Perchè le classi energetiche non corrispondono al comfort casalingo?

La classe energetica degli edifici ha assunto sempre più importanza negli ultimi anni, specie nelle contrattazioni immobiliari.


È fatto conclamato che il mercato guardi sempre con maggiore attenzione alla classe dell’edificio, dando maggior pregio (anche in termini economici) a quelli che ricadono in classi energetiche elevate, o comunque dalla “B” in su. 

 

Non tutti sanno, però, che alcune volte la classe energetica dell’edificio può non coincidere con l’effettivo benessere termico all’interno dell’edificio; questo si verifica soprattutto nei fabbricati realizzati in data anteriore all’emanazione delle varie leggi sul risparmio energetico, in particolare dal 2005/2008 all’indietro.

Classe energetica e benessere termico

La classificazione energetica delle APE, detto in maniere ultra-semplificata, pone in una classe più elevata quegli edifici che consumano poche fonti non rinnovabili e più fonti rinnovabili; l’edificio energeticamente migliore, secondo tale classificazione, è dunque quello che consuma poco e rinnovabile. Per completezza d’informazione, nel rinnovabile troviamo ad esempio i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e le biomasse.


Quando si parla di benessere termico, però occorre precisare che non esiste una regola fissa che disciplini quando un’abitazione è termicamente confortevole o costi poco riscaldarla, ma esistono alcuni principi chiari che rendono bene l’idea del significato del comfort o benessere: per esempio la temperatura deve più possibile uniforme in tutto il volume dell’unità immobiliare, le pareti che racchiudono l’unità devono essere a temperature non eccessivamente più basse dell’aria presente nei locali, non deve essere presente un’enorme differenza di temperatura tra l’aria più in basso e quella più in alto dei locali, non deve esservi eccessiva umidità relativa né correnti di aria.

Esempi di metodi di riscaldamento

Incrociando i principi di classificazione e di benessere come sopra chiariti, si noterà, tanto per fare un esempio, che nelle abitazioni dove è presente un caminetto a legna non vengono rispettati i principi del benessere termico, ma, ciò nonostante, essendo il legno rinnovabile, l’unità immobiliare avrà una classe energetica più elevata rispetto alla medesima unità immobiliare senza caminetto, ma riscalda, per esempio, a metano.

Con un impianto radiante a pavimento, alimentato da una caldaia a metano, si raggiunge molto facilmente il comfort termico (la temperatura è uniforme, non ci sono particolari differenze tra l’aria in alto e quella in basso, le pareti si scaldano etc.), ma se nella stessa abitazione fosse presente una stufa pellet, con la quale non si raggiunge il medesimo comfort (si scalda solo l’aria vicino alla stufa, si influisce negativamente sull’umidità etc.) è possibile che quest’ultima risulti in una classificazione energetica migliore.


L’intento di chi ha scritto tali leggi energetiche era, certamente, quello di favorire le fonti rinnovabili, ma nel farlo non ha tenuto in considerazione le numerose realtà dell’Italia in cui il legno, per esempio, rappresenta una fonte imprescindibile del riscaldamento, sebbene non soddisfi in pieno i requisiti del benessere termico.


Il massimo, sarebbe avere un impianto che rispetti i principi del benessere, come potrebbe essere l’impianto a pavimento, alimentato tramite un sistema rinnovabile come potrebbero essere le pompe di calore abbinate al fotovoltaico. Ma fotografando il patrimonio immobiliare e gli usi e consuetudini italiane, noteremo che in molti luoghi, dove soprattutto la legna è facilmente reperibile, tale disciplina legislativa ha favorito l’aumento dei consumi proprio del legname, mentre il fotovoltaico viene ancora accantonato poiché troppo più oneroso.

Su come il consumo del legno e dei boschi incida sull’ecosistema è ormai un fatto chiaro, mentre sulla bontà delle celle fotovoltaiche, ricche di silicio, nei confronti dell’ambiente e degli esseri umani, non è possibile per lo scrivente esprimere un giudizio fondato poiché rappresenta un argomento estremamente delicato; in tale ambito è opportuno che il trattamento delle celle avvenga in modo tale da non disperdere ciò che di buono hanno fatto i pannelli fotovoltaici durante la loro vita utile. 

Fonte articolo: Ediltecnico.it

 

 

Tutto quello che c'è da sapere sull'Ape, anche nelle compravendite

L’Ape, l’attestato di prestazione energetica, è la carta di identità energetica di un immobile. A cosa serve? Cosa contiete?


Ecco tutte le risposte nella guida di seguito.

 

Ape: cos’è

L’Ape è il documento energetico di un edificio che deve contenere specifici elementi quali:

- la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

- la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;

- la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;

- i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

- le emissioni di anidride carbonica;

- l’energia esportata;

- le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.


Chi deve redigerlo

A redigere l’attestato di prestazione energetica deve essere un tecnico abilitato che deve misurare le caratteristiche energetiche dell’immobile, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto. Eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.


La validità

L’Ape ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.


L’Ape negli annunci immobiliari

Quando si deve vendere l’immobile o concederlo in locazione occorre riportare nei relativi annunci immobiliari, l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Tutte queste informazioni sono contenute proprio nell’Ape. Se mancano tali informazioni il responsabile dell’annuncio è punito con una sanzione da 500 a 3mila euro.


L’Ape nella compravendita e locazione

E’ necessario allegare al contratto di compravendita o a quello di locazione l’Ape altrimenti si rischia la nullità del contratto stesso. Tale obbligo vale anche in caso di trasferimento a titolo oneroso (permuta, rendita, ecc) o a titolo gratuito (donazione) degli immobili.


Per quanto riguarda la compravendita, prima del trasferimento dell’immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l’Attestato e mostrarlo all’acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l’APE andrà consegnato al nuovo proprietario. Nell’atto di vendita inoltre va apposta una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le  informazioni  e  la documentazione,   comprensiva   dell’attestato,   in   ordine    alla prestazione  energetica  dell’immobile. Infine l’Ape va allegato al contratto di vendita, altrimenti il proprietario inadempiente rischia una sanzione tra i 3000 ed i 18000 euro.


Per quanto riguarda il nuovo contratto di locazione, in esso va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni riguarda l’attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l’APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto. Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l’attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all’affittuario al momento della registrazione del contratto. In merito alle locazioni inoltre è previsto l’obbligo di allegare l’Ape anche ai contratti di affitti brevi, come quelli turistici.


Chi paga il certificato energetico? 

In caso di compravendita immobiliare, il pagamento dell’APE spetta normalmente al venditore salvo diversi accordi tra le parti. In caso di affitto il costo del certificato APE è sostenuto dal proprietario e non dall’affittuario.


Quando è escluso l’Ape

Per legge sono esclusi dall’obbligo dell’Ape in caso di compravendita o locazione i seguenti immobili:

- fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

- edifici adibiti a luoghi di culto;

- manufatti come ruderi;

- edifici il cui utilizzo non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, ecc.;

- edifici per cui non è necessario assicurare un comfort abitativo perché no destinati alla permanenza di persone quali garage, depositi, cantine, ecc.;

- edifici venduti al rustico.


Fonte articolo: Cosedicasa.com

 

 

Nuove regole di Certificazione energetica in vigore da oggi

Entrano in vigore oggi 29 giugno le nuove norme UNI/TS 11300 relative alle prestazioni energetiche degli edifici e UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici.


Le norme sono state pubblicate tre mesi fa ed entrano in vigore oggi (90 giorni dopo la pubblicazione) per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici.
 

 

COSA CAMBIA PER GLI APE

Quali impatti avranno le nuove norme nella redazione dell’APE? I certificatori energetici dovranno utilizzare le nuove norme UNI nel processo di redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici. Ad esempio diventa obbligatorio stimare anche i consumi derivanti da ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili (per le categorie di edifici dove la stima è prevista), da calcolare secondo la UNI/TS 11300-6.


Le nuove UNI/TS 11300

Le revisione delle parti 4, 5 e 6 della UNI/TS 11300 seguono quelle dell’ottobre 2014.
- La revisione della UNI/TS 11300-4 (fonti rinnovabili e altri metodi di generazione) calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione (impianti solari termici, generatori a combustione alimentati a biomasse,  pompe di calore, impianti fotovoltaici, cogeneratori, sottostazioni di teleriscaldamento) che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.

- La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili, applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi. La UNI/TS 11300-5 sostituisce la “Raccomandazione CTI 14:2013”.

- La UNI/TS 11300-6 fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio (ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili), sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto. I suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.


Le norme UNI 10349

La nuova versione della norma UNI 10349 è la revisione delle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente, che risale al 1994. Le nuove norme sono dunque:
 
- la UNI 10349-1 riguarda le medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata;
 
- il rapporto tecnico UNI/TR 10349-2 riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo;
 
- la UNI 10349-3 riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.


Il pacchetto normativo sulla prestazione energetica nell’edilizia

È dunque completo il pacchetto normativo a supporto della Legge 90/2013 (di conversione del DL 63/2013 che ha recepito in Italia la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia) e dei relativi decreti attuativi:
- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2015);
- Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi (DM 26 giugno 2015)
- Schemi per la relazione tecnica di progetto (DM 26 giugno 2015). 


Fonte articolo: Edilportale.com

Quanto incide l'efficienza energetica sull'acquisto casa?


Dal 1° ottobre
di quest’anno sono entrati in vigore i nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che completano il quadro normativo in materia di prestazioni energetiche degli edifici.


Il Decreto Legge “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici” contiene la nuova disciplina per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE 2015). Il nuovo APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo all’efficienza degli edifici e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energeticadi unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso strutture con migliore qualità energetica.



Le Classi Energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Il certificatore incaricato di redigere l’APE dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione. Inoltre, l’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e segnalando le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
Infine, il Decreto Legge definisce uno schema di annuncio di vendita e di locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).


I fattori che influiscono sulla scelta di una casa.
A circa 4 anni dall’introduzione della normativa sulla certificazione energetica obbligatoria l’analisi effettuata da Casa.it dimostra l’impatto che la stessa sta avendo sui valori di vendita delle case e, soprattutto, se il fattore del risparmio energetico sta influenzando o meno le scelte dei potenziali acquirenti.
Sulla base delle specifiche richieste che giornalmente arrivano sul portale di Casa.it si nota che i fattori che influenzano significativamente la decisione di acquisto sono nell’ordine:

  • - la zona in cui si trova l’immobile
  • - il prezzo
  • - la presenza o meno di un box o di un posto auto.

La rilevanza della classe energetica relativa a un appartamento usato sopravanza solamente la presenza di doppi servizi nella casa.


In sintesi, a oggi la domanda sembra essere più sensibile al tema dell’efficienza energetica quando si tratta di acquistare una casa di nuova costruzione, mentre quando la ricerca si focalizza su appartamenti usati o da ristrutturare a incidere maggiormente sulla decisione d’acquisto è la “location” dell’unità immobiliare.


Il tema del risparmio energetico viene, così, spesso utilizzato come “leva di marketing” e il suo impatto positivo sui costi condominiali annui ha il suo peso nel persuadere l’acquirente all’acquisto di un immobile seppure non esattamente coincidente con quelle che erano le sue aspettative iniziali, soprattutto in termini di localizzazione.


