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Catasto, in vigore dal 28 gennaio il decreto sulle commissioni censuarie

Ci sono voluti "solo" due mesi per percorre i circa 12 chilometri che separano Palazzo Chigi dal poligrafico dello Stato. Era 10 novembre dello scorso anno quando, dopo un estenuante ping pong tra commissioni parlamentari e Governo, veniva finalmente approvato il decreto legislativo che definisce compiti e composizione delle commissioni censuarie, gli organi indispensabili per far la riforma del catasto.

In concreto, dalla prima bozza presentata dal Governo alla mini bicamerale che avrebbe dovuto accelerare i tempi dell'esame parlamentare, all'entrata in vigore del decreto legislativo 198/2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri)  ci sono voluti sette mesi. E dieci dall'entrata in vigore della delega fiscale. Un bel risultato, considerando che si trattava di una delle norme di attuazione meno complesse.

Questo primo decreto, l'unico già approvato per la riforma del catasto, ridefinisce le competenze e il funzionamento delle commissioni provinciali e centrale, e ne modifica la composizione. In particolare, tra i sei membri ci saranno due rappresentanti delle Entrate, uno degli enti locali, tre di professionisti, tecnici, docenti qualificati ed esperti di statistica e di econometria, indicati da Ordini e associazioni di categoria. In particolare, i ritardi sono da attribuire proprio ai tentativi del Governo di non garantire la presenza delle associazioni di categoria nelle commissioni locali e centrale, affermata invece con forza dalle commissioni parlamentari e inserita infine nel testo del decreto.
Le commissioni censuarie avevano funzioni importanti anche prima ma di fatto, a causa del blocco delle nomine che avevano interessato la commissione censuaria centrale, e molte provinciali, da alcuni anni, aveva perso ormai di significato.
Ora, invece, le commissioni, che non a caso sono state oggetto del primo dei decreti legislativi dedicati alla riforma del catasto (uno dei cardini della delega fiscale), torneranno a funzionare. A livello locale, le nomine dei presidenti delle commissioni e dei membri e del presidente delle sezioni passeranno dal presidente del Tribunale locale. I membri, in particolare (effettivi e supplenti), saranno il risultato di una scelta tra i nomi proposti da associazioni di categoria e ordini professionali (e designati dal prefetto), dall'agenzia delle Entrate e dall'Anci.

Per la commissione centrale, invece, il presidente sarà nominato con Dpr su proposta del ministro dell'Economia e previa delibera del Consiglio dei ministri.
La nascita delle commissioni, a questo punto, viene subordinata a un decreto d'insediamento formato dal direttore dell'agenzia delle Entrate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, e permetterà, da una parte, di riprendere le attività di gestione delle revisioni dei quadri tariffari estimali (dalle tariffe, che saranno a metro quadrato, dipenderanno le rendite e i valori su cui calcolare le tasse) e, soprattutto, di validazione degli algoritmi che definiranno questi valori e rendite unità per unità. Il decreto, quindi, è legato a doppio filo con quello sulle «funzioni statistiche» in modo che la macchina possa davvero partire.

Di questo secondo decreto (in corso di elaborazione da parte delle Entrate, si veda il Sole 24 Ore del 4 gennaio scorso) i contenuti sono centrati soprattutto sull'algoritmo da applicare alle unità immobiliari, partendo da valori medi che saranno determinati con un'approssimazione territoriale molto ampia.

A questo si applicheranno coefficienti che terranno conto, tra l'altro, di ubicazione, epoca di costruzione e grado di finitura. I coefficienti funzioneranno sulla base, appunto, di un algoritmo che definirà il valore unitario del metro quadrato. E le 103 commissioni censuarie locali saranno chiamate a validare queste funzioni statistiche.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2015-01-13/catasto-vigore-gennaio-decreto-210257.php?uuid=AbY8UrvK

La mancanza dell’Ape non annulla la vendita, ma le multe sono salate

È il documento che informa il potenziale acquirente sul grado di efficienza dell'immobile e rappresenta un ulteriore strumento di valutazione e confronto, che serve a orientare il mercato verso gli edifici a miglior rendimento. L'attestato di prestazione energetica (Ape) ha sostituito dal 6 giugno 2013, integrandolo, il precedente attestato di certificazione energetica (Ace): rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, fotografa il fabbisogno annuo di energia necessaria ai servizi di climatizzazione invernale e estiva in relazione all'uso standard, secondo la destinazione urbanistica, attribuisce una classe energetica (con lettere da A+ a G) e contiene raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza stessa.Il decreto interministeriale, previsto dal Dl 63/2013 (convertito nella legge 90/2013) per rivisitare le metodologie di calcolo delle prestazioni, non è però ancora arrivato: per la redazione dell'attestato si fa quindi riferimento a modulistica e linee guida previgenti (e alla normativa regionale).

 Alle diverse modifiche intervenute nel corso degli anni sulla disciplina dell'attestato energetico e gli obblighi imposti, si è aggiunta in ultimo quella del decreto sulle Semplificazioni fiscali (Dlgs 175/14) che sposta dall'agenzia delle Entrate al ministero dello Sviluppo economico l'accertamento e l'attuazione del procedimento sanzionatorio.

Gli obblighi nelle compravendite
Ma quali sono le regole da rispettare? Il Dlgs 192/2005 (art.6, comma 2) stabilisce che «nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica».
Nelle compravendite, l'Ape va dunque allegato ai contratti e l'acquirente deve dichiarare in un'apposita clausola di aver ricevuto dal venditore la documentazione comprensiva dell'attestato. «C'è un obbligo di dotazione, di allegazione e di consegna – riassume Sveva Dalmasso del Consiglio notarile di Milano – e il principio vale per tutti gli atti traslativi a titolo oneroso: per quelli a titolo gratuito come la donazione non c'è invece bisogno di allegare».
Se le parti non consegnano l'attestato da allegare, il notaio – che esercita un controllo formale (non tecnico) del documento – non può in teoria rifiutarsi di ricevere l'atto, ma deve informare delle conseguenze civilistiche e delle sanzioni previste. La mancata allegazione, infatti, per legge comporta non la nullità del contratto ma una sanzione amministrativa da 3mila a 18mila euro, che le parti devono pagare in solido. Stessa sanzione è prevista in caso di omessa dichiarazione nel contratto.

Le regole per i compromessi
Il proprietario deve rendere disponibile l'Ape al potenziale acquirente nel momento stesso in cui decide di metter in vendita l'immobile, ricorrendo o meno ad annunci commerciali. L'attestato deve essere dunque già presente all'avvio delle trattative e va consegnato alla loro chiusura: al più tardi alla stipula del “compromesso”.
«Non corre invece alcun obbligo di allegare l'attestato al preliminare – commenta il notaio Dalmasso – e d'altra parte non sono previste sanzioni. La disciplina si applica infatti agli atti traslativi, non ai contratti preliminari che hanno solo effetti “obbligatori”».

La validità dell'attestato
L'attestato, come spiega il Dlgs 192/2005 (art. 6, comma 5), «ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare». La validità è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo/adeguamento degli impianti. Gli Ace rilasciati entro il 5 giugno (e ancora validi) possono essere perciò utilizzati anche per gli atti stipulati in futuro, sempre che non vengano effettuati interventi di ristrutturazione che incidano sulla classe energetica dell'edificio (anche questa validità è subordinata al rispetto delle regole di controllo/adeguamento degli impianti). Oltre a un presupposto di carattere contrattuale, legato al trasferimento dell'immobile, ce n'è perciò uno di carattere oggettivo: a prescindere da un loro “passaggio” devono dotarsi di Ape i nuovi edifici e quelli ristrutturati (soggetti cioè a manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo).

L'intreccio con le norme regionali
Tornando alle compravendite, il nodo principale riguarda l'intreccio tra legislazione nazionale e regionale. Le regioni, oltre a propri sistemi locali per il rilascio dell'attestato, prevedono in molti casi proprie regole per esclusioni e sanzioni. Quali norme vanno applicate? «La questione – osserva il notaio Dalmasso - è dibattuta e soggetta a diverse interpretazioni. Ci sono regioni come la Lombardia che ritengono prevalere il proprio sistema sanzionatorio particolareggiato (ad esempio da 500 a 2mila euro per attestato non conforme, da 5mila a 20mila euro per cessione a titolo oneroso senza Ape, eccetera). Su questi temi, e in relazione ai casi specifici regionali, affidarsi al notaio è comunque il miglior modo per sgombrare il campo da dubbi residui».

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2015-01-08/lape-annulla-vendita-180552.php?uuid=AbnXuDuK

Doppio appuntamento per l’Imu e la Tasi

Chance autocorrezione con l’applicazione delle sanzioni in forma ridotta pari a 1/9 del minimo (quindi al 3,33%) fino al 16 marzo prossimo per l’insufficiente versamento dei saldi Imu e Tasi scaduti il 16 dicembre scorso.
L'operazione è possibile grazie alla nuova lettera a-bis) nell'articolo 13 Dlgs 472/1997, introdotta dalla legge 190/2014 operante per tutti i tributi e non solo per quelli amministrati dall’agenzia delle Entrate.
In questo senso va ricordato che la legge di stabilità 2015 non contiene disposizioni relative alla sua decorrenza, per cui, trattandosi di norma procedimentale, essa dovrebbe trovare applicazione anche per le violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato già l’atto impositivo.
Tale nuova opportunità di ravvedimento viene quindi ad aggiungersi a quanto già in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 190/2014, applicabili, queste ultime, dal 1° gennaio 2015.


Si ricorda, infatti, che per tutte le violazioni relative alla totalità delle entrate che hanno natura tributaria, a prescindere dall’ente titolare della potestà impositiva, è possibile usufruire di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del Dlgs 472/1997 che prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto.
Pertanto in relazione ai tributi locali scaduti il 16 dicembre scorso, essendo decorsi i termini per usufruire del ravvedimento sprint (entro i 14 giorni successivi alla scadenza) è possibile fino al 15 gennaio 2015 beneficiare della riduzione a 1/10 delle sanzioni.
Tornando alla nuova lettera a-bis dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997, va rilevato che il dato testuale della norma, in relazione alla decorrenza, fa esplicito riferimento al «novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore».
In questo senso va detto che in tema di tributi locali (nello specifico Imu e Tasi) l’obbligo dichiarativo deve essere assolto solo in occasioni circostanziate e ben precise (con casistiche molto meno frequenti rispetto al passato) qualora intervengano variazioni specifiche inerenti il possesso, la detenzione degli immobili, o ancora modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
A tal fine quindi, con riferimento a questi tributi, un’interpretazione sistematica e coordinata della norma, va nella direzione di far decorrere la specifica ipotesi alla lettera a-bis) dell’articolo 13 Dlgs 472/1997, limitatamente ai tributi di cui si discute, unicamente con riferimento al termine dei 90 giorni decorrenti dal momento della scadenza del tributo.
Infine, in sede di ravvedimento operoso, oltre al versamento dell’imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi moratori che maturano giorno per giorno e si applicano all’importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato con la regola del pro rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi l’1% annuo, per il periodo 16-31 dicembre 2014, e allo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal Decreto del ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2014).

