Risparmio energetico: quale bonus è più conveniente?

Per stufe a biomassa e termocamini quale bonus è meglio sfruttare? Le detrazioni per la ristrutturazione e per il risparmio energetico o gli incentivi del Conto termico?


La modalità di rimborso è solo uno dei criteri da seguire nella scelta tra le agevolazioni disponibili, che differiscono anche per struttura, procedura di accesso, parametri di rendimento richiesti, ritorno economico. Partiamo da quest’ultimo. 

 

Il più conveniente è offerto dall’Ecobonus fiscale, che per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 consente una detrazione del 65% (fino a un massimo di 30mila euro) per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: come ad esempio stufe e caminetti a legna o pellet. Lo sconto vale per la sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o anche per nuova installazione, su edifici esistenti. E i requisiti richiesti ai nuovi apparecchi – come spiega l’Enea – includono un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% e la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme Uni-En 14961-2 per il pellet e Uni-En 14961-4 per il cippato. 


Per ottenere la detrazione, spalmata in dieci anni, si deve seguire un iter che prevede, oltre al pagamento con bonifico “parlante” e l’asseverazione del tecnico, l’invio telematico di una scheda informativa all’Enea (compilabile anche dall’utente) entro 90 giorni dal termine dei lavori. L’ultima legge di Stabilità, prorogando per tutto il 2016 l’ecobonus al 65%, ha confermato anche questo specifico “capitolo” dedicato ai generatori a biomassa, introdotto dal 2015. Prima di allora, l’intervento poteva ricadere solo nella riqualificazione energetica generale, che vede un tetto alle spese detraibili più alto (100mila euro), ma impone determinati obiettivi di prestazione energetica finale dell’edificio. Possibilità, comunque, ancora in piedi.


In alternativa all’Ecobonus c’è la detrazione per le ristrutturazioni, che copre gli interventi di risparmio energetico e agevola gli impianti a legna o pellet con rendimento non inferiore al 70%. Anche questa detrazione si spalma in dieci anni ed è stata prorogata per il 2016 ai valori massimi (50% di sconto e limite di spesa agevolabile a 96mila euro per unità immobiliare). Vi rientrano i costi per l’acquisto e l’installazione di caminetti o stufe, compresa la realizzazione e il rifacimento della canna fumaria: ma non sono richiesti gli altri obblighi previsti dal 65%, come la trasmissione dei documenti all’Enea (rimane fondamentale il bonifico “parlante”).
Allo stato attuale, l’alternativa tra i due bonus fiscali (e i rispettivi limiti di spesa e detraibilità) dovrebbe cadere nel 2017, quando resterà in piedi soltanto l'agevolazione per il recupero edilizio, con sconto “originario” del 36% (e tetto di spesa agevolabile a 48mila euro).


Fuori dal campo delle detrazioni (con cui non è cumulabile), c’è poi il Conto termico, che non offre uno sconto sulle tasse ma un contributo diretto, in due rate annuali per le taglie “domestiche”: non si pesa, dunque, la capienza fiscale del beneficiario. L’incentivo è erogato dal Gse (sul cui sito va inoltrata la domanda) per la sostituzione di impianti di riscaldamento con altri dotati di generatori a biomassa. La percentuale di rimborso è intorno al 40%, ma può rivelarsi inferiore perché calcolata in base ad alcuni fattori: potenza termica, coefficiente di utilizzo (riferito alla fascia climatica), di valorizzazione dell’energia e sostenibilità ambientale (emissioni di polveri).
Stufe e termocamini devono rispondere a requisiti quali la conformità alle relative norme Uni-En; rendimento termico utile maggiore dell’85%; emissioni in atmosfera non oltre i valori tabellati.
Il sistema del conto termico è stato rivisto da un recente decreto del Mise, che entrerà in vigore nei prossimi mesi. Tra le novità attese, un catalogo di apparecchi termici fino a 35 kW di potenza, già “validati” dal Gse, per i quali si potrà usufruire di un iter semplificato. 


In conclusione, il rimborso è più veloce con il Conto termico, ma più elevato con le detrazioni del 65%.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web.

Incentivi immobili classe A-B da acquistare o affittare

Chi decide di comprare una casa energeticamente efficiente nel 2016 può godere di alcune agevolazioni pensate per la ripresa del mercato immobiliare.


Nel 2016 infatti si può usufruire delle misure previste dalle Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto un sconto Irpef per chi compra una casa in classe A o B dal costruttore, e di quelle previste dal Decreto Sblocca Italia,che prevede uno sconto Irpef per chi acquista o realizza un alloggio energeticamente efficiente e lo affitta a canone concordato.

Sconto Irpef per chi compra una casa in classe A o B dal costruttore.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata per chi acquista nel 2016, direttamente dal costruttore, una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B.  
 
Per ottenere il bonus è quindi necessario rispettare alcuni punti:
- acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016;
- acquisito di unità immobiliari ad uso residenziale in classe energetica A o B;
- cessione effettuata dall’impresa costruttrice.


La legge non pone limiti particolari, di conseguenza la misura può essere sfruttata sia per la prima che per la seconda casa (anche se l’aliquota Iva applicata in questo caso varierà dal 4% al 10%). Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a 2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo.
Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.


Bonus 20% per chi compra casa per affittarla.

Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si può inoltre usufruire delle misure previste dal DM 8 settembre 2015, che attua le misure previste dal Decreto Sblocca Italia, per chi acquista o realizza un alloggio energeticamente efficiente da affittare a canone concordato.
È prevista una deduzione Irpef pari al 20% del prezzo di acquisto di un alloggio, in classe energetica A o B, da destinare alla locazione a canone concordato per un periodo non inferiore a otto anni.
La deduzione non può superare i 60 mila euro. Per poter accedere all’agevolazione, l’affitto a canone concordato deve avvenire entro sei mesi dall'acquisto.


Per beneficiare dell'agevolazione
 è necessario acquistare un immobile da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione o, ancora, da una cooperativa edilizia. Inoltre beneficiano del bonus gli acquisti fino a 300 mila euro effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. In questo caso però l’immobile deve avere una destinazione residenziale non di lusso: non può quindi essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 


Il locatore e il locatario non possono essere parenti entro il primo grado. Questo significa che non ha diritto alla deduzione del 20% un padre che acquista una casa e la affitta a canone concordato al figlio.
Usufruisce dell’agevolazione anche chi, invece di acquistare l’immobile, lo realizza su un’area edificabile di sua proprietà. In questo caso i sei mesi entro cui procedere all'affitto a canone concordato decorrono dal rilascio dell’agibilità o dal momento in cui si è formato il silenzio assenso. Restano invariate tutte le altre condizioni, cioè zona di costruzione, destinazione dell’alloggio e caratteristiche costruttive.


Fonti articolo: Edilportale.com

Le Entrate aggiornano la guida per le ristrutturazioni



È stata pubblicata ieri la nuova versione del Manuale dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata con le novità contenute nella Stabilità 2016.


Nello specifico, con la proroga della maggiore detrazione al 50% e del bonus mobili ed elettrodomestici sino a fine anno, e con le agevolazioni previste per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità e per acquisti di immobili ristrutturati.

 

 

Proroga della maggiore detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione.
Ponendosi in continuazione a diversi provvedimenti di proroga, la Stabilità 2016 ha posticipato sino al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione IRPEF (50%, contro il 36%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (mentre in passato era fermo a 48.000 euro). Secondo le norme ad oggi in vigore, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.


Agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Sempre sino a fine anno sarà, altresì, possibile beneficiare della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.


Maggiore detrazione (IRPEF e IRES) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità.
È confermata per tutto il 2016 la maggiore detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive: il bonus è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.


Detrazione IRPEF per acquisti di immobili ristrutturati.
Alla maggiore detrazione del 50% si ha diritto sino al 31 dicembre 2016 anche in caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro). Dal 2017 ritornerà alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.


Fonte articolo: LaStampa.it

Nuova data per comunicare le spese di ristrutturazione

Le comunicazioni per la detrazione delle spese per recuperi edilizi e riqualificazione energetica non dovranno essere spedite dai contribuenti e, soprattutto, le banche avranno tempo sino al 28 febbraio per inviare quelle relative al 2015.


Trova così soluzione l’allarme lanciato da Casaclima e Renovate Italy, che avevano rilevate alcune incongruenze.

Mentre si andavano stringendo i nodi organizzativi e informatici per la complessa operazione del modello 730 precompilato, il ministero dell’Economia era intervenuto con il decreto del 18 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio, che lasciava spazio a qualche equivoco. La norma riguardava l’invio delle comunicazioni per le spese funebri, universitarie e, appunto di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ma se sui primi due aspetti venivano enunciate regole chiare (a inviare la documentazione sono, rispettivamente, le imprese che fatturano le spese funebri e le università pubbliche e private, in ambedue i casi entro il 28 febbraio), per le spese edilizio-energetiche il testo non era chiaro.


