Cedolare secca affitti brevi: l'aliquota passa dal 21 al 10%

 

Sono circa 120mila i contratti d’affitto transitori che adesso hanno la certezza di poter applicare la cedolare secca al 10 per cento.


La conferma delle Entrate – arrivata a Telefisco 2017 – riguarda le locazioni che durano da 1 a 18 mesi stipulate nei capoluoghi di provincia e nelle aree metropolitane. 

 

In pratica, in tutti i centri in cui il proprietario non può applicare liberamente il canone di mercato, ma deve rispettare i prezzi minimi e massimi fissati dagli accordi locali.


I risparmi possibili 

Analizziamo ora le cifre in gioco. Secondo l’ultimo Rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) delle Entrate, il canone medio per i contratti brevi nei Comuni ad alta tensione abitativa è 507 euro al mese. Ad esempio, su una locazione transitoria di nove mesi, la possibilità di applicare l’aliquota al 10% – anziché quella al 21% – riduce il carico fiscale sull’affitto da 958 a 456 euro, con un risparmio di 502 euro.


Siccome il chiarimento delle Entrate ha natura interpretativa, si applica anche per il passato. Perciò, chi ha pagato con il 21%, potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la differenza. Peraltro, alcuni proprietari potrebbero aver sempre pagato con il 10%, visto che Confedilizia – che ha salutato con favore la conferma – ha portato avanti questa interpretazione fin dall’introduzione della cedolare, nel 2011. 
D’altro canto, il principale sindacato degli inquilini, il Sunia, critica l’Agenzia, paventando l’aumento eccessivo di contratti di questo tipo. 


Interessati i grandi Comuni 

Vediamo ora quante sono le abitazioni interessate dalla nuova aliquota al 10 per cento. Anche se l’analisi dell’Omi si concentra sui contratti più lunghi, sappiamo che nel 2015 sono stati registrati 101.058 nuovi contratti di locazione abitativa di durata inferiore a un anno per immobili interi. Ma si tratta solo di un dato di base. Bisogna aggiungere gli affitti di singole stanze (259mila, di tutte le durate), i contratti oltre un anno ma inferiori a 18 mesi (243mila quelli da uno a tre anni) e gli immobili che non è stato possibile analizzare nel rapporto, per lo più per errori di compilazione del modello di registrazione (il 22% del totale).


Si arriva così a una stima di 207mila contratti con durata da 1 a 18 mesi stipulati in tutta Italia in un anno, e giustificati da esigenze temporanee del proprietario o dell’inquilino. Ma non è finita, perché – tra questi – quelli che hanno la cedolare al 10% sono solo i contratti per i quali il proprietario non è libero di applicare il canone di mercato. 
Di fatto, parliamo delle locazioni nei Comuni compresi nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, oltre che nei Comuni confinanti con tali aree e negli altri Comuni capoluogo di provincia. Da qui, conteggiando sia il fattore popolazione che la maggiore vitalità del mercato nel grandi centri, si arriva alla stima di circa 120mila contratti.


Il livello del canone 

Lo scarto tra il canone di mercato e quello “imposto” ai contratti transitori dipende dai singoli accordi territoriali. 
I dati medi rilevati dal Rapporto Omi misurano uno scarto contenuto rispetto agli affitti liberi, anche nei tre centri maggiori di Roma, Milano e Napoli, ma va detto che nella categoria delle locazioni “temporanee” mappata dall’Agenzia sono compresi i contratti da uno a tre anni, quindi i due insiemi sono solo parzialmente sovrapponibili. In questo senso è forse più affidabile il parametro offerto dai contratti a canone concordato, ai quali spesso i transitori sono agganciati, e qui il canone medio è di 485 euro contro i 516 del “libero”.


Lo sconto Imu-Tasi del 25% 

Alla cedolare secca agevolata si aggiunge anche la riduzione, sempre per i contratti a canone concordato, del 25% di Imu e Tasi, prevista dalla legge di Stabilità del 2016 a partire dal 1° gennaio dell’anno scorso (si veda anche l’articolo in basso). Misura che si applica anche ai transitori, perché la norma istitutiva richiama tutti i contratti concordati stipulati in base alla legge 431/1998. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Il Ministero decreta il credito d'imposta per la videorveglianza

Il credito di imposta per gli impianti di videosorveglianza andrà prenotato a inizio 2017 e poi inserito nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno appena iniziato.


