Affitti canone concordato, le nuove regole

I canoni "concordati" saranno rivitalizzati dal nuovo decreto delle Infrastrutture del 16 gennaio (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15 marzo ).


Le regole per la pattuizione locale vengono rinnovate mantenendo l'impianto di base ma con alcune novità.

La prima novità è che le associazioni e sindacati "attesteranno la rispondenza del contratto di locazione" ai contenuti degli accordi sottoscritti in sede locale (sinora questa facoltà era riservata alle commissioni di conciliazione). Il loro intervento resta facoltativo e devono essere coinvolte a richiesta delle parti che formano il contratto di locazione. Tuttavia è prevedibile che un contratto "rispondente" alla legge ha meno possibilità di essere oggetto di contenzioso e quindi il ricorso alle associazioni aumenterà. Inoltre, agli accordi parteciperanno anche le Onlus in rappresentanza delle esigenze abitative di lavoratori migranti.


Il decreto non interviene sulla questione dell'elenco dei Comuni in cui è possibile fare accordi territoriali (quelli che fissano le fasce dei canoni) e, quindi, firmare contratti per canoni concordati. Infatti era già possibile siglare contratti a canone concordato dovunque: attualmente, segnala Confedilizia, lo prevede l'articolo 1, comma 13, del Dm del 30 dicembre 2002). In ogni caso l'elenco dei Comuni con “tensione abitativa” è stato steso dal Cipe (ed è consultabile sul sito di Confedilizia). In gni caso, l'accordo territoriale non è, allo stato, "presupposto necessario”"per la stipula dei contratti concordati: in caso di mancanza di accordo, infatti, interviene il decreto ministeriale sostitutivo.


Altre novità riguardano i contratti per esigenze "transitorie", i cui canoni sono gli stessi dei contratti concordati con durata 3 anni + 2 (aumentati sino al 20 per cento): questi potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti.
I contratti per studenti, infine (anch'essi hanno i canoni uguali a quelli concordati e senza maggiorazione), sono estesi anche a chi segue master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti. Sono esclusi i contratti stipulati con gli studenti dei programmi Erasmus, dato che questi restano iscritti alla facoltà di provenienza.


Si tratta – a parere di Confedilizia – di una novità di particolare rilievo che, tuttavia, "Non potrà determinare effetti positivi sugli affitti a canone calmierato fino a quando non saranno varate due misure indispensabili per il comparto" e cioè, secondo Confedilizia, stabilizzazione della cedolare secca al 10%, attualmente prevista solo per il 2017, estensione a tutta Italia e introduzione di un limite alla tassazione patrimoniale Imu-Tasi sugli immobili locati a canone calmierato, "per esempio attraverso la fissazione di un'aliquota massima del 4 per mille".


Per il Sunia (sindacato inquilini) "è un atto indispensabile per stabilire il quadro entro il quale debbono essere definiti gli accordi territoriali". Si apre ora, dice il segretario generale Daniele Barbieri, "Una nuova fase di rinnovo e aggiornamento degli accordi territoriali per gli oltre 700 Comuni ad alta tensione abitativa e per quelli per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza".


Per il fac simile del contratto 3+2 cliccare qui 
Per il fac simile del contratto per studenti cliccare qui 
Per il fac simile del contratto per esigenze transitorie cliccare qui


Fonte articolo: Ilsole24ore.com



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