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Chi può richiedere il bonus ristrutturazione e le modalità

Un anno in più, fino al 31 dicembre 2016, per usufruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni. Si tratta della possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni.


Il tetto massimo delle spese ammissibili ammonta anche per quest’anno a 96 mila euro e il rimborso avviene in dieci anni con rate di pari importo.



La proroga, lo ricordiamo, è arrivata con la Legge di Stabilità per il 2016. Senza questo intervento, dal 1° gennaio 2016 la percentuale della detrazione sarebbe scesa al 36% e il tetto di spesa a 48 mila euro.


Chi può richiedere la detrazione del 50%.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, anche se non residenti in Italia. Per effettuare i lavori e richiedere la detrazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile. Possono fare domanda anche gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi del possessore, i promissari acquirenti che già dispongono dell’immobile dopo aver registrato il compromesso.


Dopo la vendita dell’immobile ristrutturato, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente. In caso di morte, invece, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione  dell’immobile.


Detrazione 50%, gli interventi ammessi.
La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.


Sono inoltre detraibili al 50% anche le spese, fino a 96 mila euro, per l’acquisto di edifici residenziali ristrutturati dalle imprese di costruzione. Per ottenere il bonus l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori, che devono aver coinvolto l’intero edificio. L’acquirente deve  calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita. 


La detrazione copre infine le spese per la progettazione degli interventi, l’acquisto dei materiali, le prestazioni dei professionisti coinvolti nei lavori, le perizie, i sopralluoghi, le imposte, la messa a norma degli edifici, il rilascio di autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione.


Cosa fare per ottenere la detrazione 50%.
Prima dei lavori è necessario dotarsi dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richieste. Nei casi in cui le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008, D.lgs 106/2009) lo prevedano, si deve inviare una comunicazione preventiva alla Asl competente contenente la data di inizio lavori, la natura dell’intervento e i dati del committente e dell’impresa. I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali devono essere approvati con una delibera assembleare.

 
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che realizza i lavori.
Dopo aver effettuato gli interventi, nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.


È infine necessario conservare una serie di documenti, che l’Agenzia delle Entrate può richiedere a titolo di controllo e verifica:
- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore;
- comunicazione preventiva alla Asl (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. 


Fonti articolo: Edilportale.com

Comodato e concordato e le agevolazioni dei Comuni

L’obbligo di registrare il contratto di comodato per ottenere il dimezzamento di imposte previsto dall’ultima manovra, che naturalmente riguarda tutti i proprietari che hanno dato una casa ai figli o ai genitori senza finora passare dall’agenzia delle Entrate, aumenta le variabili in gioco nei calcoli sulla convenienza della nuova misura.


Tra questi fattori, un altro elemento di complessità è dato dall’incrocio fra i parametri nazionali e quelli che finora hanno fissato i Comuni nel riconoscere ai comodati un’aliquota più bassa rispetto alle altre “seconde case”.

La manovra riserva l’imponibile dimezzato, e quindi il conseguente sconto su Imu e Tasi, ai proprietari che oltre all’abitazione principale e alla casa data in uso gratuito non abbiano alcun altro immobile in Italia. Molti Comuni, invece, hanno in questi anni riconosciuto aliquote agevolate ai comodati a prescindere dal fatto che il proprietario avesse o meno altri immobili, in base a regole che ora i sindaci non possono cambiare per lo stop agli aumenti tributari imposto per il 2016 dalla stessa manovra.


In questo quadro, prendiamo il caso di un Comune che abbia previsto l’Imu al 10,6 per mille per le seconde case, e al 7,6 per mille per i comodati. In questo caso, l’aliquota di riferimento per la casa in comodato è sempre quella agevolata dal Comune, dunque il 7,6 per mille, ma il pagamento finale dipende dalla condizione del proprietario: se rientra nei rigidi parametri fissati dalla Legge di Stabilità, e quindi non possiede alcun altro immobile oltre all’abitazione principale e a quella concessa a figli o genitori, l’aliquota agevolata si applica sull’imponibile ridotto del 50%, e quindi produce un pagamento dimezzato rispetto al 2015, altrimenti continua a riguardare tutta la base imponibile: in questo caso, quindi, il conto sarà uguale a quello dell’anno scorso, perché lo sconto previsto in manovra non si applica.


Vale la pena di sottolineare, al riguardo, che un’intepretazione letterale della manovra porta a far cadere il beneficio nel caso di qualsiasi altro possesso di immobili al di fuori dell’abitazione principale e di quella data in comodato. In altri termini, basterebbe anche lo 0,1% di un terreno agricolo per far cadere il beneficio. Sul punto, sarebbe utile qualche chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria, anche per evitare il verificarsi di situazioni al limite del paradosso.


Diverso è il caso dei Comuni che fino a ieri avevano previsto l’assimilazione delle case in comodato all’abitazione principale. La manovra ha abolito questa possibilità, per cui le abitazioni concesse in uso gratuito rientrano fra le seconde case, a meno che il Comune decida per il 2016 un’aliquota agevolata.
Anche in questo caso, il dimezzamento della base imponibile dipende dai parametri nazionali sul possesso della sola abitazione principale e di quella data in comodato. Al riguardo, visti i molti dubbi che continuano a serpeggiare fra i contribuenti, è utile ricordare che il possesso di più abitazioni date in comodato non soddisfa i requisiti chiesti dalla manovra, per cui un proprietario che per esempio conceda in uso gratuito una casa a un figlio e un’altra al secondo figlio non ottiene lo sconto su nessuno dei due immobili.


Un meccanismo simile riguarda le case concesse a canone concordato, per le quali la manovra prevede uno sconto del 25% sull’imposta: se il Comune ha previsto per questi immobili un’aliquota agevolata, lo sconto si applica all’imposta calcolata su questo parametro.


Fonte articolo: Quotidiano Condominio, IlSole24Ore, vetrina web.

Registrazione del comodato: la scadenza è a gennaio

La legge di stabilità 2016 ha introdotto il dimezzamento della base imponibile dell'Imu per le case concesse in comodato d'uso ai figli. I proprietari che possiedono i requisiti per ottenere la riduzione dovranno necessariamente registrare i contratti entro il 20 gennaio.


L'obbligo deriva dall'incrocio di due norme.

Da una parte la norma che prevede che la riduzione sia concessa ai contratti registrati all'Agenzia delle Entrate, e le regole dell'imposta di registro, che impongono la registrazione entro 20 giorni dalla data dell'atto.


In cosa consiste il comodato d'uso.
La norma della nuova finanziaria prevede la riduzione del 50% della base imponibile alle "unità immobiliari" non di lusso concesse in comodato a parenti che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, il proprietario possieda un solo immobile in Italia o un altro adibito ad abitazione principale e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.


Comodato, i dubbi.
I dubbi per chi voglia richiedere la riduzione, nascono intorno al concetto di "altro immobile", il cui possesso comporta l'esclusione dal beneficio. Ai fini dell'Imu per immobile si intendono i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Un'interpretazione letterale della normativa comporterebbe allora un'esclusione dal beneficio nei casi in cui il comodante possieda un negozio, un ufficio, un'area fabbricabile, un terreno agricolo.


Ma non solo. Facendo rientrare nella definizione di immobili anche le pertinenze, non ci sarebbero sconti anche nel caso in cui il proprietario sia possessore, oltre che della casa data in comodato, anche di un'abitazione con due garage, di cui il secondo potrebbe essere considerato proprio come "altro immobile". 


In casi estremi si potrebbe essere esclusi dalla riduzione anche nel caso di aver ereditato una porzione, anche minima, di terreno agricolo.
Un altro problema riguarda anche la possibilità di cumulare la riduzione del 50% per i fabbricati storici dati in comodato. Un caso analogo a quello degli immobili storici inagibili.


Fonte articolo: Idealista.it

Mobili per giovani coppie e dispositivi smart: le detrazioni

 

Con la Legge di Stabilità 2016 sono state prorogate fino al prossimo 31 dicembre le medesime aliquote di detrazioni Irpef previste a chi ristruttura o riqualifica immobili, nonché acquista arredi ed elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di lavori edilizi agevolati.


Ma, oltre a confermare le detrazioni ormai note, la manovra finanziaria ha anche introdotto interessanti novità che riguardano in particolare le giovani coppie ed i dispositivi per il risparmio del consumo energetico.

Dispositivi multimediali.
In particolare l’art. 1, comma 88 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha esteso la detrazione per la riqualificazione energetica del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
Tali dispositivi devono possedere i seguenti requisiti:


- devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.


Bonus mobili per giovani coppie.
Con la Legge di Stabilità 2016, comma 75, debutta una nuova detrazione fiscale per l’acquisto di mobili, denominata “Bonus mobili per giovani coppie”, con lo scopo di andare a sostenere le giovani coppie che acquistano l’abitazione principale. Come le altre detrazioni fiscali nel settore immobiliare, il nuovo Bonus mobili per giovani coppie avrà il positivo effetto collaterale di dare una boccata di ossigeno alle imprese che operano nel settore dell’arredamento e dell’edilizia.


La detrazione pari al 50% delle spese sostenute si applica agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati ad arredare l’abitazione principale di giovani coppie, sia che si tratti di coniugi che di conviventi purché abbiano costituito nucleo familiare da almeno tre anni e almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni. La detrazione Irpef del 50% viene concessa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.


L’ammontare complessivo massimo di spesa è pari a 16.000 euro. La detrazione Irpef sarà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il Bonus mobili per giovani coppie non è cumulabile con l’altro Bonus Arredi, riconosciuto per l’arredo dell’immobile ristrutturato e prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2016.


Sul bonus suddetto, però, ci sono ancora dei punti poco chiari, uno su tutti: la data di acquisto della casa da parte della giovane coppia dev'essere antecedente il 2016? Restiamo perciò in attesa dei chiarimenti che arriveranno a breve dall’Agenzia delle Entrate.

Fonte articolo: Pmi.it

Leasing immobiliare: cos'è, vantaggi e svantaggi

Il leasing diventa un contratto tipico e anche per le persone fisiche sarà pienamente possibile acquistare la prima casa con un contratto di locazione finanziaria invece che con un mutuo fondiario/edilizio.


I giovani con età inferiore ai 35 anni, dal 1° gennaio 2016, con reddito non superiore a Euro 55.000, potranno acquistare l’abitazione principale, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, in leasing godendo di specifiche agevolazioni fiscali ai fini Irpef, della sospensione delle rate.

La nuova normativa è sperimentale: il termine è fissato al 31 dicembre 2020. La procedura contrattuale prevede che l’intermediario si obblighi all’acquisto o far costruire l’immobile secondo la scelta del soggetto utilizzatore che ne assume tutti i rischi, compresa la perdita del bene. L’abitazione sarà messa a disposizione dell’utilizzatore per un periodo predeterminato contrattualmente e dietro versamento di un ammontare, congruo rispetto al prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore potrà acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito, ma potrà anche chiedere di rinnovare il leasing o rinunciare all’acquisto.


In caso d’inadempimento, l’utilizzatore dovrà restituire alla società di leasing l’immobile, questa lo venderà ai valori di mercato, restituendo (al netto dei canoni scaduti e non pagati, di quelli a scadere attualizzati e dell’esercizio dell’opzione finale di acquisto e di altre eventuali spese legate alla vendita dell’immobile), all’utilizzatore quanto di sua competenza. In caso d’incapienza dell’ammontare della vendita dovrà essere l’utilizzatore a restituire le somme mancanti alla società di leasing.
Introdotta per le prima volta per legge la possibilità contrattuale di sospensione delle rate può essere richiesta in caso di:

– cessazione del rapporto di lavoro subordinato
– cessazione del rapporto di agenzia
– rappresentanza commerciale
– rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

ma non in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato non dipendente, di risoluzione consensuale, di pensionamento, di dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
La sospensione, da richiedere all’intermediario, non prevede alcun costo per il contraente né altre garanzie; può essere concessa per una sola volta per tutta la durata del contratto e per massimo dodici mesi. Al momento della ripresa le rate saranno quelle previste contrattualmente, con la periodicità originaria; sarà comunque possibile che le parti contraenti rinegozino le condizioni contrattuali.
L’abitazione non è soggetta all’azione revocatoria fallimentare (ex art. 67.3.a, legge fallimentare), ma per l’eventuale rilascio dell’immobile è possibile utilizzare il procedimento per convalida di sfratto.


I vantaggi per coloro con meno di 35 anni e con un reddito fino a Euro 55.000.
Le agevolazioni fiscali per i giovani di età non superiore a 35 anni, con un reddito complessivo fino a Euro 55.000 che al momento della stipula non siano proprietari diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa riguardano la detraibilità IRPEF del 19% dei costi contrattuali, dei canoni e dei relativi oneri accessori fino a Euro 8.000, l’opzione finale di acquisto per un importo massimo di Euro 20.000. Per godere delle misure agevolative l’abitazione deve essere destinata, entro dodici mesi, a essere quella principale del contraente.


I vantaggi per coloro che hanno più di 35 anni o un reddito superiore a Euro 55.000.
Le detrazioni sono ridotte della metà. L’imposta di registro è fissata all’1,50% sia per gli atti di trasferimento in favore delle banche, nel caso l’abitazione rispetti le condizioni per essere considerata prima casa. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa in caso di acquisto da parte di un intermediario è effettuato da una impresa costruttrice e quindi soggetto a IVA. Medesima agevolazione, per l’utilizzatore all’atto del riscatto.
Nei casi di acquisto di immobile senza le caratteristiche di “prima casa” l’imposta di registro è del 9%. I canoni di locazione sono soggetti all’ordinaria imposta di registro, pari al 2%.


Fino al 31 dicembre 2016 è stata prevista una detrazione IRPEF del 50% dell’imposta dovuta per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, in caso di cessione da parte delle imprese che le hanno costruite. La detrazione va divisa in quote costanti nell’anno di sostenimento della spesa e nei nove periodi d’imposta successivi. L’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, si applica a prescindere dal titolo di acquisizione della proprietà. Introdotte per gli intermediari norme per la trasparenza e la pubblicità nelle procedure di vendita e ricollocazione del bene.

La nuova possibilità di acquisto presenta vantaggi e svantaggi. I 9 vantaggi:

1. possibilità di finanziamento del 100% del valore dell’immobile (le banche hanno il limite dell’80% e, attualmente la percentuale di erogazione è intorno al 65% del valore dell’immobile).

2. totale detraibilità dell’intera rata (per i mutui bancari solo degli interessi).

3. mancanza di spese di istruttoria.

4. non iscrizione di ipoteca in quanto l’immobile è di proprietà dell’intermediario.

5. assenza di spese notarili fino al momento del riscatto dell’immobile (riscatto che avverrà al valore dell’immobile fissato contrattualmente).

6. possibilità contrattuale di sospensione delle rate senza dover attendere leggi o accordi tra le associazioni rappresentative dell’impresa e dei consumatori.

7. in termini di reddito imponibile il vantaggio è innegabile considerato che la rendita dell’abitazione non concorre a formarlo considerato che l’immobile è di proprietà dell’intermediario.

8. IVA è detratta dall’intermediario sull’acquisto quindi l’imposta non aumenta il valore dell’immobile come per i mutui.

9. detrazioni fiscali per gli utilizzatori di età inferiore a 35 anni con reddito fino a Euro 55.000.


3 principali possibili svantaggi:

1. pagamento di un canone iniziale di importo anche elevato, non inferiore al 15% del valore dell’immobile e la maxirata finale.

2. durata può inserirsi tra gli svantaggi visto che la locazione non supera venti anni con una durata media inferiore a quindici anni e una minima, di legge di otto anni.

3. probabilmente, ma bisognerà attendere l’operatività della norma, il tasso di interesse dovrebbe essere più alto di quello dei mutui.


Alla luce dei vantaggi e degli svantaggi non è prevedibile che si possa avere un travaso dai mutui al leasing. E’ però innegabile che si tratti di una possibilità interessante e da prendere in considerazione per i circa 200.000 giovani che possono accedere alle agevolazioni e per gli 800.000 altri potenziali acquirenti della prima casa.


Fonte articolo: Notiziariofinanziario.com

Casa nuova, gli incentivi fiscali 2016

Sono molte le conferme e le novità contenute nella Legge di Stabilità 2016 che riguardano la casa.


Si va dalla proroga fino al 31 dicembre 2016 di tutti i bonus edilizi alla conferma del bonus del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; dalla conferma della detrazione del 65% agli interventi verdi effettuati dagli Istituti autonomi per le case popolari all’estensione di questa detrazione anche ai dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Tra le novità, in particolare, si segnala la nuova possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% dei canoni di leasing (e del relativo riscatto) pagati dal 2016 al 2020 per acquistare o costruire un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, e la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva pagata quest’anno o successivamente per l’acquisto, effettuato nel 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici delle stesse.


C’è inoltre la possibilità per i condòmini incapienti di cedere la loro detrazione al costruttore che ha svolto i lavori di risparmio energetico qualificato sulle parti comuni, così da abbassare la loro quota parte e non perdere il beneficio fiscale.


L’Iva per acquisto di abitazione.
Le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata (dal 1° gennaio 2016), per l’acquisto dall’impresa costruttrice fatto entro il 31 dicembre 2016 - fa fede l’atto notarile -, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B. La detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni. Poiché non vi sono vincoli relativi alla destinazione ad abitazione principale, la detrazione spetta anche ai soci, persone fisiche, di società di persone, nel caso in cui l’acquisto agevolato venga effettuato nel 2016 da parte della società. Dovrà essere chiarito se potranno beneficiare di questa detrazione Irpef anche i soci, persone fisiche, di Srl trasparenti.


Abitazione principale in leasing.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 una nuova spesa detraibile dall’Irpef al 19%, che riguarda l’acquisto o la costruzione, tramite leasing (canoni e oneri accessori per un importo non superiore a 8mila euro e riscatto per un importo non superiore a 20mila euro), di abitazioni da parte di giovani, con età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non già titolari di diritti di proprietà su altri immobili a destinazione abitativa.


Sempre dal 2016 al 2020, questa stessa detrazione è applicabile anche a chi ha 35 anni o più, con le stesse condizioni, ma dimezzando le spese massime ammissibili. La norma non dice nulla relativamente al caso in cui il contratto sia stipulato prima dei 35 anni e prosegua dopo il compimento di questa età.


Il nuovo incentivo fiscale è molto conveniente se confrontato con la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sui mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale, dove l’onere detraibile al 19% è costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro). 


Il nuovo incentivo consente di detrarre dall’Irpef il 19% di tutto il canone di leasing (quota capitale e quota interessi), oltre che i relativi oneri accessori. Inoltre, l’importo annuale massimo delle spese agevolate è pari a 8mila euro (4mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 1.520 euro annui (760 euro per i non giovani). La nuova agevolazione, poi, prevede la possibilità di detrarre anche il riscatto finale, per un importo non superiore a 20mila euro (10mila euro per i non giovani), consentendo una detrazione massima di 3.800 euro (1.900 euro per i non giovani).


Fonte articolo: IlSole24Ore

Stop caduta prezzi delle case dopo 4 anni

Segnali di ripresa dal mercato immobiliare: per la prima volta, dopo quattro anni di cali, il prezzo delle case calcolato su base trimestrale aumenta rispetto al periodo precedente. 


Lo certifica l'Istat, secondo il quale nel terzo trimestre del 2015, sulla base delle stime preliminari, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi sia per investimento aumenta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, nonostante la variazione rispetto allo stesso periodo del 2014 sia negativa del 2,3%. 