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20150109&startpage=1&displaypages=2



Ecobonus e ristrutturazioni: guida operativa agli incentivi fiscali

 La legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) ha stabilito (art. 1, comma 47) l'estensione fino al 31 dicembre 2015 delle detrazioni - riconosciute fino al 31 dicembre 2014 nelle misure del 50 e del 65% - previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. Medesime considerazioni valgono anche per il bonus mobili e grandi elettrodomestici, quindi, anche per tale beneficio si avrà un anno in più.
È stata, inoltre, prorogata, fino al 31 dicembre 2015, anche la detrazione del 65% in merito alla messa in sicurezza antisismica degli edifici (prime case ovvero edifici industriali) ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Dpcm 3274/2003), che dal 2015, secondo la precedente formulazione della norma, sarebbe scesa al 50%.

Da quanto sopra si evince che:
- vi è ancora tutto il 2015 ad aliquota massima, per gli sconti fiscali relativi agli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (50%), di risparmio energetico negli edifici (65%) e per l'antisismica (65%). Ma dal 2016 si torna al 36%, senza aliquote intermedie di passaggio;
- un anno in più anche per il bonus mobili al 50%, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2014. Per meglio dire la detrazione (50% su una spesa massima di 10mila euro) per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, nell'ambito di interventi di recupero edilizio (articolo 16, comma 2 legge 147/ 2013).

Si evidenziano, inoltre, le seguenti novità sempre introdotte dalla legge di Stabilità 2015:
- la detrazione Irpef/Ires del 65% in tema di risparmio energetico è stata estesa anche:
all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari (allegato M, Dlgs. n. 311/2006), fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
- all'acquisto ed alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- come noto l'acquisto di un immobile ristrutturato a uso abitativo da un'impresa di costruzione può fruire della detrazione Irpef del 50%. Le relative spese possono essere portate in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Allo scopo di ottenere l'agevolazione i lavori devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che, a seguito della novità apportata dalla Legge di Stabilità 2015, devono provvedere entro 18 mesi (prima il termine era di 6 mesi) dalla data del termine dei lavori alla successive alienazione o assegnazione dell'immobile.

TABELLE: DETRAZIONE FISCALE CONCESSA IN BASE AL PERIODO DI SPESA PER

1) INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
2) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO

Detrazione per interventi antisismici

Prorogata fino al 31 dicembre 2015 la detrazione del 65% (prima delle modifiche della legge di Stabilità 2015 sarebbe scesa al 50%) riferita agli interventi antisismici. Conseguentemente, per le spese relative agli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche, attivate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta una detrazione nella misura del 65% (per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2015), fermo restando il limite di spesa di 96.000 euro riferito a ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio, a condizione che le procedure di autorizzazione siano avviate a decorre dal 4 agosto 2013 (DL n. 63/2013 convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90).

Da ricordare che gli interventi per l'adozione di misure antisismiche e per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (CM n. 29/E/2013).

LE DEFINIZIONI DA RICORDARE: TABELLA

Detrazione per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
Come noto è prevista una detrazione Irpef sulle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari, a uso abitativo, facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile in uno specifico termine.

Si ricorda che:
- la detrazione in esame torna applicabile agli acquirenti (soggetti Irpef) in relazione alla quota di proprietà dell'immobile;
- la detrazione in esame va ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
La detrazione in commento si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati (l'agevolazione trova applicazione a condizione che gli interventi edilizi riguardino l'intero fabbricato e non solo una parte di esso, anche se rilevante), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori (tale termine è stato innalzato proprio dalla legge di Stabilità 2015, infatti, precedentemente il termine era di 6 mesi), alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Si fa presente che tale detrazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.
Inoltre, la detrazione torna applicabile quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Dpr n. 380/2001.

Va segnalato anche che l'acquirente ovvero l'assegnatario dell'immobile ad uso abitativo deve calcolare la detrazione (che a seconda dell'anno di sostenimento della spesa sarà pari al 50 o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione.

Esempio
Nel caso in cui un contribuente abbia acquistato un'abitazione al prezzo di 300.000 euro, l'importo su cui calcolare la detrazione (25% di euro 300.000) ammonta ad 75.000 euro, mentre la detrazione effettivamente spettante (se l'immobile è stato acquistato entro il 31 dicembre 2015) sarà pari a 37.500 euro (50% di 75.000 euro). Tale ultima detrazione (37.500 euro) dovrà essere poi ripartita fra i soggetti che ne hanno diritto in 10 rate annuali di pari importo.

