Guida alla contabilizzazione del calore: costi e tempi d'installazione

Per inserire i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato è il momento di chiedere preventivi, valutare i costi e approvare le delibere di adozione.


La nuova scadenza del 30 giugno 2017 fissata dal decreto legge Milleproroghe (Dl 244/2016) dà infatti qualche mese di tempo per mettersi in regola. 

 

Il decreto Milleproroghe (ora in fase di conversione da parte del Parlamento) ha spostato di sei mesi il precedente termine del 31 dicembre 2016.


L’obbligo discende dalla direttiva europea sull’efficienza energetica 2012/27/CE (recepita, nel nostro Paese, dai decreti legislativi 102/2014 e 141/2016). Per chi non lo rispetta, sono previste sanzioni dai 500 ai 2.500 euro per unità immobiliare. E, secondo le proiezioni delle associazioni di categorie sono ancora molti i condomini in Italia che non si sono adeguati.

Il timing dell’installazione

L’installazione delle termovalvole può avvenire solo se l’impianto è scarico di acqua. Tra marzo e aprile (in base al territorio di appartenenza) si spegneranno nelle diverse Regioni i riscaldamenti e, da quel momento fino al 30 giugno, scatterà la finestra utile per effettuare le opere.
Chi ha già deliberato i lavori e scelto la ditta che deve eseguirli, deve quindi aspettare qualche settimana.


Per chi, invece, non ha ancora deliberato in assemblea l’intervento o deve scegliere l’impresa cui affidare l’installazione, è bene accelerare e cominciare a raccogliere preventivi, comparare i costi e indire le assemblee di condominio necessarie per il via libera all’installazione. Anche per evitare la corsa all’adeguamento degli impianti prima dell’accensione stagionale che, lo scorso settembre, ha comportato un sovraccarico di richieste e la difficoltà, in alcuni casi, per le ditte specializzate di soddisfare la domanda.


L’approvazione

Ai fini della normativa di condominio, l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore in condominio si approva con la maggioranza semplice (un terzo dei condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio). Il quadro cambia nel caso in cui si decida di applicare la ripartizione introdotta dal decreto 141/2016, derogando alla norma Uni 10200: in questo caso, è necessaria la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno i 500 millesimi.


Installare valvole e contabilizzatori può essere, inoltre, l’occasione per analizzare l’efficienza dell’intero edificio e approvare altri lavori, come la sostituzione di una caldaia vecchia o la risoluzione di problemi di dispersioni di calore dal tetto, dalle facciate o dalle finestre.


I costi

Per ciò che riguarda l’ammontare delle spese da sostenere, dipende da che cosa si sceglie di installare. Sul mercato esistono diversi modelli di valvole termostatiche e cronotermostatiche che permettono di regolare le temperature a seconda delle ore del giorno.


In media, ipotizzando una spesa di 100/120 euro a calorifero in un appartamento di 80/90 mq con 5 caloriferi, il costo a unità immobiliare resta comunque entro i mille euro. Senza considerare, poi, le detrazioni fiscali. Per coprire i costi, è possibile fruire anche della detrazione fiscale al 65% nel caso in cui l’intervento sia contestuale al cambio di caldaia e del 50% se riguarda il solo inserimento dei nuovi dispositivi.


I controlli

Per ciò che riguarda i controlli, occorre comunque considerate che il sistema di verifica è lo stesso che regola le ispezioni di efficienza energetica delle caldaie.
Ogni anno - nel caso degli apparecchi condominiali, che superano una certa potenza - il manutentore sottopone a un check l’impianto e stila il cosiddetto “rapporto di controllo”, che viene trasmesso alle Regioni.
Le ispezioni scattano a campione e sono disposte dalle Province e dai Comuni sopra i 40mila abitanti (e dagli organismi da questi incaricati): le ammende toccano all’ente regionale.


Laddove sono attivi i catasti che mappano lo stato dell’arte, ovviamente è più facile individuare i palazzi non a norma. Questo significa che, per come è impostata la verifica sugli impianti termici, è facile che le situazioni di non conformità inizino a venire al pettine dopo i mesi di settembre e ottobre. Quando i manutentori incaricati delle ispezioni verificheranno le caldaie e segnaleranno la cosa nei rapporti di controllo. Quindi, nella pratica, ancora un po’ di tempo per correre ai ripari (a riscaldamenti spenti) c’è.


Quando i costi superano i benefici

L’introduzione della termoregolazione e della contabilizzazione del calore equipara, in qualche misura, l’impianto centralizzato a un impianto di gestione autonoma o semi-autonoma.
Le due “azioni” sono sinergiche fra loro. I due sistemi servono, rispettivamente, a regolare i prelievi di acqua calda dalla caldaia per ogni singolo appartamento e a conteggiare, di conseguenza, i maggiori o minori consumi di ogni unità immobiliare.


La termoregolazione consiste nell’inserimento di una valvola, nel punto in cui i tubi che corrono dal sistema centralizzato si connettono con ogni radiatore. Questo dispositivo serve a regolare il flusso di acqua calda e, di conseguenza, a determinarne un maggiore o minore prelievo.


Nel caso di edifici con distribuzione orizzontale, dove una sola tubazione ripartisce l’acqua al sistema (sia esso a caloriferi o radiante), viene introdotto un dispositivo di regolazione del flusso nel punto di ingresso dell’acqua calda nell’appartamento e lo stesso viene collegato o a singole termovalvole - poste sui radiatori - o a un termostato o cronotermostato unico (proprio come quello delle caldaie autonome), capace di regolare l’accensione o spegnimento del flusso in funzione della temperatura impostata.


La contabilizzazione serve, invece, in modo complementare, a quantificare il consumo di ogni unità immobiliare (sulla base, proprio, di come ogni abitante avrà gestito durante hanno di riscaldamento l’impostazione delle valvole).


Anche in questo caso, a seconda che l’edificio sia a colonne montanti (cioè diversi tubi salgono verticalmente fra gli alloggi e servono ciascuno uno o più caloriferi per piano) o a distribuzione orizzontale, vengono inseriti sui singoli caloriferi piccoli apparecchi, che si chiamano ripartitori, oppure viene inserito un sottocontatore o contabilizzatore alla tubazione di ingresso in casa.


Due i motivi che permettono di non ottemperare all’obbligo di termoregolazione e contabilizzazione: l’impossibilità tecnica di eseguire i lavori di adeguamento e la sproporzione fra i costi necessari a installare il sistema e l’effettiva utilità.


Il primo caso riguarda ad esempio alcuni impianti con radianti vetusti, dove non c’è di fatto un tubo di ingresso nell’appartamento cui collegare una valvola per regolare i prelievi.
Il secondo caso, invece, è quello dei palazzi ubicati in zone climatiche miti. Il Dlgs 102/2014 non indica esattamente le aree di esclusione ma rimette la valutazione sulla convenienza dell’installazione delle termovalvole ai tecnici.


Spetta al professionista dimostrare
con una relazione asseverata che il montaggio di valvole e ripartitori in un luogo in cui il riscaldamento viene acceso solo per brevi periodi all’anno non genererebbe risparmi ma una diseconomia contraria ai principi indicati dalla direttiva.
Anche nel caso di impianti vetusti per disattendere l’obbligo di legge è necessaria una perizia e la relativa dichiarazione del professionista che si assume la responsabilità di quanto certificato.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com

 

 

Con le pompe di calore il risparmio in bolletta è assicurato

Il 1° gennaio 2017 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha concluso il livellamento degli oneri di rete del sistema elettrico.


La riforma delle tariffe elettriche per gli utenti domestici è quindi entrata nel vivo e da quest’anno, per i servizi di rete, è stata eliminata ogni progressività e soppresso ogni sussidio incrociato tra clienti domestici.


Questo comporterà un sensibile risparmio per tutti gli utenti domestici con consumi elettrici superiori a 2.700 kWh annui.

