Fondo di garanzia prima casa al via con 600 milioni fino al 2016

Approda in «Gazzetta Ufficiale» il decreto attuativo sul fondo statale a sostegno dell'acquisto della prima casa, con una priorità riservata ad alcune categorie di famiglie svantaggiate. In particolare, il fondo - previsto dalla finanziaria 2014 - è stato emanato anche tenendo conto di alcuni ampliamenti delle categorie dei beneficiari previste dal decreto "casa" (n.47/2014).

Il fondo, gestito da Consap, parte con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 e può essere utilizzato per garantire fino al 50% della quota in conto capitale del mutuo. La garanzia può coprire sia il mutuo per l'acquisto che il mutuo per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione edilizia. L'immobile deve necessariamente essere adibita a prima abitazione.

Attenzione, però. Per la concreta attivazione dello strumento serve un protocollo d'intesa tra il dipartimento del Tesoro e l'Associazione bancaria Italiana. L'intesa servirà a definire, tra le altre cose, le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del fondo, le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo e l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo. Inoltre, le banche «si impegnano a non richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all'ipoteca sull'immobile».

A quali immobili si applica. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i mutui ipotecari fino a 250 mila euro, erogati per l'acquisto o per finanziare gli interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica. Sono ammessi immobili residenziali in territorio italiano da adibire a prima abitazione. Non deve trattarsi di immobili di pregio (categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel Dm Lavori pubblici n.1072/1969). Il mutuatario - alla data della richiesta - non deve essere proprietario di altri immobili residenziali, «salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli».

Chi può fare domanda. Possono fare domanda tutti, anche se l'agevolazione è prioritariamente rivolta a giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di Iacp (o altro tipo di aziende casa), giovani con meno di 35 anni con contratto di lavoro atipico (articolo 1 legge 28 giugno 2012, n. 92). Limitatamente a queste categorie, il Taeg «non può essere superiore al tasso effettivo globale medio» pubblicato ogni tre mesi dall'Economia.

Fonte articolo: http://www.casaeterritorio.ilsole24ore.com/art/real-estate/2014-09-30/fondo-garanzia-prima-casa-104111.php?uuid=AblGzRRK



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