Tari: quali rimborsi chiedere?

I rimborsi della Tari cresciuta con i calcoli illegittimi su box e cantine possono guardare indietro fino al 2014, data di nascita del tributo, e le richieste vanno presentate in carta semplice, senza troppe formalità; a patto di indicare tutti i dati che servono a "identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso", specificando anche la pertinenza che ha generato l’errore.

 

Da escludere rimborsi per la Tares 

Arrivano, e hanno la forma ufficiale della circolare, le istruzioni del Ministero dell’Economia per sciogliere il ginepraio creato dai calcoli sbagliati sul tributo rifiuti. Curiosamente il Ministero, pur ricordando il termine di cinque anni per la prescrizione, esclude la possibilità di chiedere rimborsi anche per il 2013, quando era in vigore un tributo (la Tares) caratterizzato dalle regole poi ereditate dalla Tari, come spiega la stessa circolare. Fuori dal problema, e quindi dai rimborsi, è anche la "Tari puntuale", applicata finora in meno di 300 Comuni che provano a misurare davvero la quantità dei rifiuti prima di calcolare la bolletta.


Rischio rincari per i contribuenti 

Ma ripartiamo da capo. L’errore, come ricordato in queste settimane da Il Sole 24 Ore alla luce della risposta del sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta al question time presentato in commissione Finanze alla Camera da Giuseppe L’Abbate del Movimento 5 Stelle, riguarda i criteri seguiti in una serie di Comuni, grandi e piccoli, per applicare la "quota variabile" del tributo.


Accanto alla "quota fissa", che va moltiplicata per i metri quadrati, la Tari prevede infatti una parte variabile, che cambia in base al numero degli abitanti dell’immobile e serve a parametrare il conto alla quantità di rifiuti prodotti. Proprio questa funzione della parte variabile, ribadisce il dipartimento Finanze, determina il meccanismo per il calcolo, che deve applicare la quota variabile una sola volta anche quando l’appartamento è completato da cantine, box e solai. Nei Comuni con l’errore, la quota variabile è stata invece ripetuta per ogni pertinenza autonoma dal punto di vista catastale, gonfiando il conto finale.


Il meccanismo non ha “arricchito” i Sindaci, perché la Tari è misurata in base ai costi del servizio indicati nei piani economico-finanziari dei gestori, e questo apre un problema su come finanziare i rimborsi; con il rischio che gli euro di ritorno nelle tasche dei contribuenti colpiti dal calcolo sbagliato siano spalmati come richieste aggiuntive su tutti gli altri.


Cantiere aperto per i regolamenti locali 

Di questo la circolare non si occupa, perché la sua competenza punta solo a dire l’ultima parola su norme, obblighi dei Comuni e diritti dei contribuenti. I Sindaci sono chiamati a modificare i regolamenti sbagliati, e i cittadini a verificare le bollette perché le discipline locali spesso "non contengono un’espressa e univoca previsione" sui calcoli.


Unica utenza per abitazione e pertinenze 

In effetti il caos è parecchio, ma la circolare spiega che quella giusta è solo la via maestra, e che l’ "utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze". Tradotto, significa che casa, garage, cantina e solaio sono un tutt’uno: la somma della loro superficie serve a calcolare la quota fissa, e la quota variabile va aggiunta una volta sola. Finiscono così in fuorigioco tutti i calcoli alternativi dei Comuni, e considerati corretti dalla nota Anci di mercoledì: a partire dai regolamenti che trattano i garage come utenza "non domestiche". Gli effetti in bolletta sono minori rispetto a quelli delle pertinenze moltiplicate: ma restano illegittimi.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Se la Tari è "gonfiata" si può chiedere il rimborso; ecco come

Continua a tenere banco la questione della quota variabile Tari, che diversi Comuni hanno applicato illegittimamente anche alle pertinenze delle utenze domestiche, sollevata dalla risposta all'interrogazione parlamentare del 18 ottobre scorso.


Il problema, di cui avevamo già parlato mostrando un esempio di calcolo, è sorto nel 2014 con il passaggio alla Tari, che prevede l'applicazione del metodo normalizzato (Dpr 158/99) distinguendo la quota fissa dalla quota variabile. 