“Come Associazione – dichiara Fernando Pettorossi, Capo Gruppo italiano Pompe di Calore di Assoclima – non possiamo che essere soddisfatti di questa riforma. L’impegno che abbiamo profuso in questi anni per eliminare la stortura delle tariffazioni a scaglioni crescenti ed evitare che il vettore energetico elettrico venisse penalizzato da un sistema tariffario risalente al 1973, che limitava fortemente l’utilizzo delle pompe di calore, ha finalmente portato a risultati concreti. Chi ha creduto nella tecnologia delle pompe di calore per il riscaldamento delle proprie abitazioni e ha fatto richiesta già dal 2014 della tariffa D1 è stato premiato, perché si è visto anticipare di un anno i vantaggi economici derivanti dalla riforma tariffaria che, ricordiamo, sarà a regime per tutti gli utenti domestici dal 1° gennaio 2018.

In ogni caso, già oggi le tariffe elettriche per la maggior parte dei clienti domestici sono più basse che in passato. Abbiamo calcolato che per un consumo medio di 6000 kWh annui e un impegno di potenza di 6 kW, il costo dell’energia elettrica è passato da 32 centesimi al kWh a 18 centesimi, comprensivi di IVA, per gli utenti che avevano fatto richiesta della D1 e a 22 centesimi per tutti gli altri. Abbiamo quindi raggiunto l’obiettivo dei 18 centesimi che ci eravamo prefissi all’inizio, e il processo di riforma non è ancora terminato. Come Assoclima proseguiremo la nostra attività di collaborazione con l’Autorità per l’energia nell’ottica di un ulteriore miglioramento”.


Per compensare gli eventuali aumenti della bolletta elettrica per gli utenti con consumi annui inferiori a 2.700 kWh, dal 1° gennaio 2017 è stato aumentato il bonus elettricità per le famiglie a basso reddito, un’agevolazione sulla bolletta annuale introdotta dal Governo e resa operativa dall’Autorità per l’energia con la collaborazione dei Comuni per assicurare un risparmio alle famiglie in condizione di disagio economico.


Il bonus passa dal 20% della spesa media netta al 30% della spesa media lorda annua, ovvero a un valore di sconto che va da 112 a 165 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. La riduzione al netto delle tasse è mediamente del 32%.

A DICEMBRE 2016 CIRCA 16.000 GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE CHE USUFRUIVANO DELLA TARIFFA D1

“In base a dati recenti – conclude Pettorossi – risulta che a dicembre 2016 erano circa 16.000 gli impianti di riscaldamento a pompa di calore che usufruivano della tariffa D1, tre quarti dei quali installati proprio tra il 2014 e il 2016, durante la fase di sperimentazione. Dati considerati positivi non solo da Assoclima: abbiamo infatti saputo che a livello parlamentare è stato presentato un emendamento al decreto Milleproroghe che chiede un’ulteriore proroga della D1, sulla quale non avremmo nulla in contrario, in attesa che vada a regime la riforma delle tariffe elettriche.

Altro dato interessante è che circa il 60% di coloro che hanno installato pompe di calore e chiesto la D1 hanno contemporaneamente installato anche un sistema fotovoltaico. Da un’analisi è emerso che, nonostante non ci siano più incentivazioni, un impianto fotovoltaico con scambio sul posto e sistema di riscaldamento elettrico a pompa di calore si ammortizza in 4-5 anni. E intanto le rinnovabili termiche ed elettriche aumentano, con effetti positivi per la comunità e il Pianeta”.


Fonte articolo: Casaeclima.com

 

 

Riqualificare il condominio abbatte le spese del 30-50%

Immaginiamo un palazzo degli anni '60 o '70 (ma anche più vecchio) , come ne esistono tanti nelle nostre città, suddiviso in una trentina di appartamenti.


Ipotizziamo che ci sia la necessità di rifare la facciata e che l’amministratore o il professionista che segue i lavori proponga al condominio, a seguito di una diagnosi energetica, di realizzare in contemporanea un cappotto termico, di rifare parte del tetto e sostituire la caldaia. Costo dell’intervento: 500mila euro, cioè 16.500 euro per famiglia. 

 

Questi lavori, grazie ai nuovi ecobonus, possono essere portati in detrazione dalle tasse fino al 75% (in cinque anni) e, con l’apertura di un finanziamento bancario (esistono formule fino da 120 fino a 180 mesi), possono essere suddivisi in rate da poco meno di 140 euro l’una. Per ottenere, in cambio, una riduzione della bolletta anche del 30 o 50%, su un ammontare stimato in 1.600 euro l’anno. 


