News dal franchising

News dal franchising (890)

Tax day sulla casa: cosa è cambiato in questi anni

 


Imu e Tasi da pagare entro martedì. Entro il 16 giugno, infatti, proprietari e inquilini dovranno versare la prima rata di Tasi e Imu, portando nelle casse dei Comuni entrate che la Cgia di Mestre calcola in 2,3 miliardi di euro.

CGIA: "TASSE RADOPPIATE PER NEGOZI E UFFICI" 
A seguito dell'introduzione dell'Imu e successivamente della Tasi, rileva la Cgia, «tra il 2011 e il 2014 la tassazione sugli immobili strumentali ha subito una vera e propria impennata. Se nell'ultimo anno in cui abbiamo pagato l'Ici il gettito complessivo sulle attività produttive ha portato nelle casse dei Comuni quasi 5 miliardi, l'anno scorso il prelievo ha superato i 10 miliardi di euro».

Nella valutazione della Cgia (Associazioni Artigiani e Piccole Imprese), nello specifico gli aumenti sono stati pari a + 142 % per uffici e studi privati; + 137 % per negozi e botteghe; + 107 % per laboratori di arti e mestieri; + 101 % per gli istituti di credito; + 94 % per gli immobili a uso produttivo. I calcoli, eseguiti dall'Ufficio studi della Cgia, hanno preso come riferimento iniziale il 2011, ultimo anno in cui abbiamo pagato l'Ici. In questa analisi, spiega l'associazione, «non si è tenuto conto del risparmio fiscale concesso dalla legge. Così come avvenuto nel 2014, anche per quest'anno la Tasi per le aziende è completamente deducibile dal reddito di impresa, mentre l'Imu lo è solo per una quota pari al 20 per cento».


"Tendenzialmente -segnala il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi- i Sindaci hanno mantenuto relativamente basso il livello di tassazione sulle prime case, innalzando, invece, quello sugli immobili ad uso produttivo e sulle abitazioni diverse dalla principale. Insomma, hanno fatto cassa sulle spalle degli imprenditori, sfruttando le situazioni più surreali che la legge ha dato origine, come, ad esempio, l'applicazione dell'Imu su alcune tipologie di macchinari. Una vera e propria follia".


In termini assoluti sono stati i capannoni (categoria D) a 'produrrè il gettito più importante: se nel 2011 il prelievo era stato di 3,17 miliardi, nel 2014 è salito a 6,15 miliardi di euro (variazione + 94%). Sui negozi e sulle botteghe artigiane si è passati da un prelievo di 809 milioni a 1,9 miliardi di euro (+ 137%). Per gli uffici e gli studi professionali, con l'Ici il carico fiscale era di 545 milioni che con l'avvento dell'Imu e della Tasi è aumentato fino a toccare 1,32 miliardi di euro (+142%).


Sui laboratori, infine, dai 228 milioni versati nel 2011 si è passati ai 473 milioni di euro pagati l'anno scorso (+ 107%). Da un punto di vista metodologico, segnala la Cgia, "per ciascuna tipologia di imposta è stata utilizzata l'aliquota media risultante dall'analisi delle delibere dei Comuni capoluogo di provincia. Per ogni tipologia immobiliare, invece, la rendita catastale media è stata ricavata dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate".


Fonte articolo: http://www.ilmattino.it/ECONOMIA/imu-tasi-casa-tax-day-tasse-raddoppiate-uffici-negozi-tabella/notizie/1410583.shtml

Slitta il Decreto Mit sugli incentivi Sblocca Italia

 

  • L'incentivo fiscale dello Sblocca Italia per favorire l'acquisto di case invendute o ristrutturate da mettere in locazione a canone agevolato non decolla. In teoria le deduzioni fiscali (20% del costo di acquisto, al massimo 60mila euro da togliere dall'imponibile in otto rate annuali) sono già operative, «ma la mancanza del decreto attuativo Mit-Mef che doveva fissare le "modalità attuative" - denuncia l'Ance - rende lo strumento ancora incerto, dunque la spinta al mercato è ancora inesistente». 
    «Inoltre - aggiunge l'associazione costruttori - perché la misura abbia effetto va promossa con una campagna informativa e pubblicitaria, neanche il decreto attuativo, da solo, basterà».

Il ministero delle Infrastrutture, a cui il DL Sblocca Italia non assegnava un termine per emanare il decreto, insieme al ministero dell'Economia, fa d'altra parte sapere che «la bozza di decreto predisposta nei mesi scorsi e inviata al Mef è rientrata in questi giorni (8-10 giugno) e ora è all'esame di nuovo del Mit, il gabinetto del Ministro e l'ufficio legislativo. Dovrebbe essere licenziata a breve».
Poi servirà la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta.
A conti fatti si arriverà a fine luglio, e di fatto l'operazione potrà produrre i suoi effetti da settembre, un anno dopo l'emanazione del decreto legge Sblocca Italia. Ricordiamo che la misura si applica alle vendite fino al 31 dicembre 2017. Ma vediamo in dettaglio di che si tratta. 


TERMINI GENERALI 
L'incentivo fiscale (articolo 21 Dl 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164) consiste nella deduzione dal reddito complessivo Irpef del 20% delle spese per l'acquisto di immobile residenziale (nuovo invenduto o ristrutturato) da cedere in locazione agevolata per almeno otto anni, fino a un massimo di 300mila euro di costo (e dunque 60mila euro deducibile). Le case devono essere in classe energetica A o B. 
Lo scopo è da una parte spingere le locazioni private a canone ridotto, dall'altra smaltire l'invenduto delle imprese di costruzione e/o la ristrutturazione di case in classe energetica elevata. Anche se poi la deduzione si applica anche per la nuova costruzione su aree edificabili possedute da persone fisiche.


REQUISITI SOGGETTIVI 
L'acquirente delle case nuove invendute o ristrutturate, o il privato che investe per costruire la nuova casa su area edificabile, devono essere «persone fisiche non esercenti attività commerciale».


TRE FATTISPECIE 
L'agevolazione è applicabile a tre casi:
1) l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie (proprio cosa si debba intendere per "invenduto", che la legge non spiega, è uno dei punti principali di chiarimento che si attende dal decreto Mit-Mef: dopo quanto tempo, dopo la dichiarazione di agibilità o dopo la messa in vendita, l'immobile non venduto si intende «invenduto»? Dopo sei mesi, un anno, due anni?);
2) l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; 
3) la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. 


LE CARATTERISTICHE DELL'UNITA' IMMOBILIARE 
1) L'unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale, e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2) l'unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
3) l'unità immobiliare deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.


I TEMPI 
L'acquisto deve essere effettuato dal 1º gennaio 2014 (per poterne fruire già nella dichiarazione Irpef 2015) al 31 dicembre 2017. Sul punto 3) però la legge non chiarisce (si dovrà dunque aspettare il decreto attuativo) "cosa" deve accadere in questi tre anni: la dichiarazione di fine lavori? L'agibilità? Va chiarito. L'immobile va poi messo in locazione per almeno otto anni.


LA LOCAZIONE 
L'unità immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto.
Il canone di locazione non deve essere superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (i canoni convenzionati tra lottizzante e comune), ovvero non superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (canone concordato), e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.


LA DEDUZIONE 
È riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché' degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di una o più unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.


L'ATTUAZIONE 
La possibilità di portare in deduzione le spese di cui sopra è già contemplata nella Guida dell'Agenzia delle Entrate al 730/2015 (redditi 2014) - si veda alle pagine 50 e 70 - ma senza i chiarimenti del decreto Mit-Mef è difficile che la misura possa "spingere" qualcuno a investire, a comprare casa per darla in affitto o a costruire su proprio terreno per dare in affitto, senza avere la certezza di farlo nelle condizioni e nei termini giusti. Se uno ha già comprato e messo in affitto userà gli sconti, ma chiaramente gli incentivi servono a stimolare una certa attività, non a regalare qualcosa a chi già aveva deciso di intraprenderla.


IL NODO CANONE CONCORDATO 
Resta poi il nodo del canone concordato, i cui livelli massimi per caratteristiche degli immobili sono fissati in base ad accordi provinciali tra le associazioni di proprietari e inquilini, promossi dalle Regioni, che nella maggior parte dei casi risalgono a oltre dieci anni fa. Se il governo non promuove una revisione di questi accordi si rischia che quasi dappertutto questi canoni concordati risultino troppo bassi rispetto al mercato per fare davvero da incentivo, anche se c'è lo sconto fiscale.


Fonte articolo: casaeterritorio,ilsole24ore 12/06/2015

Attestazione APE in vigore dal 1 Agosto

Per l'entrata in vigore dell'attestato di prestazione energetica nazionale la data è stata fissata all'agosto prossimo, cioè un mese in più rispetto a quanto indicato in precedenza. Il nuovo termine si ricavava dalla nuova bozza del provvedimento, che sta per essere varata dalla conferenza unificata. 


Intanto è stato definita la bozza di decreto Sviluppo economico (con Infrastrutture e Semplificazione) con gli schemi di relazione tecnica di progetto necessaria per applicare le nuove regole sui requisiti minimi di efficienza degli edifici, varati lo scorso 25 marzo dalla conferenza unificata ma non ancora pubblicati in Gazzetta. 

 

 

Tra le modifiche importanti spicca la data di entrata in vigore delle norme. L'adeguamento all'Ape nazionale avverrà a partire dal primo agosto. Tra le modifiche introdotte non manca un richiamo esplicito alle sanzioni a carico del progettista, in caso di inadempienza (nella precedente bozza nulla era stato indicato in materia di sanzioni). Si tratta delle sanzioni fissate dal Dlgs 192/2005 (articolo 15): si va dalla sanzione tra il 30% al 70% della parcella a carico di progettista o direttore dei lavori a una sanzione tra 5mila e 30mila euro a carico del costruttore edile che non rilascia l'attestato. 

L'attestato prevede che venga indicato, con l'indice di prestazione energetica, anche l'indice di prestazione energetica medio degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di Ape. Ebbene, per quanto riguarda l'indicazione di questo dato, il nuovo testo concede 18 mesi di tempo, per dar modo all'Enea di mettere a disposizione le informazioni.


Dm sulla relazione tecnica 
Il decreto definito dal governo fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2015, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici. 


Il decreto tecnico indica ai progettisti quali dati (e come) inserire relativamente a elementi edili, termotecnici, illuminotecnici; e come poi debbano eseguire i calcoli e le verifiche. In modo da redigere poi la relazione tecnica di progetto che attesta l'effettiva rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Il decreto fornisce pertanto tre schemi di relazione tecnica, a seconda che il progetto riguardi nuove costruzioni, "ristrutturazioni importanti" o interventi di riqualificazione energetica.


Fonte articolo: casaeterritorio.ilsole24ore

La proposta "shock" per la ripresa del residenziale

 

Secondo l'Ance (Associazione nazionale costruttori) ci sono tutte le condizioni per agganciare una solida e duratura ripresa delle compravendite di case, dopo il dimezzamento degli scambi tra il 2006 e il 2013: tassi di interesse al minimo storico (2,86%), compravendite in lieve ripresa già nel 2014 (+3,6%), ripresa confermata anche nel primo trimestre 2015 (+0,8% tendenziale) al netto dell'"effetto fiscale" di inizio 2014 (abbassamento delle imposte di registro per le case usate), ripresa anche nei nuovi mutui erogati dalle banche (+13,4% dopo il crollo a un terzo del valore ante-crisi), propensione all'acquisto di singoli e famiglie più che raddoppiata, la domanda di mutui cresciuta del 72%.

Ma la ripartenza degli scambi immobiliari - che secondo i costruttori potrebbe essere una delle spinte per la ripresa economica, come in altri paesi europei - per ora non è ancora "vera", per renderla solida e consistente bisogna abbassare le tasse sulla casa, cresciute del 27% dal 2011 al 2014 e in particolare del 144% nella tassa sul possesso (Imu, Tasi, ecc..).


L'Ance propone allora un pacchetto "shock" (così è stato definito) di sconti fiscali per rilanciare l'immobiliare e l'edilizia residenziale: 
1) parziale detassazione – fino al 2018 - degli acquisti di abitazioni nuove in classe energetica A e B (riduzione dal 4 al 2% dell'Iva, esenzione triennale da Imu, Tasi o futura Local Tax;
2) incentivi che favoriscano la permuta tra abitazioni usate e quelle nuove ad alta prestazione energetica (per favorire gli scambi e anche la riqualificazione dei vecchi immobili da parte dei costruttori che acquistano;
3) stabilizzazione all'attuale livello massimo (invece della scadenza al 31/12/2015) delle detrazioni fiscali al recupero (50%) e alla riqualificazione energetica degli edifici (65%);
4) stabilizzazione per almeno tre anni, senza modifiche, della Local Tax che dovrebbe debuttare dal 2016 al posto di Imu e Tasi, esentando l'invenduto delle imprese edili.


"Anche nei più giovani – sostiene il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti – è tornata la voglia di casa, lo dicono i dati sulla propensione all'acquisto. E ci sono sul mercato fattori incredibilmente positivi: tassi di interesse ai minimi, mutui tornati da parte delle banche, propensione all'acquisto più che raddoppiata. Ma c'è ancora incertezza sulla ripresa e una tassazione che spaventa. Per questo proponiamo al governo misure di incentivo da mettere in campo subito. Le stesse che hanno da tempo messo in campo Francia, Regno Unito, Spagna".


Fonte articolo: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com//art/real-estate/2015-06-09/ance-ripresa-lenta-residenziale-130728.php?uuid=AbqVEdDM

L'Ance sugli immobili: occorre abbassare le tasse

Resta alto il peso del fisco sugli immobili: nel 2014 il totale del prelievo (Imu, Tasi, Irpef, Ires, Iva e altre imposte su trasferimenti e locazioni) ha fruttato alle casse dello stato 42,1 miliardi di euro di gettito, in aumento del 9,8% rispetto al 2013. In particolare, il gettito della tassa sul possesso e' passato dai 9,8 miliardi di Ici del 2011 a circa 24 miliardi nel 2014 (Imu+Tasi), determinando un aumento della pressione fiscale del 143,5% in soli tre anni.

 Le tasse sugli immobili hanno quindi contribuito a finanziare il risanamento dei conti pubblici: se nel 2011 le entrate derivanti dall'Ici rappresentavano l'1,3% delle entrate della Pubblica amministazione, dopo tre anni l'incidenza di Imu e Tasi sul totale delle entrate della P.A. e' salita al 3%. 


Per agganciare la ripresa, sottolinea l'Ance, e' necessario favorire l'acquisto delle case nuove ad alta efficienza energetica, introdurre incentivi per favorire la permuta tra abitazioni usate e quelle piu' efficienti, stabilizzare nel tempo gli incentivi fiscali per il recupero delle abitazioni e per la riqualificazione energetica degli edifici.


Infine, secondo l'Ance occorre configurare la futura local tax come un'imposta unica, stabile quanto meno per tre anni e integralmente destinata ai omun per il finanziamento dei servizi, con l'esclusione dell'"invenduto" delle imprese edili". 


Fonte articolo: http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Casa-Ance-pesa-fisco-143-tasse-possesso-anni/09-06-2015/1-A_017798950.shtml

Imu e Tasi: incognite e agevolazioni sui terreni

 

Un appello di metà anno per 63 milioni di immobili (senza contare i terreni), sui quali in alcuni casi scatta anche un doppio pagamento di Imu e Tasi. La scadenza del 16 giugno si presenta anche ricca di incognite


L’acconto, sia per l’Imu che per la Tasi, consiste semplicemente nel pagare la metà di quanto si è pagato complessivamente nel 2014. Ma le cose si complicano quando l’acquisto dell’immobile è avvenuto in questi primi mesi del 2015: qui bisogna calcolare tutta l’imposta dovuta per il 2015 e pagare la metà. 
Chi vuole provare a pagare meno, comunque, può farlo: basta che il suo Comune abbia già deliberato le aliquote Tasi e Imu per il 2015 e queste siano inferiori a quelle del 2014: l’elenco completo dei Comuni (per ora oltre 1.200) è stato raccolto da Confedilizia (www.confedilizia.it). 

Tra le incognite più forti quella sul pagamento dell’Imu sui terreni agricoli: la novità consiste nella esenzione per i terreni montani, con l’introduzione di una speciale detrazione di 200 euro a favore dei proprietari di terreni che hanno perduto l’esenzione.
Se un terreno agricolo non rientra nella esenzione, allora si calcola con le modalità ordinarie: si parte dalla tariffa di reddito dominicale vigente al catasto al 1° gennaio 2015, la si rivaluta del 25% e la si moltiplica per 75 (per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali - Iap iscritti nella gestione previdenziale agricola), o per 135 per tutti gli altri.


I contribuenti in possesso delle qualifiche professionali agricole, inoltre, hanno diritto ad un’ulteriore agevolazione. Il comma 8-bis del Dl 201/2011 prevede l’esenzione per i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6.000 euro posseduti e condotti da parte di coltivatori diretti o Iap e l’applicazione dell’imposta per scaglioni, oltre questo importo, fino a 32.000 euro. Sono agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile.
Comunque l’esenzione Imu (articolo 7, lettera h, del Dlgs n. 504/1992), si applica a tre fattispecie di terreni agricoli, anche non coltivati:
- ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat; 
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 448/2001; 
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all’articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella gestione previdenziale, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat. 


L’esenzione si estende anche al caso in cui un soggetto in possesso delle qualifiche professionali conceda in affitto il terreno ad un altro soggetto in possesso delle medesime qualifiche. Secondo il Dipartimento delle Finanze (risoluzione n. 2/DF del 2015) è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno per poter essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, ma non sembra che il beneficio possa essere escluso per i coltivatori diretti proprietari e coadiuvanti di familiari ai quali hanno affittato il terreno.


La legge 34/2015 ha poi introdotto una detrazione pari a 200 euro da applicare, fino a concorrenza del suo ammontare, all’imposta dovuta sui terreni ubicati nei Comuni di cui all’allegato A della legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola. Sono i terreni montani che in base alle precedenti regole (circolare ministeriale n. 9/1993) erano esenti da Imu e che ora non lo sono più in base al nuovo elenco Istat.
Il Dipartimento, rispondendo alle Faq del 28 maggio 2015, ha precisato che l’importo di 200 euro è unitario e che in presenza di più comproprietari aventi titolo la detrazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà; se uno solo dei comproprietari possiede le predette qualifiche la detrazione gli spetta interamente. Se il terreno è situato in più comuni la detrazione viene ripartita in rapporto al valore dei terreni situati in ciascun comune. 
Si ricorda, infine che i terreni agricoli non sono soggetti al pagamento della Tasi.


Fonte articolo: quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web

Dichiarazione dei redditi e mutui: cosa detrarre

 

Anche quest’anno coloro che stanno pagando un mutuo possono detrarre nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 oppure Unico 2015) alcune spese legate alla casa.


Per quanto riguarda i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, cioè l’abitazione nella quale il contribuente vive abitualmente e dove ha fissato la sua residenza entro 12 mesi dall’acquisto, la percentuale scaricabile sugli interessi passivi pagati (tetto massimo 4mila euro) è confermata al 19%. Fatti due conti, significa che la riduzione d’imposta può essere al massimo di 760 euro.

 

Agli interessi passivi possono essere aggiunti altri oneri accessori come, ad esempio, le spese di perizia, quelle notarili o le imposte pagate per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. La detrazione spetta esclusivamente a chi ha sottoscritto il finanziamento ipotecario ed è il proprietario dell’immobile. Il beneficio fiscale non si perde se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare entro il terzo grado (o un affine entro il secondo) e in caso di trasferimento per motivi di lavoro.


Se l’immobile oggetto del mutuo è una seconda casa, cioè un’abitazione diversa da quella dove si risiede abitualmente, si ha diritto alla detrazione solo se il finanziamento è stato stipulato prima del 1993. In tal caso, si può scaricare il 19% sugli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari (cioè l’aggiornamento del valore del capitale con il coefficiente del parametro scelto a riferimento). Non sono invece previste detrazioni per mutui sottoscritti dopo il 1° gennaio 1993.


A partire dal 1998 si possono portare in detrazione anche gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione relativi ai mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. L’importo massimo sul quale calcolare il 19% è in questo caso pari a 2.582,28 euro. Si ha diritto al beneficio fiscale a patto che il mutuo venga stipulato nei sei mesi precedenti o entro i 18 mesi successivi all’inizio dei lavori, mentre l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione.

Fonte articolo: http://www.facile.it/mutui/news/mutui-e-dichiarazione-dei-redditi-2015.html

Stop non solo alle plusvalenze

 

Non solo plusvalenze. Il fisco abbandona anche altre liti in cui l’orientamento giurisprudenziale lo vedeva ormai soccombente.
Sono almeno sette in poco più di due mesi le materie su cui le Entrate hanno impartito agli uffici locali con risoluzioni o note interne l’indicazione a fare un passo indietro e non proseguire il contenzioso. 
Negli ultimi giorni è arrivato un messaggio molto atteso sia da imprese che da persone fisiche e relativo alla rivalutazione dei terreni. In pratica, gli uffici dell’amministrazione disconoscevano l’efficacia della rivalutazione se il venditore riportava nell’atto di cessione un valore inferiore a quello che risultava dalla perizia e sul quale aveva pagato. 

 

La risoluzione 53/E del 27 maggio prende atto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto che il valore del terreno può essere determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipula della compravendita. E introduce un margine di tolleranza perché ammette lo scostamento del valore indicato nell’atto di compravendita rispetto a quello di perizia quando è poco significativo e imputabile a un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Margine che vale anche nel caso in cui il contribuente, pur avendo dichiarato nell’atto un corrispettivo sensibilmente inferiore a quello della perizia, ha comunque fatto menzione dell’intervenuta rideterminazione del valore del terreno. E quindi la plusvalenza si può calcolare sul valore rivalutato.


Ma c’è dell’altro. A cominciare dal tema sempre caldo dei rimborsi Iva. Molte liti hanno riguardato l’omessa presentazione del modello VR, la cui assenza pregiudicava la restituzione delle somme a prescindere dal fatto che il credito fosse stato indicato nella dichiarazione Iva.
Un primo segnale di svolta sull’abbandono del contenzioso era arrivato con una risposta fornita a un question time in commissione Finanze alla Camera (si veda Il Sole 24 Ore del 24 aprile scorso). Con una nota del 4 maggio scorso l’Agenzia ha invitato i suoi uffici a non coltivare il contenzioso sui rimborsi Iva a seguito di cessazione dell’attività per chi non avesse presentato il modello VR. Così come con due note interne è arrivato l’input agli uffici per non proseguire la lite sia per i versamenti della seconda rata della sanatoria dei ruoli prevista dalla legge 289/2002 e per la quale si era creato un problema di “ritardi” o presunti tali a causa delle diverse proroghe dei termini intervenute negli anni, sia per la detrazione delle erogazioni in denaro ai partiti. 


Con risoluzioni rese già note, invece, sono arrivati altri due passi indietro in tema di immobili. In caso di cessione entro i cinque anni dell’abitazione acquistata con il bonus prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile entro un anno dalla vendita consente di salvare l’agevolazione (risoluzione 49/E/2015). Mentre le agevolazioni per l’acquisto si applicano anche agli immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento (risoluzione 41/E/2015).


Dietrofront impartito agli uffici anche con la risoluzione 45/E/2015: la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta conseguenze solo per le associazioni sportive dilettantistiche e non è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi a chi effettua le erogazioni né l’esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione.


Fonte articolo: ilsole24ore.com/vetrina-edicola24web

IMU e Tasi, guida "Facile"

 

 

Il 16 giugno prossimo il fisco busserà due volte. In scadenza, il versamento degli acconti di Imu (Imposta municipale unica) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), le imposte che gravano sulla casa e che, insieme alla Tarsu (Tassa sui rifiuti), danno vita alla Iuc (Imposta unica comunale).

Tanto per l’Imu quanto per la Tasi la base di calcolo è data dalla rendita catastale rivalutata del 5%. Il risultato va moltiplicato per il coefficiente corrispondente all’immobile (160 per le abitazioni) e su questo importo si applica l’aliquota decisa dal relativo Comune. Le aliquote sono reperibili sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze e, in questa prima fase, sono le stesse del 2014, a meno che le amministrazioni non abbiano comunicato entro il 23 maggio allo stesso dicastero eventuali variazioni. La metà del risultato ottenuto è l’importo da versare a titolo di acconto Imu e di acconto Tasi. Eventuali detrazioni o agevolazioni previste sono indicate nelle delibere pubblicate dai Comuni.

Chi ha poca familiarità con i numeri può rivolgersi a un Caf  o accedere al sito amministrazionicomunali.it, che permette di effettuare il computo online inserendo nell’apposito format il codice catastale del Comune e il valore della rendita catastale.
L’Imu deve essere versata dai proprietari di seconde case e relative pertinenze, mentre dal 1° gennaio 2014 è stata abolita per le abitazioni principali (quelle dove si ha la residenza) ad eccezione di quelle classificate come immobili di lusso (ville, castelli e dimore di pregio), appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. La Tasi deve essere invece versata in parte dai proprietari degli immobili e in parte dagli inquilini (se la casa è data in affitto) per una quota decisa dai Comuni che oscilla tra il 10 e il 30% del totale. Imu e Tasi possono essere pagate servendosi del modello F24 o tramite bollettino postale sia online, sia agli sportelli di banche o uffici postali.

Ricordiamo che l’aliquota minima fissata dallo Stato nel 2014 era pari all’1 per mille, mentre la massima si determinata tenendo conto che la somma tra Imu e Tasi non deve essere superiore al 10,6 per mille. Le aliquote Imu, anche per il 2015, possono essere elevate dai sindaci di uno 0,8 per mille aggiuntivo se il Comune ha previsto agevolazioni fiscali sulla prima casa.
Il saldo, per entrambe le imposte, si dovrà versare il 16 dicembre 2015, quando verrà effettuato il conguaglio in base alle variazioni di aliquota decise nel frattempo dalle amministrazioni.

Fonte articolo: http://www.facile.it/mutui/news/imu-e-tasi-la-prima-scadenza-il-16-giugno.html

Mercato non residenziale in crescita; in negativo solo gli uffici

Il Rapporto immobiliare non residenziale 2015, realizzato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate in collaborazione con l’Associazione nazionale delle società di leasing, Assilea, presentato nei giorni scorsi, ha certificato i primi segnali positivi per il mercato italiano dopo sette anni di cali.


Nel 2014, infatti, il settore commerciale cresce del 5,7%, quello produttivo del 3,6%, mentre resta in negativo il mercato del terziario (-4,6%), per una crescita complessiva del +3%.

Questi dati risentono però degli effetti del nuovo regime per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in vigore dal 1° gennaio 2014, che ha reso più conveniente rogitare gli acquisti, compiuti a fine 2013, nei primi mesi del 2014. Al netto dell’effetto fiscale, infatti, i settori commerciale, terziario e produttivo, registrano una crescita pari al +1,3%, più moderata rispetto al tasso osservato del +3%.

 

Sul fronte del leasing immobiliare, si conferma la ripresa registrata a inizio 2014, con un andamento positivo sia per il numero di stipule (+21,4%) che per il valore dei finanziamenti (+38,3%). 


In ripresa il settore dei negozi. Nel 2014 il mercato dei negozi ha registrato 22.271 compravendite, facendo un balzo in avanti di 5,4 punti percentuali. La crescita è stata più accentuata nelle regioni del Nord Ovest (+10,2%), seguite dal Sud (+5,3%), dal Nord Est (+4,1%) e dal Centro (+3,6%). Tra le grandi città, exploit di compravendite a Bologna (+54,2%), Verona (+21,2%) e Torino (+20,9%); pressoché stabili Roma e Firenze, mentre perdono mercato Palermo (-11,7%), Venezia (-15%) ma soprattutto Catania (-38,8%). Sul fronte delle quotazioni, la media rilevata è stata di 1.686 €/mq, in discesa del 3,9% rispetto all’anno precedente, con un calo a doppia cifra registrato per i negozi del Lazio (2.549 €/mq, -12,7%).


Dati positivi anche per i capannoni. Con poco meno di 9.600 compravendite, il mercato dei capannoni mostra un rialzo del +3,6%. A fare da traino al settore è essenzialmente il Nord, che guadagna oltre 8 punti percentuali, mentre restano in negativo il Centro (-4,8%), il Sud (-3,9%) e le Isole (-19,6%). La Lombardia si conferma anche nel 2014 la regione con la più alta intensità di mercato nel produttivo. La quotazione media registrata è stata pari a 525 €/mq, in calo del -1,3% rispetto al 2013.


Calano le compravendite di uffici. In affanno il mercato degli uffici che, con 8.808 compravendite, perde il 5% rispetto al 2013. Il calo è stato più diffuso nelle aree del Centro (-14,4%) e del Nord Est (- 6,5%), più contenuto al Nord Ovest (-3,4%), mentre è in netta ripresa al Sud e nelle Isole (+4,5% e +4,9%). La quotazione media è stata di 1.485 €/mq, in diminuzione del 2,2% rispetto al 2013. 


Il leasing propellente per la ripresa. Nell’immobiliare non residenziale il leasing si conferma nella duplice veste di termometro della crescita degli investimenti produttivi e al contempo di propellente per la stessa ripresa.
Le classificazioni della Banca Dati Centrale Rischi Assilea evidenziano, per gli immobili finanziati nel 2014, che il portafoglio è composto prevalentemente da immobili industriali (49,9% in valore e 49,5% nel numero). Si registra una diminuzione della quota di immobili commerciali, -1,5% in valore nel 2014 rispetto al 2013, per un valore assoluto che si attesta al 28,4%. In aumento la percentuale di alberghi e centri ricreativi, che raggiunge il 5,4% in valore. 
Va segnalato il buon andamento del leasing di immobili a uso ufficio, in controtendenza con il dato delle compravendite, che rappresenta il primo effetto dell’introduzione anche per i professionisti della possibilità di dedurre i canoni introdotta nel 2014. La quota dello stipulato registrato nel 2014 sfiora il 12% in valore, crescendo di 1,3 punti rispetto all’anno precedente.

Motore delle PMI. Il maggior appeal fiscale ha trovato immediata risposta da parte delle PMI, dove proprio le aziende maggiormente colpite dalla crisi economica sono riuscite a trovare una risposta alle proprie necessità di finanziamento di nuovi capannoni, magazzini o uffici. Anche se confrontati con un inizio 2014 molto positivo, i dati del primo quadrimestre 2015 segnano un ulteriore + 3,2% in numero e + 2,5% in valore dello stipulato leasing.
L’aumento del numero di contratti è dovuto principalmente alla crescita inerente il “costruito”, l’incremento dei valori finanziati riguarda invece specialmente la dinamica del “da costruire”, che segna un lusinghiero +8,4%, con il buon andamento dei finanziamenti di valore superiore ai 0,5 milioni di euro che spingono verso l’alto il medio finanziato, salito da 1,9 a circa 2,2 milioni di euro.

Necessario l'intervento legislativo. Assilea ha evidenziato che per recuperare la contrazione dello stipulato immobiliare degli scorsi sei anni occorre un intervento legislativo a costo zero che vada a tipizzare il contratto di leasing, regolando il comportamento delle parti in caso di default, tutelando cliente e società di leasing, riducendo i costi dell’apparato giudiziario, ma soprattutto consentendo procedure più snelle per la rivendita dei beni, utili a smaltire le sofferenze accumulate nel recente passato.
Nell’ottica di individuare strumenti innovativi per dare corpo alla ripresa economica si è posto infine il disegno di legge presentato dalla sen. Camilla Fabbri, per estendere i contratti di leasing alla prima casa per i giovani di età inferiore ai 35 anni e con un reddito massimo di 55.000 euro.


Fonte articolo: http://www.casaeclima.com/ar_22958__immobiliare-non-residenziale-2014-rapporto.html

 

Le regole per il calcolo di IMU e Tasi

Entro il prossimo 16 giugno i cittadini italiani dovranno versare la prima rata di Tasi e Imu. Per calcolare l’importo dell’acconto si devono utilizzare le aliquote deliberate nel 2014. Per quanto riguarda l’anno in corso infatti, la proroga concessa ai Comuni per la presentazione dei bilanci preventivi, implica anche uno slittamento delle delibere sulle aliquote di Tasi e Imu.
Fanno eccezione i Comuni che presenteranno apposita delibera entro il 23 maggio e nei quali si dovranno dunque applicare le aliquote per l’anno in corso.

 

A questo punto, molti penseranno che l’importo da versare è lo stesso dell’anno scorso. In teoria sì, in pratica ogni contribuente dovrà tener conto di eventuali variazioni che potrebbero far aumentare o diminuire la somma da pagare. A titolo esemplificativo potrebbero essere cambiati:
- la rendita catastale dell’immobile (il riferimento è al 1° gennaio 2015); 
- la modalità di utilizzo del fabbricato;
- la tipologia dell’area, divenuta edificabile in base al PRG.

In ultimo potrebbero essere stati effettuati degli acquisti o delle vendite di immobile nel corso dell’anno che andrebbero ad incidere sul pagamento dell’Imu e della Tasi.


Imu e Tasi 2015: acquisti e vendite. 
Le due rate di Imu e Tasi 2015, in scadenza rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, dovranno essere di pari importo. Nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile il 16 aprile 2015, il calcolo del tributo dovrà essere effettuato per il periodo dal 16 aprile 2015 al 31 dicembre 2015. Una volta ottenuto il risultato, esso dovrà essere diviso per due.
In ogni caso, per calcolare il saldo, bisognerà liquidare nuovamente il tributo per l’intera annualità e applicare le aliquote deliberate, sottraendo quanto versato entro il 16 giugno a titolo di acconto.


Imu 2015: quando si paga e quanto. Se un immobile è adibito ad abitazione principale, l’Imu non è dovuta, così come le relative pertinenze. Ricordiamo che viene considerato abitazione principale l’immobile usato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle inserite nelle nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esempio: box auto). Bisogna tenere però in considerazione che l’esonero dal pagamento vale solo per una unità immobiliare, sulla seconda si dovranno versare sia l’Imu che la Tasi.

Sono soggette all’Imu le abitazioni principali di lusso inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso però sono previste delle riduzioni e il contribuente dovrà applicare l’aliquota stabilita dal Comune di pertinenza nel 2014. La misura base è del 4 per mille, ma i Comuni possono aver apportato delle variazioni fino al 6 per mille o fino al 2 per mille. E’ prevista in questo caso una detrazione fissa di 200 euro rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
Secondo la normativa vigente, l’Imu è dovuta per anni solari in proporzione alla quota posseduta e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Deve essere considerato per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. La stessa regola si deve applicare per il pagamento della Tasi.


Imu e Tasi 2015: base imponibile. 
Per calcolare la base imponibile di Tasi e Imu occorrerà partire dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicare il numero per il coefficiente di riferimento. Per gli immobili ad uso abitativo il coefficiente è 160.

Nel calcolo della base imponibile sono previsti alcuni casi particolari:
- fabbricati di interesse storico ed artistico: base imponibile ridotta del 50%;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: base imponibile ridotta del 50%.

Per quanto riguarda i terreni agricoli poi, la base imponibile andrà calcolata sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25%. Una volta fatto si dovrà applicare il coefficiente di riferimento: 135.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore edificabile.

 

Tasi e Imu 2015: aliquote. L’aliquota di base ai fini Imu è pari al 7,6 per mille. I Comuni hanno la possibilità di ridurla fino al 4,6 per mille o aumentarla fino al 10,6 per mille. Anche nel 2015 si potrà poi applicare l’addizionale dello 0,8 per mille, in tutti i casi però non si potrà superare ll’11,4 per mille.
Come detto in precedenza, le aliquote da applicare sono quelle stabilite dal proprio Comune nel 2014. L’aliquota Tasi può variare dall1 al 2,5 per mille. L’addizionale dello 0,8 per mille si può aggiungere alla Tasi anziché all’Imu, arrivando fino al 3,3 per mille.

Infine bisogna tenere in considerazione che non sono soggetti a IMU:
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed assegnati ai soci; 
- gli alloggi sociali; 
- la casa coniugale assegnata al coniuge nell’ipotesi di separazione legale o divorzio;
- l’unico immobile posseduto dalle Forze armate.

Fonte articolo: http://www.forexinfo.it/Imu-e-Tasi-2015-calcolo-dell-acconto-per-la-scadenza-del-16-giugno-La-guida

Il Rapporto di Bankitalia su mercato immobiliare e mutui

 

Pubblicato da Bankitalia il Rapporto Annuale 2014: sul mercato immobiliare sono emersi i primi segnali di ripresa delle transazioni che si sono riflessi in un aumento dei nuovi mutui, dopo un triennio di marcata diminuzione. Ecco una sintesi.


Il mercato immobiliare e l'indebitamento.
Nel 2014 il mercato delle abitazioni è stato ancora caratterizzato da una debole domanda, pur con alcuni segni di miglioramento. Le compravendite sono aumentate del 3,6 per cento, in parte beneficiando della riduzione delle imposte di registro avvenuta all’inizio dell’anno; restano comunque inferiori di circa il 40 per cento rispetto ai livelli del 2008.
Come in altre fasi recessive la ripresa delle transazioni non si è rapidamente riflessa sulle quotazioni immobiliari, scese per il terzo anno consecutivo (-4,2 per cento).

 

Nel secondo semestre del 2014 si è attenuata la flessione dei prezzi, che alla fine dell’anno risultavano ancora inferiori del 14,8 per cento al picco raggiunto nell’estate del 2008. La dinamica dei fattori che normalmente più incidono sui prezzi delle case, quali il reddito disponibile e la disponibilità di mutui, è migliorata nel 2014, ma non al punto da impedirne il calo.
I prezzi risentono ancora dell’elevato stock di abitazioni invendute di nuova costruzione, pur se in lento riassorbimento. Nella rilevazione condotta dalle Filiali della Banca d’Italia nei primi mesi del 2015 su un campione di 566 imprese edili, la quota di aziende che segnalano giacenze di immobili residenziali superiori ai livelli ritenuti normali l’anno scorso è scesa al 74,3 per cento.

Lo squilibrio tra domanda e offerta ha smesso di crescere, ma rimane significativo. Secondo il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, lo sconto medio sui prezzi di vendita nel primo trimestre di quest’anno si è lievemente ridotto, dopo essere rimasto sostanzialmente stazionario su livelli elevati nel 2014.
Dalla fine dello scorso anno sono inoltre aumentate le famiglie che hanno visitato abitazioni con l’intenzione di acquistare. È proseguita invece la tendenza al rialzo dei tempi di vendita.

I prestiti per l'acquisto di abitazioni.
La flessione dei prestiti per l’acquisto di abitazioni, la componente più rilevante del debito delle famiglie, si è fortemente attenuata (-0,3 per cento a marzo 2015); nel complesso i prestiti alle famiglie consumatrici hanno smesso di scendere. Le erogazioni dei nuovi mutui, dopo tre anni di calo sostenuto, hanno registrato un aumento su base annua di oltre il 10 per cento, rimanendo tuttavia ancora inferiori ai rimborsi; la tendenza è proseguita nei primi mesi del 2015 (15 per cento in marzo).

Sebbene con minore intensità, anche i nuovi mutui alle persone con meno di 35 anni, che più hanno risentito della precedente fase di restrizione dell’offerta, hanno ricominciato a crescere. La ripresa delle erogazioni è stata sostenuta dalla domanda, sospinta a sua volta dalle prospettive meno sfavorevoli del mercato immobiliare, e dalle migliori condizioni di finanziamento, soprattutto di costo.

Dalla fine del 2013 i tassi sui nuovi contratti di mutuo (TAEG) si sono ridotti di quasi un punto percentuale (scendendo al 2,9 per cento nel marzo del 2015); ne hanno tratto beneficio anche le famiglie già in possesso di un mutuo, che nel 2014 hanno rinegoziato le condizioni applicate ai prestiti in un numero maggiore di casi rispetto all’anno precedente.

La riduzione dei tassi di interesse è stata più forte per i mutui a tasso fisso, diminuiti di oltre un punto, al 3,4 per cento in marzo; la riduzione del tasso variabile è stata di 0,8 punti, al 2,4 percento. Conseguentemente l’incidenza dei mutui a tasso fisso sulle erogazioni è aumentata, in modo marcato a partire dalla seconda metà del 2014, raggiungendo circa il 30 per cento lo scorso marzo.

I mutui a tasso variabile sono rimasti tuttavia prevalenti tra i nuovi contratti di prestito, anche per le aspettative di stabilità del tasso Euribor, cui questi contratti sono indicizzati. Secondo l’Indagine regionale sul credito bancario condotta dalle Filiali della Banca d’Italia, il rapporto tra prestito e valore dell’immobile (loan to value) ha smesso di diminuire; alla fine del 2014 era in media pari a circa il 59 per cento. La quota di mutui che permettono di estendere la durata o di sospendere temporaneamente i pagamenti senza costi addizionali è aumentata di circa un punto percentuale, a poco meno del 21 per cento (14,5 del valore complessivo dei mutui in essere).

In linea con le evidenze provenienti dagli intermediari, i risultati del sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni mostrano una maggiore facilità a ottenere
un mutuo da parte delle famiglie: la quota di agenti immobiliari che individua nella difficoltà a reperire un mutuo una delle cause prevalenti di mancata realizzazione della compravendita è diminuita in marzo al 30,9 per cento, il valore minimo dall’inizio della rilevazione nel 2008. Nello stesso mese la quota di compravendite finanziata con un mutuo è aumentata al 65,2 per cento, dal 60,9 del 2013.


Fonte articolo: http://news.attico.it/2015/05/26/bankitalia-ecco-i-segnali-di-ripresa-del-mercato-immobiliare/

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