News dal franchising

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Compravendita: i doveri del notaio verso le parti

Quando si realizza una compravendita immobiliare, il notaio deve effettuare alcune attività di controllo di legalità.


Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.

  • 1. Il notaio deve accertare l’identità personale delle parti che intervengono nell’atto e la loro capacità di compierlo attraverso la verifica del regime patrimoniale tra i coniugi (comunione legale dei beni o separazione), della legittimazione ad intervenire, in caso di stranieri, minori, interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno, ecc.

  • 2. Il notaio deve verificare per legge l’inesistenza di precedenti ipoteche o vincoli o pignoramenti presso l’Ufficio del Territorio dell’Agenzia delle Entrate e la regolarità urbanistica e catastale degli immobili. Deve verificare, inoltre, che l’immobile oggetto della vendita non sia sottoposto a discipline peculiari, ad esempio in tema di edilizia residenziale pubblica o a diritto di prelazione a favore di determinati soggetti o se si tratta di beni di interesse storico, artistico, archeologico.

  • 3. Il notaio deve individuare il regime fiscale relativo al caso concreto e verificare la sussistenza di requisiti per eventuali benefici fiscali.

  • 4. Il notaio deve controllare che la prestazione energetica degli immobili sia certificata in base alle norme nazionali e regionali in materia. Per la vendita di edifici dotati di impianti è obbligatoria la dotazione e spesso anche l’allegazione dell’attestato di prestazione energetica (Ape), predisposto da un certificatore iscritto in un apposito albo e che indica in sostanza la classe energetica di consumo dell’immobile quanto al riscaldamento.

  • 5. Il notaio deve verificare l’osservanza delle norme in materia di antiriciclaggio, tracciabilità dei pagamenti e sulle provvigioni corrisposte a titolo di intermediazione a eventuali agenzie immobiliari.

Ascensore sì o no: chi decide in condominio?

Cosa succede se non tutti sono d’accordo in ordine all’installazione dell’ascensore in condominio? Chi decide? Come si dividono le spese? Vediamolo insieme.


Per la stragrande maggioranza delle decisioni che incidono sull’uso delle parti comuni (pianerottoli, scale, portone, muri perimetrali, ecc.) è necessario convocare l’assemblea e ottenere il “permesso” di tutti o, quantomeno, della maggioranza dei condomini.

L’ascensore, infatti, potrebbe non servire a tutti, ma essere – al contrario – di vitale importanza per molti. Chi decide in ordine all’installazione dell’ascensore condominiale? Come saranno ripartite le spese? E se non tutti sono d’accordo?

Le innovazioni condominiali

Prima di comprendere cosa succede se non tutti sono d’accordo circa l’installazione dell’ascensore in condominio, è necessario inquadrare la disciplina applicabile alla fattispecie.

Ebbene, l’ascensore condominiale rientra nella categoria giuridica delle c.d. innovazioni. Ed infatti, si definisce innovazione ogni nuova opera che implichi una modificazione notevole della cosa comune, alterandone l’entità sostanziale o la destinazione originaria. Si pensi, ad esempio, al pianerottolo dove potrebbe essere installata l’ascensore: evidente che esso subirà una modificazione notevole. Tali modificazioni potrebbero riguardare anche il vano scale o l’atrio.


Come accennato – però – pianerottoli, scale, androni, ecc. sono parti comuni e non tutti potrebbero essere d’accordo in ordine alla modificazione o l’alterazione delle stesse. Ciò accade perché, molto spesso (o quasi sempre) l’ascensore non serve a tutti: è utilissima per chi abita ai piani alti, ma non serve a nulla (o quasi) a chi abita a piano terra. Nonostante ciò, l’inquilino dei piani bassi” potrebbe subire – a causa dell’installazione dell’ascensore  –  la sottrazione all’uso di una ragguardevole porzione del pianerottolo di accesso al proprio appartamento. In altri termini, l’inquilino dovrebbe rinunciare a parte del suo diritto (all’uso del pianerottolo), ma tale rinuncia non comporterebbe per lui alcun vantaggio. Vantaggio che, però, gioverebbe agli altri condomini. Chi la spunterà in questi casi?

L’interesse della maggioranza dei condomini

L’installazione dell’ascensore condominiale deve rispondere all’interesse della maggioranza dei condomini.
Con preciso riferimento alle innovazioni condominiali, infatti, il Codice Civile dispone che l’assemblea condominiale possa deliberare qualsiasi opera che sia diretta al miglioramento, all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Queste delibere sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Ad essere vietate, invece, sono le innovazioni che possano arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del condominio, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni completamente inservibili all’uso o al godimento anche di un singolo condomino.
Se, invece, l’ascensore comporta solo un limitato restringimento dello spazio di passaggio comune, allora il diritto di installarlo dovrà essere riconosciuto. Ed infatti, secondo la legge, ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca  agli di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Ascensore in condominio: le spese

Le spese per l’installazione dell’ascensore vanno ripartite tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, compresi i condomini che non hanno espresso voto favorevole, perché la volontà dell’assemblea è vincolante per tutti.
dissenzienti, tuttavia, possono chiedere di essere esonerati da qualsiasi contributo di spesa, ove l’installazione deliberata dalla maggioranza dei condomini sia molto onerosa o consista in opere suscettibili di utilizzazione separata.


Ovviamente deve trattarsi di quei condomini che dall’ascensore traggono una utilità. Il concetto dell’utilità è molto rilevante. Ed infatti,  se l’ascensore è destinata a servire i condomini in misura diversa, le spese saranno ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Quindi, se – ad esempio – uno degli inquilini non ne usufruisce perché abita a piano terra, allora non potrà essere gravato della spesa relativa all’installazione ed alla manutenzione dell’ascensore, non traendo dalla stessa alcuna utilità o beneficio (anzi, semmai una perdita di parte dell’uso del pianerottolo di proprietà comune).

