Quando usufruire del bonus ristrutturazione se si compra dall'impresa?

Per poter fruire della detrazione è necessario che i lavori siano finiti su tutto il fabbricato e che sia stata presentata al Comune, da parte dell’impresa, la Comunicazione di fine lavori.


L’ha chiarito il viceministro all’Economia e Finanze, Luigi Casero, durante un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera.

Il dubbio che ha fatto nascere l’interrogazione era il seguente. Sembra che alcuni uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate abbiano contestato la detrazione fiscale per alcuni immobili, perchè la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie può essere riconosciuta soltanto alla fine dei lavori dell’intero fabbricato. Ma la guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie specifica che per ottenere la detrazione fiscale occorre che l’immobile sia assegnato entro 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori e che la detrazione è legata alla singola unità immobiliare. Poi, nella circolare del 4 aprile 2017 n. 7, le Entrate dicono che si può ottenere la detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato (a partire tuttavia dall’anno in cui i lavori sono finiti).


Luigi Casero fa presente che l’articolo 16-bis, comma 3 del Decreto 917/1986 (TUIR) prevede che la detrazione prevista dal comma 1 per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetti anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori all’assegnazione dell’immobile.


Inoltre, le circolari n. 15/2003 e n. 7/2017 precisano che la detrazione per la ristrutturazione è riconosciuta per l’acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati, mentre non lo è per i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari.
La Guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

ciascun acquirente, fermo restando che i lavori di ristrutturazione dell’intero edificio devono essere effettuati entro i termini previsti dalla norma, può beneficiare della detrazione in relazione al proprio acquisto o assegnazione a prescindere dal fatto che siano o meno cedute le altre unità immobiliari che compongono il fabbricato.

La circolare n.7 stabilisce che "è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato ma, in tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui i lavori sull’intero fabbricato siano stati ultimati".


Quindi, devono essere finiti i lavori sull’intero fabbricato e deve essere stata presentata al Comune la Comunicazione di fine lavori.


Fonte articolo: Ediltecnico.it

 

Oltre 4 miliardi spesi dalle famiglie per efficientare casa; gli interventi più richiesti

Oltre 360mila richieste per l’Ecobonus – la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare – nel solo 2016, per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro di investimenti attivati e un risparmio stimato di poco più di 95 ktep/anno. E se si guarda agli ultimi tre anni si arriva a circa un milione di interventi per 9,5 miliardi di investimenti.


Sono i dati relativi resi noti a luglio dal sesto Rapporto annuale dell’Enea.

 

Nel periodo 2014-2016, la quota principale pari a 4,36 miliardi di euro ha riguardato "la sostituzione di 1,9 milioni di serramenti", mentre 1,7 miliardi di euro "sono stati destinati ad oltre 52mila interventi sulle pareti orizzontali ed inclinate".


"I risparmi nel triennio– spiega una nota – sono stati di circa 3.300 GWh/anno, poco più di 0,28 Mtep/anno. Nel 2016 in particolare, i risparmi hanno superato i 1.100 GWh/anno, soprattutto per la sostituzione di serramenti (oltre il 41%) e la coibentazione di solai e pareti (oltre il 26%), tipologie di interventi che, insieme alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'intero edificio, hanno il miglior rapporto costo/efficacia".


Risultati che confermano quelli riscontrabili fin dall’attivazione degli incentivi, che rischiano a fine anno di essere pesantemente ridimensionati: "Grazie agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (detrazione fiscale del 65%) e per il recupero edilizio (detrazione fiscale attualmente del 50%, ma con aliquote diverse dalla prima introduzione nel 1998), sono stati realizzati oltre 14,2 milioni di interventi, che hanno riguardato il 55% delle famiglie italiane in poco meno di 20 anni. Gli investimenti corrispondenti ammontano a 237 miliardi di euro, di cui 205 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e circa 32 miliardi la riqualificazione energetica".


Tra i risultati elencati dal Rapporto, da segnalare anche il risparmio di 3,5 miliardi di euro di importazioni di petrolio e gas grazie ai minori consumi dal 2005 ad oggi; le oltre 15mila diagnosi energetiche eseguite da oltre 7mila aziende, "un successo raggiunto anche grazie all'aumentata consapevolezza nelle imprese sul fatto che investire in efficienza porta benefici economici rilevanti"; i 5,5 milioni di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti dal Gse, "con un incremento del 10% rispetto al 2015, a cui corrispondono risparmi di energia primaria pari a 1,9 Mtep/anno" (erano circa 1,7 nel 2015); un incremento del 300% delle richieste sul meccanismo del Conto Termico da parte della Pa locale, "soprattutto per interventi integrati e in grado di sfruttare la sinergia con altre possibilità di finanziamento, offerte dai fondi strutturali a livello regionale".


"Il nostro Paese, nel suo complesso, presenta un buon livello di efficienza energetica, soprattutto nel settore industriale, mentre per la PA è necessario un vero salto di qualità", ha dichiarato il presidente dell’Enea Federico Testa che, nell’occasione, ha annunciato la creazione di un’apposita task force operativa “PA-Obiettivo efficienza energetica” con il Gse,proprio per supportare la pubblica amministrazione nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica.
"I consumi degli immobili della Pa risultano più elevati della media nazionale e ciò rende critico il rispetto della Direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici nel caso di nuove costruzioni o di riqualificazioni importanti (deep renovation), in vigore dal 2019 per gli edifici pubblici", ha spiegato Testa.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

 

Case in Italia: aumenta il numero di villini e di immobili di medio livello

Uno stock di 74,3 milioni di immobili censiti su tutto il territorio nazionale al 31 dicembre 2016.


Un numero di immobili in crescita rispetto al 2015 di 352.000 unità.

 

Una crescita che non si arresta per tutte le tipologie catastali con l'unica eccezione degli uffici, diminuiti dello 0,1%. Questa la fotografia che emerge dalla statistiche annuali dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle entrate pubblicate ieri.


La fotografia complessiva

Nel 2016, rispetto all’anno precedente, sono in aumentano le abitazioni (+0,2%), i negozi e le pertinenze (gruppo C, +0,7%), mentre diminuisce il numero degli uffici, in calo dello 0,1%. Ma risulta in crescita dell’1,7%  anche il numero degli immobili censiti nel gruppo F nel quale rientrano gli immobili in corso di costruzione. Sale anche lo stock degli immobili a destinazione speciale (+1,3%) e quelli ad uso collettivo (+1%).


Sempre più abitazioni di medio livello

Le abitazioni (unità del gruppo A, eccetto la categoria A/10 alla quale appartengono gli uffici) sono il gruppo di immobili più numeroso con 34,9 milioni di unità, circa 80mila in più del 2015. Tra queste, più del 72% è costituito da abitazioni economiche (categoria A/3) e civili (categoria A/2), quota che sfiora il 90% se si aggiungono le abitazioni popolari (A/4), mentre il restante 10% è frazionato tra le altre categorie del gruppo.


Crescono in particolare i villini (+0,9%), le abitazioni di tipo civile (+0,7%) e quelle di tipo economico (+0,4%). Calano, invece, gli immobili rurali (-3%) e le case ultrapopolari (- 2,4%). Diminuiscono però anche le case quelle signorili (-2,1%), le ville (-0,7%), le case popolari e i palazzi di pregio (- 0,6%). Ci si riposiziona, quindi, su abitazioni con caratteristiche standard, senza particolari pregi. E' in aumento, però, la rendita delle abitazioni che a fine 2016 risultava pari a 16,9 miliardi di euro, circa 83 milioni di euro in più rispetto al 2015, con una media di 484 euro per abitazione.

 
Il calo delle rendite per gli immobili industriali

La rendita complessiva del patrimonio immobiliare, che a fine 2016 supera i 37 miliardi di euro, risulta però in calo dell’1,1% rispetto all’anno precedente. La riduzione complessiva è determinata in gran parte dalla revisione delle rendite degli immobili a destinazione speciale, che fanno registrare un calo del 5,1%, in particolare nella categoria D/1, alla quale appartengono gli immobili industriali. Questo dato risente delle nuove norme introdotte dalla Legge di stabilità 2016, che hanno escluso dal calcolo della rendita le componenti impiantistiche destinate alla produzione, e ad alcune operazioni di rettifica di rendite catastali errate.


Fonte articolo: Repubblica.it

La "Manovrina" di giugno, cosa cambia per il settore immobiliare

Con il voto di fiducia alla Camera, arriva ormai alle battute finali la manovra correttiva alla legge finanziaria che dovrà arrivare alla conversione entro il 23 giugno 2017.


Ecco tutte le novità che interessano il settore immobiliare.

 

Manovra correttiva 2017 detrazioni

Si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare si estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica.
Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Manovra correttiva pignoramenti 

Con la modifica introdotta il Fisco potrà espropriare un immobile diverso dalla prima abitazione se il debitore possiede un patrimonio immobiliare complessivo del valore minimo di 120 mila euro. 

Stabilizzazione della mediazione 

Fine della fase di sperimentazione della mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 2018 sono posti a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.

Detrazione fiscale per adeguamento sismico 2017

Si provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.


Spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.  I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. I commi da 2 a 4 recano disposizioni di carattere finanziario concernenti la copertura finanziaria della predetta disposizione. 

Voucher lavori condominiali

Si introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori. Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso  l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:

a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

Manovra correttiva 2017 affitti brevi

Dal 1° giugno entra in vigore l'imposta speciale che prevede il pagamento della cedolare secca del 21% per tutti gli affitti brevi, inferiori ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La nuova imposta andrà a sostituire quella dell'Irpef e quella di registro che chi affitta è chiamato a pagare a fine anno con la dichiarazione dei redditi.


Fonte articolo: Idealista.it

Acquistare casa e risparmiare? L'elenco dei bonus e delle detrazioni possibili


Il supermarket degli sconti fiscali per chi vuole comprare casa non chiude mai. Anzi, si arricchisce sempre di nuove proposte.


Se mai, si può discutere sulla convenienza di tante misure e sulla loro efficacia nel rilanciare un mercato in fragile ripartenza, che ha chiuso il 2016 con 528mila compravendite residenziali, ancora il 39% sotto i massimi del 2006.

Numerose sono le possibilità offerte dalla legge a favore delle coppie o dei single che intendono acquistare un appartamento in condominio, una villetta o una bifamiliare.
Chi è alla ricerca di un buon affare deve valutare bene come comprare casa con i benefici fiscali, eventualmente facendosi assistere da un commercialista o un esperto fiscalista. 

Bonus prima casa

I dati di Scenari Immobiliari dimostrano che la tassazione ridotta per chi acquista un immobile come “prima casa” è ancora l’agevolazione più usata, con un trend in aumento: la sua incidenza è cresciuta dal 61,8% del 2006 all’80% delle compravendite residenziali avvenute l’anno scorso. 
Cerchiamo di capire cos’è e come funziona il bonus prima casa.

L’acquisto come “prima casa” permette di pagare imposte ridotte:

  • - se si compra da un privato, l’imposta di registro è pari al 2% (anziché al 9%) sul valore catastale;
  • - se si compra da un costruttore (ossia un’impresa con vendita soggetta a Iva), l’Iva è pari al 4% (anziché al 10% o al 22% per immobili di lusso).

Per avere il bonus prima casa è necessario:

  • - che l’immobile non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9, ossia quelle relative ad immobili di lusso;
  • - che la casa oggetto di acquisto sia situata nel Comune in cui l’acquirente ha già la sua residenza (egli però ve la può spostare anche entro 18 mesi dalla data del rogito);
  • - che il contribuente non abbia la proprietà (esclusiva o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione (in proprietà o in usufrutto) nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto;
  • - che il contribuente non sia proprietario (neanche per quote, anche in regime di comunione legale), di altra casa di abitazione (in proprietà, in usufrutto, in nuda proprietà), ovunque essa sia situata sul territorio nazionale ed acquistata con le agevolazioni “prima casa”. Tuttavia, se così dovesse essere (ossia il contribuente dovesse avere la titolarità di un’altra abitazione, acquistata con l’agevolazione “prima casa”) è possibile compiere comunque un nuovo acquisto con il bonus fiscale, purché la casa già posseduta venga ceduta (venduta o donata) entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

Bonus ristrutturazioni

Restano sempre validi gli incentivi fiscali per chi ristruttura l’appartamento. La materia è estremamente variegata. In generale ricordiamo che l’ultima Legge di bilancio 2017 ha confermato che i costi sostenuti per gli interventi di ristrutturazione sono detraibili al 50% dall’Irpef, in 10 quote annuali dello stesso importo, sino ad un limite massimo di 96.000 euro.

