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730 precompilato con le spese di ristrutturazione


Al suo secondo anno di applicazione – nel triennio di “rodaggio” previsto – il 730 precompilato dall'Agenzia delle Entrate si prepara ad accogliere in maniera più completa i dati dei bonus fiscali sui lavori in casa. 

 

Nella scorsa dichiarazione dei redditi, all'esordio del modello inviato a 20,4 milioni di contribuenti, le informazioni sulle spettanti detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica erano state desunte dalla dichiarazione precedente: quindi risultavano di fatto “precompilate” solo per i contribuenti che scontavano almeno la seconda delle dieci quote (annualità) in cui si ripartisce l'agevolazione. In altri termini, chi aveva sostenuto le spese nel 2014 non aveva potuto fruire della relativa semplificazione del modello sperimentale 2015, e aveva dovuto inserire i dati. 


Una delle novità del 730-2016 è dunque la precompilazione dei bonus che si riferiscono alle spese sostenute nell'anno precedente. D'ora in poi, entro il 28 febbraio (quest'anno il 29, perché il termine è capitato di domenica) le banche e le Poste devono infatti comunicare alle Entrate i dati dei bonifici parlanti emessi dai contribuenti, con gli identificativi del beneficiario e del destinatario della somma.


In verità, quest'anno, le spese del 2015 non verranno indicate propriamente in dichiarazione ma nel foglio informativo allegato, sul quale il contribuente o l'intermediario dovrà intervenire per convalidare o eliminare dati o spese raccolti dall'Agenzia (immaginiamo il caso in cui si siano pagate con bonifico parlante anche spese in tutto o in parte non detraibili).


Restando in tema di agevolazioni per la casa, i dati relativi ai bonifici effettuati nel 2015 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo delle abitazioni ristrutturate (bonus mobili) e per interventi finalizzati al risparmio energetico si aggiungono agli altri già presenti completamente “in automatico” dallo scorso anno (730-2015) e relativi agli interessi passivi sui mutui ipotecari. Anche questi dati sono comunicati dalle banche. Ma se gli interessi risultano di ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione precedente, vengono inseriti nel prospetto e non direttamente nella precompilata. In tal caso, sono infatti giudicati incongruenti (gli interessi pagati sui mutui di solito diminuiscono nel corso degli anni) e richiedono una verifica da parte del contribuente. 


A partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata sarà online a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, in un'apposita sezione del sito delle Entrate, e vi si potrà accedere con il Pin (Fisconline) e le credenziali dispositive Inps. Oppure conferendo delega al Caf/professionista abilitato o al sostituto d'imposta (solo se questo ha comunicato entro il 15 gennaio la volontà di prestare assistenza fiscale). Da quest'anno, una volta entrato nell'applicazione, il contribuente sarà guidato dal sistema a scegliere, in base ai propri requisiti, tra modello 730 e Unico precompilato.


La scelta non sarà indifferente. Ad esempio, soltanto il 730 consente (tranne i casi in cui sono previsti controlli preventivi) di ricevere l'eventuale rimborso Irpef in busta paga già dalla prossima estate. O di essere esonerato dai controlli formali su oneri detraibili e deducibili comunicati dalle Entrate, se si accetta la dichiarazione senza modifiche che incidano sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta. Su questo punto, si deve però considerare che anche l'accettazione dei dati contenuti nell'area informativa, come quelli sui citati bonus casa, equivale a modificare la dichiarazione, facendo dunque perdere i vantaggi dell'esonero dai controlli documentali.


Il 730 precompilato dovrà esser inviato alle Entrate entro il 7 luglio. Ma resta inteso che la via della precompilata non è obbligatoria, e anche chi riceve il modello può continuare a preferire la modalità tradizionale. Qualsiasi strada si scelga, la dichiarazione potrà poi esser integrata fino al 30 settembre, con il modello Unico Pf/2016, se la modifica comporta un minor credito o un maggior debito.


Fonte articolo: Casa24.ilsole24ore.com

Come detrarre le ristrutturazioni dei condomini

L'Agenzia delle Entrate mette online anche il documento aggiornato a marzo 2016 sugli interventi di ristrutturazioni edilizie. Rispetto alla versione precedente, contiene novità anche sugli sgravi fiscali di cui possono usufruire i cosiddetti condomini minimi, ossia composti da soli due proprietari. Tuttavia, nella prassi, il concetto si estende anche a quegli immobili detenuti da un numero di proprietari inferiore a cinque.


Oltre quattro proprietari, infatti, il codice civile prevede l'obbligo di nomina di un amministratore. Sotto tale limite, invece, non vi è alcun obbligo di avere un amministratore, ma semplicemente una facoltà.

 

Bonus ristrutturazioni Agenzia Entrate

È possibile detrarre dall’Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

- 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.


