Venditore con Iva? Cambia la tassazione anche "prima casa"

La tassazione della compravendita di un’abitazione non è, in teoria, una operazione complessa. In pratica, tuttavia, vi sono diversi particolari, di non poco conto, da tener presenti.


Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre anzitutto distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.

Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 50 euro).


Il beneficio prima casa 

La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in tale ipotesi, infatti, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto è effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna.


La base imponibile cui applicare le predette aliquote dell’imposta di registro è rappresentata, di regola, dal valore venale del bene compravenduto; a questo principio però si fa eccezione nel caso in cui sia applicabile la normativa del cosiddetto “prezzo-valore”, e cioè quella in base alla quale la tassazione avviene in base al valore catastale del bene compravenduto (vale a dire la rendita catastale moltiplicata per 115,5, se si tratta dell’acquisto della “prima casa” o per 126 in ogni altra ipotesi) indipendentemente dal prezzo dichiarato. 


Ebbene, la regola del “prezzo-valore” è applicabile a tutte le compravendite di abitazioni e relative pertinenze, soggette all’imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (vale a dire persona fisica o persona giuridica), a condizione che l’acquirente eserciti l’opzione di volersi avvalere della suddetta regola.


Nel caso invece di vendita effettuata da un soggetto Iva, occorre distinguere tra diverse ipotesi:

1. se l’abitazione sia ceduta, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, dall’impresa che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna; 


2. se l’abitazione è ceduta, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, da un soggetto Iva che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), bisogna distinguere il caso che il venditore opti per l’imponibilità a Iva della cessione dal caso che detta opzione non venga esercitata; più precisamente: 

- se il venditore effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna;

- se il venditore non effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, si tratta di un contratto “Iva esente” e si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 200 euro); oppure, nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna;

- in ogni caso diverso da quelli elencati in precedenza (ad esempio, nell’ipotesi della vendita effettuata da una società che non abbia né costruito né ristrutturato l’abitazione oggetto di cessione) non si applica l’Iva (in quanto si tratta di un contratto “Iva esente”) ma occorre pagare l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (di 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (di 50 euro);


3. nel caso in cui l’acquirente possa avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna. 


Fonte articolo: Ilsole24ore.com, vetrina web

Stop non solo alle plusvalenze

 

Non solo plusvalenze. Il fisco abbandona anche altre liti in cui l’orientamento giurisprudenziale lo vedeva ormai soccombente.
Sono almeno sette in poco più di due mesi le materie su cui le Entrate hanno impartito agli uffici locali con risoluzioni o note interne l’indicazione a fare un passo indietro e non proseguire il contenzioso. 
Negli ultimi giorni è arrivato un messaggio molto atteso sia da imprese che da persone fisiche e relativo alla rivalutazione dei terreni. In pratica, gli uffici dell’amministrazione disconoscevano l’efficacia della rivalutazione se il venditore riportava nell’atto di cessione un valore inferiore a quello che risultava dalla perizia e sul quale aveva pagato. 

 

La risoluzione 53/E del 27 maggio prende atto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al fatto che il valore del terreno può essere determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipula della compravendita. E introduce un margine di tolleranza perché ammette lo scostamento del valore indicato nell’atto di compravendita rispetto a quello di perizia quando è poco significativo e imputabile a un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Margine che vale anche nel caso in cui il contribuente, pur avendo dichiarato nell’atto un corrispettivo sensibilmente inferiore a quello della perizia, ha comunque fatto menzione dell’intervenuta rideterminazione del valore del terreno. E quindi la plusvalenza si può calcolare sul valore rivalutato.


Ma c’è dell’altro. A cominciare dal tema sempre caldo dei rimborsi Iva. Molte liti hanno riguardato l’omessa presentazione del modello VR, la cui assenza pregiudicava la restituzione delle somme a prescindere dal fatto che il credito fosse stato indicato nella dichiarazione Iva.
Un primo segnale di svolta sull’abbandono del contenzioso era arrivato con una risposta fornita a un question time in commissione Finanze alla Camera (si veda Il Sole 24 Ore del 24 aprile scorso). Con una nota del 4 maggio scorso l’Agenzia ha invitato i suoi uffici a non coltivare il contenzioso sui rimborsi Iva a seguito di cessazione dell’attività per chi non avesse presentato il modello VR. Così come con due note interne è arrivato l’input agli uffici per non proseguire la lite sia per i versamenti della seconda rata della sanatoria dei ruoli prevista dalla legge 289/2002 e per la quale si era creato un problema di “ritardi” o presunti tali a causa delle diverse proroghe dei termini intervenute negli anni, sia per la detrazione delle erogazioni in denaro ai partiti. 


Con risoluzioni rese già note, invece, sono arrivati altri due passi indietro in tema di immobili. In caso di cessione entro i cinque anni dell’abitazione acquistata con il bonus prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di un altro immobile entro un anno dalla vendita consente di salvare l’agevolazione (risoluzione 49/E/2015). Mentre le agevolazioni per l’acquisto si applicano anche agli immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento (risoluzione 41/E/2015).


Dietrofront impartito agli uffici anche con la risoluzione 45/E/2015: la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta conseguenze solo per le associazioni sportive dilettantistiche e non è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi a chi effettua le erogazioni né l’esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione.


Fonte articolo: ilsole24ore.com/vetrina-edicola24web

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