Per il condominio minimo abolito CF su interventi edilizi

Con circolare 21 maggio 2014, n. 11/E (paragrafo 4.3), l'Agenzia delle Entrate haprecisato che in presenza di un “condominio minimo”, e cioè di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all'articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condòmini), rimangono applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).

Allo stesso modo, il predetto Agente ha ricordato che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di tali edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione rimaneva subordinata – e ciò, bene inteso, fin dall'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame) - alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.


Ci si è chiesti allora se la fruizione della detrazione nei condomini minimi rimanga subordinata, anche per il nuovo periodo di riferimento, alla cura di questo ultimo adempimento. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n 74/E del 02 febbraio 2016 ha dato risposta al quesito, cambiando la prassi che si è seguita sino ad oggi. L'esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ha, in particolare, condotto a riconsiderare le istruzioni precedentemente fornite, enfatizzandosi la peculiarità strutturale dei condomini minimi e le modalità con cui essi vengono in genere autogestiti dai singoli partecipanti.


Ed invero, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, l'Agenzia delle Entrate ritiene, a questo punto e per tali fattispecie, che non sia più necessario acquisire il codice fiscale del condominio.


Nel qual caso, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, i condòmini, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
In sede di eventuale controllo – ricorda sempre la risoluzione -il condòmino/contribuente sarà poi tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, laddove si avvalga dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire, a monte, ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.


Fonte articolo: condominioweb.com

Conto Termico o Ecobonus per convenienza e risparmio energia?

Corretto, ampliato e semplificato, il Conto Termico si prepara a cambiar veste, provando a guadagnare competitività rispetto all’Ecobonus. E spesso, nelle zone climatiche più fredde, a superarlo in convenienza, come viene dimostrato da alcuni casi – caldaie a pellet, pompe di calore e pannelli solari – che prendiamo ora in considerazione.


La nuova versione dell’incentivo – disegnata dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo – oltre a superare alcune rigidità procedurali, rimodella i parametri di calcolo del contributo economico per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.  

Prendiamo in esame la linea di finanziamento dedicata ai privati e in particolare agli apparecchi domestici inferiori a 35 kW: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati a biomassa (come le caldaie a pellet) o pompe di calore; installazione di collettori solari termici; sostituzione di scaldacqua elettrici con altri a pompa di calore. Sono interventi che possono usufruire anche della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica, strumento di incentivazione più conosciuto e frequentato, ma strutturalmente diverso. Perché offre uno sconto alle imposte sui redditi spalmato in 10 anni, lì dove invece il Conto Termico eroga un contributo diretto in rate uguali da 1, 2 o 5 anni, in base al tipo di intervento eal benificiario (privato a Pa). L’entità di tale contributo e le pastoie dell’iter hanno però fino ad oggi favorito la concorrenza dell’Ecobonus, anche nella versione al 55%.


LA SIMULAZIONE
Quando le nuove regole del Conto Termico saranno operative (da inizio giugno), come potrà riequilibrarsi il confronto? Abbiamo provato a ipotizzare una simulazione con l’aiuto dell’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, partendo dai consumi tipici di una famiglia di tre persone, in un appartamento da 90 mq. E paragonando l’investimento in una caldaia a gas tradizionale con quello in tecnologie energicamente efficienti, quali pompa di calore elettrica aria/acqua, caldaia a biomassa pellet, solare termico.


Se si vuol sostituire l’impianto di riscaldamento con un generatore a pompa di calore (7mila euro), si scopre così che nei climi più freddi il tempo di ritorno dell’investimento si rivela più breve con il Conto Termico: la spesa viene coperta in 2 anni nel caso di un’abitazione a Cuneo (zona climatica F), Milano (zona E), Roma (D), e in 4 anni a Bari (zona C). Questo pay-back time (pbt) è il risultato dei risparmi energetici e dell’ammontare del contributo che si ottiene misurando la prestazione dell’impianto (potenza, caratteristiche, zona climatica).


"Rispetto alla scorsa versione, a rendere interessanti i valori di redditività è in primis il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica, che per gli apparecchi con potenza inferiore a 35 kW è stato raddoppiato. Con il nuovo parametro, si può raggiungere la soglia massima dell’incentivo erogabile, 65% delle spese sostenute, nelle zone climatiche E ed F", spiega Marco Guiducci, ricercatore dell’Energy Strategy Group. Il cap al 65% è stato introdotto già dal Dlgs 102/2014, ma i criteri di calcolo lo rendevano difficilmente raggiungibile; e anzi gli interventi hanno spesso ricevuto una quota inferiore al 40% medio pubblicizzato dal Mise. "Gli ottimi valori che emergono dai nuovi calcoli in termini di pbt – aggiunge Guiducci – sono dovuti anche al fatto che il Gse, se l’importo non supera i 5mila euro, pagherà l’incentivo in un anno (il precedente limite era di 600 euro, ndr)". Tali valori di pbt si manifestano anche quando l’incentivo non arriva al tetto del 65%: in questi casi, il proprietario dovrà scegliere fra un rapido rientro della spesa (conto termico), o uno più lungo ma con un rimborso più alto (detrazione).


L’ecobonus risulta comunque preferibile nei comuni con climi meno rigidi, proprio perché uno dei fattori presi in carico dal Conto Termico è la stima di utilizzo degli impianti. Discorso simile nel caso si intenda optare per una caldaia a biomassa, intervento per il quale il conto termico offre ottimi tempi di ritorno, ed estende la convenienza anche sulla fascia climatica B. Pure il solare termico trova nuove regole di calcolo ed eleva il contributo, che non sarà semplicemente proporzionale alla dimensione dell’impianto, ma alla sua potenza.


COME FUNZIONANO I BONUS
Il Conto Termico prevede un contributo di importo variabile – secondo parametri ben definiti, tra cui la zona climatica – che viene corrisposto direttamente sul conto corrente di chi abbia effettuato determinati interventi di efficientamento energetico, indipendentemente dal fatto di aver presentato o meno una dichiarazione dei redditi. L'Ecobonus invece è una detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute – sempre però per interventi specifici volti al risparmio e con tetti prefissati – spalmata in 10 rate annuali; questo presuppone che il beneficiario versi una quantità di tasse sufficiente per poter “scalare” il bonus (capienza fiscale).


Toccherà al Gse (Gestore dei servizi energetici) ridefinire le linee guida per l'accesso all'incentivo, che resta a dir poco sottoutilizzato. Da quando è entrato in gioco nel 2013, ha ricevuto 17.854 domande e ne ha ammesse 15.764, per un impegno totale di 56,4 milioni al 1° gennaio 2016: di cui 45,6 riconducibili a soggetti privati e 10,8 alla Pa. Sono cifre piccole, se paragonate al plafond disponibile (700 milioni annui per i privati e 200 per la Pa), e i motivi di tale insuccesso sono da ricercarsi nelle complessità procedurali e nel meccanismo di calcolo del contributo, oltre che nell'agguerrita concorrenza delle detrazioni fiscali.


La domanda per accedere al nuovo Conto Termico continuerà a presentarsi sul sito del Gse (Portaltermico), attraverso un modulo più facile da compilare. Verrà predisposto un “catalogo” di prodotti idonei con potenza fino a 35 kW (50 mq per i collettori solari), già “approvati” dal Gestore, che sarà possibile selezionare direttamente per ridurre così i tempi di valutazione delle richieste e godere di una procedura di incentivazione semiautomatica.

Per attestare le spese sostenute, oltre al bonifico bancario o postale, saranno ammesse anche modalità di pagamento online o con carta di credito (con causale vincolata). Mentre l'incentivo sarà erogato – sempre dal Gse, su conto corrente – dopo 90 giorni (contro gli attuali 180) dalla sottoscrizione della scheda-contratto. E in un'unica annualità, anziché due, se risulta inferiore a 5mila euro. 

"Il database precompilato – commenta Davide Chiaroni, vice direttore Energy & Strategy Group – eviterà la verifica dei requisiti tecnici degli apparecchi e favorirà la presentazione delle domande. Ma è positivo soprattutto il nuovo metodo di calcolo dei contributi per i piccoli impianti, che alza di fatto le percentuali ottenibili dai beneficiari. Vengono corretti alcuni aspetti che avevano frenato l'applicazione del conto termico: pagamenti più veloci per gli impianti di taglia ridotta, iter più snello, maggior diversificazione delle prestazioni fra aree climatiche".


L'Ecobonus fiscale è stato prorogato per tutto il 2016 ai valori massimi (65% di sconto). Da tempo si discute circa la necessità di stabilizzarlo ma, secondo le norme vigenti, nel prossimo anno dovrebbe esser sostituito dalla detrazione al 36% per le ristrutturazioni (che agevola anche interventi di risparmio energetico). "In attesa di capirne il destino – conclude Chiaroni – il Conto Termico rafforza il proprio ruolo nella riduzione dei consumi. E accentua le differenze dall'ecobonus, che non possono ridursi al solo aspetto fiscale".


Fonte articolo: Casa24

Le insidie che rimandano il distacco dal centralizzato


Il "distacco" piace ancora molto. Nonostante l’approssimarsi della scadenza dell’obbligo di installare i contabilizzatori di calore, che renderanno più individuale il consumo, la Cassazione e la legge (da ultimo la riforma del 2012) si sono assiduamente dedicate al problema.


Anzitutto va richiamata l’attenzione sull’articolo 4 del Dpr 59/09 che afferma "in tutti gli edifici esistenti con più di quattro unità abitative e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti".

 

La norma precisa anche che le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere a eventuali interventi finalizzati alla trasformazione dei centralizzati in impianti con generatore di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al successivo comma 25 dello stesso Dpr 59/09, cioè nella relazione attestante la rispondenza delle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici che, come prescritto dall’articolo 28, comma 1, della legge 10/91, il proprietario dell’edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge n.10/91.


Nonostante tale esplicita dichiarazione legislativa di preferenza per il centralizzato, una successiva pronuncia della Cassazione (5331/2012) riaffermava il principio secondo cui "il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le proprie diramazioni della sua unità abitativa senza necessità di autorizzazione e approvazione degli altri condomini. Fermo restando il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini".
Veniva così affermato con questa pronuncia anche un altro principio: quello della possibilità del rinunciante a distaccarsi, anche in presenza di aggravi di spesa per gli altri utenti, previo accollo di tale maggior onere derivante dal distacco. 


Tali principi, ispirati come già detto a un evidente favore per il “distaccante”, sembrano poi, sostanzialmente anche se non completamente, recepiti dalla legge 220/2012 che, modificando l’articolo 1118 del Codice civile, quarto comma, statuisce che : "il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunciante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma".


Molti punti della norma sono tuttavia parsi subito poco chiari dando luogo a sostanziali contrasti interpretativi.
In primo luogo ci si è chiesti e ci si chiede se l’aggettivo "notevoli" si riferisca solo agli squilibri o anche agli aggravi di spesa: se l’aggettivo si riferisce solo agli squilibri, interpretazione che sarebbe preferibile alla luce dell’uso del disgiuntivo “o” anzichè della congiunzione “e”, si arriverebbe a un’interpretazione che rende di fatto il distacco irrealizzabile o difficilmente realizzabile, poiché un aggravio qualsivoglia deriva sempre e comunque dal distacco del singolo.


Resta anche un altro dubbio sostanziale: se possa trovare applicazione anche oggi l’orientamento della Cassazione, formatosi quando non esisteva alcuna norma sul distacco, sul fatto che, in presenza di aggravi di spesa per gli altri condòmini, il distacco stesso possa ritenersi legittimo qualora l’aspirante ”distaccante” si accolli l’aggravio, di qualunque entità esso sia, notevole o minimo. 


Va infine aggiunto che nel frattempo molte legislazioni regionali (per esempio la legge della Regione Piemonte 13/2007), accogliendo il suggerimento del legislatore del 2009 e mostrando di aderire in modo netto e incondizionato all’orientamento contrario all’installazione di impianti autonomi individuali (in quanto contrari alla finalità del risparmio energetico e del contenimento dei consumi), hanno emanato normative che vietano tale installazione quando le unità immobiliari nel condominio siano superiori a un certo numero, di volta in volta diverso, a seconda della legislazione regionale. 


Fonte articolo: IlSole24Ore.vetrina web.

Risparmio energetico: quale bonus è più conveniente?

Per stufe a biomassa e termocamini quale bonus è meglio sfruttare? Le detrazioni per la ristrutturazione e per il risparmio energetico o gli incentivi del Conto termico?


La modalità di rimborso è solo uno dei criteri da seguire nella scelta tra le agevolazioni disponibili, che differiscono anche per struttura, procedura di accesso, parametri di rendimento richiesti, ritorno economico. Partiamo da quest’ultimo. 

 

Il più conveniente è offerto dall’Ecobonus fiscale, che per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2016 consente una detrazione del 65% (fino a un massimo di 30mila euro) per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: come ad esempio stufe e caminetti a legna o pellet. Lo sconto vale per la sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o anche per nuova installazione, su edifici esistenti. E i requisiti richiesti ai nuovi apparecchi – come spiega l’Enea – includono un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% e la conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme Uni-En 14961-2 per il pellet e Uni-En 14961-4 per il cippato. 


Per ottenere la detrazione, spalmata in dieci anni, si deve seguire un iter che prevede, oltre al pagamento con bonifico “parlante” e l’asseverazione del tecnico, l’invio telematico di una scheda informativa all’Enea (compilabile anche dall’utente) entro 90 giorni dal termine dei lavori. L’ultima legge di Stabilità, prorogando per tutto il 2016 l’ecobonus al 65%, ha confermato anche questo specifico “capitolo” dedicato ai generatori a biomassa, introdotto dal 2015. Prima di allora, l’intervento poteva ricadere solo nella riqualificazione energetica generale, che vede un tetto alle spese detraibili più alto (100mila euro), ma impone determinati obiettivi di prestazione energetica finale dell’edificio. Possibilità, comunque, ancora in piedi.


In alternativa all’Ecobonus c’è la detrazione per le ristrutturazioni, che copre gli interventi di risparmio energetico e agevola gli impianti a legna o pellet con rendimento non inferiore al 70%. Anche questa detrazione si spalma in dieci anni ed è stata prorogata per il 2016 ai valori massimi (50% di sconto e limite di spesa agevolabile a 96mila euro per unità immobiliare). Vi rientrano i costi per l’acquisto e l’installazione di caminetti o stufe, compresa la realizzazione e il rifacimento della canna fumaria: ma non sono richiesti gli altri obblighi previsti dal 65%, come la trasmissione dei documenti all’Enea (rimane fondamentale il bonifico “parlante”).
Allo stato attuale, l’alternativa tra i due bonus fiscali (e i rispettivi limiti di spesa e detraibilità) dovrebbe cadere nel 2017, quando resterà in piedi soltanto l'agevolazione per il recupero edilizio, con sconto “originario” del 36% (e tetto di spesa agevolabile a 48mila euro).


Fuori dal campo delle detrazioni (con cui non è cumulabile), c’è poi il Conto termico, che non offre uno sconto sulle tasse ma un contributo diretto, in due rate annuali per le taglie “domestiche”: non si pesa, dunque, la capienza fiscale del beneficiario. L’incentivo è erogato dal Gse (sul cui sito va inoltrata la domanda) per la sostituzione di impianti di riscaldamento con altri dotati di generatori a biomassa. La percentuale di rimborso è intorno al 40%, ma può rivelarsi inferiore perché calcolata in base ad alcuni fattori: potenza termica, coefficiente di utilizzo (riferito alla fascia climatica), di valorizzazione dell’energia e sostenibilità ambientale (emissioni di polveri).
Stufe e termocamini devono rispondere a requisiti quali la conformità alle relative norme Uni-En; rendimento termico utile maggiore dell’85%; emissioni in atmosfera non oltre i valori tabellati.
Il sistema del conto termico è stato rivisto da un recente decreto del Mise, che entrerà in vigore nei prossimi mesi. Tra le novità attese, un catalogo di apparecchi termici fino a 35 kW di potenza, già “validati” dal Gse, per i quali si potrà usufruire di un iter semplificato. 


