Venditore con Iva? Cambia la tassazione anche "prima casa"

La tassazione della compravendita di un’abitazione non è, in teoria, una operazione complessa. In pratica, tuttavia, vi sono diversi particolari, di non poco conto, da tener presenti.


Quando si parla della tassazione di una compravendita di una abitazione occorre anzitutto distinguere se il venditore sia o meno un soggetto Iva.

Nel caso di vendita non effettuata da un soggetto Iva, si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 50 euro).


Il beneficio prima casa 

La situazione peraltro cambia radicalmente nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”: in tale ipotesi, infatti, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se l’acquisto è effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna.


La base imponibile cui applicare le predette aliquote dell’imposta di registro è rappresentata, di regola, dal valore venale del bene compravenduto; a questo principio però si fa eccezione nel caso in cui sia applicabile la normativa del cosiddetto “prezzo-valore”, e cioè quella in base alla quale la tassazione avviene in base al valore catastale del bene compravenduto (vale a dire la rendita catastale moltiplicata per 115,5, se si tratta dell’acquisto della “prima casa” o per 126 in ogni altra ipotesi) indipendentemente dal prezzo dichiarato. 


Ebbene, la regola del “prezzo-valore” è applicabile a tutte le compravendite di abitazioni e relative pertinenze, soggette all’imposta di registro, nelle quali la parte acquirente sia una persona fisica che non agisca nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, chiunque sia il venditore (vale a dire persona fisica o persona giuridica), a condizione che l’acquirente eserciti l’opzione di volersi avvalere della suddetta regola.


Nel caso invece di vendita effettuata da un soggetto Iva, occorre distinguere tra diverse ipotesi:

1. se l’abitazione sia ceduta, entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, dall’impresa che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna; 


2. se l’abitazione è ceduta, dopo 5 anni dall’ultimazione dei lavori, da un soggetto Iva che ha effettuato i lavori di costruzione (o l’ha sottoposta a lavori di ristrutturazione), bisogna distinguere il caso che il venditore opti per l’imponibilità a Iva della cessione dal caso che detta opzione non venga esercitata; più precisamente: 

- se il venditore effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, l’acquirente deve applicare, al prezzo dichiarato nel contratto, l’aliquota Iva del 10% (o del 4%, in caso di agevolazione “prima casa”) oltre a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna;

- se il venditore non effettua l’opzione per l’imponibilità a Iva, si tratta di un contratto “Iva esente” e si applicano l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (attualmente stabilita in 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (anch’essa attualmente stabilita in 200 euro); oppure, nel caso in cui l’acquirente benefici dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna;

- in ogni caso diverso da quelli elencati in precedenza (ad esempio, nell’ipotesi della vendita effettuata da una società che non abbia né costruito né ristrutturato l’abitazione oggetto di cessione) non si applica l’Iva (in quanto si tratta di un contratto “Iva esente”) ma occorre pagare l’imposta di registro con l’aliquota del 9%, l’imposta ipotecaria in misura fissa (di 50 euro) e l’imposta catastale in misura fissa (di 50 euro);


3. nel caso in cui l’acquirente possa avvalersi dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”, l’imposta di registro deve essere applicata con l’aliquota del 2% (o dell’1,5% se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing) e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 50 euro per ciascuna. 


Fonte articolo: Ilsole24ore.com, vetrina web

Chi paga le spese straordinarie dell'immobile appena acquistato?

Nel caso di vendita di un appartamento la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, già da qualche anno, che per stabilire il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie occorre verificare il momento in cui è stata approvata la delibera che approva i lavori definitivi con la commissione del relativo appalto e la ripartizione dei relativi oneri.


Pertanto se questa è stata adottata dopo la vendita dell'appartamento il soggetto obbligato a partecipare alla spesa è l'acquirente “non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula”. (Cass. 2.5.2013 n. 10325).


IL CASO

Gli acquirenti di un appartamento ubicato in un edificio condominiale impugnano la sentenza di primo grado che li ha condannati al pagamento delle spese straordinarie approvate, a loro parere, con delibera assembleare adottata prima della compravendita dell'immobile avvenuta in data 27 ottobre 2011. Gli acquirenti, pertanto, si oppongono al pagamento di tale spesa sostenendo che doveva restare a carico di parte venditrice.


In realtà, nel giudizio di primo e secondo grado, è emerso che la delibera adottata prima della compravendita aveva solo natura preparatoria, mentre la delibera definitiva che conferiva incarico all'impresa per l'esecuzione dei lavori straordinari (sostituzione dell'impianto di ascensore) era stata adottata dopo la compravendita e pertanto la stessa doveva considerarsi a carico del proprietario dell'immobile e cioè dell'acquirente.


Tale principio è stato ampliamente condiviso dalla sentenza del Tribunale di Mantova che ha effettuato un'articolata ricostruzione dei criteri che governano la riscossione dei contributi condominiali, ed aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha osservato che l'obbligo di contribuire alle spese comuni grava sul soggetto proprietario dell'immobile al momento dell'esecuzione dei lavori indipendentemente da chi fosse il proprietario al momento dell'adozione della delibera preparatoria che approva l'opera (Cass. 26.1.2000 n. 857; Cass.18.4.2003 n. 6223; Cass. 9.9.2008 n. 23345; Cass. 9.11.2009 n. 23686).


Un ulteriore contributo chiarificatore per stabilire il soggetto su cui grava l'onere di contribuire alle spese condominiali è stato fornito, nel corso degli ultimi anni, sempre dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale assume rilevanza anche la natura delle spese necessarie per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio.
Infatti stando alle pronunce più recenti occorrerebbe fare distinzione fra spese ordinarie necessarie per la manutenzione, conservazione e godimento delle parti e dei servizi comuni, e spese straordinarie che comportino, ad esempio, un'innovazione oppure un onere particolarmente rilevante.


LE SPESE ORDINARIE 

Per quanto riguarda le spese ordinarie l'obbligazione sorge al momento del compimento dell'intervento ritenuto necessario dall'amministratore, a prescindere dal momento in cui è stata adottata la delibera assembleare. Mentre per le spese straordinarie solo la deliberazione dell'assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell'intervento, assumerebbe altresì valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino. (Cass., 3 dicembre 2010, n. 24654; Cass., 11 novembre 2011, n. 23682; Cass., 2 maggio 2013, n. 10235).


LE SPESE STRAORDINARIE

In base a tale ragionamento non vi è alcun dubbio, quindi, che se occorre stabilire chi è il soggetto sul quale grava l'onere di partecipare alle spese straordinarie (venditore o acquirente) bisogna verificare chi è il proprietario al momento dell'adozione della delibera assembleare definitiva che conferisce l'incarico anche all'impresa appaltatrice che eseguirà i lavori.


Tanto è bastato al Tribunale di Modena per respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado condannando l'acquirente, già proprietario dell'immobile al momento dell'approvazione della delibera assembleare che ha approvato definitivamente i lavori straordinari (sostituzione dell'impianto di ascensore), a partecipare pro quota alla spesa.


Fonte articolo: Condominioweb.com

Prima casa: 19% detraibile per spese di mediazione

Prosegue il "graduale miglioramento del mercato immobiliare": lo rileva Bankitalia nel sondaggio congiunturale sulle compravendite di abitazioni riferito all’ultimo trimestre 2015. E il merito va anche alle agevolazioni fiscali per la prima casa: fra gli incentivi tuttora validi c’è la detrazione Irpef della provvigione pagata all’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’immobile. 


È intanto in vigore da qualche giorno la netta riduzione dell’imposta di registro per chi compra un cespite nelle aste giudiziarie e lo rivende entro due anni.

 
Domanda in aumento

Lo studio degli economisti di Bankitalia si rifà proprio all’esperienza degli operatori del settore. Aumenta la quantità di agenti che nel periodo interessato hanno venduto almeno un’abitazione: 77,8% contro il 71,6% nel terzo trimestre dell’anno scorso. E i nuovi incarichi di mediazione arrivati nel frattempo destano ottimismo anche a medio termine, dunque nei prossimi due anni. Ma attenzione, si ferma il calo dei prezzi: per la prima volta dalla primavera del 2011 risulta minoritaria la quota di agenti che segnala una contrazione dei corrispettivi per i trasferimenti; si tratta del pari al 46,4 per cento contro il 67,6 di un anno fa.


Così si scarica

Un’occasione di risparmio per chi compra l’abitazione arriva proprio dalle spese di mediazione ed è la stessa Agenzia delle Entrate a spiegare il funzionamento degli incentivi nella guida su casa e fisco: sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 1.000 euro i compensi pagati a chi si occupa dell’intermediazione immobiliare nell’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale: il tetto del bonus, insomma, è 190 euro. E ciò al di là di come sono denominati i compensi da scaricare dalle tasse.
Quando a comprare l’unità immobiliare sono più persone, la detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in base alla relativa quota, sempre nel limite di mille euro. Al contribuente l’agevolazione spetta a condizione che l’acquisto dell’immobile sia effettivamente concluso.
In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire del beneficio fiscale è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.


Fattura e dichiarazione

Lo sgravio Irpef può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi, 730 o Unico, l’anno successivo all’emissione del documento contabile. Se la fattura risulta intestata a uno solo degli acquirenti ma l’immobile è comunque in comproprietà, bisogna integrare il documento annotando i dati di chi non figurava per consentirgli di fruire della detrazione pro quota. Al contrario, se il proprietario dell’abitazione è uno ma la fattura dell’agenzia risulta intestata anche a un’altra persona, bisogna annotare sul documento che a sostenere la spesa è stato solo il primo, che altrimenti non potrà detrarre l’intera somma. E laddove la fattura viene intestata a una persona che non è il proprietario, quest’ultimo non otterrà il beneficio fiscale.
Lo sgravio compete anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, ad esempio l’usufrutto, sempre a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. No al bonus per la provvigione versata per l’acquisto di seconde case e ai mediatori creditizi per la stipula del mutuo fra l’acquirente e la banca.


Misura fissa

Veniamo all’incentivo per le vendite giudiziarie, introdotto dal decreto legge 18/2016, che riforma le banche di credito cooperativo. Il pagamento dell’imposta di registro sull’immobile è previsto nella misura fissa di 200 euro invece che nella percentuale del 9% del valore di assegnazione del bene. Ma unicamente a condizione che l’acquirente dichiari in sede di assegnazione dell’immobile di voler ritrasferire il cespite nel biennio successivo. E se poi non lo fa? Sarà costretto a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, la sanzione amministrativa del 30% e gli interessi di mora. L’agevolazione è prevista soltanto fino al 31 dicembre prossimo.


Fonti articolo: IlGazzettino.it

Mutui: come calcolare l'importo massimo da chiedere?

Oltre la metà degli italiani che acquistano una casa lo fa ricorrendo al prestito bancario, il caro vecchio mutuo. Ma non sempre si pone di fronte a questo contratto la dovuta attenzione.


Nella norma si sottoscrive un “mutuo pigro”, senza fare attenzione ai costi accessori e al tasso adeguato in relazione alla durata dell’investimento e al profilo di rischio individuale.

 

Spesso addirittura si commette l’errore di cercare casa senza conoscere qual è la propria capacità di “mutuo-acquisto”, ossia qual è l’importo massimo che una banca sarebbe disposta a prestarci. Posto che lo sia. Con il rischio di imbarcarsi in proposte di acquisto (versando anche la caparra) e veder saltare via tutto perché poi l’istituto di credito, valutando il nostro rating, cioè la nostra capacità di rimborso, decide di non concederci il finanziamento. 


