News dal franchising

News dal franchising (890)

Cos'è il contratto di vendita con riserva della proprietà?



Tra le formule alternative di acquisto di una casa troviamo un contratto forse poco conosciuto, si tratta della vendita con riserva della proprietà.


L'immobile viene consegnato al compratore al momento della stipula, mentre la proprietà si trasferisce solo con il pagamento dell'ultima rata.

 

Nel contratto di vendita con riserva di proprietà l'immobile viene pagato a rate e il mancato pagamento di una rata (nel caso essa non superi l'ottava parte del prezzo) non comporta la risoluzione dell'accordo tra le parti. Nel caso in cui vi sia una risoluzione del contratto per colpa dell'acquirente, il venditore deve restituire le rate riscosse, ma ha diritto a un compenso per l'uso del bene e a titolo di risarcimento danno. L'acquirente è inoltre responsabile delle spese di manutenzione e per la custodia dell'immobile

Si tratta di un atto scritto che deve essere autenticato o pubblico per poter poi procedere alla sua trascrizione. Vediamo quali sono i vantaggi di questa modalità di acquisto alternativo tanto per i proprietari che per gli inquilini

I vantaggi per il proprietario/venditore

- Mantiene la proprietà dell’immobile sino al pagamento dell’intero prezzo convenuto;

- le spese di manutenzione e il rischio del deperimento del bene sono a carico dell'acquirente.

I VANTAGGI PER L'ACQUIRENTE

- Opponibilità dell’acquisto a terzi poiché la compravendita con riserva di proprietà è trascrivibile;

- disponibilità immediata dell’immobile;

- Il carico fiscale, per imposte dirette e per imposte locali (IMU, TASI) che grava sulla proprietà, rimane a carico del venditore/proprietario.

GLI SVANTAGGI PER IL PROPRIETARIO/VENDITORE

- In caso di inadempimento dell’acquirente dovrà restituire le rate pagate; il venditore ha diritto solo a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento dei danni;

- sarà necessario ricorrere all’autorità giudiziaria per recuperare la disponibilità dell’alloggio in caso di sua mancata restituzione una volta cessati gli effetti del contratto (per risoluzione, per recesso, ecc.); dovrà essere attivato il procedimento “ordinario”che richiede, attualmente, tempi lunghi per la sua conclusione;

- sarà impossibile fruire delle agevolazioni prima casa nel caso di acquisto di nuova abitazione;

- il carico fiscale, per imposte dirette e per imposte locali (IMU, TASI), che grava sulla proprietà, rimane a carico del venditore/proprietario.

GLI SVANTAGGI PER L'ACQUIRENTE

- Le spese di manutenzione e il rischio del deperimento del bene sono a carico dell’acquirente;

- per quanto riguarda il carico fiscale, sia l’imposta di registro che l’IVA debbono essere pagate tutte, per intero, al momento della sottoscrizione del contratto (anche se non immediatamente produttivo dell’effetto traslativo).


Fonte articolo: Idealista.it

Compravendita di un immobile oggetto di detrazioni edilizie: i passi da compiere

L’anno scorso 8,2 milioni di contribuenti hanno usato la detrazione sul recupero edilizio nella dichiarazione dei redditi.


Basta questa cifra, ricavata dalle statistiche delle Finanze, a spiegare perché è importante sapere cosa succede quando si acquista una casa ristrutturata.

 

La possibilità di imbattersi in un venditore che sta sfruttando i bonus sui lavori è tutt’altro che remota. E il destino della detrazione andrebbe affrontato in anticipo per evitare brutte sorprese o discussioni.
La regola è dettata dall’articolo 16-bis del Tuir, norma-base della detrazione del 36% (maggiorata al 50% fino a fine 2017). Al comma 8 si dice che in caso di vendita dell’unità immobiliare "la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare". 


In generale, il fatto che il bonus segua la casa pone il venditore in una posizione di debolezza negoziale, perché deve esplicitare la presenza di un rimborso fiscale che la legge – in assenza di accordi diversi – attribuisce al compratore. E questo potrebbe dare agli acquirenti più attenti una leva da azionare nella trattativa, reclamando ad esempio una riduzione del prezzo. Il venditore, comunque, non è tenuto a specificare gli importi in ballo, né il numero di rate rimaste. 

I LAVORI E LE DETRAZIONI TRASFERIBILI

Le detrazioni trasferibili riguardano gli interventi agevolati dal 36-50% che il proprietario può eseguire nelle singole unità abitative (il comma 8 richiama le opere indicate al comma 1 dello stesso articolo 16-bis del Tuir): dalla manutenzione straordinaria, (come lo spostamento di una parete), fino alle opere per la prevenzione di atti illeciti (come l’installazione di inferriate), la costruzione di box auto pertinenziali e la bonifica dell’amianto.


La legge cita la vendita dell’unità "sulla quale sono stati realizzati gli interventi", ma nella lista dei lavori ammessi sono compresi gli interventi sulle parti comuni (alla lettera a) del comma 1). Si deve ritenere, quindi, che chi compra un appartamento – salvo diverso accordo con il venditore – acquisisca anche le rate residue della detrazione per lavori condominiali. In questo caso, sarà l’amministratore di condominio a dover dare al compratore una copia della certificazione per i lavori che aveva rilasciato a suo tempo al venditore.


In virtù del rimando generale al 36%, tutte le regole viste fin qui si applicano anche alla detrazione sulla riqualificazione energetica del 55%, ora al 65%, aumentabile fino al 75% per lavori ad alta efficienza (circolare 19/E, par. 1.7). Non si trasferisce, invece, il bonus del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici abbinato ai lavori.
Le Entrate l’hanno detto rispondendo a un quesito che riguardava il decesso del beneficiario e il trasferimento dell’immobile mortis causa (circolare 17/E/2015, par. 4.6) . Secondo l’Ance, però, la motivazione vale anche per la cessione per atto tra vivi: il motivo per cui il bonus mobili non si trasferisce, infatti, è che l’articolo 16-bis riguarda solo le agevolazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici.

