Cambio casa: a cosa stare attenti prima di comprare o affittare

Basta, questa casa mi sta stretta! Comincia così di solito la ricerca di una nuova abitazione, in acquisto ma anche in affitto.


Immaginate di aver trovato l’immobile giusto, ma il canone che vi viene richiesto è più alto di quello che pagate nella casa in cui vivete ora; come fare a capire se la scelta economica che state per fare sia giusta o meno?

Se quell’affitto più alto si tradurrà per voi in una situazione di maggior benessere? La giornalista Italo americana ed esperta immobiliare Laura Agadoni ha scritto un divertente articolo a riguardo in cui, molto semplicemente, mette nero su bianco alcuni principi di buon senso che possono farci capire se la nuova casa sarà il rifugio dei nostri sogni o, invece, un nuovo incubo ancora peggiore dato che ci costerà più di quello attuale. Vediamone assieme qualcuno.

IL CONTESTO

La prima cosa da fare, scrive la Agadoni, è analizzare con attenzione il quartiere ed il contesto generale in cui si trova la casa che ha fatto breccia nel nostro cuore; non limitiamoci alle visite fatte con il proprietario o con l’Agenzia, andiamo a scoprire cosa succede in quella zona anche in ore diverse; la notte, ad esempio, è un luogo tranquillo? Si dorme serenamente? Oggi la tecnologia e i social media ci possono aiutare moltissimo a saperlo; non solo si può fare una ricerca in Rete per sapere se la zona sia nota per fatti particolarmente piacevoli o spiacevoli, ma sempre più spesso le zone urbane delle città, soprattutto quelle più grandi in cui prima era difficile conoscersi fra vicini di quartiere, hanno dei gruppi Facebook solitamente chiamate “social street”. Monitorando la loro attività si scoprono con facilità luci ed ombre del quartiere, e questo è un grande aiuto.

COSTI DI TRASPORTO

Se anche questo esame è stato superato passate a guardare la vostra automobile. No, non stiamo scherzando, anche la vostra amica a quattro ruote può diventare utile a capire se la casa in cui pensate di trasferirvi sia quella giusta. Come prima cosa, cercate di capire se la userete di più o di meno; nel secondo caso il risparmio sul costo del carburante sarà denaro che, ogni mese, vi rimarrà in tasca e potrebbe aumentare le vostre capacità di spesa, consentendovi di pagare un affitto più alto, ma anche di permettervi qualche cena in più al ristorante. Non fermatevi però solo a considerare il costo del carburante e fate anche un preventivo per l’assicurazione auto su un portale di confronto rc auto.


Pochi lo sanno (o lo considerano), ma molte compagnie calcolano il prezzo della polizza anche in base al codice di avviamento postale del luogo di residenza dell’assicurato; per questo motivo trasferirsi in un altro quartiere potrebbe tradursi in una riduzione del costo della vostra assicurazione auto, ma anche, al contrario in un premio più pesante. Lo stesso discorso funziona, se le avete, anche per alcune coperture assicurative aggiuntive come quella che tutela contro il furto o quella che ci copre dagli atti vandalici ai danni del veicolo.

LE CONDIZIONI GENERALI DI IMMOBILE ED EDIFICIO

Una casa antica può essere bella, ma attenzione nel valutare le spese legate all’immobile in cui volete trasferirvi. Senza dubbio dovete pensare alle condizioni generali del condominio o dell’edificio in cui si trova, ma non solo. Se è vero che le spese di rifacimento delle facciate, dei tetti o simili non sarebbero a carico vostro, ma del proprietario, è altrettanto vero che sareste voi a vivere gli eventuali disagi dei ponteggi e dei lavori. 


Ancora più importante dell’esterno è l’interno.
Verificate che quelle splendide finestre d’epoca che vi hanno trafitto il cuore nella prima visita all’appartamento, ad esempio, oltre che belle siano anche funzionali e trattengano rumori e freddo all’esterno. Ricordate che, anche per l’affitto, l’indicazione della classe energetica dell’immobile è obbligatoria da parte del proponente; finestre che lasciano passare spifferi e corrente si traducono in una casa più fredda e con bollette del gas maggiori, su base annua, anche di diverse centinaia di euro.

Pensateci e se tutto vi dice che la scelta che state facendo è quella giusta, allora…buon trasloco!


Fonte articolo: Immobiliare.it

Il nuovo condominio è collaborativo

I vicini di casa possono essere acerrimi nemici ma anche un fidato supporto per la nostra vita quotidiana.


Se l’abitudine all’aiuto reciproco tra dirimpettai era una condizione tipica del passato – ma sembrava sparita soprattutto nei cosiddetti “supercondomini”, in cui a fatica ci si saluta – quello a cui stiamo assistendo oggi è un ritorno all’era del baratto, dello scambio di risorse, competenze e… tempo tra vicini di casa. L’ultima analisi di Immobiliare.it svela alcune interessanti informazioni.

IL 22% DEI CONDOMINI E' COLLABORATIVO

La sharing economy non ha fatto solo breccia nel mondo del lavoro, con lo sviluppo di startup e progetti d’impresa basati sulla condivisione, ma torna ad applicarsi alla vita quotidiana: Immobiliare.it ha chiesto ad un campione di mille individui, distribuiti sul territorio nazionale, residenti in un condominio, se avessero sviluppato almeno un’attività di aiuto reciproco con i vicini: ebbene, ha risposto affermativamente il 22% del campione.


I condomini tornano a farsi collaborativi, con l’obiettivo di risparmiare e, al contempo, migliorare la qualità della vita in casa. Ma in quali contesti si applica questo principio di supporto collettivo? Innanzitutto nelle attività pratiche: il 44% di chi dichiara di vivere in un condominio collaborativo vede messe a disposizione nel suo palazzo competenze professionali, gratuitamente o a prezzo scontato. Dai piccoli lavori di idraulica alle riparazioni del pc, dal cucito ai servizi di estetica. A seguire, con il 36,9%, troviamo lo scambio di oggetti inutilizzati: dai vestiti ai libri, dagli elettrodomestici ai pezzi d’arredamento che non si usano o semplicemente non piacciono più.


Non si parla, però, solo di oggetti: emerge la tendenza al supporto in caso di bisogno, per curare gli animali (indicato dal 23,7% del campione), gestire i bambini (il 16% degli intervistati si alterna con i vicini per accompagnarli a scuola e il 5% condivide la babysitter o bada ai figli del dirimpettaio se questi non può) e aiutare gli anziani (ai quali si fa compagnia o la spesa).


TECNOLOGIA E CONTROLLO CONDIVISI

Anche la tecnologia, nei condomini collaborativi, può essere condivisa: stando alle risposte del sondaggio il 16% dichiara di condividere la password (e la bolletta) dell’ADSL con i vicini e il 5,7% afferma di ridurre i costi per l’accesso ai servizi di TV on demand (come Netflix o Infinity) facendo a metà con chi abita nel palazzo.


Interessante scoprire che molte attività connesse al verde e alla pulizia degli spazi comuni vedono la collaborazione dei condomini: il 6,8% dichiara di curare a turno il giardino condominiale o di annaffiare le piante del vicino quando questo è in vacanza, mentre il 5,7% dichiara di pulire o gestire a turno la spazzatura condominiale. Addirittura, ci sono condomini con un orto collettivo! C’è anche chi ha organizzato un sistema di controllo notturno delle case durante le vacanze, chi ha creato gruppi di acquisto, alimentare e non, e chi organizza attività ludico-ricreative per adulti e bambini.

LA COMUNICAZIONE FRA IL TRADIZIONALE ED IL TECNOLOGICO

Queste iniziative, stando alle risposte al sondaggio, vengono comunicate e divulgate attraverso il passaparola: vi ricorre il 57% di chi è inserito in una rete di supporto condominiale. Ma non solo: il 21,9% ha un gruppo WhatsAppper raggiungere tutti velocemente e il 19,3% utilizza la bacheca nel portone di casa. Solo il 7% usa il portinaio come tramite per queste comunicazioni mentre il 5% ha optato per un gruppo Facebook.

Ecco il dettaglio delle risposte:

Fonte articolo: Immobiliare.it

Conto Termico o Ecobonus per convenienza e risparmio energia?

Corretto, ampliato e semplificato, il Conto Termico si prepara a cambiar veste, provando a guadagnare competitività rispetto all’Ecobonus. E spesso, nelle zone climatiche più fredde, a superarlo in convenienza, come viene dimostrato da alcuni casi – caldaie a pellet, pompe di calore e pannelli solari – che prendiamo ora in considerazione.


La nuova versione dell’incentivo – disegnata dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo – oltre a superare alcune rigidità procedurali, rimodella i parametri di calcolo del contributo economico per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.  

Prendiamo in esame la linea di finanziamento dedicata ai privati e in particolare agli apparecchi domestici inferiori a 35 kW: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati a biomassa (come le caldaie a pellet) o pompe di calore; installazione di collettori solari termici; sostituzione di scaldacqua elettrici con altri a pompa di calore. Sono interventi che possono usufruire anche della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica, strumento di incentivazione più conosciuto e frequentato, ma strutturalmente diverso. Perché offre uno sconto alle imposte sui redditi spalmato in 10 anni, lì dove invece il Conto Termico eroga un contributo diretto in rate uguali da 1, 2 o 5 anni, in base al tipo di intervento eal benificiario (privato a Pa). L’entità di tale contributo e le pastoie dell’iter hanno però fino ad oggi favorito la concorrenza dell’Ecobonus, anche nella versione al 55%.


LA SIMULAZIONE
Quando le nuove regole del Conto Termico saranno operative (da inizio giugno), come potrà riequilibrarsi il confronto? Abbiamo provato a ipotizzare una simulazione con l’aiuto dell’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, partendo dai consumi tipici di una famiglia di tre persone, in un appartamento da 90 mq. E paragonando l’investimento in una caldaia a gas tradizionale con quello in tecnologie energicamente efficienti, quali pompa di calore elettrica aria/acqua, caldaia a biomassa pellet, solare termico.


Se si vuol sostituire l’impianto di riscaldamento con un generatore a pompa di calore (7mila euro), si scopre così che nei climi più freddi il tempo di ritorno dell’investimento si rivela più breve con il Conto Termico: la spesa viene coperta in 2 anni nel caso di un’abitazione a Cuneo (zona climatica F), Milano (zona E), Roma (D), e in 4 anni a Bari (zona C). Questo pay-back time (pbt) è il risultato dei risparmi energetici e dell’ammontare del contributo che si ottiene misurando la prestazione dell’impianto (potenza, caratteristiche, zona climatica).


"Rispetto alla scorsa versione, a rendere interessanti i valori di redditività è in primis il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica, che per gli apparecchi con potenza inferiore a 35 kW è stato raddoppiato. Con il nuovo parametro, si può raggiungere la soglia massima dell’incentivo erogabile, 65% delle spese sostenute, nelle zone climatiche E ed F", spiega Marco Guiducci, ricercatore dell’Energy Strategy Group. Il cap al 65% è stato introdotto già dal Dlgs 102/2014, ma i criteri di calcolo lo rendevano difficilmente raggiungibile; e anzi gli interventi hanno spesso ricevuto una quota inferiore al 40% medio pubblicizzato dal Mise. "Gli ottimi valori che emergono dai nuovi calcoli in termini di pbt – aggiunge Guiducci – sono dovuti anche al fatto che il Gse, se l’importo non supera i 5mila euro, pagherà l’incentivo in un anno (il precedente limite era di 600 euro, ndr)". Tali valori di pbt si manifestano anche quando l’incentivo non arriva al tetto del 65%: in questi casi, il proprietario dovrà scegliere fra un rapido rientro della spesa (conto termico), o uno più lungo ma con un rimborso più alto (detrazione).


L’ecobonus risulta comunque preferibile nei comuni con climi meno rigidi, proprio perché uno dei fattori presi in carico dal Conto Termico è la stima di utilizzo degli impianti. Discorso simile nel caso si intenda optare per una caldaia a biomassa, intervento per il quale il conto termico offre ottimi tempi di ritorno, ed estende la convenienza anche sulla fascia climatica B. Pure il solare termico trova nuove regole di calcolo ed eleva il contributo, che non sarà semplicemente proporzionale alla dimensione dell’impianto, ma alla sua potenza.


COME FUNZIONANO I BONUS
Il Conto Termico prevede un contributo di importo variabile – secondo parametri ben definiti, tra cui la zona climatica – che viene corrisposto direttamente sul conto corrente di chi abbia effettuato determinati interventi di efficientamento energetico, indipendentemente dal fatto di aver presentato o meno una dichiarazione dei redditi. L'Ecobonus invece è una detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute – sempre però per interventi specifici volti al risparmio e con tetti prefissati – spalmata in 10 rate annuali; questo presuppone che il beneficiario versi una quantità di tasse sufficiente per poter “scalare” il bonus (capienza fiscale).


Toccherà al Gse (Gestore dei servizi energetici) ridefinire le linee guida per l'accesso all'incentivo, che resta a dir poco sottoutilizzato. Da quando è entrato in gioco nel 2013, ha ricevuto 17.854 domande e ne ha ammesse 15.764, per un impegno totale di 56,4 milioni al 1° gennaio 2016: di cui 45,6 riconducibili a soggetti privati e 10,8 alla Pa. Sono cifre piccole, se paragonate al plafond disponibile (700 milioni annui per i privati e 200 per la Pa), e i motivi di tale insuccesso sono da ricercarsi nelle complessità procedurali e nel meccanismo di calcolo del contributo, oltre che nell'agguerrita concorrenza delle detrazioni fiscali.


La domanda per accedere al nuovo Conto Termico continuerà a presentarsi sul sito del Gse (Portaltermico), attraverso un modulo più facile da compilare. Verrà predisposto un “catalogo” di prodotti idonei con potenza fino a 35 kW (50 mq per i collettori solari), già “approvati” dal Gestore, che sarà possibile selezionare direttamente per ridurre così i tempi di valutazione delle richieste e godere di una procedura di incentivazione semiautomatica.

Per attestare le spese sostenute, oltre al bonifico bancario o postale, saranno ammesse anche modalità di pagamento online o con carta di credito (con causale vincolata). Mentre l'incentivo sarà erogato – sempre dal Gse, su conto corrente – dopo 90 giorni (contro gli attuali 180) dalla sottoscrizione della scheda-contratto. E in un'unica annualità, anziché due, se risulta inferiore a 5mila euro. 

"Il database precompilato – commenta Davide Chiaroni, vice direttore Energy & Strategy Group – eviterà la verifica dei requisiti tecnici degli apparecchi e favorirà la presentazione delle domande. Ma è positivo soprattutto il nuovo metodo di calcolo dei contributi per i piccoli impianti, che alza di fatto le percentuali ottenibili dai beneficiari. Vengono corretti alcuni aspetti che avevano frenato l'applicazione del conto termico: pagamenti più veloci per gli impianti di taglia ridotta, iter più snello, maggior diversificazione delle prestazioni fra aree climatiche".


L'Ecobonus fiscale è stato prorogato per tutto il 2016 ai valori massimi (65% di sconto). Da tempo si discute circa la necessità di stabilizzarlo ma, secondo le norme vigenti, nel prossimo anno dovrebbe esser sostituito dalla detrazione al 36% per le ristrutturazioni (che agevola anche interventi di risparmio energetico). "In attesa di capirne il destino – conclude Chiaroni – il Conto Termico rafforza il proprio ruolo nella riduzione dei consumi. E accentua le differenze dall'ecobonus, che non possono ridursi al solo aspetto fiscale".


Fonte articolo: Casa24

Prima casa: 19% detraibile per spese di mediazione

Prosegue il "graduale miglioramento del mercato immobiliare": lo rileva Bankitalia nel sondaggio congiunturale sulle compravendite di abitazioni riferito all’ultimo trimestre 2015. E il merito va anche alle agevolazioni fiscali per la prima casa: fra gli incentivi tuttora validi c’è la detrazione Irpef della provvigione pagata all’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’immobile. 


È intanto in vigore da qualche giorno la netta riduzione dell’imposta di registro per chi compra un cespite nelle aste giudiziarie e lo rivende entro due anni.

 
Domanda in aumento

Lo studio degli economisti di Bankitalia si rifà proprio all’esperienza degli operatori del settore. Aumenta la quantità di agenti che nel periodo interessato hanno venduto almeno un’abitazione: 77,8% contro il 71,6% nel terzo trimestre dell’anno scorso. E i nuovi incarichi di mediazione arrivati nel frattempo destano ottimismo anche a medio termine, dunque nei prossimi due anni. Ma attenzione, si ferma il calo dei prezzi: per la prima volta dalla primavera del 2011 risulta minoritaria la quota di agenti che segnala una contrazione dei corrispettivi per i trasferimenti; si tratta del pari al 46,4 per cento contro il 67,6 di un anno fa.


Così si scarica

Un’occasione di risparmio per chi compra l’abitazione arriva proprio dalle spese di mediazione ed è la stessa Agenzia delle Entrate a spiegare il funzionamento degli incentivi nella guida su casa e fisco: sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 1.000 euro i compensi pagati a chi si occupa dell’intermediazione immobiliare nell’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale: il tetto del bonus, insomma, è 190 euro. E ciò al di là di come sono denominati i compensi da scaricare dalle tasse.
Quando a comprare l’unità immobiliare sono più persone, la detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in base alla relativa quota, sempre nel limite di mille euro. Al contribuente l’agevolazione spetta a condizione che l’acquisto dell’immobile sia effettivamente concluso.
In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire del beneficio fiscale è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.


Fattura e dichiarazione

Lo sgravio Irpef può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi, 730 o Unico, l’anno successivo all’emissione del documento contabile. Se la fattura risulta intestata a uno solo degli acquirenti ma l’immobile è comunque in comproprietà, bisogna integrare il documento annotando i dati di chi non figurava per consentirgli di fruire della detrazione pro quota. Al contrario, se il proprietario dell’abitazione è uno ma la fattura dell’agenzia risulta intestata anche a un’altra persona, bisogna annotare sul documento che a sostenere la spesa è stato solo il primo, che altrimenti non potrà detrarre l’intera somma. E laddove la fattura viene intestata a una persona che non è il proprietario, quest’ultimo non otterrà il beneficio fiscale.
Lo sgravio compete anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, ad esempio l’usufrutto, sempre a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. No al bonus per la provvigione versata per l’acquisto di seconde case e ai mediatori creditizi per la stipula del mutuo fra l’acquirente e la banca.


Misura fissa

Veniamo all’incentivo per le vendite giudiziarie, introdotto dal decreto legge 18/2016, che riforma le banche di credito cooperativo. Il pagamento dell’imposta di registro sull’immobile è previsto nella misura fissa di 200 euro invece che nella percentuale del 9% del valore di assegnazione del bene. Ma unicamente a condizione che l’acquirente dichiari in sede di assegnazione dell’immobile di voler ritrasferire il cespite nel biennio successivo. E se poi non lo fa? Sarà costretto a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, la sanzione amministrativa del 30% e gli interessi di mora. L’agevolazione è prevista soltanto fino al 31 dicembre prossimo.


Fonti articolo: IlGazzettino.it

Comodato e affitti in concordato: il Fisco risponde

Immobili in comodato: ci sono ancora tre giorni di tempo per registrare senza sanzioni un contratto di comodato, cioè fino a giovedì 4 febbraio, e far scattare fin dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione Imu e Tasi sulle case concesse in uso gratuito ai parenti. 
In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile.


Affitti a canone concordato:
la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato si applica sull’aliquota deliberata dal Comune e non sull’aliquota ordinaria. Questo significa che lo sconto del 25% dovrà essere calcolato, per gli immobili utilizzati come abitazione principale, sull’aliquota ridotta. 
Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l’allargamento del perimetro e poi come ottenere l’agevolazione.

Immobiili in coMODato.

Salvi terreni e negozi. 
Può ottenere lo sconto Imu e Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge, il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l’agevolazione.
Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto. 


La registrazione. 
Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la Legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio.
Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter “contare” anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15 gennaio, il che porta a una data-limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l’appunto.
Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio).


La convenienza. 
Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l’imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe).
L’entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall’aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto). 
Nel conto finale entra in gioco anche l’eliminazione della Tasi a carico dell’utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni - uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l’inquilino e l’occupante.


AFFITTI IN CONCORDATO.

Aliquote dei Comuni.
In forza dell’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 208/2015, ai contribuenti proprietari degli immobili in esame è riconosciuto l’abbattimento del 25% dell'imposta, sia ai fini Imu che ai fini Tasi. È stato pertanto chiesto su quale aliquota debba essere calcolata questa riduzione, se su quella ordinaria o su quella deliberata dal Comune. in molti Comuni è stata infatti adottata un’aliquota agevolata in caso di immobili a canone concordato, che costituiscono l’abitazione principale dell’inquilino. 
La risposta delle Finanze, del tutto condivisibile, è che l’abbattimento si conteggia sull’aliquota deliberata dal Comune, anche se inferiore a quella ordinaria. 


Imu e Tasi.
La seconda questione riguarda l’obbligo della presentazione della denuncia Imu/Tasi. Va subito evidenziato che la questione si porrà nel giugno 2017. Al riguardo, le Finanze confermano che, poiché i Comuni non sono in grado di reperire l’informazione sulle singole unità affittate a canone concordato, la denuncia Imu è obbligatoria. Va tuttavia precisato che l’adempimento non è posto a pena di decadenza della riduzione. Questo significa in concreto che la mancata presentazione della denuncia non determinerà il venir meno della stessa ma comporterà l’irrogazione della sola sanzione fissa.


Locazione di fabbricati di interesse storico-artistico.
In questo caso, ci si può basare su quanto affermato dalle Finanze nella risposta che cita le abitazioni in comodato e si può ritenere che sia possibile cumulare l’agevolazione del 25% sull’imposta con la riduzione a metà dell’imponibile, prevista per tali tipologie immobiliari. Nella norma, infatti, non c’è alcuna preclusione in tal senso.


Alloggi sociali.
Chiarimenti relativi agli alloggi sociali, che sono esenti da Imu e, a partire dal 2016, anche dalla Tasi: si chiedeva di definire esattamente il perimetro di tale fattispecie. Sul punto il fisco si è tuttavia dimostrato abbastanza evasivo: la risposta si limita a richiamare il contenuto del Dm infrastrutture del 22 aprile 2008, citato nell’articolo 13, Dl 201/2011, senza offrire precisazioni particolari. Vale peraltro evidenziare che le Finanze confermano l’obbligo dichiarativo nel caso in esame, questa volta posto a pena di decadenza dell’agevolazione. 
Nel quesito si era rappresentata anche la fattispecie degli alloggi «"trutturalmente" sociali ma temporaneamente inutilizzati: non è chiaro in tal caso se l’esenzione competa comunque. La risposta più rigorosa dovrebbe essere negativa, ma vi sono spazi per letture diverse.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Affitti a canone concordato: risparmio del 25%

Buone notizie per chi nel 2016 affitterà a canone concordato.

Secondo quanto calcolato da Confedilizia, la riduzione del 25%, disposta con la Legge di Stabilità, dell’Imu e della Tasi sugli immobili locati attraverso i contratti “concordati” porterà a risparmi per centinaia di euro in gran parte delle città italiane, fino a un massimo, a Roma, di 567 euro.

I contratti di locazione interessati dallo sgravio.
Confedilizia ha spiegato che ad essere interessati dallo sgravio sono tre tipologie di contratti di locazione: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; i contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).


Il risparmio medio città per città.
Prendendo in considerazione queste categorie, il risparmio medio per immobili di categoria A/2 affittati a contratto concordato supera i 500 euro anche a Bologna. A Genova è sui 470 euro circa e a Milano sui 450 euro. A Firenze l’effetto positivo è di circa 290 euro e a Napoli di 312. Bene anche Venezia (-323 euro) e Aosta (-339).

Confedilizia ha sottolineato che la norma introdotta con la legge di Stabilità dispone che l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, “è ridotta al 75 per cento”. La conseguenza è che la riduzione di un quarto dell’Imu e della Tasi si applicherà nel 2016 all’imposta dovuta sulla base delle aliquote stabilite per il 2015 dai singoli Comuni, questo perché la stessa legge di Stabilità vieta alle amministrazioni locali, per il prossimo anno, di modificare in aumento le aliquote stabilite per quest'anno.