In conclusione, il rimborso è più veloce con il Conto termico, ma più elevato con le detrazioni del 65%.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web.

Le Entrate aggiornano la guida per le ristrutturazioni



È stata pubblicata ieri la nuova versione del Manuale dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata con le novità contenute nella Stabilità 2016.


Nello specifico, con la proroga della maggiore detrazione al 50% e del bonus mobili ed elettrodomestici sino a fine anno, e con le agevolazioni previste per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità e per acquisti di immobili ristrutturati.

 

 

Proroga della maggiore detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione.
Ponendosi in continuazione a diversi provvedimenti di proroga, la Stabilità 2016 ha posticipato sino al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione IRPEF (50%, contro il 36%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (mentre in passato era fermo a 48.000 euro). Secondo le norme ad oggi in vigore, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.


Agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Sempre sino a fine anno sarà, altresì, possibile beneficiare della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.


Maggiore detrazione (IRPEF e IRES) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità.
È confermata per tutto il 2016 la maggiore detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive: il bonus è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.


Detrazione IRPEF per acquisti di immobili ristrutturati.
Alla maggiore detrazione del 50% si ha diritto sino al 31 dicembre 2016 anche in caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro). Dal 2017 ritornerà alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.


Fonte articolo: LaStampa.it

Task Force contro l'inquinamento: tutte le misure



Riduzione di 2 gradi delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati, limitazione dell’utilizzo della biomassa per uso civile dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento, abbassamento di 20 km orari dei limiti di velocità delle auto nelle aree urbane e bus gratis.


Sono le misure urgenti decise da Ministero dell’Ambiente, Regioni e Comuni per far fronte all’emergenza smog e messe nero su bianco nel Protocollo d’Intesa firmato nei giorni scorsi.

 

 

Per le iniziative dei Comuni sul trasporto pubblico locale e la mobilità condivisa, il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha annunciato l’immediata disponibilità di un fondo da 12 milioni di euro.


La strategia di medio periodo.
Sarà istituito il “Comitato di Coordinamento Ambientale”, una task force tra i Sindaci delle città metropolitane e i Presidenti di Regione, presieduta dal Ministro dell'Ambiente, che definirà le misure vincolanti per: 

- il controllo e la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi utenze;
- il passaggio a un trasporto pubblico a basse emissioni, rinnovando il parco mezzi;
- la realizzazione di una rete di ricarica elettrica efficiente;
- il miglioramento delle infrastrutture del trasporto pubblico locale e il sostegno finanziario per l’utenza del trasporto pubblico;
- incentivi al verde pubblico;
- interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici e di altri edifici statali;
- riduzione delle somministrazioni di fertilizzanti azotati in agricoltura;
- studio di nuovi possibili incentivi per la rottamazione delle auto inquinanti.


Per i prossimi tre anni è prevista una serie di azioni sul territorio metropolitano, con una dotazione di risorse già programmate e disponibili pari a 405 milioni di euro. Si tratta di:
 
- 35 milioni di euro per la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (piedibus, car-pooling, car-sharing, bike-pooling e bikesharing) stanziati dal Collegato Ambientale;
- 50 milioni di euro per la realizzazione delle reti di ricarica elettrica degli autoveicoli, a valere sul Fondo Kyoto;
- 250 milioni di euro per l’efficienza energetica in scuole, strutture sportive e condomini, a valere sul Fondo Kyoto (già assegnati 110 milioni dei 350 totali);
- 70 milioni di euro per la riqualificazione degli edifici delle pubbliche amministrazioni centrali.


Il commento dell’ANCI.
“Non è la prima volta che ci troviamo di fronte alla necessità di adottare provvedimenti di emergenza per ridurre l’emissione di polveri sottili e Co2. È la prima volta però che su questi temi si mette in campo una regia nazionale. Si tratta di un importante salto di qualità, grazie al quale nascono oggi delle linee guida che faciliteranno l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio e in tutti i Comuni, aumentando l’efficacia dei provvedimenti emergenziali, ma anche di quelli strutturali”. Così il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, commenta la firma del protocollo d’intesa.


“Il Protocollo - ha aggiunto Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore delle Città metropolitane ANCI - rappresenta un primo passo concreto, operativo e utile. È necessario però porre maggiormente l’accento sugli interventi necessari per le Città metropolitane, all’interno delle quali risiede purtroppo l’80% del problema delle emissioni nocive”.


E se i provvedimenti devono riguardare non solo la circolazione delle vetture, ma anche i sistemi di riscaldamento degli edifici, Nardella propone di “stabilire termini perentori per la metanizzazione delle caldaie e dei sistemi di riscaldamento pubblici e di collegare gli incentivi per la sostituzione delle vecchie caldaie alle performance di rendimento, da verificare tramite controlli più intensi”.


Fonte articolo: Edilportale.com

Quanto incide l'efficienza energetica sull'acquisto casa?


Dal 1° ottobre
di quest’anno sono entrati in vigore i nuovi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che completano il quadro normativo in materia di prestazioni energetiche degli edifici.


Il Decreto Legge “Linee guida per la certificazione energetica degli edifici” contiene la nuova disciplina per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE 2015). Il nuovo APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo all’efficienza degli edifici e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energeticadi unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso strutture con migliore qualità energetica.



Le Classi Energetiche passano da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Il certificatore incaricato di redigere l’APE dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione. Inoltre, l’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica e segnalando le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.
Infine, il Decreto Legge definisce uno schema di annuncio di vendita e di locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).


I fattori che influiscono sulla scelta di una casa.
A circa 4 anni dall’introduzione della normativa sulla certificazione energetica obbligatoria l’analisi effettuata da Casa.it dimostra l’impatto che la stessa sta avendo sui valori di vendita delle case e, soprattutto, se il fattore del risparmio energetico sta influenzando o meno le scelte dei potenziali acquirenti.
Sulla base delle specifiche richieste che giornalmente arrivano sul portale di Casa.it si nota che i fattori che influenzano significativamente la decisione di acquisto sono nell’ordine:

  • - la zona in cui si trova l’immobile
  • - il prezzo
  • - la presenza o meno di un box o di un posto auto.

La rilevanza della classe energetica relativa a un appartamento usato sopravanza solamente la presenza di doppi servizi nella casa.


In sintesi, a oggi la domanda sembra essere più sensibile al tema dell’efficienza energetica quando si tratta di acquistare una casa di nuova costruzione, mentre quando la ricerca si focalizza su appartamenti usati o da ristrutturare a incidere maggiormente sulla decisione d’acquisto è la “location” dell’unità immobiliare.


Il tema del risparmio energetico viene, così, spesso utilizzato come “leva di marketing” e il suo impatto positivo sui costi condominiali annui ha il suo peso nel persuadere l’acquirente all’acquisto di un immobile seppure non esattamente coincidente con quelle che erano le sue aspettative iniziali, soprattutto in termini di localizzazione.


Fonte articolo: http://blog.casa.it/2015/10/26/classificazione-energetica/

 

Cosa cambia per l'edilizia con la Stabilità

Un miliardo di euro ai Comuni per fare investimenti (spesa 2016) e un altro anno di bonus fiscali a pieno regime (aliquote massime al 50% e 65%). E poi la possibilità per la Consip di gestire tramite aste telematiche anche le manutenzioni edili, insieme al raddoppio del regime dei minimi dei professionisti (tetto dei ricavi salito da 15mila 30mila euro).


Sono queste le norme del Ddl di Stabilità a maggior impatto per l'edilizia, anche se per ora non esiste un testo ufficiale "bollinato" dalla Ragioneria e depositato in Parlamento, e le bozze che circolano non hanno la parte "tabellare", importante per capire se salgono o scendono le risorse statali destinate a infrastrutture e edilizia.
Al netto di queste considerazioni, vediamo una per una le principali norme di interesse per le costruzioni e i professionisti della progettazione.

Addio tassa sulla prima casa. 
Dal 2016 vengono cancellate la Tasi e l'Imu sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale.
 La cancellazione riguarda anche gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). 
Il Ddl Stabilità mantiene inalterata la definizione di abitazione principale contenuta nel decreto salva-Italia (articolo 13, Dl 201/2011): è l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Oltre all'auspicato - dal premier Renzi - effetto sui consumi, l'abolizione della Tasi potrebbe avere un effetto di stimolo sul mercato immobiliare, sulle compravendite di case, e di conseguenza sull'edilizia.


