Agli interessi passivi possono essere aggiunti altri oneri accessori come, ad esempio, le spese di perizia, quelle notarili o le imposte pagate per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. La detrazione spetta esclusivamente a chi ha sottoscritto il finanziamento ipotecario ed è il proprietario dell’immobile. Il beneficio fiscale non si perde se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare entro il terzo grado (o un affine entro il secondo) e in caso di trasferimento per motivi di lavoro.
Se l’immobile oggetto del mutuo è una seconda casa, cioè un’abitazione diversa da quella dove si risiede abitualmente, si ha diritto alla detrazione solo se il finanziamento è stato stipulato prima del 1993. In tal caso, si può scaricare il 19% sugli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari (cioè l’aggiornamento del valore del capitale con il coefficiente del parametro scelto a riferimento). Non sono invece previste detrazioni per mutui sottoscritti dopo il 1° gennaio 1993.
A partire dal 1998 si possono portare in detrazione anche gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione relativi ai mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. L’importo massimo sul quale calcolare il 19% è in questo caso pari a 2.582,28 euro. Si ha diritto al beneficio fiscale a patto che il mutuo venga stipulato nei sei mesi precedenti o entro i 18 mesi successivi all’inizio dei lavori, mentre l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione.
Fonte articolo: http://www.facile.it/mutui/news/mutui-e-dichiarazione-dei-redditi-2015.html
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