Attivo il Conto Termico per PA; gli interventi per i privati

La  mini rivoluzione è partita: il conto termico, cioè il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, è stato alleggerito, ampliato e semplificato dopo l’entrata in vigore, il 31 maggio, del decreto interministeriale del 16 febbraio 2016.


Con maggiori opportunità, che riguardano non solo i proprietari di edifici residenziali, ma anche di immobili terziari e produttivi.



Fare un bilancio è ancora prematuro: anche perché le regole applicative, che disciplinano le modalità di accesso al sostegno per gli interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono state pubblicate solo a fine luglio e dal 1° agosto è attiva la procedura di prenotazione degli incentivi attraverso il Portaltermico per la PA. Tuttavia, le aspettative sull’uso della misura – ora che è più semplice – sono elevate.
Ma vediamo insieme le principali regole. A partire da quelle che riguardano i privati cittadini.


Chi gestisce e chi beneficia del conto 

Responsabile della gestione ed erogazione delle risorse è il Gestore dei servizi energetici (Gse). I beneficiari sono imprese e privati (comprese le cooperative di abitanti) oltre alla pubblica amministrazione: in tutto la dotazione annua di fondi è di 900 milioni, di cui 200 destinati alla Pa e 700 ai privati.


Quali interventi sono coperti 

Per i privati, il conto copre la sostituzione di vecchi sistemi di climatizzazione con sistemi alimentati da fonte rinnovabile; l’installazione di collettori termici e la sostituzione di scaldabagno elettrici con impianti a pompa di calore; la sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (a patto che il sistema sia stato progettato fin dall'inizio come impianto integrato e non sia invece il frutto dell'assemblaggio di un nuovo sistema a una caldaia a condensazione già esistente).
La dimensione degli impianti ammessi a contributi è stata ampliata (rispetto al vecchio conto termico) da 1 MW a 2MW per i sistemi a pompa di calore e da 1.000 a 2.500 metri quadrati per gli impianti solari termici.


Per l’amministrazione pubblica 

Nel caso dei Comuni e degli enti pubblici la misura copre, al contrario, un largo ventaglio di interventi per la riqualificazione non solo degli impianti, ma degli interi immobili. Nel Dm del 16 febbraio 2016 sono previsti, oltre agli incentivi per l’isolamento dell’involucro (copertura, pareti perimetrali o pavimenti), la sostituzione di infissi, il cambio di vecchi impianti con caldaie a condensazione e l’installazione di schermature, anche forme di sostegno per la trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB”, immobili a energia quasi zero, la sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze degli edifici, l'installazione di impianti di building automation.


Cosa viene rimborsato 

Il Conto termico permette il recupero di una parte della spesa sostenuta in rate annuali di pari importo, spalmate da 2 a 5 anni: l’ammontare del sostegno per i privati dipende da una serie di variabili, che devono essere calcolate caso per caso e che possono coprire fino al 65% dell’importo. Quando la cifra di cui si ha diritto, tuttavia, non supera i 5mila euro il rimborso potrà avvenire in un’unica soluzione (prima le soglia era a 600 euro). I tempi di pagamento si aggirano intorno ai due mesi dall’accettazione della domanda.
La PA (o la Esco che opera per suo conto) che opta per l’accesso diretto può, invece, richiedere l’erogazione dell’incentivo in un’unica soluzione, anche nel caso in cui l’importo del beneficio riconosciuto superi i 5mila euro.


Come ottenere l'incentivo 

La procedura da effettuare è per tutti online, attraverso il Portaltermico.
Per i privati, la richiesta deve essere caricata a fine lavori, entro 60 giorni. L’accesso diretto agli incentivi, per ciò che riguarda l’installazione di piccoli apparecchi domestici fino a 35 kW o 50 mq di superficie, è stato semplificato con l’introduzione del cosiddetto catalogo. L’utente non dovrà più allegare la documentazione circa l’impianto installato, ma la troverà già presente sulla piattaforma e dovrà solo selezionarla. Come in passato, infine, l’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una Esco.
Per la PA è, invece, possibile dal 1° agosto chiedere un contributo o anche prenotare l'incentivo su lavori futuri: in tal caso, è prevista l’erogazione di un acconto ad avvio lavori e un saldo alla loro conclusione.


Fonte articolo: Ilsole24ore.com

Conto Termico o Ecobonus per convenienza e risparmio energia?

Corretto, ampliato e semplificato, il Conto Termico si prepara a cambiar veste, provando a guadagnare competitività rispetto all’Ecobonus. E spesso, nelle zone climatiche più fredde, a superarlo in convenienza, come viene dimostrato da alcuni casi – caldaie a pellet, pompe di calore e pannelli solari – che prendiamo ora in considerazione.


La nuova versione dell’incentivo – disegnata dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo – oltre a superare alcune rigidità procedurali, rimodella i parametri di calcolo del contributo economico per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.  

Prendiamo in esame la linea di finanziamento dedicata ai privati e in particolare agli apparecchi domestici inferiori a 35 kW: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati a biomassa (come le caldaie a pellet) o pompe di calore; installazione di collettori solari termici; sostituzione di scaldacqua elettrici con altri a pompa di calore. Sono interventi che possono usufruire anche della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica, strumento di incentivazione più conosciuto e frequentato, ma strutturalmente diverso. Perché offre uno sconto alle imposte sui redditi spalmato in 10 anni, lì dove invece il Conto Termico eroga un contributo diretto in rate uguali da 1, 2 o 5 anni, in base al tipo di intervento eal benificiario (privato a Pa). L’entità di tale contributo e le pastoie dell’iter hanno però fino ad oggi favorito la concorrenza dell’Ecobonus, anche nella versione al 55%.


LA SIMULAZIONE
Quando le nuove regole del Conto Termico saranno operative (da inizio giugno), come potrà riequilibrarsi il confronto? Abbiamo provato a ipotizzare una simulazione con l’aiuto dell’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, partendo dai consumi tipici di una famiglia di tre persone, in un appartamento da 90 mq. E paragonando l’investimento in una caldaia a gas tradizionale con quello in tecnologie energicamente efficienti, quali pompa di calore elettrica aria/acqua, caldaia a biomassa pellet, solare termico.


Se si vuol sostituire l’impianto di riscaldamento con un generatore a pompa di calore (7mila euro), si scopre così che nei climi più freddi il tempo di ritorno dell’investimento si rivela più breve con il Conto Termico: la spesa viene coperta in 2 anni nel caso di un’abitazione a Cuneo (zona climatica F), Milano (zona E), Roma (D), e in 4 anni a Bari (zona C). Questo pay-back time (pbt) è il risultato dei risparmi energetici e dell’ammontare del contributo che si ottiene misurando la prestazione dell’impianto (potenza, caratteristiche, zona climatica).


"Rispetto alla scorsa versione, a rendere interessanti i valori di redditività è in primis il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica, che per gli apparecchi con potenza inferiore a 35 kW è stato raddoppiato. Con il nuovo parametro, si può raggiungere la soglia massima dell’incentivo erogabile, 65% delle spese sostenute, nelle zone climatiche E ed F", spiega Marco Guiducci, ricercatore dell’Energy Strategy Group. Il cap al 65% è stato introdotto già dal Dlgs 102/2014, ma i criteri di calcolo lo rendevano difficilmente raggiungibile; e anzi gli interventi hanno spesso ricevuto una quota inferiore al 40% medio pubblicizzato dal Mise. "Gli ottimi valori che emergono dai nuovi calcoli in termini di pbt – aggiunge Guiducci – sono dovuti anche al fatto che il Gse, se l’importo non supera i 5mila euro, pagherà l’incentivo in un anno (il precedente limite era di 600 euro, ndr)". Tali valori di pbt si manifestano anche quando l’incentivo non arriva al tetto del 65%: in questi casi, il proprietario dovrà scegliere fra un rapido rientro della spesa (conto termico), o uno più lungo ma con un rimborso più alto (detrazione).


L’ecobonus risulta comunque preferibile nei comuni con climi meno rigidi, proprio perché uno dei fattori presi in carico dal Conto Termico è la stima di utilizzo degli impianti. Discorso simile nel caso si intenda optare per una caldaia a biomassa, intervento per il quale il conto termico offre ottimi tempi di ritorno, ed estende la convenienza anche sulla fascia climatica B. Pure il solare termico trova nuove regole di calcolo ed eleva il contributo, che non sarà semplicemente proporzionale alla dimensione dell’impianto, ma alla sua potenza.


COME FUNZIONANO I BONUS
Il Conto Termico prevede un contributo di importo variabile – secondo parametri ben definiti, tra cui la zona climatica – che viene corrisposto direttamente sul conto corrente di chi abbia effettuato determinati interventi di efficientamento energetico, indipendentemente dal fatto di aver presentato o meno una dichiarazione dei redditi. L'Ecobonus invece è una detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute – sempre però per interventi specifici volti al risparmio e con tetti prefissati – spalmata in 10 rate annuali; questo presuppone che il beneficiario versi una quantità di tasse sufficiente per poter “scalare” il bonus (capienza fiscale).


Toccherà al Gse (Gestore dei servizi energetici) ridefinire le linee guida per l'accesso all'incentivo, che resta a dir poco sottoutilizzato. Da quando è entrato in gioco nel 2013, ha ricevuto 17.854 domande e ne ha ammesse 15.764, per un impegno totale di 56,4 milioni al 1° gennaio 2016: di cui 45,6 riconducibili a soggetti privati e 10,8 alla Pa. Sono cifre piccole, se paragonate al plafond disponibile (700 milioni annui per i privati e 200 per la Pa), e i motivi di tale insuccesso sono da ricercarsi nelle complessità procedurali e nel meccanismo di calcolo del contributo, oltre che nell'agguerrita concorrenza delle detrazioni fiscali.


La domanda per accedere al nuovo Conto Termico continuerà a presentarsi sul sito del Gse (Portaltermico), attraverso un modulo più facile da compilare. Verrà predisposto un “catalogo” di prodotti idonei con potenza fino a 35 kW (50 mq per i collettori solari), già “approvati” dal Gestore, che sarà possibile selezionare direttamente per ridurre così i tempi di valutazione delle richieste e godere di una procedura di incentivazione semiautomatica.

Per attestare le spese sostenute, oltre al bonifico bancario o postale, saranno ammesse anche modalità di pagamento online o con carta di credito (con causale vincolata). Mentre l'incentivo sarà erogato – sempre dal Gse, su conto corrente – dopo 90 giorni (contro gli attuali 180) dalla sottoscrizione della scheda-contratto. E in un'unica annualità, anziché due, se risulta inferiore a 5mila euro. 

"Il database precompilato – commenta Davide Chiaroni, vice direttore Energy & Strategy Group – eviterà la verifica dei requisiti tecnici degli apparecchi e favorirà la presentazione delle domande. Ma è positivo soprattutto il nuovo metodo di calcolo dei contributi per i piccoli impianti, che alza di fatto le percentuali ottenibili dai beneficiari. Vengono corretti alcuni aspetti che avevano frenato l'applicazione del conto termico: pagamenti più veloci per gli impianti di taglia ridotta, iter più snello, maggior diversificazione delle prestazioni fra aree climatiche".


L'Ecobonus fiscale è stato prorogato per tutto il 2016 ai valori massimi (65% di sconto). Da tempo si discute circa la necessità di stabilizzarlo ma, secondo le norme vigenti, nel prossimo anno dovrebbe esser sostituito dalla detrazione al 36% per le ristrutturazioni (che agevola anche interventi di risparmio energetico). "In attesa di capirne il destino – conclude Chiaroni – il Conto Termico rafforza il proprio ruolo nella riduzione dei consumi. E accentua le differenze dall'ecobonus, che non possono ridursi al solo aspetto fiscale".


Fonte articolo: Casa24

Conto termico 2.0: gli incentivi per le rinnovabili

Il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi ha firmato il Decreto di aggiornamento del Conto Termico che rivede la disciplina per l’incentivazione dei piccoli interventi, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per privati e PA.


“Il nuovo Conto Termico dovrebbe rilanciare questa forma di incentivo, fino ad oggi ampiamente inutilizzato, mettendo a disposizione 900 milioni di euro annui, di cui 700 per privati e imprese e 200 per le PA, le cooperative sociali e le società di patrimonio pubblico”. Lo dichiarano ANIMA,Assoclima e Assotermica.

 

L'incentivo è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi, indicati nella Tabella 5, sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. 

Quando l’incentivo non supera i 5 mila euro, sarà corrisposto in un’unica rata sia ai privati sia alle Pubbliche Amministrazioni.


Incentivi del Nuovo Conto Termico per privati e Pubbliche Amministrazioni.
Sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni potranno fare domande per:

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
- l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.


Le principali novità
introdotte rispetto al meccanismo finora adottato:

l’eliminazione dell’iscrizione ai registri per pompe di calore elettriche o a gas e caldaie a biomassa di potenza termica superiore a 500 kW che d’ora in avanti potranno quindi accedere direttamente all’incentivo;
- la predisposizione di un catalogo di prodotti di mercato idonei e prequalificati per l’accesso al meccanismo per i quali è prevista una procedura semi-automatica di riconoscimento (il catalogo è integrabile su richiesta degli operatori) e che quind renderanno più semplici le procedure di valutazione delle domande di incentivo.;
- una nuova modalità di pagamento per la Pubblica Amministrazione. Viene introdotta la possibilità di erogare un acconto e pagamenti per stato di avanzamento lavori, nonché il rilascio in un’unica rata per importi fino a 5000 euro;
l’aggiornamento del contratto tipo predisposto dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico) con termini di pagamento ridotti a 60 giorni da fine lavori rispetto ai 180 vigenti;
- l’introduzione di nuovi interventi agevolabili e l’innalzamento delle soglie di accesso per pompe di calore elettriche, a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termici;
- la possibilità, per le sole pubbliche amministrazioni, di richiedere, prima della realizzazione degli interventi e al ricorrere di precise condizioni, la prenotazione degli incentivi con impegno all’erogazione delle risorse.

 

Nuovo Conto Termico e semplificazione.
È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW.
Per snellire la compilazione della scheda-domanda, il Gestore dei Servizi energetici (GSE) redigerà una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 metri quadri per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica. Acquistando i prodotti della lista, l’operatore potrà accedere a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non sarà necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.

Il GSE predisporrà anche una modulistica predeterminata per la presentazione della domanda. Saranno inoltre ammesse modalità dipagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute. I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione del contratto scenderanno da 180 giorni a 90 giorni.


Fonte articolo: Edilportale.com

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