A stilare la proiezione è Manuel Castoldi, presidente di Rete Irene, uno dei principali network di imprese che, in Italia, opera per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio. Un tema che non è solo al centro dell’agenda politica (come dimostra la decisione dell’ultima legge di stabilità di innalzare il bonus Irpef per chi investe sull’efficientamento delle parti comuni), ma è anche di massima attualità tra gli operatori. Sarà infatti uno dei temi forti al centro degli Enertour di Klimahouse 2017, il programma di visite guidate che, insieme alla fiera, prende il via oggi per condurre cittadini e professionisti alla scoperta di costruzioni e cantieri virtuosi.


In media, secondo stime Confappi-Fna (associazione che riunisce piccola proprietari e amministratori), ogni condominio consuma circa 28mila metri cubi di gas all’anno ed emette 56mila chilogrammi di anidride carbonica in atmosfera. Un risparmio del 30%, moltiplicato per i condomini sul territorio nazionale, che sono circa un milione e per un totale di 27 milioni di unità immobiliari, potrebbe fare una significativa differenza in termini di minor inquinamento.


"Un mercato a portata di mano e che, tuttavia, fatica a decollare, perché il salto da compiere non è tecnico, ma culturale – commenta Stefano Prosseda, coordinatore del cluster edilizia per Idm Alto Adige, agenzia di promozione del territorio, che organizza il programma degli Enertour in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio –. Le tecnologie per fare efficienza ci sono e anche gli incentivi. Il compito di promuovere le azioni spetta, però, agli amministratori, alle aziende e ai progettisti. Gli Enertour vogliono essere un momento per permettere a tutti coloro che lo desiderano di toccare con mano i risultati che si possono ottenere".

"Riqualificare sotto l’aspetto energetico l’esistente non significa stravolgerne la forma – spiega Castoldi –. Molti pensano, ad esempio, che le facciate di un edificio d’epoca non possano essere isolate con un cappotto. Tuttavia, esistono esempi di strutture di inizio Novecento, così come è accaduto a Milano in via Volturno su un fabbricato del 1929, dove è stato inserito un cappotto esterno, ma la facciata dal punto di vista architettonico non ha mutato il proprio aspetto".


Per chi decide di mettere mano a un risanamento, ci sono inoltre alcune regole da seguire. "La parola d’ordine – continua Castoldi – è integrazione. Non si può e non si deve procedere per singoli interventi. Non è infrequente il caso di condomini che, dopo aver sostenuto interventi di isolamento termico, si ritrovano con caldaie cambiate da pochi anni e sovradimensionate".


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Il distacco dall’impianto termico esonera dai contabilizzatori?


Il decreto milleproroghe (244/2016) ha prorogato al 30 giugno 2017 l’installazione nel condominio di sistemi di contabilizzazione del calore in ossequio alla normativa europea, la direttiva 2012/27/Ue, alla norma tecnica Uni 10200 ed alle leggi regionali.


Tuttavia il quesito che spesso ricorre nelle assemblee è se un condòmino possa non aderire a tale obbligo mediante il distacco dall’impianto termico comune, a prescindere dalle sanzioni amministrative previste in caso di mancata adozione dei sistemi. 

In tale materia è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 23756/2016,. La Cassazione ha affermato che per costante sua giurisprudenza il condòmino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento anche quando sia stato autorizzato a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune.


Allo stesso modo il condòmino è tenuto a concorrere alla spesa anche quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o un suo squilibrio termico: in tali casi è esonerato soltanto dall’obbligo delle spese occorrenti per il suo uso , se il contrario non risulta dal regolamento condominiale.


È quindi lecita la delibera condominiale che ponga a carico anche dei condòmini che sia siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia in quanto "l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque allacciare la propria unità immobiliare".


La Corte afferma che al fine di consentire il distacco "occorre verificare se, con gli stessi periodi di accensione tutti gli altri restanti appartamenti fruissero della stessa quantità di calore goduta prima del distacco, e dei medesimi tempi di erogazione del servizio di acqua calda". Quindi la Corte sostiene che il diritto all’esonero dalle spese di gestione per il condòmino che si è munito di impianto termico autonomo non può basarsi unicamente su un’attestazione rilasciata da un tecnico specializzato, priva di adeguata prova dell’inesistenza dello squilibrio termico con i restanti appartamenti.


Pertanto i condòmini “dissenzienti ed autonomi” devono provare l’assenza di squilibrio termico conseguente al distacco dei loro impianti, e comunque non sono esonerati dal concorso alle spese per consentire l’adeguamento dell’impianto centrale condominiale, entro il 30 giugno 2017, al sistema di contabilizzazione del calore secondo la direttiva 2012/27/Ue e norma tecnica Uni 10200.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Installazione contabilizzatori di calore rinviata al 2017

Era molto attesa e alla fine è arrivata. Sul fotofinish, il consiglio dei Ministri ha deciso la proroga di sei mesi, a giungo 2017, del termine ultimo per l’installazione delle valvole termostatiche (sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore).


Per la gran parte dei condomini italiani significa un bel sospiro di sollievo.

L’installazione obbligatoria del sistema di controllo dei consumi attraverso valvole termostatiche è stata oggetto del decreto milleproroghe appena approvato. I lavori, complessi e in molti casi anche parecchio salati e difficili da decifrare, andavano fatti entro la fine di quest’anno, pena pesanti sanzioni (da 500 euro per appartamento). In realtà la data ultima per mettersi in regola era ottobre, mese in cui partono effettivamente gli impianti di riscaldamento nei condomini. Moltissime famiglie si erano ritrovate solo negli ultimi mesi dell’anno a capire che lavori fare e quali spese affrontare. Questo anche per una carenza di informazioni sulla materia che è molto complessa, tra il giuridico e il tecnico.


Anche per questo negli ultimi mesi e giorni si erano ripetuti gli appelli. Confedilizia, per esempio, aveva reiterando proprio qualche giorno fa un’azione svolta nei confronti del precedente Governo. Aveva scritto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per segnalare che in molti edifici non è stato possibile adempiere a quanto imposto dalla legge a causa del ritardo con cui è stato approvato il decreto che ha modificato le regole applicabili e dell’impossibilità materiale, per le imprese, di soddisfare le innumerevoli richieste.


"I tempi tecnici sono troppo brevi e ci sembra inopportuno richiedere ulteriori sacrifici ai cittadini in uno spazio temporale, entro il 31 dicembre, così ristretto" aveva detto proprio ieri anche l’Anaci, l’Associazione Nazionale degli Amministratori condominiali Italiani.


PRIMA DEL DECRETO MILLEPROROGHE 

Le valvole termostatiche sono dispositivi che permettono di controllare i consumi all’interno dei condomini che hanno ancora il riscaldamento centralizzato.
Secondo quanto previsto dalla normativa sino a ieri in vigore, le valvole sarebbero dovute essere installate da ogni condomino su ciascun termosifone del proprio appartamento, al fine di consentire la contabilizzazione degli specifici consumi di riscaldamento e acqua calda. La scadenza dell’adempimento era fissata nel prossimo 31 dicembre 2016. Questa scadenza è stata oggetto del cosiddetto decreto milleproroghe.

cosa prevede il decreto milleproroghe

La nuova scadenza fissata dal decreto milleproroghe per l’installazione obbligatoria dei contabilizzatori di calore è il prossimo 30 giugno 2017. Gli inquilini appartenenti a condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, avranno dunque più tempo per adeguarsi.


La spesa media prevista per l’installazione delle valvole può oscillare tra gli 80 e i 100 euro a radiatore ma, come spesso accade, l’obbligo ministeriale ha fatto aumentare la domanda e di conseguenza levitare i prezzi corrispondenti. Il nostro consiglio è dunque di vagliare quanti più preventivi possibili.


Fonti articolo: Ilsecoloxix.itLaleggepertutti.it

Contabilizzatori di calore obbligatori entro fine mese


A seguito della direttiva 2012/27/UE recepita in Italia dal D. Lgs. 102/2014 (in seguito modificato e integrato con il decreto legislativo del Luglio 2016), scatta l’obbligo per tutti i condomini che abbiano un impianto di riscaldamento o climatizzazione centralizzato di installare dei contabilizzatori di calore per ogni unità immobiliare.


Cosa fare per adeguarsi alla norma per la contabilizzazione del calore?



Per adeguarsi alla norma per la contabilizzazione del calore nei condomini bisogna installare uno due seguenti dispositivi:

  • - un contatore per unità immobiliare;
  • - una valvola termostatica per ogni corpo scaldante (in caso di impianti di riscaldamento a colonne verticali).

La scadenza per adempiere a tale obbligo è il 31 Dicembre 2016.

 
OBIETTIVI E BENEFICI DELLA CONTABILIZZAZIONE 

Fino ad ora le spese di riscaldamento per i condomini con impianto centralizzato sono state ripartite in millesimi indipendentemente dagli effettivi consumi di ciascuno. Un sistema di riscaldamento che non aiuta a monitorare e ridurre i propri consumi.


La norma che obbliga alla contabilizzazione del calore ha lo scopo di regolare i consumi condominiali. Contabilizzare il calore infatti, rende ogni utente più consapevole dei consumi della propria unità immobiliare. La consapevolezza dei propri consumi energetici spinge a ridurli, modificando le proprie abitudini ed eventualmente effettuando dei lavori per migliorare l'efficienza energetica del proprio appartamento.

LE CRITICITA' DELLA NORMA

In molti dei condomini più vecchi l’impianto di riscaldamento centralizzato è a colonne verticali e quindi non è possibile installare un contatore all’ingresso della singola unità immobiliare, ma è necessaria l’installazione di una valvola termostatica per ogni corpo scaldante all'interno dell’abitazione. In casi del genere il costo previsto per l'adeguamento alla norma è superiore poiché ci si trova a dover installare un numero di valvole pari al numero di corpi scaldanti dell'appartamento. 


Che si tratti di un contatore o di valvole termostatiche, l'importante è che siano funzionanti dal 1 Gennaio 2017, pena l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni condomino.
Nei casi in cui sia tecnicamente impossibile installare un sistema di contabilizzazione del calore, un tecnico abilitato dovrà stilare una relazione esplicitando le impossibilità tecniche. 


Fonte articolo: Architetturaecosostenibile.it

Contabilizzatori calore: cosa fare e come ripartire spese del riscaldamento centralizzato

La scadenza del 15 ottobre si avvicina: quel giorno, in quasi tutta l’Italia del Centro-Nord, sarà possibile avviare gli impianti di riscaldamento centralizzati.


In questo contesto si inserisce, però, l’obbligo (il cui termine è il 31 dicembre 2016) di installare contatori di fornitura, sottocontatori e contabilizzatori, a seconda della situazione. 

Il problema è che le ultime modifiche al Dlgs 102/2014, che fissava le regole al riguardo, sono state apportate molto a ridosso della scadenza, con il Dlgs 141/2016, in vigore dal 26 luglio 2016. Ecco, in sintesi, il riassunto degli obblighi.


Contatori e sottocontatori

Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio siano effettuati tramite teleriscaldamento o teleraffreddamento, o tramite impianto centralizzato, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore di fornitura (peraltro già presente in molti casi) in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio.


Per le stesse tipologie impiantistiche di cui sopra, e sempre entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario dell'unità immobiliare, deve essere installato un "sotto-contatore" per ogni unità immobiliare, adatto a misurarne il consumo energetico. Per evidenti problemi tecnici, tale disposizione non è possibile negli edifici preesistenti con distribuzione cosiddetta "a colonna" in quanto su una stessa colonna sono allacciati apparecchi ricadenti su unità immobiliari poste su piani diversi dell'edificio.


Di fatto la norma specifica che "eventuali casi di impossibilità tecnica" per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati nell'apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.


contabilizzatori individuali

Nei casi in cui l'uso di sottocontatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, si ricorre, a cura dei proprietari delle singole unità immobiliari, all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante (come il calorifero) all'interno delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi non risulti efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma Uni En 15459.


Per stabilire l’efficienza economica si fa un confronto tra il denaro speso per realizzare l'installazione e gestione dei ripartitori (manutenzione, lettura eccetera) e quello risparmiato, calcolando una vita utile dei dispostivi che, mediamente, si assume in 10 anni.


LA RIPARTIZIONE SPESE

A prescindere dal sistema di contabilizzazione del calore, occorre sempre tenere conto delle "perdite di sistema" dovute a generazione, distribuzione, regolazione ed emissione. Il consumo stagionale è quindi dato da due termini: 

- "volontario" della singola unità immobiliare;

- "involontario", o meglio perdita di sistema.

Il consumo "volontario" potrà essere ricavato dalla lettura / registrazione dei dispositivi installati (sotto-contatore o ripartitori sui radiatori), mentre quello "involontario", in via presunta potrà essere calcolato, tenendo conto dei rendimenti dei singoli sotto-sistemi sopra elencati e poi, a consuntivo, ricavato dalla differenza tra la lettura del contatore di centrale e la somma delle letture dei sotto-contatori oppure delle indicazioni dei dispositivi installati nei radiatori.


Il Dlgs 141/2016 conferma il ricorso alla norma Uni 10200 per la suddivisione delle spese che si basa, semplificando, sui consumi effettivi. Tuttavia, precisa che, ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadrato tra le unità immobiliari superiori al 50% (ma non è chiaro come calcolare), è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali, attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Il restante 30% può essere ripartito, a titolo semplificativo e non esaustivo (dice la norma in modo un po’ vago), secondo i millesimi, i metri quadrati, o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.


Per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi la suddivisione può anche essere fatta in base ai soli millesimi di proprietà. In ogni caso, le nuove modalità di ripartizione sono facoltative nei condomìni dove, al 26 luglio 2016, si fosse già provveduto a installare i dispositivi e a suddividere le spese.


Fonte articolo: Ilsole24ore.com

 

 

Il condomino non può opporsi ai contabilizzatori di calore deliberati

Il condomino non può negare ai tecnici l’ingresso per installare sui termosifoni le valvole termostatiche e i sistemi di contabilizzazione del calore deliberati dall’assemblea condominiale.

 
Lo ha deciso la Corte d’Appello di Trento con la sentenza 134/2016.

Nel caso preso in esame, l’Assemblea condominiale aveva deliberato a maggioranza l’acquisto di una nuova caldaia comune e l’installazione di un sistema di contabilizzazione e telelettura del calore consumato dai singoli condòmini su ogni termosifone installato negli appartamenti.


Dopo aver consentito l’installazione delle valvole termostatiche sui termosifoni del suo appartamento, un condòmino si era invece opposto all’apposizione dei mini-contatori per rilevare il consumo di calore.
Secondo il condòmino, la delibera condominiale doveva essere assunta all’unanimità, non solo a maggioranza.


I giudici hanno dato ragione al condominio, che con la delibera aveva voluto adeguarsi ai nuovi obblighi di legge. Si tratta di una trasformazione tecnica che rientra nel potere decisionale del condominio e che, secondo la Corte, non necessita dell’unanimità.
Per questo motivo, è stato stabilito che l’accesso dei tecnici non lede nessun diritto soggettivo del condòmino, ma va considerato necessario al completamento degli interventi deliberati.


Contabilizzatori del calore obbligatori entro fine anno

Ricordiamo che, in base al Decreto Legislativo 141/2016, che integra il D.lgs. 102/2014 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UEsull’efficienza energetica, i condomìni alimentati dal teleriscaldamento o teleraffrescamento, o da impianti centralizzati e comuni di riscaldamento e raffrescamento, entro il 31 dicembre 2016 devono installare contatori in grado di ripartire le spese in base ai consumi reali degli utenti, come previsto dalla norma UNI 10200.


Anche negli appartamenti è obbligatorio installare le valvole termostatiche e i minicontatori entro il 31 dicembre 2016. La responsabilità dell’installazione è dei proprietari degli appartamenti, che in caso di inadempimento sarannomultati a meno che l’installazione non sia tecnicamente impossibile.


Fonte articolo: Edilportale.com

 

 

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