Cos'è il contratto di vendita con riserva della proprietà?



Tra le formule alternative di acquisto di una casa troviamo un contratto forse poco conosciuto, si tratta della vendita con riserva della proprietà.


L'immobile viene consegnato al compratore al momento della stipula, mentre la proprietà si trasferisce solo con il pagamento dell'ultima rata.

 

Nel contratto di vendita con riserva di proprietà l'immobile viene pagato a rate e il mancato pagamento di una rata (nel caso essa non superi l'ottava parte del prezzo) non comporta la risoluzione dell'accordo tra le parti. Nel caso in cui vi sia una risoluzione del contratto per colpa dell'acquirente, il venditore deve restituire le rate riscosse, ma ha diritto a un compenso per l'uso del bene e a titolo di risarcimento danno. L'acquirente è inoltre responsabile delle spese di manutenzione e per la custodia dell'immobile

Si tratta di un atto scritto che deve essere autenticato o pubblico per poter poi procedere alla sua trascrizione. Vediamo quali sono i vantaggi di questa modalità di acquisto alternativo tanto per i proprietari che per gli inquilini

I vantaggi per il proprietario/venditore

- Mantiene la proprietà dell’immobile sino al pagamento dell’intero prezzo convenuto;

- le spese di manutenzione e il rischio del deperimento del bene sono a carico dell'acquirente.

I VANTAGGI PER L'ACQUIRENTE

- Opponibilità dell’acquisto a terzi poiché la compravendita con riserva di proprietà è trascrivibile;

- disponibilità immediata dell’immobile;

- Il carico fiscale, per imposte dirette e per imposte locali (IMU, TASI) che grava sulla proprietà, rimane a carico del venditore/proprietario.

GLI SVANTAGGI PER IL PROPRIETARIO/VENDITORE

- In caso di inadempimento dell’acquirente dovrà restituire le rate pagate; il venditore ha diritto solo a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento dei danni;

- sarà necessario ricorrere all’autorità giudiziaria per recuperare la disponibilità dell’alloggio in caso di sua mancata restituzione una volta cessati gli effetti del contratto (per risoluzione, per recesso, ecc.); dovrà essere attivato il procedimento “ordinario”che richiede, attualmente, tempi lunghi per la sua conclusione;

- sarà impossibile fruire delle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto di nuova abitazione;

- il carico fiscale, per imposte dirette e per imposte locali (IMU, TASI), che grava sulla proprietà, rimane a carico del venditore/proprietario.

GLI SVANTAGGI PER L'ACQUIRENTE

- Le spese di manutenzione e il rischio del deperimento del bene sono a carico dell’acquirente;

- per quanto riguarda il carico fiscale, sia l’imposta di registro che l’IVA debbono essere pagate tutte, per intero, al momento della sottoscrizione del contratto (anche se non immediatamente produttivo dell’effetto traslativo).


Fonte articolo: Idealista.it

Acquistare casa dal costruttore: le agevolazioni e gli accorgimenti



Il 2017 sta portando in dote segnali di ripresa anche sul fronte degli immobili acquistati “su carta”, direttamente dal costruttore.


Il Governo ha prorogato per tutto l’anno il dimezzamento dell’Iva (sconto detraibile dall’Irpef in 10 rate annuali) a favore di chi acquista un’abitazione nuova in classe energetica A o B. 

 

E anche la domanda sembra tornare: secondo un’elaborazione di Tecnocasa, nel secondo semestre 2016 le abitazioni nuove avevano raggiunto il 22% del totale delle transazioni (+4% rispetto al 2015), con punte del 23,5% negli “'hinterland” e del 17,1% nelle grandi città.


Migliora la qualità dell’offerta 

"A livello di volumi il mercato delle nuove costruzioni però si assottiglia", ragiona Marco Dettori, presidente Assimpredil-Ance delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. I dati dell’associazione, a livello nazionale, prevedono nel 2017 un calo dell’1,6% degli investimenti residenziali. "A Milano città negli anni del boom – continua Dettori – si facevano anche 6-7.000 abitazioni l’anno. Oggi siamo a non più di 2.500". Ed è calato anche il numero dei costruttori: circa 100mila sono usciti dal mercato rispetto ai 630mila del 2008.


"Però la qualità dell'offerta è migliorata. Un appartamento con dieci anni di età viene considerato ancora semi nuovo, ma è indietro anni luce rispetto a una classe A o B di oggi, grazie a soluzioni più moderne in fatto di coibentazione, serramenti, recupero del calore, domotica".


Gli accorgimenti 

Ma quali sono i rischi e gli accorgimenti da seguire quando si acquista “sulla carta”? Informazioni preliminari e cautela negli acconti sono le parole chiave. "È bene partire leggendo con attenzione il capitolato, per comprendere il più possibile le metodologie costruttive e la classe energetica. Ed è opportuno chiedere informazioni dettagliate sui costi di gestione e di riscaldamento", consiglia Paolo Righi, presidente dell’associazione degli agenti immobiliari Fiaip.
Occorre poi informarsi sull’impresa. Ad esempio, verificando tramite una visura camerale se ha anni di attività alle spalle, o chiedendo agli agenti di zona quali altri edifici abbia già costruito e commercializzato.


Quanto ai pagamenti, l’iter tipico prevede una caparra confirmatoria del 10% del prezzo pattuito da versare per bloccare l’immobile. Poi si possono concordare altre tranche in specifici punti di avanzamento dei lavori (da scrivere sul contratto preliminare) lasciando il saldo (in genere almeno il 20%) al rogito. "L’atto di acquisto coincide con la consegna dell’alloggio. Ma molte imprese concedono di abitare la casa già in un periodo precedente, ad esempio un paio di mesi, così l’acquirente verificare eventuali difetti da sanare prima della conclusione del contratto. Un’opportunità che è bene farsi accordare", continua Righi.

IL NODO DELLE GARANZIE

E le garanzie? Purtroppo si tratta di un capitolo dolente. La legge (Dlgs 112/2005) obbliga il costruttore a consegnare una fideiussione all’acquirente nel momento del preliminare di compravendita: questa serve da garanzia in caso di fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione coatta. Nei fatti, però, la maggior parte delle trattative avviene senza questo elemento. Tanto è vero che la norma obbligherebbe a inserire, nel preliminare, gli estremi della fideiussione. Ma in caso di omissione, non sono previste sanzioni per l’impresa, se non l’annullabilità del contratto su richiesta dell’acquirente. Che però, se non chiede da subito la fideiussione, spesso si trova nella paradossale situazione di dover decidere se chiedere l’annullamento a un impresa in fallimento e a cui ha versato già molto denaro.


"In effetti c’è ancora molto da lavorare su questo aspetto. Non ci sono controlli e tanti imprenditori edili non rispettano la norma", ammette Dettori di Ance. "Purtroppo anche i costruttori che vogliono essere onesti – aggiunge Righi – faticano ad adempiere all’obbligo, perché in pochi possiedono le garanzie richieste dalla banca, per emettere la fideiussione". Questa viene rilasciata sul valore di vendita e segue un iter totalmente slegato dall’analisi creditizia condotta sull’impresa per concedere il mutuo utilizzato ai fini dell’avvio del cantiere. "Senza un accordo ampio tra Governo, Ance e Abi che la renda davvero praticabile – conclude Righi – questa norma non troverà mai applicazione diffusa".


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Comprare o affittare? 5 vantaggi da considerare prima di decidere



Acquistare o affittare? La domanda è tutt’altro che semplice. Se infatti gli italiani hanno sempre avuto un’alta propensione all’acquisto della casa, la difficoltà di accesso al credito ha spesso fatto prediligere l’affitto.


Come sottolineato dall’Ufficio Studi Tecnocasa, l’acquisto della casa presuppone che si abbia un capitale iniziale a disposizione che copra almeno il 20% del valore dell’immobile e le spese legate all’acquisto; se si sceglie l’affitto basta un capitale minimo sufficiente a coprire le spese relative al deposito cauzionale richiesto e le spese legate alla stipula del contratto di locazione.

 

Ma quali sono i vantaggi dell’una e dell’altra opzione? Andiamo a scoprirli.

Vantaggi acquisto casa

1. Si soddisfa il bisogno di sicurezza e stabilità, soprattutto se si acquista la prima casa. In caso si decida di fare un investimento si ha un basso rischio e un rendimento annuo lordo intorno al 4,7%.

2. Rivalutazione del capitale: sia che lo si utilizzi per se e sia che si decida di affittarlo l’immobile è sempre un buon investimento in termini di rivalutazione del capitale. Dal 1998 ad oggi il valore delle case ha registrato un incremento nominale medio del 35%.

3. Cogliere le occasioni presenti ora sul mercato: dopo 7 anni di ribassi di prezzo, in questo momento si possono trovare ancora degli immobili a prezzi accessibili.

4. Scegliere la casa che si desidera o trasformarla nella casa che si desidera: comprando l’immobile lo si può modellare sulle proprie esigenze e desideri. La possibilità di poter personalizzare è un punto a favore dell’acquisto, aspetto che viene considerato sempre più spesso grazie al ribasso dei prezzi degli immobili da ristrutturare e agli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche.

5. Lascito ai figli: negli ultimi anni questo è uno dei motivi che ha preso più piede tra gli acquirenti, che vedono nella casa di proprietà un’eredità per i figli, oppure la comprano ai figli che, complice anche la disoccupazione, fanno sempre più fatica ad affacciarsi al mondo del lavoro e di conseguenza all’acquisto della casa.

Vantaggi affitto casa

1. Non immobilizzare il capitale, a volte di importo cospicuo, che così può essere destinato ad altri utilizzi o ad altre attività.

2. Garantirsi una maggiore mobilità potendo così cambiare più facilmente città, quartieri o case.

3. Essere certi delle spese mensili (in questo caso i canoni di locazione) che si dovranno sostenere e non doversi occupare di impreviste spese di manutenzione straordinaria che in genere possono essere gravose.

4. Abitare in case che non si potrebbero acquistare (perché non si ha il capitale iniziale o perché non si otterrebbe un mutuo sufficiente).

5. Non dovere pagare le spese legate all’acquisto dell’immobile (imposte sull’acquisto, eventuale provvigione all’agenzia immobiliare, spese di accensione mutuo, spese notarili).


Fonte articolo: Idealista.it

Venditore con Iva? Cambia la tassazione anche "prima casa"

La tassazione della compravendita di un’abitazione non è, in teoria, una operazione complessa. In pratica, tuttavia, vi sono diversi particolari, di non poco conto, da tener presenti.


Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre anzitutto distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.

Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 50 euro).


Il beneficio prima casa 

La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in tale ipotesi, infatti, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto è effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna.


La base imponibile cui applicare le predette aliquote dell’imposta di registro è rappresentata, di regola, dal valore venale del bene compravenduto; a questo principio però si fa eccezione nel caso in cui sia applicabile la normativa del cosiddetto “prezzo-valore”, e cioè quella in base alla quale la tassazione avviene in base al valore catastale del bene compravenduto (vale a dire la rendita catastale moltiplicata per 115,5, se si tratta dell’acquisto della “prima casa” o per 126 in ogni altra ipotesi) indipendentemente dal prezzo dichiarato. 


Ebbene, la regola del “prezzo-valore” è applicabile a tutte le compravendite di abitazioni e relative pertinenze, soggette all’imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (vale a dire persona fisica o persona giuridica), a condizione che l’acquirente eserciti l’opzione di volersi avvalere della suddetta regola.


Nel caso invece di vendita effettuata da un soggetto Iva, occorre distinguere tra diverse ipotesi:

1. se l’abitazione sia ceduta, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, dall’impresa che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna; 


2. se l’abitazione è ceduta, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, da un soggetto Iva che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), bisogna distinguere il caso che il venditore opti per l’imponibilità a Iva della cessione dal caso che detta opzione non venga esercitata; più precisamente: 

- se il venditore effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna;

- se il venditore non effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, si tratta di un contratto “Iva esente” e si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 200 euro); oppure, nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna;

- in ogni caso diverso da quelli elencati in precedenza (ad esempio, nell’ipotesi della vendita effettuata da una società che non abbia né costruito né ristrutturato l’abitazione oggetto di cessione) non si applica l’Iva (in quanto si tratta di un contratto “Iva esente”) ma occorre pagare l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (di 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (di 50 euro);


3. nel caso in cui l’acquirente possa avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna. 


