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Quando affittare a clandestini è reato?

Affittare a immigrati clandestini, il "favoreggiamento" scatta solo con il "profitto ingiusto". Lo afferma la Corte di cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 50665, pubblicata il 29 novembre 2016.


Il Testo unico immigrazione (Dlgs 286/98), all’articolo 12, prevede come "(...) chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. (...)".

Tuttavia, ai fini del reato di favoreggiamento, occorre la presenza del "dolo specifico" costituito appunto dall’"ingiusto profitto" dalla locazione dell’immobile. Cioè che l’importo dei canoni risulti esorbitante rispetto ai prezzi medi del mercato degli affitti di analoghe tipologie di appartamenti.


Nel caso specifico, un proprietario che aveva affittato l’appartamento a dei clandestini era finito così alla sbarra e condannato in primo e secondo grado.
Ma la Suprema Corte ha dato ragione all’imputato e annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano, perché "il fatto non costituisce reato". Infatti, perché sussista il dolo specifico del reato in contestazione, occorre "dimostrare il carattere ingiusto del profitto ritratto nel caso di specie dall’imputato dalla locazione dell’immobile a cittadini extracomunitari. Obiettivo che la sentenza impugnata non ha raggiunto". Mentre "il margine di profitto della sublocazione non appariva così ampio da esimere i giudici del merito dall’ancorare la valutazione in questo senso operata ad un serio accertamento sul valore effettivamente attribuito dal mercato all’affitto dell’appartamento di cui si trattava".


Rileva, peraltro, la Cassazione come, il giudice di merito non abbia tenuto conto del fatto che l’imputato. in precedenza - in due diverse occasioni - aveva sublocato il medesimo appartamento a cittadini extracomunitari regolari e che, solo successivamente, alla terza sublocazione, i locatari sono risultati extracomunitari “irregolari” ma che, tuttavia, in tale ultimo caso, il canone di locazione è stato determinato addirittura in misura inferiore rispetto ai precedenti, venendo conseguentemente meno l’ipotesi dell’ingiusto profitto.


Tanto è vero, osserva la Suprema Corte, che la Corte territoriale ha "ingiustificatamente svalutato il fatto che i primi due contratti di sublocazione vennero stipulati dal (…) con cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio nazionale. Anche volendo ritenere effettivamente spropositato il margine di profitto della sublocazione (o anche solo il canone nel suo complesso), è infatti ovvio che nelle menzionate occasioni difettasse il presupposto dello sfruttamento della condizione di irregolarità del locatario. Presupposto che certamente ricorre, invece, nel terzo episodio, dove, però, il profitto mensile ricavato dall’imputato si è ridotto di due terzi rispetto alle operazioni precedenti (invece di aumentare come sarebbe stato logico aspettarsi), mettendo seriamente in dubbio la stessa astratta possibilità di prospettare il suo carattere ingiusto".


Pertanto, anche se si affitta a soggetti irregolarmente presenti sul territorio italiano, l’assenza di un canone sproporzionato rispetto ai prezzi di mercato (e quindi di ingiusto profitto) fa venire meno il reato di favoreggiamento.

Fonti articolo: IlSole24Ore.com, vetrina web



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