Detrazione dell’Iva

Per le case con classe energetica A o B, per gli acquisti durante tutto il 2017 è possibile ottenere una detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto e va divisa in dieci rate, a partire dall’anno del rogito.

La detrazione si può sommare al bonus prima casa. Così, ad esempio, sull’acquisto di una prima casa dal costruttore pagata 250mila euro, si deve versare Iva pari a 10mila euro. Su questi 10mila euro, si può ottenere la detrazione del 50% ossia pari a 5mila euro in 10 anni (ossia 500 euro l’anno). La prima rata, da 500 euro, si sconta dall’Irpef nella dichiarazione reddituale presentata nel 2018.

"È uno sconto che riequilibra in parte una grossa disparità di trattamento fiscale – spiega l'Ance –. Nelle vendite tra privati il registro è al 2% sul valore catastale, mentre i nostri immobili, che oltretutto hanno subìto una minore riduzione delle quotazioni, scontano l’Iva al 4% sul prezzo".

DETRAZIONE PER L’AGENZIA IMMOBILIARE

Chi acquista casa tramite agenzia immobiliare, può ottenere una detrazione del 19% sulla provvigione da pagare all’agente. Il limite di spesa agevolabile è però solo di 1.000 euro e, pertanto, la detrazione massima è di 190 euro.

Per chi compra e affitta

Chi intende acquistare una casa nuova o integralmente ristrutturata e affittarla a un canone non superiore a quello concordato per almeno otto anni ha diritto a una deduzione Irpef pari al 20% sul prezzo (o costo) fino a 300mila euro (utilizzabile anche per la costruzione).
La casa dev’essere in classe energetica A o B. La deduzione si recupera in otto anni e non si può cumulare con i bonus ristrutturazione.

Interessi sul mutuo

A chi paga un mutuo sull’acquisto della casa (deve trattarsi di abitazione principale, ossia destinata a residenza del nucleo familiare) spetta una detrazione Irpef del 19% sugli interessi. La spesa massima detraibile è di 4.000 euro.

Il bonus spetta a patto che l’alloggio sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto avvenga nell’anno precedente o seguente al mutuo.

CASA RISTRUTTURATA

Chi acquista un appartamento in un edificio interamente ristrutturato e lo fa entro 18 mesi dalla fine dei lavori, ha diritto a una detrazione sul 50% che si applica a forfait sul 25% del prezzo di acquisto su un importo massimo di 96mila euro fino al 31 dicembre (dal 2018 torna il 36% su 48mila euro).

Box auto

Per chi costruisce autorimesse o posti auto pertinenziali c’è una detrazione pari al 50% su 96.000 euro fino al 31 dicembre 2017.

Possono avere la detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.

Per chi ha poca liquidità

Chi ha poca liquidità può decidere di comprare casa attraverso il leasing immobiliare o il rent to buy: due formule che, però, richiedono sempre l’intervento di un soggetto terzo. In particolare:

  • - il leasing immobiliare (o locazione finanziaria) prevede che una banca o un’altra società acquisti la casa a cui il privato è interessato, offrendogliela poi in godimento, dietro pagamento di un fitto periodico, a un valore superiore a quello di mercato. In pratica, una specie di affitto. Alla scadenza del contratto, però, l’utilizzatore può scegliere se acquistare definitivamente l’immobile, prorogare il leasing, oppure recedere dal contratto.
    Al momento, però, le banche che propongono questa formula sono solo sei, e a frenarne il decollo c’è anche la concorrenza dei mutui, con tassi vicini ai minimi storici ed erogazioni che Nomisma prevede al livello record di 52,1 miliardi quest’anno.;

  • - con il rent to buy, un soggetto affitta una casa imputando parte del canone al prezzo del futuro acquisto. Poi – dopo un massimo 10 anni – può acquistare il bene, detraendo dal prezzo la parte dei canoni pagati “in conto prezzo”. In pratica, la concessione del godimento di un immobile (rent) è immediata: il conduttore ha diritto ad acquistarlo (buy) entro un termine determinato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto. 


Fonti articolo: Laleggepertutti.itIlSole24ore.com

Detrazione Irpef anche per chi acquista casa in edifici ristrutturati

Con l’articolo 9 della legge 448/2001, è stata introdotta un’altra agevolazione (attualmente contenuta nel terzo comma del citato articolo 16-bis) viene sostanzialmente disposto che l’acquirente o l’assegnatario nel caso di cooperative edilizie, di una singola unità immobiliare, che sia collocata all’interno di un fabbricato che è stato interamente assoggettato a interventi di restauro conservativo o di ristrutturazione da parte dell’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, o da cooperative edilizie, che pongono in essere la vendita, può usufruire di una detrazione d’imposta.

LE CONDIZIONI

La norma però pone dei precisi limiti nonché delle condizioni, affinché il cessionario possa usufruire della detrazione in commento. Innanzitutto è fondamentale che si sia in presenza di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, ulteriore condizione, a cedere o assegnare le singole unità immobiliari, di civile abitazione, facenti parte del fabbricato in questione, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori stessi.


L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta che la norma indica nel 36%, percentuale a regime, ma che, a partire da giugno 2012, è stata posta al 50 per cento. Anche l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato aumentato e portato a 96mila euro, rispetto a quello a regime che si attesta ad 48mila euro, con riferimento alla singola unità immobiliare.Godono del potenziamento della detrazione quei soggetti passivi Irpef che hanno sostenuto o sosterranno le spese nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017.


L’ammontare della detrazione spettante in capo all’acquirente o all’assegnatario, non va, però, commisurata all’importo delle spese che sono state sostenute per l’acquisto o l’assegnazione dell’unità immobiliare o, ancora, alla spesa sostenuta all’impresa o dalla cooperativa per gli interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo. La norma assume, per evitare problemi di quantificazione dell’incentivo, in misura forfetaria, pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione, l’importo su cui calcolare la detrazione stessa. Resta fermo che il 25% del prezzo non potrà mai superare l’importo di spesa massima stabilita dalla norma che fino al 31 dicembre 2017 si attesta a 96mila euro.


Significa che attualmente il prezzo massimo d’acquisto su cui si può beneficiare dell’intero 25%, è di 384mila euro. il 25% di tale somma dà il risultato di 96mila euro. Come chiarito dalla circolare 24/E/2004, il prezzo su cui calcolare la detrazione (50% sul 25% del prezzo indicato in atto) "comprende anche l’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di un onere addebitato all’acquirente dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile, onere che contribuisce a determinare la spese complessiva".


Sul fronte del godimento della detrazione, essa deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile (oggi 96mila euro) va riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti cessionari o assegnatari della medesima unità immobiliare.


Tra i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria, vale la pena ricordare che se con un unico atto un singolo soggetto acquista due unità immobiliari ristrutturate, il limite massimo di spesa, di cui si è detto, va riferito ad ognuno ognuno dei due fabbricati.
In presenza di due soggetti che acquistino uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto dell’immobile ristrutturato, la detrazione del 50%, calcolata sul 25% del prezzo di acquisto indicato nell’atto di compravendita, deve essere ripartita in base al costo di acquisto sostenuto, ma entro il limite complessivo massimo di 96mila euro.


GLI ADEMPIMENTI 

Sul fronte adempimenti, non è necessario né effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, né conservare tutta quella documentazione che, invece, è obbligatoria in presenza di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, di cui al primo comma dell’articolo 16-bis, del Dpr 917/86. Essendo, infatti, l’atto di compravendita soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, l’ufficio ne disporrà di una copia e, pertanto, avrà già a disposizione il documento necessario e sufficiente al fine di verificare la spettanza, o meno, dell’agevolazione.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Cedolare secca affitti brevi: l'aliquota passa dal 21 al 10%

Sono circa 120mila i contratti d’affitto transitori che adesso hanno la certezza di poter applicare la cedolare secca al 10 per cento.


La conferma delle Entrate – arrivata a Telefisco 2017 – riguarda le locazioni che durano da 1 a 18 mesi stipulate nei capoluoghi di provincia e nelle aree metropolitane. 

In pratica, in tutti i centri in cui il proprietario non può applicare liberamente il canone di mercato, ma deve rispettare i prezzi minimi e massimi fissati dagli accordi locali.


I RISPARMI POSSIBILI 

Analizziamo ora le cifre in gioco. Secondo l’ultimo Rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) delle Entrate, il canone medio per i contratti brevi nei Comuni ad alta tensione abitativa è 507 euro al mese. Ad esempio, su una locazione transitoria di nove mesi, la possibilità di applicare l’aliquota al 10% – anziché quella al 21% – riduce il carico fiscale sull’affitto da 958 a 456 euro, con un risparmio di 502 euro.


Siccome il chiarimento delle Entrate ha natura interpretativa, si applica anche per il passato. Perciò, chi ha pagato con il 21%, potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la differenza. Peraltro, alcuni proprietari potrebbero aver sempre pagato con il 10%, visto che Confedilizia – che ha salutato con favore la conferma – ha portato avanti questa interpretazione fin dall’introduzione della cedolare, nel 2011. 
D’altro canto, il principale sindacato degli inquilini, il Sunia, critica l’Agenzia, paventando l’aumento eccessivo di contratti di questo tipo. 


INTERESSATI I GRANDI COMUNI 

Vediamo ora quante sono le abitazioni interessate dalla nuova aliquota al 10 per cento. Anche se l’analisi dell’Omi si concentra sui contratti più lunghi, sappiamo che nel 2015 sono stati registrati 101.058 nuovi contratti di locazione abitativa di durata inferiore a un anno per immobili interi. Ma si tratta solo di un dato di base. Bisogna aggiungere gli affitti di singole stanze (259mila, di tutte le durate), i contratti oltre un anno ma inferiori a 18 mesi (243mila quelli da uno a tre anni) e gli immobili che non è stato possibile analizzare nel rapporto, per lo più per errori di compilazione del modello di registrazione (il 22% del totale).


Si arriva così a una stima di 207mila contratti con durata da 1 a 18 mesi stipulati in tutta Italia in un anno, e giustificati da esigenze temporanee del proprietario o dell’inquilino. Ma non è finita, perché – tra questi – quelli che hanno la cedolare al 10% sono solo i contratti per i quali il proprietario non è libero di applicare il canone di mercato. 
Di fatto, parliamo delle locazioni nei Comuni compresi nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, oltre che nei Comuni confinanti con tali aree e negli altri Comuni capoluogo di provincia. Da qui, conteggiando sia il fattore popolazione che la maggiore vitalità del mercato nel grandi centri, si arriva alla stima di circa 120mila contratti.


IL LIVELLO DEL CANONE 

Lo scarto tra il canone di mercato e quello “imposto” ai contratti transitori dipende dai singoli accordi territoriali. 
I dati medi rilevati dal Rapporto Omi misurano uno scarto contenuto rispetto agli affitti liberi, anche nei tre centri maggiori di Roma, Milano e Napoli, ma va detto che nella categoria delle locazioni “temporanee” mappata dall’Agenzia sono compresi i contratti da uno a tre anni, quindi i due insiemi sono solo parzialmente sovrapponibili. In questo senso è forse più affidabile il parametro offerto dai contratti a canone concordato, ai quali spesso i transitori sono agganciati, e qui il canone medio è di 485 euro contro i 516 del “libero”.


LO SCONTO IMU-TASI DEL 25% 

Alla cedolare secca agevolata si aggiunge anche la riduzione, sempre per i contratti a canone concordato, del 25% di Imu e Tasi, prevista dalla legge di Stabilità del 2016 a partire dal 1° gennaio dell’anno scorso (si veda anche l’articolo in basso). Misura che si applica anche ai transitori, perché la norma istitutiva richiama tutti i contratti concordati stipulati in base alla legge 431/1998. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Nuovi sconti casa nel 730; "bonifico parlante" valido per le detrazioni fiscali


A scorrere le istruzioni al modello 730/2017 - rilasciato in versione definitiva dalle Entrate lunedì scorso - si può scoprire una serie di opportunità.


A partire dalla lista degli sconti fiscali che si allunga ulteriormente, compresi gli sconti pensati (ma non prorogati per quest’anno) per le giovani coppie che attraverso la dichiarazione dei redditi potranno ottenere una detrazione del 50% per le spese sostenute per arredare la casa.



Ci sono, infattti, anche altri bonus che potranno essere inseriti nel 730, come la detrazione del 19% sulle spese per canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.
Le novità non si fermano solo alle agevolazioni sfruttabili, perché si estende la platea dei soggetti che devono trasmettere informazioni al fisco: entro il 28 febbraio gli amministratori di condominio sono chiamati a comunicare gli esborsi sostenuti dai condomini per i lavori di ristrutturazione o risparmio energetico.
Facile prevedere che si arrivi a superare di gran lunga il numero dei circa 700 milioni di dati pervenuti nel 2016 dai cosiddetti enti esterni e poi confluiti nella precompilata.


Un anno fa le dichiarazioni inviate direttamente dai contribuenti sono state circa 2 milioni, contro 1,4 milioni di dichiarazioni trasmesse nel 2015. Una crescita che si può spiegare in due modi: da un lato, con la maggior confidenza da parte dei contribuenti nel Fisco telematico; dall’altro, con la riduzione della necessità di apportare interventi sul modello predisposto dall’Agenzia.

La sfida si gioca, però, non solo sulla quantità ma anche sulla qualità dei dati che saranno presenti. Più le informazioni sono corrette, più è verosimile che si riduca quella platea (nel 2016 pari a 14,8 milioni) costretta a rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per compilare e poi inviare il proprio 730.

 
BONUS CASA, NUOVO CANALE PER I BONIFICI

Per le detrazioni del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 65% su quelli di risparmio energetico “qualificato”, il bonifico “parlante” (cioè con l’indicazione del codice fiscale del fornitore e del beneficiario del bonus, oltre che della causale del pagamento, cioè della norma agevolativa) può essere considerato valido, ai fini dell’incentivo fiscale, anche se l’operatore di partenza e/o quello di arrivo del pagamento non è una banca o la posta, ma è un “istituto di pagamento”, autorizzato dalla Banca d’Italia e legittimato a prestare i “servizi di pagamento”. Il chiarimento è contenuto nella risoluzionedell’agenzia delle Entrate di ieri, n. 9/E.


Gli “istituti di pagamento” sono "imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica", autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare i servizi di pagamento (definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b, Dlgs 27 gennaio 2010, n. 11) nell’ambito del mercato unico e iscritte in un apposito albo consultabile pubblicamente (articolo 114-septies, Tub). Non vi è alcuna distinzione tra i “servizi di pagamento” prestati dagli “istituti di pagamento” e quelli prestati dalle banche o da Poste Italiane, in quanto dal 1° febbraio 2014 tutti devono utilizzare gli strumenti di pagamento europei, come ad esempio il cosiddetto bonifico Sepa (Single Euro Payments Area).


Per l’Agenzia delle Entrate, i pagamenti sono rilevanti ai fini delle due detrazioni fiscali sia se avvengono tramite bonifici “emessi” dagli “istituti di pagamento” (addebito), sia se l’operatore di arrivo del bonifico è un “istituto di pagamento” (accredito).
Nel primo caso, è necessario che l’istituto dove viene disposto il bonifico trasmetta all’agenzia in via telematica "i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti" (articolo 3, Dm 18 febbraio 1998, n. 41). Nel secondo caso, la detrazione da parte dell’ordinante il bonifico è subordinata all’assolvimento da parte dell’operatore degli adempimenti relativi al versamento della ritenuta d’acconto dell’8% (articolo 25, Dl 31 maggio 2010, n. 78), alla certificazione della stessa, tramite modello CU, e all’invio del 770, come sostituto d’imposta (provvedimento 30 giugno 2010).


Sia per i bonifici in uscita, che per quelli accreditati su di un conto acceso presso un “istituto di pagamento”, la detrazione spetta solo se l’istituto aderisce alla Rete nazionale interbancaria e utilizza la procedura Trif, in quanto ciò è funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo previsto dall’articolo 3, Dm 41/1998).

 

Fonti articolo: 1. Ilsole24ore.com, 2. Ilsole24ore.com

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