LE CESSIONI

L’espressione "vendita" non va presa alla lettera. Il trasferimento dei bonus si applica a tutte le ipotesi di cessione, comprese quindi le permute e le donazioni (circolare 57/1998 delle Finanze).
Se invece viene venduta solo una quota della proprietà, o la nuda proprietà, la detrazione resta al venditore (circolare 24/E/2004), a meno che la quota ceduta non ricomponga la piena proprietà in capo all’acquirente: in quest’ultimo caso l’operazione è assimilata alla cessione vera e propria.

I DOCUMENTI CHE VANNO CONSEGNATI A CHI COMPRA

Anche se la legge parla di "accordo", il fisco vuole che l’intesa sulle rate residue di detrazione sia scritta nel rogito. Lo si comprende dalla circolare 19/E/2012 (par. 1.8) e dalla guida "Ristrutturazioni edilizie" dell’Agenzia, che richiede "specifiche indicazioni nell’atto di compravendita". Così, ad esempio, se ci fosse un accordo nel compromesso che per una svista non viene “ripetuto” nel rogito, la detrazione passerebbe al compratore.


Né la normativa, né l’Agenzia richiedono formule particolari, sarà quindi il notaio a valutare la dicitura più appropriata.
L’eventuale intesa tra le parti ha anche delle ricadute a livello documentale. Infatti, quando il bonus transita all’acquirente, il venditore è tenuto a consegnargli le ricevute dei bonifici, le fatture, gli eventuali titoli abilitativi e gli altri documenti che dovranno essere mostrati alle Entrate in caso di controllo, come ad esempio gli allegati tramessi all’Enea per gli interventi agevolati dall’ecobonus.


Si tratta di un punto molto delicato: è evidente che il venditore potrebbe non aver voglia di collaborare, se non conosce la legge e dopo il rogito si accorge di aver perso la detrazione. E a quel punto l’acquirente dovrebbe iniziare una discussione e forse un contenzioso in sede civile. Ragion per cui è bene pattuire la consegna dei documenti al rogito.
Un altro punto delicato è la possibilità di rettificare in seguito l’atto d’acquisto con l’intervento del notaio: operazione teoricamente fattibile con l’ok dell’acquirente, perché dopotutto cambia solo la spettanza del bonus e non vengono violati i princìpi fissati dallo Statuto del contribuente, ma sull’ammissibilità della quale non ci sono prese di posizione dell’Agenzia.

Il DOVERE DELL'AGENTE IMMOBILIARE E' DI AVVISARE CHI VENDE

Il passaggio del bonus edilizio da venditore ad acquirente può facilitare la trattativa di compravendita immobiliare, rendendo l’immobile più interessante agli occhi di chi cerca casa. Eppure chi vende spesso è disinformato e, se in ballo ci sono detrazioni importanti, difficilmente è disposto a cederle dopo aver investito.
Il più delle volte la normativa non è conosciuta dalle parti, tanto che in alcuni casi il venditore rischia di perdere l’agevolazione senza saperlo.


"Quando ci affidano un incarico – afferma Marco Anzini, team manager per il Nord Est di Tecnocasa – noi avvisiamo sempre il venditore, anche se poi in pochi di fatto chiedono di esplicitarlo nel rogito". Veniamo da periodi di mercato molto difficili, tanto che pur di vendere ora “si è disposti a tutto”. "Gli incentivi – aggiunge Anzini - possono essere usati per fare gola e invogliare gli acquirenti che, non solo oggi comprano a un prezzo migliore, ma con i bonus inoltre si portano a casa un immobile più interessante".


Durante le trattative per la vendita di unità su cui è “attivo” un bonus edilizio (o più di uno) a fare la differenza è l’importo della detrazione ancora da incassare. Nonostante, infatti, l’immobile acquisti valore se corredato di bonus, non tutti i proprietari sono disponibili a cedere i benefici dopo aver sostenuto investimenti ingenti. In particolare se l’intervento è stato fatto da poco e, quindi, sono ancora tante le quote da portare in dichiarazione dei redditi. "Di solito, anche per un fattore psicologico, il proprietario tende a tenere per sè l’agevolazione", afferma Fabrizio Segalerba, agente immobiliare Fiaip di Genova. "In questi casi – aggiunge – è bene chiarire le cose fin dalla proposta di acquisto, per evitare fraintendimenti poi".


La chiarezza è ancor più fondamentale quando all’unità immobiliare sono legati bonus edilizi per lavori condominiali sostenuti (o deliberati) dal venditore: il solo saldo delle spese condominiali è sempre stato un elemento cruciale delle trattative e ora il nodo dell’eredità fiscale delle detrazioni rende ancora più urgente la collaborazione tra agenti immobiliari e amministratori di condominio. Sono questi ultimi, infatti, a dover fornire prontamente tutta la documentazione alle parti, per valutare al meglio l’accordo. 


"Per non scendere troppo con i ribassi sul prezzo – spiega Segalerba della Fiaip di Genova – alcuni venditori sono disposti a lasciare la detrazione legata ai lavori condominiali. Ad esempio, l’installazione delle termovavole. Un po’ meno quando sono stati rifatti il tetto o le facciate, e quindi gli importi sono più elevati". 


Dall’altra parte, accade sempre più spesso che gli acquirenti interessati alle nuove costruzioni chiedano informazioni sulle agevolazioni fiscali: sul mercato non mancano i costruttori che usano come leva pubblicitaria la vendita con il bonus a favore dell’acquirente.


Come in tutte le trattative di natura negoziale, avere più opzioni di scelta aiuta a trovare un accordo e, quindi, a favorire il mercato immobiliare. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Danni all'edificio dopo ristrutturazione: impresa responsabile per 10 anni

L’appaltatore è sempre responsabile per dieci anni dei difetti dell’opera, non solo in caso di nuova costruzione, ma anche nelle ristrutturazioni.


È arrivata a questa conclusione la Corte di Cassazione, che con la sentenza 7756/2016 ha spiegato che l’articolo 1669 del Codice Civile si applica a tutti gli interventi che influiscono sul normale godimento dei beni.

 

Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione, tutti i condòmini avevano fatto causa alla società venditrice e all’impresa che, su incarico della società, aveva effettuato gli interventi di ristrutturazione. Secondo i ricorrenti, dopo i lavori erano emersi dei danni, come la presenza di un quadro fessurativo sulle pareti interne ed esterne del fabbricato, che testimoniavano una condizione di degrado, e lo scollamento di quasi tutte le mattonelle del pavimento.
 

Impresa responsabile per dieci anni

In primo grado, i giudici avevano dato ragione ai condòmini sulla base dell’articolo 1669 del Codice Civile. L’articolo del Codice prevede che se l’opera, realizzata su edifici o altri immobili destinati alla lunga durata, rovina o causa difetti all’immobile, l’appaltatore, cioè l’impresa che ha realizzato i lavori, è responsabile nei confronti dei committenti. L’impresa risponde dei danni se questi si verificano entro dieci anni dalla fine dei lavori e se i committenti hanno denunciato i danni entro un anno dalla loro scoperta.

In appello, però, il giudice aveva affermato che l’articolo 1669 potesse essere applicato solo alle nuove costruzioni e non alle ristrutturazioni.
 

Responsabilità per dieci anni anche nelle ristrutturazioni

La situazione è stata ribaltata dalla Cassazione. I giudici hanno ribadito che l’impresa è responsabile non solo in caso di lavori ex novo, ma anche per le opere di ristrutturazione.
Come si legge nella sentenza, anche le opere più limitate, come le riparazioni, le ristrutturazioni e i restauri, possono rovinare o mettere in pericolo l’immobile.


I giudici hanno spiegato che per gravi difetti devono intendersi quelli riguardanti le parti essenziali degli immobili che garantiscono la stabilità e la conservazione. Tra questi rientrano i vizi della pavimentazione, delle scale, delle recinzioni, degli impianti e l’umidità.
L’impresa che aveva realizzato i lavori è stata quindi condannata al risarcimento e alla riparazione dei danni causati.


Fonte articolo: Edilportale.com

Nuovo o vecchio proprietario, chi paga le spese in condominio?

E' il condominio, il quale invochi in giudizio la responsabilità solidale dell'acquirente per le spese di straordinaria manutenzione, ad essere gravato della prova dei fatti costitutivi del proprio credito, fra i quali è certamente compresa l'inerenza della spesa all'anno in corso o a quelle precedente al subentro del nuovo proprietario.


È quanto ha stabilito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7395 del 22 marzo 2017.

 

La Corte ha rigettato il ricorso del Condominio contro i proprietari di un appartamento, chiamati a partecipare alle spese di straordinaria manutenzione (ristrutturazione della facciata condominiale) approvate dall'assemblea di condominio il 30 giugno 2008, antecedente all'acquisto della loro unità immobiliare, avvenuto il 23 luglio 2009.

Gli acquirenti si opponevano alla richiesta di pagamento, perché l'obbligo di spesa era insorto prima del loro subentro.
A loro dire, infatti, la spesa deliberata doveva rimanere estranea all'anno procedente entro cui opera la corresponsabilità dell'acquirente con l'alienante per il pagamento delle spese condominiali ex art. 63,disp. att. c.c., non avendo il Condominio provato che l'anno di gestione coincidesse con l'anno solare.


La Cassazione ha dato ragione ai condomini chiarendo ancora una volta le modalità di applicazione e funzionamento del c.d. vincolo di solidarietà tra venditore e acquirente nel pagamento delle spese condominiali.

Vincolo di SOLIDARIETA' passiva e diritto di rivalsa

La norma di riferimento è l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c., ai sensi del quale chi subentra nei diritti di un condominio per effetto di una compravendita è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.


Come ha più volte precisato la giurisprudenza, il meccanismo del subentro dell'acquirente nei debiti condominiali del venditore opera unicamente nel rapporto tra il Condominio ed i soggetti che si succedono nella proprietà della singola porzione immobiliare, e non anche nel rapporto interno tra alienante ed acquirente. In tale ultimo rapporto, ognuno paga le spese sorte quando era condomino.


Questo vuol dire che l'acquirente risponde verso il venditore soltanto per le spese condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui sia divenuto condomino, mentre ha diritto di rivalsa nei confronti del suo dante causa allorché sia stato chiamato dal Condominio a rispondere di obbligazioni nate in epoca anteriore all'acquisto (Cass. civ., n. 1956/2000).


Quando sorge l'obbligo di pagare le spese?

È di fondamentale importanza, ai fini della corretta applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c., individuare il momento in cui è sorto l'obbligo di partecipazione alle spese condominiale. Sul punto, si ritiene che:

per quanto riguarda le spese relative alla manutenzione ordinaria, l'obbligo di pagamento sorge nel momento in cui viene a compiersi effettivamente l'attività gestionale afferente la manutenzione, la conservazione ed il godimento dei beni comuni o la prestazione dei servizi.
L'erogazione di tali spese, infatti, non richiede la preventiva autorizzazione dell'assemblea (ma solo l'approvazione del consuntivo) trattandosi di esborsi aventi carattere fisso e rientranti nei poteri dell'amministratore (Cass. civ. n. 10235/2013);


per quanto riguarda le spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione delle parti comuni (nella fattispecie, ristrutturazione della facciata dell'edificio condominiale), deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. civ. n. 24654/2010).


Questo momento – sottolinea la Corte – “rileva sia per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, sia per accertare l'inclusione del medesimo obbligo nel periodo biennale di responsabilità solidale di entrambi verso il condominio”.


L'anno in corso e quello precedente

L'anno cui fa riferimento l'art. 63 disp. att. c.c. deve essere inteso con riferimento al periodo annuale costituito dall'esercizio della gestione condominiale, non necessariamente coincidente, perciò, con l'anno solare.

In altri termini il vincolo di solidarietà tra acquirente e alienante funziona con riferimento all'anno “contabile”.


Nel caso preso in esame
dalla sentenza in commento, avendo gli opponenti contestato che l'anno di gestione in corso al momento della compravendita (23 luglio 2009) era quello corrente dal 1.7.2009 al 30.6.2010, e che l'anno di gestione precedente comprendeva il periodo dal 1.7.2008 al 30.6.2009, la spesa deliberata il30 giugno 2008 doveva rimanere estranea all'anno antecedente entro cui opera la corresponsione dell'acquirente dell'unità immobiliare, non avendo peraltro il condominio dato prova, neppure mediante la produzione di un rendiconto, che l'anno di gestione coincidesse, piuttosto, con l'anno solare.


Trasmissione del titolo di acquisto

La sentenza in commento ha applicato al caso di specie, rationetemporis, il testo dell'art. 63 disp. att c.c. precedente alla legge di riforma del 2012.

Nel testo vigente, occorre coordinare il vincolo di solidarietà sopra esaminato con quanto stabilito dal nuovo quinto ed ultimo comma dello stesso art. 63, in base alquale “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.


In altri termini, anche dopo la sottoscrizione del contratto di compravendita, il venditore rimane, lui solo, obbligato in prima persona per il pagamento dei contributi condominiali, fino a quando non trasmette all'amministratore copia autentica del titolo ablativo. Solo da questo momento l'alienante perde definitivamente lo status di condomino, che passa in capo all'acquirente, e può trovare applicazione la “solidarietà passiva” prevista dal comma precedente.


Ricordiamo, infine, che il vincolo di solidarietà passiva tra venditore e acquirente è derogabile solo con accordo unanime dei condomini. Un recente sentenza del Tribunale di Roma, n. 2265 del 7 febbraio 2017, ha dichiarato nulla (e non semplicemente annullabile) la delibera che attribuisce esclusivamente all'acquirente le spese maturate negli anni precedenti l'acquisto dell'unità immobiliare in condominio e nell'anno in corso.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Acquistare casa e risparmiare? L'elenco dei bonus e delle detrazioni possibili


Il supermarket degli sconti fiscali per chi vuole comprare casa non chiude mai. Anzi, si arricchisce sempre di nuove proposte.


Se mai, si può discutere sulla convenienza di tante misure e sulla loro efficacia nel rilanciare un mercato in fragile ripartenza, che ha chiuso il 2016 con 528mila compravendite residenziali, ancora il 39% sotto i massimi del 2006.

Numerose sono le possibilità offerte dalla legge a favore delle coppie o dei single che intendono acquistare un appartamento in condominio, una villetta o una bifamiliare.
Chi è alla ricerca di un buon affare deve valutare bene come comprare casa con i benefici fiscali, eventualmente facendosi assistere da un commercialista o un esperto fiscalista. 

Bonus prima casa

I dati di Scenari Immobiliari dimostrano che la tassazione ridotta per chi acquista un immobile come “prima casa” è ancora l’agevolazione più usata, con un trend in aumento: la sua incidenza è cresciuta dal 61,8% del 2006 all’80% delle compravendite residenziali avvenute l’anno scorso. 
Cerchiamo di capire cos’è e come funziona il bonus prima casa.

L’acquisto come “prima casa” permette di pagare imposte ridotte:

  • - se si compra da un privato, l’imposta di registro è pari al 2% (anziché al 9%) sul valore catastale;
  • - se si compra da un costruttore (ossia un’impresa con vendita soggetta a Iva), l’Iva è pari al 4% (anziché al 10% o al 22% per immobili di lusso).

Per avere il bonus prima casa è necessario:

  • - che l’immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia quelle relative ad immobili di lusso;
  • - che la casa oggetto di acquisto sia situata nel Comune in cui l’acquirente ha già la sua residenza (egli però ve la può spostare anche entro 18 mesi dalla data del rogito);
  • - che il contribuente non abbia la proprietà (esclusiva o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto;
  • - che il contribuente non sia proprietario (neanche per quote, anche in regime di comunione legale), di altra casa di abitazione (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà), ovunque essa sia situata sul territorio nazionale ed acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Tuttavia, se così dovesse essere (ossia il contribuente dovesse avere la titolarità di un’altra abitazione, acquistata con l’agevolazione “prima casa”) è possibile compiere comunque un nuovo acquisto con il bonus fiscale, purché la casa già posseduta venga ceduta (venduta o donata) entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

Bonus ristrutturazioni

Restano sempre validi gli incentivi fiscali per chi ristruttura l’appartamento. La materia è estremamente variegata. In generale ricordiamo che l’ultima Legge di bilancio 2017 ha confermato che i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione sono detraibili al 50% dall’Irpef, in 10 quote annuali dello stesso importo, sino ad un limite massimo di 96.000 euro.

Detrazione dell’Iva

Per le case con classe energetica A o B, per gli acquisti durante tutto il 2017 è possibile ottenere una detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto e va divisa in dieci rate, a partire dall’anno del rogito.

La detrazione si può sommare al bonus prima casa. Così, ad esempio, sull’acquisto di una prima casa dal costruttore pagata 250mila euro, si deve versare Iva pari a 10mila euro. Su questi 10mila euro, si può ottenere la detrazione del 50% ossia pari a 5mila euro in 10 anni (ossia 500 euro l’anno). La prima rata, da 500 euro, si sconta dall’Irpef nella dichiarazione reddituale presentata nel 2018.

"È uno sconto che riequilibra in parte una grossa disparità di trattamento fiscale – spiega l'Ance –. Nelle vendite tra privati il registro è al 2% sul valore catastale, mentre i nostri immobili, che oltretutto hanno subìto una minore riduzione delle quotazioni, scontano l’Iva al 4% sul prezzo".

DETRAZIONE PER L’AGENZIA IMMOBILIARE

Chi acquista casa tramite agenzia immobiliare, può ottenere una detrazione del 19% sulla provvigione da pagare all’agente. Il limite di spesa agevolabile è però solo di 1.000 euro e, pertanto, la detrazione massima è di 190 euro.

Per chi compra e affitta

Chi intende acquistare una casa nuova o integralmente ristrutturata e affittarla a un canone non superiore a quello concordato per almeno otto anni ha diritto a una deduzione Irpef pari al 20% sul prezzo (o costo) fino a 300mila euro (utilizzabile anche per la costruzione).
La casa dev’essere in classe energetica A o B. La deduzione si recupera in otto anni e non si può cumulare con i bonus ristrutturazione.

Interessi sul mutuo

A chi paga un mutuo sull’acquisto della casa (deve trattarsi di abitazione principale, ossia destinata a residenza del nucleo familiare) spetta una detrazione Irpef del 19% sugli interessi. La spesa massima detraibile è di 4.000 euro.

Il bonus spetta a patto che l’alloggio sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto avvenga nell’anno precedente o seguente al mutuo.

CASA RISTRUTTURATA

Chi acquista un appartamento in un edificio interamente ristrutturato e lo fa entro 18 mesi dalla fine dei lavori, ha diritto a una detrazione sul 50% che si applica a forfait sul 25% del prezzo di acquisto su un importo massimo di 96mila euro fino al 31 dicembre (dal 2018 torna il 36% su 48mila euro).

Box auto

Per chi costruisce autorimesse o posti auto pertinenziali c’è una detrazione pari al 50% su 96.000 euro fino al 31 dicembre 2017.

Possono avere la detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.

Per chi ha poca liquidità

Chi ha poca liquidità può decidere di comprare casa attraverso il leasing immobiliare o il rent to buy: due formule che, però, richiedono sempre l’intervento di un soggetto terzo. In particolare:

  • - il leasing immobiliare (o locazione finanziaria) prevede che una banca o un’altra società acquisti la casa a cui il privato è interessato, offrendogliela poi in godimento, dietro pagamento di un fitto periodico, a un valore superiore a quello di mercato. In pratica, una specie di affitto. Alla scadenza del contratto, però, l’utilizzatore può scegliere se acquistare definitivamente l’immobile, prorogare il leasing, oppure recedere dal contratto.
    Al momento, però, le banche che propongono questa formula sono solo sei, e a frenarne il decollo c’è anche la concorrenza dei mutui, con tassi vicini ai minimi storici ed erogazioni che Nomisma prevede al livello record di 52,1 miliardi quest’anno.;

  • - con il rent to buy, un soggetto affitta una casa imputando parte del canone al prezzo del futuro acquisto. Poi – dopo un massimo 10 anni – può acquistare il bene, detraendo dal prezzo la parte dei canoni pagati “in conto prezzo”. In pratica, la concessione del godimento di un immobile (rent) è immediata: il conduttore ha diritto ad acquistarlo (buy) entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto. 


Fonti articolo: Laleggepertutti.itIlSole24ore.com

Cos'è l'atto di provenienza e come ottenerlo

Molto spesso, specie in ambito di compravendite immobiliari si sente fare riferimento all'atto di provenienza.


Che cos'è l'atto di provenienza?
Chi lo deve fornire e quando lo si può considerare certo?

 

Partiamo dalla definizione: l'atto di provenienza è quel documento che attesta la proprietà del bene immobile in capo alla persona del debitore.
Nelle vendite che intervengono per mezzo di un agente immobiliare è quest'ultimo, fin dall'affidamento dell'incarico a domandare al venditore copia dell'atto di provenienza.


Si badi: per avere certezza della genuinità del documento in esame, specie ove proveniente da notaio, sarebbe bene avere copia autentica dell'atto. Come vedremo qui di seguito, la semplice copia informe può comunque essere oggetto di verifiche e riscontri.


Ma facciamo un passo indietro utile ad inquadrare correttamente la figura documentale in esame. Sebbene siamo indotti a pensare che l'atto di provenienza sia l'atto con il quale il venditore, a sua volta, ha acquistato l'immobile, non è per forza così. Chi vende un'unità immobiliare non deve necessariamente averla acquistata: può trattarsi di una donazione, in tal caso l'atto di provenienza sarà rappresentato dall'atto notarile di donazione.
Il venditore può essere proprietario anche perché ha ereditato l'appartamento. In tal caso conta la dichiarazione di successione, ma non solo, visto che la stessa ha valore ai soli fini tributari.


Ciò che serve anche in questo caso è che l'erede che abbia accettato l'eredità sia proprietario anche presso i pubblici registri immobiliari: la questione va valutata con un notaio prima di porre in vendita l'immobile, al fine di accelerare la pratica di vendita al momento dell'accordo con il compratore.


L'atto di provenienza, inoltre, può essere rappresentato anche da un provvedimento giudiziale.
Si pensi a quelle ipotesi in cui si diviene proprietari (o titolari di un diritto reale) in ragione dell'usucapione, accertata con sentenza da un giudice.
Non solo: l'Autorità Giudiziaria può trasferire la proprietà degli immobili. Si pensi ai decreti emanati nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari. Anche questi rappresentano atti di provenienza e come tali possono dover essere esibiti in ragione della vendita.


Si badi: l'esibizione dell'atto di provenienza è, nei fatti, un vero e proprio obbligo. È vero, al momento della formalizzazione dell'accordo il notaio eseguirà, d'ufficio, tutta una serie di verifiche ed accertamenti volti a consentire il corretto trasferimento di proprietà del bene. Ma prima di tale fase conclusiva, il venditore deve comunque mostrarsi ed essere trasparente rispetto ad un elemento fondamentale per la buona riuscita dell'affare.


Si diceva che è auspicabile che la copia dell'atto di provenienza sia una copia autentica. Non è molto difficile, per chi vende, procurarsela. Basta recarsi presso lo studio del Notaio che ha redatto quell'atto, o al massimo laddove questo abbia cessato la propria attività, presso l'archivio distrettuale notarile.
In ogni caso assieme all'atto di provenienza è sempre bene domandare una visura ipotecaria per valutare oltre alla proprietà, la presenza di eventuali gravami sul bene oggetto di trattativa.


Ricordiamo che gli atti fin qui menzionati sono tutti atti pubblici, sicché un semplice accesso alla conservatoria dei pubblici registri immobiliari (oggi articolazione dell'agenzia delle entrate) può essere utile o addirittura sufficiente per procurarsi copia o comunque per avere utili indicazioni in relazione ad essi.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Agli italiani l'affitto piace sempre di più

Secondo l’Ufficio Studi di Immobiliare.it, nel corso del 2016 l’offerta di immobili in locazione è aumentata dell’1,3% e la domanda del 2,1%.


L’incremento delle richieste ha portato un conseguente aumento di prezzi, segnando un +1,2% negli ultimi dodici mesi.

 

Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it : "Questi numeri mostrano come l’affitto, in Italia, stia sempre più diventando una forma abitativa concorrenziale rispetto all’acquisto di un immobile. Per comprare la prima casa è ormai consolidata l’abitudine di attendere che si costituisca un nucleo familiare e, fino ad allora, si preferisce la locazione. Sul fronte dell’offerta, oggi i proprietari hanno sempre più strumenti per tutelarsi, dalla fidejussione fino alle polizze contro la morosità: così chi non era pronto a vendere e preferiva tenere sfitto il suo immobile, ora è portato a rimetterlo sul mercato".


Le metropoli, insieme alle città popolate da studenti universitari, stanno trainando l’intero settore. La classifica delle dieci città più care è aperta da Firenze, seguita a breve distanza da Venezia, Milano e Roma. Completano la lista, nell’ordine, Bolzano, Como, Bologna, Napoli, Siena e Pisa. In tutte queste città, l’offerta di immobili in locazione sta aumentand con un picco del +3,1% a Bologna, seguita da Bolzano che ha fatto registrare un aumento del 2,8% e Como con +2,6%, località che attraggono anche utenti stranieri.


Per la domanda, è Milano a posizionarsi in testa alla classifica, con un incremento annuale del 3,1%; al secondo e al terzo posto Bologna che ha fatto registrare una crescita del 2,7%, e Roma con +2,6%.


L’andamento dei prezzi non è uniforme in tutta Italia: in alcune regioni è più visibile un trend di stabilità, in altre si rilevano oscillazioni più forti. In Sicilia i canoni richiesti risultano in aumento del 3% rispetto allo scorso anno; segnano incrementi importanti anche le Marche, dove si evidenzia una crescita del 2,8%, la Sardegna e il Veneto dove l'aumento è stato del 2,3%. Le contrazioni maggiori si registrano invece in Molise e in Puglia.  
Nella classifica delle regioni è il Lazio a riconfermarsi quella più cara, a seguire Lombardia e Toscana. Chiudono la classifica il Molise e la Calabria.


Fonte articolo: Monitorimmobiliare.it

Luci ed ombre del mercato immobiliare: le previsioni di Nomisma

Le compravendite residenziali continuano la ripresa seppur in un contesto ancora molto esposto a possibili shock esterni e con una domanda ancora intrinsecamente debole.


E i prezzi che registano ancora cali sensibili. E' il quadro delineato dal primo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2017 di Nomisma presentato oggi a Milano. 

Le compravendite 

"Seppur in un quadro di maggiore oculatezza e rigore non vi è dubbio – nota Nomisma – che la ripresa in atto presenti tratti di fragilità. La composizione della domanda rivela non solo il perdurante attendismo della componente di investimento, ma anche l’esposizione del comparto alle scelte delle banche e, più in generale, alla concretizzazione delle aspettative di crescita del Paese".


Le compravendite residenziali realizzate nel corso del 2016 sono state 528.865; per il 2017 Nomisma prevede che il numero totale sarà 565.391 mentre per il 2018 584.523 sino a giungere a 616.513 nel 2019.

Mutui e Npl 

Sul fronte mutui nel 2016 sono stati erogati 49,3 miliardi (stima Nomisma) e le previsioni per l’anno in corso dell’Istituto di ricerca bolognese portano a una cifra totale di 52,1 miliardi. Per il 2018 la differenza rispetto all’anno precedente è prevista praticamente nulla (52,1) mentre per il 2019 la crescita delle erogazioni è stimata più intensa (nell’ordine dei 55 miliardi).


L’incidenza delle surroghe e sostituzioni sulle erogazioni totali è stata nel 2016 del 26,3% (28,4% nel 2015, 7,5% nel 2014). Considerando le erogazioni nette (depurando la componente di surroga e sostituzione) ci si attesta a 36,3 miliardi di euro nel 2016 (+23,1% di variazione annuale delle erogazioni nette) a differenza dei 29,5 miliardi di Euro del 2015 (+32,0% la variazione annuale rispetto al 2014).
Le preoccupazioni per Nomisma riguardano "il brutale riprezzamento dei crediti e con essi delle garanzie reali sottostanti". 

I prezzi 

"È a causa al perdurante eccesso di offerta e alla relativa fragilità economica della domanda – per Nomisma – che si deve la dicotomia di andamento tra attività transattiva e evoluzione dei valori di mercato; infatti "all’impennata delle compravendite registrata lo scorso anno e protrattasi nei primi mesi di questo, seppur con accenti meno marcati, continua a far riscontro la flessione dei prezzi".


CONCLUSIONI

Rispetto al 2015 Nomisma ha registrato un moderato miglioramento nelle velocità di assorbimento delle abitazioni in vendita, una lieve crescita della domanda e una contrazione dello sconto medio praticato.
I mercati residenziali che stanno risalendo la china più velocemente sono Bergamo, Brescia, Livorno, Modena, Taranto e Trieste. Il settore commerciale vede in Bergamo, Brescia, Modena e Trieste le realtà più dinamiche.


Fonti articolo: 1. IlSole24Ore.com, 2. Casa.it

Detrazione Irpef anche per chi acquista casa in edifici ristrutturati

Con l’articolo 9 della legge 448/2001, è stata introdotta un’altra agevolazione (attualmente contenuta nel terzo comma del citato articolo 16-bis) viene sostanzialmente disposto che l’acquirente o l’assegnatario nel caso di cooperative edilizie, di una singola unità immobiliare, che sia collocata all’interno di un fabbricato che è stato interamente assoggettato a interventi di restauro conservativo o di ristrutturazione da parte dell’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, o da cooperative edilizie, che pongono in essere la vendita, può usufruire di una detrazione d’imposta.

LE CONDIZIONI

La norma però pone dei precisi limiti nonché delle condizioni, affinché il cessionario possa usufruire della detrazione in commento. Innanzitutto è fondamentale che si sia in presenza di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, ulteriore condizione, a cedere o assegnare le singole unità immobiliari, di civile abitazione, facenti parte del fabbricato in questione, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori stessi.


L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta che la norma indica nel 36%, percentuale a regime, ma che, a partire da giugno 2012, è stata posta al 50 per cento. Anche l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato aumentato e portato a 96mila euro, rispetto a quello a regime che si attesta ad 48mila euro, con riferimento alla singola unità immobiliare.Godono del potenziamento della detrazione quei soggetti passivi Irpef che hanno sostenuto o sosterranno le spese nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017.


L’ammontare della detrazione spettante in capo all’acquirente o all’assegnatario, non va, però, commisurata all’importo delle spese che sono state sostenute per l’acquisto o l’assegnazione dell’unità immobiliare o, ancora, alla spesa sostenuta all’impresa o dalla cooperativa per gli interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo. La norma assume, per evitare problemi di quantificazione dell’incentivo, in misura forfetaria, pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione, l’importo su cui calcolare la detrazione stessa. Resta fermo che il 25% del prezzo non potrà mai superare l’importo di spesa massima stabilita dalla norma che fino al 31 dicembre 2017 si attesta a 96mila euro.


Significa che attualmente il prezzo massimo d’acquisto su cui si può beneficiare dell’intero 25%, è di 384mila euro. il 25% di tale somma dà il risultato di 96mila euro. Come chiarito dalla circolare 24/E/2004, il prezzo su cui calcolare la detrazione (50% sul 25% del prezzo indicato in atto) "comprende anche l’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di un onere addebitato all’acquirente dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile, onere che contribuisce a determinare la spese complessiva".


Sul fronte del godimento della detrazione, essa deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile (oggi 96mila euro) va riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti cessionari o assegnatari della medesima unità immobiliare.


Tra i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria, vale la pena ricordare che se con un unico atto un singolo soggetto acquista due unità immobiliari ristrutturate, il limite massimo di spesa, di cui si è detto, va riferito ad ognuno ognuno dei due fabbricati.
In presenza di due soggetti che acquistino uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto dell’immobile ristrutturato, la detrazione del 50%, calcolata sul 25% del prezzo di acquisto indicato nell’atto di compravendita, deve essere ripartita in base al costo di acquisto sostenuto, ma entro il limite complessivo massimo di 96mila euro.


GLI ADEMPIMENTI 

Sul fronte adempimenti, non è necessario né effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, né conservare tutta quella documentazione che, invece, è obbligatoria in presenza di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, di cui al primo comma dell’articolo 16-bis, del Dpr 917/86. Essendo, infatti, l’atto di compravendita soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, l’ufficio ne disporrà di una copia e, pertanto, avrà già a disposizione il documento necessario e sufficiente al fine di verificare la spettanza, o meno, dell’agevolazione.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Affitti canone concordato, le nuove regole

I canoni "concordati" saranno rivitalizzati dal nuovo decreto delle Infrastrutture del 16 gennaio (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo ).


Le regole per la pattuizione locale vengono rinnovate mantenendo l'impianto di base ma con alcune novità.

La prima novità è che le associazioni e sindacati "attesteranno la rispondenza del contratto di locazione" ai contenuti degli accordi sottoscritti in sede locale (sinora questa facoltà era riservata alle commissioni di conciliazione). Il loro intervento resta facoltativo e devono essere coinvolte a richiesta delle parti che formano il contratto di locazione. Tuttavia è prevedibile che un contratto "rispondente" alla legge ha meno possibilità di essere oggetto di contenzioso e quindi il ricorso alle associazioni aumenterà. Inoltre, agli accordi parteciperanno anche le Onlus in rappresentanza delle esigenze abitative di lavoratori migranti.


Il decreto non interviene sulla questione dell'elenco dei Comuni in cui è possibile fare accordi territoriali (quelli che fissano le fasce dei canoni) e, quindi, firmare contratti per canoni concordati. Infatti era già possibile siglare contratti a canone concordato dovunque: attualmente, segnala Confedilizia, lo prevede l'articolo 1, comma 13, del Dm del 30 dicembre 2002). In ogni caso l'elenco dei Comuni con “tensione abitativa” è stato steso dal Cipe (ed è consultabile sul sito di Confedilizia). In gni caso, l'accordo territoriale non è, allo stato, "presupposto necessario”"per la stipula dei contratti concordati: in caso di mancanza di accordo, infatti, interviene il decreto ministeriale sostitutivo.


Altre novità riguardano i contratti per esigenze "transitorie", i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (aumentati sino al 20 per cento): questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti.
I contratti per studenti, infine (anch'essi hanno i canoni uguali a quelli concordati e senza maggiorazione), sono estesi anche a chi segue master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti. Sono esclusi i contratti stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus, dato che questi restano iscritti alla facoltà di provenienza.


Si tratta – a parere di Confedilizia – di una novità di particolare rilievo che, tuttavia, "Non potrà determinare effetti positivi sugli affitti a canone calmierato fino a quando non saranno varate due misure indispensabili per il comparto" e cioè, secondo Confedilizia, stabilizzazione della cedolare secca al 10%, attualmente prevista solo per il 2017, estensione a tutta Italia e introduzione di un limite alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi sugli immobili locati a canone calmierato, "per esempio attraverso la fissazione di un'aliquota massima del 4 per mille".


Per il Sunia (sindacato inquilini) "è un atto indispensabile per stabilire il quadro entro il quale debbono essere definiti gli accordi territoriali". Si apre ora, dice il segretario generale Daniele Barbieri, "Una nuova fase di rinnovo e aggiornamento degli accordi territoriali per gli oltre 700 Comuni ad alta tensione abitativa e per quelli per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza".


Per il fac simile del contratto 3+2 cliccare qui 
Per il fac simile del contratto per studenti cliccare qui 
Per il fac simile del contratto per esigenze transitorie cliccare qui


Fonte articolo: Ilsole24ore.com

Riforma del Catasto sì o no?

Potrebbe tornare alla ribalta la riforma del Catasto. Il Governo ha intenzione di inserirla nel Piano nazionale delle riforme allegato al Documento di economia e finanza (Def) che sarà presentato ad aprile.


L’idea, ventilata dall’Esecutivo per concludere il processo di revisione e allineamento delle rendite catastali ai valori di mercato, è stata accolta in modo diverso dagli operatori del settore. Da una parte quelli che chiedono la revisione anche se provocherà un aumento delle tasse, per una questione di equità. Dall’altra quelli che considerano la riforma una possibile causa di impoverimento.

Riforma del Catasto

In base alla bozza del decreto attuativo della Delega fiscale, mai approvato, gli immobili non sarebbero più raggruppati in categorie e classi, ma in due tipologie di fabbricati: quelli ordinari e quelli speciali. Gli appartamenti verrebbero inseriti tutti nella categoria ordinaria O/1, mentre ville, immobili signorili e artistici avrebbero una regolamentazione diversa.
Per consentire una valutazione più oggettiva, il valore degli immobili potrebbe essere determinato dalla superficie e non più dai vani. A ogni unità immobiliare sarebbe attribuita una rendita e un valore patrimoniale stimati in base alle reali caratteristiche dell’immobile e alla zona di appartenenza.


La riforma del catasto non è mai andata in porto perchè non riesce ad assicurare l'invarianza di gettito. L'aumento delle tasse potrebbe essere compensato da altre manovre fiscali, ma ci vorrebbe del tempo e questa possibilità spaventa i proprietari. D'altro canto c'è anche chi sostiene che l'aggiornamento delle rendite catastali vada comunque portato avanti per ragioni di equità. Ci sono quindi pareri discordanti.

Riforma del Catasto e rischio aumento delle tasse

Confedilizia, Confederazione della proprietà edilizia, alla riforma del Catasto risponde “no grazie”. Per il presidente, Giorgio Spaziani Testa, la riforma apre “uno scenario di ulteriori aumenti di tassazione sugli immobili, mascherati attraverso improbabili redistribuzioni”.
 “Quella legge delega – si legge in una nota di Confedilizia -  è scaduta e non è certo questo il momento per iniziare un nuovo percorso, checché ne dica la Commissione Europea. Per il settore immobiliare l’urgenza è invece una decisa riduzione di un carico fiscale che dal 2012 è stato quasi triplicato e che continua a causare danni incalcolabili a tutta l’economia: crollo dei valori, impoverimento, caduta dei consumi, desertificazione commerciale, chiusura di imprese, perdita di posti di lavoro. Dovrebbe essere questa la priorità di un Governo responsabile”.
 

Riforma del Catasto e invarianza di gettito

Secondo Sandro Simoncini, docente a contratto di Urbanistica e Legislazione Ambientale presso l’università Sapienza di Roma e presidente di Sogeea SpA, società che si occupa della valutazione, acquisizione e dismissione del patrimonio immobiliare, "ci voleva l’ennesima bacchettata dell’Unione Europea perché tornasse alla ribalta il tema della riforma del catasto, una delle grandi incompiute dell’attuale legislatura”. Il fatto che il Governo sia intenzionato a ripercorrere la strada dell’invarianza di gettito rischia a suo avviso di far tradurre di nuovo l’operazione in un nulla di fatto.


Secondo Simoncini bisognerebbe invece procedere al più presto alla revisione delle rendite catastali per mettere fine a sperequazioni e privilegi esistenti. I Comuni dovrebbero poi essere liberi di adeguare la tassazione. Per rendere più organica la riforma, si potrebbe poi studiare una progressività delle imposte proporzionata alle disponibilità finanziarie del proprietario.


Fonte articolo: Edilportale.com

Ottimismo ancora in crescita per gli operatori del settore immobiliare

Dopo una prima parte dell’anno in cui si è registrata una lieve flessione, l’Indice Fiups, che riflette il Sentiment degli operatori immobiliari, è tornato a crescere.


Si passa dal 19,14 del secondo quadrimestre del 2016 a 19,62 del terzo.

I risultati della ricerca “Sentiment del mercato immobiliare”, elaborata dal Dipartimento di Economia dell’Università di Parma in collaborazione con Sorgente Group, rivelano aspettative ottimistiche per l’andamento del mercato nel 2017.

L’indagine si basa su interviste rivolte a una platea di circa duecento operatori del mercato immobiliare, appartenenti ai settori del trading, development, property,facility, progettazione, valutazione, consulenza e finanza. Nata da un’idea di Valter Mainetti, amministratore delegato di Sorgente Group, la ricerca è condotta da Claudio Cacciamani, docente dell’Università di Parma.


Il 60% degli intervistati indica una previsione di miglioramento dell’economia per i mesi a venire, mentre si annulla la quota di chi prevede peggioramenti. Secondo il 53% del panel il settore immobiliare andrà a crescere.
Per la prima volta, il 9% di professionisti vede aumentare la propria attività e quasi il 58% si dichiara positivo per l’immediato futuro. Il 12,4% di intervistati ha in mente di assumere nuovo personale e il 40,3% di sviluppare nuove linee di business.


Sul fronte delle case, il 17,3% degli intervistati prevede una decisa crescita nei prezzi, contro una tendenza di maggiore cautela per gli immobili commerciali e per gli uffici, dove metà del campione intervistato prevede tendenza alla stabilità. Segnali positivi per il mercato vengono anche dalla contrazione dei tempi di vendita e dalla riduzione dello sconto medio praticato.


Gli intervistati individuano a Roma e Milano opportunità interessanti nel residenziale, a conferma che proprio le case rappresentano il volano di crescita del settore. Nella periferia di Roma migliorano le opportunità sui negozi, probabilmente grazie alle buone performance dei centri commerciali, mentre il centro di Milano, grazie alle nuove operazioni di sviluppo, è particolarmente apprezzato per gli uffici di alto profilo.


Rispetto al passato, sale l’interesse verso il comparto alberghiero nei centri storici di entrambe le due città. Timidi segnali di recupero anche sull’industriale. Tra le destinazioni interessanti si segnala anche Firenze, città diventata attrattiva quanto Milano per l’alberghiero, e che si colloca al terzo posto per gli altri settori immobiliari. Bari, a sorpresa, è l’unica città del Mezzogiorno a salire sul podio come meta di investimento negli uffici, dopo Milano e Roma.


Continua, da parte degli operatori immobiliari, l’interesse negli strumenti che investono su Non Performing Loans (crediti deteriorati). Per il 51% circa degli intervistati, infatti, potrebbero arrivare nuovi stimoli al settore dal salvataggio delle banche reso possibile dal Fondo nazionale di risoluzione, che prevede la cessione delle sofferenze. Quasi il 52% del campione intervistato ritiene infatti che la cartolarizzazione di queste potrà avere effetti positivi per l’erogazione del credito e per una ripresa del settore immobiliare.

Fonte articolo: Monitorimmobiliare.it

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy