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Metri quadri in visura: cosa cambia nelle compravendite

I metri quadrati “catastali” non hanno, per ora, alcuna funzione dal punto vista fiscale. Ma potrebbero averne una molto importante nel mondo delle transazioni, dove un dato certo su quanto sia grande la casa in vendita è spesso assente: il concetto di “metratura commerciale” non è, infatti, univoco e alla stessa casa potrebbero essere attribuite diverse superfici a seconda del metodo usato.


Senza contare che a volte il proprietario non fa proprio nessuna misurazione ma si accontenta di vecchi dati spannometrici presi quando arredava l’appartamento.

Gli agenti immobiliari sono favorevoli alla pubblicità del dato ma mantengono alcune riserve sul metodo usato: "Aspettiamo a dare un giudizio sul sistema - spiega Paolo Righi, Presidente della Fiaip (Federazione degli agenti immobiliari professionali) - perché la stessa Agenzia suggerisce di verificare l’esatta corrispondenza. Sulle planimetrie più vecchie, infatti, ci sono dei problemi. Abbiamo fatto una prova su otto visure e in due non c’erano i metri quadrati".


Inoltre, osserva Righi, nel sistema dettato dal Dpr 198/1998 non trovano posto gli spazi comuni condominiali, che però, da sempre, commercialmente vengono considerati nel computo generale dei metri quadrati. Mediamente le parti comuni negli edifici moderni si aggirano sul 5%, in quelli vecchi si può arrivare al 10-15 per cento. Nel modello costruttivo importato dagli Usa molte nuove costruzioni supercondominiali hanno spazi comuni come sale riunioni o ludoteche, che vanno evidentemente considerate.


"Tutto ciò che porta alla trasparenza - prosegue Righi - ci fa più che felici ma dobbiamo evidenziare che non si tiene conto delle parti comuni. Abbiamo comunque dato indicazione ai nostri iscritti di verificare le metrature rispetto alle planimetrie catastali facendo anche rilevare gli errori".


La possibilità di conoscere i metri quadrati avrebbe anche un altro effetto, quello di evitare l’insorgere di contenziosi in fase di trattativa. "È chiaro che i dati catastali non sono probanti - ricorda Righi - e in ogni caso, quanto alla loro attendibilità concreta, tra qualche mese si vedrà quante sono le richieste di correzioni al dato della superrficie presentate dai contribuenti. Certo tutto quanto è stato accatastato prima degli anni Sessanta qualche problema potrebbe averlo".


In ogni caso Righi promette l’impegno degli agenti Fiaip: "Se il cliente dichiara qualcosa di molto diverso dalle risultanze catastali, l’agente, prima di far firmare proposte d’acquisto o altri impegni, deve verificare personalmente planimetria e metrature. L’indicazione è comunque di verificare sul campo le metrature". Cosa che comunque farebbero meglio a fare tutti proprietari.


Da escludersi, invece, la valenza del dato catastale sulla superficie dopo che è stato sottoscritto il rogito, dato che di norma l’immobile viene di norma venduto "a corpo" e non a metri quadrati.


Fonti articolo: quotidianocondominio, il Sole24ore 

Raddoppia il Bonus mobili giovani coppie


Passa da 8mila a 16mila il tetto per fruire del cosiddetto "bonus mobili", la detrazione Irpef del 50% prevista nel Ddl di Stabilità per le giovani coppie. Ieri è stato approvato in commissione Bilancio del Senato un emendamento del Pd che raddoppia questo tetto.


"L'emendamento - afferma in una nota Camilla Fabbri, senatrice del Pd, componente della Commissione Industria, prima firmataria dell'emendamento - nasce anche dal contributo fornito da Federlegno. Il settore del mobile, infatti, rappresenta una realtà strategica per l'economia del Paese, che merita attenzione e investimenti. Si tratta, inoltre - conclude - di un sostegno rivolto alle giovani generazioni in un passaggio importante della loro vita". 

Arriva deroga comuni per delibere Imu-Tasi. 
Sempre nelle prime votazioni di ieri, è stato approvato un altro emendamento Pd che salva le delibere dei tributi locali dei Comuni adottate entro il 30 settembre. La commissione Bilancio del Senato ha approvato infatti un emendamento del Pd alla legge di stabilità, con cui si stabilisce che "per l'anno 2015 sono valide le delibere relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottati dai Comuni entro il 30 settembre, per le quali siano state compiutamente espletate le procedure di pubblicazione".
Rispetto al termine fissato dalla legge attuale, che rende valide le delibere presentate entro fine luglio, si tratta quindi di uno slittamento di circa 2 mesi. Grazie all'approvazione della misura molti Comuni, che non avevano presentato le proprie delibere entro la scadenza per incrementare l'aliquota Imu sulla seconda casa, potranno comunque applicare l'incremento. Ad essere interessati dal provvedimento dovrebbero essere circa 1.600 comuni.


Le altre modifiche. 
Tra le altre modifiche approvate in commissione Bilancio anche due emendamenti identici del Pd e di Fi sulle misure per la variazione in diminuzione dell'Iva e che prevedono che le norme si applichino non dal primo gennaio 2017 ma nei casi in cui il concessionario o il committente sia assoggettato a procedura concorsuale successivamente il 31 dicembre 2016.
Via libera anche ad una proposta targata Ap che introduce alcune modifiche al fondo di garanzia e assicurazione del notariato e ad una proposta delle Autonomie relativa all'imposta immobiliare delle Province di Bolzano e di Trento. Via libera anche ad un emendamento che punta ad evitare che il super-ammortamento possa incidere sugli studi di settore.


Attesi 6 emendamenti Governo, compreso salva-Regioni. 
Non sono stati ancora formalizzati, ma sarebbero pronti altri cinque emendamenti del Governo alla legge di Stabilità, che recepiscono le proposte di alcuni Ministeri. Per formalizzarli, a quanto si apprende, si sta aspettando la pubblicazione del dl "salva-Regioni", che sarà inserito in un sesto emendamento dell'Esecutivo, in modo da sottoporre alla commissione Bilancio del Senato un pacchetto unico. Tra gli emendamenti uno riguarderebbe i buoni pasto per le forze dell'ordine.


Fonte articolo: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-11-12/legge-stabilita-raddoppia-16mila-euro-bonus-mobili-le-giovani-coppie--142359.shtml?uuid=AC0WwXYB

 

 

Visure catastali: cosa cambia per la Tari


L’inserimento della superficie catastale nelle visure dei fabbricati "ordinari" non influisce sul prelievo del Fisco. A sottolinearlo l’Anci, che intervenendo a tal proposito ha precisato: "La pubblicazione delle superfici nei dati catastali accessibili a tutti i cittadini è certamente un utile elemento di trasparenza e di miglioramento della significatività degli archivi catastali, a lungo perseguito, che ha però un’influenza pressoché nulla sui prelievi fiscali".

 

Rendite catastali invariate.
L’Associazione nazionale dei Comuni italiani ha poi fatto sapere: "Per ciò che più direttamente riguarda le tasse comunali la generale revisione delle rendite catastali e il superamento delle attuali disparità di trattamento fiscale ai fini dell’Imu e della Tasi (oltre che dell’imposta di registro) necessita dell’attuazione della Riforma del Catasto, prevista dalla Delega fiscale, ma non attivata dal Governo. Le rendite catastali restano quindi invariate e sempre riferite ‘vano’ e non alla superficie degli immobili come previsto dalla riforma".

 

Il prelievo Tari.
L’Anci ha quindi spiegato: "D’altra parte, l’utilizzo generalizzato ai fini del prelievo sui rifiuti (Tari) delle superfici catastali, che potrebbe essere attivato nel prossimo futuro sulla base di leggi già vigenti, determinerebbe il passaggio dalla "superficie calpestabile", attualmente adottata in base alle dichiarazioni dei contribuenti, alla nuova superficie catastale "a fini Tari", con modestissimi effetti redistributivi".

Concludendo: "Va ricordato infatti che l’ammontare complessivo del prelievo Tari è strettamente legato al costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sostenuto da ciascun Comune e che già da oltre un decennio (in base alla legge n.311/2004) i Comuni utilizzano le superfici elaborate sulla base delle planimetrie catastali come riferimento per l’effettuazione dei controlli sulla correttezza delle dichiarazioni".


La superficie catastale nelle visure.
Ricordiamo che, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate, è ora disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite in categorie dei Gruppi A, B e C. Ad essere interessati 57 milioni di immobili. Fino a qualche giorno fa il dato era visibile solo nelle applicazioni degli uffici.

Di fatto cosa è cambiato? Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria  catastale, classe, consistenza, rendita), viene ora riportata direttamente in visura anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998. Per gli stessi immobili è, inoltre, riportata la superficie ai fini Tari che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza.


Fonti articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2015/11/11/118211-dati-catastali-anci-la-pubblicazione-della-superficie-non-influisce-sul-prelievo

Il notaio risponde su compravendita, mutui, tasse


A margine dell’iniziativa "Comprar casa senza rischi", organizzata a Milano dal Consiglio Nazionale del Notariato - e che ha visto erogare oltre 1000 consulenze nel giro di poche ore -, si è cercato di capire quali sono i temi di maggior interesse per i potenziali acquirenti.


Ecco le risposte del notaio Piercarlo Mattea alle domande più calde su rent to buy, compravendita, aste, imposte sulla casa e mutui.

