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Quali sono le spese d'affitto detraibili nel 730?



La  stagione della dichiarazione dei redditi è ufficialmente iniziata anche per l'anno di imposta 2016. 


Che si utilizzi il modello precompilato (che è disponibile dal 18 aprile) o si scelga quello tradizionale è importante conoscere le spese che è possibile portare in detrazione e/o in deduzione. 

 

Tra le prime vi sono quelle sostenute per l'affitto di una casa adibita ad abitazione principale. I requisiti e le soglie cambiano a seconda dei casi.

I contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione nel rigo E71-E72 del Modello 730/2016, dove, in primis, sarà necessario inserire i dati della locazione, degli inquilini e la tipologia contrattuale.
Per quanto riguarda l'importo delle spese detraibili:

  • Inquilini a basso redditto 
  1. Detrazione Irpef di 300 euro per redditi non superiori a 15.493, 71 euro;
  2. Detrazione Irpef di 150 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma inferiori a 30.987,41 euro.
  • Lavoratore dipendente che trasferisce la sua residenza per motivi di lavoro
  1. Detrazione di 991,60 per redditi inferiori a 15.493, 71 euro;
  2. Detrazione di 495, 80 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma inferiori a 30.987,41 euro.

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

  • Giovani tra 20 e 30 anni
  1. Detrazione di 961,60 euro per redditi complessivi fino a 14,493, 70 euro.

Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2016, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta;

  • Inquilini di alloggi sociali (per il periodo d'imposta dal 2014 al 2016)
  1. Detrazione pari a 900 euro per redditi complessivi non superiori a 15.493, 71 euro;
  2. Detrazione pari a 450 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987,47 euro.
  • Studenti universitari fuori sede
  1. Detrazione Irpef del 19% su un importo non superiore a 2.633 euro.
  • Contratti a canone convenzionato
  1. Detrazione di 495,80 euro per redditi non superiori a 15.493,71 euro;
  2. Detrazione di 247,90 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987, 41 euro.


In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.


Fonte articolo: Idealista.it

La "Manovrina" per il settore immobiliare non convince

Forte "preoccupazione" per il mantenimento, seppur in misura parziale, delle clausole di salvaguardia, ma "soddisfazione" per l'abbandono della riforma del catasto.


È il giudizio espresso sulla manovrina dall'Ance, l'associazione dei costruttori edili, che nel corso di un'audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, fa notare che l'aumento dell'Iva "produce solo effetti negativi sul mercato, con una forte contrazione dei consumi".

 

 

Confedilizia: "Ignorato settore immobiliare" 

La manovra-bis dimostra "la mancanza assoluta di volontà di intervenire sul settore immobiliare" ancora profondamente in crisi, e che necessiterebbe invece di una "cura shock" da punto di vista fiscale. Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, nel corso dell'audizione sul decreto davanti alle Commissioni Bilancio. 


In particolare, Spaziani Testa è intervenuto sulla questione dei nuovi obblighi per gli intermediari previsti nel Dl 50/2017 per la ritenuta sui canoni delle locazioni brevi, la cosiddetta "tassa Airbnb", il presidente ha spiegato: "Non ci spaventa la ritenuta, ma non posso non rilevare come turbi molto, e in questo caso effettivamente spaventi, il fatto che si parta da un pregiudizio per giustificare la normativa".


Parlando dell'evasione fiscale nel settore, la relazione tecnica al decreto, ha precisato Spaziani Testa, cita infatti "i dati di un'indagine della Guardia di Finanza di Venezia, presumibilmente quindi riferita alla stessa città, che avrebbe dimostrato che solo un affitto su quattro è dichiarato. Ci preoccupa la dimensione territoriale del presupposto" per fare una legge nazionale.


Inoltre, ha aggiunto il presidente di Confedilizia "Siamo preoccupati che possano esserci eccessivi adempimenti, e dunque eventuali sanzioni, in capo agli Agenti immobiliari, oltre ai portali attraverso i quali qualche volta viene reperito l'immobile".
Gli agenti, infatti, se incassano il canone di locazione, diventano sostituto d'imposta. "La Fiaip ha già espresso le proprie preoccupazioni per un ruolo particolarmente significativo e pesante che viene attribuito agli Agenti immobiliari", ha aggiunto. Serve dunque una "modifica per evitare eccessive incombenze per il settore" ha proseguito Spaziani Testa.


Secondo Raffaele Dedemo, Vicepresidente Fiaip con delega al Turismo - questo provvedimento rappresenta un'ulteriore incombenza sull'attività degli Agenti immobiliari, che inciderà notevolmente su chi lavora nel settore delle locazioni turistiche, a fronte di guadagni, a volte, molto limitati".


E continua: "Non crediamo che il problema del mondo delle locazioni turistiche sia il sommerso o l'evasione ipoteticamente generata per gli affitti brevi, in quanto oggi la percentuale di pagamenti in contanti è bassissima e quindi altamente tracciabile. Il problema, semmai, sono le differenti normative locali -conseguenza della mancata riforma del Titolo V della Costituzione - differenti tra Regione e Regione che creano confusione agli stessi proprietari che decidono di acquistare un immobile e di gestirlo in proprio per la locazione turistica.