Fonte articolo: Ilsole24ore.com, vetrina web

Come fare per mettere a reddito l'immobile?


Il 2016 con un mercato in recupero impone però cautela, per via della situazione economica e geopolitica internazionali. E impone di fare attenzione sia che si voglia vendere casa sia che si intenda avvicinarsi all’acquisto. 


Come deve approcciare il mercato immobiliare chi decide di valutare l'acquisto? 

 

 

Il potenziale acquirente ha davanti grandi opportunità in termini di offerta. Può quindi scegliere di valutare senza fretta l'investimento in cerca dell'occasione migliore. La fase di miglioramento del mercato residenziale italiano sarà lenta e graduale. Anzi, data l'incertezza della situazione, sulla quale pesano diverse variabili come la ripresa dell'economia e i rapporti di geopolitica mondiale, nei prossimi mesi le quotazioni dovrebbero scendere ancora e quindi è probabile che aspettando si possano spuntare prezzi migliori. Oggi si compra bene, ma tra sei mesi si potrebbe comprare anche meglio. Al momento il prezzo medio in Italia – dato che naturalmente comprende valori molto diversi - secondo i dati di Nomisma è pari a 1.943 euro al metro quadrato contro i 2.753 euro in termini reali del 2007.


Vedendo la situazione dal punto di vista del venditore, come si fa a “vender bene”? 

Il mercato vive oggi una fase di eccesso di offerta sempre più evidente. Il percorso per arrivare alla vendita non è breve e per questo c'è maggiore necessità di essere attivi nel proporre l'immobile. È importante la modalità di presentazione della casa e bisogna utilizzare diversi canali per arrivare alla clientela, sfruttando anche le App utilizzabili su Ipad e smartphone. Gli esperti consigliano ricchezza nella descrizione e nel materiale fotografico, che deve essere di alta qualità per non provocare sorpresa al momento del contatto. Con tanta offerta sul mercato il potenziale acquirente tenderà ad abbandonare gli immobili che vengono presentati in maniera poco trasparente, approssimativa e con informazioni scarne e non veritiere.


Quali sono oggi i tempi medi di vendita da mettere in conto? 

In questa fase siamo intorno ai 7-8 mesi. L'elemento importante è che negli ultimi mesi per la prima volta dopo diversi anni i tempi non si sono allungati. Esiste comunque uno stock in giacenza, in genere di scarsa qualità, che ha tempi ben più lunghi per arrivare al contratto. Nel segmento del lusso si viaggia invece verso 12 mesi e in questo segmento la giacenza arriva anche a oltre 24 mesi.


Quale strategia adottare se non si riesce a vendere? 

La prima scelta sarebbe quella di abbassare il prezzo per incontrare la domanda. Ma questa mossa ha effetto solo se parliamo di un immobile di discreta qualità. In alcuni casi, poi, lo sconto potrebbe non essere sufficiente perché se una casa sta troppo tempo sul mercato perde appeal. La scelta è quindi tra ridurre il prezzo oppure fare un investimento nella riqualificazione dell'esistente, una strategia che riguarda certamente la locazione ma anche la vendita.


Chi acquista un immobile può ancora sperare in una rivalutazione, come si è sempre detto?

Bisogna distinguere innanzitutto le finalità. L'acquisto della prima casa è dettato dalle necessità del singolo o della famiglia, è una scelta di medio-lungo periodo, e va considerato anche il fatto che serve a soddisfare un bisogno abitativo. Diverso è l'acquisto di una seconda casa al mare o in montagna o l'acquisto di un appartamento per investimento. Anche in questo caso, però, chi acquista non deve puntare alla rivalutazione nel breve termine. Guadagni in capital gain non sono probabili di questi tempi con quotazioni ancora in discesa: secondo gli esperti nel 2016 vedremo valori in calo dell'1% circa. Inoltre, va considerata anche l'inflazione praticamente a zero.


C'è il rischio che i tassi stiano per aumentare? È questo il momento giusto per investire? 

Dai segnali Usa di rinvio di operazioni sui tassi si capisce che non ci saranno prospettive di intervento sui tassi in Europa e i segnali che arrivano dall'economia continentale e nazionale non sono certo entusiasmanti.


Come deve regolarsi, allora, chi vuole acquistare un immobile da mettere a reddito? 

Se decido di investire per mettere a reddito l'immobile devo tenere presente alcuni capisaldi nella scelta. Ad esempio, è meglio acquistare un appartamento piccolo in zona centrale che grande in periferia. E ancora, è meglio acquistare un appartamento in una grande città che in provincia, perché così mi garantisco una maggiore rivendibilità e affittabilità. In generale, comunque, approfittare di prezzi bassi e tassi di interesse ai minimi storici consente di cogliere occasioni interessanti, a patto che la location dove si trova l'appartamento sia appetibile sul mercato dell'affitto. Ad esempio, se la casa si trova in città universitarie, e soprattutto in zone ben servite dai mezzi di trasporto, arriva a rendere anche il 5-6 per cento.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com 

 

 

Agevolazioni "prima casa" estese a 12 mesi


Con la nuova Legge di Stabilità le agevolazioni fiscali della “prima casa” potranno essere essere applicate, in certi casi, anche laddove si sia proprietari di un immobile che già gode di tali agevolazioni, a patto che esso venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato


Tale regola, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio va a sostituire il precedente iter giuridico, che condizionava le agevolazioni alla dismissione dell’immobile “prima casa” entro il momento di stipula del nuovo contratto.

 

 

La Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto un nuovo presupposto applicativo dell'agevolazione “prima casa”: infatti, l'articolo 1, comma 55, aggiungendo il nuovo comma 4-bis alla nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, numero 131 (il testo unico dell'imposta di registro), in certi casi permette ora al contribuente che intenda nuovamente beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, ma che abbia la titolarità di un diritto impediente l'avvalimento dell'agevolazione stessa, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31 dicembre 2015) detta titolarità entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato. 


Addentrandosi più nello specifico, i presupposti necessari per avvalersi delle agevolazioni “prima casa” sono i seguenti:

  1. L’acquirente non deve essere “titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni”;
  2. L’acquirente non deve essere “titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

Quelle sopra menzionate sono dunque le situazioni di “prepossidenza” tali da impedire le agevolazioni “prima casa” in un nuovo acquisto immobiliare: una situazione che può essere sbloccata dalla dismissione entro un anno nei casi in cui tale “prepossidenza” sia stata provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni.


Non sarà possibile, invece, godere di questo anno di tempo (successivo al nuovo acquisto) disponibile per dismettere la prepossidenza nei casi in cui essa non derivi dall’acquisto effettuato con le agevolazioni (ad esempio se si tratta di un acquisto per successione ereditaria o un acquisto mediante un contratto di compravendita non agevolato).


Fonti articolo: IlSole24Ore.com e Wallstreetitalia.com

 

 

Agevolazioni prima casa estesi a 12 mesi

Con la nuova Legge di Stabilità le agevolazioni fiscali della “prima casa” potranno essere essere applicate, in certi casi, anche laddove si sia proprietari di un immobile che già gode di tali agevolazioni, a patto che esso venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato


Tale regola, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio va a sostituire il precedente iter giuridico, che condizionava le agevolazioni alla dismissione dell’immobile “prima casa” entro il momento di stipula del nuovo contratto.

La Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto un nuovo presupposto applicativo dell'agevolazione “prima casa”: infatti, l'articolo 1, comma 55, aggiungendo il nuovo comma 4-bis alla nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, numero 131 (il testo unico dell'imposta di registro), in certi casi permette ora al contribuente che intenda nuovamente beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, ma che abbia la titolarità di un diritto impediente l'avvalimento dell'agevolazione stessa, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31 dicembre 2015) detta titolarità entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato. 