1) Rent to buy – Qual è la problematica maggiore dei contratti introdotti dallo Sblocca Italia?
La problematica del rent to buy è la non particolare vantaggiosità fiscale. Si paga infatti l’imposta sia sulla componente affitto che sulla componente di compravendita, quindi viene pagata una doppia imposta.

In quali casi il rent to buy può essere una reale opportunità?
Quando ho un’esigenza abitativa da soddisfare, ma non sono certo che comprerò la casa. In questo caso il rent to buy funziona, perché ho la possibilità di imputare parte dei canoni a conto prezzo. Se invece uno è già sicuro di volere un particolare immobile, o più che all’acquisto è interessato alla locazione, mettendosi nell’ottica del rent to buy rischia di spendere di più. 

Sappiamo che il rent to buy viene visto un po’ come una via d’uscita per le persone che ritengono di non avere un reddito sufficiente per l’acquisto, cosa ne pensa?
Se queste persone non hanno un reddito sufficiente, ma prevedono che lo incrementeranno, questa può essere una soluzione. Se invece il loro reddito non è sufficiente per comprare casa, però potrebbe essere sufficiente per giustificare il rimborso di un mutuo, è molto meglio che la casa la comprino con i soldi della banca. ll rent to buy non è uno strumento per risparmiare, anzi in questo caso diventerebbe solo più oneroso.


2) Compravendita – Quali sono i rischi e le garanzie offerte al compratore per chi acquista sulla carta?
Il DL n. 122 del 2005 prevede una tutela su due fronti per gli acquirenti degli immobili in costruzione (TAIC):

- Economico: perché copre la fase dal preliminare al momento del rogito. Occorre che il preliminare sia un atto registrato, anche non notarile, e non una scrittura privata tra le parti. In questo modo il costruttore è obbligato a fornire al futuro acquirente una fideiussione che copre tutte le somme  versate a titolo di caparra e di acconto. Se il costruttore fallisce o non può portare a termine la costruzione per altri motivi, l’acquirente può avere indietro i propri soldi rivolgendosi alla banca o all’assicurazione che l’ha rilasciata (escute la fideiussione).
È importante che sia stato per lo meno già chiesto dal costruttore il permesso di costruire. In caso contrario, non vi è tutela da parte della legge. 

- Assicurazione decennale postuma: contro i vizi dell’immobile o rovina dello stesso. Per 10 anni c’è un’assicurazione che copre l’acquirente dopo il rogito, perché altrimenti l’acquirente rischia di trovarsi senza un interlocutore. Il notaio quando fa un atto d’acquisto di una casa nuova ha il compito di richiamare le parti e darne atto nel rogito così l’acquirente è tutelato.


3) Mutui – Fino a che punto è legale contrarre un mutuo oltre l’80% del valore della casa?
Perfettamente legale. L’80% è una clausola all’interno della legge sul credito fondiario, che dice “erogabile in presenza di altre garanzie”. Altre garanzie potrebbero essere un’assicurazione o un altro immobile che per esempio offre un genitore. La banca valuta la capacità di reddito più della garanzia. Se c’è la garanzia accessoria data da un’assicurazione o ulteriore garanzia data da un terzo concede anche il 100%.


4) Tasi e Imu – Quali sono i pericoli della maggiorazione Tasi che viene di fatto scaricata sulle seconde case?
Avrà un effetto scoraggiante sui piccoli investitori. Renderà l’investimento immobiliare sempre meno appetibile. Una cosa che poi il Governo vuol fare perché vuole spostare la ricchezza dall’aspetto immobiliare all’aspetto produttivo.


5) Asta – Qual è la differenza tra asta pubblica e privata?

- Asta pubblica: viene fatta su delega dei tribunali e riguarda le posizioni già in sofferenza. Ad esempio un immobile che proviene da un fallimento o è proprietà di un soggetto che aveva concesso ipoteca su quel bene a garanzia di un mutuo e poi non ha rimborsato il mutuo. La banca ha agito esecutivamente su quell’immobile e lo manda all’asta. Sono pubbliche  perché partono dai tribunali. I notai ricevono la delega insieme ad altri professionisti e curano tutta la fase.

- Asta privata (difficile che si tratti di un solo immobile): è una cosa molto nuova che sta appena superando la fase sperimentale. Può ricorrere a un notaio sia un privato (costruttore) che un’azienda o un Ente che ha un patrimonio immobiliare da dismettere (INPS, INAIL, un sindacato). Danno al notaio l’incarico di “banditore”, il quale comunicherà pubblicamente che in tale data si svolgerà l’asta di tali particolari lotti inseriti in questo gruppo d’immobili. Qualunque notaio che è inserito nella rete aste notarili può fare da soggetto ricevente delle offerte. Queste aste avvengono per via telematica attraverso il portale del notariato: www.notariato.it


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2015/11/10/118198-cinque-domande-ai-notai-su-rent-to-buy-compravendite-aste-imposte-sulla-casa-e

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