Incentivi al recupero. 
Le proroghe degli incentivi alle ristrutturazioni arrivano all'articolo 7 della bozza del Ddl Stabilità. Confermato l'allungamento fino al 31 dicembre 2016 sia dell'ecobonus 65% per il miglioramento energetico degli edifici che del 50% per le ristrutturazioni. La proroga riguarda anche il bonus raddoppiato a 96mila euro e il riconoscimento dell'aliquota più altra (65%) anche per gli interventi antisismici nelle zone a più alto rischio terremoto.

Un anno in più anche per il bonus sull'acquisto di abitazioni interamente ristrutturate dalle imprese (se vendute entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori). Il bonus del 50% in questo caso si assume pari al 25% del prezzo di vendita sempre entro il tetto di 96mila euro. Confermata anche la proroga di un anno del bonus 65% per l'efficientamento energetico dei condomini. Mentre viene rinviato di un anno (entro il 31 dicembre 2016) il termine entro il quale il governo dovrà riordinare tutte le norme sugli incentivi, puntando a stabilizzarli. 


Bonus mobili. 
All'articolo 7 arriva anche la conferma del bonus mobili, con tetto di spesa raddoppiato da 10mila a 20mila euro per le coppie giovani che acquistano un'abitazione.


Appalti centralizzati. 
Anche i Comuni con meno di 10mila abitanti potranno eseguire in autonomia,
dunque senza passare da una centrale, da un'unione di Comuni o da un soggetto aggregatore, gli appalti di importo inferiore a 40mila euro. Passa dunque la misura richiesta a gran voce dai Comuni che giudicavano quest'obbligo come una camicia di forza suscettibile di ingessare l'attività dei piccoli enti.
A parte questa correzione di rotta, l'articolo 38 della Stabilità contiene una serie di misure pensate per rafforzare la scelta di centralizzare le attività di acquisto della pubblica amministrazione. La novità maggiore riguarda l'attività della Consip, che non sarà più relegata all'acquisto di beni e servizi. Il Ddl stabilisce infatti che le aste telematiche gestite dalla società controllata dal Mef "potranno avere ad oggetto anche attività di manutenzione qualificabili come lavori pubblici".


Comuni, addio al patto di stabilità. 
Il governo prevede l'abolizione del complesso meccanismo del Patto di stabilità interno, che negli anni passati ha penalizzato in particolare gli investimenti, anche nei casi in cui i Comuni avevano le risorse in cassa. Al suo posto i Comuni "devono conseguire un saldo (di bilancio) non negativo, in termini di competenza, tra le entrate fiscali e le spese finali".
Che significa tutto questo? Lo ha spiegato lo stesso ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, ex sindaco e presidente dell'Anci: "Il Patto di Stabilità era una vera camicia di forza che impediva anche ai Comuni virtuosi e con i soldi in cassa di spendere per ammodernare scuole, costruire strade, fare manutenzione al territorio, investire. Ora l'abbiamo cancellato. Si tratta di una misura attesa, di buon senso, che consentirà di avviare nuove opere pubbliche, spingendo l'acceleratore sul Pil". 
Ma quanto vale la misura? "Attiverà investimenti per circa un miliardo di euro, ma visto che si tratta di una regola assolutamente nuova bisognerà verificarne nel corso dell'anno la ricaduta. Chi ha soldi in cassa, avanzi di bilancio, e progetti concreti, potrà spendere".
Altri 500 milioni potrebbbero essere destinati all'edilizia scolastica se dall'Europa arriverà (ma sembra difficile) lo 0,2 per cento di flessibilità nel rapporto tra deficit e pil chiesto a fronte delle spese che sta sostenendo per l'accoglienza dei migranti.


Imu sull'invenduto, solo un mini-sconto. 
Il bicchiere delle tasse sulle case invendute dei costruttori è mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda del punto di vista. Il Ddl Stabilità stabilisce che l'aliquota Imu è ridotta all0 0,1% (cioè 1 per mille), aliquota che i Comuni possono azzerare o aumentare fino al 2,5%. 


Fondi per le piste ciclabili.
Arriva il fondo di 38 milioni
 annunciato nei giorni scorsi dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio per le piste ciclabili. Il fondo è previsto al comma 43 dell'articolo 44 della bozza di legge di Stabilità. "Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina - recita la norma - , è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018".
Lo stesso comma specifica che i progetti e gli interventi da finanziare saranno individuati con apposito decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo.


Imu, 200 euro di sconto agli Iacp. 
Niente abolizione, più volte chiesta dagli Iacp o Ater-Aler, anche per l'Imu sulle case popolari, ma la Stabilità introduce una detrazione fissa di 200 euro per appartamento, che non è poco visti i bassi valori catastali delle case popolari.


Super-ammortamento per gli investimenti dei professionisti.
Ai fini delle imposte su redditi, imprese e professionisti che investono in "beni materiali strumentali" nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 possono portare in ammortamento, in un solo anno, un valore maggiorato del 40%. Oltre ad avere l'ammortamento immediato il primo anno, dunque, avranno anche una deduzione fiscale extra del 40%.
Nella misura rientrano anche i professionisti, che possono portare in ammortamento mobili, computer e altri macchinari. Per le imprese ci rientrano le macchine da cantiere, i computer, le auto aziendali. 
Non vi rientrano, in nessun caso, gli edifici (capannoni e sedi aziendali), né i sofware applicativi, ad esempio quelli per il Bim: niente sconto fiscale, dunque, per chi investe nel Bim.


Edilizia giudiziaria. 
Convertire i mutui richiesti dagli enti locali alla Cassa depositi e prestiti per aumentare gli spazi a disposizione dei Tribunali in finanziamenti utili a realizzare progetti diversi dall'edilizia giudiziaria, a condizione però che il riuso dei locali venga poi reso funzionale a fare spazio agli uffici giudiziari. La legge di stabilità (articolo 44, comma 19) prova a sbloccare la partita dei mutui richiesti dagli enti locali per l'edilizia giudiziaria, concessi ma non ancora erogati o utilizzati. Gli interventi riguardano immobili pubblici già esistenti, da ristrutturare, ampliare, sopraelevare o rifunzionalizzare "anche con finalità diverse dall'edilizia giudiziaria". A condizione che il "riuso", a seguito di intese con le amministrazioni interessate e il ministero della Giustizia, "sia funzionale a progetti di edilizia giudiziaria".


Università, tagli per 30 milioni ai trasferimenti per l'edilizia. 
Gli Atenei che hanno provveduto a definire gli interventi da realizzare entro la fine del 2014 ma che non si sono ancora mossi per spendere il denaro, subiranno un taglio. Le risorse non spese torneranno nel bilancio dello Stato. Sarà un decreto del Miur a definire l'ammontare di questa tosatura, fino a un massimo di 30 milioni di euro.


Art bonus. 
L'art-bonus diventa permanente. È questa la principale novità che il Ddl stabilità riserva al mondo della cultura e in particolare della tutela del patrimonio storico e architettonico. Lo sgravio del 65%, introdotto l'anno scorso, concesso a favore delle erogazioni liberali per recuperare complessi di pregio artistico viene stabilizzato. La misura consentirà di indirizzare maggiori risorse private nella cura e restauro del patrimonio diffuso dei beni culturali italiani. 


Fondi a Matera. 
Fondi a Matera, la città che ha vinto la selezione per essere la Capitale della Cultura 2019. Per la realizzazione del programma di interventi legato all'evento la legge di Stabilità mette a disposizione 28 milioni di fondi in quattro anni: 2016 (2 milioni), 2017 (6 milioni), 2018 (11) e 2019 (9 milioni). La lista degli interventi da finanziare sarà individuata con un decreto del Mibac.


Fonte articolo: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-fisco-immobiliare/2015-10-19/legge-stabilita-mini-sconto-imu-invenduto-tutte-misure-l-edilizia-185446.php?uuid=ACUcYLJB&refresh_ce=1

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