Il calcolo della propria capacità “mutuo-acquisto” è senza dubbio il primo passo da compiere prima di cercare un immobile, perché permette di capire qual è la fascia limite di prezzo dell’immobile che possiamo permetterci. Come si calcola il “potere mutuo-acquisto”? Bisogna partire dal reddito netto familiare (sommando quindi eventualmente anche quello del partner). A questo dato bisogna sottrarre poi l’importo di altri finanziamenti in corso e successivamente dividere il tutto per tre. Il risultato è l’importo massimo della rata che possiamo permetterci di pagare in base alla forza del nostro reddito.
Facciamo un esempio. Una coppia di 35enni che guadagna complessivamente 4mila euro netti al mese e ha già in corso un prestito di 400 euro al mese per il pagamento delle rate dell’automobile ha quindi un netto a disposizione per il mutuo di 3.600 euro. Dividendo questo importo per 3 ne rimangono 1.200. Ciò vuol dire che le banche non concederanno mutui la cui rata superi 1.200 euro. 


Come fare a capire a questo punto quale importo massimo possiamo chiedere? Entra in ballo la durata che insieme al tasso, è l’altro elemento imprescindibile nella formula del mutuo. Più il mutuo è lungo maggiore è la quota interessi che si pagherà alla banca ma in compenso minore sarà la rata. Oggi in Italia si stipulano mutui in media di 20-25 anni per importi medi di 120mila euro. Prima di cercare l’immobile è bene effettuare qualche simulazione per capire appunto - con il livello dei tassi di mercato - l’importo massimo che possiamo chiedere in prestito considerando il nostro “potere mutuo acquisto” (1.200 nell’esempio).
Se per ipotesi abbiamo intenzione di chiedere un mutuo di 300mila euro, il calcolatore ci indica che al tasso migliore oggi disponibile sul mercato (variabile all’1,5%) con un mutuo di 20 anni pagheremmo una rata di oltre 1.400 euro. Quindi dobbiamo aumentare la durata: a 25 anni infatti la rata scenderebbe a 1.170 e quindi se gli altri requisiti sono giusti (reddito stabile e con potenziale di crescita, età anagrafica sommata alla durata del mutuo non superiore a 75 anni) aumentano le probabilità che la banca finanzi l’operazione.


Se però preferiamo il tasso fisso (che a differenza del variabile resta immutato nel tempo) la prospettiva cambia. In partenza il tasso fisso è sempre più caro del variabile (proprio perché stipulandolo il mutuatario è come se sottoscrivesse un’assicurazione che lo copre da eventuali rialzi dei tassi, assicurazione che quindi ha un costo).
Nella prima parte del 2016 il miglior tasso fisso si aggira intorno al 2,8% (130 punti base in più del variabile). La simulazione ci dice quindi che non potremmo permetterci di chiedere 300mila euro a 25 anni perché la rata risulterebbe di quasi 1.400 euro. Dovremmo quindi optare per una soluzione a 30 anni dato che in questo caso la rata scenderebbe a 1.200 euro e quindi rientrerebbe nel nostro range.


Solo dopo aver chiarito quindi qual è la rata massima sostenibile e avendo quindi scelto il tasso preferito (considerando che il fisso è più caro ma è molto vantaggioso nel caso in cui si prevede un forte rialzo dell’inflazione mentre il variabile costa meno in partenza e potrebbe aumentare in caso di rialzo dei tassi e dell’inflazione) possiamo avvicinarci a capire quale è l’importo massimo di mutuo che possiamo chiedere.


Ma c’è un altro tassello da compiere. La maggior parte delle banche concede mutui per importi non superiori all’80% del valore dell’immobile. Questo significa che non possiamo permetterci di chiedere un mutuo se non abbiamo una liquidità da parte, almeno pari al 20% del valore dell’immobile che ci piacerebbe acquistare. Al momento ci sono solo due banche in Italia che offrono mutui fino al 95% del valore dell’immobile ma in questo caso lo spread (il costo fisso da pagare alla banca che contribuisce al calcolo del tasso di interesse finale) chiesto dall’istituto è più caro. Quindi anche in questo caso bisogna fare le simulazioni perché chiedendo un mutuo al 95% la rata rischierebbe di sforare l’importo massimo sostenibile (1.200 euro nell’esempio), pur spingendo al massimo (cioè 30 anni, di solito le banche non vanno oltre) la scadenza.


Se abbiamo fatto questi calcoli con accortezza e conosciamo su che cifre possiamo muoverci, allora possiamo cercare l’immobile. È inoltre molto importante nel momento in cui dovessimo fare una proposta d’acquisto versando una caparra per bloccare l’appartamento da altre offerte e aspettando che il venditore accetti o meno la nostra proposta di prezzo, inserire una preziosa clausola nella proposta d’acquisto: “salvo buon fine mutuo”. In questo modo potremo recuperare la caparra nel caso la banca o le banche presso cui nel frattempo ci siamo rivolti per chiedere un preventivo e avviare un’istruttoria sulla nostra capacità reddituale e di rimborso non dovessero concederci il mutuo. Perché l’ultima parola sta a loro.


Fonte articolo: IlSole24Ore, Guida Casa.

Come fare per mettere a reddito l'immobile?


Il 2016 con un mercato in recupero impone però cautela, per via della situazione economica e geopolitica internazionali. E impone di fare attenzione sia che si voglia vendere casa sia che si intenda avvicinarsi all’acquisto. 


Come deve approcciare il mercato immobiliare chi decide di valutare l'acquisto? 

 

 

Il potenziale acquirente ha davanti grandi opportunità in termini di offerta. Può quindi scegliere di valutare senza fretta l'investimento in cerca dell'occasione migliore. La fase di miglioramento del mercato residenziale italiano sarà lenta e graduale. Anzi, data l'incertezza della situazione, sulla quale pesano diverse variabili come la ripresa dell'economia e i rapporti di geopolitica mondiale, nei prossimi mesi le quotazioni dovrebbero scendere ancora e quindi è probabile che aspettando si possano spuntare prezzi migliori. Oggi si compra bene, ma tra sei mesi si potrebbe comprare anche meglio. Al momento il prezzo medio in Italia – dato che naturalmente comprende valori molto diversi - secondo i dati di Nomisma è pari a 1.943 euro al metro quadrato contro i 2.753 euro in termini reali del 2007.


Vedendo la situazione dal punto di vista del venditore, come si fa a “vender bene”? 

Il mercato vive oggi una fase di eccesso di offerta sempre più evidente. Il percorso per arrivare alla vendita non è breve e per questo c'è maggiore necessità di essere attivi nel proporre l'immobile. È importante la modalità di presentazione della casa e bisogna utilizzare diversi canali per arrivare alla clientela, sfruttando anche le App utilizzabili su Ipad e smartphone. Gli esperti consigliano ricchezza nella descrizione e nel materiale fotografico, che deve essere di alta qualità per non provocare sorpresa al momento del contatto. Con tanta offerta sul mercato il potenziale acquirente tenderà ad abbandonare gli immobili che vengono presentati in maniera poco trasparente, approssimativa e con informazioni scarne e non veritiere.


Quali sono oggi i tempi medi di vendita da mettere in conto? 

In questa fase siamo intorno ai 7-8 mesi. L'elemento importante è che negli ultimi mesi per la prima volta dopo diversi anni i tempi non si sono allungati. Esiste comunque uno stock in giacenza, in genere di scarsa qualità, che ha tempi ben più lunghi per arrivare al contratto. Nel segmento del lusso si viaggia invece verso 12 mesi e in questo segmento la giacenza arriva anche a oltre 24 mesi.


Quale strategia adottare se non si riesce a vendere? 

La prima scelta sarebbe quella di abbassare il prezzo per incontrare la domanda. Ma questa mossa ha effetto solo se parliamo di un immobile di discreta qualità. In alcuni casi, poi, lo sconto potrebbe non essere sufficiente perché se una casa sta troppo tempo sul mercato perde appeal. La scelta è quindi tra ridurre il prezzo oppure fare un investimento nella riqualificazione dell'esistente, una strategia che riguarda certamente la locazione ma anche la vendita.


Chi acquista un immobile può ancora sperare in una rivalutazione, come si è sempre detto?

Bisogna distinguere innanzitutto le finalità. L'acquisto della prima casa è dettato dalle necessità del singolo o della famiglia, è una scelta di medio-lungo periodo, e va considerato anche il fatto che serve a soddisfare un bisogno abitativo. Diverso è l'acquisto di una seconda casa al mare o in montagna o l'acquisto di un appartamento per investimento. Anche in questo caso, però, chi acquista non deve puntare alla rivalutazione nel breve termine. Guadagni in capital gain non sono probabili di questi tempi con quotazioni ancora in discesa: secondo gli esperti nel 2016 vedremo valori in calo dell'1% circa. Inoltre, va considerata anche l'inflazione praticamente a zero.


C'è il rischio che i tassi stiano per aumentare? È questo il momento giusto per investire? 

Dai segnali Usa di rinvio di operazioni sui tassi si capisce che non ci saranno prospettive di intervento sui tassi in Europa e i segnali che arrivano dall'economia continentale e nazionale non sono certo entusiasmanti.


Come deve regolarsi, allora, chi vuole acquistare un immobile da mettere a reddito? 

Se decido di investire per mettere a reddito l'immobile devo tenere presente alcuni capisaldi nella scelta. Ad esempio, è meglio acquistare un appartamento piccolo in zona centrale che grande in periferia. E ancora, è meglio acquistare un appartamento in una grande città che in provincia, perché così mi garantisco una maggiore rivendibilità e affittabilità. In generale, comunque, approfittare di prezzi bassi e tassi di interesse ai minimi storici consente di cogliere occasioni interessanti, a patto che la location dove si trova l'appartamento sia appetibile sul mercato dell'affitto. Ad esempio, se la casa si trova in città universitarie, e soprattutto in zone ben servite dai mezzi di trasporto, arriva a rendere anche il 5-6 per cento.


Fonte articolo: IlSole24Ore.com 

 

 

Agevolazioni "prima casa" estese a 12 mesi


Con la nuova Legge di Stabilità le agevolazioni fiscali della “prima casa” potranno essere essere applicate, in certi casi, anche laddove si sia proprietari di un immobile che già gode di tali agevolazioni, a patto che esso venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato


Tale regola, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio va a sostituire il precedente iter giuridico, che condizionava le agevolazioni alla dismissione dell’immobile “prima casa” entro il momento di stipula del nuovo contratto.

 

 

La Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto un nuovo presupposto applicativo dell'agevolazione “prima casa”: infatti, l'articolo 1, comma 55, aggiungendo il nuovo comma 4-bis alla nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, numero 131 (il testo unico dell'imposta di registro), in certi casi permette ora al contribuente che intenda nuovamente beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, ma che abbia la titolarità di un diritto impediente l'avvalimento dell'agevolazione stessa, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31 dicembre 2015) detta titolarità entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato. 


Addentrandosi più nello specifico, i presupposti necessari per avvalersi delle agevolazioni “prima casa” sono i seguenti:

  1. L’acquirente non deve essere “titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni”;
  2. L’acquirente non deve essere “titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

Quelle sopra menzionate sono dunque le situazioni di “prepossidenza” tali da impedire le agevolazioni “prima casa” in un nuovo acquisto immobiliare: una situazione che può essere sbloccata dalla dismissione entro un anno nei casi in cui tale “prepossidenza” sia stata provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni.


Non sarà possibile, invece, godere di questo anno di tempo (successivo al nuovo acquisto) disponibile per dismettere la prepossidenza nei casi in cui essa non derivi dall’acquisto effettuato con le agevolazioni (ad esempio se si tratta di un acquisto per successione ereditaria o un acquisto mediante un contratto di compravendita non agevolato).


Fonti articolo: IlSole24Ore.com e Wallstreetitalia.com

 

 

Comprare casa: il decalogo dell'acquisto sicuro.

L'acquisto di una casa è una delle scelte più importanti che una persona compie nel corso della sua vita. E' quindi fondamentale valutare ogni minimo dettaglio per evitare di comprare un immobile su cui gravano pignoramenti o sequestri o di contrarre una rata del mutuo alla lunga impossibile da sostenere.


Proprio per questa ragione, il Consiglio Notarile di Milano ha diffuso questo decalogo per un acquisto sicuro.

1. Prima di firmare qualsiasi cosa consultare il proprio notaio. Fargli eseguire le visure ipotecarie e catastali per accertarsi che sull’immobile non gravino passività non dichiarate.


2. Far calcolare al notaio il preventivo dei costi strettamente connessi all’acquisto (imposte ed onorari comprensivi di IVA sia per l’acquisto che per il mutuo) per verificare che la cifra finale rientri nel budget.


3. Valutare con la propria banca quale sia l’importo del mutuo che è disposta a concedere. Accertarsi che la rata sia sostenibile.


4. Stipulare il contratto preliminare con atto notarile e trascriverlo. Ci si assicura così dal rischio che l’immobile venga venduto due volte e che sopravvengano ipoteche, pignoramenti o sequestri che mettano a rischio le somme già versate.


5. Controllare con l’amministratore del condominio l’eventuale esistenza di arretrati nei pagamenti delle spese condominiali. Farli pagare prima del rogito. Accertarsi dell’ammontare delle spese condominiali annuali.


6. Accordarsi col venditore per l’eventuale trasferimento delle detrazioni per lavori effettuati.


7. Far verificare al proprio notaio di fiducia quale sia la rendita catastale per calcolare a quanto ammonteranno IMU, TASI e TARI.


8. Verificare se gli impianti (principalmente elettrico e gas) siano o meno certificati a norma.


9. Chiedere al proprio notaio se, in ragione delle particolarità dell’immobile acquistato (ad esempio sottotetti recuperati o loft siti in aree già industriali), egli ritenga opportuno chiedere ad un tecnico una perizia sulla regolarità edilizia e urbanistica.


10. Far verificare dal notaio se l’immobile sia soggetto a vincoli o ricada in zona comunque vincolata.


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2015/11/10/118197-acquistare-casa-in-modo-sicuro

 

Il notaio risponde su compravendita, mutui, tasse


A margine dell’iniziativa "Comprar casa senza rischi", organizzata a Milano dal Consiglio Nazionale del Notariato - e che ha visto erogare oltre 1000 consulenze nel giro di poche ore -, si è cercato di capire quali sono i temi di maggior interesse per i potenziali acquirenti.


Ecco le risposte del notaio Piercarlo Mattea alle domande più calde su rent to buy, compravendita, aste, imposte sulla casa e mutui.

1) Rent to buy – Qual è la problematica maggiore dei contratti introdotti dallo Sblocca Italia?
La problematica del rent to buy è la non particolare vantaggiosità fiscale. Si paga infatti l’imposta sia sulla componente affitto che sulla componente di compravendita, quindi viene pagata una doppia imposta.

In quali casi il rent to buy può essere una reale opportunità?
Quando ho un’esigenza abitativa da soddisfare, ma non sono certo che comprerò la casa. In questo caso il rent to buy funziona, perché ho la possibilità di imputare parte dei canoni a conto prezzo. Se invece uno è già sicuro di volere un particolare immobile, o più che all’acquisto è interessato alla locazione, mettendosi nell’ottica del rent to buy rischia di spendere di più. 

