Detrazione fiscale anche sulla provvigione dovuta all'Agenzia?

In caso di acquisto di un'abitazione per il tramite di agenzia immobiliare è possibile fruire di detrazioni fiscali per la provvigione riconosciuta all'agenzia?


Se sì, qual è la misura della detrazione alla quale si è ammessi a godere?

La risposta ai quesiti va ricercata nel così detto TUIR, testo unico delle imposte sui redditi, altrimenti noto come d.p.r. n. 917 del 1986.
Prima di entrare nel merito della questione è utile rammentare che cosa s'intende per detrazione.

LA DETRAZIONE FISCALE

Siamo abituati a sentire parlare, ad esempio con riferimento alle ristrutturazioni edilizie, di detrazioni fiscali. Ma che cosa vuol dire, esattamente, detrazione?
La detrazione fiscale è quella somma che il contribuente ha diritto a scorporare dall'imposta lorda dovuta allo Stato.


Esempio: Tizio deve allo Stato, a titolo di Irpef, un'imposta lorda pari ad € 1.000,00, considerate varie spese effettuate, tuttavia, egli avrà diritto di detrarre da quella imposta la somma di € 180,00. Di conseguenza l'imposta netta che Tizio è tenuto a versare sarà pari ad € 820,00 (€ 1000,00 - € 180,00).

La misura delle detrazioni è stabilita dalla legge e può essere prevista:

a) in misura secca (es. detrazione fino ad € 100,00);

b) in percentuale sulla spesa sostenuta (es. detrazione del 19% della spesa);

c) in misura percentuale con un tetto (es. 50% fino ad un massimo di € 96.000,00, così come indicato per le detrazioni riguardanti ristrutturazioni).

La detrazione, poi, può essere fruita in un'unica soluzione oppure in più annualità (si vedano detrazioni fiscali per interventi edilizi).

DETRAZIONI PER PROVVIGIONI DEGLI AGENTI IMMOBILIARI

Rispetto ai compensi (provvigioni) corrisposte agli agenti immobiliari in ragione dell'acquisto di un immobile, l'art. 15 del d.p.r. n. 917 del 1986 stabilisce che:

"Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità” (art. 15, primo comma lett. b-bis, d.p.r. n. 917/86).


Nella propria guida su acquisto e vendita della casa l'Agenzia delle Entrate specifica che “la detrazione spetta a condizione che l‘acquisto dell'immobile sia effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso” (Fonte: Guida Agenzia entrate).


Lo stesso Ente, nel medesimo documento, specifica che se l'appartamento è acquistato da più persone, della detrazione beneficiano tutti i comproprietari che hanno concorso alla spesa sul massimo detraibile (cioè € 1000,00) e nella misura della rispettiva quota di comproprietà.


Fonte articolo: Condominioweb.com



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