News dal franchising

News dal franchising (890)

Revisione tabelle millesimali: bisogna andare in giudizio

Le tabelle millesimali sono uno strumento di funzionamento dell'assemblea nonché di ripartizione delle spese.


Attraverso di esse, è cosa nota, è possibile addivenire al calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi, nonché calcolare la quota spesa spettante a ciascun condòmino.

Le tabelle millesimali, dice la legge (art. 1138 c.c.), sono un allegato al regolamento di condominio. Siccome il regolamento condominiale - è sempre l'art. 1138 c.c. a dirlo - è obbligatorio quando il numero dei condòmini è superiore a dieci, non è mancato chi ha concluso per la obbligatorietà delle tabelle superato tale numero.
Non è così: com'è stato in più occasioni affermato (si veda ad esempio, Trib. Trapani 28 febbraio 2008), l'adozione delle tabelle millesimali è sempre possibile - ad avviso dello scrivente obbligatoria - eventualmente anche per via giudiziale al di là del numero dei condòmini.


Per lungo tempo è stato dubbio se le tabelle millesimali potessero essere approvate a maggioranza. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 18477/2010) hanno eliminato ogni incertezza sancendo la legittimità delle tabelle approvate a maggioranza e revisionate.
Il dato letterale del nuovo art. 69 disp. att. c.c. - cioè quello modificato dalla legge n. 220 del 2012 e attualmente in vigore - secondo alcuni potrebbe portare a concludere per la necessità del voto favorevole di tutti i condòmini per l'approvazione di tabelle millesimali, ma così non pare essere secondo le prime letture date dalla giurisprudenza.
In questo contesto è utile rammentare che le tabelle millesimali possono avere origine:

- assembleare;

- contrattuale;

- giudiziale.

Con le stesse modalità si può giungere alla revisione dei millesimi.
La revisione per via contrattuale è sempre possibile, sostanziandosi eventualmente in una modificazione pattizia, mentre la revisione per assembleare e giudiziale è legittima solamente se le tabelle che s'intende cambiare sono errate ovvero non più attuali.
Sul modo di contestare le tabelle è utile segnalare una pronuncia della Corte di Cassazione - la sentenza n. 20071 dell'11 agosto 2017 - che ben fotografa la differenza tra giudizio finalizzato alla contestazione delle tabelle millesimali e giudizio di contestazione delle delibere.

Come si legge nel provvedimento citato "ove delle tabelle millesimali esistono, avendo esse, come già detto, natura valutativa e non attributiva della proprietà, la costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni possono essere riscontrate dal giudice sulla base di dette tabelle, finché non siano state modificate, senza essere tenuto ad esaminare i titoli di acquisto dei singoli condomini ed a valutarli, di sua iniziativa, come (eventualmente) difformi dalle tabelle; se il condomino intenda, non di meno, denunciare la violazione dell'art. 1118 c.c., è tenuto ad impugnare le tabelle, chiedendone la modifica giudiziale, e non le deliberazioni assembleari adottate in base alle tabelle medesime (cfr. Cass. Sez. 2, 18/08/2005, n. 16982)".


In sostanza chi è convinto della erroneità delle tabelle deve iniziare un apposito giudizio, non potendosi limitare ad eccepirlo in altro pur sempre connesso alla gestione condominiale, quale ad esempio quello d'impugnazione di una delibera.
Ricordiamo che nel giudizio di revisione delle tabelle millesimali - siano esse di origine contrattuale ovvero assembleare - è possibile chiamare in causa l'amministratore e non tutti i condòmini (art. 69 disp. att. c.c.).


Fonte articolo: Condominioweb.com

Se si affitta la "prima casa" si perdono le agevolazioni?

La legge italiana prevede una serie di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, ossia per l'acquisto di un'abitazione da parte di una persona che, prima di allora, non sia proprietario di altri immobili.


Tali agevolazioni sono di natura fiscale e riguardano principalmente le imposte da pagare al momento della compravendita.

La normativa riguardante l'agevolazione per acquisto della prima casa è particolarmente articolata. Vanno sicuramente tenuti in considerazioni i testi di legge che la disciplinano, ma fondamentale importanza a tali fini è da attribuirsi anche alle circolari emanate nel corso del tempo dell'Agenzia delle Entrate.


Partiamo dal concetto di prima casa: essa non è necessariamente l'abitazione utilizzata per dimorarvi, quanto piuttosto il primo immobile ad uso abitativo che viene acquistato da una determinata persona umana.
Come ricorda l'Agenzia delle Entrare nella propria guida sull'acquisto della casa, le categorie ammesse alle agevolazioni prima casa sono:

- A/2 (abitazioni di tipo civile)

- A/3 (abitazioni di tipo economico)

- A/4 (abitazioni di tipo popolare)

- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)

- A/6 (abitazioni di tipo rurale)

- A/7 (abitazioni in villini)

- A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi)


Come precisato dal d.p.r. n. 131 del 1986, "l'immobile deve essere situato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano".


Essere acquirente della "prima casa" non vuol dire dover necessariamente stabilire la residenza in quell'abitazione. La legge è chiara sul punto: la residenza dev'essere fissata nel Comune in cui è situato l'immobile, non nell'immobile medesimo.


In questo contesto, è sempre l'Agenzia delle Entrate a specificarlo, "la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione non comporta la decadenza della stessa, in quanto, non si ha la perdita del possesso dell'immobile" (Fonte: Agenzia delle Entrate).


Leggermente diverso il caso di locazione della prima casa che sia anche abitazione principale: in quest'ultima ipotesi l'immobile acquistato non è solamente il primo ad essere acquistato, ma l'acquirente vi fissa (o dichiara che lo farà) la propria residenza ai fini della fruizione di ulteriori benefici fiscali (es. detrazione interessi passivi mutui, esenzione IMU).
Secondo l'indicazione che si può desumere da una circolare del Ministero delle finanze, sebbene sia possibile la locazione parziale (es. una o più stanze), tale contratto potrebbe far venire meno, parzialmente, l'esenzione IMU.


Si legge nella circolare: "particolare risulta l'ipotesi dell'abitazione principale “parzialmente locata” trattandosi al tempo stesso di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un immobile locato per la rimanente parte. In tal caso si ritiene, sulla falsariga delle scelte interpretative operate ai fini IRPEF fino al 31 dicembre 2011, che debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l'importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell'opzione per la cedolare secca)" (circolare n. 3/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze).


Fonte articolo: Idealista.it

L'amministratore può sostituire un condòmino in assemblea?

Si sta per tenere la riunione di condominio alla quale non potrai tuttavia partecipare.


L’unico modo per far valere la tua posizione in assemblea nonostante l’assenza e di votare sui punti all’ordine del giorno è di conferire a qualcuno una delega affinché ti sostituisca. 

 

Ma, in questo momento, ti fidi di una sola persona e solo a questa sei disposto a dare la delega: l’amministratore. Al contrario di molti altri condomini del tuo palazzo che, invece, vorrebbero sostituirlo, secondo te l’attuale amministratore è quello che meglio rappresenta i tuoi interessi. In una situazione del genere ti chiedi prima se l’amministratore di condominio può avere deleghe. Il tuo dubbio, infatti, è che non si possa fare e, in tale ipotesi, non solo la delega sarebbe illegittima ma ogni decisione in questo modo presa e, in definitiva, l’intera assemblea condominiale.

Come deve essere la delega

Per stabilire se è possibile dare una delega all’amministratore in sostituzione di uno o più condomini non si può non partire dalla riforma del condominio del 2012 che ha modificato anche le norme sulle deleghe. Viene stabilito, in particolare che la delega deve essere rilasciata per forza per iscritto.


Per uniformare le deleghe e facilitare l’adempimento, l’amministratore può inserire nell’avviso di convocazione di assemblea un prestampato da compilare a cura dei condomini che intendono rilasciare delega, che poi consegneranno al loro rappresentante (che a sua volta lo consegnerà all’amministratore).

Si può dare più di una delega alla stessa persona?

È possibile che la stessa persona riceva più di una delega e, quindi, rappresenti diversi condomini oltre ovviamente a se stesso. Esiste però un tetto: se nel condominio ci sono più di 20 condomini, ciascun rappresentante non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.


Ciò evita che l’assemblea si riduca ad un incontro tra poche persone che rappresentano l’intero condominio, di fatto annullando il momento della discussione.
Il regolamento può prevedere ulteriori requisiti e modalità, ad esempio può stabilire che un condomino possa farsi rappresentare solo da determinate persone, come un parente o un altro condomino.


Si può dare la delega in assemblea all’amministratore di condominio?

Rispondiamo ora al quesito da cui siamo partiti: l’amministratore di condominio può avere deleghe? La risposta è negativa. La legge vieta espressamente che siano rilasciate deleghe, per la partecipazione a qualunque assemblea, all’amministratore del condominio. La norma è contenta nelle disposizioni di attuazione al codice civile che espressamente stabilisce: "All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea". Questo perché l’amministratore potrebbe porsi in una condizione di conflitto di interesse.


Risultato: nessuna delega può essere conferita all’amministratore.
Questi pertanto non può rappresentare alcun condomino o votare per conto suo.

Se il delegato è in conflitto di interessi

Se il delegato risulta in conflitto di interessi con il condominio, la sua situazione di conflitto non si estende al delegante solo se quest’ultimo era a conoscenza di tale situazione e, nel conferire il mandato, abbia ritenuto il proprio interesse conforme a quello del delegato. In tal modo, secondo la Cassazione non è in conflitto di interessi il condomino che delega il condomino-amministratore a rappresentarlo in un’assemblea avente ad oggetto la nomina dell’amministratore stesso.

Quali requisiti deve avere la delega?

Una delega a partecipare in assemblea deve avere i seguenti requisiti per essere valida:

- non può essere rilasciata all’amministratore di condominio;
- deve essere scritta;
- non importa se indichi il volere del delegante, devono risultare con certezza i soggetti: delegante e delegato;
- può essere attribuita a un estraneo;
- nella proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante designato dai medesimi comproprietari;
- se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale;
- obbliga il delegato a eseguire quanto deciso dal delegante;
- è una procura che crea un rapporto interno tra delegato e delegante: se il delegato non rispetta il volere del delegante, l’eventuale controversia coinvolge solo loro e non anche il condominio. Per cui l’assemblea e la votazione resta valida.


Fonte articolo: Laleggepertutti.it

 

 

Leasing immobiliare: 10 cose da sapere

Il leasing è un contratto di affitto con possibilità di riscatto del bene goduto, versando per un certo periodo un canone concordato.


Nello specifico del leasing immobiliare, si paga un canone di affitto per l’utilizzo di una casa acquistata da un altro soggetto. 

 

Dopo un certo lasso di tempo si potrà riscattarla, pagando quindi una cifra sicuramente inferiore a quella dovuta facendo direttamente l’acquisto.
Il contratto ha in genere una durata minima di 8 anni e prevede il pagamento di un acconto iniziale compreso tra il 10% e il 30% del prezzo di acquisto della casa. Si tratta quindi di una forma di finanziamento molto utile per chi al momento della stipula del contratto non dispone di tutta la cifra corrispondente al prezzo dell’immobile.

10 cose che è utile conoscere sul leasing immobiliare abitativo

1. Chi è il proprietario dell’immobile?
Nel contratto di leasing finanziario “prima casa”, la società di leasing è proprietaria dell’immobile fino a che l’utilizzatore non eserciti l’opzione finale di acquisto (riscatto). Una volta esercitata l’opzione finale di acquisto si perfeziona il trasferimento del diritto di proprietà dalla società di leasing al soggetto utilizzatore.


2. È obbligatorio esercitare l’opzione finale di acquisto (riscatto)?
No. L’opzione finale di acquisto rappresenta una facoltà dell’utilizzatore il quale può anche scegliere di non esercitarla. In tal caso deve restituire l’immobile alla società di leasing.


3. In quale modo il cliente dimostra di possedere i requisiti per le detrazioni IRPEF previste in caso di stipula di un leasing immobiliare abitativo?
Il requisito principale richiesto per il riconoscimento delle detrazioni IRPEF è che il reddito complessivo dell’utilizzatore non sia superiore a 55.000 euro su base annua; tale reddito è desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile. Tutti i requisiti cui sono subordinati il riconoscimento e la misura delle detrazioni IRPEF (reddito annuo, non titolarità dei diritti di proprietà di altri immobili abitativi, età) sono, peraltro, facilmente riscontrabili dall’Agenzia delle Entrate in sede di verifica, in quanto dati già in possesso degli Uffici finanziari o dalla stessa facilmente acquisibili.