 

Dopo la breve parentesi del 2013 con la Tares (per i Comuni che l'hanno istituita), si è passati da una tariffa "monomia" della Tarsu a una tariffa "binomia" della Tari, composta da una quota fissa correlata alla superficie e al numero dei componenti del nucleo familiare, e da una quota variabile collegata solo al numero degli occupanti. Quindi se una famiglia di 4 persone occupa 100 o 200 mq, la quota variabile è sempre la stessa, cambia invece la quota fissa.

La Tari "gonfiata"

La determinazione delle quote, fissa e variabile, dipende dai costi complessivi del servizio rifiuti, previsti dal piano finanziario Tari approvato dal Comune in base ai criteri del Dpr 158/99, distinguendo peraltro le tipologie di utenze (domestiche e non domestiche) e rispettando la copertura integrale dei costi. Si arriva così a quantificare delle tariffe: in particolare quelle relative alle utenze domestiche sono contenute in una tabella di sei righe distinte per numero di componenti del nucleo familiare (da uno a sei o più componenti).


Le tariffe Tari sono però riferite all' "utenza", comprensiva delle pertinenze (garage, cantina, eccetera), diversamente dalle aliquote Imu che invece considerano l'unità immobiliare intesa in senso catastale. Ed è qui che può sorgere l'errore di calcolo della Tari, perché diversi Comuni applicano a ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia quella variabile, mentre quest'ultima, essendo correlata solo al numero degli occupanti, andrebbe associata all'intera utenza.


Risulterebbe così gonfiata la Tari da corrispondere in caso di abitazioni con pertinenze. Lo stesso dicasi in caso di abitazioni di vecchia costruzione composte da più subalterni catastali ma che di fatto costituiscono un'unica utenza domestica. È evidente che l'applicazione della parte variabile a ogni pertinenza o unità immobiliare comporta un notevole aumento della Tari da pagare, aumento che il Mef ritiene illegittimo.

Che cosa deve fare il contribuente 

Il contribuente, dopo aver attentamente verificato la propria posizione già nell'avviso di pagamento, dovrebbe quindi chiedere al Comune il rimborso di quanto indebitamente pagato o la compensazione sulla bolletta dell'anno prossimo. L'operazione dovrebbe comunque passare attraverso una rideterminazione complessiva delle tariffe, riguardante l'intera platea delle utenze domestiche: quelle con pertinenze, che sono state penalizzate e quelle senza pertinenze. Ci sono comunque cinque anni di tempo dal versamento per chiedere il rimborso, che il Comune dovrebbe effettuare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Ovviamente l'eventuale riscontro negativo ovvero il silenzio-rifiuto espone l'ente ad un contenzioso che potrebbe rivelarsi controproducente, alla luce della recente interpretazione ministeriale.


Come si fa a capire di aver versato la Tari "gonfiata"? 
Sono pochi i Comuni che hanno espressamente previsto nei loro regolamenti Tari la non applicabilità della quota variabile alle pertinenze dell'utenza domestica. Si dovrebbero quindi leggere attentamente gli avvisi di pagamento che l'ente ha inviato a tutti i contribuenti (la Tari è riscossa normalmente su liquidazione d'ufficio) e verificare, in caso dipertinenze, che la quota variabile applicata risulti pari a zero euro.


In quale parte dell'avviso di pagamento è indicata la quota variabile? 
In genere l'avviso di pagamento della Tari contiene il riepilogo dell'importo da pagare, le istruzioni per il versamento (scadenza rate e codice tributo) nonché il dettaglio delle somme. È in questa parte che l'ente indica le unità immobiliari (con i dati catastali: foglio, particella, sub), la superficie tassata, il numero degli occupanti e la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare. La quota variabile deve essere presente solo per l'abitazione, non anche per le eventuali pertinenze.


Entro quale termine il contribuente può chiedere il rimborso al Comune? È obbligatorio per il Comune rispondere all'istanza? 
L'articolo 1 comma 164 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La stessa norma impone inoltre all'ente di effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ma non è da escludere un eventuale silenzio-rifiuto da parte dell'ente.