Fonte articolo: http://blog.casa.it/2015/10/26/classificazione-energetica/

 

Come sarà il nuovo APE in vigore dal 1 Ottobre

Il 1° ottobre entra in vigore il nuovo modello di attestato energetico APE, e sarà necessario farsi trovare preparati.
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è la carta di identità riportante tutte le informazioni sulle prestazioni e sul consumo di energia di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento, una certificazione che con la nuova norma sembra ritornare ad essere un prodotto decisamente professionale: prevede una maggiore responsabilizzazione del certificatore, un forte incremento delle informazioni da produrre e nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche.


Lo scopo è quello di determinare meglio i consumi facendo capire al cittadino qual è il suo consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell'involucro e degli impianti.

Che cos'è l'APE e a chi occorre
L'APE è un certificato che attesta l'efficienza energetica di un immobile che viene rilasciato da un tecnico abilitato. Il documento prende in considerazione l'efficienza dei servizi presenti all'interno dell'edificio quali climatizzazione invernale, qualità dei serramenti, acqua calda, ecc. e dal 1° ottobre comprenderà anche climatizzazione estiva, ventilazione e illuminazione. Importante anche l'ubicazione dell'appartamento che a seconda del piano può avere una diversa dispersione di calore. Tutti questi dati vengono raccolti dal certificatore energetico che li inserisce in un programma e, con un apposito sistema di calcolo, ricava la classificazione dell'immobile assegnando una lettera che va da "A4" a "G".

La certificazione deve essere allegata a tutti gli atti di compravendita e di locazione e va rinnovata in caso di ristrutturazioni che modifichino le prestazioni energetiche. 


Stiamo cercando un nuovo affittuario o un potenziale acquirente del nostro appartamento? 

Prima di tutto ricordiamoci che è obbligatorio indicare nella pubblicità di vendita l'IPE indice di prestazione energetica (informazione contenuta nell'APE) poi, durante le trattative dovremo rendere disponibile agli interessati l'Attestato di Prestazione Energetica che in caso di perfezionamento del contratto andrà consegnato obbligatoriamente all'eventuale conduttore o acquirente.
Attenzione a questo passaggio perché, nonostante la sanzione di nullità del contratto sia stata cancellata c'è il rischio, in caso di mancata allegazione del documento, di essere puniti con sanzioni amministrative salatissime che possono arrivare fino a 18.000 euro.


APE unico nazionale
La principale novità è che l'APE, superando frammentazioni geografiche e locali, sarà un documento unico a livello nazionale, e rispetterà una metodologia di calcolo omogenea, anche in quelle regioni che hanno un proprio sistema di rilascio, ed in più sarà semplificata per edifici di dimensioni ridotte e prestazioni energetiche di entità modesta al fine di ridurre i costi a carico del cittadino.


Nuove classi di spreco energetico
Cambia la scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili, formata da 10 classi, e non più da 7, che vanno da "A4" la migliore, a "G" la peggiore. Le classi energetiche, così come l'indice di prestazione energetica globale, dal 1° ottobre 2015 saranno determinate da tutti i servizi presenti nell'edificio.
Secondo la nuova legge l'attestato dovrà risultare uno strumento valido per valutare la convenienza economica dell'acquisto o della locazione di un'unità immobiliare in relazione ai consumi energetici, valido anche per consigliare degli efficaci interventi di riqualificazione energetica. Per questo nell'APE dovranno essere indicate anche delle proposte di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e dovranno essere fornite le informazioni sugli incentivi finanziari necessari per realizzarle.


Il catasto energetico: il SIAPE
Altra importante innovazione portata dal decreto è la realizzazione, da parte dell'ENEA, del SIAPE un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, da istituire entro il 2015, che raccoglierà tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica e che verrà aggiornato e incrementato ogni anno da Province e Regioni. Includerà i dati relativi agli APE, agli impianti termici e alle ispezioni e ai controlli, che potranno essere consultati telematicamente, sia dai cittadini, sia da Regioni, Province Autonome e Comuni in base alla loro area geografica di competenza.
Il SIAPE sarà raccordato ai catasti regionali degli impianti termici e successivamente verrà integrato anche con il catasto degli edifici.


Le sanzioni per chi non si atterrà al nuovo Ape
- Il certificatore dovrà pagare una multa da 700 euro a 4.200 euro per un Ape compilato nel modo sbagliato.
- Al costruttore o al proprietario spetta una sanzione da 3.000 euro a 18.000 euro se non presenta l’Ape per gli edifici nuovi, ristrutturati e se mette in vendita o in affitto l’immobile.
- Il direttore dei lavori dovrà pagare una multa da 1.000 euro a 6.000 euro se non presenterà l’Ape al Comune.


Fonti articolo: http://www.teleborsa.it/Speciali/2015/09/22/certificazione-energetica-cambiano-le-regole-1.html?p=3#.VgVaBNLtmko

http://www.idealista.it/news/finanza-personale/casa/2015/09/23/117740-certificazione-energetica-le-sanzioni-per-chi-non-si-atterra-al-nuovo-ape-in-vigore

APE elettronico: a Genova è già realtà

Libretto d’impianto e Attestazione di prestazione energetica già coordinati, online e sempre disponibili per controlli degli enti pubblici e dei notai in caso di vendita. Risparmiando sulla realizzazione della documentazione.


La proposta viene da Genova (dove già è stata concretizzata) e si ispira al principio di molte applicazioni della sharing economy, dell’economia della condivisione: è possibile realizzare tutto questo coi servizi nelle case in condominio, nel rispetto della privacy di ciascun edificio, per il bene comune più importante, la sicurezza, di chi nell’edificio vive.

L’uso della nuova applicazione è realizzato da un contratto normativo, il Catasto sinergico, implementato nel portale www.catastoenergetico.org. Il manutentore dell’impianto di riscaldamento vi compila in formato elettronico, in modo guidato e controllato, il libretto d’impianto. Il condominio verifica il servizio reso, le manutenzioni operate, la corrispondenza alle norme della gestione, i consumi realizzati; ha una possibilità in più per evitare che siano applicate le eventuali sanzioni successive alle visite ispettive delle varie Arpa regionali. E realizza così la compilazione di quella parte del registro di anagrafica condominiale relativa alla sicurezza delle parti comuni dell’edificio.
Il progettista che deve realizzare l’Ape dell’appartamento da vendere o affittare ha i dati già per lui disponibili e vi immette i dati dell’Ape realizzato, già conforme ai nuovi decreti interministeriali che prevendono che Ape e libretto d’impianto siano accoppiati. E quando si realizzano riqualificazioni energetiche le nuove informazioni sono coordinate, disponibili a tutti gli attori, seppur nel rispetto della privacy di ciascuno.


L’ente pubblico che deve realizzare la raccolta dei dati nei suoi archivi, sempre “vivi”, basta che renda disponibile un’interfaccia aperta di scambio, in formato XML, come le regole sugli open data della Pa impongono e la sincronizzazione è pressoché automatica. La georeferenziazione delle prestazioni energetiche degli edifici diventa una mappa che individua dove e come le sovvenzioni pubbliche sarebbero meglio investite a vantaggio dell’ambiente.


Ma in ogni applicazione in cui i dati sono centralizzati il rischio è che il soggetto che li detiene diventi prevalente nel rapporto contrattuale proprio in forza del numero rilevante dei suoi contatti. L’alternativa in genere è configurare la rete in modo “peer to peer”. Quando questo non è possibile si può costruire un’autority, che possa vincolare il soggetto che detiene i dati a realizzare modifiche, nuovi servizi, nell’interesse degli utenti e dell’ente pubblico. Per questo al portale web è stato affiancato un contratto normativo, richiamato dai contratti individuali che i manutentori degli impianti stipulano con i condomini. Può essere sottoscritto da qualsiasi associazione, senza barriera alcuna all’ingresso, che condivida gli scopi di tutela ambientale e di efficientamento del sistema.


L’authority è la Consulta interassociativa così costituita e decide cosa implementare nel servizio, a chi destinare per scopi di promozione culturale di tutela dell’ambiente e di promozione sociale una quota dei proventi realizzati sino a poter recedere dal contratto nel caso la software house che ha realizzato il portale non vi adempia, con obbligo, in tal caso, di restituire i dati ai contraenti per un nuovo rapporto contrattuale verso un altro soggetto. 
E tutto questo si sostiene con quanto già si spende per la compilazione del libretto d’impianto in ragione dell’applicazione della nuove normative in vigore dal 1° ottobre 2014. Nessun costo in più ma vantaggi per tutti. Economia della condivisione appunto.


Il contratto normativo è stato sottoscritto a Genova: primi firmatari Anaci Genova, Fondazione Muvita controllata dalla Città Metropolitana di Genova, le associazioni locali dei manutentori degli impianti di riscaldamento. La Regione Liguria sta realizzando il proprio catasto degli impianti di riscaldamento con interfaccia Aperta in modo da permettere lo scambio integrato. I servizi del portale saranno gratuiti per tutti gli edifici pubblici. Parte degli introiti sarà destinata alla promozione della cultura ambientale sul territorio secondo le indicazioni che le associazioni aderenti democraticamente adotteranno.  


Fonte articolo: ilsole24ore, quotidiano web

Il nuovo APE slitta al 1° Ottobre

L'obbligo di compilare l'Attestato di prestazione energetica degli edifici secondo le nuove linee guida predisposte a livello nazionale scatterà il 1° ottobre prossimo. Così ha deciso dalla Conferenza Unificata che ha dato il via libera definitivo, dopo un lungo lavoro di confronto e limatura, al decreto che detta le modalità per la certificazione in edilizia in attuazione alla Direttiva 2010/31/UE e agli schemi di relazione tecnica di progetto.

 

L'ultima data proposta dal Mise era quella del 1 agosto: alla fine, però, si è preferito accogliere almeno in parte la richiesta avanzata dalle Regioni, dietro la motivazione di consentire ai tecnici abilitati al rilascio dell'Ape di prendere confidenza con i nuovi software. Il decreto Ape dovrà comunque essere pubblicato in Gazzetta entro il 28 giugno, pena la mancata chiusura da parte dell'Europa della procedura di infrazione aperta a carico dell'Italia e l'impossibilità per il nostro Paese di utilizzare i fondi strutturali della programmazione 2014-2020.


Stessa situazione vale anche per il Decreto (parallelo) sui requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili, che ha avuto l'ok il 25 marzo dalla Conferenza Unificata, ma non è ancora uscito stato pubblicato in via ufficiale. Anche per questo, la data di entrata in vigore (fissata al 1° luglio) potrebbe slittare a inizio ottobre.


Sotto l'aspetto pratico, la grande novità in arrivo con le linee guida varate la scorsa settimana, è che da ottobre tutte le Regioni (con l'eccezione delle Province Autonome) utilizzeranno uno stesso sistema per classificare la performance energetica dell'edificio. E questo nonostante, sulla carta, la clausola di cedevolezza lasci comunque liberi i territori di agire con propri sistemi locali a patto di aver recepito con atti propri la direttiva comunitaria. «Alla fine, ha prevalso una scelta di omogeneità – commentano dal Mise – che va nella direzione di offrire ai proprietari di casa e agli acquirenti un'unica scala di confronto, comparabile, in tutta Italia».


L'Ape, rispetto ad oggi, prenderà in esame le prestazioni dell'immobile anche per il raffrescamento estivo, oltre che per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. Le classi saranno dieci (dalla migliore o A4 alla peggiore o G) e verranno determinate non più secondo il parametro dell'Epi limite, bensì in funzione del rapporto fra la prestazione di un edificio e quello di un fabbricato di riferimento. Se per gli edifici nuovi i parametri di riferimento (l'indice di prestazione media) sono già disponibili, per quelli esistenti l'Enea avrà 18 mesi di tempo dall'entrata in vigore del decreto per predisporli. 


Il nuovo attestato conterrà infine consigli e raccomandazioni su quali interventi mettere in atto per migliorare l'efficienza del fabbricato nel modo più economico possibile. Dopo l'entrata in vigore, sarà anche creata una banca dati a livello nazionale degli attestati (Siape), che consentirà di tracciare nel tempo uno quadro chiaro del costruito in Italia.


Fonte articolo: quotidiano condominio, ilSole24Ore

 

Nuovo APE Nazionale, come funziona

Sì a molte modifiche puntuali di carattere tecnico inserite nell’ultimissima versione del testo. No alla richiesta di proroga dell’entrata in vigore delle nuove regole sull’attestato di prestazione energetica degli edifici. Oggi la conferenza unificata darà il previsto parere a due schemi di decreto che manderà in pensione il variegato sistema regionale che regola la classificazione energetica degli edifici e il relativo attestato.


Mentre il raffinamento del testo ha visto l’accoglimento di numerosi emendamenti proposti dalle regioni - e recepiti nell’ultima bozza considerata “definitiva” dal ministero dello Sviluppo - sull’entrata in vigore resta la suspance fino all’ultimo. 

Le regioni non rinunciano a chiedere uno slittamento al 1 ottobre mentre nelle ultime bozze resta confermata la data del 1 agosto, termine ribadito dai rappresentanti del ministero dello Sviluppo nell’ultima riunione tecnica del 15 giugno. 
Non è però detta l’ultima parola. Nelle ultime interlocuzioni è sembrato che il Ministero alla fine potesse cedere anche sulla proroga della data di entrata in vigore. L’obiettivo del governo resta infatti quello rendere esecutive le nuove norme il prima possibile, per rispettare una prescrizione europea fino ad ora ignorata, che ci ha causato l’apertura di una procedura di infrazione e che in prospettiva ci preclude l’utilizzo dei fondi comunitari del ciclo 2014-2020 (si veda l’articolo di analisi). 


Ape unico nazionale, classe energetica in 10 livelli: da A4 a G 
Al di là della data di entrata in vigore, la vera novità è una radicale semplificazione rispetto all’attuale decentramento. Al posto del sistema decentrato a livello regionale arriverà l’impianto “statale”, con un solo schema di Attestato di prestazione energetica (Ape). Lo stesso processo di unificazione riguarderà anche la relazione tecnica del progettista sulle prestazioni degli impianti nell’ambito di interventi di ristrutturazione, oggetto di un secondo schema di decreto ministeriale, anche questo all’ordine del giorno della conferenza unificata per oggi. 


L’Ape dovrà indicare le seguenti informazioni:
- prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- classe energetica, determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio (espresso in energia primaria non rinnovabile); qualità energetica del fabbricato, ossia la capacità di contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
- valori di riferimento (come i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti);
- emissioni di anidride carbonica;
- energia esportata;
- raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, con le proposte di interventi più significativi ed economicamente più convenienti (distinguendo gli interventi di ristrutturazione da quelli di riqualificazione energetica);
- informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica (come gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche).

Il livello di prestazione energetica dell'edificio (oppure dall'unità abitativa) sarà indicato da lettere, che vanno dalla A (massimo livello prestazionale) alla G. I livelli saranno 10: i primi quattro livelli saranno tutti A, con quattro gradazioni: da A4 (massimo livello prestazionale) ad A1. 
Lo schema di Ape esaminato oggi dalla conferenza unificata reca è stato aggiornato con le modifiche chieste dalle regioni. 


Fonte articolo: Ediliziaeterritorio, ilSole24ore

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