È la novità più importante del decreto del ministero dell'Economia, datato 6 dicembre 2016, che con circa nove mesi di ritardo dà finalmente attuazione a una norma inserita nell'ultima legge di Stabilità, molto attesa da imprese artigiane e condomini. 


Anche se, per completare il quadro del bonus, manca ancora un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che fisserà il livello di sconto fiscale che sarà possibile richiedere.

 

Il decreto prende le mosse dal comma 982 dell'articolo unico della legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). Con quella norma veniva introdotto un nuovo bonus per gli impianti di videosorveglianza. In particolare, si leggeva nella manovra, "per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016".


L'implementazione pratica di questo bonus veniva affidata a un decreto del Ministero dell'Economia, da approvare entro tre mesi, per fissare i criteri e le procedure per l'accesso al bonus e per il suo recupero in caso di utilizzo illegittimo. Con circa nove mesi di ritardo il decreto, datato 6 dicembre 2016, è stato finalmente pubblicato.


L'agevolazione sarà ammessa con un limite fondamentale. Spetterà, infatti, "a condizione che le spese siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo". Per le spese sostenute per immobili adibiti in parte ad attività di lavoro autonomo, il credito di imposta sarà ridotto nella misura del 50 per cento.


La richiesta andrà effettuata secondo i criteri fissati dall'Agenzia delle Entrate e dovrà, comunque, indicare l'importo delle spese agevolabili. L'amministrazione fiscale dovrà definire il livello massimo di credito di imposta spettante a ciascun soggetto. Il termine massimo per licenziare questo ulteriore provvedimento è il 31 marzo del 2017. «Il credito d'imposta di cui al presente decreto – spiega il Mef - non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese».


All'orizzonte, comunque, c'è un meccanismo dai tempi piuttosto lunghi. Il credito d'imposta, infatti, andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016. Quindi, per completare tutti gli adempimenti ci sarà tempo fino alle dichiarazioni dei redditi del 2017. Quindi il bonus andrà prenotato a inizio 2017 e poi inserito nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno appena iniziato. 


L'Agenzia delle Entrate avrà, poi, il potere di effettuare verifiche. Nel caso in cui accerti che una parte dello sconto non è dovuto, potrà ordinare il recupero delle somme indebitamente scontate.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Prima casa: le agevolazioni del 2017



L’insieme delle azioni messe in moto dal Governo per tirare fuori il nostro mercato immobiliare dall’impasse che lo ha condannato ad anni di immobilità hanno lentamente ridato smalto al comparto che ha indotto a rinnovare molte misure già intraprese e a introdurne di nuove.


Ma come può risparmiare chi acquista la sua prima casa? Vediamo le misure più importanti.

 

Agevolazioni sull'acquisto della prima casa

Bisogna distinguere se l’acquisto avviene da un privato o da un’impresa: nel primo caso l’acquirente dovrà versare:

-       l’imposta di registro del 2%;

-       l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro;

-       l’imposta catastale fissa di 50 euro.

Se l’acquisto avviene da impresa, le condizioni sono:

-       Iva al 4%

-       imposta di registro fissa di 200 euro;

-       imposta ipotecaria fissa di 200 euro;

-       imposta catastale fissa di 200 euro.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto di acquisto.
Per usufruirne occorre che siano rispettati alcuni requisiti fondamentali. Bisogna che si tratti di abitazione principale, ciò che si intende ai fini Irpef quella in cui il contribuente o i suoi famigliari dimorano abitualmente.


L’immobile deve inoltre essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la stabilisca, ma entro 18 mesi dall’acquisto. In alternativa, l’immobile può trovarsi nel luogo dove l’acquirente svolge la propria attività (anche di studio, di volontariato o sportive). Altra condizione fondamentale è che non si deve trattare di immobile di lusso, ma deve rientrare nell’elenco delle categorie ammesse alle agevolazioni.


Le detrazioni fiscali riguardano anche l’acquisto di unità immobiliari da destinare alla locazione residenziale da parte di persone fisiche che non esercitino attività commerciali, nel caso siano di nuova costruzione o sulle quali siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro o risanamento conservativo. La quota da portare in deduzione dal reddito complessivo Irpef è del 20% sul prezzo di acquisto e nel limite massimo di 300.000 euro, da ripartire in otto quote annuali di pari importo.


Il Fondo Garanzia Prima Casa

Istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la legge 147 del 27 dicembre 2013, in sostituzione del Fondo Giovani Coppie del Fondo Casa, consente l’accesso al credito anche alle famiglie in difficoltà e alle giovani coppie che desiderano acquistare casa. Predisposto nel 2014 per quattro anni, dunque fino al 2017, ammonta a 670 milioni di euro più i contributi di Regioni e Enti pubblici e privati.


Il Fondo concede garanzie economiche pari al 50% della quota capitale, per i mutui non superiori a 250mila euro e implica che la banca non richieda ulteriori garanzie personali al mutuatario oltre all’ipoteca e all’eventuale assicurazione. Il Fondo è concesso anche se la finalità del finanziamento è la ristrutturazione della prima casa o il miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile.


Detrazioni sugli interessi passivi e relativi oneri accessori

Chi acquista la sua prima casa ricorrendo a un mutuo, usufruisce inoltre delle detrazioni degli interessi passivi sul finanziamento stipulato e sugli oneri accessori. La detrazione è pari al 19% e va calcolata su un importo massimo di 4.000 euro, a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. La stessa detrazione è valida anche se il mutuo è acceso in un momento differente all’acquisto dell’immobile, a condizione che l’acquisto stesso avvenga nei 12 mesi che precedono o seguono l’atto di compravendita.


La detrazione fiscale è prevista anche nel caso di un mutuo contratto per la costruzione o la ristrutturazione di una casa, ma per un importo pari al 19% di 2.852,28 euro in luogo dei 4 mila euro previsti nel caso di acquisto. Anche in questo caso lo sconto fiscale è concesso a condizione che l’immobile sia adibito come abitazione principale entro due anni dall’acquisto.


Abolizione Imu e Tasi

In ultimo ricordiamo l’esenzione più importante sancita dalla Legge di Stabilità 2016, che ha portato all’abolizione dell’IMU e della Tasi sulla prima casa.


Fonte articolo: Mutuionline.it

I Bonus casa e le agevolazioni confermati nel 2017

Dopo le dimissioni del premier Renzi, la votazione della Legge Finanziaria per il 2017 è stata comunque assicurata, e con essa la presenza dei bonus e delle detrazioni fiscali per il prossimo anno.


Mutui.it, in collaborazione con Facile.it, hanno rianalizzato i testi e verificato quali sono i bonus riconfermati, eccoli.

ECOBONUS

C’è ancora l’Ecobonus, ovvero la detrazione fiscale spettante a chi intraprenda lavori di riqualificazione energetica, che ammonta al 70/75% per i condomini (detrazione da spalmarsi su 10 anni ed estesa fino al 2021) e al 65% per le singole case, provvedimento esteso fino alla fine del prossimo anno. Bonus che quindi incentiva alla stipula di mutui e finanziamenti per dare liquidità a questi tipi di progetti.
Chi intende procedere con questo genere di lavori nella propria casa ha tempo fino al 31 dicembre 2017 e potrà richiedere gli sgravi anche se ha dato il via ai lavori grazie ad un mutuo ad hoc.


BONUS RISTRUTTURAZIONI

Sono migliaia, probabilmente milioni gli italiani che, complici proprio i bonus fiscali garantiti, negli ultimi mesi o anni hanno messo mano al portafogli per ristrutturare casa, magari anche richiedendo un finanziamento ad hoc. Fra i riconfermati dal Governo Gentiloni c’è anche il bonus legato alle ristrutturazioni immobiliari. Ancora una volta si potranno portare in detrazione importi pari al 50% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione; a questi costi si potranno aggiungere, con un’ulteriore detrazione pari al 50% dell’importo, anche i costi legati all’acquisto di arredi e piccoli elettrodomestici, anche questo detraibile al 50% da distribuire in dieci anni. (anche se non tutti rientrano nell’elenco di quelli per i quali è possibile chiedere una detrazione, meglio quindi verificare per bene la lista.