Qual è il termine per proporre ricorso? 
Il contribuente, in caso di diniego espresso al rimborso, ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale territorialmente competente. Nel caso di silenzio-rifiuto - che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (articolo 21 Dlgs 546/92), ma è consigliabile attendere 180 giorni previsti dalla norma sui tributi locali (comma 164 legge 296/06) - il contribuente deve proporre ricorso entro cinque anni (termine di prescrizione del diritto secondo la giurisprudenza più recente).


È possibile sollevare la questione in caso di contenzioso pendente? 
La disciplina sul processo tributario impone al contribuente di inserire nel ricorso tutti i motivi che costituiscono la materia del contendere, non essendo possibile, in seguito, integrare il ricorso con altri motivi. Pertanto se il soggetto passivo non ha sollevato subito, in sede di motivi di ricorso, la questione dell'illegittimità della duplicazione della quota variabile Tari, non potrà più farlo successivamente.


Come regolarsi se la Tari è gestita da un soggetto diverso dal Comune (ad esempio da una società in house)? 
In caso di gestione esternalizzata del tributo, ad esempio da parte della società che gestisce il servizio rifiuti (che potrebbe essere una società in house), il contribuente deve presentare a questa e non al Comune l'istanza di rimborso della quota Tari indebitamente pagata. Allo stesso modo, in caso di diniego o silenzio-rifiuto, il ricorso dovrà essere proposto contro la società.


Fonte articolo: IlSole24ore

Quante volte calcolare le pertinenze ai fini Tari?

La "quota variabile" della tariffa rifiuti va calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze, ed è illegittimo il conto che la replica per garage, cantine e così via.


Tradotta dal linguaggio tecnico in euro, l’indicazione arrivata ieri dal ministero dell’Economia taglia drasticamente il conto della Tari presentato a milioni di italiani in centinaia di Comuni.

 

A sollevare il problema nel corso del question time di ieri in commissione Finanze alla Camera è stato Giuseppe L’Abbate, del Movimento 5 Stelle, che dopo aver raccolto una serie di segnalazioni dai contribuenti di diversi Comuni ha girato la domanda al sottosegretario all’Economia Pier Carlo Baretta. E la risposta è chiara: nella Tares, e quindi anche nella Tari che ne ha preso il posto dal 2014:

la parte variabile della tariffa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.


Per capire la portata dell’indicazione ministeriale, aderente alle norme che regolano la tariffa rifiuti, bisogna entrare nei meandri dei meccanismi Tari. Il totale nasce dalla somma di due quote: la fissa, legata ai metri quadrati dell’immobile, e la variabile, che cambia in base al numero dei componenti della famiglia.


Nel caso, frequentissimo, di abitazioni a cui siano collegate pertinenze come il garage o la cantina, il calcolo corretto deve sommare i metri quadrati, e poi applicare le tariffe. Il calcolo illegittimo, che da Milano alla Puglia passando per centinaia di centri è stato in vario modo sviluppato dalle amministrazioni locali, divide invece l’abitazione dalle sue pertinenze. E replica la quota variabile per tutte le pertinenze, come se la presenza di garage e cantina moltiplicasse la capacità degli abitanti di produrre rifiuti (la quota variabile serve a misurare il conto sulla base dell’utilizzo del servizio).

 


Le differenze sono enormi, come mostra l’esempio calcolato sulla base di una tariffa effettiva per una famiglia di quattro persone che vivono in un appartamento da 100 metri quadrati con box e cantina. Il calcolo corretto porta a una Tari annua da 391 euro, quello illegittimo la gonfia fino a 673 euro. Ma le declinazioni possibili sono infinite come la fantasia comunale nell’applicazione della tariffa: Milano tassa il garage come l’appartamento, ma non i solai e le cantine, Lecce considera le pertinenze come occupate da una sola persona, altri enti le trattano come locali di depositi (e quindi applicano la tariffa per le utenze «non domestiche», addebitando sia la quota fissa sia una quota variabile diversa da quella per l’appartamento). Soluzioni varie, ma tutte illegittime.


La risposta ministeriale è destinata a guidare il contenzioso che sta fiorendo intorno al problema, e soprattutto a moltiplicarlo. Le istruzioni aprono la strada a possibili richieste collettive di restituzione di quanto pagato in più negli ultimi cinque anni, con ricorsi al giudice tributario per la disapplicazione delle delibere illegittime se la risposta del Comune è negativa. Un bel problema, anche per i conti degli enti.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Visure catastali: cosa cambia per la Tari


L’inserimento della superficie catastale nelle visure dei fabbricati "ordinari" non influisce sul prelievo del Fisco. A sottolinearlo l’Anci, che intervenendo a tal proposito ha precisato: "La pubblicazione delle superfici nei dati catastali accessibili a tutti i cittadini è certamente un utile elemento di trasparenza e di miglioramento della significatività degli archivi catastali, a lungo perseguito, che ha però un’influenza pressoché nulla sui prelievi fiscali".

 

Rendite catastali invariate.
L’Associazione nazionale dei Comuni italiani ha poi fatto sapere: "Per ciò che più direttamente riguarda le tasse comunali la generale revisione delle rendite catastali e il superamento delle attuali disparità di trattamento fiscale ai fini dell’Imu e della Tasi (oltre che dell’imposta di registro) necessita dell’attuazione della Riforma del Catasto, prevista dalla Delega fiscale, ma non attivata dal Governo. Le rendite catastali restano quindi invariate e sempre riferite ‘vano’ e non alla superficie degli immobili come previsto dalla riforma".

 

Il prelievo Tari.
L’Anci ha quindi spiegato: "D’altra parte, l’utilizzo generalizzato ai fini del prelievo sui rifiuti (Tari) delle superfici catastali, che potrebbe essere attivato nel prossimo futuro sulla base di leggi già vigenti, determinerebbe il passaggio dalla "superficie calpestabile", attualmente adottata in base alle dichiarazioni dei contribuenti, alla nuova superficie catastale "a fini Tari", con modestissimi effetti redistributivi".

Concludendo: "Va ricordato infatti che l’ammontare complessivo del prelievo Tari è strettamente legato al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sostenuto da ciascun Comune e che già da oltre un decennio (in base alla legge n.311/2004) i Comuni utilizzano le superfici elaborate sulla base delle planimetrie catastali come riferimento per l’effettuazione dei controlli sulla correttezza delle dichiarazioni".


La superficie catastale nelle visure.
Ricordiamo che, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate, è ora disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite in categorie dei Gruppi A, B e C. Ad essere interessati 57 milioni di immobili. Fino a qualche giorno fa il dato era visibile solo nelle applicazioni degli uffici.

Di fatto cosa è cambiato? Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria  catastale, classe, consistenza, rendita), viene ora riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998. Per gli stessi immobili è, inoltre, riportata la superficie ai fini Tari che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.


Fonti articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2015/11/11/118211-dati-catastali-anci-la-pubblicazione-della-superficie-non-influisce-sul-prelievo

Introdotti i metri quadri nelle visure catastali

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Non solo vani. Nelle visure catastali fanno il loro debutto i metri quadri. Per 57 milioni di immobili il "documento di riconoscimento" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate conterrà nero su bianco anche il dato relativo alle superficie. Una rivoluzione che semplifica anche il calcolo della tassa sui rifiuti.


Nel comunicato diffuso dal Fisco si legge che "L'Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici". Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini Tari, per consentire ai cittadini di verificare con facilità la base imponibile utilizzata per il calcolo della tassa rifiuti".

 

Metri quadri visura catastale.
Oltre ai dati identificativi dell'immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, Comune) e ai dati di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale. 57 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria.


Metri quadri tariffa rifiuti.
Le visure si arricchiscono di un'altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini Tari, che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, già fornita dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi, per poter verificare la base imponibile utilizzata per il calcolo del tributo sui rifiuti.


In caso di incoerenza tra la planimetria e la superficie calcolata, inoltre, i contribuenti potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell'Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati condivise tra Fisco ed enti locali. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.


Aggiornamento banche dati.
La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli uffici provinciali - Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna - lascia al momento fuori, in attesa delle opportune verifiche nell'ambito delle attività di allineamento delle banche dati, gli immobili che presentano un dato di superficie "incoerente".
Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono perlopiù alla prima fase di censimento del Catasto edilizio urbano, e sono di conseguenza privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l'inserimento in atti della piantina catastale. Una regolarizzazione che, per l'attuale normativa, è d'obbligo se si è intenzionati a vendere.