Condominio minimo detrazione fiscale

La guida aggiornata ricorda che con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, per quanto riguarda i condomini minimi (senza amministratore, né codice fiscale):

- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale; 

- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

Il contribuente dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.

 


Fonti articolo: Idealista.it, Professionisti.it

Crescita del mercato immobiliare anche nei piccoli centri

Si consolida la ripresa del mercato, seppur con ritmi blandi e con uno sfasamento della componente prezzi che, ancora in discesa, non si adeguano all’aumento della domanda. Un trend iniziato nei grandi centri urbani e che sembra consoldarsi ora anche in provincia, dove tutti gli indicatori svoltano nettamente verso il segno più, seppur con profonde differenze a livello territoriale 


Sono i trend che emergono dal primo Osservatorio Immobiliare Nomisma del 2016, presentato oggi 23 marzo, che ha monitorato le consuete 13 “città intermedie” (Ancona, Bergamo, Brescia, Livorno, Messina, Modena, Novara, Parma, Perugia, Salerno, Taranto, Trieste e Verona).

COMPRAVENDITE

"Nei primi mesi dell'anno hanno trovato conferma i segnali di lenta ripresa del mercato immobiliare italiano con i quali si era chiuso il consuntivo dell'anno 2015. La fase negativa – si legge nel report – dell'attuale ciclo immobiliare si è esaurita e ha preso avvio il “recupero” anche se, come racconta la storia immobiliare italiana, i tempi della svolta tendono continuamente a dilatarsi".


Le tendenze dei mercati cosiddetti intermedi mostrano segnali addirittura migliori rispetto a quelli delle grandi città (ad esclusione di Milano e Roma che sembrano anticipare tali inclinazioni). Si assiste all'aumento degli scambi, alla riduzione degli sconti praticati sui prezzi richiesti e allo stabilizzarsi dei tempi necessari alla vendita.
"L'esiguità dell'offerta di qualità disponibile nei mercati maggiori (si consideri che il 52,8% delle abitazioni italiane ha più di 40 anni) ha contribuito – comunicano da Nomisma – al parziale spostamento degli investitori verso i mercati di secondo livello".


Ritorna l'interesse per la proprietà dell'abitazione, che continua ad essere favorito da una minore selettività da parte del settore bancario riscontrabile nella quota di mercato assistita da mutuo. I mercati intermedi detengono il primato in termini di incidenza delle compravendite intermediate sostenute da credito che si attestano intorno al 70% rispetto al 60% dei mercati metropolitani.


La tendenziale ripresa del mercato è stata sostenuta dall'ulteriore calo dei prezzi, seppure in progressiva riduzione rispetto al passato. A questo proposito – come si legge dal rapporto – "i valori dei mercati intermedi presentano una minore resistenza all'innesco della ripresa. L'ultima variazione annuale dei prezzi (2016/2015) è risultata compresa tra il -3,5% dei capannoni e il -1,5% delle abitazioni nuove. Le abitazioni usate, gli uffici e i negozi hanno fatto registrare flessioni del 2%, 2,1% e 2,3%".


LOCAZIONE

L'altra componente del mercato immobiliare è rappresentata dal segmento della locazione che, a consuntivo della fase recessiva, offre "rendimenti piuttosto bassi e compressi in termini di variabilità tra i diversi mercati, nell'arco di un paio di punti percentuali in tutti i principali segmenti". La locazione dell'abitazione risponde ad una domanda legata soprattutto alle nuove generazioni che, oltre a ricercare nuove soluzioni abitative per emancipazione dal nucleo di origine, nell'ultimo anno si sono spostate per motivi di studio o lavoro lungo la direttrice Mezzogiorno/Centro Nord (di 41.000 unità, il 70% è rappresentato da giovani). La componente di domanda che si rivolge all'opzione dell'affitto continua quindi ad essere consistente e pari a circa il 50%. 

Tra le tipologie di contratti stipulati si segnala la maggiore diffusione nell'ultimo biennio delle locazioni a canone concordato (che rappresentano oggi il 44,1% del totale).


"Negli ultimi dieci anni i prezzi di mercato e i canoni degli immobili locati hanno fatto segnare andamenti simili: in entrambi i casi la crescita si è interrotta attorno al 2007 e da lì è iniziata una fase di declino non ancora conclusa. L'adeguamento al ribasso dei canoni è stata la risposta di mercato alla debolezza economica della maggior parte della domanda che si rivolge a tale segmento. La variazione annuale dei canoni per gli immobili dei mercati intermedi si è attestata nell'ordine del -1,4% per le abitazioni usate, -1,7% per gli uffici e -1,9% per i negozi".


