Super User

Conto termico 2.0: gli incentivi per le rinnovabili

Il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi ha firmato il Decreto di aggiornamento del Conto Termico che rivede la disciplina per l’incentivazione dei piccoli interventi, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per privati e PA.


“Il nuovo Conto Termico dovrebbe rilanciare questa forma di incentivo, fino ad oggi ampiamente inutilizzato, mettendo a disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 700 per privati e imprese e 200 per le PA, le cooperative sociali e le società di patrimonio pubblico”. Lo dichiarano ANIMA,Assoclima e Assotermica.

 

L'incentivo è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi, indicati nella Tabella 5, sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. 

Quando l’incentivo non supera i 5 mila euro, sarà corrisposto in un’unica rata sia ai privati sia alle Pubbliche Amministrazioni.


Incentivi del Nuovo Conto Termico per privati e Pubbliche Amministrazioni.
Sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni potranno fare domande per:

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.


Le principali novità
introdotte rispetto al meccanismo finora adottato:

l’eliminazione dell’iscrizione ai registri per pompe di calore elettriche o a gas e caldaie a biomassa di potenza termica superiore a 500 kW che d’ora in avanti potranno quindi accedere direttamente all’incentivo;
- la predisposizione di un catalogo di prodotti di mercato idonei e prequalificati per l’accesso al meccanismo per i quali è prevista una procedura semi-automatica di riconoscimento (il catalogo è integrabile su richiesta degli operatori) e che quind renderanno più semplici le procedure di valutazione delle domande di incentivo.;
- una nuova modalità di pagamento per la Pubblica Amministrazione. Viene introdotta la possibilità di erogare un acconto e pagamenti per stato di avanzamento lavori, nonché il rilascio in un’unica rata per importi fino a 5000 euro;
l’aggiornamento del contratto tipo predisposto dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico) con termini di pagamento ridotti a 60 giorni da fine lavori rispetto ai 180 vigenti;
- l’introduzione di nuovi interventi agevolabili e l’innalzamento delle soglie di accesso per pompe di calore elettriche, a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termici;
- la possibilità, per le sole pubbliche amministrazioni, di richiedere, prima della realizzazione degli interventi e al ricorrere di precise condizioni, la prenotazione degli incentivi con impegno all’erogazione delle risorse.

 

Nuovo Conto Termico e semplificazione.
È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW.
Per snellire la compilazione della scheda-domanda, il Gestore dei Servizi energetici (GSE) redigerà una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 metri quadri per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Acquistando i prodotti della lista, l’operatore potrà accedere a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non sarà necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.

Il GSE predisporrà anche una modulistica predeterminata per la presentazione della domanda. Saranno inoltre ammesse modalità dipagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute. I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione del contratto scenderanno da 180 giorni a 90 giorni.


Fonte articolo: Edilportale.com

Nuova data per comunicare le spese di ristrutturazione

Le comunicazioni per la detrazione delle spese per recuperi edilizi e riqualificazione energetica non dovranno essere spedite dai contribuenti e, soprattutto, le banche avranno tempo sino al 28 febbraio per inviare quelle relative al 2015.


Trova così soluzione l’allarme lanciato da Casaclima e Renovate Italy, che avevano rilevate alcune incongruenze.

Mentre si andavano stringendo i nodi organizzativi e informatici per la complessa operazione del modello 730 precompilato, il ministero dell’Economia era intervenuto con il decreto del 18 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio, che lasciava spazio a qualche equivoco. La norma riguardava l’invio delle comunicazioni per le spese funebri, universitarie e, appunto di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ma se sui primi due aspetti venivano enunciate regole chiare (a inviare la documentazione sono, rispettivamente, le imprese che fatturano le spese funebri e le università pubbliche e private, in ambedue i casi entro il 28 febbraio), per le spese edilizio-energetiche il testo non era chiaro.


Infatti il decreto diceva: "Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo (...), le comunicazioni contenenti l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015". 
In sostanza, quindi, non veniva chiarito chi avrebbe dovuto inviare le comunicazioni e si cominciava a temere che potessero venir coinvolti direttamente i contribuenti, senza contare l’estrema vicinanza del termine.


L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito ieri al Sole 24 Ore un punto fondamentale: l’adempimento è a carico degli istituti di credito. I contribuenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo. E anche dall’Abi è arrivata la rassicurazione: "Le banche - dice l’Abi - confermano la trasmissione dei dati relativi ai bonifici per ristrutturazioni edilizie così da ricomprenderli nella dichiarazione precompilata".