4. Se una coppia è cointestataria di un leasing prima casa e possiede entrambi i requisiti (ciascuno un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e un’ età inferiore a 35 anni) cosa succede?
Si considera il reddito complessivo per singola persona e le agevolazioni IRPEF sono ridotte al 50% (salvo il caso di coniuge fiscalmente a carico). Pertanto ciascuno può detrarre il 19% del canone leasing con un limite massimo di 4.000 euro e il 19% con un limite massimo di 10.000 euro al momento del riscatto.


5. Sul contratto di leasing si deve pagare l’imposta sostitutiva come nel mutuo?
No. Contrariamente al mutuo per il quale è prevista l’imposta sostitutiva dello 0,25% sull’importo mutuato, nel leasing non si deve pagare alcuna imposta sostitutiva.


6. Cosa succede quando il contratto di leasing è stato stipulato prima dei 35 anni ma questa età venga superata prima del 31 dicembre 2020?
Nulla. Le condizioni dell’età e del reddito complessivo devono essere soddisfatte esclusivamente al momento della stipula del contratto di leasing.


7. Chi paga IMU, TASI e TARI in caso di leasing prima casa?
IMU, TASI e TARI, a norma di legge, sono a carico dell’utilizzatore (e non del concedente proprietario) il quale se utilizza direttamente l’abitazione come propria dimora abituale, non sarà tenuto al pagamento né dell’IMU né della TASI, dal cui pagamento sono esentati gli immobili destinati ad abitazione principale dei titolari. Da tale esenzione sono escluse le abitazioni censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


8. Posso acquisire in leasing qualunque immobile per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016?
Sì, per quanto riguarda le detrazioni IRPEF che prescindono dalle caratteristiche oggettive dell’immobile e possono pertanto riguardare anche immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. No, per quanto riguarda le agevolazioni per acquisto “prima casa” (registro all’1,5%) non applicabili a immobili censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


9. Se il cliente ha più di 35 anni può acquistare l’abitazione principale con un leasing?
Il leasing immobiliare abitativo può essere stipulato da qualsiasi persona fisica a prescindere dalla età, dal reddito e dalla proprietà di altri immobili abitativi; sono invece subordinate a specifici requisiti soggettivi e/o oggettivi le agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2016: – le detrazioni IRPEF vengono riconosciute solo a soggetti con reddito inferiore a 55.000 euro, che non siano titolari dei diritti di proprietà su altri immobili abitativi, e in misura diversa a seconda dell’età (sopra o sotto i 35 anni); – le agevolazioni “prima casa” in tema di imposta di registro vengono riconosciute solo ad abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e solo nel caso in cui l’utilizzatore possieda i requisiti soggettivi per accedere a tale tipo di agevolazione.


10. Cosa succede se il contratto di leasing è risolto perché il cliente non paga più i canoni di leasing?
A seguito della risoluzione il concedente ha diritto alla restituzione del bene. Al tal fine può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto previsto per le locazioni ordinarie. Ottenuto il bene il concedente dovrà procedere alla vendita o alla ricollocazione del bene a valori di mercato, attenendosi a criteri di trasparenza e pubblicità (in sostanza ricorrendoalle “procedure competitive”), pagando così all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, al netto di quanto spettante alla società di leasing concedente pari a: – la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione; – i canoni a scadere attualizzati; – il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto; – spese condominiali eventualmente sostenute, assicurazioni, costi tecnico/legali, altro.


Fonte articolo: Infobuild.it

 

Fine ristrutturazione e chiusura del cantiere: quali adempimenti?

Ristrutturazione: ultimo atto. Quando i lavori sono terminati e l’impresa ha "smontato" il cantiere, inizia la fase di chiusura dell’intervento.


Collaudo e contabilità, adempimenti burocratici, Ape e pratiche di detrazione energetica: sono almeno una decina i passaggi di cui tenere conto per mettersi in regola, non rischiare sanzioni e fruire delle opportunità che incentivano chi apporta migliorie al patrimonio immobiliare.

 

Il percorso cambia, ovviamente, a seconda del tipo di cantiere che si è eseguito: per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni sostanziali sono molti di più gli adempimenti (anche se, dopo il decreto Scia2, l’iter è stato semplificato). Più semplice la conclusione per chi ha eseguito piccoli interventi di manutenzione straordinaria con Cila. Mentre nulla o quasi è da comunicare nel caso di manutenzione ordinaria (una semplice tinteggiatura, il rifacimento di un pavimento o anche la posa di un pannello solare, oggi affrontabili in edilizia libera).
Moduli e documenti da consegnare, poi, cambiano anche a seconda del territorio e delle scelte di Comuni e Regioni.


Prima della chiusura

Ciò che tutti devono mettere in conto è un passaggio che spesso viene omesso (magari per ragioni di tempo), ma che è fondamentale:  prima della consegna delle chiavi è meglio eseguire un sopralluogo insieme al progettista che ha diretto i lavori e con l’impresa. Serve a mettere in luce problemi e lavorazioni mancanti, prima che il cantiere venga definitivamente "smontato".


In questa fase, è bene tracciare un bilancio anche della contabilità. La maggior parte dei contratti sottoscritti fra imprese e committenti prevedono lavorazioni a corpo (cioè a singola lavorazione, con un forfait slegato dalle effettive quantità). Tuttavia, durante il cantiere è facile che sia insorta la necessità di qualche opera aggiuntiva. Che sarà da conteggiare. Obbligatorio, infine, per tutti recuperare i certificati di conformità degli impianti tecnologici della casa. Serviranno non solo per chiedere l’agibilità: ma anche, ad esempio, per affittare a terzi l’immobile o l’edificio costruito o ristrutturato.


Il Comune

La comunicazione di fine lavori è necessaria solo per i grandi cantieri (quelli per cui è stato richiesto un permesso di costruire o una Scia). Tuttavia, anche in caso di manutenzioni straordinarie effettuate con una semplice Cila (comunicazione di inizio attività asseverata) è consigliabile segnalare all’amministrazione competente che il cantiere è concluso.


Dallo scorso anno, con l’entrata in vigore del decreto Scia 2, il certificato di agibilità è andato in pensione e, al suo posto, è arrivata la segnalazione certificata per l’agibilità. Questo passaggio è obbligatorio (e va effettuato entro 15 giorni dalla fine dei lavori) per le nuove costruzioni, per gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale, e per la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità. La multa per chi non è in regola va da 77 a 464 euro.