In ultima analisi, seppure la ripresa in atto mostri evidenze di consolidamento, non mancano i fattori potenzialmente critici. L'ulteriore indebolimento del quadro macro-economico, l'ampliamento dell'eccesso di offerta derivante da un'accelerazione nel processo di cessione delle garanzie immobiliari alla base dei non performing loans e un'attenuazione di interesse degli investitori corporate stranieri per il nostro Paese, sono i fronti da cui potrebbe scaturire un rallentamento – anche significativo – del processo di graduale risalita.


Fonte articolo: Casa24.IlSole24Ore

Quando può risolversi il contratto di comodato?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che in materia di comodato di immobile destinato a casa familiare solo la necessità dell'uso diretto da parte del comodante ed il deterioramento delle sue condizioni economiche rappresentano le uniche condizioni che consentono al comodante di porre fine al comodato.


La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione risolve un conflitto giurisprudenziale sorto nell'ultimo decennio in tema di contratto di comodato avente ad oggetto un immobile al quale è stato imposto, per accordo fra le parti, un vincolo di destinazione d'uso familiare.

 

In pratica, un padre, proprietario di un appartamento, lo concede in comodato al figlio dopo il suo matrimonio affinché utilizzi lo stesso come casa familiare. Dopo qualche anno il padre cita in giudizio il figlio e la nuora. Resiste in giudizio solo la nuora alla quale, dopo la separazione, era stata assegnata la casa familiare. La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza del 2014, risolve un contrasto giurisprudenziale in materia di immobile concesso in comodato da destinare a casa familiare sorto nel lontano 2004.


Il comodante impugna la sentenza della Corte d'Appello che aveva erroneamente condiviso il principio espresso dalla Cassazione nel 2004 (Cass. sez. Unite, 21.7.2004 n. 13603), puntualizzando che, secondo lui, il contratto di comodato aveva natura provvisoria dato che, appena possibile, il figlio avrebbe dovuto cercare una nuova soluzione abitativa.


Tuttavia la Cassazione ha respinto il ricorso del comodante, condivide in parte il principio sancito nella sentenza del 2004, individuando una nuova soluzione interpretativa che riesca a contemperare, ove possibile, due opposte esigenze: quello dell'assegnatario della casa familiare a mantenere la stessa abitazione anche nell'interesse della prole minore o non autosufficiente, e quello del comodante di rientrare in possesso dell'immobile concesso in comodato ove ricorrano particolari circostanze (uso diretto e deterioramento delle proprie condizioni economiche). Ma, data la complessità della vicenda, è bene procedere per gradi.


La Cassazione (n. 13603/2004) richiamata dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata dal comodante e conclusasi con la sentenza in commento (Cass. Sez.Un. n.20448/2014) evidenziava che: nel momento in cui il contratto di comodato sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, formato o in via di formazione, si è al cospetto di un contratto a tempo indeterminato caratterizzato dal fatto che è stato impresso un vincolo di destinazione al bene strettamente connesso alle esigenze abitative familiari rilevando che, oltrepassando anche eventuali crisi coniugali, la cessazione del vincolo non può farsi dipendere solo dal recesso ad nutum del comodante.


La sentenza del 2004 delle Sezioni Unite è stata seguita da altre isolate pronunce, ma la Cassazione si ritrova a tal punto; nel 2013 però la Cassazione ha ritenuto maturi i tempi per capire fino a quando possa durare tale vincolo, e soprattutto come possano essere contemperate le due opposte esigenze: quella dell'assegnatario della casa familiare a conservare la sua abitazione, e quella del comodante a rientrare in possesso del bene concesso in comodato magari per nuove e sopravvenute esigenze personali giustificate anche da un improvviso deterioramento delle sue condizioni economiche.


Per questo la Cassazione con ordinanza 15113 del 2013 ha rimesso il ricorso al Primo Presidente che ha sottoposto finalmente la questione alle Sezioni Unite.
Il percorso seguito dalla Cassazione per fornire una risposta a tale quesito non è stato semplice né lineare soprattutto tenendo conto del fatto che nel comodato con vincolo di destinazione a casa familiare entrano in gioco interessi costituzionalmente protetti: come quello dell'assegnatario della casa di vedere tutelato l'habitat familiare, e quello del comodante che ha subito una illimitata compressione del suo diritto reale.

LA SENTENZA DEFINITIVA

Solo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (20448/2014) ha chiarito, almeno per ora, che il diritto del comodante, ove all'immobile concesso in locazione sia stato imposto un vincolo di destinazione a casa familiare, soccombe al cospetto della necessità di tutelare le supreme esigenze del nucleo familiare di tutelare l'habitat domestico.


Tuttavia, precisa la Cassazione, solo l'imprevisto ed urgente bisogno del comodante, giustificato dalla necessità di riservare l'immobile ad uso diretto anche a fronte del deterioramento delle sue condizioni economiche, rappresentano le uniche condizioni in grado di giustificare la richiesta di restituzione del bene da parte del comodante.


Fonte articolo: Condominioweb.com 

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