Acquisto casa in condominio: chi paga le spese arretrate?

Nel caso di acquisto di una casa in un condominio, se il venditore ha delle spese condominiali arretrate, la legge stabilisce chi è a dover provvedere al pagamento.


Vediamo cosa è previsto.

Ai sensi dell’art. 63 comma 4 delle disposizione di attuazione del Codice Civile, chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e quello precedente. Delle spese condominiali precedenti all’anno anteriore alla vendita ne risponde invece solo il venditore. Per le restanti spese successive all’anno del rogito notarile ne risponderà in via esclusiva solo l’acquirente.

Il condominio potrà indifferentemente agire nei confronti del vecchio proprietario o del nuovo per le spese relative all’anno di vendita e a quello precedente, ma per quelle anteriori a tale periodo il vecchio proprietario è il solo responsabile, e questo anche in presenza di patti contrari con l’acquirente.


CHI PAGA PER LE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA?

In merito a quale sia  il momento determinante da individuare per la concreta insorgenza del relativo obbligo, alla possibile incidenza dell’origine delle spese, alle spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria e alle spese attinenti ad interventi di manutenzione straordinaria, fa chiarezza la Cassazione.


La sentenza della Corte di Cassazione n. 24654 del 3 dicembre 2010 ha affermato: “In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, …, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l’acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.”.


Gli stessi principi sono stati accolti dalla sentenza n. 10235 del 2 maggio 2013. Tale sentenza ha confermato che in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione, l’insorgenza dell’obbligo in capo ai singoli condomini deve considerarsi quale conseguenza diretta della delibera assembleare con la quale siano disposti i predetti interventi. La delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con cui gli interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, non sortendo alcuna incidenza l’adozione di una precedente delibera preparatoria o interlocutoria non propriamente impegnativa per il condominio.


Una sentenza del tribunale di Milano, la sentenza n. 1240 del 20.03.2015, ha poi specificato che, se anche l’atto di vendita contiene clausole di diverso tenore (stabilendo, ad esempio, che a sostenere tutti gli oneri condominiali sia l’acquirente, oppure il venditore), queste avranno effetto solo come accordo personale tra le parti, ma non saranno vincolanti per il condominio. Dalla stessa sentenza è chiarito anche che l’amministratore può richiedere all’acquirente le spese ordinarie di manutenzione e conservazione dell’edificio e per l’erogazione di normali servizi comuni, sebbene deliberate dall’assemblea prima della compravendita.


Fonte articolo: Idealista.it

Il Fondo cassa per i lavori in condominio: come funziona



Secondo la Corte di cassazione (3 dicembre 2010, n. 24654) e il Tribunale di Milano (12 gennaio 2016, n. 27), in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, salvo diversi accordi tra le parti, i relativi costi sono a carico di chi era proprietario dell’immobile "al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti interventi".


Questa delibera deve, però, approvare gli interventi in via definitiva, con l’affidamento dell’appalto e l’individuazione del piano di riparto. 

 

Alla stregua di tale giurisprudenza, consegue che fin quando non definisce la cessione dell’appartamento la proprietaria è l’unica interlocutrice del condominio e in base a ciò è tenuta a pagare le restanti quote del fondo cassa deliberato dall’assemblea. Ogni intervento di ristrutturazione è quindi a carico dell’attuale proprietaria per i ratei maturati prima dell’eventuale atto notarile di compravendita, mentre la residua quota sarà addebitata al futuro acquirente e in seguito rimborsata al venditore, solo a condizione che la delibera definitiva di approvazione dei lavori sia intervenuta prima dell’atto di compravendita.
La proprietaria dell’unità immobiliare, nel caso in cui i lavori non siano approvati ed eseguiti, avrà comunque diritto al rimborso dei ratei versati. Tra l’altro, per l’articolo 63, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. 

 
La costituzione del fondo

La costituzione del fondo cassa speciale in condominio è prevista dall’articolo 1135, punto 4), del Codice civile, secondo cui "l’assemblea dei condomini provvede (...) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori". L’obbligo è una novità introdotta dalla riforma (legge 220/2012) per garantire la realizzazione di opere di grande entità per le quali, in molti casi, risulta complicato reperire i fondi necessari. In questo modo, almeno nelle intenzioni del legislatore, mettendo da parte preventivamente l’intera somma da destinare alla ditta appaltatrice, si sarebbe favorito l’avvio dei lavori e, al tempo stesso, evitate future morosità. In pratica, però, a causa dell’oggettiva difficoltà nel reperire "l’importo pari all’ammontare dei lavori", si rischia di non poter procedere con il cantiere, in attesa che tutti i condomini versino la loro quota. 


Anche per questo motivo, l’articolo 1, comma 9, della legge 9/2014 ha stabilito che "se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti". In termini generali, il fondo cassa condominiale è un fondo vincolato, nel senso che deve essere dedicato esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria e finalizzato a una spesa precisa e mai generica. Il Tribunale di Milano (13 luglio 1995) ha specificato che "non può configurarsi come un versamento al buio da parte dei condomini" e quindi, affinché la sua costituzione possa ritenersi legittima, è necessario che siano contemporaneamente deliberate, nel modo più dettagliato possibile, le spese e le opere per le quali dovrà essere utilizzato. In particolare, è compito dell’amministratore rispettarne scrupolosamente la destinazione, inserendo nel preventivo annuale le quote di accantonamento dovute per il nuovo esercizio e, nel rendiconto annuale, l’entità delle somme accantonate, specificandone l’utilizzo.


La Cassazione si è più volte opposta alla costituzione di fondi speciali “preventivi”, da utilizzare per lavori futuri. Se da un lato ciò consentirebbe ai condomini di accantonare poco a poco le somme senza esborsi traumatici, dall’altro deve operare il principio secondo cui i fondi condominiali devono avere durata provvisoria ed essere direttamente legati alla provata necessità di costituirli per adempiere a precise delibere assembleari. Allo stesso modo, una delibera assembleare che approvasse le opere di manutenzione straordinaria e di innovazione senza la copertura del fondo speciale dovrebbe ritenersi quantomeno annullabile.


Il voto 

Per quanto riguarda l’approvazione della delibera che costituisce il fondo, è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (ma, in casi particolari, basta la maggioranza semplice, come ha precisato la Cassazione con la sentenza 17035 dell’11 agosto scorso). Nella delibera, se il fondo è costituito in diverse soluzioni, è necessario indicare le scadenze dei pagamenti relativi ai condomini proprietari, che contribuiranno in base ai millesimi in loro possesso. Tuttavia, per realizzare interventi non ancora specificati in dettaglio, come disposto da diverse sentenze della Cassazione (Cassazione 9 febbraio 1995, n. 1455; Cassazione 21 ottobre 1975, n. 3463 e Cassazione 29 gennaio 1974, n. 244), se al compimento dell’opera la stessa risulti più utile ad alcuni condomini, rispetto agli altri, la ripartizione provvisoria deve essere fatta con il criterio dell’uso diverso o dell’uso separato (articolo 1123 del Codice civile).


La mancata costituzione 

In caso di mancata costituzione del fondo per l’esecuzione di lavori necessari - dovuta al non raggiungimento del quorum - ogni condomino può rivolgersi al giudice, come prevede l’articolo 1105, comma 4, del Codice civile. Dall’obbligo di costituzione del fondo restano esclusi tutti quei lavori straordinari, che rivestono il carattere dell’urgenza, quali gli interventi di messa in sicurezza delle parti comuni, che competono all’amministratore, a norma dell’articolo 1135, secondo comma, del Codice civile, salvo l’obbligo di riferirne all’assemblea.


Fonti articolo: IlSole24Ore, vetrina web

7 app per la casa da provare in vacanza


Le vacanze estive sono il momento ideale per sistemare le piccole grandi cose della casa. C’è sempre qualcosa da fare: qualche mobile da montare o apparecchio da riparare.


A tal proposito ci sono app che possono aiutarvi ad immaginare come sarebbe la vostra casa cambiando, aggiungendo, eliminando qualcosa. Andiamo a scoprirle.



ColorSnap (iOS e Android)

Questa applicazione consente di identificare i colori presenti nelle foto per trovare l’esatta sfumatura che si sta cercando. Permette, inoltre, di fare un test sulla parete interessata senza spargere una sola goccia di vernice.


iHandy Carpenter (iOS e Android)

Integra fino a cinque utili applicazioni professionali. Si tratta, in pratica, della strumentazione adeguata per controllare la verticalità della parete e l’inclinazione delle superfici e per misurare sia angoli che superfici.


My Measures (iOS e Android)

Si tratta di un’applicazione che consente di aggiungere sopra la foto di un oggetto o di una parte dell’ambiente le varie modifiche e i vari commenti relativi ai cambiamenti che si desidera apportare.


MagicPlan (iOS e Android)

Questa applicazione consente di ottenere la piantina della casa. E’ sufficiente scattare una foto e in meno di un minuto si ha la piantina, che può essere scaricata nei formati più diffusi (DXF, PDF e JPEG e anche HTML).


iScape (iOS e Android)

Un’applicazione per progettare il meraviglioso giardino sempre sognato. Funziona in modo molto semplice: si scatta una foto con il cellulare o il tablet e si aggiungono le piante che piacciono così da avere un’idea del possibile risultato.


Snapguide (iOS)

E’ l’applicazione perfetta per chi ama i lavori fai da te. Con questa app è possibile trovare le risposte a tutte le domande che hanno a che fare con i piccoli lavori domestici.


Adornably (iOS)

Questa è l’applicazione perfetta per capire in che modo poter arredare un ambiente. L’app permette di posizionare all’interno della fotografia scattata di una determinata stanza i mobili desiderati e verificare il risultato finale. Lo strumento ideale per evitare di fare l’acquisto sbagliato.


Il nostro suggerimento è di divertirvi provando ad immaginare la vostra casa; per i lavori, per vendere e comprare casa affidatevi sempre ad esperti e non al fai-da-te. Una app non può sostituire un professionista ;)


Fonte articolo: Idealista.it

Possibile detrarre una ristrutturazione di 2 anni prima?

Che cosa fare se ci si è dimenticati (oppure non è stato possibile, ad esempio per ritardi dell'amministratore nella consegna delle certificazioni) di portare in detrazione una spesa per ristrutturazioni edilizie?


Il testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. n. 917/86), all'art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) prevede la possibilità di usufruire di una detrazione fiscale per le spese sostenute per particolari tipologie d'interventi.

In sostanza per interventi di manutenzione straordinaria e se riguardanti parti comuni dell'edificio anche per manutenzione ordinaria è possibile portare in detrazione le spese sostenute entro determinati limiti.
Fino al 31 dicembre 2016 è possibile usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute con il tetto massimo di € 96.000 (per unità immobiliare anche con riferimento a lavori condominiali) portando tale spesa in detrazione per dieci anni a partire dell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.


L'ESEMPIO

Tizio abita nel condominio Alfa che ha appaltato e fatto eseguire nel corso dell'anno 2014 lavori di manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di € 300.000,00. La quota di Tizio sull'intero ammontare dei lavori è pari ad € 20.000,00.
Diciamo, per semplicità, che Tizio ha versato per intero la sua quota e che a sua volta l'amministratore ha saldato integralmente l'impresa. Tizio avrà diritto di detrarre la somma di € 10.000,00 a partire dall'anno di esecuzione dei lavori 2014 e per gli altri 9 successivi portando in detrazione € 1.000,00 per ciascun anno.
Si badi: le somme che possono essere portate in detrazione sono quelle che l'amministratore ha versato all'impresa – secondo le modalità previste dalla legge – e non semplicemente quelle che i condòmini hanno versato all'amministratore.


Si supponga che Tizio, per dimenticanza, per ritardo dell'amministratore nel consegnare le certificazioni dei versamenti, ecc. non sia riuscito a portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2014 – presentata nel 2015 – l'importo come sopra calcolato? Potrà iniziare a beneficiarne dalla seconda rata? E per quello perduto, avrà la possibilità di chiederne il rimborso?


Della questione si è occupato il Ministero delle Finanze che, con una propria circolare del 2000, ha dato risposta a questi dubbi affermando che “nell'ipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dell'anno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione d'imposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata l'importo delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, puo' usufruire dell'agevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa all'opzione tra le 5 o le 10 rate.
Per quanto riguarda il recupero della detrazione d'imposta della prima rata, il contribuente puo' inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalita' ordinarie di cui all'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973” (Circolare del 12/05/2000 n. 95, paragrafo 2.1.2. – Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale).


I riferimenti alle percentuali di spesa detraibile sono quelli vigenti al momento della soluzione al quesito, ma la sostanza resta invariata.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Valvole termostatiche: obbligo di installazione per risparmio energetico

Con l’arrivo della bella stagione e l’interruzione del riscaldamento, scatta – per i condomini che ancora non hanno provveduto a mettersi in regola – l’ultimo appello per intervenire in tempo utile (cioè nei mesi estivi) sugli impianti termici e installare valvole e contabilizzatori, obbligatori dal 1° gennaio 2017.


La scadenza riguarda moltissimi italiani: una ricerca condotta prima dell’accensione dei termosifoni da Rete Irene (network di imprese lombarde attive sul fronte della sostenibilità), rivelava che oltre la metà dei palazzi con riscaldamento centralizzato ancora non erano in regola. Situazione che è rimasta invariata ad oggi, visto che con le caldaie in funzione è impossibile effettuare i lavori di adeguamento.

 

a cosa servono le valvole e chi è soggetto all’obbligo?

La tecnologia è presente sul mercato da tempo e, se ben utilizzata, consente importanti risparmi, perché restituisce in mano al singolo inquilino la possibilità di calibrare il calore in casa a seconda delle necessità effettive, pagando in rapporto ai consumi (oltre ad una quota fissa per la manutenzione della caldaia comune). Dal punto di vista tecnico, la termoregolazione consiste nell’aggiunta, su ogni radiatore, di una specifica valvola, che è in grado di dosare il flusso di acqua calda nell’apparecchio e che, attraverso una testina termostatica (su cui sono presenti numeri corrispondenti a determinati valori in °C), programma una temperatura limite, oltre la quale il termosifone si spegne.


La contabilizzazione serve, invece, a misurare i consumi delle diverse unità immobiliari (e a fare in modo che ciascuno, poi, paghi in rapporto all'effettivo prelievo) e consiste nell’applicazione di un apparecchio o su ogni termosifone (se l’impianto di riscaldamento del palazzo è a colonne montanti, cioè con diversi tubi che salgono dalla caldaia per il fabbricato indipendentemente dalle singole unità, come accade negli immobili di vecchia concezione) o all’ingresso delle tubazioni nell’alloggio (se la distribuzione è “a zona”, simile cioè a quella dell'energia elettrica). L’installazione di valvole e contabilizzatori non richiede comunque lavori di muratura.


I TEMPI

L’obbligo è da ottemperare entro fine anno, come prescrive il Dlgs 102/2014, che recepisce in Italia la Direttiva 2012/27/UE. E riguarda tutti i condomini con riscaldamento centralizzato, a meno di motivati e certificati impedimenti tecnici. In particolare, se l’impianto è a distribuzione orizzontale il decreto impone che siano le imprese che forniscono il carburante a installare i singoli contatori. In caso, invece, di impianto a distribuzione verticale, il cliente finale può scegliere di affidare la gestione del servizio a un operatore diverso dall’azienda di fornitura.


Chi disattenderà i termini di legge rischia sanzioni da 500 a 2.500 euro. Nel caso in cui il contatore singolo sia unico (distribuzione orizzontale) è la ditta fornitrice soggetta alla multa. Altrimenti la sanzione va moltiplicata per tutte le unità immobiliari presenti nel palazzo, con in aggiunta una uguale ammenda a carico del condominio. I controlli spettano (secondo il Dpr 16 aprile 2013) alle Regioni e alle Province autonome (o agli enti da queste delegati).


I COSTI 

Per quanto riguarda, infine, i costi, molto dipende da cosa si sceglie di installare. Sul mercato esistono diversi modelli di valvole termostatiche e cronotermostatiche, che permettono di regolare le temperature a seconda delle ore del giorno. Così anche i ripartitori sono disponibili con tecnologie diverse: ne esistono dotati di sistemi di trasmissione radio, che comunicano i dati sul calore erogato dal calorifero a una centralina posta nelle parti comuni dell’edificio. È dunque difficile generalizzare: ipotizzando, tuttavia, una spesa media di 120 euro a calorifero, compreso il costo per l'adeguamento delle pompe di circolazione dell'impianto condominiale da portata fissa a portata variabile, in un appartamento di 80/90 mq con 5 caloriferi, la spesa sta sotto il migliaio di euro.


Occorre, infine, tenere conto che le termovalvole beneficiano della possibilità di detrazione fiscale. Queste le percentuali valide fino al 31 dicembre prossimo: al 65% in caso di contestuale sostituzione della caldaia; al 50%, come ristrutturazione edilizia, nel caso di interventi sui singoli caloriferi.


Fonte articolo: IlSole24ore.com, vetrina web

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