Infatti il decreto diceva: "Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo (...), le comunicazioni contenenti l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015". 
In sostanza, quindi, non veniva chiarito chi avrebbe dovuto inviare le comunicazioni e si cominciava a temere che potessero venir coinvolti direttamente i contribuenti, senza contare l’estrema vicinanza del termine.


L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito ieri al Sole 24 Ore un punto fondamentale: l’adempimento è a carico degli istituti di credito. I contribuenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo. E anche dall’Abi è arrivata la rassicurazione: "Le banche - dice l’Abi - confermano la trasmissione dei dati relativi ai bonifici per ristrutturazioni edilizie così da ricomprenderli nella dichiarazione precompilata".


Poi c’è il problema del 31 gennaio: le banche avrebbero avuto un mese in meno rispetto a tutti gli altri per curare l’invio della comunicazione. "Con originario provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2015 - ricorda l’Abi - la data di invio dei dati è stata prevista al 28 febbraio 2016. Ma con successivo decreto di approvazione delle specifiche tecniche (13 gennaio 2016) è stata modificata la data di invio dei dati al 31 gennaio 2016 con ciò anticipando i termini di trasmissione".


Alla soluzione anche di questo problema (inspiegabilmente, in Gazzetta era arrivato un testo diverso da quello che, in bozza, si legge sul sito dello stesso Mef) ci ha pensato lo stesso ministero: il Dipartimento delle Finanze ha confermato che "si tratta di un mero errore materiale e che il testo del provvedimento che fa fede è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale online sulla quale si è già provveduto alla rettifica". La versione rettificata della Gazzetta “cartacea” sarà invece pubblicata oggi. "La data vigente - conclude il Mef - è quindi quella del 28 febbraio di ciascun anno". 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Chi può richiedere il bonus ristrutturazione e le modalità

Un anno in più, fino al 31 dicembre 2016, per usufruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni. Si tratta della possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni.


Il tetto massimo delle spese ammissibili ammonta anche per quest’anno a 96 mila euro e il rimborso avviene in dieci anni con rate di pari importo.



La proroga, lo ricordiamo, è arrivata con la Legge di Stabilità per il 2016. Senza questo intervento, dal 1° gennaio 2016 la percentuale della detrazione sarebbe scesa al 36% e il tetto di spesa a 48 mila euro.


Chi può richiedere la detrazione del 50%.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, anche se non residenti in Italia. Per effettuare i lavori e richiedere la detrazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile. Possono fare domanda anche gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi del possessore, i promissari acquirenti che già dispongono dell’immobile dopo aver registrato il compromesso.


Dopo la vendita dell’immobile ristrutturato, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente. In caso di morte, invece, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione  dell’immobile.


Detrazione 50%, gli interventi ammessi.
La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.


Sono inoltre detraibili al 50% anche le spese, fino a 96 mila euro, per l’acquisto di edifici residenziali ristrutturati dalle imprese di costruzione. Per ottenere il bonus l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori, che devono aver coinvolto l’intero edificio. L’acquirente deve  calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita. 


La detrazione copre infine le spese per la progettazione degli interventi, l’acquisto dei materiali, le prestazioni dei professionisti coinvolti nei lavori, le perizie, i sopralluoghi, le imposte, la messa a norma degli edifici, il rilascio di autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione.


Cosa fare per ottenere la detrazione 50%.
Prima dei lavori è necessario dotarsi dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richieste. Nei casi in cui le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008, D.lgs 106/2009) lo prevedano, si deve inviare una comunicazione preventiva alla Asl competente contenente la data di inizio lavori, la natura dell’intervento e i dati del committente e dell’impresa. I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali devono essere approvati con una delibera assembleare.

 
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che realizza i lavori.
Dopo aver effettuato gli interventi, nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.


È infine necessario conservare una serie di documenti, che l’Agenzia delle Entrate può richiedere a titolo di controllo e verifica:
- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore;
- comunicazione preventiva alla Asl (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. 


Fonti articolo: Edilportale.com

Casa nuova, gli incentivi fiscali 2016

Sono molte le conferme e le novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 che riguardano la casa.


Si va dalla proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus edilizi alla conferma del bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; dalla conferma della detrazione del 65% agli interventi verdi effettuati dagli Istituti autonomi per le case popolari all’estensione di questa detrazione anche ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Tra le novità, in particolare, si segnala la nuova possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% dei canoni di leasing (e del relativo riscatto) pagati dal 2016 al 2020 per acquistare o costruire un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, e la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva pagata quest’anno o successivamente per l’acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici delle stesse.


C’è inoltre la possibilità per i condòmini incapienti di cedere la loro detrazione al costruttore che ha svolto i lavori di risparmio energetico qualificato sulle parti comuni, così da abbassare la loro quota parte e non perdere il beneficio fiscale.


L’Iva per acquisto di abitazione.
Le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata (dal 1° gennaio 2016), per l’acquisto dall’impresa costruttrice fatto entro il 31 dicembre 2016 - fa fede l’atto notarile -, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni. Poiché non vi sono vincoli relativi alla destinazione ad abitazione principale, la detrazione spetta anche ai soci, persone fisiche, di società di persone, nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società. Dovrà essere chiarito se potranno beneficiare di questa detrazione Irpef anche i soci, persone fisiche, di Srl trasparenti.


Abitazione principale in leasing.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 una nuova spesa detraibile dall’Irpef al 19%, che riguarda l’acquisto o la costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro e riscatto per un importo non superiore a 20mila euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.


Sempre dal 2016 al 2020, questa stessa detrazione è applicabile anche a chi ha 35 anni o più, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili. La norma non dice nulla relativamente al caso in cui il contratto sia stipulato prima dei 35 anni e prosegua dopo il compimento di questa età.


Il nuovo incentivo fiscale è molto conveniente se confrontato con la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, dove l’onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro). 


Il nuovo incentivo consente di detrarre dall’Irpef il 19% di tutto il canone di leasing (quota capitale e quota interessi), oltre che i relativi oneri accessori. Inoltre, l’importo annuale massimo delle spese agevolate è pari a 8mila euro (4mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 1.520 euro annui (760 euro per i non giovani). La nuova agevolazione, poi, prevede la possibilità di detrarre anche il riscatto finale, per un importo non superiore a 20mila euro (10mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 3.800 euro (1.900 euro per i non giovani).


Fonte articolo: IlSole24Ore

Soddisfazione Fiaip per la Legge di Stabilità

Soddisfazione da parte della Fiaip per le norme sulla casa contenute nella Legge di Stabilità approvata dal Senato in via definitiva.


A tal proposito, il Presidente nazionale Fiaip, Paolo Righi, ha parlato "di un primo passo in avanti per la politica economia del Governo che scommette, per la prima volta, in varie modalità sull’immobiliare per rilanciare la crescita e la ripresa economica".

 

Righi ha poi sottolineato che "con la nota di aggiornamento al Def e la legge di Stabilità per il 2016 è stata mantenuta la promessa di eliminare l'Imu e la Tasi sulla prima abitazione, così come sono state introdotte importanti decontribuzioni, agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, l'acquisto di mobili ed ecoincentivi, portando avanti così nuove misure espansive finalizzate ad accelerare la crescita". E ha aggiunto: "Si tratta di un alleggerimento della pressione fiscale sulla casa annunciato già da quest'estate, per consolidare la ripresa, in attesa del via libera di Bruxelles a tutte le clausole di flessibilità di bilancio previste dall'esecutivo per consentire il maggior disavanzo del nostro Paese".


"La legge di Stabilità segna un'importante inversione di rotta".
Secondo la Fiaip, però, la legge di Stabilità approvata dal Senato non rappresenta una strategia complessiva per il rilancio del settore immobiliare e delle costruzioni, ma segna un'importante inversione di rotta. A tal proposito, Righi ha affermato: "Un cambiamento che per essere consolidato ha bisogno nel 2016 di una riforma radicale delle norme sulle locazioni e le permute immobiliari. E' necessario rivedere la normativa vigente sulle locazione, sia in termini di tassazione, che di durata dei contratti: 'liberalizzare' e incentivare il mercato delle locazioni significa non solo soddisfare un'esigenza sociale, ma anche ripristinare le condizioni per rilanciare l'investimento immobiliare da sempre bene-rifugio per gli italiani".


Stabilità, le novità per l'immobiliare.
Nella manovra da oltre 35 miliardi di euro sono infatti svariate le novità per il settore che potrebbero consentire il risveglio degli investimenti immobiliari nel 2016, in un ritrovato clima di fiducia delle famiglie: l’esenzione totale delle tasse sulla prima casa, così come sui terreni agricoli e sugli imbullonati, il leasing immobiliare sulla "prima casa", le detrazioni Irpef con la proroga del bonus per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di riqualificazione energetica e, infine, il bonus mobili per le giovani coppie.


La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa e la scomparsa della tassazione locale sull’abitazione principale aiuta per la prima volta i padri o le madri separate e viene estesa  alle abitazioni concesse in comodato gratuito dai genitori ai figli. In questo caso, si prevede un importante sconto del 50%, applicabile anche quando il comodante possieda un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune.


Inoltre, con le nuove opportunità offerte dal leasing immobiliare viene introdotta una detrazione fino al 2020 a favore dei giovani, dimezzata per gli over 35. Le banche potranno finanziare l’acquisto o la realizzazione dell’abitazione principale, che alla fine del pagamento potrà essere riscattata o lasciata all’istituto di credito.


Per le ristrutturazioni edilizie invece lo sconto sale dal 36% al 50%, e viene confermato l'ecobonus al 65%, per le spese di riqualificazione energetica, e l’agevolazione, già prevista nel 2015, per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici per le giovani coppie.


Tra i provvedimenti approvati c’è inoltre un emendamento che consente ai liberi professionisti e alle partite Iva di accedere ai bandi che stanziano fondi strutturali dell’Unione Europea. Un'opportunità senz'altro positiva per  migliaia di piccole e medie imprese e numerosi professionisti dell’immobiliare. 


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/finanza-personale/fisco/2015/12/23/118602-stabilita-fiaip-bene-le-norme-sulla-casa-nel-2016-ci-sia-riforma-per-locazioni-e

Quanto costa ristrutturare un immobile?

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L’estensione a tutto il 2016 dei bonus fiscali a favore di chi decide di ristrutturare casa rivela quanto questo tipo di interventi sia fondamentale per il patrimonio immobiliare italiano. Si tratta di una proroga, non di una stabilizzazione ma la conferma del meccanismo dei crediti d’imposta (Ecobonus 65% e Bonus ristrutturazioni 50%) per tutto il 2016 è una boccata di ossigeno per il mercato immobiliare e l’edilizia privata.


Ma quanto costa ristrutturare un immobile? 
Alla domanda hanno risposto i portali ProntoPro.it, startup che mette in contatto domanda e offerta di lavoro professionale e artigiano, e Immobiliare.it. Secondo l’analisi, il costo medio di un intervento su un appartamento tipo equivale a 34.000 euro.

 

 

Le città.
Roma è la città più cara in cui comprare un immobile da ristrutturare (235.750 euro), ma anche quella in cui i lavori costano di più, dato che la spesa media è pari a 38.900 euro. Milano arriva seconda, sia per i prezzi richiesti, qui mediamente pari a 226.650 euro, sia per le spese da sostenere per la ristrutturazione, che hanno registrato una media di 37.500 euro. Sono tutte città del Sud quelle che occupano il podio della convenienza.


Lo studio è stato condotto prendendo come esempio un bilocale di 70 metri quadrati– nei venti capoluoghi di regione – posto al primo piano di uno stabile in area semi-centrale, per il quale fosse necessario procedere a demolizione, rimozione e costruzione dei tramezzi, intonaci e rasature, pavimenti e rivestimenti, opere da imbianchino, opere da idraulico, impianto di riscaldamento, impianto elettrico, assistenze murarie, condizionamento dell’aria, infissi e fornitura materiali.


Se a livello nazionale il prezzo medio di un immobile come quello considerato è pari a 133.500 euro, analizzando le cifre richieste nei venti capoluoghi emerge che Roma è la città più cara in cui comprare un immobile da ristrutturare (235.750 euro), ma anche quella in cui i lavori costano di più, dato che la spesa media è pari a 38.900 euro.


Milano arriva seconda, sia per i prezzi richiesti, qui mediamente pari a 226.650 euro, sia per le spese da sostenere per la ristrutturazione, che hanno registrato una media di 37.500 euro.
Benché nell’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it Firenze fosse stata eletta città più cara d’Italia per i suoi immobili, le cose cambiano quando si isolano quelli da ristrutturare: il capoluogo toscano si piazza terzo in classifica, con una media pari a 214.000 euro.
Per ciò che, invece, riguarda il costo delle ristrutturazioni, la terza città più cara è Trento: qui mettere mano a un immobile tipo costa in media 35.850 euro.


Di contro, è emerso che il capoluogo di regione in cui costa meno ristrutturare è Catanzaro, dove la media si è fermata a 28.850 euro. Sono tutte città del Sud quelle che occupano il podio della convenienza: al secondo posto si è classificata Palermo, dove nel complesso i lavori arrivano a costare mediamente 29.700 euro; terza è Campobasso, in cui chi vuole ristrutturare un appartamento deve mettere in conto 30.050 euro.


Fonte articolo: http://quifinanza.it/soldi/proroga-bonus-casa-leffetto-sulle-ristrutturazioni-i-prezzi-nei-capoluoghi/43076/?refresh_ce

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