TEMPISTICA DELLA DETRAZIONE: TABELLA

Dal 1° gennaio 2015 ritenuta sui bonifici dell'8%
Dal 1° gennaio 2015 è stata aumentata dal 4 all'8% la misura della ritenuta sui bonifici relativi ai pagamenti per beneficiare dei bonus più sopra riportati. Più nel dettaglio si fa riferimento alla ritenuta che gli istituti di credito (banche e poste) devono fare sui bonifici, a titolo di acconto di imposta. La misura fu introdotta dal Dl n. 78/2010 al livello del 10%: quando il proprietario di casa emette il bonifico per pagare l'impresa edile (o progettisti o fornitori) – metodo di pagamento da utilizzare necessariamente – la banca deve trattenere e versare al Fisco una quota del pagamento, a titolo di acconto delle imposte che pagherà l'impresa. La misura serviva anche a monitorare più efficacemente pagamenti e adempimenti fiscali delle imprese. Tuttavia, le proteste delle piccole imprese, moltissime artigiane, fecero abbassare tale ritenuta dal 10 al 4% (Dl n. 98/2011). Alla luce della legge di Stabilità 2015, la ritenuta a decorrere dal 1° gennaio 2015 aumenta dal precedente 4% (valevole fino al 31 dicembre 2014) alla nuova misura dell'8%.

Fonte articolo: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/

Il 2014 si è chiuso con la speranza della ripresa. Se il governo risponderà alle richieste di riforme

È una doppia lettura quella a cui si prestano i dati relativi all'andamento del real estate italiano nel corso del 2014. L'anno appena finito è stato, infatti, la conferma del miglioramento iniziato nel 2013 per il mattone definito commercial (tutto ciò che non è residenziale).

E della fiducia che gli investitori internazionali sembrano aver ritrovato per il nostro Paese, ancora sottotono però se si guarda al volume degli investimenti confrontandolo con quelli di Paesi come la Spagna. Le stime di chiusura dell'esercizio propendono per un aumento dei volumi rispetto al 2013, secondo la società di consulenza Cbre – il cui team si dice al momento conservatore – dell'ordine del 5% per arrivare a quota cinque miliardi di euro alla data del 31 dicembre 2014 (la Spagna chiude a nove miliardi circa). “Volendo essere più ottimisti potremmo pensare a una crescita del 10%, equivalente a un volume di 5,3 miliardi” dicono dalla società.

Più in generale circa il 70% di tali volumi è di matrice “estera”. I capitali internazionali, in arrivo da fondi sovrani, grandi investitori istituzionali e soggetti privati, hanno premiato trophy asset (spesso destinati a hotel), centri commerciali e immobili di logistica (gli acquisti preferiti da Blackstone che solo di recente pare preferire complessi direzionali) e uffici se centrali e molto redditizi. Ad attirare capitali esteri sono infatti gli elevati yield, che vanno di pari passo alla discesa dei valori e alla scarsa stabilità che ancora da oltre confine attribuiscono all'Italia.
I fondamentali però non sono migliorati e mancano segnali forti sull'uscita dalla recessione. Alcune riforme è vero sono state annunciate e realizzate. Ma la portata di tali cambiamenti non invertirà la rotta del real estate residenziale, la fetta più importante del mercato (poco meno dell'80% con volumi di 80 miliardi di euro su un totale di 105 miliardi a settembre 2014 secondo Scenari Immobiliari). Le tasse sulla casa, la mancanza di una politica di incentivi all'acquisto, la crisi economica e i problemi del lavoro penalizzano ancora le compravendite, ripartite solo nei grandi centri urbani. E se non riparte il mercato residenziale, il settore continuerà a soffrire.
Il governo dovrebbe cambiare passo e tenere in considerazione il settore come industriale e produttivo, in grado di esprimere una elevata percentuale del Pil, purtroppo minata da politiche poco lungimiranti.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2015-01-05/2014-chiuso-speranza-ripresa-103853.php?uuid=AbXxUEtK

Bonus 50% e pertinenze, l'Agenzia delle Entrate: ok a sconto per costi notarili

Nella detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione degli immobili trova spazio anche il costo sostenuto per il riconoscimento del vincolo pertinenziale, come nel caso degli interventi di recupero di un sottotetto. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 118/E, con la quale si chiarisce che il contributo sostenuto per la redazione dell'atto notarile destinato alla costituzione del vincolo pertinenziale può essere anch'esso ammesso in detrazione.
La risoluzione conferma che gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti a fini abitativi rappresentano a tutti gli effetti interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione.

Di conseguenza - spiega l'Agenzia delle Entrate in una nota - il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente può essere portato in detrazione, purché questo avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita.
La redazione dell'atto notarile di vincolo unilaterale è un atto che rende la parte di sottotetto esistente "pertinenza" dell'unità immobiliare principale. Quindi - precisa ancora la nota - l'atto notarile è considerato funzionale alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia. Ne consegue che anche il costo sostenuto per la redazione dell'atto è ammesso in detrazione poiché determina l'importo del contributo detraibile.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-12-30/bonus-pertinenze-agenzia-entrate-111708.php?uuid=Ab1mGUrK

Tasi per inquilino e proprietario: la terza via si chiama «accollo»

 La normativa prevede che il Comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra il  10 e il 30% dell'ammontare «complessivo» della Tasi dovuta per l'immobile; la restante parte    rimane a carico del proprietario.

Nei Comuni dove si applica la Tasi sugli altri immobili, il detentore è chiamato spesso a pagare delle cifre irrisorie e a volte ingiustificate rispetto agli adempimenti posti a carico del contribuente per corrispondere il tributo. Infatti, normalmente il detentore non conosce né gli identificativi catastali né la rendita catastale, informazioni che dovranno essere rese dal possessore.Il detentore poi dovrà verificare quant'è la Tasi di sua competenza, utilizzando però la stessa aliquota del possessore, visto che il detentore deve pagare una quota della Tasi a carico del possessore.

Una volta calcolata l'imposta, deve anche verificare se supera la soglia dell'importo minimo di versamento stabilito nel regolamento comunale, che spesso è inferiore ai 12 euro individuati di default dalla normativa statale. Per semplificare, il possessore può farsi carico della quota di Tasi dovuta dal detentore, ricorrendo all'istituto dell'accollo. L'articolo 8 della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) prevede che «è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».

Questa possibilità non deve essere recepita in un provvedimento del Comune: pertanto, se anche il regolamento comunale non lo disciplina, il contribuente potrà comunque ricorrere all'accollo. Ovviamente, sarà necessario comunicarlo al Comune (con una lettera in carta semplice, senza formalità). L'accollo però non libera il contribuente originario; questo vuol dire che, ad esempio, in caso di versamento parziale della quota dovuta dal detentore, il Comune potrà richiedere la differenza solo al detentore e non all'accollante; vale, infatti, sempre la regola che non vi è solidarietà tra possessore e detentore. L'accollo può poi essere utile per risolvere una serie di casi sui quali si è venuta a creare un'enorme confusione, anche a seguito delle Faq ministeriali, nelle quali si è ritenuto che in tutte le ipotesi di fabbricati assimilati all'abitazione principale per legge, l'obbligo di versamento Tasi «ricade unicamente sul proprietario e non sull'occupante». Questa tesi non trova appiglio giuridico, ma crea sicuramente confusione, e in prospettiva potrà portare del contenzioso, perché quello del Mef è un parere non vincolante né per il contribuente né per il Comune.. In questa situazione, allora, l'accollo da parte del comodante, o della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, della quota dovuta dal comodatario o dall'assegnatario, risolve qualsiasi problema.

Fonte aricolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/casa-e-fisco/2014-12-12/tasi-inqulino-proprietario-terza-212239.php?uuid=AbdfTPmK

La progettazione vede rosa: appalti in crescita del 122% in valore

Novembre chiude in positivo per il mercato della progettazione. Lo dice l'ultimo monitoraggio dell'Oice (società di ingegneria). L'undicesimo mese dell'anno ha visto infatti la pubblicazione di 318 gare di servizi di ingegneria e architettura, in crescita del 36,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Il valore complessivo a base d'asta è stato di quasi 58,4 milioni, con una crescita ancora più elevata, pari al 122% rispetto agli appalti mandati in gara a novembre 2013.

La crescita di novembre, ricorda l'Oice, si aggiunge a quella già registrata a ottobre e trascina al rialzo la statistica dei primi 11 mesi dell'anno che si sta per chiudere. Tra gennaio e novembre di quest'anno sono stati infatti banditi 3.419 bandi di servizi di ingegneria e architettura (+0,9% rispetto al 2013) per 477,2 milioni di euro di base d'asta, con una crescita del 35,6% rispetto allo stesso dato dell'anno prima.

I numeri positivi sono ovviamente una buona notizia che però, sostiene l'Oice, dovrebbero stimolare il governo a misure in grado di assecondare e sostenere la crescita. «Continua anche in novembre la serie positiva del mercato - rileva infatti Patrizia Lotti, presidente dell'Oice - che supera i livelli registrati nel 2012 e sembra incamminato verso una ripresa che potrà essere confermata e sostenuta nel prossimo anno solo da una politica espansiva che investa nelle infrastrutture e nei risanamenti territoriali». L'Oice suggerisce in particolare alcuni interventi: «Il progetto e la direzione dei lavori devono essere esternalizzate - dice Patrizia Lotti - togliendo l'incentivo del 2% ai tecnici pubblici. Essenziale poi è arrivare all'appalto di lavori su un progetto esecutivo dettagliato: meglio spendere qualche mese in più sul progetto, piuttosto che anni in sede esecutiva fra varianti e riserve». «Bisogna poi tornare a pagare il giusto i progetti limitando i ribassi attraverso serie analisi dei prezzi offerti e aprendo le offerte economiche soltanto se si è superata una soglia di punteggio tecnico», ha concluso la presidente dell'Oice.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/impresa-e-professione/2014-12-16/progettazione-vede-rosa-appalti-152925.php?uuid=AbbWaUnK

In vendita oltre 70 castelli in Italia, acquirenti stranieri in prima fila

C'era una volta il castello di proprietà, della nota famiglia benestante con qualche titolo nobiliare, magari tramandato di generazione in generazione. A spezzare la trama della storia, oggi, sono il peso eccessivo del Fisco sul mattone residenziale di lusso e le sempre più elevate spese di gestione e manutenzione degli immobili storici. Da nord a sud Italia, sono oltre 70 i castelli privati in vendita: lo conferma una nota della società di intermediazione immobiliare Lionard Luxury Real Estate, specializzata nel segmento degli immobili di pregio, che sottolinea come questo destino accomuni anche alcune proprietà diventate famose nel corso della storia.

 

Le proprietà “famose”
In cerca di acquirenti, ad esempio, ci sono due prestigiosi castelli in vendita in Toscana, legati a due personaggi storici della Divina Commedia di Dante: Farinata degli Uberti, tra i dannati dell'Inferno, e la gentildonna senese Sapia Salviani tra gli invidiosi del Purgatorio. Sono il Castello di Tavolese vicino a Firenze e quello di Sapia nei pressi di Siena. I prezzi oscillano da 1.200 a 8.500 euro a metro quadro per immobili di grande fascino e pregio, in perfetto stato di manutenzione, alcuni dei quali già adibiti a strutture ricettive turistiche, oltre che ad aziende agricole. «Solo nel nostro sito web - afferma l'amministratore delegato di Lionard Luxury Real Estate, Dimitri Corti - abbiamo in vendita 37 castelli, ma in portfolio sono oltre 70 in tutta Italia». Per la clientela straniera si tratta di prezzi vantaggiosi soprattutto se rapportati ai costi di altre città nel mondo: per un appartamento di 150 metri quadri a Londra, nel quartie re Myfair, occorrono 6 milioni di euro, la stessa cifra a New York per 130 metri quadri in Central Park. «D'altra parte - afferma sempre Dimitri Corti - l'acquisto di un immobile di grande valore come un castello, una villa storica, per nostra esperienza, si traduce sempre in un'opportunità perché crea un indotto economico nel territorio anche in termini occupazionali».