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2015/11/09/118186-agenzia-delle-entrate-nelle-visure-catastali-debuttano-i-metri-quadri-addio-ai

Che fine ha fatto la Riforma del Catasto?

Il 12 marzo 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge dello Stato numero 23: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita". Il governo aveva un anno di tempo per approvare i decreti attuativi della delega fiscale per la tanto attesa riforma del catasto. Invocata per anni, promessa dal governo e acclamata dalle folle la riforma del catasto sembrava davvero in dirittura d’arrivo.


Ma lo scorso giugno, la battuta d’arresto: la riforma del catasto comporta un’impennata della tassazione sulla casa tanto che il governo ha deciso di congelarla. Intanto i termini della delega fiscale sono scaduti e addio riforma del catasto. Ma mentre si discute di abolizione di IMU e TASI e di equità della tassazione sulla casa il tema torna, oggi più forte che mai, di attualità. E in tanti di chiedono: che fine ha fatto la riforma del catasto? Dopo essere uscita dalla porta, potrebbe rientrare dalla finestra della legge di stabilità?

 

Tutto è iniziato nel 2014 quando il governo Renzi, in nome dell’equità, ha rilanciato la riforma del catasto. Vecchio ormai di 70 anni, il sistema catastale non rispecchia più la realtà del mercato immobiliare italiano incidendo negativamente sul calcolo delle tasse sugli immobili che dipendono dalla loro rendita catastale. Così il Premier ha annunciato una rivoluzione del catasto e della tassazione sulla casa. L’obiettivo era di introdurre un sistema di calcolo della rendita catastale degli immobili più equo, più aderente alla realtà. Non più i vani, ma i metri quadrati delle abitazioni e le loro caratteristiche per determinare il valore degli immobili.


La Riforma del Catasto doveva servire per definire il valore patrimoniale degli immobili sulla base dei valori di mercato al metro quadrato, per tipologia immobiliare e tenendo conto delle sue caratteristiche edilizie: la presenza di scale, l’anno di costruzione, il piano, l’esposizione, la localizzazione. Il risultato doveva essere un algoritmo che, moltiplicato per i metri quadri dava il valore patrimoniale dell’immobile e di conseguenza determinava il valore delle tasse come IMU, TASI e TARI.


L’idea di riformare il Catasto è stata accolta positivamente anche dalla Commissione Europea che il 13 maggio 2015 lamentava la lentezza con cui il governo stava portando avanti la riforma. Nel documento con le raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia si legge: “Quanto alla tassazione dei beni immobili, ci sono stati soltanto lenti progressi della riforma del catasto, nell'ambito della quale si rende particolarmente necessaria una revisione dei valori catastali obsoleti.”


Dai “lenti progressi” rilevati da Bruxelles, siamo arrivati nel giro di un mese allo stop completo. A fine giugno infatti, quando il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto licenziare i decreti attuativi della delega fiscale il Governo invece ha annunciato il congelamento della riforma. Il rischio emerso nel corso delle prime simulazioni con il nuovo sistema catastale era di un forte rincaro delle tasse sulla casa. L’allarme stangata ha fatto saltare la riforma del catasto anche perchè il principio basilare della delega fiscale è l’invarianza di gettito.


Il CdM quindi ha disposto una proroga a data da destinarsi. In un primo momento si è pensato che la riforma del catasto potesse arrivare insieme all’introduzione della local tax in sede di legge di stabilità.Modificando insieme al sistema di calcolo della rendita catastale anche le aliquote delle tasse sulla casa, sarebbe stato più facile mantenere l’invarianza di gettito. La local tax è l’imposta unica che, dal 2016, avrebbe dovuto sostituire le tasse sulla casa IMU e TASI e forse anche TARI. Ma dall’agenda del Governo la local tax sembra essere scomparsa insieme alla riforma del catasto, sostituite entrambe da una soluzione molto più semplice e di forte impatto dal punto di vista elettorale:l’abolizione di IMU e TASI.


Sul cambio strada di Renzi, la Commissione europea ha già dimostrato di non essere entusiasta, spingendo il Governo verso il taglio del cuneo fiscale o della tassazione delle imprese piuttosto che l’abolizione di IMU e TASI su tutti gli immobili. Aliquote diverse, detrazioni e sconti infatti, hanno lo scopo di rendere la tassazione della casa il più equa possibile, alleggerendone il peso sulle famiglie con redditi bassi e figli minori. L’abolizione totale di IMU (che ricordiamo è valida sulle prime case soltanto per “castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici” o “palazzi signorili”) e TASI è certamente una di quelle promesse che porta tanti voti al partito, ma non introduce maggior equità nel sistema fiscale.


Per cercare equità serve la Riforma del Catasto e magari un local tax ad essa collegata che faccia pagare di più a chi può permettersi più spese e meno (o anche niente) a chi ha problemi economici. Ma un’operazione del genere, complessa dal punto di vista tecnico, dispendiosa sul piano politico e meno interessante per la comunicazione non entusiasma affatto il premier intento a cercare gli applausi a scena aperta.


E così, meglio annunciare la rivoluzione copernicana delle tasse, con l’abolizione per tutti di IMU e TASI, poi se i comuni dovranno alzare altre tasse o tagliare altri servizi, sarà un problema dei sindaci. E dei cittadini.


Fonte articolo: http://it.ibtimes.com/imu-tasi-local-tax-lunica-riforma-che-conta-e-quella-del-catasto-ma-che-fine-ha-fatto-1416172

Il calendario con le scadenze dell'immobiliare

L’appuntamento da segnare con la matita rossa sul calendario è quello di mercoledì 16 dicembre, data entro la quale va pagato il saldo di Imu e Tasi. 


Certo, la local tax promette di esentare le prime case, i terreni agricoli e i macchinari “imbullunati” ai capannoni, ma se ne parlerà solo dall’anno prossimo ed è scontato che da qui al varo della legge di stabilità il tema sarà al centro delle cronache tributarie (e non solo). 

Nel frattempo, continuano a a valere le regole già collaudate l’anno scorso: dopo aver pagato l’acconto dello scorso 16 giugno in base alle delibere comunali approvate per il 2014, i contribuenti dovranno controllare sul sito ufficiale del dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) le decisioni votate dai consigli comunali per quest’anno d’imposta e andare a conguaglio tenendo conto di eventuali rincari.


Dopo la corsa degli anni scorsi, molti Comuni hanno esaurito i margini per aumentare le aliquote, arrivando al limite del 3,3 per mille con la Tasi sull’abitazione principale o a quello dell’11,4 per mille con la somma di Imu e Tasi sugli altri immobili. Il riscontro con le delibere, comunque, è importante, per verificare innanzitutto se la Tasi va pagata solo sulla prima casa o anche sugli altri immobili, oltre che per controllare l’importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento: la normativa nazionale fissa l’asticella a 12 euro, ma molti Comuni l’hanno abbassata per poter riscuotere anche le quote della Tasi a carico degli inquilini o l’Imu sui piccoli terreni agricoli. 


Proprio per i terreni c’è un’altra scadenza intermedia da non perdere di vista: entro il 30 ottobre si può pagare l’acconto dell’Imu su questi immobili senza sanzioni né interessi. È una dilazione importante dopo il caos verificatosi tra la fine del 2014 e l’inizio di quest’anno, che potrebbe aver disorientato o messo in difficoltà alcuni contribuenti che hanno scoperto solo all’ultimo di dover pagare. Tra l’altro, la perdita dell’esenzione per i terreni agricoli va correttamente indicata anche in dichiarazione dei redditi, perché il cosiddetto effetto sostitutivo dell’Imu fa sì che l’imposta immobiliare escluda l’applicazione dell’Irpef sul reddito dominicale.


Un calendario variabile, infine, è quello della Tari sui rifiuti, che si paga secondo le scadenze decise a livello locale. La comodità, in questo caso, è che quasi tutti i Comuni inviano a domicilio i bollettini precompilati. Ma c’è anche chi, come Milano, sceglie di comunicare con i contribuenti solo via fax.


Fonte articolo: ilsole24ore, vetrina web.

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