Fonte articolo: 1. IlSole24Ore, 2. IlSole24Ore, 3. Condominioweb.com

Novità "prima casa": ammessa la rettifica del cambio di residenza

Tra le motivazioni per poter usufruire delle agevolazioni sulla prima casa rientra anche quella relativa a chi acquista nello stesso Comune in cui lavora.


Con una risoluzione del 27 aprile l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che una dichiarazione di questo tipo può essere rettificata successivamente all’atto notarile. 

 

Ma andiamo con ordine e spieghiamo come si è arrivati a questo provvedimento.

Il caso da cui è partito tutto è quello di un avvocato che aveva aperto uno studio nel paese in cui avrebbe dovuto seguire un nuovo cliente. Contestualmente il professionista aveva acquistato un immobile godendo delle agevolazioni sulla prima casa e dichiarando di avere proprio nel Comune la sua sede di lavoro. Una volta conclusa la compravendita le condizioni lavorative sono decadute e lo studio non è più stato aperto. Da questo proviene la possibilità di rettifica della dichiarazione, nella quale ci si può impegnare a trasferire la propria residenza e la propria sede lavorativa entro i 18 mesi successivi all’atto notarile.


Questo provvedimento si aggancia a quello già esistente per cui le condizioni di accesso alle agevolazioni prima casa possono essere rettificate successivamente all’atto. Sia che si tratti di un acquirente con residenza già stabilita nel Comune, sia che si tratti di un impegno a trasferirsi in 18 mesi, sia che si tratti di qualcuno che lavora o studia nel luogo in cui è ubicato l’immobile, qualora venga riscontrata una dichiarazione mendace o non venga rispettato l’impegno preso, il fisco potrà recuperare il valore dell’imposta maggiorata sull’acquisto, compresa di mora.


Fonte articolo: Immobiliare.it

Passaggio di proprietà di un immobile: quando avviene?

Quando avviene, in termini giuridici, il passaggio di proprietà di una casa o più in generale di un bene immobile?

Al momento dello scambio dei consensi, alla firma del contratto preliminare, alla consegna materiale dell'abitazione?

 

La questione ha dei risvolti di non poco conto sia in relazione ai diritti che le parti possono vantare sui beni, nonché verso le controparti, sia in relazione a rischi e responsabilità connessi al possesso/detenzione degli immobili.
Partiamo da dato certo: in relazione alla compravendita immobiliare, nel nostro ordinamento, vale il così detto principio consensualistico, previsto dall'art. 1376 c.c., rubricato Contratto con effetti reali, che recita:

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.


In buona sostanza per la legge italiana è sufficiente formalizzare, nei modi specificamente previsti, i consensi delle parti affinché la proprietà di un bene, meglio il diritto di proprietà su di esso, possa dirsi trasferita dal venditore all'acquirente.
Si badi: consenso espresso nelle forme previste dalla legge.


Così, ad esempio, in relazione agli immobili, il codice civile prevede che per la compravendita sia necessario – a pena di nullità – concludere il contratto o mediante scrittura privata o mediante atto pubblico.
Ciò vuol dire che se Tizio intende vendere a Caio la propria unità immobiliare dovrà farlo con un contratto scritto dal quale emergano gli elementi fondamentali dall'accordo (consensi, oggetto e causa).


Nel momento in cui l'accordo è raggiunto, cioè il contratto è siglato, la vendita è da ritenersi perfezionata e di conseguenza la proprietà passata in capo all'acquirente.

Due considerazioni sulla vicenda:

a) per il passaggio di proprietà di un immobile la trascrizione non è necessaria, essa ha mera finalità di pubblicità notizia, ossia di rendere opponibile a terzi il trasferimento;

b) la consegna dell'immobile da parte del venditore rappresenta un'obbligazione connessa al contratto non avendo alcuna rilevanza in relazione al passaggio di proprietà del bene.

In questo contesto il contratto preliminare non ha alcun valore in relazione al passaggio di proprietà: con il contratto preliminare le parti s'impegnano a stipulare, successivamente, un contratto di cessione del bene.
Nel così detto preliminare, quindi, sono stabiliti una serie di elementi volti a disciplinare modalità e termini di stipula del contratto definitivo. Il contratto preliminare può essere oggetto di esecuzione giudiziale (art. 2932 c.c.) volta ad ottenere la vendita, ma non è capace di trasferire la proprietà.


Un effetto della cessione al momento dello scambio dei consensi riguarda anche i rischi connessi al perimento del bene prima della sua consegna. Il primo comma dell'art. 1476 c.c. rende ancor più chiaro quanto sia determinante il consenso più che la consegna in relazione al passaggio di proprietà.

Recita la norma:

Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.


Fonte articolo: Condominioweb.com

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