Il cantiere non salva la prima casa

rotoli-e-caschetto Il trasferimento della residenza entro 18 mesi, nel Comune in cui è stata acquistata una abitazione con i benefici fiscali in materia di imposta di registro per la prima casa non è derogabile, se non per un impedimento «improvviso ed inevitabile» o da «cause di forza maggiore». A chiarirlo è la Commissione trbutaria regionale della Liguria, sezione di Genova, con la sentenza 18/1/15, depositata lo scorso 8 gennaio (presidente Soave, relatore Toppati).
Il caso
La vicenda ha inizio con una compravendita. Il contribuente aveva acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma non aveva rispettato il termine di 18 mesi fissato dalla legge per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile. Il contribuente si era difeso sostenendo la non perentorietà del termine di 18 mesi e invocando, quale termine di decadenza, quello previsto dalla normativa sull’imposta di registro per l’accertamento d’ufficio. Inoltre, aveva addotto quale motivo per il mancato trasferimento, il ritardo verificatosi nei lavori di ristrutturazione.
A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte del collegio di primo grado, l’agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso in appello, vincendo la controversia. Le agevolazioni prima casa consistono nella possibilità di ottenere una riduzione delle imposte da pagare al momento dell’acquisto di un immobile (attualmente l’imposta di registro è del 2 per cento al posto del 9 per cento). Al fine di usufruire di queste agevolazioni, l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha, o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dove è situato l’immobile acquistato deve essere resa dall’acquirente nell’atto di acquisto.
La decisione
Con la sentenza in esame, la Ctr ha anzitutto chiarito, che il termine di 18 mesi deve considerarsi perentorio e che il richiamo al termine triennale dell’accertamento d’ufficio nulla ha a che vedere con la fruizione dell’agevolazione in questione (come precisato nell’ordinanza della Cassazione 6834/2013 e nella sentenza 10807/2012, richiamate dalla Ctr).
Come peraltro indicato anche dall’agenzia delle Entrate, le circostanze impeditive al trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile possono essere eccepite solo se improvvise e inevitabili e solo se non potevano essere note al momento della stipula dell’atto di acquisto.
I lavori di recupero
Nel caso di specie la commissione ha osservato che, trattandosi dell’acquisto di un immobile di campagna non abitabile a causa dei lavori da sostenere, l’acquirente avrebbe già dovuto sapere dell’impossibilità a rispettare il termine perentorio, pertanto non avrebbe dovuto richiedere l'’applicazione delle agevolazioni.
La commissione, pertanto, non ha riconosciuto il carattere di «imprevedibilità» al mancato trasferimento della residenza in virtù delle condizioni in cui si trovava l’immobile al momento dell’acquisto, né ha riconosciuto alcuna causa di forza maggiore. Pertanto, accogliendo il ricorso dell’ufficio, ha stabilito la decadenza dall’agevolazione del contribuente.

Fonte articolo: http://www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html?testata=S24&edizione=LUNEDI&issue=20150330&startpage=1&displaypages=2





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