L'indagine preliminare dell'Istituto di statistica spiega che l'aumento è trainato dal rialzo dei prezzi delle abitazioni nuove (+1,4%); per le abitazioni esistenti si registra invece un lievissimo calo (-0,1%). Su base annua, la diminuzione "pur confermandosi, continua a ridimensionarsi (-2,3% dal -2,9% del secondo trimestre) grazie al contributo dei prezzi sia delle abitazioni nuove (-0,5% dal -1,6% del secondo trimestre) sia di quelle esistenti (-2,9% da -3,3% del trimestre precedente)".


"L'aumento congiunturale e la conferma del progressivo ridimensionamento delle flessioni tendenziali dei prezzi delle abitazioni si manifestano in un quadro di ripresa del mercato immobiliare residenziale in termini di numero di compravendite (+10,8% su base annua nel terzo trimestre 2015 secondo i dati diffusi dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate)".


Alla dinamica, si può aggiungere citando uno studio separato prodotto da Scenari Immobiliari, partecipano anche gli immigrati: nel 2015, gli acquisti di prime case sono stati circa 39 mila, con un aumento dell'8,3% rispetto all'anno precedente. Il valore complessivo degli acquisti è di circa 3,8 miliardi di euro, con un 15,1% in più in dodici mesi. Dieci anni fa, quando è iniziata la rilevazione dell'istituto di ricerche, gli acquisti furono 131 mila, poi un calo costante.


Si scava però un solco maggiore tra nuovo mattone ed esistente: il differenziale in valore assoluto tra la variazione tendenziale dei prezzi delle abitazioni esistenti e quella dei prezzi delle abitazioni nuove risulta pari a 2,4 punti percentuali, tornando ad ampliarsi dopo il minimo raggiunto nel secondo trimestre quando fu pari a 1,7.


Non è ancora tempo di festeggiare, per gli addetti ai lavori, ma un anno di rinascita: in media, nei primi tre trimestri del 2015, i prezzi delle abitazioni restano in calo del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sintesi di un calo dei prezzi dell'1,4% per le abitazioni nuove e del 3,5% per quelle esistenti, conclude l'Istat.


Fonte articolo: LaRepubblica.it

Cosa manca al canone concordato per decollare

Lo sconto del 25% su Imu e Tasi per le case affittate a canone concordato è un segnale importante, ma sul fronte degli affitti - per proprietari e inquilini - si poteva fare di più.


Da un lato, arrivando a fissare un generale tetto alle imposte municipali che gravano sugli immobili locati a canone calmierato. Dall'altro, continuando ad alimentare e rinsaldando il Fondo di sostegno alla locazione, a favore delle famiglie in difficoltà.

 

1. Lo sconto sulle imposte locali. 
Con la riduzione del 25% di Imu e Tasi per gli alloggi concessi con contratto concordato e il divieto per i Comuni di alzare quest'anno le relative aliquote fissate nel 2015, la Legge di Stabilità porta un certo sollievo al mercato degli affitti a prezzi sostenibili. Nel complesso, si tratta di una misura "che rappresenta quell'inversione di tendenza nella tassazione degli immobili locati che Confedilizia chiedeva da tempo", dichiara il presidente dell'organizzazione, Giorgio Spaziani Testa. "La consideriamo, insieme alle altre misure di riduzione delle imposte sulla casa, un ottimo punto di partenza per un cammino, che dovrà proseguire, di graduale ma continua correzione degli errori compiuti sull'immobiliare a partire dalla manovra Monti".


Proprio Imu e Tasi hanno d'altra parte aggravato il peso della tassazione sulle case locate. "Ma stabilire un'aliquota agevolata fissa del 4 per mille, come avevamo proposto ed era stato prospettato in fase di discussione del Ddl, sarebbe stato più chiaro e conveniente per tutti. Molto - prosegue il presidente di Confedilizia - dipende infatti dalle scelte iniziali fatte dai Comuni: se il livello è troppo alto, non basta questo sconto a rendere appetibili i “concordati”.


2. Le scarse agevolazioni Imu-Tasi offerte dai Comuni. 
Al successo della formula del concordato partecipano diversi elementi, a partire dalla revisione e l'aggiornamento degli accordi territoriali, cui spetta delineare le fasce di oscillazione dei canoni agevolati. E nel corso dell'ultimo anno diversi accordi sono stati svecchiati, se non addirittura “risvegliati” da un letargo che aveva estinto i contratti concordati dal panorama delle locazioni: come nel caso di Milano, dove a giugno 2015 si è firmato un nuovo testo (a 16 anni dal primo, inservibile), e dove agli affitti calmierati si applica un'aliquota Imu-Tasi al 7,3 per mille, al posto del 10,4 di quelli liberi.