Ascensore in condominio: se non tutti sono d’accordo?

Come anticipato, l’installazione dell’ascensore in un condominio che ne sia sprovvisto può essere attuata anche a cure e spese di alcuni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo ovviamente alle relative spese. La conseguenza è che devono ritenersi consentite anche quelle innovazioni che siano utili solo per alcuni condomini, non recando – al contempo – gravi pregiudizi agli altri.

Ascensore in condominio: se tutti sono d’accordo tranne uno?

La limitazione per alcuni o anche per un solo condomino dell’originaria possibilità di utilizzare le scale o il pianerottolo occupati dall’installazione dell’ascensore realizzata a cura e spese di altri, può reputarsi lesiva del loro diritto solo ove comporti l’inservibilità della parte comune. Non rileva, quindi, il minor godimento della cosa comune, ma solo il pregiudizio, tale da superare i limiti della tollerabilità. 


Fonte articolo: Laleggepertutti.it

Online il nuovo modulo Rli per registrare i contratti d'affitto

Dal 19 settembre scorso deve essere utilizzata la nuova versione del modello Rli (Registrazione locazioni immobili), per richiedere all’agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione, oltre che per comunicare proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri e per optare (o revocare) per il regime della cedolare secca.


È stato anche aggiornato il software Rli per l’invio telematico di queste comunicazioni e per inviare via internet i pagamenti delle relative imposte, sanzioni e interessi.

 

Il nuovo modello Rli consente di precisare diversi dettagli in più rispetto a quello precedente ed è stato approvato con il provvedimento delle Entrate 15 giugno 2017 e sostituisce il precedente, in uso dal 10 gennaio 2014. Vediamo le principali novità.


Proroga

Nel nuovo modello Rli è presente nella sezione II del quadro A, «Adempimento successivo» (codice 2), la nuova casella «Tipologia di proroga», che va compilata in caso di proroga precisando se si sta prorogando un contratto in regime ordinario (codice 1), in regime di cedolare (codice 2) o in regime misto, con alcuni proprietari che hanno scelto la cedolare secca e altri che non l’hanno scelta ( codice 3).

Deve essere riportata anche la data di fine proroga e gli estremi di registrazione o il codice identificativo del contratto. Anche in caso di proroga, si può confermare o modificare la propria scelta sulla cedolare secca, barrando la specifica casella nella Sezione II e compilando il quadro D.


Subentro

Nel nuovo Rli è presente nella sezione II del quadro A, «Adempimento successivo», la nuova casella «Tipologia di subentro» che va compilata, in caso di subentro (codice 6 nella casella «Adempimenti successivi»), specificando il motivo del subentro. I motivi di subentro, in particolare, sono suddivisi in sei codifiche, le più comuni delle quali riguardano il subentro per decesso di una delle parti contrattuali (codice 1) o per trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione (codice 2).


Canoni annuali differenti

Nel nuovo quadro E è possibile inserire i dati dei contratti di locazione che prevedono canoni differenti nelle diverse annualità. In questi casi, l’importo del canone della prima annualità continua a essere riportato nella sezione I del quadro A, mentre per ogni annualità successiva alla prima devono essere riportati i diversi importi annuali nelle varie caselle del quadro E (che iniziano appunto dalla seconda annualità contrattuale).
Questo nuovo quadro E può essere compilato solo se sono stati inseriti nella casella «Casi particolari» del quadro A, i codici 1 o 3:

- il codice 1 sta a indicare che il contratto ha un canone diverso per una o più annualità;

- il codice 3, oltre a questa informazione, intende comunicare all’Agenzia che si ha intenzione di pagare subito l’imposta di registro, non solo per la prima annualità, ma anche per tutte quelle successive, cioè per l’intera durata del contratto. In questa ipotesi, va barrata anche la casella «pagamento intera durata» del quadro A.


È un’opportunità interessante soprattutto per i contratti con canoni di importo modesto: è vero che si elimina la perdita di tempo necessaria per effettuare i pagamenti degli anni successivi, ma la riduzione percentuale dell’imposta di registro risulta molto bassa, essendo «pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità». Di fatto, oggi, lo sconto è lo 0,1 per cento.


La casella «pagamento intera durata» va sempre barrata se nella casella «tipologia di contratto» è presente uno dei seguenti codici: T1 (affitto di fondo rustico, per il quale l’imposta di registro è dello 0,5%), T2 (affitto di fondo rustico agevolato, con imposta di registro fissa di 67 euro), T3 (affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere, imposta del 2%) o T4 (affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio, se il contratto è assoggettato ad Iva, con imposta di registro fissa di 67 euro).

Negli altri casi, invece, la casella «pagamento intera durata» va barrata solo se si opta per il pagamento per l’intera durata del contratto, anche in caso di proroga.


Registrazione tardiva

Come per il passato, il software Rli calcola automaticamente le imposte (registro e marche da bollo) da versare e consente l’addebito delle stesse nel conto corrente del contribuente. A tal fine, va inserito il codice Iban del conto intestato allo stesso contribuente (anche cointestato, ma con firma disgiunta, o dell'intermediario), il quale deve avere i fondi sufficienti al pagamento. Ma in caso di «tardività della registrazione o dell’adempimento successivo», il nuovo software Rli calcola ora anche le eventuali sanzioni (registro e/o bollo), ai fini dell’addebito nel conto del contribuente.


Immobile cointestato

Nel quadro relativo ai dati del locatore, è stata inserita la casella «Soggetto non presente in atto», che va barrata quando nel contratto di locazione non sono stati indicati tutti i cointestatari dell’ immobile. In caso di immobile cointestato tra più contribuenti, infatti, il reddito di locazione va dichiarato da tutti, pro quota, ma accade spesso che il contratto di locazione venga firmato solo da uno dei possessori o titolari di diritti reali.