Sappiamo che il rent to buy viene visto un po’ come una via d’uscita per le persone che ritengono di non avere un reddito sufficiente per l’acquisto, cosa ne pensa?
Se queste persone non hanno un reddito sufficiente, ma prevedono che lo incrementeranno, questa può essere una soluzione. Se invece il loro reddito non è sufficiente per comprare casa, però potrebbe essere sufficiente per giustificare il rimborso di un mutuo, è molto meglio che la casa la comprino con i soldi della banca. ll rent to buy non è uno strumento per risparmiare, anzi in questo caso diventerebbe solo più oneroso.


2) Compravendita – Quali sono i rischi e le garanzie offerte al compratore per chi acquista sulla carta?
Il DL n. 122 del 2005 prevede una tutela su due fronti per gli acquirenti degli immobili in costruzione (TAIC):

- Economico: perché copre la fase dal preliminare al momento del rogito. Occorre che il preliminare sia un atto registrato, anche non notarile, e non una scrittura privata tra le parti. In questo modo il costruttore è obbligato a fornire al futuro acquirente una fideiussione che copre tutte le somme  versate a titolo di caparra e di acconto. Se il costruttore fallisce o non può portare a termine la costruzione per altri motivi, l’acquirente può avere indietro i propri soldi rivolgendosi alla banca o all’assicurazione che l’ha rilasciata (escute la fideiussione).
È importante che sia stato per lo meno già chiesto dal costruttore il permesso di costruire. In caso contrario, non vi è tutela da parte della legge. 

- Assicurazione decennale postuma: contro i vizi dell’immobile o rovina dello stesso. Per 10 anni c’è un’assicurazione che copre l’acquirente dopo il rogito, perché altrimenti l’acquirente rischia di trovarsi senza un interlocutore. Il notaio quando fa un atto d’acquisto di una casa nuova ha il compito di richiamare le parti e darne atto nel rogito così l’acquirente è tutelato.


3) Mutui – Fino a che punto è legale contrarre un mutuo oltre l’80% del valore della casa?
Perfettamente legale. L’80% è una clausola all’interno della legge sul credito fondiario, che dice “erogabile in presenza di altre garanzie”. Altre garanzie potrebbero essere un’assicurazione o un altro immobile che per esempio offre un genitore. La banca valuta la capacità di reddito più della garanzia. Se c’è la garanzia accessoria data da un’assicurazione o ulteriore garanzia data da un terzo concede anche il 100%.


4) Tasi e Imu – Quali sono i pericoli della maggiorazione Tasi che viene di fatto scaricata sulle seconde case?
Avrà un effetto scoraggiante sui piccoli investitori. Renderà l’investimento immobiliare sempre meno appetibile. Una cosa che poi il Governo vuol fare perché vuole spostare la ricchezza dall’aspetto immobiliare all’aspetto produttivo.


5) Asta – Qual è la differenza tra asta pubblica e privata?

- Asta pubblica: viene fatta su delega dei tribunali e riguarda le posizioni già in sofferenza. Ad esempio un immobile che proviene da un fallimento o è proprietà di un soggetto che aveva concesso ipoteca su quel bene a garanzia di un mutuo e poi non ha rimborsato il mutuo. La banca ha agito esecutivamente su quell’immobile e lo manda all’asta. Sono pubbliche  perché partono dai tribunali. I notai ricevono la delega insieme ad altri professionisti e curano tutta la fase.

- Asta privata (difficile che si tratti di un solo immobile): è una cosa molto nuova che sta appena superando la fase sperimentale. Può ricorrere a un notaio sia un privato (costruttore) che un’azienda o un Ente che ha un patrimonio immobiliare da dismettere (INPS, INAIL, un sindacato). Danno al notaio l’incarico di “banditore”, il quale comunicherà pubblicamente che in tale data si svolgerà l’asta di tali particolari lotti inseriti in questo gruppo d’immobili. Qualunque notaio che è inserito nella rete aste notarili può fare da soggetto ricevente delle offerte. Queste aste avvengono per via telematica attraverso il portale del notariato: www.notariato.it


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2015/11/10/118198-cinque-domande-ai-notai-su-rent-to-buy-compravendite-aste-imposte-sulla-casa-e

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