“Una misura importante”.
Il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha evidenziato: “Si tratta di una misura importante, che rappresenta quell’inversione di tendenza nella tassazione degli immobili locati che Confedilizia chiedeva da tempo. La consideriamo, insieme con le altre misure di riduzione delle imposte sulla casa previste dalla Legge di Stabilità, un ottimo punto di partenza per un cammino, che dovrà proseguire, di graduale ma continua correzione degli errori compiuti sull’immobiliare a partire dalla manovra Monti”.


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2016/01/04/118656-affitto-canone-concordato-confedilizia-nel-2016-risparmi-per-centinaia-di-euro

L'Italia del 2015 si rifugia nel mattone

Nell’Italia "dello zero virgola", in cui le variazioni congiunturali degli indicatori economici sono ancora minime, "continua a gonfiarsi la bolla del risparmio cautelativo e non si riaccende la propensione al rischio".


Ma c’è "una piattaforma di ripartenza del Paese che gioca sul driver dell’ibridazione di settori e competenze tradizionali, che così si trasformano: è il nuovo Italian style".

Sono alcuni dei passaggi più significativi del 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Un rapporto nelle cui "Considerazioni generali" si parla di "letargo esistenziale collettivo", di "pericolosa povertà di progettazione per il futuro, di disegni programmatici di medio period"», di "prevalere dell’interesse particolare e dell’egoismo individuale", nonché di "crescita delle diseguaglianze, con una caduta della coesione sociale e delle strutture intermedie di rappresentanza che l’hanno nel tempo garantita".


Propensione al risparmio in crescita. 
Nel corso dell’anno i principali indicatori economici hanno cambiato segno ed evidenziano movimenti verso l’alto nell’ordine di qualche decimale di punto percentuale. Ma nell’Italia "dello zero virgola" continua a gonfiarsi la bolla del cash cautelativo. "Lo dimostra - scrive il Censis - il tasso di inflazione, inchiodato intorno allo zero nonostante il poderoso sforzo della Bce con il quantitative easing, così come gli investimenti nulli".


Ammonta a più di 4.000 miliardi di euro il valore del patrimonio finanziario degli italiani. "In quattro anni (giugno 2011-giugno 2015) ha registrato un incremento di 401,5 miliardi: +6,2% in termini reali". Negli anni della crisi la composizione del portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie ha sancito il passaggio a una opzione fortemente difensiva degli italiani: il contante e i depositi bancari sono saliti da una quota pari al 23,6% del totale nel 2007 al 30,9% nel 2014, mentre sono crollate le azioni (dal 31,8% al 23,7%) e le obbligazioni (dal 17,6% al 10,8%). 


Negli ultimi dodici mesi (giugno 2014-giugno 2015) si conferma l’opzione cautelativa degli italiani, con un incremento di 45 miliardi di euro della liquidità (+6,3%) e di 73 miliardi in assicurazioni e fondi pensione (+9,4%), e con la rinnovata contrazione di azioni e partecipazioni (10 miliardi in meno, pari a una riduzione dell’1,2%). D’altro canto, il risparmio è ancora la scialuppa di salvataggio nel quotidiano, visto che nell’anno trascorso 3,1 milioni di famiglie hanno dovuto mettere mano ai risparmi per fronteggiare gap di reddito rispetto alle spese mensili. 


Riguardo agli investimenti, il mattone ha ricominciato ad attrarre risorse. Lo segnala il boom delle richieste di mutui (+94,3% nel periodo gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014) e l’andamento delle transazioni immobiliari (+6,6% di compravendite di abitazioni nel secondo trimestre del 2015 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). E si diffonde la propensione a mettere a reddito il patrimonio immobiliare: 560.000 italiani dichiarano di aver gestito una struttura ricettiva per turisti, come case vacanza o bed & breakfast, generando un fatturato stimabile in circa 6 miliardi di euro, in gran parte sommerso.


In questa fase, l’esigenza della riallocazione del risparmio in modo più funzionale all’economia reale si lega strettamente alla richiesta di scongelare quote del proprio reddito aspirate dalla fiscalità: il 55,3% degli italiani vuole il taglio delle tasse, anche a costo di una riduzione dei servizi pubblici.


Fonte articolo: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-04/censis-italia-zero-virgola-che-non-ritrova-gusto-rischio-093355.shtml?uuid=AC19k1mB&refresh_ce=1

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