Scarica la nuova versione del modello Rli (Registrazione locazioni immobili).
Scarica le istruzioni per compilarlo.


Fonte articolo: 1. IlSole24ore.com vetrina web, 2. Idealista.it

Ecobonus o Conto termico? Dipende dall'impianto scelto

Manca poco alla riaccensione dei riscaldamenti: la data di avvio degli impianti varia fra la metà di ottobre e fine novembre, a seconda della zona climatica dove si colloca la casa.


Chi sta pensando a un cambio di impianto "last minute" ha tre strade a disposizione per ottenere un aiuto economico dallo Stato. Ma la scelta è condizionata dal tipo di impianto che si vuole installare.

 

CALDAIA A CONDENSAZIONE

Per chi sceglie una caldaia a condensazione, l’unica via percorribile è quella della detrazione fiscale: il 65% (cioè l’Ecobonus specifico per il risparmio energetico, confermato per ora fino al 31 dicembre 2017, con estensione fino al 2021 per chi esegue opere in condominio) o il 50% (più genericamente legato alle ristrutturazioni edilizie).
Il Conto termico, invece, anche nella versione rivisitata in vigore da maggio 2016, non incentiva questo tipo di impianti (se non in caso di apparecchi ibridi ad alte prestazioni, ma si tratta di una nicchia di mercato).


Nell'installare un nuovo sistema a condensazione con l’Ecobonus, la condizione principale è che la caldaia installata deve soddisfare alcuni livelli di rendimento certificati dal produttore. Dal punto di vista burocratico, occorre aprire una pratica con l’Enea:

- nel caso di impianti domestici (potenza inferiore ai 100 KW) è sufficiente inviare all’ente un’autocertificazione;

- per potenze maggiori occorre invece inviare entro 90 giorni da fine lavori una relazione tecnica dell’intervento eseguito.


In entrambi i casi, inoltre, occorre conservare, fra i documenti, oltre alle fatture e i pagamenti effettuati, anche un’asseverazione firmata da tecnico abilitato.


Se il prodotto scelto non rientra nei requisiti per l’Ecobonus, le caldaie a condensazione possono essere comunque incentivate con le detrazioni del 50% (il tetto massimo ammissibile è di 96mila euro): una scelta che, a volte, viene imboccata anche per ragioni di tempo e praticità, visto che per percorrere questa strada non c’è bisogno di inviare nulla all’Enea, ma occorre solo – come anche per l’Ecobonus – effettuare il pagamento tramite un "bonifico parlante" (che indica i dati fiscali di chi esegue il bonifico e di chi lo riceve, oltre che i riferimenti normativi che istituiscono i rispettivi incentivi, le banche forniscono comunque moduli ad hoc) e dichiarare la spesa nella dichiarazione dei redditi.


POMPE DI CALORE E CALDAIA A BIOMASSA

Al contrario, il Conto termico, gestito dal Gse (Gestore servizi energetici) e senza scadenza, può essere una importante opportunità per chi pensa di ricorrere a una pompa di calore o una caldaia a biomassa (prioritariamente legno, pellet o cippato). In questi casi, infatti, è reale la concorrenza con l’Ecobonus.
Va premesso che in entrambi i casi il nuovo sistema deve garantire un alto grado di efficienza e l’intervento deve configurarsi come sostituzione o integrazione di una caldaia già esistente – con l’eccezione delle biomasse incentivate con il 65% per cui è ammessa anche l’installazione ex novo.


Chi utilizza l’Ecobonus sceglie di rientrare del 65% della spesa recuperando la somma, come "sconto" sull’Irpef, in rate di dieci anni e fino a un massimo di 30mila euro. Chi opta per il Conto termico ottiene un contributo in genere più ridotto nell’importo (anche la metà rispetto al 65%), ma che viene erogato direttamente sul conto corrente del titolare della pratica a 90 giorni dalla fine dell’intervento. Oltretutto, in un’unica soluzione per importi fino a 5mila euro (o al massimo in due rate annuali) e con l’ulteriore vantaggio che non occorre avere un determinato livello di "capienza fiscale" per poter incassare l’incentivo (cioè avere da pagare per dieci anni una quota di Irpef o Ires almeno pari all’ammontare della rata del rimborso).


Calcolare l’importo del contributo ottenibile con il Conto termico, per quanto siano state introdotte alcune semplificazioni, è abbastanza complesso: l’ammontare infatti dipende dalle caratteristiche dell’impianto installato e dalla zona climatica di riferimento. Per semplificare la vita agli utenti, tuttavia, il Gse ha predisposto una sorta di "catalogo" di prodotti idonei al contributo con potenza fino a 35 kW, già "approvati" d’ufficio.


Nell’invio della pratica di richiesta dell’incentivo è dunque possibile selezionare direttamente sul Portaltermico l’impianto installato (senza dover produrre ulteriore documentazione e con un vantaggio sui tempi di presentazione della domanda).
Nel caso dell’Ecobonus, al contrario, per avviare la pratica di recupero del credito è necessario l’invio di specifica documentazione all’Enea (l'iter cambia a seconda che il nuovo impianto sia a biomassa o in pompa di calore).

Fonte articolo: IlSole24ore.com

La provvigione spetta al mediatore anche se la compravendita non si conclude

La clausola inserita nel contratto di mediazione “ad affare fatto” non comporta il venir meno della provvigione da corrispondere all'agente anche se poi la vendita non si perfeziona.


A dirlo è una recente ordinanza della Corte di Cassazione, come spiegato dall'Avv. Giuseppe Donato Nuzzo. 

 

Ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione è sufficiente anche la sottoscrizione del preliminare tra le parti, indipendentemente dalla mancata conclusione del contratto definitivo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21575 del 18 settembre 2017.

Accolto il ricorso del mediatore: il diritto alla provvigione sorge per aver messo in relazione le parti.


Il caso – Il titolare di un'agenzia immobiliare ricorreva contro la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia gli aveva negato il pagamento di 3.000,00 euro a titolo di provvigione dovuta per l'attività di mediazione svolta.
Secondo i giudici territoriali, la clausola inserita nel contratto di mediazione, secondo cui "resta inteso che il compenso sopra indicato non sarà dovuto in caso di mancata vendita" configurerebbe una condizione sospensiva, che subordinava il compenso del mediatore al positivo esito della compravendita.

E poiché, nel caso di specie, le parti, dopo il preliminare, non avevano stipulato il rogito definitivo, tale condizione non si sarebbe verificata.


La Corte ricorda anzitutto che, ai sensi dell'art. 1754 c.c., si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione dell'affare, risultando idonea, al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione, anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nellasegnalazione dell'affare.


Ciò vuol dire che, perché sorga il diritto del mediatore al compenso, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dallo stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti, purché, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e, poi, valorizzata dalle parti. Il fondamento del diritto al compenso è dunque da ricercarsi nell'attività di mediazione, che si concreta nella messa in relazione delle parti, costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare.


Nel caso di specie, dunque, la conclusione dell'affare è senz'altro integrata dalla conclusione del contratto preliminare di vendita intervenuto tra le parti, mentre, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, sono indifferenti le vicende successive che hanno condotto le parti a non concludere il contratto definitivo.


Alla conclusione del preliminare va riconosciuto l'effetto dell'insorgere del diritto alla provvigione, indipendentemente dalla scadenza o meno del mandato. Secondo i giudici di Piazza Cavour, inoltre, è errata l'interpretazione della clausola inserita nel contratto di mediazionefornita dalla corte d'appello, perché contraria ai principi di correttezza e buona fede e che si presta a "comportamenti elusivi" che "tolgono effetto allo stesso contratto di incarico".


Per la Suprema Corte, invece, "appare ragionevole ritenere che l'espressione “il compenso non sarà dovuto in caso di mancata vendita” debba essere intesa quale vendita non in senso giuridico, ma in senso economico, quale mancata conclusione dell'affare".


Fonte articolo: Idealista.it

Airbnb: tolleranza sulle ritenute fino al 16 ottobre

La "tassa Airbnb" trova i suoi contorni.


Con la riunione di ieri del tavolo Mef-Agenzia-operatori (agenzie e eportali immobiliari) sono stati definiti alcuni aspetti importanti, a cominciare dalla base imponibile su cui applicare la cedolare.

Giambattista Baccarini, da pochi giorni Presidente della Fiaip (eletto in continuità con il Presidente uscente Paolo Righi), al debutto nella sua veste ufficiale, spiega che "a conclusione di un percorso sono risolti tanti dubbi: la base imponibile è, per le Entrate, quella del canone dovuto al proprietario-cliente dall’agente immobiliare. Quindi la provvigione dell’agente va fatturata a parte e non trattenuta direttamente dal canone. Questo porrà un problema ai portali che trattengono le provvigioni da quanto versano al cliente, ma non alle agenzie".


La settimana prossima inizia la campagna informativa: ci sarà un provvedimento amministrativo dell’Agenzia che conterrà istruzioni dettagliate e le risposte alle domande delle associazioni. Troverà conferma ufficiale anche la tolleranza sulle ritenute che avrebbero dovuto essere versate dal 16 luglio in poi. La norma infatti prevede che l’intermediario (agenzia o portale) trattenga il 21% del canone incassato per contratti stipulati dal 1° giugno 2017, con cadenza mensile, il 16 del mese successivo all’incasso.


"Le Entrate, in conformità allo Statuto del contribuente, - spiega Baccarini - confermeranno la non applicabilità delle sanzioni sino all'11 settembre 2017, cioè 60 giorni dopo il provvedimento attuativo della norma (Dl 50/2017). In sostanza non si sanziona chi non ha fatto la ritenuta su canoni incassati dal 1° giugno all'11 settembre. Inoltre, l’obbligo di versare la ritenuta scatta sugli importi incassati a partire dal 12 settembre 2017, relativi a contratti stipulati dal 1° giugno 2017, e questo è un importante riconoscimento delle richieste avanzate da Fiaip tre mesi fa".


Il primo versamento sarà quindi effettuato il 16 ottobre 2017 e per il passato l’obbligo di pagare la cedolare resta sui proprietari, che adempiranno nel 2018.
Le Entrate prepareranno anche un video tutorial che verrà messo sul sito dell'Agenzia e su quelli degli operatori (il video è destinato anche ai clienti).


Daniele Mammani, Consulente legale della Fimaa, ricorda che l’associazionea è comunque favorevole alla disciplina che consente di pagare le tasse. "Oggi le Entrate sono state molto collaborative. È però rimasto aperto il problema del ricevimento, da parte dell’agente, dell’assegno del conduttore intestato al locatore, cui viene consegnato. Dato che l’agente “interviene” nel pagamento dovrebbe versare la ritenuta ma anticipandola di tasca propria: farsi intestare l’assegno è possibile solo se si è mandatari. Quindi la soluzione può essere solo quella di far pagare il conduttore con bonifico diretto al proprietario , così si è fuori dall’obbligo di ritenuta". La soluzione dei contanti è praticabile (l’agente potrebbe facilmente trattenerne il 21 per cento) ma solo sino a 3mila euro.

"L’Agenzia - conclude Mammani - ha detto che ci penserà ma teme l’elusione, anche se l’agente poi manda l’elenco di tutti i contratti stipulati e quindi i controlli sono facili".


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Stabilità: tutti gli incentivi sulla casa al vaglio del Governo

Totale detraibilità della diagnosi sismica degli edifici e miglioramento delle detrazioni per gli interventi di messa in sicurezza antisismica e efficientamento energetico degli edifici.


Sono le novità che potrebbero approdare nella Legge di Bilancio secondo quanto anticipato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, durante il convegno "Ecobonus e Sismabonus – La grande occasione per la sicurezza e l’efficienza energetica della casa" organizzato dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).

 

"Sismabonus ed Ecobonus - ha affermato Delrio - andranno migliorate con la legge di Stabilità prossima, ma sono già disponibili: ci auguriamo che vengano utilizzate specialmente nelle zone sismiche a più alta pericolosità e in tutta Italia".
 
“Gli italiani – ha aggiunto - devono investire molto su questa misura che il Governo ha messo in campo, perché valorizzerà sia la sicurezza che la casa. Il nostro territorio è molto fragile, perché ci sono case dove non andavano costruite, per la sua conformazione, per la sua storia, con il 75% degli edifici risalenti a prima delle norme sismiche. Insomma, si tratta di un Paese che è in coma e in stato di rianimazione e in cui gli infermieri e i medici lo trattano come un malato che ha l'influenza”. 

Per stimolare maggiormente gli investimenti si dovrà quindi correggere il tiro.
 

Sismabonus

Secondo Delrio è fondamentale un "salto di qualità", una sorta di alleanza per risolvere "un tema che non si risolve con le buone iniziative individuali".
Dato che una casa a rischio sismico, ha sottolineato, rappresenta un rischio per sé stessi e per gli altri, “noi dobbiamo prima di tutto classificarla”. Parte da questo presupposto la proposta di rendere completamente detraibile la diagnosi sismica degli edifici.


Al momento la diagnosi sismica è detraibile solo se contestuale al lavoro di adeguamento o miglioramento antisismico. Se, invece, un proprietario vuole conoscere il livello di rischio del suo immobile, ma rimanda i lavori, non ha diritto a nessuna agevolazione.


"Cercheremo – ha aggiunto - di migliorare il fatto che chi non ha tasse da scaricare possa cedere il suo credito ad altri intermediari finanziari e di unire sempre di più il bonus energetico a quello sismico in maniera da fare unici cantieri nei condomìni".

Allo studio anche l'estensione delle agevolazioni all'edilizia popolare.

Ecobonus

Saranno confermate con qualche modifica anche le detrazioni per i lavori di efficientamento energetico degli edifici. L'intenzione è emersa anche in un intervento del Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, che al Cersaie ha anticipato che scomparirà la detrazione fissa del 65% e saranno introdotte delle aliquote variabili in base agli obiettivi di risparmio energetico ottenuto. Sarà quindi eliminata la detrazione secca e verranno incentivati maggiormente gli interventi di riqualificazione profonda. Per i condomìni si starebbe pensando a una riduzione dell’incentivo e ad alcune restrizioni delle modalità di accesso.

Il Governo proporrà inoltre l’estensione del bonus ai lavori su giardini condominiali e balconi e agli interventi per la rimozione dell’amianto dai tetti. 
 

Efficienza energetica e antisismica, le richieste di Ance

Gli edili hanno sottolineato che su 12,2 milioni di edifici abitativi, il 70% è energivoro, mentre 11,1 milioni di edifici (di tutte le destinazioni d’uso) sono a rischio sismico.
Per invertire la rotta l’Ance ha chiesto la proroga fino al 2020 della detrazione Irpef del 50% dell’Iva sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B e la proroga fino al 2021 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sugli edifici esistenti.


L'Ance ha affermato inoltre che sarebbe necessario estendere il sismabonus per l’acquisto di case antisismiche (oggi riconosciuto solo nelle zone 1) alle zone sismiche 2 e 3 e agli edifici produttivi.
Per quanto riguarda i capannoni industriali, gli edili hanno chiesto di elevare il tetto del sismabonus, che al momento è di 96mila euro, come per le abitazioni, ma è considerato troppo basso.


Per fotografare meglio la situazione dei bonus disponibili, l'Ance durante il convegno ha diffuso il vademecum "Ecobonus e Sismabonus - Guida Pratica alle agevolazioni".

Riforma del Catasto

L’Unione Europea continua a raccomandare all’Italia la riforma del Catasto. Tutto per trasferire la tassazione dai fattori produttivi alle rendite. Nell’agenda del Governo torna quindi l’intenzione di abbandonare l’attuale sistema di classificazione, basato sui vani, per abbracciare quello basato sui metri quadri e su indicatori che, valutando la localizzazione e le caratteristiche dell’immobile, siano in grado di stimarne l’effettivo valore.


La riforma del Catasto è l’obiettivo di un disegno di legge presentato lo scorso aprile, ma ancora fermo in Senato.
Per consentire il riequilibrio della pressione fiscale, il Governo sta valutando la reintroduzione dell’imposta sulla prima casa per i redditi alti. L’imposta sulla prima casa colpisce già, lo ricordiamo, le abitazioni di lusso (accatastate come A1, A8 e A9). 


Fonti articolo: 1. Edilportale.com, 2. Edilportale.com

Comprare casa nuova o da ristrutturare?

Se siete alla ricerca della casa dei vostri sogni sappiate che comprare un'abitazione nuova o ristrutturare una casa vecchia non è solo una questione di budget.


Sono da considerare, oltre ai costi, la qualità dell’abitare, le garanzie, l’estetica finale e l’attitudine personale.

Ecco un breve vademecum con 3 motivi per comprare nuovo, 3 motivi per acquistare da ristrutturare e le garanzie previste dal Codice Civile per chi compra.


