Nuovi sconti casa nel 730; "bonifico parlante" valido per le detrazioni fiscali


A scorrere le istruzioni al modello 730/2017 - rilasciato in versione definitiva dalle Entrate lunedì scorso - si può scoprire una serie di opportunità.


A partire dalla lista degli sconti fiscali che si allunga ulteriormente, compresi gli sconti pensati (ma non prorogati per quest’anno) per le giovani coppie che attraverso la dichiarazione dei redditi potranno ottenere una detrazione del 50% per le spese sostenute per arredare la casa.



Ci sono, infattti, anche altri bonus che potranno essere inseriti nel 730, come la detrazione del 19% sulle spese per canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.
Le novità non si fermano solo alle agevolazioni sfruttabili, perché si estende la platea dei soggetti che devono trasmettere informazioni al fisco: entro il 28 febbraio gli amministratori di condominio sono chiamati a comunicare gli esborsi sostenuti dai condomini per i lavori di ristrutturazione o risparmio energetico.
Facile prevedere che si arrivi a superare di gran lunga il numero dei circa 700 milioni di dati pervenuti nel 2016 dai cosiddetti enti esterni e poi confluiti nella precompilata.


Un anno fa le dichiarazioni inviate direttamente dai contribuenti sono state circa 2 milioni, contro 1,4 milioni di dichiarazioni trasmesse nel 2015. Una crescita che si può spiegare in due modi: da un lato, con la maggior confidenza da parte dei contribuenti nel Fisco telematico; dall’altro, con la riduzione della necessità di apportare interventi sul modello predisposto dall’Agenzia.

La sfida si gioca, però, non solo sulla quantità ma anche sulla qualità dei dati che saranno presenti. Più le informazioni sono corrette, più è verosimile che si riduca quella platea (nel 2016 pari a 14,8 milioni) costretta a rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per compilare e poi inviare il proprio 730.

 
BONUS CASA, NUOVO CANALE PER I BONIFICI

Per le detrazioni del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 65% su quelli di risparmio energetico “qualificato”, il bonifico “parlante” (cioè con l’indicazione del codice fiscale del fornitore e del beneficiario del bonus, oltre che della causale del pagamento, cioè della norma agevolativa) può essere considerato valido, ai fini dell’incentivo fiscale, anche se l’operatore di partenza e/o quello di arrivo del pagamento non è una banca o la posta, ma è un “istituto di pagamento”, autorizzato dalla Banca d’Italia e legittimato a prestare i “servizi di pagamento”. Il chiarimento è contenuto nella risoluzionedell’agenzia delle Entrate di ieri, n. 9/E.


Gli “istituti di pagamento” sono "imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica", autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare i servizi di pagamento (definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b, Dlgs 27 gennaio 2010, n. 11) nell’ambito del mercato unico e iscritte in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies, Tub). Non vi è alcuna distinzione tra i “servizi di pagamento” prestati dagli “istituti di pagamento” e quelli prestati dalle banche o da Poste Italiane, in quanto dal 1° febbraio 2014 tutti devono utilizzare gli strumenti di pagamento europei, come ad esempio il cosiddetto bonifico Sepa (Single Euro Payments Area).


Per l’Agenzia delle Entrate, i pagamenti sono rilevanti ai fini delle due detrazioni fiscali sia se avvengono tramite bonifici “emessi” dagli “istituti di pagamento” (addebito), sia se l’operatore di arrivo del bonifico è un “istituto di pagamento” (accredito).
Nel primo caso, è necessario che l’istituto dove viene disposto il bonifico trasmetta all’agenzia in via telematica "i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti" (articolo 3, Dm 18 febbraio 1998, n. 41). Nel secondo caso, la detrazione da parte dell’ordinante il bonifico è subordinata all’assolvimento da parte dell’operatore degli adempimenti relativi al versamento della ritenuta d’acconto dell’8% (articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78), alla certificazione della stessa, tramite modello CU, e all’invio del 770, come sostituto d’imposta (provvedimento 30 giugno 2010).


Sia per i bonifici in uscita, che per quelli accreditati su di un conto acceso presso un “istituto di pagamento”, la detrazione spetta solo se l’istituto aderisce alla Rete nazionale interbancaria e utilizza la procedura Trif, in quanto ciò è funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo previsto dall’articolo 3, Dm 41/1998).

 

Fonti articolo: 1. Ilsole24ore.com, 2. Ilsole24ore.com



La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy