Super User

Con il comodato quanto si paga di Imu e Tasi?

Condizioni per beneficiare della riduzione Imu e Tasi 2017 per l’immobile concesso in comodato al genitore o al figlio.


La legge [1] prevede lo sconto del 50% della base imponibile Imu e Tasi per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato al parente in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).

 

Il beneficio della riduzione della base imponibile non spetta però per gli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
Affinché la base imponibile Imu/Tasi possa essere ridotta del 50% nelle ipotesi di comodato al genitore o al figlio, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • - il contratto di comodato è registrato;
  • - il comodante possiede un solo immobile in Italia: il Mef [2] ha chiarito che per possesso di “un solo immobile” in Italia da parte del comodante deve intendersi immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione;
  • - il comodante risiede anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.


Non solo l’immobile concesso in comodato ma anche quello destinato dal comodante a propria abitazione principale non deve in nessun caso essere classificato nelle suddette categorie catastali che individuano le abitazioni di lusso.
Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.

Riduzione Imu/Tasi pertinenze

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza (per esempio garage), a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dalla legge: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.


Tale conclusione si fonda sulla circostanza che il comodatario, per espressa previsione di legge, deve adibire a propria abitazione principale l’immobile concesso in comodato.
Per esempio: se oggetto del comodato è un appartamento con un garage (C/6) e una soffitta (C/2), allora la riduzione della base imponibile si applica a tutti gli immobili appena indicati mentre è ininfluente ai fini del riconoscimento del beneficio il fatto che il comodante possieda un altro garage (C/6).

Riduzione Imu/Tasi immobile rurale ad uso strumentale

Un caso particolare è quello in cui un soggetto possiede, oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo che però è definito come rurale ad uso strumentale.
Si tratta cioè di immobile destinato ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.


A tale proposito, secondo il Mef, il possesso di detto immobile sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione, poiché è stato lo stesso legislatore che, al verificarsi delle suddette condizioni, lo ha considerato strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo.

Riduzione Imu/Tasi immobile in comproprietà coniugi

Nell’ipotesi in cui, ad esempio, due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un Comune diverso da quello del primo immobile, la riduzione Imu/Tasi si applica solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, nel caso in cui per quest’ultimo soggetto venga rispettata la condizione che prevede il possesso dell’unico immobile.


Presupposto che non si verifica invece nei confronti del marito, il quale dovrà quindi corrispondere l’imposta, per la propria quota di possesso, senza l’applicazione del beneficio in questione.
Diversa sarebbe stata, invece, la soluzione se il marito avesse posseduto l’altro immobile nello stesso Comune e lo avesse adibito ad abitazione principale. In questo caso, infatti, la condizione si sarebbe verificata per i due coniugi che avrebbero entrambi beneficiato della riduzione della base imponibile.


Nel caso in cui l’immobile in comproprietà fra i coniugi è concesso in comodato ai genitori di uno di essi, allora l’agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale è rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l’immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso.

Riduzione Imu/Tasi immobili di cui uno in comproprietà

Nell’ipotesi in cui un soggetto possieda due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un Comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato, si deve invece ritenere che non sia applicabile il beneficio, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, poiché in tale fattispecie l’esclusione è determinata dalla circostanza che il soggetto non possiede un solo immobile in Italia così come richiesto dalla norma. Quest’ultima, infatti, non prevede come eccezione a tale limite il possesso di una quota di un altro immobile ad uso abitativo.


L’agevolazione in questo caso opera solo se l’immobile, posseduto in percentuale e ubicato nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è destinato a propria abitazione principale dal comodante.


Fonte articolo: Laleggepertutti.it

[1] Legge di Stabilità 2016.
[2] Mef, Risoluzione 1/DF del 17.02.2016.

+8,6% le compravendite ad inizio 2017; bene anche il commerciale

Il mercato immobiliare italiano sale nei primi tre mesi del 2017: le compravendite immobiliari crescono dell’8,6% nel settore delle abitazioni, del 10,8% nel settore terziario-commerciale e del 12,2% in quello produttivo.


Questi alcuni dati relativi alle compravendite immobiliari del periodo gennaio-marzo 2017, elaborate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
 

Compravendite: in crescita nel residenziale

Nel primo trimestre di quest’anno le abitazioni compravendute sono state 122 mila, quasi 10 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2016, con una crescita dell’8,6%.
A mostrare un tasso di variazione più elevato, seppur riferito ad un più basso numero di scambi, sono state le isole, con un +11,9%. Nelle aree del nord, i rialzi sono stati vicini al 10%, prossimi all’8% al centro, mentre al sud gli scambi sono saliti del 5,1%.


Nelle otto maggiori città italiane, la crescita delle compravendite di abitazioni ha sfiorato il 10%, con 22.170 transazioni. Il risultato migliore è stato raggiunto da Firenze (+16,5%), seguita da Genova (+15%), Milano (+13,8%) e Roma (+10,2%).


Risulta in aumento del 9,8% la superficie complessiva delle abitazioni compravendute, segno di uno spostamento degli acquisti su abitazioni di maggiore dimensione. Infatti, la superficie media dell’abitazione compravenduta, che è pari a circa 105 mq, aumenta di un metro quadro. In assoluto, le abitazioni più scambiate sono state quelle con superficie superiore a 85 mq (circa il 60%).


Gli scambi di cantine e soffitte (depositi pertinenziali) sono stati circa 13.700, in crescita, rispetto al primo trimestre 2016, del 17%, con una superficie media di 14,5 mq.
 

Compravendite nel terziario-commerciale

Il settore terziario-commerciale, che comprende per la maggior parte uffici, istituti di credito, negozi, edifici commerciali, depositi commerciali e autorimesse, mostra nel periodo gennaio-marzo 2017 un incremento del 10,8%, superando 20 mila unità immobiliari compravendute.


A livello geografico, i tassi di crescita risultano piuttosto simili nelle diverse aree del Paese, con l’eccezione delle isole, dove il rialzo sfiora il 15%. In particolare, gli uffici scambiati sono stati 2.363, in aumento del 19,2%, i negozi e i laboratori 6.216 (in crescita del 3,2%), i depositi commerciali e le autorimesse 10.867, con un incremento dell’11,5%.


Aumenta del 12,2% il settore produttivo (capannoni e industrie), anche se la crescita è ridimensionata rispetto ai tre trimestri precedenti.
 
Infine, le unità immobiliari produttive connesse alle attività agricole oggetto di transazione sono state 582, in rialzo di circa il 35% rispetto all’analogo periodo del 2016.


Fonte articolo: Edilportale.com

 

5 consigli per scegliere il mutuo più conveniente

Chi vuole accendere un prestito per l'acquisto di una casa deve considerare diversi fattori per assicurasi il finanziamento migliore e risparmiare sulla rata.


Vediamo cinque consigli del sito Facile.it per assicurarsi il mutuo più conveniente.

  1. Attenzione allo spread: più basso è lo spread, migliore sarà il tasso di interesse:  lo spread è il costo effettivo che ogni banca richiede ai clienti per la concessione di un mutuo. Più basso sarà lo spread applicato dalla banca, minori sarannno gli interessi. Il tasso di interesse è uguale al valore dello spread + indice di riferimento scelto, Euribor nel caso di tasso variabile e Eurirs (o Irs) per i tassi fissi.

  2. Il TAEG ti dice il costo reale del mutuo - Il costo finale del mutuo non è dato solo dal tasso di interesse, ma anche da tutte le spese accessorie. Per questo il parametro di riferimento è il TAEG: rappresenta il Tasso Annuo Effettivo Globale e indica il costo del finanziamento comprensivo di tutte le spese accessorie, di perizia e d'istruttoria. Bisogna inoltre accertarsi che il tasso proposto dalla banca non sia semplicemente un tasso di ingresso, ma che rimanga stabile per tutta la durata del finanziamento

  3. Le trappole del tasso misto - Se non si è convienti del tipo di tasso da scegliere, se fisso o variabile, a volte si preferisce optare per una soluzione intermedia, che pero' non è sempre la migliore. Le opzioni intermedie sono essenzialmente due: mutuo variabile con Cap (tasso variabile con un tetto massimo) o mutuo a tasso misto (che permette di cambiare dal fisso al variabile e viceversa).

  4. Risparmia con le agevolazioni prima casa - Chi acquista una prima casa con l'aiuto di un mutuo ha diritto a delle detrazioni. Tra questi una detrazione irpef del 19% sugli interessi passivi del mutuo e calcolata su un importo massimo di 4mila euro.

  5. Non richiedere altri finanziamenti prima del mutuo - Aver richiesto un finanziamento prima di accendere un mutuo puo' essere penalizzante. La banca infatti valuta la situazione reddituale di ogni richiedente per assicurarsi che il cliente sia in grado di sostenere l'impegno economico richiesto. In particolare l'istituto di credito verifica che gli impegni finanziari presi dal cliente non superino il 30-35% del suo reddito mensile; non prende in considerazione i redditi percepiti non ufficiali, come i canoni di locazione non registrati e i contratti di lavoro atipici.

 

Fonte articolo: Idealista.it

La "Manovrina" di giugno, cosa cambia per il settore immobiliare

Con il voto di fiducia alla Camera, arriva ormai alle battute finali la manovra correttiva alla legge finanziaria che dovrà arrivare alla conversione entro il 23 giugno 2017.


Ecco tutte le novità che interessano il settore immobiliare.

 

Manovra correttiva 2017 detrazioni

Si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare si estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica.
Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Manovra correttiva pignoramenti 

Con la modifica introdotta il Fisco potrà espropriare un immobile diverso dalla prima abitazione se il debitore possiede un patrimonio immobiliare complessivo del valore minimo di 120 mila euro. 

Stabilizzazione della mediazione 

Fine della fase di sperimentazione della mediazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 2018 sono posti a carico del Ministero della giustizia obblighi di relazione annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.

Detrazione fiscale per adeguamento sismico 2017

Si provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora gli interventi per la riduzione del sismico siano realizzati nei Comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi della O.P.C.M. 3519/06, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.


Spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.  I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle medesime imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, con esclusione di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. I commi da 2 a 4 recano disposizioni di carattere finanziario concernenti la copertura finanziaria della predetta disposizione. 

Voucher lavori condominiali

Si introduce una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono ricorrere le persone fisiche o altri utilizzatori. Per quanto concerne le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, possono ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il Libretto Famiglia, cioè un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso  l’INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di:

a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.

Manovra correttiva 2017 affitti brevi

Dal 1° giugno entra in vigore l'imposta speciale che prevede il pagamento della cedolare secca del 21% per tutti gli affitti brevi, inferiori ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La nuova imposta andrà a sostituire quella dell'Irpef e quella di registro che chi affitta è chiamato a pagare a fine anno con la dichiarazione dei redditi.


Fonte articolo: Idealista.it

Subscribe to this RSS feed

La invitiamo a lasciare il suo numero di telefono per essere ricontattato.

Cliccando invia dichiari di aver letto ed accettato l'informativa sulla privacy