Qui sta un nodo centrale, perché la tassazione concorre a pieno a determinare il successo della formula concordata. Ma spesso le riduzioni offerte dai Comuni si rivelano inadeguate, e le imposte locali finiscono con l'annullare ogni possibile vantaggio possa ad esempio derivare dall'incrocio tra canoni “equilibrati” e cedolare secca al 10 per cento. "Siamo giunti al punto di considerare agevolate anche aliquote tra l'8 e il 9 per mille, che superano il massimo previsto qualche anno fa (con l'Ici, ndr) e si applicano oltretutto a una base imponibile più alta", commenta Spaziani Testa.


Basta leggere le delibere sul sito delle Finanze: se nel 2015 le città capoluogo di provincia hanno deciso per gli “immobili diversi” un'aliquota media Imu-Tasi del 10,4 per mille, quella sugli affitti concordati si è attestata all'8,6, dimostrandosi ancora troppo alta.
In sintesi, la Legge di Stabilità porta “dall'alto” una riduzione che i Comuni - se avessero voluto spingere in tal senso - avrebbero potuto compiere autonomamente. E a riprova si possono prendere i casi estremi di Roma (dove l'aliquota è al massimo, all'11,4) e Bari (dove invece è stata fissata al 4 per mille).


3. Il mancato rifinanziamento del Fondo di sostegno alla locazione.
Il tentativo del Governo di regolare la dinamica degli affitti, introducendo questo sconto dopo aver già ridotto la cedolare secca dal 15 al 10%, è apprezzabile anche a parere del segretario del Sunia, Daniele Barbieri. Che però lamenta l’assenza di interventi diretti per gli inquilini nella Legge di Stabilità, e in particolare il mancato rifinanziamento del Fondo nazionale di sostegno alla locazione, istituito dalla legge 431/98 e dedicato alle famiglie meno abbienti, in difficoltà nel pagamento dei canoni.


"Dall'azzeramento del 2013 si è passati ai 200 milioni stanziati per il 2014 e 2015, e si è tornati al completo azzeramento per il 2016", sottolinea Barbieri. "Nonostante lo stesso Governo qualche mese fa, rispondendo a un'interrogazione parlamentare tramite il viceministro Del Basso De Caro, avesse affermato la piena necessità del Fondo. La cui dote, inoltre, non andrebbe affidata a provvedimenti una tantum come per il biennio 2014-2015: perché gli interventi spot creano incertezza - prosegue Barbieri - e lo stesso si può dire della cedolare secca al 10% che tornerà al 15% nel 2018, mentre insistiamo per renderla strutturale".


Anche la presenza del Fondo si lega al buon esito e allo sviluppo dei contratti concordati. A Bologna, ad esempio, il bando del contributo per l'affitto è scaduto il 28 novembre scorso e delle circa 3.500 domande presentate - raccontano dal Sunia – circa tre quarti si riferiscono proprio a locazioni calmierate.


4. I numeri imponenti del disagio abitativo.
Ma è la generale emergenza abitativa a non dover essere sottovalutata, come evidenzia uno studio Nomisma condotto per Federcasa. Sono infatti "quasi 1,8 milioni le famiglie in locazione che, versando oggi in una condizione di disagio abitativo (incidenza del canone sul reddito familiare superiore al 30%), corrono un concreto rischio di scivolamento verso forme di morosità e di possibile marginalizzazione sociale", ha spiegato il direttore generale, Luca Dondi. Si tratta perlopiù di cittadini italiani (circa il 65%), distribuiti sul territorio nazionale in maniera abbastanza omogenea.


"Se non vi sono dubbi che il fenomeno risulti più accentuato nei grandi centri, dall'analisi non sembrano emergere zone franche, con una diffusione che interessa anche capoluoghi di medie dimensioni e centri minori. In tale quadro - continua Dondi - la dotazione di edilizia residenziale pubblica si conferma del tutto insufficiente, consentendo di salvaguardare appena 700 mila nuclei familiari, vale a dire poco più di un terzo di quelli che attualmente versano in una situazione problematica".


A fronte della vastità del problema abitativo, le risposte pubbliche - afferma lo studio di Nomisma - sono state fino qui complessivamente inadeguate: sia i piani di recupero e ristrutturazione degli immobili Erp inutilizzati, sia la continua invocazione al concorso privato attraverso il sistema dei fondi immobiliari e all'intervento dalla Cassa Depositi e Prestiti. Ma è insufficiente anche l'alleggerimento fiscale (sul reddito e sulla proprietà) "riconosciuto ai proprietari di abitazioni concesse in locazione a canone “concordato”, soprattutto laddove gli accordi territoriali che disciplinano tale opzione sono talmente obsoleti da renderla di fatto inutilizzabile".


Fonte articolo: Casa24-IlSole24Ore

Task Force contro l'inquinamento: tutte le misure



Riduzione di 2 gradi delle temperature massime di riscaldamento negli edifici pubblici e privati, limitazione dell’utilizzo della biomassa per uso civile dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento, abbassamento di 20 km orari dei limiti di velocità delle auto nelle aree urbane e bus gratis.


Sono le misure urgenti decise da Ministero dell’Ambiente, Regioni e Comuni per far fronte all’emergenza smog e messe nero su bianco nel Protocollo d’Intesa firmato nei giorni scorsi.

 

 

Per le iniziative dei Comuni sul trasporto pubblico locale e la mobilità condivisa, il Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti ha annunciato l’immediata disponibilità di un fondo da 12 milioni di euro.


La strategia di medio periodo.
Sarà istituito il “Comitato di Coordinamento Ambientale”, una task force tra i Sindaci delle città metropolitane e i Presidenti di Regione, presieduta dal Ministro dell'Ambiente, che definirà le misure vincolanti per: 

- il controllo e la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento delle grandi utenze;
- il passaggio a un trasporto pubblico a basse emissioni, rinnovando il parco mezzi;
- la realizzazione di una rete di ricarica elettrica efficiente;
- il miglioramento delle infrastrutture del trasporto pubblico locale e il sostegno finanziario per l’utenza del trasporto pubblico;
- incentivi al verde pubblico;
- interventi di efficientamento energetico degli impianti sportivi pubblici e di altri edifici statali;
- riduzione delle somministrazioni di fertilizzanti azotati in agricoltura;
- studio di nuovi possibili incentivi per la rottamazione delle auto inquinanti.


Per i prossimi tre anni è prevista una serie di azioni sul territorio metropolitano, con una dotazione di risorse già programmate e disponibili pari a 405 milioni di euro. Si tratta di:
 
- 35 milioni di euro per la mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (piedibus, car-pooling, car-sharing, bike-pooling e bikesharing) stanziati dal Collegato Ambientale;
- 50 milioni di euro per la realizzazione delle reti di ricarica elettrica degli autoveicoli, a valere sul Fondo Kyoto;
- 250 milioni di euro per l’efficienza energetica in scuole, strutture sportive e condomini, a valere sul Fondo Kyoto (già assegnati 110 milioni dei 350 totali);
- 70 milioni di euro per la riqualificazione degli edifici delle pubbliche amministrazioni centrali.


Il commento dell’ANCI.
“Non è la prima volta che ci troviamo di fronte alla necessità di adottare provvedimenti di emergenza per ridurre l’emissione di polveri sottili e Co2. È la prima volta però che su questi temi si mette in campo una regia nazionale. Si tratta di un importante salto di qualità, grazie al quale nascono oggi delle linee guida che faciliteranno l’adozione di misure omogenee su tutto il territorio e in tutti i Comuni, aumentando l’efficacia dei provvedimenti emergenziali, ma anche di quelli strutturali”. Così il presidente dell’ANCI, Piero Fassino, commenta la firma del protocollo d’intesa.


“Il Protocollo - ha aggiunto Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore delle Città metropolitane ANCI - rappresenta un primo passo concreto, operativo e utile. È necessario però porre maggiormente l’accento sugli interventi necessari per le Città metropolitane, all’interno delle quali risiede purtroppo l’80% del problema delle emissioni nocive”.


E se i provvedimenti devono riguardare non solo la circolazione delle vetture, ma anche i sistemi di riscaldamento degli edifici, Nardella propone di “stabilire termini perentori per la metanizzazione delle caldaie e dei sistemi di riscaldamento pubblici e di collegare gli incentivi per la sostituzione delle vecchie caldaie alle performance di rendimento, da verificare tramite controlli più intensi”.


Fonte articolo: Edilportale.com

Affitti a canone concordato: risparmio del 25%

Buone notizie per chi nel 2016 affitterà a canone concordato.

Secondo quanto calcolato da Confedilizia, la riduzione del 25%, disposta con la Legge di Stabilità, dell’Imu e della Tasi sugli immobili locati attraverso i contratti “concordati” porterà a risparmi per centinaia di euro in gran parte delle città italiane, fino a un massimo, a Roma, di 567 euro.

I contratti di locazione interessati dallo sgravio.
Confedilizia ha spiegato che ad essere interessati dallo sgravio sono tre tipologie di contratti di locazione: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; i contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).


Il risparmio medio città per città.
Prendendo in considerazione queste categorie, il risparmio medio per immobili di categoria A/2 affittati a contratto concordato supera i 500 euro anche a Bologna. A Genova è sui 470 euro circa e a Milano sui 450 euro. A Firenze l’effetto positivo è di circa 290 euro e a Napoli di 312. Bene anche Venezia (-323 euro) e Aosta (-339).

Confedilizia ha sottolineato che la norma introdotta con la legge di Stabilità dispone che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, “è ridotta al 75 per cento”. La conseguenza è che la riduzione di un quarto dell’Imu e della Tasi si applicherà nel 2016 all’imposta dovuta sulla base delle aliquote stabilite per il 2015 dai singoli Comuni, questo perché la stessa legge di Stabilità vieta alle amministrazioni locali, per il prossimo anno, di modificare in aumento le aliquote stabilite per quest'anno.


“Una misura importante”.
Il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha evidenziato: “Si tratta di una misura importante, che rappresenta quell’inversione di tendenza nella tassazione degli immobili locati che Confedilizia chiedeva da tempo. La consideriamo, insieme con le altre misure di riduzione delle imposte sulla casa previste dalla Legge di Stabilità, un ottimo punto di partenza per un cammino, che dovrà proseguire, di graduale ma continua correzione degli errori compiuti sull’immobiliare a partire dalla manovra Monti”.


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2016/01/04/118656-affitto-canone-concordato-confedilizia-nel-2016-risparmi-per-centinaia-di-euro

BUON ANNO DA ICONACASA FRANCHISING IMMOBILIARE!

Iconacasa Franchising Immobiliare Augura a tutti voi Buone Feste e uno Splendido e Felice 2016! 


Lunedì 21 Dicembre Iconacasa ha festeggiato le attività e i successi del 2015 con una serata di Gala aperta a tutti gli Affiliati e collaboratori presso l'Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari. Abbiamo premiato le Agenzie e i colleghi che si sono distinti a livello nazionale, condiviso gli obiettivi raggiunti, l'entusiasmo e la passione per il nostro lavoro e dare valore a ciascuno dei membri della famiglia di Iconacasa. 

Vogliamo ringraziare chi ci segue e sostiene, per il calore che ci avete trasmesso e vi auguriamo di riscoprire il coraggio di realizzare ogni vostro sogno; questa è e sarà anche la linea guida di Iconacasa.


‪‎Buon 2016 a tutti da parte dei Servizi Iconacasa! Iconapubli, Leonardo Locascio; Iconaservice, Giuseppe Grittani e Rino Cotugno; Iconadata, Antonio Tatoli e Michele Granieri; Iconacollege, Michele Suriano; e da parte degli Area Manager della nostra Rete. 

Un nuovo anno ci attende da vivere insieme.

 

Le foto della serata Christmas Gala di Iconacasa Francising Immobiliare: le premiazioni http://on.fb.me/1YOtXE5

Iconacasa è anche amicizia, voglia di stare insieme e allegria; per ripartire per un nuovo anno con rinnovato entusiasmo! Le foto: http://on.fb.me/1PxwGKu

Pagina facebook Iconacasa https://www.facebook.com/iconacasa/

Mutui 2015 +97,4%. Crescono i fissi e variabili

I tassi ai minimi storici e la ripresa della domanda di credito continuano a sostenere il mercato dei mutui. Nei primi 11 mesi del 2015 - ha comunicato ieri l’Abi - le nuove erogazioni di mutui per l'acquisto di immobili da parte delle famiglie hanno registrato un incremento annuo del +97,4% rispetto al medesimo arco temporale dello scorso anno.


In termini assoluti, nel periodo gennaio-novembre 2015, "l'ammontare delle erogazioni di nuovi mutui è stato pari a 44,340 miliardi di euro rispetto ai 22,465 miliardi dello stesso periodo del 2014". 

I mutui a tasso variabile rappresentano, nei primi undici mesi del 2015, il 43,7% delle nuove erogazioni complessive; nei mesi più recenti - fa sapere l’Abi - sono comunque in forte ripresa i mutui a tasso fisso che hanno raggiunto a novembre 2015 quasi il 65% delle nuove erogazioni, erano meno del 25% dodici mesi prima.
L'ammontare delle nuove erogazioni di mutui nel 2015 è superiore sia al dato dello stesso periodo del 2013, quando si attestarono sui 17,123 miliardi di euro, sia al valore dei primi undici mesi del 2012 (18,794 miliardi di euro).


Rispetto agli anni scorsi d’altronde le condizioni di credito sono nettamente migliori. Le paure sulla tenuta dell’euro sono svanite e, di riflesso, anche quelle sulla tenuta del nostro Paese come testimonia il crollo del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi (il famigerato “spread”). La politica ultraespansiva della Banca centrale europea è stata decisiva perché ciò avvenisse.


Il miglioramento delle condizioni di rifinanziamento delle banche italiane per effetto del calo del “rischio Paese” si è riflesso in tassi migliori per famiglie e imprese. Passaggio essenziale per innescare la ripresa delle erogazioni. All’inizio alimentata soprattutto dal mercato delle surroghe.  Cioè da chi si era è indebitato a condizioni penalizzanti negli anni scorsi e che, approfittando dei tassi più favorevoli, ha spostato il proprio mutuo in un altro istituto. Con il tempo tuttavia l'incidenza di questa tipologia di mutui è andata calando (sui primi nove mesi dell’anno è stata del 32%). Segnale di come l’aumento dell’erogazione dei finanziamenti si stia accompagnando ad una virtuosa ripresa del mercato del mattone.


Non si può ancora parlare di fine della crisi per il mercato ma i dati dell’ultimo bollettino dell’Osservatorio immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, che segnalano una crescita dell’8,8% delle compravendite nel terzo trimestre di quest’anno, segnalano comunque un’incoraggiante inversione di tendenza rispetto agli anni scorsi.


Fonte articolo: http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2015-12-29/abi-mutui-raddoppiati-inizio-2015-063804.shtml?uuid=ACrXLD1B&refresh_ce=1

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