La segnalazione deve essere presentata dal soggetto cui è stato rilasciato il permesso di costruire o che ha presentato la Scia, che può essere sia una società sia una persona fisica: va sempre redatto con l’aiuto di un professionista. Alla segnalazione devono essere, inoltre, allegati il certificato di collaudo statico (che, per i piccoli interventi, può essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori) e una dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa sull’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche. Serve infine la dichiarazione dell’impresa che ha installato gli impianti.


La variazione catastale va effettuata nei confronti dell'Agenzia del Territorio, entro 30 giorni e solo se il cantiere ha modificato superficie o destinazione d’uso dei vani.


Infine, un adempimento scatta per chi vuole fruire dei cosiddetti bonus edilizi. In caso di semplice detrazione per le ristrutturazioni al 50% basta ricordarsi di effettuare "bonifici parlanti" e consegnare la documentazione al commercialista. Per il 65% per gli interventi di risparmio energetico, la necessità e il tipo di documenti da inviare all’Enea (entro 90 giorni dalla fine dei lavori) cambiano in base all’intervento: ad esempio, chi installa un cappotto in facciata deve inviare un attestato di qualificazione energetica e una scheda descrittiva dell’intervento e far fare anche l’attestato di prestazione energetica.


Fonte articolo: Edilizia e territorio, IlSole24ore vetrina web

 

Aliquote massime Imu su case in affitto nel 50% dei capoluoghi

Più della metà dei Sindaci, 56% su 106, delle città capoluogo di provincia applica l’aliquota massima dell’Imu (ovvero il 10,6 per mille) alle abitazioni locate a canone di mercato.


Tre punti in più rispetto al livello minimo del 7,6 per mille. 

 

A beneficiare del livello più basso dell’imposizione, invece, sono molti di meno: solo i proprietari in cinque Comuni (Gorizia, Piacenza, Nuoro, L’Aquila e Teramo, questi ultimi due terremotati.
La geografia variegata di quelli che si sono attestati al massimo dell’imposta spazia da Bergamo a Benevento, da Crotone ad Asti, da Potenza a Pavia. Delle quattordici città metropolitane solo Milano, Cagliari, Venezia e Napoli hanno deciso di non stare con il gruppo di testa nella graduatoria delle aliquote.


Questo allineamento in alto della maggioranza dei Sindaci nella tassazione delle abitazioni affittate a canone di mercato anche per il 2017 è dovuto alla necessità di ottenere il massimo gettito per aiutare i bilanci traballanti; in un certo numero di casi, però, può avere influito anche la volontà di creare un cuscinetto finanziario da usare, a fini sociali, per abbassare le aliquote su immobili destinati ad altri usi. Una buona metà dei Comuni, poi, non distingue tra canoni di mercato e canoni concordati. E tra questi, in molti, alle abitazioni locate a canone libero si applica l’aliquota massima.


A Bari, Pisa, Vicenza, Pavia e Livorno, le aliquote per i canoni concordati sono almeno dimezzate rispetto a quelle applicate alle altre abitazioni affittate a canone libero; in una trentina di città la differenza è di almeno il tre per mille.
Alcuni Comuni applicano anche più di un’aliquota: ad Asti i proprietari disposti ad affittare ai livelli più bassi dei canoni previsti dagli accordi territoriali pagano l’Imu al 5,6 tre punti in meno rispetto a chi stipula ai livelli massimi (sempre concordati).


Dall’analisi del Sole 24 Ore del Lunedì sulle aliquote Imu 2017 nei 106 capoluoghi di provincia emerge che i Sindaci anche quest’anno non hanno usato molto questa leva fiscale per tentare di accrescere l’offerta di case in affitto.
Per differenziare le aliquote avrebbero potuto applicare la maggiorazione Tasi (fino al 2,5 per mille) concessa anche per il 2017 dalla Legge di Bilancio. Qualcuno si è avvalso di questa possibilità, ma sembrerebbe più con obiettivo di far cassa che per altro. Hanno, infatti, applicato la Tasi sia agli alloggi locati (anche a canone concordato) sia a quelli sfitti, rendendo quindi indifferente, sul piano della tassazione comunale, per i proprietari affittare o non affittare.


Tra gli altri Comuni che non hanno l’aliquota massima per le abitazioni affittate, quattro su dieci hanno cercato di disincentivare lo sfitto rendendo più pesante l’imposta. Considerando la somma di Imu e Tasi, il proprietario di una casa sfitta deve calcolare l’imposta comunale con un’aliquota più alta oscillante tra il 3 per mille di Piacenza e Teramo e il 4 di Ravenna, Ferrara e Belluno. Ma dei 23 consigli comunali che hanno deliberato in questa direzione, più della metà penalizza lo sfitto con una differenza di aliquota minima, che non supera l’uno per mille.


Per accrescere l’offerta di case a prezzi calmierati, una mano più sostanziosa può averla data la norma statale che riduce del 25% l’Imu su questi immobili se locati come abitazioni principali.


Fonte articolo: IlSole24ore

Se l'affitto è in nero, l'inquilino paga un'indennità, non il canone

Salva la norma con cui il legislatore ha inteso tutelare l'affidamento del conduttore.


Il locatore non può agire contro l'inquilino per ottenere la differenza tra quanto versato e quanto pattuito, giacché il triplo della rendita catastale equivale all'indennità di occupazione stabilita dalla legge e non rappresenta un canone di affitto.

 

In tema di tardiva registrazione del contratto di locazione, la Consulta considera legittimo l'art. 13 c. 5 legge 431/1998, così come novellato dalla Legge diSstabilità 2016,"salvando" gli inquilini che avevano registrato tardivamente il contratto e "auto-ridotto" l'affitto.
Secondo il giudice delle leggi, non si tratta di un canone locatizio, ma di un'indennità di occupazione; inoltre, la norma di cui sopra non ripropone quella caducata dalla precedente declaratoria di illegittimità ed, infine, il pregiudizio economico patito dal locatore è "non irragionevole"(Corte Costituzionale, ordinanza n. 238 del 2017).


La vicenda. Il locatore agisce in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Palermo, nei confronti del conduttore al fine di ottenere una condanna al pagamento della differenza tra quanto effettivamente pattuito e quello che l'inquilino aveva versato. Il conduttore, infatti, si era "auto-ridotto" il canone.
Tuttavia non si trattava di un atto arbitrario,giacché l'inquilino, denunciando l'affitto in nero, si era avvalso di quanto disposto dall'art. 13 legge 431/1998.


Infatti, secondo la legge, il conduttore che consenta l'emersione di un contratto non registrato è autorizzato a versare il corrispettivo nella minor misura pari al triplo della rendita catastale. Il Tribunale di Palermo solleva una questione incidentale di legittimità costituzionale su quanto disposto dall'art. 1 comma 59 legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) nella parte in cui ha sostituito l'art. 13 della legge 431/1998.
Secondo il giudicante, la citata norma, così come emendata, sarebbe in contrasto con una precedente declaratoria di illegittimità costituzionale, pronunciata sull'art. 3 comma 8 del d. lgs. 23/2011 (legge sulla "cedolare secca").


Per meglio comprendere il complesso quadro giuridico, occorre fare un passo indietro ed analizzare le precedenti pronunce di illegittimità costituzionale.
Interventi della Corte Costituzionale in ambito locatizio. Nel 2014 la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs 23/2011 (legge della "cedolare secca").
La norma in commento consentiva all'inquilino, che denunciava il contratto locatizio in nero, di ottenere una significativa riduzione del canone.


Nondimeno, secondo la Corte Costituzionale, tale disposizione non poteva produrre effetti sananti in pregiudizio degli interessi del locatore. In buona sostanza, la norma che consente all'inquilino l'auto-riduzione del canone nella misura del triplo della rendita catastale è discriminatoria nei confronti dei locatori e lesiva del diritto di proprietà (Corte Cost. 50/2014; Corte Cost.169/2015). La Consulta, quindi, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 8 e 9, d. lgs 23/2011, che è da considerarsi caducato.


Conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale. Gli inquilini che dal 2011 (anno di entrata in vigore dell'art. 3 comma 8 del d. lgs 23/2011) al 16 luglio 2015 (data della pronuncia di incostituzionalità n. 169/2015) avevano versato un corrispettivo pari al triplo della rendita catastale - in ossequio ad una precisa disposizione di legge (ossia del succitato art. 3 comma 8 d. lgs 23/2011) - si trovavano scevri di tutela ed erano esposti alle pretese del locatore, il quale aveva titolo per chiedere la corresponsione della differenza tra quanto versato (vale a dire il triplo della rendita) e quanto concordato nel contratto.


In buona sostanza, a causa dell'intervento caducante della Corte Costituzionale, i conduttori che avevano denunciato l'affitto in nero e auto-ridotto il canone, rischiavano di subire la richiesta della differenza da parte del proprietario di casa.
Soluzione "tampone" adottata dal legislatore. Visto il caotico quadro normativo venutosi a creare a seguito delle su ricordate sentenze della Consulta, il legislatore è intervenuto sostituendo l'art. 13 della legge 431/1998, con quanto disposto dall'art. 1 comma 59 legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).


La norma cerca di chiarire la situazione originata dalla declaratoria di incostituzionalità. Secondo la citata disposizione, l'inquilino che provvede a registrare il contratto, ha correttamente auto-ridotto il canone, almeno sino al 16 luglio 2015.
In altre parole, sino alla data indicata, il conduttore non deve alcuna somma ulteriore al locatore rispetto a quanto versato (ovverosia il triplo della rendita catastale).


Riassumendo, dal 7 aprile 2011 al 16 luglio 2015, il conduttore che abbia registrato il contratto, facendo emergere il sommerso, ha correttamente corrisposto un canone ridotto.
Invece, a far data dal 17 luglio 2015, l'inquilino è tenuto a versare il canone nella misura concordata dal contratto. In difetto, si espone a possibili azioni da parte del proprietario dell'immobile.
Il nuovo art. 13 legge 431/1998 e la questione di legittimità costituzionale. Tutto ciò premesso, possiamo tornare alla disamina dell'ultima sentenza, in ordine di tempo, pronunciata dalla Consulta.


Secondo i giudici a quibus (Tribunale di Palermo e Tribunale di Milano), l'art. 13 legge 431/1998 come novellato dalla Legge di Stabilità 2016, reiterava il cosiddetto "contratto catastale", introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 3 comma 8 d. lgs. 23/2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo e caducato (Corte Cost. sent. 50/2014 e 169/2015).
La Corte, al contrario, ritiene che l'art. 13 legge 431/1988 "non ripristina (né ridefinisce il contenuto relativo a durata e corrispettivo) dei pregressi contratti non registrati, la cui convalida […] è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale e viceversa prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione dell'occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine".


Situazione di fatto e indennità di occupazione dovuta dal conduttore. Secondo il percorso argomentativo seguito dal giudice delle leggi, relativamente ai contratti non registrati tempestivamente, il pagamento del "canone catastale" va ricollegato allo stato di fatto di illegittima detenzione del bene.
Detenzione illegittima in quanto avvenuta in forza di un contratto nullo, giacché non registrato.


Pertanto è coerente il pagamento da parte del conduttore di un'indennità di occupazione e non già di un canone di locazione, che non è dovuto. Non a caso, l'art. 13 legge 431/1998 non menziona l'adeguamento ISTAT dell'importo da versare, proprio perché non si tratta di un canone locatizio.

Breve e sintetica cronistoria:
  • 2011: art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs 23/2011 (trattasi della legge sulla "cedolare secca") consente al conduttore, che faccia emergere un contratto non registrato, di corrispondere un canone pari al triplo della rendita catastale (cosiddetto "contratto catastale");
  • 2014: la Consulta considera costituzionalmente illegittimo l'art. art. 3, commi 8 e 9, del d. lgs 23/2011,perché è discriminatorio nei confronti dei locatori e lesivo del diritto di proprietà (Corte Cost. 50/2014);
  • 2014: art. 5 c. 1 ter d.l. 47/2014, convertito, sulla salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione;
  • 2015: la Consulta considera costituzionalmente illegittimo l'art. 5 c. 1 ter d.l. 47/2014, convertito, che di fatto prorogava quanto disposto dall'art. 3 c. 8 e 9 d. lgs 23/2011 (Corte Cost. 169/2015);
  • 2015: il legislatore con l'art. 1 comma 59 legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) sostituisce l'art. 13 della legge 431/1998, tutelando gli inquilini che dal 2011 (anno di entrata in vigore dell'art. 3 comma 8 del d. lgs 23/2011) al 16 luglio 2015 (data della pronuncia di incostituzionalità n. 169/2015) avevano versato un corrispettivo pari al triplo della rendita catastale.
  • 2017: la Consulta dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 1 comma 59 legge 208/2015 nella parte in cui sostituisce l'art. 13 della legge 431/1998 (Corte Cost. 87/2017 e 238/2017).

Conclusioni

In definitiva, secondo la Corte Costituzionale (sent. 238/2017), è pur vero che l'art. 13 legge 431/1998 - come novellato - riprende in parte il caducato art. 3 comma 8 d. lgs 23/2011, tuttaviala suddetta disposizione "trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla pregressa normativa poi dichiarata illegittima".


In altre parole, il legislatore ha inteso tutelare l'affidamento del conduttore che, sino alla datadella declaratoria di illegittimità, si era conformato alla legge. Inoltre, il pregiudizio economico riportato dal locatore risulta non irragionevole, stante la sua natura parziale e temporanea.


Inoltre, il proprietario non può agire contro l'inquilino per ottenere la differenza tra quanto versato e quanto pattuito, giacché il triplo della rendita catastale equivale all'indennità di occupazione stabilita dalla legge e non rappresenta un canone di affitto.


Fonte articolo: Idealista.it

 

Gli italiani investono negli immobili commerciali

Aumenta a buon ritmo il numero delle compravendite del settore commerciale che, secondo quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate, ha registrato nel primo semestre di questo 2017 un bel +5,9% su base annua.


Segnali dunque decisamente positivi per un comparto che aveva risentito non poco degli effetti della dura crisi economica che ha colpito il nostro Paese ma che adesso sembra lasciare gradualmente il posto al ritrovato interesse per l’acquisto di attività sia da parte di investitori che degli stessi imprenditori.

 

Contratti di vendita, ma non solo

Se gli investitori preferiscono in linea di massima l’acquisto, gli utilizzatori si sentono invece più orientati verso l’affitto di immobili che registrano dal 2008 una riduzione del canone di locazione piuttosto accentuata, attorno al -42,6%.
In tutti i casi la metratura più gettonata per le attività commerciali sembra essere attorno ai 100 mq, quasi sempre con una predilezione maggiore nelle vie di passaggio.


A preferire zone meno battute sono più in generale negozi di vendita al dettaglio o comunque attività specifiche che non richiedono necessariamente una posizione di visibilità come anche, ad esempio, uffici o studi.
È il settore della ristorazione ad evidenziare una domanda sempre più vivace e dinamica, in particolar modo nelle grandi città ad alta vocazione turistica come Milano, Roma, Firenze, Verona e Torino che stanno polarizzando sempre di più l’attenzione dei retailer a caccia di affari immobiliari.


Fonte articolo: Immobiliare.it

Meno mutui a novembre, ma importi in aumento

A novembre si evidenzia una crescita complessiva delle richieste di prestiti, in aumento dell’1,9%.


Rispetto allo stesso mese dello scorso anno, guadagnano terreno i prestiti personali (+11,8%), mentre diminuiscono le richieste di prestiti finalizzati (-4,8%).

 

  • Le richieste di mutui e surroghe, invece, registrano un’ulteriore battuta d’arresto, con una flessione del -20,4% rispetto a novembre 2016. Al contempo prosegue il percorso di crescita degli importi medi richiesti, sia per i mutui (+2,2%) che per i prestiti personali (+1,9%) e quelli finalizzati (+15,5%).
    Sono questi i dati emersi dall’ultimo aggiornamento del Barometro CRIF in merito all’andamento delle domande di credito contribuite in EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF.


  • Il mese di novembre segna una riduzione delle richieste di nuovi mutui e surroghe pari a -20,4% rispetto allo stesso periodo del 2016. La dinamica relativa a surroghe e sostituzioni, in costante ridimensionamento, sta distorcendo il dato relativo alle richieste di nuovi mutui d’acquisto, che stanno invece supportando la ripresa del mercato immobiliare, come evidenziato anche dagli ultimi dati presentati da Nomisma nel suo Osservatorio Immobiliare.


  • Prosegue, invece, il trend positivo dell’importo medio richiesto per un mutuo che si attesta a 128.351 euro (+2,2%) rappresentando il secondo valore più alto registrato negli ultimi 5 anni. Su tale valore ha in parte inciso positivamente anche il minor peso delle richieste relative alle surroghe, che tipicamente si caratterizzano per un importo più contenuto.
    Nell’ultimo mese di osservazione si riscontra anche il consolidamento delle preferenze verso piani di rimborso a medio-lungo termine: il 70,4% del totale delle richieste, infatti, si concentra nelle classi di durata superiori ai 15 anni, quota in aumento di +3,0 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2016.


  • Dopo una breve fase di rallentamento, a novembre riprende il trend positivo delle richieste di prestiti da parte delle famiglie, nell’aggregato di prestiti personali e finalizzati, con una crescita del +1,7% rispetto al corrispondente dato del 2016. La performance complessiva è frutto di un andamento disomogeneo che vede una contrazione sul versante dei prestiti finalizzati (-4,8%) ben compensata dall’incremento sul lato dei prestiti personali (+11,8%).
    Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, il mese di novembre evidenzia ottime performance in entrambi i segmenti: il valore dei prestiti finalizzati si attesta a 6.020 euro, in forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2016 (+15,5%), mentre i prestiti personali hanno fatto segnare una variazione del +1,9% con un importo medio richiesto pari a 13.344 euro.


  • Analizzando la durata dei prestiti richiesti da inizio anno, il 50,9% è coperto dai piani di rimborso superiori ai 3 anni (+3,0 punti percentuali rispetto allo stesso intervallo del 2016). Emergono tuttavia tendenze opposte se si scende nel dettaglio: le famiglie italiane preferiscono durate più brevi per i prestiti finalizzati, con il 68,4% che predilige piani di rimborso inferiori ai 3 anni, nettamente più consistente del 25,5% che opta per prestiti personali con tali durate.


  • Fonte articolo: Monitorimmobiliare.it

Chi subentra come nuovo condòmino assume i debiti del vecchio?

Chi subentra nei diritti di un condomino non può essere oberato da debiti che riguardano gestione molto precedenti al suo acquisto.


In tal senso è molto chiaro l'art. 63, quarto comma, disp. att. c.c.

 

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Inutile dire che sovente i debiti del venditore, per sua morosità o per fatti legati ad appropriazioni dell'amministratore, sono oggetto di contenzioso tra il nuovo condòmino ed il condominio.
Una sentenza resa dal Tribunale di Treviso è particolarmente utile in relazione a tre aspetti della questione:

  • - valutazione concreta del biennio di riferimento;
  • - considerazione dei così detti riporti, ossia dei debiti di anni precedenti inseriti nell'ultimo rendiconto;
  • - profili di validità delle delibere che decidono in queste materie.

Anno in corso e quello precedente alla compravendita

Il dictum normativo appare chiaro, eppure alcune volte potrebbe generare dubbi.
Esempio: la vendita avviene nel maggio 2014. Anno in corso, 2014, anno precedente 2013. Supponiamo che la gestione annuale del condominio sia così strutturata 01.06.2012 – 31.05.2013 e 01.06.2013 – 31.05.2014.


Cosa bisogna intendere per anno? Quello solare o quello di gestione? Il Tribunale di Treviso ha risposta, sulla scorta di precedenti pronunciamenti, affermando che è “pacifica la giurisprudenza di merito nel ritenere che la locuzione "anno in corso e... quello precedente" vada intesa nel senso di anno di gestione in corso e anno di gestione precedente (cfr. Trib. Bolzano 10/06/1999 in Giur. Di Merito, 2000, 15)” (Trib. Treviso 18 ottobre 2016 n. 2554).


In questo caso, quindi, l'anno precedente parte dall'1 giugno 2012. Fin qui possono essere chieste al nuovo condòmino, in via solidale, le somme dovute dal suo dante causa.
Se nel 2010 ho un debito verso il condominio e non lo pago e l'amministratore non agisce per il recupero, alla chiusura dei conti dell'anno 2011 egli dovrà indicarlo nel rendiconto di questo periodo come credito del condominio verso un condòmino.


Tale indicazione basta a far considerare quella somma come dovuta in ragione dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2011?
Secondo il Tribunale di Treviso no: si tratta di una mera indicazione di natura contabile. Insomma si dice quanti crediti ha il condominio e perché.
Ciò ha una conseguenza: nel caso di compravendita l'inserimento del debito nel rendiconto approvato dal nuovo condòmino non può avere effetto nei suoi confronti.
In tal senso, si legge in sentenza,l'assemblea non può in alcun modo ampliare la solidarietà passiva del neo proprietario oltre tale biennio previsto per legge, pena la nullità della delibera assembleare (Tribunale di Torino, sentenza 19.11.2009 n. 7873). Il pagamento dei riporti degli esercizi precedenti potranno essere richiesti esclusivamente al precedente proprietario”.


Conseguenze sulle delibere che riconoscono i capo a nuovi condòmini debiti per loro predecessori

Se io approvo un rendiconto con debiti riguardanti il mio dante causa e riferiti ad un periodo temporale escluso da quello per cui è previsto il vincolo di solidarietà, non possono essermi comunque richieste tali somme e qualora la delibera le intestasse a me, essa sarebbe nulla per violazione dell'art. 63, quarto comma disp. att. c.c.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Saldo Imu e Tasi il 18 dicembre

Ancora un paio di settimane e si dovrà passare in cassa per il versamento del saldo di Imu e Tasi 2017.


La scadenza, come comunicato dal Dipartimento delle Finanze, slitta quest’anno al 18 dicembre poiché il 16 è un sabato.

 

Sul sito del Ministero è possibile consultare un documento contenente tutte indicazioni relative al pagamento.
Per quanto riguarda l’Imu (Imposta municipale unica) riferita agli immobili residenziali, ricordiamo che sono esentate dal pagamento le prime case mentre sono tenuti al versamento dell’imposta i proprietari di seconde case e di prime case di pregio (cioè classificate catastalmente come A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.


Per calcolare l’entità dell’imposta, bisogna come prima cosa determinare la base imponibile, che si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale all’1 gennaio 2017 e moltiplicando il risultato per un coefficiente (il moltiplicatore) che varia a seconda della tipologia d’immobile. La base imponibile va moltiplicata a suo volta per l’aliquota deliberata dal Comune dove si trova l’abitazione. Dall’importo ottenuto va detratta la prima rata versata entro il 16 giugno scorso.


Il 18 dicembre è anche l’ultimo giorno per il versamento della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili dal pagamento della quale sono esenti, come per l’Imu, le abitazioni principali a patto che non siano di lusso. A pagare il tributo sono chiamati proprietari e inquilini se la casa è data in locazione per più di sei mesi. A questi ultimi spetta il versamento di una quota tra il 10 e il 30% dell’importo totale (in base a quanto stabilito dall’amministrazione comunale) mentre la restante parte è dovuta dai proprietari.


Riduzioni sono infine previste in casi particolari. Si ha infatti diritto a uno sconto del 25% di Imu e Tasi se l’immobile oggetto della tassazione è dato in locazione a canone concordato e a una riduzione del 50% sulla base imponibile, sempre per entrambi i tributi, se l’abitazione è stata concessa in comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.


Il pagamento va effettuato tramite il modello F24 (ricordando che i codici per i fabbricati diversi dall’abitazione principale sono 3918 per l’Imu e 3961 per la Tasi), in banca o in posta se gli importi sono uguali o inferiori a 1.000 euro, online o tramite home banking per importi superiori oppure con bollettino postale.


Fonte articolo: Facile.it

Mutui verdi presto in Italia: cosa sono?

Presto, entro un anno nella migliore delle ipotesi, potrebbe esplodere il settore dei "mutui verdi", finalizzati ad aumentare la classe energetica degli immobili, sia nel caso di una ristrutturazione sia nella combinazione acquisto più ristrutturazione.


Si tratterebbe di finanziamenti con tassi e meccanismi di favore, un loan to value – la quota di valore dell’immobile finanziata –superiore alla media, convenienti per il cliente ma anche per le banche, a livello di gestione del rischio e di reperimento di capitale. 

 

È un terreno su cui stanno lavorando con forza gli istituti di credito in sede europea, di cui si è discusso nel recente incontro "Financing energy renovation of buildings" organizzato dalla Commissione Ue, in collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico, l’Enea, l’Abi e l’Un Environmental Finance Initiative.


"Finanziare il settore green è indispensabile oggi, sia per le spinte di mercato sia per gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni definiti con l’Agenda europea 2030", ha spiegato Romano Stasi, segretario generale di AbiLab, centro di ricerca e innovazione dell’Abi. Basti pensare che il 40% del consumo di energia, nel continente, è dovuto agli edifici e si stima che si potrebbero investire anche 100 miliardi l’anno per rinnovare quelli più vetusti e portarli all'efficienza. "Per sbloccare il mercato, però, è necessario formulare un sistema di valutazione di questo particolare tipo di credito, standard e condiviso dal sistema", aggiunge Stasi.


In effetti, l’offerta è, almeno in parte, già presente anche in Italia (vedi paragrafo in basso). Ma gli istituti corrono un po’ in ordine sparso: in alcuni casi si tratta di prestiti, quindi senza ipoteca, altre volte sono limitati all’installazione di pannelli fotovoltaici, oppure sono mutui per ristrutturazione generici. Ma tutti sono offerti a tassi di mercato e, soprattutto, le pratiche di istruttoria non seguono standard appositi per questo, perché misurare l’impatto diretto dell’efficienza energetica sul rischio-credito non è semplice. In altre parole, dimostrare con un modello standard come l’aumentare della classe energetica abbassi automaticamente il rischio per la banca ed elevi il valore patrimoniale dell’immobile.


Un primo tentativo del genere lo ha prodotto Crif. "Abbiamo analizzato 17mila casi passati di finanziamenti ipotecari. Ne è emerso che le valutazioni dei periti mediamente sottostimavano gli immobili in classe A e B anche del 10-12% rispetto al loro valore di mercato reale, mentre quelli nelle classe G ed F erano addirittura sovrastimati. Segno che la componente energetica incide, ma nelle pratiche di mutuo si fatica a darle il peso corretto" – ha spiegato Silvia Cappelli, direttore di Crif –.


"Anche rispetto alla classificazione del cliente, c’è una correlazione proporzionale tra classe dell’immobile e rating creditizio, che aumentano di pari passo, e lo stesso si verifica andando a guardare lo stato di salute dei mutui in corso: più la classe energetica è bassa e più sale l’incidenza del bad rate, con cui in gergo si registrano i casi di tre o più rate non pagate nel corso di un anno. Mentre i clienti il cui mutuo riguarda una classe A o B sono poco problematici. C'è una differenza addirittura del 108% tra la punta migliore e la peggiore".


Insomma, se la componente energetica riuscisse a entrare nei sistemi standard di valutazione del credito si potrebbero offrire mutui "verdi" con particolari condizioni: tasso più basso, Ltv aumentato o anche un tasso variabile che scende progressivamente, man mano che avanzano i lavori di efficientamento. E non solo.


"In futuro immaginiamo sportelli bancari in cui sia abituale avere un consulente energetico che consigli il cliente sui lavori da operare, nel momento stesso in cui valuta il mutuo – ha detto Luciano Chiarelli, direttore Mercati e investimenti bancari di Unicredit e membro di EeMAP (Energy efficient mortgages action plan), un’iniziativa europea cui partecipano diversi attori del mercato, tra cui le banche aderenti alla European Mortgage Federation, che spingono per la creazione di questo mercato.


Perché? L’aumento del valore patrimoniale degli immobili ipotecati è in realtà un aspetto secondario. Quel che interessa gli istituti è la bontà del loro stesso rating e l’appetibilità delle emissioni. Infatti, dal punto di vista finanziario, gran parte dei mutui in essere vengono "impacchettati" e messi sul mercato sotto forma di covered bond. E i titoli con mutui verdi come sottostante sarebbero più appetibili per i grandi investitori, se la loro bassa rischiosità fosse in qualche modo certificata. "La domanda potenziale è robusta", ha detto Chiarelli. L’EeMap, insieme a Università Ca’ Foscari, E.On e Rics ha appena pubblicato un libro bianco sul tema ed entro l’estate 2018 emanerà delle linee guida da sottoporre al vaglio del mercato. 


l’offerta attuale in italia
 
Più prestiti che mutui verdi.
Tanti prestiti, ma nessun mutuo veramente “green”. È questo lo scenario a oggi delle offerte di finanziamento presenti sul mercato italiano per i privati che desiderano migliorare l’efficienza energetica della propria casa. Sfogliando alcuni dei fogli informativi disponibili non abbiamo trovato mutui che facciano esplicitamente riferimento alla classe energetica. Tra i pochi esempi c’è il mutuo Natura di Mps, che specifica qualcosa in più a livello di finalità dell’erogazione: "per riqualificazione e ristrutturazione di immobile ad uso residenziale o per acquistare un’abitazione costruita secondo tecniche di bioarchitettura". Eroga fino al 60% del valore in caso di ristrutturazione e l’80% per acquisto, mentre il Taeg, su 100mila euro di importo, varia dal 3,28% a 3,59% con il tasso fisso e dal 4,10 al 5,31% con il variabile (interessi in linea con i mutui del gruppo).
Oppure c’è Banca Etica che propone il mutuo “Energia efficiente” a tasso variabile, ma è un mutuo riservato a imprese ed è di tipo chirografario, non ipotecario.

Per il resto, i mutui riguardano genericamente il caso della ristrutturazione.
La scelta, invece, si amplia a livello di prestiti personali, alcuni dei quali finanziano diversi tipi di intervento, altri invece si riferiscono soltanto al fotovoltaico. Sono della partita Cariparma-Credit Agricole (Energicamente gran prestito), Unicredit con CreditExpress risparmio energetico (tasso fisso al 6,5%, fino a 75mila euro se il cliente si impegna a utilizzare il finanziamento per lavori di riqualificazione energetica che rientrino nelle agevolazioni fiscali); Findomestic con il prestito per impianti solari e fotovoltaici; Ubi banca (prestito Forza sole, fisso all’8,50% o variabile Euribor 3 mesi più 5% di spread).

Il più generoso è il prestito Green Famiglie di Bnl-Bnp Paribas, con tasso fisso al 6,99%, che eroga fino a 100mila euro di interventi. Tra le altre possibilità per i privati ci sono finanziamenti erogati in virtù di convenzioni con gli enti locali. In Valle d’Aosta fino al 15 dicembre si possono richiedere mutui dedicati al miglioramento energetico al tasso fisso dell'1%. Il Comune di Parma, invece, ha stretto un accordo con Credit Agricole in cui vengono finanziati interventi a un tasso agevolato (Euribor 3 mesi +2,9%), con un plafond già definito di 20 milioni fino a tutto il 2020, previa verifica del progetto da parte dell'Agenzia territoriale energia e sostenibilità).


Fonte articolo: IlSole24ore.com, vetrina web

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy