Compravendita di case vacanza a due cifre anche nel 2017

Il mercato immobiliare turistico ha il vento in poppa. Nel 2016 le compravendite di case per vacanze è aumentato del 20,2%. 


Lo rivela uno studio realizzato dall'Osservatorio di Fimaa (la Federazione italiana mediatori agenti d'affari aderente a Confcommercio) in collaborazione con Nomisma, secondo cui le transazioni sono cresciute in particolare nelle località montane (+23,5%), seguite da quelle marine (+19,9%) e lacuali (+15,2%).

L'accelerazione, hanno spiegato l'Ad di Nomisma Luca Dondi dall'Orologio, e il Presidente di Fimaa Santino Taverna nel corso di una conferenza stampa, è proseguita nel primo semestre dell'anno in corso (+8,6%) e per il 2017 le previsioni sono di una ulteriore crescita a due cifre, su livelli simili al 2016.


A favorire la risalita del mercato, ha affermato l'esperto di turismo immobiliare della Fimaa, Fabrizio Savorani, contribuiscono una serie di fattori, che vanno dalla timida ripresa economica alla diminuzione dei prezzi; ma hanno inciso anche le crisi bancarie, che hanno spinto i risparmiatori verso il settore immobiliare considerato bene rifugio.


Infine, i timori di attentati terroristici hanno portato i turisti italiani e stranieri a riscoprire la penisola. "Nel 2017", ha spiegato Taverna, "l'81% degli italiani sceglierà l'Italia come meta di vacanze, con un aumento del 2%, pari a 600 mila presenze in più, rispetto al 2016. In aumento del 2,5% gli stranieri: la clientela tedesca, svizzera, inglese e olandese mostra un forte interesse ad acquistare case in località italiane di lago o di montagna".

I PREZZI DELLE CASE VACANZA 

Nel 2017, il prezzo medio per l’acquisto di un’abitazione turistica si attesta a 2.229 euro al metro quadrato, in flessione annuale del 2,5%, "a conferma della difficoltà dei mercati di raggiungere un nuovo equilibrio". La ricerca ha analizzato compravendite e locazioni di 203 località di mare e 112 di montagna e lago. 


Alcune località sono però in controtendenza: Amalfi (Sa) nell’ultimo anno ha fatto infatti registrare un aumento delle quotazioni del 3,6%, Diano Marina (Im) del 2,4%, Milazzo (Me) del 2,3%, Arma di Taggia (Im) dell’1,5%, Anacapri (Na) dell’1,2%, Positano (Sa) dell’1% e Riva Ligure (Im) dello 0,5%. 
Santa Margherita Ligure si conferma ancora una volta la più cara con prezzi massimi di 13.600 euro/mq. Seguono Forte dei Marmi con 13.100 euro/mq e Capri con 13mila. Quotazioni appena inferiori in montagna a Madonna di Campiglio, Courmayeur e Cortina d'Ampezzo. Più abbordabili Corvara e Sirmione (8.300-8.400 euro al mq), ma anche Porto Rotondo (8.700 euro).


Sul fronte affitti, i prezzi sono più stabili ed omogenei: il dato medio, sintesi dei canoni richiesti in giugno, luglio e agosto nelle singole località turistiche monitorate, segna un +0,4% su base annua, con un campo di oscillazione compreso tra -0,6% e +1,5%.

Fonti articolo: 1. Milanofinanza.it, 2. IlSole24ore.com

Prezzi in rialzo per gli affitti: +2,6% nei primi sei mesi dell'anno

A fronte dei prezzi delle case sostanzialmente fermi, sembra consolidarsi la crescita dei canoni di affitto: dopo un aumento del 2,1% nei primi tre mesi dell’anno, idealista – sulla base degli oltre 69mila annunci in 153 comuni analizzati dal portale immobiliare – registra un ulteriore rincaro del 2,6%.


"È un dato da prendere con cautela visto che la crisi non si può dire certo conclusa", dicono dall’ufficio studi. 

 

In valore assoluto del resto non si tratta di nulla di eclatante, dato che il livello dei canoni torna a "8,8 euro mensili, lo stesso valore dell’anno scorso". Tuttavia il trend negativo potrebbe essere alle spalle.


Per l’affitto del bilocale tipo preso in considerazione (65 metri quadrati) si stima quindi un esborso medio di 572 euro al mese a famiglia, importo che sale a 741 euro nel Lazio, la regione più cara, e arriva a superare il tetto dei mille euro mensili a Milano (1.096 euro al mese).


"A fronte di un'offerta aumentata del 10,5% nella prima metà dell’anno – si legge in una nota – gli appartamenti che “reggono meglio” sono quelli tenuti bene, di dimensioni medio-piccole, in zone strategiche delle città, vicino a università e ospedali. A seconda di come andrà l'economia e la creazione di nuovi posti di lavoro, i prezzi potranno continuare a crescere, ma bisognerà prestare attenzione a ciò che accade con gli affitti a Milano e a Roma, le punte dell'iceberg degli affitti in Italia, la cui crescita ha registrato una battuta d’arresto nell’ultimo trimestre".


Le Regioni con il segno positivo salgono nel secondo trimestre da 13 a 16. E solo tre segnano variazioni negative: Basilicata (-3,7%), Friuli Venezia Giulia (-2,4%) e Veneto (-0,1%). Gli incrementi maggiori si rilevano in Liguria (5%), seguita dal Trentino Alto Adige (4,6%) e Toscana (3,1%), significativo anche il rimbalzo della Campania (3%). I canoni più alti restano quelli del Lazio, seguiti da Lombardia e Toscana. I valori più bassi della Penisola si trovano in Sicilia, Molise e Calabria.


Anche analizzando le province la tendenza positiva continua a espandersi con 52 aree su 77 con il segno più. Da una parte all'altra del ranking troviamo i balzi a due cifre di Savona (13,6%) e Latina (11%), seguite dalla provincia di Bologna (8,4%), anch'essa in forte recupero.
Sul versante delle variazioni negative Agrigento (-11,6%) è la peggiore; la seguono Terni (8%) e L'Aquila (-4,9%). La provincia di Milano (14,8 euro/mq) mantiene inalterati i propri elevati valori, davanti a Roma (12,1 euro/mq) e Firenze (11,6 euro/mq).
Dalla parte opposta, chiudono la graduatoria Reggio Calabria e Caserta con 4,5 euro al metro quadro mensili. Gli affitti turistici sono esclusi dalla misurazione.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Affitti brevi: da oggi obbligatorio versare la ritenuta del 21%

La ritenuta sugli affitti brevi da versare per la prima volta oggi lunedì 17 luglio continua a far discutere, anche perché molti intermediari non hanno trattenuto il 21% di imposta sui canoni riscossi e versati ai locatori nel mese di giugno, complice l’arrivo in extremis del provvedimento delle Entrate.


Premesso che i proprietari che si sono visti accreditare il canone senza ritenuta non rischiano sanzioni, vediamo chi paga e chi no.

 

La regola base

La ritenuta è pari al 21% e deve essere applicata sui contratti di locazione breve (durata non superiore a 30 giorni) stipulati da privati che affittano abitazioni al di fuori di attività d'impresa. A dover trattenere l’importo sono gli intermediari – comprese le agenzie immobiliari e i portali online – che mettono in contatto locatori e inquilini, quando riscuotono il canone o intervengono nel pagamento.

Affitti brevi stipulati prima del 1° giugno

Non sono soggetti all’obbligo di ritenuta, anche se i canoni vengono pagati dopo questa data. Ad esempio, un contratto firmato il 20 maggio per la locazione turistica di una casa al mare dal 1° al 20 luglio, non prevede l’applicazione della ritenuta. È un caso comune, soprattutto per le case vacanze, prenotate in genere con largo anticipo. Il contratto si perfeziona con la comune volontà delle parti, documentabile anche con uno scambio di email in cui si precisano i termini dell'accordo, se non ci sono atti registrati alle Entrate con “data certa”.

Contratti stipulati direttamente dal proprietario

Quando il locatore stipula direttamente il contratto e incassa il canone, anche se ha trovato l’inquilino tramite un portale online, non si pone neppure il problema della ritenuta. Se il contratto ha durata non superiore a 30 giorni, il locatore che incassa direttamente il canone opterà eventualmente per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2018.

Affitti in cui l’intermediario non incassa i corrispettivi

Anche quando il contratto viene stipulato tramite un intermediario (internet o tradizionale) questi deve effettuare la ritenuta solo se incassa il canone dall’inquilino e lo versano al locatore. Quando l’intermediario non riscuote il canone (che può essere versato direttamente dall’inquilino al proprietario), non c’è obbligo di trattenere nulla.

Contratti di sublocazione

Quando l’inquilino è autorizzato a subaffittare la casa, i corrispettivi dei contratti brevi di sublocazione sono soggetti alla ritenuta, sempre che siano stipulati dal 1° giugno in poi. Attenzione: la vera novità della Manovrina è che i proventi di questi contratti possono essere sottoposti alla cedolare secca sugli affitti (in precedenza generavano “redditi diversi” soggetti a Irpef con aliquote progressive). Lo stesso vale per i corrispettivi dei contratti con cui il comodatario concede la casa a terzi a titolo oneroso.

Contratti con prestazioni accessorie

Secondo la Manovrina, si considerano affitti brevi – e sono soggetti alla ritenuta se stipulati dal 1° giugno – anche i contratti in cui il locatore offre i servizi di pulizia dei locali e fornitura della biancheria. La legge non menziona la somministrazione di alimenti o altri servizi accessori: se vengono offerti, il corrispettivo non è soggetto a ritenuta e, al contempo, non può essere sottoposto a cedolare secca ma va tassato con l’Irpef tra i “redditi diversi” (sempre che il proprietario agisca come privato, altrimenti si configura un reddito d’impresa).

Canoni e commissioni 

La ritenuta deve essere effettuata, dicono le Entrate, sul "corrispettivo lordo derivante dal contratto", cioè sull’ammontare dovuto dal conduttore. Questo significa che l’eventuale commissione pagata all’intermediario non può essere dedotta. Ad esempio, su un canone di 1.000 euro con una commissione di 100 euro, la ritenuta del 21% è pari a 210 euro.

Canoni versati nel mese seguente

La ritenuta deve essere effettuata "all’atto del pagamento", affermano le Entrate. Quindi, nel momento in cui l’intermediario versa il canone al locatore. Dopodiché, va versata "entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata". Ad esempio, per un contratto stipulato il 10 giugno, in cui l’intermediario incassa il canone dall’inquilino il 29 giugno e lo versa al proprietario il 3 luglio, la ritenuta andrà versata all’Erario entro il 16 agosto.

Canoni incassati in parte al check-in

In alcuni casi l’intermediario incassa una certa quota del canone (ad esempio 200 euro su 500) mentre il resto viene riscosso direttamente dal locatore al momento del check-in. Il caso non è menzionato espressamente dal provvedimento delle Entrate, ma in questa ipotesi la ritenuta dovrebbe essere applicata solo su 200 euro, anche se il corrispettivo lordo del contratto è pari a 500 euro. Se così non fosse, potrebbero aversi addirittura casi di ritenute superiori all’importo incassato dall’intermediario. È bene comunque precisare la modalità di pagamento nel contratto.

Contratti di affitto lunghi

Può essere banale ricordarlo, ma la ritenuta si applica solo ai contratti di durata non superiore a 30 giorni. Oltre questa durata, si seguono le regole ordinarie: il contratto va registrato con il modello RLI e il proprietario può scegliere la cedolare secca al momento della registrazione o in una delle annualità successive.

Contratti brevi registrati

Per i contratti di locazione con durata non superiore a 30 giorni, la registrazione alle Entrate è facoltativa. Se però il contratto viene registrato, questo non esclude l’applicazione della ritenuta.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Airbnb: qual è il nuovo ruolo dell'intermediario negli affitti brevi?

Dal 1° giugno è entrata in vigore la cosiddetta tassa Airbnb che prevede il pagamento della cedolare secca per le locazioni turistiche inferiori a trenta giorni.


Pagamento che dovrà essere effettuato direttamente dagli intermediari immobiliari, come i portali web, che opereranno come sostituti d'imposta.
Ma vediamo quali sono gli aspetti ancora da chiarire sulla nuova normativa.

Il primo giugno 2017 è entrata in vigore l'imposta speciale introdotta con la manovra di primavera (la cosiddetta "Manovrina", articolo 4 del Dl 50/2017), che prevede il pagamento della cedolare secca del 21% per tutti gli affitti brevi, inferiori ai 30 giorni, stipulati da persone fisiche direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online come Booking e Airbnb, ad esempio. Da qui il soprannome "tassa Airbnb".
La nuova imposta andrà a sostituire quella dell'Irpef e quella di registro che chi affitta è chiamato a pagare a fine anno con la dichiarazione dei redditi.


Gli obblighi degli intermediari

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di cui ai punti precedenti conclusi per il loro tramite.


L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.


Il pagamento della tassa e l'ipotesi del doppio intermediario

Sappiamo chei redditi rivenienti dai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, stipulati a partire dal 1° giugno 2017, è previsto l'assoggettamento, su opzione, alle disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento.


Premesso ciò, tuttavia, occorre evidenziare che non deve essere eseguito alcun versamento dall'intermediario che non riceve il pagamento per l'affitto (deve essere quindi il proprietario a pagare la cedolare secca); i proprietari che si servono di doppio intermediario invece al contrario rischiano di pagare due volte.
Tale situazione, secondo alcune precisazioni della stampa specializzata, si potrebbe verificare nel caso in cui le agenzie immobiliari incassano gli importi dei canoni di affitto mediante i siti web e poi li girano ai proprietari.


In questo caso (seguendo la lettura della norma) il portale dovrebbe operare una prima trattenuta del 21% e l'agente immobiliare una seconda. Di conseguenze il canone per l'affitto risulterebbe decurtato del 42%, una tassazione decisamente assurda per chi affitta a breve termine.


L'eventuale pagamento della tassa da parte di altro soggetto

Preliminarmente è importante precisare che non si può stipulare un contratto di locazione su un immobile che non è di proprietà, salvo i casi di usufrutto o sublocazione.
Se il conto corrente sul quale vengono versati i corrispettivi dei guadagni su Airbnb appartiene a soggetto diverso dal proprietario titolare dell'account, sarà comunque da imputare a costui la tassazione.


Quindi, il versamento della tassa Airbnb avverrebbe tramite l'intermediario per cui i siti sono chiamati ad agire come sostituti di imposta.
Sarà la piattaforma a versare allo Stato la cedolare secca per poi rifarsi sull'utente trattenendola dagli introiti dell'affitto Airbnb.


In conclusione

Nonostante le critiche pervenute su questi aspetti, secondo la novità legislativa (cd "Manovrina"), salvo modifiche in sede di conversione, il versamento della tassa Airbnb avverrebbe tramite l'intermediario per cui i siti sono chiamati ad agire come sostituti di imposta. Sarà la piattaforma a versare allo Stato la cedolare secca per poi rifarsi sull'utente trattenendola dagli introiti dell'affitto Airbnb.


Fonte articolo: Idealista.it

Agli italiani l'affitto piace sempre di più

Secondo l’Ufficio Studi di Immobiliare.it, nel corso del 2016 l’offerta di immobili in locazione è aumentata dell’1,3% e la domanda del 2,1%.


L’incremento delle richieste ha portato un conseguente aumento di prezzi, segnando un +1,2% negli ultimi dodici mesi.

 

Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it : "Questi numeri mostrano come l’affitto, in Italia, stia sempre più diventando una forma abitativa concorrenziale rispetto all’acquisto di un immobile. Per comprare la prima casa è ormai consolidata l’abitudine di attendere che si costituisca un nucleo familiare e, fino ad allora, si preferisce la locazione. Sul fronte dell’offerta, oggi i proprietari hanno sempre più strumenti per tutelarsi, dalla fidejussione fino alle polizze contro la morosità: così chi non era pronto a vendere e preferiva tenere sfitto il suo immobile, ora è portato a rimetterlo sul mercato".


Le metropoli, insieme alle città popolate da studenti universitari, stanno trainando l’intero settore. La classifica delle dieci città più care è aperta da Firenze, seguita a breve distanza da Venezia, Milano e Roma. Completano la lista, nell’ordine, Bolzano, Como, Bologna, Napoli, Siena e Pisa. In tutte queste città, l’offerta di immobili in locazione sta aumentand con un picco del +3,1% a Bologna, seguita da Bolzano che ha fatto registrare un aumento del 2,8% e Como con +2,6%, località che attraggono anche utenti stranieri.


Per la domanda, è Milano a posizionarsi in testa alla classifica, con un incremento annuale del 3,1%; al secondo e al terzo posto Bologna che ha fatto registrare una crescita del 2,7%, e Roma con +2,6%.


L’andamento dei prezzi non è uniforme in tutta Italia: in alcune regioni è più visibile un trend di stabilità, in altre si rilevano oscillazioni più forti. In Sicilia i canoni richiesti risultano in aumento del 3% rispetto allo scorso anno; segnano incrementi importanti anche le Marche, dove si evidenzia una crescita del 2,8%, la Sardegna e il Veneto dove l'aumento è stato del 2,3%. Le contrazioni maggiori si registrano invece in Molise e in Puglia.  
Nella classifica delle regioni è il Lazio a riconfermarsi quella più cara, a seguire Lombardia e Toscana. Chiudono la classifica il Molise e la Calabria.


Fonte articolo: Monitorimmobiliare.it

Affitti canone concordato, le nuove regole

I canoni "concordati" saranno rivitalizzati dal nuovo decreto delle Infrastrutture del 16 gennaio (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo ).


Le regole per la pattuizione locale vengono rinnovate mantenendo l'impianto di base ma con alcune novità.

La prima novità è che le associazioni e sindacati "attesteranno la rispondenza del contratto di locazione" ai contenuti degli accordi sottoscritti in sede locale (sinora questa facoltà era riservata alle commissioni di conciliazione). Il loro intervento resta facoltativo e devono essere coinvolte a richiesta delle parti che formano il contratto di locazione. Tuttavia è prevedibile che un contratto "rispondente" alla legge ha meno possibilità di essere oggetto di contenzioso e quindi il ricorso alle associazioni aumenterà. Inoltre, agli accordi parteciperanno anche le Onlus in rappresentanza delle esigenze abitative di lavoratori migranti.


Il decreto non interviene sulla questione dell'elenco dei Comuni in cui è possibile fare accordi territoriali (quelli che fissano le fasce dei canoni) e, quindi, firmare contratti per canoni concordati. Infatti era già possibile siglare contratti a canone concordato dovunque: attualmente, segnala Confedilizia, lo prevede l'articolo 1, comma 13, del Dm del 30 dicembre 2002). In ogni caso l'elenco dei Comuni con “tensione abitativa” è stato steso dal Cipe (ed è consultabile sul sito di Confedilizia). In gni caso, l'accordo territoriale non è, allo stato, "presupposto necessario”"per la stipula dei contratti concordati: in caso di mancanza di accordo, infatti, interviene il decreto ministeriale sostitutivo.


Altre novità riguardano i contratti per esigenze "transitorie", i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (aumentati sino al 20 per cento): questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti.
I contratti per studenti, infine (anch'essi hanno i canoni uguali a quelli concordati e senza maggiorazione), sono estesi anche a chi segue master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti. Sono esclusi i contratti stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus, dato che questi restano iscritti alla facoltà di provenienza.


Si tratta – a parere di Confedilizia – di una novità di particolare rilievo che, tuttavia, "Non potrà determinare effetti positivi sugli affitti a canone calmierato fino a quando non saranno varate due misure indispensabili per il comparto" e cioè, secondo Confedilizia, stabilizzazione della cedolare secca al 10%, attualmente prevista solo per il 2017, estensione a tutta Italia e introduzione di un limite alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi sugli immobili locati a canone calmierato, "per esempio attraverso la fissazione di un'aliquota massima del 4 per mille".


Per il Sunia (sindacato inquilini) "è un atto indispensabile per stabilire il quadro entro il quale debbono essere definiti gli accordi territoriali". Si apre ora, dice il segretario generale Daniele Barbieri, "Una nuova fase di rinnovo e aggiornamento degli accordi territoriali per gli oltre 700 Comuni ad alta tensione abitativa e per quelli per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza".


Per il fac simile del contratto 3+2 cliccare qui 
Per il fac simile del contratto per studenti cliccare qui 
Per il fac simile del contratto per esigenze transitorie cliccare qui


Fonte articolo: Ilsole24ore.com

Cedolare secca affitti brevi: l'aliquota passa dal 21 al 10%

Sono circa 120mila i contratti d’affitto transitori che adesso hanno la certezza di poter applicare la cedolare secca al 10 per cento.


La conferma delle Entrate – arrivata a Telefisco 2017 – riguarda le locazioni che durano da 1 a 18 mesi stipulate nei capoluoghi di provincia e nelle aree metropolitane. 

In pratica, in tutti i centri in cui il proprietario non può applicare liberamente il canone di mercato, ma deve rispettare i prezzi minimi e massimi fissati dagli accordi locali.


I RISPARMI POSSIBILI 

Analizziamo ora le cifre in gioco. Secondo l’ultimo Rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) delle Entrate, il canone medio per i contratti brevi nei Comuni ad alta tensione abitativa è 507 euro al mese. Ad esempio, su una locazione transitoria di nove mesi, la possibilità di applicare l’aliquota al 10% – anziché quella al 21% – riduce il carico fiscale sull’affitto da 958 a 456 euro, con un risparmio di 502 euro.


Siccome il chiarimento delle Entrate ha natura interpretativa, si applica anche per il passato. Perciò, chi ha pagato con il 21%, potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la differenza. Peraltro, alcuni proprietari potrebbero aver sempre pagato con il 10%, visto che Confedilizia – che ha salutato con favore la conferma – ha portato avanti questa interpretazione fin dall’introduzione della cedolare, nel 2011. 
D’altro canto, il principale sindacato degli inquilini, il Sunia, critica l’Agenzia, paventando l’aumento eccessivo di contratti di questo tipo. 


INTERESSATI I GRANDI COMUNI 

Vediamo ora quante sono le abitazioni interessate dalla nuova aliquota al 10 per cento. Anche se l’analisi dell’Omi si concentra sui contratti più lunghi, sappiamo che nel 2015 sono stati registrati 101.058 nuovi contratti di locazione abitativa di durata inferiore a un anno per immobili interi. Ma si tratta solo di un dato di base. Bisogna aggiungere gli affitti di singole stanze (259mila, di tutte le durate), i contratti oltre un anno ma inferiori a 18 mesi (243mila quelli da uno a tre anni) e gli immobili che non è stato possibile analizzare nel rapporto, per lo più per errori di compilazione del modello di registrazione (il 22% del totale).


Si arriva così a una stima di 207mila contratti con durata da 1 a 18 mesi stipulati in tutta Italia in un anno, e giustificati da esigenze temporanee del proprietario o dell’inquilino. Ma non è finita, perché – tra questi – quelli che hanno la cedolare al 10% sono solo i contratti per i quali il proprietario non è libero di applicare il canone di mercato. 
Di fatto, parliamo delle locazioni nei Comuni compresi nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, oltre che nei Comuni confinanti con tali aree e negli altri Comuni capoluogo di provincia. Da qui, conteggiando sia il fattore popolazione che la maggiore vitalità del mercato nel grandi centri, si arriva alla stima di circa 120mila contratti.


IL LIVELLO DEL CANONE 

Lo scarto tra il canone di mercato e quello “imposto” ai contratti transitori dipende dai singoli accordi territoriali. 
I dati medi rilevati dal Rapporto Omi misurano uno scarto contenuto rispetto agli affitti liberi, anche nei tre centri maggiori di Roma, Milano e Napoli, ma va detto che nella categoria delle locazioni “temporanee” mappata dall’Agenzia sono compresi i contratti da uno a tre anni, quindi i due insiemi sono solo parzialmente sovrapponibili. In questo senso è forse più affidabile il parametro offerto dai contratti a canone concordato, ai quali spesso i transitori sono agganciati, e qui il canone medio è di 485 euro contro i 516 del “libero”.


LO SCONTO IMU-TASI DEL 25% 

Alla cedolare secca agevolata si aggiunge anche la riduzione, sempre per i contratti a canone concordato, del 25% di Imu e Tasi, prevista dalla legge di Stabilità del 2016 a partire dal 1° gennaio dell’anno scorso (si veda anche l’articolo in basso). Misura che si applica anche ai transitori, perché la norma istitutiva richiama tutti i contratti concordati stipulati in base alla legge 431/1998. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Cedolare secca affitti brevi: l'aliquota passa dal 21 al 10%

 

Sono circa 120mila i contratti d’affitto transitori che adesso hanno la certezza di poter applicare la cedolare secca al 10 per cento.


La conferma delle Entrate – arrivata a Telefisco 2017 – riguarda le locazioni che durano da 1 a 18 mesi stipulate nei capoluoghi di provincia e nelle aree metropolitane. 

 

In pratica, in tutti i centri in cui il proprietario non può applicare liberamente il canone di mercato, ma deve rispettare i prezzi minimi e massimi fissati dagli accordi locali.


I risparmi possibili 

Analizziamo ora le cifre in gioco. Secondo l’ultimo Rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) delle Entrate, il canone medio per i contratti brevi nei Comuni ad alta tensione abitativa è 507 euro al mese. Ad esempio, su una locazione transitoria di nove mesi, la possibilità di applicare l’aliquota al 10% – anziché quella al 21% – riduce il carico fiscale sull’affitto da 958 a 456 euro, con un risparmio di 502 euro.


Siccome il chiarimento delle Entrate ha natura interpretativa, si applica anche per il passato. Perciò, chi ha pagato con il 21%, potrà presentare una dichiarazione integrativa a favore per recuperare la differenza. Peraltro, alcuni proprietari potrebbero aver sempre pagato con il 10%, visto che Confedilizia – che ha salutato con favore la conferma – ha portato avanti questa interpretazione fin dall’introduzione della cedolare, nel 2011. 
D’altro canto, il principale sindacato degli inquilini, il Sunia, critica l’Agenzia, paventando l’aumento eccessivo di contratti di questo tipo. 


Interessati i grandi Comuni 

Vediamo ora quante sono le abitazioni interessate dalla nuova aliquota al 10 per cento. Anche se l’analisi dell’Omi si concentra sui contratti più lunghi, sappiamo che nel 2015 sono stati registrati 101.058 nuovi contratti di locazione abitativa di durata inferiore a un anno per immobili interi. Ma si tratta solo di un dato di base. Bisogna aggiungere gli affitti di singole stanze (259mila, di tutte le durate), i contratti oltre un anno ma inferiori a 18 mesi (243mila quelli da uno a tre anni) e gli immobili che non è stato possibile analizzare nel rapporto, per lo più per errori di compilazione del modello di registrazione (il 22% del totale).


Si arriva così a una stima di 207mila contratti con durata da 1 a 18 mesi stipulati in tutta Italia in un anno, e giustificati da esigenze temporanee del proprietario o dell’inquilino. Ma non è finita, perché – tra questi – quelli che hanno la cedolare al 10% sono solo i contratti per i quali il proprietario non è libero di applicare il canone di mercato. 
Di fatto, parliamo delle locazioni nei Comuni compresi nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, oltre che nei Comuni confinanti con tali aree e negli altri Comuni capoluogo di provincia. Da qui, conteggiando sia il fattore popolazione che la maggiore vitalità del mercato nel grandi centri, si arriva alla stima di circa 120mila contratti.


Il livello del canone 

Lo scarto tra il canone di mercato e quello “imposto” ai contratti transitori dipende dai singoli accordi territoriali. 
I dati medi rilevati dal Rapporto Omi misurano uno scarto contenuto rispetto agli affitti liberi, anche nei tre centri maggiori di Roma, Milano e Napoli, ma va detto che nella categoria delle locazioni “temporanee” mappata dall’Agenzia sono compresi i contratti da uno a tre anni, quindi i due insiemi sono solo parzialmente sovrapponibili. In questo senso è forse più affidabile il parametro offerto dai contratti a canone concordato, ai quali spesso i transitori sono agganciati, e qui il canone medio è di 485 euro contro i 516 del “libero”.


Lo sconto Imu-Tasi del 25% 

Alla cedolare secca agevolata si aggiunge anche la riduzione, sempre per i contratti a canone concordato, del 25% di Imu e Tasi, prevista dalla legge di Stabilità del 2016 a partire dal 1° gennaio dell’anno scorso (si veda anche l’articolo in basso). Misura che si applica anche ai transitori, perché la norma istitutiva richiama tutti i contratti concordati stipulati in base alla legge 431/1998. 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

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