Detrazione Irpef anche per chi acquista casa in edifici ristrutturati

Con l’articolo 9 della legge 448/2001, è stata introdotta un’altra agevolazione (attualmente contenuta nel terzo comma del citato articolo 16-bis) viene sostanzialmente disposto che l’acquirente o l’assegnatario nel caso di cooperative edilizie, di una singola unità immobiliare, che sia collocata all’interno di un fabbricato che è stato interamente assoggettato a interventi di restauro conservativo o di ristrutturazione da parte dell’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, o da cooperative edilizie, che pongono in essere la vendita, può usufruire di una detrazione d’imposta.

LE CONDIZIONI

La norma però pone dei precisi limiti nonché delle condizioni, affinché il cessionario possa usufruire della detrazione in commento. Innanzitutto è fondamentale che si sia in presenza di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati ed eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, ovvero da cooperative edilizie, che provvedono, ulteriore condizione, a cedere o assegnare le singole unità immobiliari, di civile abitazione, facenti parte del fabbricato in questione, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori stessi.


L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta che la norma indica nel 36%, percentuale a regime, ma che, a partire da giugno 2012, è stata posta al 50 per cento. Anche l’importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato aumentato e portato a 96mila euro, rispetto a quello a regime che si attesta ad 48mila euro, con riferimento alla singola unità immobiliare.Godono del potenziamento della detrazione quei soggetti passivi Irpef che hanno sostenuto o sosterranno le spese nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017.


L’ammontare della detrazione spettante in capo all’acquirente o all’assegnatario, non va, però, commisurata all’importo delle spese che sono state sostenute per l’acquisto o l’assegnazione dell’unità immobiliare o, ancora, alla spesa sostenuta all’impresa o dalla cooperativa per gli interventi di ristrutturazione o risanamento conservativo. La norma assume, per evitare problemi di quantificazione dell’incentivo, in misura forfetaria, pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione, l’importo su cui calcolare la detrazione stessa. Resta fermo che il 25% del prezzo non potrà mai superare l’importo di spesa massima stabilita dalla norma che fino al 31 dicembre 2017 si attesta a 96mila euro.


Significa che attualmente il prezzo massimo d’acquisto su cui si può beneficiare dell’intero 25%, è di 384mila euro. il 25% di tale somma dà il risultato di 96mila euro. Come chiarito dalla circolare 24/E/2004, il prezzo su cui calcolare la detrazione (50% sul 25% del prezzo indicato in atto) "comprende anche l’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di un onere addebitato all’acquirente dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile, onere che contribuisce a determinare la spese complessiva".


Sul fronte del godimento della detrazione, essa deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Il limite massimo di spesa ammissibile (oggi 96mila euro) va riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti cessionari o assegnatari della medesima unità immobiliare.


Tra i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria, vale la pena ricordare che se con un unico atto un singolo soggetto acquista due unità immobiliari ristrutturate, il limite massimo di spesa, di cui si è detto, va riferito ad ognuno ognuno dei due fabbricati.
In presenza di due soggetti che acquistino uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto dell’immobile ristrutturato, la detrazione del 50%, calcolata sul 25% del prezzo di acquisto indicato nell’atto di compravendita, deve essere ripartita in base al costo di acquisto sostenuto, ma entro il limite complessivo massimo di 96mila euro.


GLI ADEMPIMENTI 

Sul fronte adempimenti, non è necessario né effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, né conservare tutta quella documentazione che, invece, è obbligatoria in presenza di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, di cui al primo comma dell’articolo 16-bis, del Dpr 917/86. Essendo, infatti, l’atto di compravendita soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, l’ufficio ne disporrà di una copia e, pertanto, avrà già a disposizione il documento necessario e sufficiente al fine di verificare la spettanza, o meno, dell’agevolazione.


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web



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