Addentrandosi più nello specifico, i presupposti necessari per avvalersi delle agevolazioni “prima casa” sono i seguenti:

  1. L’acquirente non deve essere “titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni”;


  2. L’acquirente non deve essere “titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

 

Quelle sopra menzionate sono dunque le situazioni di “prepossidenza” tali da impedire le agevolazioni “prima casa” in un nuovo acquisto immobiliare: una situazione che può essere sbloccata dalla dismissione entro un anno nei casi in cui tale “prepossidenza” sia stata provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni.


Non sarà possibile, invece, godere di questo anno di tempo (successivo al nuovo acquisto) disponibile per dismettere la prepossidenza nei casi in cui essa non derivi dall’acquisto effettuato con le agevolazioni (ad esempio se si tratta di un acquisto per successione ereditaria o un acquisto mediante un contratto di compravendita non agevolato).


Fonti articolo: IlSole24Ore.com e Wallstreetitalia.com

L'agevolazione "prima casa" resta anche in caso di donazione

Non si perde l’agevolazione "prima casa" se, in caso di vendita di un’abitazione acquistata con il beneficio fiscale, si effettua, entro un anno, un acquisto a titolo gratuito. È questo l’innovativo orientamento che l’agenzia delle Entrate propone nella risoluzione 49/E dell’11 maggio 2015, in riforma a diversi precedenti orientamenti di segno contrario (ad esempio, la circolare 6 del 26 gennaio 2001, la risoluzione 125/E del 3 aprile 2008 e la circolare 18 del 29 maggio 2013). A sospingere alla svolta alcune recenti sentenze della Cassazione: la sentenza 26 giugno 2013, n.16077 e la sentenza 12 marzo 2014, n. 5689.

 

La legge sull’agevolazione "prima casa" sancisce che dall’ottenuta agevolazione il contribuente non decade se, pur alienando entro un quinquennio dall’acquisto agevolato, egli effettui un nuovo "acquisto" "entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici" (Nota II-bis, comma 4, all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986, il testo unico dell’imposta di registro).

Ebbene, la legge non qualifica ulteriormente il termine "acquisto", e quindi (anche se appare indubbiamente rilevante l’argomento secondo il quale, dovendo il "riacquisto" avere un "sapore" di "reinvestimento", si dovrebbe effettuare un acquisto a titolo oneroso per beneficiare del suo effetto esimente rispetto alla perdita dell’agevolazione a causa di alienazione infraquinquennale) si può in effetti trattare, stante il silenzio della legge sul punto, sia di un acquisto a titolo oneroso, sia di un acquisto a titolo gratuito (e, ad esempio, di una donazione). 

Peraltro, pur ammettendosi la rilevanza dell’acquisto a titolo gratuito ai fini di impedire la revoca dell’agevolazione, pare inevitabile limitare l’ambito degli acquisti a titolo gratuito (con effetto esimente rispetto alla perdita dell’agevolazione) a quelli di natura "volontaria" (quali, appunto, la donazione), escludendo cioè gli acquisti "incidentali" (quale l’acquisto che si abbia a seguito dell’apertura di una successione a causa di morte) per il motivo che la legge palesemente si riferisce alla sequenza di una alienazione seguita dal compimento di un atto d’acquisto, e non all’acquisto che derivi da un fatto (quale il decesso di un soggetto oppure, come nel caso dell’usucapione, il possesso e il decorso di un certo periodo di tempo).

Quanto alle pronunce della Cassazione che hanno motivato le Entrate al revirement di cui si è detto, i giudici di legittimità hanno testualmente sancito che "anche l’acquisto a titolo gratuito di un immobile idoneo a essere adibito ad abitazione principale, entro un anno dall’alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato è idoneo a evitare la decadenza dal beneficio" e ciò in quanto "il termine “acquisto”, utilizzato dal legislatore ... nel definire le condizioni di evitabilità della decadenza, fa riferimento sia ad acquisti gratuiti che onerosi" (sentenza 16077/2013). Identicamente, nella sentenza 5689/2014 è stato deciso che "non è suscettibile di revoca l’agevolazione per l’acquisto della prima casa laddove, in caso di cessione infraquinquennale dell’abitazione principale, l’acquisto entro un anno dalla predetta alienazione avvenga a titolo gratuito e non oneroso".

Fonte articolo: quotidiano.ilsole24ore.com/

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