ALTRI BONUS E AGEVOLAZIONI MUTUI

Fra i bonus che il Governo attualmente in carica ha deciso di mantenere anche per il 2017 ce ne sono alcuni estremamente importanti; il primo è quello legato all’adeguamento delle case ai criteri antisismici. In questo caso il termine ultimo per richiedere il beneficio fiscale è la fine del 2021 e la detrazione è calcolata in misura variabile fra il 50% e l’80% a seconda del grado di sismicità del luogo in cui sorge l’immobile.


Conferma anche per il fondo di garanzia destinato ai mutui richiesti dalle coppie in cui almeno uno dei due componenti non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età. Stesso beneficio accordato anche per i giovani che, anche se non in coppia, hanno un contratto di lavoro atipico. Tale garanzia riguarderà però solo la quota capitale (non gli interessi) del prestito sottoscritto per l’acquisto dell’abitazione principale, purché il suo valore non superi i 250 mila euro e non rientri nelle categorie “di lusso” A8, A9 e A1.

Per chiunque chieda un mutuo per comprare o ristrutturare la prima casa ci sono inoltre agevolazioni Irpef, che consistono, per il 2016, nella consueta detrazione degli interessi passivi e degli oneri accessori relativi alla quota interessi (non capitale) dei finanziamenti, per un massimo di 4 mila euro.
Non è stata invece confermata, tra le agevolazioni fiscali legate alle abitazioni, la misura che permette di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva all’acquisto di un immobile di classe energetica A o B direttamente dall’impresa costruttrice.


Chiudiamo questa sintesi con una curiosità; se il 2017 è l’anno in cui avete deciso di buttarvi nel mondo dell’industria alberghiera, beh, avete fatto decisamente bene. Se avete deciso di trasformare casa in albergo, sappiate che, sia pure in dieci anni, potrete beneficare di una detrazione pari al 65% delle spese sostenute.


Fonti articolo: Immobiliare.itMutui.it

Detrazione fiscale anche sulla provvigione dovuta all'Agenzia?

In caso di acquisto di un'abitazione per il tramite di agenzia immobiliare è possibile fruire di detrazioni fiscali per la provvigione riconosciuta all'agenzia?


Se sì, qual è la misura della detrazione alla quale si è ammessi a godere?

La risposta ai quesiti va ricercata nel così detto TUIR, testo unico delle imposte sui redditi, altrimenti noto come d.p.r. n. 917 del 1986.
Prima di entrare nel merito della questione è utile rammentare che cosa s'intende per detrazione.

LA DETRAZIONE FISCALE

Siamo abituati a sentire parlare, ad esempio con riferimento alle ristrutturazioni edilizie, di detrazioni fiscali. Ma che cosa vuol dire, esattamente, detrazione?
La detrazione fiscale è quella somma che il contribuente ha diritto a scorporare dall'imposta lorda dovuta allo Stato.


Esempio: Tizio deve allo Stato, a titolo di Irpef, un'imposta lorda pari ad € 1.000,00, considerate varie spese effettuate, tuttavia, egli avrà diritto di detrarre da quella imposta la somma di € 180,00. Di conseguenza l'imposta netta che Tizio è tenuto a versare sarà pari ad € 820,00 (€ 1000,00 - € 180,00).

La misura delle detrazioni è stabilita dalla legge e può essere prevista:

a) in misura secca (es. detrazione fino ad € 100,00);

b) in percentuale sulla spesa sostenuta (es. detrazione del 19% della spesa);

c) in misura percentuale con un tetto (es. 50% fino ad un massimo di € 96.000,00, così come indicato per le detrazioni riguardanti ristrutturazioni).

La detrazione, poi, può essere fruita in un'unica soluzione oppure in più annualità (si vedano detrazioni fiscali per interventi edilizi).

DETRAZIONI PER PROVVIGIONI DEGLI AGENTI IMMOBILIARI

Rispetto ai compensi (provvigioni) corrisposte agli agenti immobiliari in ragione dell'acquisto di un immobile, l'art. 15 del d.p.r. n. 917 del 1986 stabilisce che:

"Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità” (art. 15, primo comma lett. b-bis, d.p.r. n. 917/86).