Poi c’è il problema del 31 gennaio: le banche avrebbero avuto un mese in meno rispetto a tutti gli altri per curare l’invio della comunicazione. "Con originario provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2015 - ricorda l’Abi - la data di invio dei dati è stata prevista al 28 febbraio 2016. Ma con successivo decreto di approvazione delle specifiche tecniche (13 gennaio 2016) è stata modificata la data di invio dei dati al 31 gennaio 2016 con ciò anticipando i termini di trasmissione".


Alla soluzione anche di questo problema (inspiegabilmente, in Gazzetta era arrivato un testo diverso da quello che, in bozza, si legge sul sito dello stesso Mef) ci ha pensato lo stesso ministero: il Dipartimento delle Finanze ha confermato che "si tratta di un mero errore materiale e che il testo del provvedimento che fa fede è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale online sulla quale si è già provveduto alla rettifica". La versione rettificata della Gazzetta “cartacea” sarà invece pubblicata oggi. "La data vigente - conclude il Mef - è quindi quella del 28 febbraio di ciascun anno". 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Agevolazioni "prima casa" estese a 12 mesi


Con la nuova Legge di Stabilità le agevolazioni fiscali della “prima casa” potranno essere essere applicate, in certi casi, anche laddove si sia proprietari di un immobile che già gode di tali agevolazioni, a patto che esso venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato


Tale regola, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio va a sostituire il precedente iter giuridico, che condizionava le agevolazioni alla dismissione dell’immobile “prima casa” entro il momento di stipula del nuovo contratto.

 

 

La Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto un nuovo presupposto applicativo dell'agevolazione “prima casa”: infatti, l'articolo 1, comma 55, aggiungendo il nuovo comma 4-bis alla nota II-bis, tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, numero 131 (il testo unico dell'imposta di registro), in certi casi permette ora al contribuente che intenda nuovamente beneficiare dell'agevolazione “prima casa”, ma che abbia la titolarità di un diritto impediente l'avvalimento dell'agevolazione stessa, di non dover più dismettere (come accadeva fino al 31 dicembre 2015) detta titolarità entro il momento di stipula del nuovo acquisto agevolato, ma di poter effettuare detta dismissione entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato. 


Addentrandosi più nello specifico, i presupposti necessari per avvalersi delle agevolazioni “prima casa” sono i seguenti:

  1. L’acquirente non deve essere “titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni”;
  2. L’acquirente non deve essere “titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.

Quelle sopra menzionate sono dunque le situazioni di “prepossidenza” tali da impedire le agevolazioni “prima casa” in un nuovo acquisto immobiliare: una situazione che può essere sbloccata dalla dismissione entro un anno nei casi in cui tale “prepossidenza” sia stata provocata da un acquisto effettuato con le agevolazioni.


Non sarà possibile, invece, godere di questo anno di tempo (successivo al nuovo acquisto) disponibile per dismettere la prepossidenza nei casi in cui essa non derivi dall’acquisto effettuato con le agevolazioni (ad esempio se si tratta di un acquisto per successione ereditaria o un acquisto mediante un contratto di compravendita non agevolato).


Fonti articolo: IlSole24Ore.com e Wallstreetitalia.com

 

 

Modello 730: le detrazioni su casa e terreni

Il 730/2016 precompilato non sarà inviato ai contribuenti prima di aprile, ma intanto è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello standard. 


Il modulo relativo alla dichiarazione dei redditi del 2015 presenta alcune novità anche per quanto riguarda le spese e le detrazioni per la casa.

 

1.Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. L’agevolazione riguarda:

- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni.


2.Detrazioni spese affitto.
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).


3.Cedolare secca. 
- Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti, che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
- La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
- Nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.


4.Detrazione mutuo del 19%.
- Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili; 
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; 
- interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione;
- interessi per prestiti o mutui agrari.


5.Spese ristrutturazione, riqualificazione e bonus mobili.
- E' prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

I termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica sono stabiliti nel Decreto 13 gennaio 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze, all'articolo 3 si legge: "Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono gia' trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015”.


6.Detrazione spese affitto terreno agricolo.
Detrazione del 19% delle spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli(diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limitedi 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. 


Fonti articolo: Idealista.it, Casaeclima.com

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy