circostante l’azienda agricola un minimo di 3 tende o caravan. 

Il Comune in relazione alle esigenze locali e in alternativa ai posti letto può consentire l’elevazione del numero di tende o caravan fino a un massimo di 10 per non più di 30 persone, previa verifica che l’azienda agricola abbia un’estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle. Devono ovviamente essere garantiti ai turisti servizi igienico-sanitari e la fornitura d’acqua mediante le strutture ordinarie dell’azienda agricola. 

Per gli insediamenti superiori a 3 tende o caravan deve essere garantito mediante strutture apposite il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi dalla legge regionale applicabile. 

 

 

fonte https://www.laleggepertutti.it/209025_terreno-agricolo-puo-essere-usato-per-camping-e-bed-and-breakfast

Il certificato di residenza che valore ha?

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Poniamo il caso che da alcuni mesi hai cambiato casa. Hai lasciato la vecchia dimora dove vivevi con tuo padre e tua madre per andare a vivere altrove. Ti sei infatti sposato e hai preso in affitto una abitazione insieme a tua moglie. Succede però che un giorno arriva una multa all’indirizzo vecchio, quello dei tuoi genitori. Tua madre, per farti un piacere, prende la raccomandata qualificandosi come “familiare convivente”. Il postino, che la conosce ormai da anni ma che ancora non sa del tuo trasferimento, le consegna la raccomandata, fidandosi ciecamente delle sue dichiarazioni e del fatto che te la consegnerà. Senonché questa multa viene distrattamente abbandonata tra la pubblicità. Dopo un po’ ricevi un sollecito di pagamento e, venendo solo allora a sapere della contravvenzione, ne contesti la validità. Sostieni che la notifica fatta al vecchio indirizzo non ha valore. Come prova depositi un certificato di residenza. Il giudice però ti dà torto. Sostiene che le risultanze anagrafiche non bastano. Meravigliato di ciò ti chiedi che valore ha il certificato di residenza: trattandosi infatti di un atto pubblico, proveniente cioè dall’amministrazione locale, eri convinto che avesse un valore legale superiore alle dichiarazioni fornite al postino.

Ti sembrerà forse strano, ma la Cassazione, in un caso del genere, ti darebbe torto. A confermarlo è una ordinanza (Cass. ord. n. 14361/18.).

Come mai?

La notifica fatta a un indirizzo diverso da quello di residenza e consegnata nelle mani di un soggetto che non è un familiare convivente si considera nulla.

Non ha valore e, quindi, per legge il destinatario non può esserne mai venuto a conoscenza. Diverso però è il discorso se chi riceve la raccomandata si qualifica, al postino, come “familiare convivente”. In tal caso, il giudice può fare a meno di accertare se il luogo ove è avvenuta la consegna della busta è il luogo di residenza, di domicilio o di dimora del destinatario. Bastano infatti le dichiarazioni fornite al postino e da questi attestate nell’avviso di ricevimento che, essendo un atto formato da un pubblico ufficiale, fa piena prova.

Contro questa attestazione, però, è sempre ammessa la prova contraria:

l’effettivo destinatario della notifica può cioè dimostrare che né la propria residenza, né il domicilio, né la dimora coincidono con il luogo ove si è recato il postino.

Come potrà fornire però questa prova?

Qui sta l’importanza della pronuncia in commento, non certo con il certificato di residenza rilasciato dal Comune il quale, benché indichi un indirizzo differente, ha un semplice valore presuntivo, valore che non vale quindi a sconfessare quanto dichiarato dal postino.

 
In pratica, tra le risultanze anagrafiche e l’attestazione del postino prevale quest’ultima.

Come si fa dunque, se magari qualcuno per farmi un dispetto, dichiara di essere un familiare convivente e, così facendo, si procura la posta personale?

La prima accortezza, non affidarsi solo al certificato di residenza, perché – come detto – il suo valore è di semplice “indizio” (in termini legali, è una presunzione, che però può essere vinta da una prova contraria).

Bisogna dimostrare allora la effettiva residenza in altro modo. Come?

Ad esempio producendo le bollette ove si evince che sei intestatario di una utenza telefonica in altro luogo; con il certificato di residenza della propria moglie con cui si vive ed in base al quale si evince che la dimora familiare è altrove; in base a testimoni, i vicini di casa che vi vedono quotidianamente entrare ed uscire di casa; senza contare le dichiarazioni fiscali e quelle al Comune per le imposte locali che annualmente bisogna versare.

Dunque il certificato anagrafico non basta a dimostrare di avere una residenza diversa da quella ove il postino ha consegnato la raccomandata certificando di averla data nelle mani di un familiare convivente.

Ci sono tanti precedenti che affermano il medesimo principio. Solo l’anno scorso la stessa Cassazione aveva detto che i certificati di residenza rilasciati dal Comune rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche; l’unica cosa che rileva in via esclusiva è il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale. In questo modo si può anche evitare le cosiddette residenze di comodo in abitazioni dove il soggetto non si trova mai, circostanza che renderebbe impossibile qualsiasi notifica.

La Cassazione, in termini più tecnici, usa le seguenti parole. In caso di una notifica fatta con posta raccomandata, qualora la consegna della busta sia avvenuta a mano di un familiare convivente con il destinatario, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso. Resta quindi irrilevante ogni indagine sulla riconducibili del luogo di detta consegna tra quelli di residenza, dimora o domicilio del destinatario, in quanto il problema dell’identificazione del luogo ove è stata eseguita la notifica rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa da chi ha preso in consegna la busta.

Spetta allora all’effettivo destinatario dimostrare il contrario.

La consegna dell’atto a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario. Con la conseguenza che quest’ultimo, qualora voglia contestare in causa tale circostanza per far dichiarare nulla la notifica, deve fornire una prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere costituita dalle risultanze anagrafiche, ossia dal certificato di residenza del Comune le quali, anche se indicano una residenza diversa dal luogo ove è stata effettuata la notifica, hanno un semplice valore presuntivo e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria.

fonte https://www.laleggepertutti.it/211998_certificato-di-residenza-che-valore-ha

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