Le ragioni che spingono a vendere
Gli alti costi di manutenzione e la crescente pressione fiscale sugli immobili hanno convinto molti proprietari, spesso da più generazioni, di valutare opportunità di vendita rivolte al mercato straniero, che in questo momento storico è l'unico interessato ad acquistare oggetti di questa tipologia, che definire di lusso è riduttivo. Su questo tipo di immobili, infatti, grava il Fisco locale: l'Imu sull'abitazione principale si paga solo nei limitatissimi casi (circa 70mila) in cui questa sia iscritta nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi «di eminenti pregi artistici o storici»). A queste case, comunque, si applica l'aliquota speciale per le abitazioni principali, a cui in alcuni Comuni si può aggiungere - in base alle scelte della giunta locale - il peso dell'aliquota Tasi.

La mappa dei castelli in vendita
I più vantaggiosi da acquistare si trovano in Piemonte: per un castello tra i più scenografici del Monferrato, immerso in un parco di alberi secolari, 5.962 metri quadri di interni perfettamente restaurati, una foresteria del Cinquecento, occorrono circa sette milioni, poco più di 1.000 euro a metro quadro. Anche in altre regioni italiane si possono trovare occasioni nello stesso ordine di prezzo: dall'Umbria all'Emilia Romagna, dal Lazio alla Liguria, fino alla Toscana, una delle più richieste per questo tipo di immobili. È il caso dell'ottocentesco Castello di Acquabella, nello splendido scenario della Riserva Naturale di Vallombrosa, vicino all'omonima Abbazia, restaurato a regola d'arte, per un totale di circa 5.000 mq di superfici interne.
Sulla costa, tra Livorno e Castiglioncello, è in vendita un castello dei primi del '900 con vista mozzafiato sul mare, 700 metri quadri d'interni su 4 piani e due torri merlate. All'esterno un parco lussureggiante con palme, lecci, pini secolari e piante esotiche. In vendita anche il Castello di Sapia - dal nome di Sapia Salviati - nei pressi di Monteriggioni, a soli sette chilometri da Siena. Immerso in una campagna senza tempo, il castello da ristrutturare completamente, è in vendita a 2 milioni e cinquecento mila euro. In una fascia superiore di prezzo, tra 10 e 20 milioni o oltre, si trovano castelli da favola nel Chianti senese e fiorentino, come l'imponente Castello di Tavolese, appartenuto alle famiglie di Farinata degli Uberti, del cui casato fece parte la madre del Petrarca: 7.676 metri quadrati di interni e 62 ettari di parco, oltre ad altri edifici tra cui una chiesa e varie coloniche.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2014-12-16/vendita-oltre-castelli-italia-192300.php?uuid=Abw4cXnK

Ristrutturazioni e arredamento sul podio dei prestiti: spinta da bonus fiscali e tassi in calo

La ristrutturazione della casa rimane in testa nella “classifica” dei motivi per cui viene richiesto e concesso un prestito. Secondo i dati elaborati da PrestitiOnline.it, nei primi 11 mesi del 2014 sono stati i prestiti per la ristrutturazione della casa (30,6%), per l'acquisto di un'auto usata (22,5%) e per l'arredamento (14,9%) a distinguersi tra quelli maggiormente erogati agli italiani. Si ricorre invece sempre meno a un prestito per hobby, viaggi e vacanze per i quali l'erogazione è stata soltanto dell'1,8%.

La tenuta della “leadership” dei prestiti per la casa - che secondo l’Energy efficiency report 2014 del Politecnico di Milano sono lo strumento più diffuso per finanziare la riqualificazione energetica, con un valore di 585 milioni di euro di interventi realizzati grazie a questo canale dal 2007 al 2013 - è sostenuta dalla combinazione di bonus fiscali e tassi di interesse in calo. «Il tasso medio è stato del 6,6% fino a giugno, per poi scendere al 5,6-5,7%», spiega a Casa24 Plus il direttore marketing di Prestitonline.it, Roberto Anedda. Dall’altro lato, la legge di stabilità ora in discussione si prepara a prorogare alle attuali percentuali del 50 e del 65% per tutto il 2015.

«Dai 40mila euro in su ha invece senso chiedere un mutuo, che richiede un maggior impegno (a partire dall'ipoteca sull'immobile, ndr) ma - prosegue Anedda - offre tassi inferiori, soprattutto ora: un fisso del 2,61%, su una durata di 7 anni. Mentre però il prestito non ha spese oltre le rate, nel caso del mutuo bisogna mettere in conto che ci sono voci (istruttoria, perizia, eccetera) che incidono per almeno mille euro».

Il sito di comparazione di prodotti di credito che fa capo al Gruppo MutuiOnline, evidenzia, inoltre, che «nei primi 5 mesi del secondo semestre la durata più erogata dei finanziamenti è stata di 60 mesi (il 20,2%), seguita da quella a 84 mesi (il 17,6%) e da quella a 36 mesi (16,3%)». E che «l'importo medio dei prestiti erogati si è attestato a 10.835 euro, in calo rispetto a quello del primo semestre del 2014. Inoltre, il 31,7% dei prestiti erogati ha riguardato un importo compreso tra i 5mila e i 10mila euro.

Dal punto di vista dalla distribuzione geografica, le erogazioni sono in lieve calo nel Nord Italia (39,1%), in aumento al Centro (22,4%) e stabile al Sud e nelle Isole (38,5%). Infine, «il 39,2% dei prestiti è stato erogato alla fascia d'età 36-45 anni, il 25,4% alla fascia 46-55% e il 20,4% alla fascia 26-35 anni».

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2014-12-16/ristrutturazioni-arredamento-podio-prestiti-123135.php?uuid=AbTEsXnK

Per il saldo determinanti le delibere. Prima di effettuare i versamenti in scadenza oggi vanno verificate le scelte dei Comuni

Oggi ultimo appuntamento con il saldo di Imu e Tasi. Per i Comuni montani, invece, il saldo è spaccato in due date, visto che l’intera Imu 2014 dovuta per i soli terreni agricoli che hanno perso l’esenzione dovrà essere versata entro il 26 gennaio dell’anno prossimo.
All’appuntamento del saldo Imu e Tasi il contribuente arriva con tutte le incertezze dell’ennesimo annus horribilis dei tributi comunali, caratterizzato da ritardi, norme criptiche che vengono modificate più volte nel corso dello stesso anno, Faq ministeriali che si contrappongono alle interpretazioni comunali: in sintesi una costante violazione di quel principio di buon andamento dell’amministrazione consacrato dall’articolo 97 della nostra Costituzione.
In questo ginepraio, la prima regola da ricordarsi è che il saldo non è necessariamente uguale all’importo pagato in acconto, e ciò sia per Imu che per Tasi.

Infatti, mentre l’acconto è pagato sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate l’anno precedente, il saldo deve tener conto delle aliquote deliberate per il 2014, con eventuale conguaglio di quanto non versato con la rata di acconto. Il contribuente dovrà quindi verificare sul “Portale del federalismo fiscale” le aliquote Imu pubblicate dal proprio Comune. Particolare attenzione andrà prestata anche per la Tasi, perché alcuni Comuni hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio, e sulla base di queste è stato pagato l’acconto del 16 giugno, ma poi le hanno modificate entro il 10 settembre, e quindi la rata di saldo dovrà tener conto delle ultime aliquote approvate.
Va anche precisato che ai fini del pagamento dell’Imu e della Tasi valgono esclusivamente le delibere pubblicate sul “Portale del federalismo”, visto che è solo con la pubblicazione su tale sito che la delibera acquista efficace. Quindi, il contribuente deve ignorare le eventuali delibere pubblicate sui siti internet dei Comuni che non dovessero essere anche pubblicate sul sito ministeriale.
Per importi piccoli, occorrerà poi tener conto degli importi minimi di versamento. Se non diversamente regolamentato, l’importo minimo di versamento è pari a 12 euro, ma molti Comuni hanno abbassato l’importo di riferimento, arrivando in alcuni casi fino anche a due euro.
Qui la regola da ricordare è che se non si è pagato l’importo dell’acconto perché non si è raggiunto l’importo minimo, occorrerà versare comunque il saldo, se l’importo dovuto per l’anno è superiore all’importo minimo. Così, nel caso di importo minimo fissato dal Comune in 12 euro, se sono dovuti 7 euro in acconto e 7 euro a saldo, il contribuente non ha versato nulla per l’acconto ma dovrà versare 14 euro per il saldo.
Oltre a queste regole di calcolo il contribuente dovrà consultare il Comune per alcuni casi particolari, per i quali c’è rischio di incorrere in errori a causa delle divergenze interpretative.
Così, ad esempio, in caso di immobile assegnato all’ex coniuge, ma di proprietà anche della suocera, occorrerà capire qual è l’interpretazione seguita dal Comune, al fine di evitare il contenzioso.
Si faccia l’ipotesi di appartamento assegnato all’ex moglie, posseduto in comproprietà tra l’ex marito e la suocera. In tale ipotesi, ai fini Imu il ministero ritiene che l’abitazione sia totalmente assimilata all’abitazione principale, e quindi esente da Imu. Per alcuni Comuni invece l’assimilazione all’abitazione principale opera solo nei limiti della quota di possesso dell’ex coniuge. Quindi il 50% posseduto dalla suocera sarebbe soggetto a Imu, con aliquota ordinaria.
Per la Tasi non va meglio. Perché, ad avviso del ministero, in tutte le ipotesi di fabbricati assimilati per legge all’abitazione principale il soggetto passivo è solo il possessore, e in questo caso, sarebbe solo l’ex moglie, alla quale sarebbe attribuito, come per l’Imu, un diritto reale di abitazione.
Il problema qui è che la normativa Tasi non richiama la disciplina che «ai soli fini dell’Imu» aveva attribuito all’ex coniuge il diritto reale di abitazione. Conseguentemente per alcuni Comuni il calcolo della Tasi segue le regole ordinarie e l’ex coniuge assegnatario non possessore pagherà solo la quota deliberata a carico del detentore.

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=SOLE&issue=20141216&startpage=1&displaypages=2

Crif-Prometeia: la crescita dei mutui si rafforzerà nel 2015. Nei primi 9 mesi del 2014 +5,3%

Nel 2015 dovrebbero rafforzarsi la ripresa delle erogazioni dei mutui, che ha dato segnali incoraggianti nel corso di quest’anno. È la previsione che emerge dalla 37esima edizione dell’Osservatorio Assofin-Crif-Prometeia sul credito al dettaglio.Le buone notizie per quel che riguarda il credito alle famiglie erogato da banche e operatori specializzati sono sia sul fronte della domanda che su quello dell’offerta. «Le erogazioni di credito nei primi 9 mesi del 2014 - si legge nel Report - hanno complessivamente mostrato una ripresa, più timida nel comparto del credito al consumo rispetto a quella più incisiva rilevata nei mutui immobiliari. Dal lato della domanda, le famiglie hanno progressivamente mostrato una maggiore propensione alla richiesta di finanziamenti rispetto al 2013, per quanto la prolungata debolezza dell'attività economica e le incertezze che gravano sui tempi e le modalità di ripresa abbiano ancora determinato un approccio cauto nelle scelte di spesa e di investimento, rimaste piuttosto modeste nonostante il lieve aumento dei consumi, dopo due anni di riduzione».



 

Miglioramento più marcato sul fronte mutui
Secondo l’Osservatorio, nei primi 9 mesi del 2014 l'incremento delle nuove erogazioni finalizzate all'acquisto di abitazioni è stato del +5,3% in termini di flussi. L'evoluzione del numero dei contratti di mutuo per acquisto (+7,1%) risulta superiore a quella delle compravendite residenziali (2,2%), «segno - secondo l’Osservatorio - che il credito torna a sostenere le famiglie per l'acquisto della casa» Aumenterebbe cioè la quota di compra ricorrendo a un prestito: considerando che almeno il 40% delle transazioni si conclude senza il ricorso a un finanziamento, si capisce perché la ripresa delle compravendite è più lenta di quella dei mutui. Importante per capire questa dinamica è anche il peso delle surroghe (+208% per i flussi finanziati), che in termini di quota raggiungono il 5,8% del totale.

«La graduale risoluzione di alcuni vincoli che avevano ridimensionato il mercato dei mutui negli anni di crisi - è il commento dell’Osservatorio - sta guidando e guiderà la ripresa. Nel complesso, infatti, il mercato ha mostrato segnali positivi per un miglioramento delle prospettive economiche dei potenziali nuovi mutuatari e una rinnovata spinta commerciale da parte degli istituti di credito, impegnati ad attuare nuove logiche di offerta, focalizzate sulla modularità e flessibilità del prodotto». E la competizione si gioca soprattutto sulla convenienza del tasso variabile, che continua da aumentare la quota di erogato (67%, misto al 20 e fisso a 13%).

Il credito al consumo
Anche i prestiti tornano a mostrare un'evoluzione positiva, anche se meno marcata rispetto ai mutui, dopo cinque anni di flessione. Nel credito al consumo, infatti, i flussi finanziati nei primi 9 mesi del 2014 risultano infatti in aumento dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2013. E il numero di operazioni cresce complessivamente del 5,9%. Guidano il comparto il finanziamento di auto e moto e le carte “rateali/opzione”. I finanziamenti finalizzati all'acquisto di altri beni/servizi (anche per arredo, elettronica ed elettrodomestici, e altri beni e servizi finanziabili, tra i quali viaggi, spese mediche, palestre) continuano invece a segnare il passo: nei primi 9 mesi del 2014 risultano infatti in calo del -6, 9% rispetto al corrispondente periodo 2013: «Questa dinamica è riconducibile alla contrazione dei consumi delle categorie merceologiche cui i finanziamenti sono destinati e alle difficoltà degli operatori a proporre campagne a tassi promozionali».

Rischiosità stabile e prospettive positive
Nel corso del 2014 il rischio di credito si è mantenuto sostanzialmente stabile, con un lieve rientro dei tassi di default a settembre 2014, riflettendo sia la prudenza della domanda che la selettività dell'offerta di credito. «Nello specifico, il tasso di default (ovvero l'indice di rischio di credito di tipo dinamico che misura le nuove sofferenze e i ritardi di 6 o più rate nell'ultimo anno di rilevazione) del credito al dettaglio considerato nel suo complesso (mutui immobiliari e credito al consumo) si attesta a settembre 2014 al 2,4%. proseguendo l’allontanamento dal punto di massimo registrato all'inizio del 2010 pur rimanendo su livelli superiori a quelli registrati prima della crisi». Il tasso di default dei mutui si è stabilizzato per gran parte del 2014 all'1,9% e solo a settembre mostra un ulteriore cenno di miglioramento, posizionandosi all'1,8%.

La ripresa dovrebbe consolidarsi nel biennio 2015-2016, «sebbene i ritmi di crescita si manterranno modesti». I flussi di finanziamenti alle famiglie confermeranno i segnali positivi, «ma nel complesso rimarranno decisamente più contenuti rispetto a quelli degli anni prima della crisi». Per quanto riguarda l'andamento dei mutui, «negli ultimi mesi del 2014 si dovrebbero rafforzare i segnali di ripresa delle erogazioni per acquisto di abitazione, confermando le tendenze osservate nella prima parte dell'anno, anche grazie al significativo aumento di nuovi contratti di surroga».

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2014-12-12/assofincrifprometeia-ripresa-erogazioni-mutui-120033.php?uuid=AbN3MLmK

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