ACQUISTARE IL NUOVO

1. Nuovo per minimizzare i tempi. Se per attitudine siete poco pazienti o andate in ansia di fronte alle incognite, comprare un’abitazione nuova direttamente dal costruttore è sicuramente la scelta più facile perché potrete visionare l’abitazione rendendovi conto della qualità dei materiali, dell’illuminazione degli ambienti, della grandezza dei vani e non avrete che da divertirvi a scegliere gli arredi.


2. Nuovo “sulla carta” per personalizzare risparmiando. Se l’edificio è ancora in fase di costruzione avrete la possibilità di comprare ad un prezzo leggermente inferiore rispetto al finito, mettendo in conto però il tempo necessario all’esecuzione dei lavori mancanti, e potrete anche effettuare modifiche ai materiali o alla disposizione delle pareti interne però senza alterare le strutture portanti e l’ubicazione degli scarichi condominiali per bagni e cucine.


3. Nuovo per un’abitazione moderna ed efficiente. Le nuove abitazioni sono più efficienti energeticamente e già dal 2021 saranno nZEB (a consumo quasi zero), sono sempre più tecnologiche e caratterizzate da materiali innovativi. Le soluzioni architettoniche delle costruzioni più moderne si spingono poi verso forme e proporzioni in grado di coniugare bellezza estetica e tecnologie intelligenti.


ACQUISTARE PER RISTRUTTURARE

1. Ristrutturare per creare ambienti dal fascino unico. Le vecchie case, costruite con tecniche e gusti di un’altra epoca, suscitano interesse perché ricoperte da una patina del tempo che non si può riprodurre in una nuova abitazione. Ristrutturare è una scelta ideale per i creativi che desiderano un’abitazione che rifletta il proprio gusto e che sia unica e inconfondibile.


2. Ristrutturare per godere di volumi e spazi più ampi. Le abitazioni costruite sino agli anni’60 del secolo scorso sono caratterizzate, rispetto a quelle più recenti, da stanze e finestre più ampie, soffitti più alti e dotate di spazi aggiuntivi come ingressi ripostigli e studi mentre le nuove costruzioni sono solitamente calibrate dalle dimensioni minime di legge. Per chi sta riscoprendo il piacere di vivere la casa, i grandi spazi di un’abitazione vecchia da ristrutturare sono l’ideale.


3. Ristrutturare per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali attive hanno lo scopo di invogliare le persone a recuperare l’esistente diminuendo il consumo di risorse non rinnovabili come il suolo, l’ambiente e l’energia. In quest’ottica il riuso e l’efficientamento delle vecchie abitazioni è la chiave della sostenibilità edilizia italiana per cui chi ristruttura nel 2017 può scegliere tra bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus al 65%, sismabonus dal 50% al 80%, I.V.A. agevolata, bonus arredi e conto termico 2.0.

LE GARANZIE

Ed infine… le garanzie del Codice Civile per chi compra (nuovo e da ristrutturare). Sia che acquistiate nuovo dal costruttore che da ristrutturare tenente presente che il Codice Civile prevede delle garanzie specifiche a tutela della bontà della cosa compravenduta.  In particolare gli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile tutelano per dieci anni chi acquista nuovo dal costruttore da vizi occulti, ossia gli danno la possibilità di richiedere alla ditta il pagamento dei danni causati da errori nella costruzione che non erano visibili al momento dell’acquisto.


L’articolo 1490 del Codice Civile tutela invece chi compra per la durata di un anno (sia nuovo che da ristrutturare) da vizi che diminuiscano il valore della cosa ossia da condizioni non note all’acquirente al momento del rogito che incidono sulla qualità della casa a tal punto da diminuirne in maniera quantificabile il valore.  Attenzione: per non perdere le garanzie previste dal Codice Civile è necessario contestare il vizio tempestivamente dalla scoperta.

Fonte articolo: Idealista.it

Chi verifica se c'è ipoteca sulla casa che si sta acquistando?

Tra i compiti del notaio non vi è solo quello di redigere il contratto e verificare le dichiarazioni delle parti; non vi è solo quello di controllare le firme e le dichiarazioni delle parti, registrare la compravendita, trascriverla nei pubblici registri immobiliari e pagare le tasse (coi soldi che gli hai dato tu).


Il notaio è anche tenuto a verificare se, sulla casa da trasferire, vi siano vincoli e gravami come ipoteche e pignoramenti (oltre ovviamente ad accertarsi che sia davvero di proprietà del venditore).

 A tal fine, non può fidarsi di ciò che gli dicono le parti: se anche il venditore presenta una visura ipocatastale, è compito del professionista fare delle autonome verifiche per assicurare all’acquirente che l’atto è efficace e ha effetto.


Quindi, se la vendita ha ad oggetto una casa con un pegno o un’ipoteca è vero che ad essere responsabile è il venditore, ma l’acquirente può agire per il risarcimento del danno anche nei confronti del notaio che ha compiuto il rogito.
Secondo la sentenza della Suprema Corte, il notaio incaricato della stesura di un atto pubblico, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà immobiliare, ha l’obbligo contrattuale di verificare lo stato giuridico del bene trasferito, onde garantire alle parti il conseguimento dello scopo tipico dell’atto stipulato e del risultato voluto dalle stesse.


Il notaio può essere dispensato da tale obbligo di verifica solo se, al momento del conferimento del mandato, le parti lo hanno dispensato da una tale verifica.
Se il notaio non adempie a tale obbligo di controllo diventa personalmente responsabile per inadempimento.


In ogni caso, l’obbligo di verifica che compete al notaio e la responsabilità di questi e del venditore non toglie la possibilità che chi acquista, il giorno prima di firmare il rogito, vada all’Ufficio del Territorio presso l’Agenzia dell’Entrate e richieda una visura ipocatastale che dirà tutto del bene che si sta per comprare e metterà al riparo da brutte sorprese.

IL DEPOSITO PREZZO

In tutto questo, la riforma contenuta nella recente legge sulla concorrenza ha stabilito che, se una delle parti glielo chiede, il notaio è tenuto a tenere in deposito le somme dovute per la compravendita e a consegnarle al venditore solo nel momento in cui, eseguita la trascrizione dell’atto, si accorge che non vi sono ostacoli al trasferimento della proprietà. Ne abbiamo parlato in questo articolo.


Fonte articolo: Laleggepertutti.it

Affitto a studenti, un mercato che non conosce crisi

Canoni e rendimenti più alti rispetto alla locazione tradizionale, maggior facilità di liberare la casa in caso si decida di venderla o utilizzarla diversamente, possibilità di optare per contratti ad hoc a canone concordato (con i relativi benefici fiscali).


Ma anche una sempre maggiore diffusione dell’home sharing come stile di vita: sono infatti molti i giovani che decidono di condividere lo stesso spazio abitativo come scelta e non (solo) per necessità, allargando ai lavoratori la platea dei possibili inquilini. 

 

Sono diversi gli elementi che stanno spingendo il mercato degli affitti universitari (e transitori). 


Con molti piccoli proprietari che orientano la scelta del proprio investimento immobiliare nella prospettiva di massimizzare il ritorno attraverso la locazione delle singole stanze, come testimonia anche il sentiment degli agenti immobiliari raccolto ogni settimana dai Focus Città di Casa24 Plus. Affittare a più inquilini permette infatti di spuntare canoni maggiori e minimizzare il rischio morosità.


Il mercato degli affitti universitari è stato uno dei segmenti che meglio ha resistito alla crisi e che meglio sta affiancando un rialzo delle quotazioni alla ripresa delle compravendite (complice la mancanza di una sufficiente offerta di residenze universitarie e di social housing). Secondo i dati diffusi da Immobiliare.it – pur con significative variazioni a livello locale – i canoni richiesti per l’affitto di una stanza sono cresciuti del 4% nell’ultimo anno e del 9% negli ultimi tre. 
Gli affitti liberi tradizionali sono invece aumentati solo dell’1,2%. Le richieste maggiori sono a Milano con 528 euro per una stanza con punte oltre i 600. Gli aumenti maggiori però si registrano a Firenze che segna un +13% (400 euro). La città più economia è invece Catania, con canoni sotto i 200 euro (-2%) , tra i soli tre centri in calo con Bari e Pisa (vedi grafico a lato).


"Le famiglie sono disposte a fare sacrifici per permettere ai figli di studiare nelle piazze migliori – commenta Carlo Giordano, ad di Immobiliare.it – come ad esempio Milano. E con il tempo i proprietari hanno capito che affittare agli studenti espone meno al rischio di morosità rispetto all’affitto alle famiglie. Inoltre gli studenti sono inquilini meno esigenti su alcune caratteristiche dell’immobile e preferiscono vivere in condivisione in una zona di prestigio rispetto a un monolocale in periferia. Se si individua quindi il tipo di appartamento giusto, dove ad esempio ci sia la possibilità di abbinare camere singole a un numero sufficiente di servizi, si può arrivare a massimizzare il rendimento, che può arrivare anche al doppio rispetto a una locazione tradizionale". 


Ipotizzando una media di rendimento da locazione “classica” del 4% lordo si può arrivare quindi al 6-8%, margini che poi però si dimezzano al netto di tasse e spese. Ma che stanno portando a un aumento dell’offerta (+3%, sempre secondo Immobiliare.it) a fronte di una domanda pressoché costante. Occorre tenere presente, però, che se l’offerta continuerà ad aumentare i prezzi dovrebbero frenare la loro corsa e difficilmente quindi nei prossimi anni si potrà spuntare lo stesso rendimento.


Inoltre, se si entra ora sul mercato, ci saranno da ammortizzare le tasse e le spese di acquisto iniziali. Chi pensa a un investimento di questo tipo, tuttavia, scommette in genere anche su un aumento delle quotazioni del mattone nel medio periodo, soprattutto considerando, dopo anni di cali dei prezzi, che si possono trovare buone occasioni d’acquisto, soprattutto nelle "zone intermedie" che possono essere adatte proprio agli studenti.


I canoni che si possono spuntare sul mercato nelle grandi città spesso non si conciliano con la possibilità di stipulare un contratto concordato, anche considerando gli sconti fiscali concessi in cambio di introiti più bassi della media (vedi articolo sotto). In questo modo, però, si perdono i vantaggi che può offrire il contratto per studenti: da un lato la possibilità di minimizzare sia il rischio morosità sia quello di avere lunghi periodi senza inquilini, visti i canoni più bassi che in teoria garantiscono una maggior probabilità che l’appartamento non resti vuoto o che l’inquilino non sia spinto a cambiare in cerca di canoni più bassi; dall’altro poter stipulare accordi che non vincolino la casa per i classici "4+4 anni" del contratto libero, ma solo per periodi da 6 mesi a 3 anni.


Secondo idealista.it l’età media di chi cerca una stanza in affitto è di 29 anni: fuori corso a parte, un’età che indica chiaramente come la condivisione della casa non riguarda solo gli studenti. Una curiosità: in 3 casi su 4 i coinquilini non sono dello stesso sesso.


Fonte articolo: IlSole24ore, vetrina web

Ecobonus: attivi i portali Enea per ottenere le agevolazioni fiscali

Dal 19 settembre, l'ENEA ha attivato i portali per la presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento dei bonus fiscali.


Con la Legge Finanziaria 2017 (la L. n. 232 del 11/12/2016), il Governo ha previsto regimi fiscali agevolati per incentivare i proprietari di immobili ad attuare interventi e opere di adeguamento delle strutture alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. 

Quali i bonus fiscali per l'efficientamento energetico 

Relativamente in particolare all'efficientamento energetico degli immobili, la normativa ha previsto bonus fiscali variabili in base alla tipologia edilizia:

  • - per la singola unità immobiliare è previsto un bonus pari al 65%, attuabile fino al 31 dicembre 2017;
  • - per i condomini che intendono, invece, eseguire interventi sull'intero stabile, ed in particolare sulle parti comuni, il bonus si estende per 5 anni, fino al 31 dicembre 2021.

In tal caso l'agevolazione crescerà in funzione del grado di efficientamento energetico che si intende raggiungere con i lavori programmati e più precisamente:

  • - 70% di agevolazione se gli interventi interesseranno l'involucro dell'immobile per un'incidenza superiore al 25% della superficie lorda disperdente;
  • - 75% di agevolazione se l'efficientamento riguarderà la prestazione energetica sia invernale che estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle Tab. 3 e 4 dell'All. 1 al decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del MISE 26/06/2009-“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”- “decreto linee guida” – (detrazione fiscale del 75 %).

Sia il 70% che il 75% della detrazione, è applicabile sul totale delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017, con tetto massimo di 40.000 euro per singola unità immobiliare, per interventi che comportano:

  • - riduzione del fabbisogno energerico per il riscaldamento dell'intero edificio;
  • - miglioramento delle prestazioni termiche dell'involucro dell'edificio (attraverso coibentazione di solai, pareti o sostituzione di serramenti o parti di essi o installazione di schermature solari);
  • - installazione di pannelli solari;
  • - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • - installazione di sistemi di building automation.

  • I portali ENEA

Al fine dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali, la norma prevede l'invio della documentazione relativa agli interventi, sul portale Enea, incaricata di effettuare i controlli e le verifiche dei requisiti richiesti dalle norme e di gestire le detrazioni relative.

I portali dedicati sono stati attivati a partire dal 19 settembre e differenziati per interventi di riqualificazione energetica sul patrimonio edilizio esistente (detrazione del 65%) e sulle parti comuni di edifici condominiali (detrazioni del 70%-75%).


Al link http://efficienzaenergetica.acs.enea.it dedicato alle detrazioni per il risparmio energetico degli edifici esistenti, è possibile consultare i decreti che regolano le incentivazioni fiscali (e tutto il materiale informativo relativo anche ai vari provvedimenti sull'efficienza energetica, sulle pubblicazioni Enea e su quelle dell'Agenzia delle Entrate), il vademecum ove sono specificate tutte le tipologie di intervento agevolabile (con schede riepilogative dei requisiti tecnici e della relativa documentazione necessaria), le indicazioni su come contattare gli esperti Enea e relative FAQ per chi avesse dubbi in merito; è disponibile anche un canale dedicato ai tecnici con esempi di calcolo della trasmittanza, della razionalizzazione energetica dell'involucro edilizio e del risparmio energetico globale.

In questo stesso link è inserita la voce “invio” che reindirizza al link http://finanziaria2017.enea.it dal quale, dopo regolare registrazione, sarà possibile inoltrare la documentazione relativa.


Nello specifico, il vademecum comprende una serie di voci corrispondenti ai vari interventi agevolativi, tutti linkabili e con possibilità di scaricare la scheda relativa in pdf; le voci sono:

  • - parti comuni condominiali (detrazioni 70%-75%)
  • - serramenti e infissi
  • - caldaie a condensazione
  • - caldaie a biomassa (co. 344)
  • - pannelli solari
  • - pompe di calore
  • - coibentazione pareti e coperture
  • - riqualificazione globale
  • - caldaie a biomassa (co. 347)
  • - schermature solari
  • - building automation

  • Al link http://finanziaria2017-condomini.enea.it, invece, è possibile accedere e tramite registrazione, provvedere all'invio della documentazione relativa agli interventi sulle parti comuni del condominio. La scheda pdf relativa è allegata a questo articolo (questo il link http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecno/vademecum_parti_comuni.pdf).


Fonte articolo: Condominioweb.com

Stabilità 2018: ecco le possibili misure sulle casa

Il ritorno dalle vacanze coincide con il tradizionale appuntamento con la legge di Stabilità, che, anche quest'anno, potrebbe contenere importanti novità per il settore immobiliare.


Vediamo quali sono le misure per la casa che potranno trovare spazio nella Finanziaria di quest'anno.

  • - Maggiori garanzie sulle ipoteche per le banche - la legge di Stabilità dovrebbe contenere l'obbligo di sfratto dell'immobile pignorato nel caso in cui venga messo in vendita. Adesso lo sfratto avviene solo nel momento in cui l'immobile viene aggiudicato;

  • - Proroga agevolazioni fiscali per chi compra un immobile all'asta e lo rivende entro cinque anni. Invece delle doppie imposte, catastali e di registro, ci sarebbe un'unica imposta forfettaria di 200 euro;

  • - Riconfermati anche il bonus per le detrazioni energetiche al 65% e il cosiddetto sisma-bonus, con diversi scaglioni che oggi possono arrivare anche al 70-80%;

  • - Rinnovo della cedolare secca del 10% sugli affitti abitativi a canone concordato in scadenza il prossimo 31 dicembre;

  • - Possibile estensione della cedolare secca sugli affitti anche agli immobili commerciale. Un'apertura alla misura è stata annunciata dal viceministro alla finanze Enrico Morando, che ha reso noto l'intenzione di proporre una sperimentazione della cedolare "per contrastare la desertificazione dei centri storici".

  • Fonte articolo: Idealista.it
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