Nella propria guida su acquisto e vendita della casa l'Agenzia delle Entrate specifica che “la detrazione spetta a condizione che l‘acquisto dell'immobile sia effettivamente concluso. In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire della detrazione è necessario aver regolarmente registrato il compromesso” (Fonte: Guida Agenzia entrate).


Lo stesso Ente, nel medesimo documento, specifica che se l'appartamento è acquistato da più persone, della detrazione beneficiano tutti i comproprietari che hanno concorso alla spesa sul massimo detraibile (cioè € 1000,00) e nella misura della rispettiva quota di comproprietà.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Legge di Bilancio 2017: i fondi per la casa, l'edilizia e le città

Via libera alla Legge di Bilancio per il 2017. Il Senato ha approvato senza modifiche, con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il testo già licenziato dalla Camera. 


Sono confermati la proroga dell'Ecobonus 65% e della detrazione 50% per gli interventi sulle singole unità immobiliari, il sismabonus e i bonus maggiorati per i condomìni. 

Via libera anche al credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi, al Fondo Infrastrutture da 47,5 miliardi di euro e a una serie di misure per il risanamento delle periferie e il post-Expo.
Salta invece la proposta di estendere l’Ecobonus 65% alla bonifica dell’amianto in condominio e alla classificazione sismica degli edifici senza lavori. Non ce l’hanno fatta neanche la cessione del credito di imposta nei lavori sulle singole unità immobiliari e la detrazione del 50% per la sistemazione a verde delle aree pertinenziali.

ECOBONUS 65% E DETRAZIONI 50% SULLE  RISTRUTTURAZIONI

Confermata la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, dell’Ecobonus 65% sugli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari.
Gli interventi di efficientamento energetico nei condomìni usufruiranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell'involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio del cappotto termico. Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci.

Il Bonus del 50% sugli interventi di ristrutturazione eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomìni sarà prorogato fino al 31 dicembre 2017. La stessa scadenza del 31 dicembre 2017 è prevista per il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici efficienti abbinata ad un intervento di ristrutturazione.

Non discussi gli emendamenti della Commissione Ambiente della Camera. Quattro emendamenti non discussi dall'Aula che ha rimandato la decisione al Senato, ma dati i tempi stretti, determinati dalla crisi di Governo, il secondo ramo del Parlamento ha approvato il testo uscito dalla Camera, senza modifiche.
Una delle proposte, approvate dalla Conmmissione Ambiente della Camera, prevedeva la possibilità di estendere la detrazione del 65% delle spese, sostenute a partire dal 1° gennaio 2017, per le certificazioni sismiche e statiche eseguite su prime e seconde case e sugli immobili destinati ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, anche se non seguite da lavori di messa in sicurezza. La Legge di Bilancio agevola queste spese, ma solo nell'ambito di un intervento di migioramento o adeguamento antisismico.

Il secondo emendamento prevedeva la possibilità di riconoscere l'Ecobonus 65%, con tetto massimo a 100mila euro, alla rimozione dell’amianto dalle parti comuni degli edifici condominiali, realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 nell’ambito di un lavoro di riqualificazione energetica.

Non è passata neanche la possibilità di estendere la cessione del credito di imposta ai lavori sulle singole unità immobiliari. Al momento questa chance è riservata solo ai lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali.

L'ultima proposta rimasta fuori dalla legge di Bilancio è il riconoscimento della detrazione del 50%, con tetto a 20mila euro, anche agli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte pertinenziali. 

SISMABONUS

Per quanto riguarda la messa in sicurezza antisismica, ci sarà una detrazione fiscale del 50%, che sarà possibile richiedere fino al 31 dicembre 2021, con tetto di spesa incentivabile a 96mila euro e rimborso in cinque anni. L’incentivo cresce a seconda dei risultati raggiunti con l’intervento. Sarà infatti riconosciuto un bonus al 70% o all’80% in caso di miglioramento di una o due classi di rischio. Nelle spese incentivabili rientrano anche quelle per la classificazione e la verifica sismica.
 
Nei condomìni il bonus fiscale parte dal 50%, ma può arrivare al 75% e 85% in presenza di miglioramenti di una o due classi di rischio riguardanti tutto l’edificio. Il tetto di spesa incentivabile sarà di 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio.

Per la ricostruzione post-sisma sono stati stanziati 6,1 miliardi: 100 milioni nel 2017 e 200 milioni all'anno nei 30 anni compresi tra il 2018 e il 2047. Come già annunciato, sarà erogato un miliardo di euro per la ricostruzione degli edifici pubblici: 250 milioni nel 2017, 300 milioni tra il 2018 e il 2019, 150 milioni nel 2020.

RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI, CICLOVIE TURISTICHE 

Per il 2017 e il 2018 sarà riconosciuto un credito di imposta del 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, inclusi gli agriturismi.
La legge ha stanziato 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e di 40 milioni di euro all'anno tra il 2019 e il 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche.

PERIFERIE 

Al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città saranno destinati 7 milioni di euro per il 2017 che finanzieranno il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

PROVENTI DEI TITOLI ABITATIVI

A partire dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico dell'edilizia saranno destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano.

APPALTI

In caso di licenziamenti dovuti a cambi di appalto, cui fanno seguito assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali, non si dovrà pagare il contributo di licenziamento.

In condominio, il pagamento della ritenuta del 4% (a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative ad appalti di opere o servizi) si pagherà solo dai 500 euro in su.

SCUOLE BELLE 

Il programma Scuole Belle, scaduto il 30 novembre, è stato prorogato fino al 30 giugno 2017. Alla misura sono destinati 128 milioni di euro, che si aggiungeranno ai 64 milioni stanziati per il 2016.

MILANO: POST EXPO E HUMAN TECHNOPOLE

Stanziati 8 milioni di euro nel 2017 per la riqualificazione dell’area Expo 2015. Il progetto, che avrà durata pluriennale, prevede il trasferimento nella zona di alcuni dipartimenti scientifici dell’Università degli Studi di Milano e la costruzione, insieme a “Human Technopole”, di un polo della didattica, della ricerca e dell’innovazione. Le risorse messe in bilancio costituiscono uno stanziamento iniziale, che coprirà l’avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture, ma saranno integrate per consentire lo sviluppo pluriennale del progetto.


Fonte articolo: Edilportale.com

Anche chi vende è responsabile della revoca agevolazioni "prima casa"

Anche la parte venditrice è solidalmente responsabile della maggiore imposta dovuta per il caso del mancato conseguimento dell’agevolazione "prima casa" richiesta dall’acquirente di un’abitazione, ma negata dal Fisco per ragioni non imputabili alla parte acquirente.


È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 24400 del 30 novembre 2016. 



Il caso oggetto del giudizio giunto all’esame della Suprema Corte era quello della vendita di un appartamento che l’amministrazione ha giudicato avere caratteristiche "di lusso", revocando pertanto il beneficio fiscale di cui il contribuente si era avvalso in sede di registrazione del contratto di compravendita. 


La normativa sulle caratteristiche "di lusso" delle abitazioni, invero, non è più attualmente vigente, ma il caso è comunque interessante perché oggi l’agevolazione "prima casa" può essere domandata solo per abitazioni classificate in Catasto in categorie diverse dalle categoria A/1, A/8 e A/9. Quindi, la sentenza deve essere letta come se riguardasse il caso della vendita con agevolazione “prima casa” di un manufatto in ipotesi classificato (anche a seguito di una revisione che il Catasto effettui in data posteriore al contratto di compravendita) in un gruppo catastale diverso dal gruppo “A” oppure in una delle predette categorie del gruppo “A” per le quali l’agevolazione “prima casa” è inibita. 


Con riferimento alla responsabilità per il pagamento di imposte dovute a seguito di un accertamento, le regole da tenere in considerazione sono le seguenti: 
- l’articolo 57, comma 1, Dpr 131/1986 (testo unico dell’imposta di registro), secondo il quale i contraenti, verso il Fisco, "sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta" (è ovvio poi che, nei rapporti interni, la fiscalità indiretta della compravendita grava di regola sull’acquirente, verso il quale ha diritto di rivalsa il venditore che abbia pagato somme al Fisco, sempre che l’acquirente sia capiente); 
- il successivo comma 4 sancisce che "l’imposta complementare" (tale è la natura dell’imposta che il fisco pretende a seguito di una comminatoria di decadenza) "dovuta per un fatto imputabile solo a una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa". 


Ora, è ovvio che la decadenza dall’agevolazione “prima casa” è, in massima parte, dovuta al fatto dell’acquirente: ad esempio, perché ha dichiarato, difformemente dal vero, di risiedere o di lavorare nel Comune in cui è ubicata la casa oggetto di acquisto agevolato; oppure perché non ha rispettato l’impegno di trasferire la sua residenza in detto Comune entro 18 mesi dal rogito; oppure perché già è proprietario di un’altra casa nel medesimo Comune; oppure perché è proprietario, in qualsiasi parte del territorio nazionale di altra abitazione per il cui acquisto ha già richiesto l’abitazione (e non la aliena entro un anno dal nuovo acquisto). 


Però, come appunto insegna la sentenza n. 24400/2016, la decadenza dall’agevolazione "prima casa" può verificarsi anche per ragioni non imputabili alla parte acquirente. Cosicché anche la parte venditrice deve mettere in conto una sua possibile responsabilità in caso di mancata concessione dell’agevolazione al contratto con il quale il venditore ha alienato un’abitazione a un acquirente che ha domandato l’agevolazione "prima casa" e che ha poi visto revocarsi l’agevolazione per causa al medesimo non imputabile. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

 

Gli incentivi casa non ancora prorogati; preoccupazione di Ance e Federlegno

Un'opportunità persa per il Paese che rischia di impattare negativamente sulla già fragile ripresa dell'economia.


E’ questo il giudizio di Ance e FederlegnoArredo sulla decisione della commissione Bilancio della Camera di ignorare gli emendamenti all'articolo 2 della legge di bilancio, regolarmente depositati e segnalati dai gruppi parlamentari, rimandando al Senato la discussione sulle modifiche a sostegno dell'edilizia e della casa tra cui il bonus mobili giovani coppie, le detrazioni per l'acquisto di case in classe energetica elevata e per la rottamazione di vecchi fabbricati. 

 

Secondo Ance e FederlegnoArredo, l’esclusione dalla discussione di un articolo contenente strumenti sulla casa e l'edilizia, in grado di favorire sia lo sviluppo di nuovi posti di lavoro sia un'efficace lotta all'evasione fiscale, è una decisione grave e preoccupante. Le due federazioni auspicano un reinserimento da parte del Governo, in modo da alimentare una discussione nei prossimi decisivi passaggi parlamentari.

Case in classe energetica A e B, Ance chiede la proroga

A preoccupare gli edili è la mancata proroga della norma che agevola l’acquisto di case in classe energetica A e B con la possibilità di detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata.
La misura, introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016, non è stata confermata. Un errore, sostiene l’Ance, e “un’occasione persa per la ripresa del settore e per l’utilizzo della leva fiscale come strumento di politica industriale”.
Secondo l’associazione degli edili, la norma non rappresenterebbe un aggravio di costi per il bilancio pubblico, ma produrrebbe un effetto positivo per le casse dello Stato pari a oltre 700 milioni di euro e stimolerebbe 25mila nuove compravendite.


Per lo stesso obiettivo, ha affermato l’Ance in una nota, “andrebbe recuperata la norma che prevede un azzeramento temporaneo delle imposte di registro dovute dai costruttori che accettano in permuta l’abitazione usata di chi acquista case ad alta efficienza energetica.

Case in classe energetica A e B, bonus in scadenza al 31 dicembre 2016

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata per chi acquista nel 2016, direttamente dal costruttore, una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B.  
L’incentivo vale sia per le prime sia per le seconde case. Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a 2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo.


Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.
Si potrà usufruire di questa possibilità fino al 31 dicembre 2016, a meno che nel ddl Bilancio 2017 non venga inserita una proroga.


Fonti articolo: 1. Monitorimmobiliare.it 2. Edilportale.com

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy