Ecobonus o Conto termico? Dipende dall'impianto scelto

Manca poco alla riaccensione dei riscaldamenti: la data di avvio degli impianti varia fra la metà di ottobre e fine novembre, a seconda della zona climatica dove si colloca la casa.


Chi sta pensando a un cambio di impianto "last minute" ha tre strade a disposizione per ottenere un aiuto economico dallo Stato. Ma la scelta è condizionata dal tipo di impianto che si vuole installare.

 

CALDAIA A CONDENSAZIONE

Per chi sceglie una caldaia a condensazione, l’unica via percorribile è quella della detrazione fiscale: il 65% (cioè l’Ecobonus specifico per il risparmio energetico, confermato per ora fino al 31 dicembre 2017, con estensione fino al 2021 per chi esegue opere in condominio) o il 50% (più genericamente legato alle ristrutturazioni edilizie).
Il Conto termico, invece, anche nella versione rivisitata in vigore da maggio 2016, non incentiva questo tipo di impianti (se non in caso di apparecchi ibridi ad alte prestazioni, ma si tratta di una nicchia di mercato).


Nell'installare un nuovo sistema a condensazione con l’Ecobonus, la condizione principale è che la caldaia installata deve soddisfare alcuni livelli di rendimento certificati dal produttore. Dal punto di vista burocratico, occorre aprire una pratica con l’Enea:

- nel caso di impianti domestici (potenza inferiore ai 100 KW) è sufficiente inviare all’ente un’autocertificazione;

- per potenze maggiori occorre invece inviare entro 90 giorni da fine lavori una relazione tecnica dell’intervento eseguito.


In entrambi i casi, inoltre, occorre conservare, fra i documenti, oltre alle fatture e i pagamenti effettuati, anche un’asseverazione firmata da tecnico abilitato.


Se il prodotto scelto non rientra nei requisiti per l’Ecobonus, le caldaie a condensazione possono essere comunque incentivate con le detrazioni del 50% (il tetto massimo ammissibile è di 96mila euro): una scelta che, a volte, viene imboccata anche per ragioni di tempo e praticità, visto che per percorrere questa strada non c’è bisogno di inviare nulla all’Enea, ma occorre solo – come anche per l’Ecobonus – effettuare il pagamento tramite un "bonifico parlante" (che indica i dati fiscali di chi esegue il bonifico e di chi lo riceve, oltre che i riferimenti normativi che istituiscono i rispettivi incentivi, le banche forniscono comunque moduli ad hoc) e dichiarare la spesa nella dichiarazione dei redditi.


POMPE DI CALORE E CALDAIA A BIOMASSA

Al contrario, il Conto termico, gestito dal Gse (Gestore servizi energetici) e senza scadenza, può essere una importante opportunità per chi pensa di ricorrere a una pompa di calore o una caldaia a biomassa (prioritariamente legno, pellet o cippato). In questi casi, infatti, è reale la concorrenza con l’Ecobonus.
Va premesso che in entrambi i casi il nuovo sistema deve garantire un alto grado di efficienza e l’intervento deve configurarsi come sostituzione o integrazione di una caldaia già esistente – con l’eccezione delle biomasse incentivate con il 65% per cui è ammessa anche l’installazione ex novo.


Chi utilizza l’Ecobonus sceglie di rientrare del 65% della spesa recuperando la somma, come "sconto" sull’Irpef, in rate di dieci anni e fino a un massimo di 30mila euro. Chi opta per il Conto termico ottiene un contributo in genere più ridotto nell’importo (anche la metà rispetto al 65%), ma che viene erogato direttamente sul conto corrente del titolare della pratica a 90 giorni dalla fine dell’intervento. Oltretutto, in un’unica soluzione per importi fino a 5mila euro (o al massimo in due rate annuali) e con l’ulteriore vantaggio che non occorre avere un determinato livello di "capienza fiscale" per poter incassare l’incentivo (cioè avere da pagare per dieci anni una quota di Irpef o Ires almeno pari all’ammontare della rata del rimborso).


Calcolare l’importo del contributo ottenibile con il Conto termico, per quanto siano state introdotte alcune semplificazioni, è abbastanza complesso: l’ammontare infatti dipende dalle caratteristiche dell’impianto installato e dalla zona climatica di riferimento. Per semplificare la vita agli utenti, tuttavia, il Gse ha predisposto una sorta di "catalogo" di prodotti idonei al contributo con potenza fino a 35 kW, già "approvati" d’ufficio.


Nell’invio della pratica di richiesta dell’incentivo è dunque possibile selezionare direttamente sul Portaltermico l’impianto installato (senza dover produrre ulteriore documentazione e con un vantaggio sui tempi di presentazione della domanda).
Nel caso dell’Ecobonus, al contrario, per avviare la pratica di recupero del credito è necessario l’invio di specifica documentazione all’Enea (l'iter cambia a seconda che il nuovo impianto sia a biomassa o in pompa di calore).

Fonte articolo: IlSole24ore.com

Attivo il Conto Termico per PA; gli interventi per i privati

La  mini rivoluzione è partita: il conto termico, cioè il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, è stato alleggerito, ampliato e semplificato dopo l’entrata in vigore, il 31 maggio, del decreto interministeriale del 16 febbraio 2016.


Con maggiori opportunità, che riguardano non solo i proprietari di edifici residenziali, ma anche di immobili terziari e produttivi.



Fare un bilancio è ancora prematuro: anche perché le regole applicative, che disciplinano le modalità di accesso al sostegno per gli interventi di piccole dimensioni di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono state pubblicate solo a fine luglio e dal 1° agosto è attiva la procedura di prenotazione degli incentivi attraverso il Portaltermico per la PA. Tuttavia, le aspettative sull’uso della misura – ora che è più semplice – sono elevate.
Ma vediamo insieme le principali regole. A partire da quelle che riguardano i privati cittadini.


Chi gestisce e chi beneficia del conto 

Responsabile della gestione ed erogazione delle risorse è il Gestore dei servizi energetici (Gse). I beneficiari sono imprese e privati (comprese le cooperative di abitanti) oltre alla pubblica amministrazione: in tutto la dotazione annua di fondi è di 900 milioni, di cui 200 destinati alla Pa e 700 ai privati.


Quali interventi sono coperti 

Per i privati, il conto copre la sostituzione di vecchi sistemi di climatizzazione con sistemi alimentati da fonte rinnovabile; l’installazione di collettori termici e la sostituzione di scaldabagno elettrici con impianti a pompa di calore; la sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (a patto che il sistema sia stato progettato fin dall'inizio come impianto integrato e non sia invece il frutto dell'assemblaggio di un nuovo sistema a una caldaia a condensazione già esistente).
La dimensione degli impianti ammessi a contributi è stata ampliata (rispetto al vecchio conto termico) da 1 MW a 2MW per i sistemi a pompa di calore e da 1.000 a 2.500 metri quadrati per gli impianti solari termici.


Per l’amministrazione pubblica 

Nel caso dei Comuni e degli enti pubblici la misura copre, al contrario, un largo ventaglio di interventi per la riqualificazione non solo degli impianti, ma degli interi immobili. Nel Dm del 16 febbraio 2016 sono previsti, oltre agli incentivi per l’isolamento dell’involucro (copertura, pareti perimetrali o pavimenti), la sostituzione di infissi, il cambio di vecchi impianti con caldaie a condensazione e l’installazione di schermature, anche forme di sostegno per la trasformazione degli edifici esistenti in “nZEB”, immobili a energia quasi zero, la sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze degli edifici, l'installazione di impianti di building automation.


Cosa viene rimborsato 

Il Conto termico permette il recupero di una parte della spesa sostenuta in rate annuali di pari importo, spalmate da 2 a 5 anni: l’ammontare del sostegno per i privati dipende da una serie di variabili, che devono essere calcolate caso per caso e che possono coprire fino al 65% dell’importo. Quando la cifra di cui si ha diritto, tuttavia, non supera i 5mila euro il rimborso potrà avvenire in un’unica soluzione (prima le soglia era a 600 euro). I tempi di pagamento si aggirano intorno ai due mesi dall’accettazione della domanda.
La PA (o la Esco che opera per suo conto) che opta per l’accesso diretto può, invece, richiedere l’erogazione dell’incentivo in un’unica soluzione, anche nel caso in cui l’importo del beneficio riconosciuto superi i 5mila euro.


Come ottenere l'incentivo 

La procedura da effettuare è per tutti online, attraverso il Portaltermico.
Per i privati, la richiesta deve essere caricata a fine lavori, entro 60 giorni. L’accesso diretto agli incentivi, per ciò che riguarda l’installazione di piccoli apparecchi domestici fino a 35 kW o 50 mq di superficie, è stato semplificato con l’introduzione del cosiddetto catalogo. L’utente non dovrà più allegare la documentazione circa l’impianto installato, ma la troverà già presente sulla piattaforma e dovrà solo selezionarla. Come in passato, infine, l’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una Esco.
Per la PA è, invece, possibile dal 1° agosto chiedere un contributo o anche prenotare l'incentivo su lavori futuri: in tal caso, è prevista l’erogazione di un acconto ad avvio lavori e un saldo alla loro conclusione.


Fonte articolo: Ilsole24ore.com

Nuovo Conto Termico: quando conviene di più dell'Ecobonus?


A parità di intervento, il Nuovo Conto Termico, rispetto alla scorsa versione dell’incentivo, è più generoso. Non è sempre vero, ma può essere considerata una linea generale introdotta dal Nuovo Conto Termico.


Chi sostituisce vecchi impianti di climatizzazione o di produzione di acqua calda sanitaria con altri di nuova generazione, alimentati a fonte rinnovabile può ottenere una quota percentuale che oggi è, in media, più alta rispetto al passato. La novità, per una serie di opere, fa crescere l’appeal del conto termico rispetto all’ecobonus del 65%.

 

Introdotto dal Dm 28 dicembre 2012, attivo dal 2013, il Conto Termico è stato modificato all’inizio del 2016, con l’approvazione del Dm 16 febbraio, entrato in vigore il 31 maggio 2016 e detto a quel punto Nuovo Conto Termico.
Il meccanismo di sostegno economico conta su una dotazione annua di 900 milioni di euro (dei quali 200 riservati alla Pubblica Amministrazione) ma all’inizio è stato poco utilizzato per una serie di difficoltà, che nella nuova versione sono stati attenuati. Tra i correttivi del nuovo meccanismo c’è l’ampliamento degli interventi agevolati.


NUOVO CONTO TERMICO: I 3 CAMBIAMENTI PRINCIPALI

1. Elevato il limite per l’erogazione dell’incentivo in un’unica rata: la soglia è passata a 5mila euro.

2. I tempi di pagamento si sono accorciati: il primo saldo arriva in 2 mesi e non in 6.

3. Snellita la procedura di accesso diretto, con il catalogo degli apparecchi domestici: per quelli fino a 35 kW o 50 mq di superficie, quando fa la richiesta il cittadino non deve più raccogliere la documentazione sull’impianto ma deve solo selezionare la voce corrispondente sulla piattaforma del Gse (Portaltermico). La procedura deve essere espletata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.


NUOVO CONTO TERMICO PER I PRIVATI   

Il Conto Termico copre la sostituzione dei sistemi di climatizzazione con altri alimentati da fonte rinnovabile:
- l’installazione di pannelli (collettori) solari termici;
- la sostituzione di boiler elettrici con impianti a pompa di calore;
- adesso, anche la sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi. Il sistema deve essere stato progettato fin dall’inizio come integrato e deve essere l’assemblaggio di un nuovo apparecchio a una caldaia a condensazione già esistente.


PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Oltre a
- incentivi per l’isolamento dell’involucro (copertura, pareti perimetrali o pavimenti);
- sostituzione di infissi;
- cambio di vecchi impianti con caldaie a condensazione;
- installazione di schermature solari;

Adesso rientrano nel Nuovo Conto Termico:
- anche la trasformazione degli edifici esistenti in “Nzeb” (immobili a energia quasi zero);
- la sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze degli edifici;
- installazione di impianti di building automation (domotica).


Possono ora accedere al sostegno del Nuovo Conto Termico anche edifici di maggiori dimensioni: immobili commerciali e terziari, scuole o ospedali: da 1 a 2MW per i sistemi a pompa di calore e da 1.000 a 2.500 metri quadrati per gli impianti solari termici. Sono oggi comprese anche le società in house e le cooperative di abitanti.


ECOBONUS vs NUOVO CONTO TERMICO

Il Nuovo Conto Termico consente un ritorno più rapido dell’incentivo, perché il rimborso viene erogato (su conto corrente) in 2 o 5 annualità (con prima rata a due mesi dall’approvazione della domanda di contributo) oppure in un’unica soluzione se la cifra spettante non supera i 5 mila euro. C’è da tener conto, però, di alcuni fattori:

1. Prima di tutto, con l’Ecobonus si può prevedere (prima dell’esecuzione dei lavori) l’esatto importo del contributo a cui si avrà diritto. Nel caso del Conto Termico, la domanda viene convalidata solo a lavori conclusi e bisogna rivolgersi a un tecnico che applichi algoritmi e, in alcuni casi, i coefficienti premianti per l’intervento.

2. Il Conto Termico premia di più chi più investe sull’efficienza e sulla qualità della tecnologia. Per gli apparecchi che producono energia da fonte rinnovabile, gli algoritmi considerano potenza dell’impianto, efficienza, ore di funzionamento stimate  e zone climatiche in cui viene installato. Per i generatori a biomasse, l’incentivo definito dall’algoritmo può essere aumentato fino al 50% in funzione dei coefficienti “premianti”.


PERCHÈ IL NUOVO CONTO TERMICO CONVIENE DI PIÙ

A parità di investimento, la versione del Nuovo Conto Termico è più vantaggiosa rispetto alla precedente.
Per chi cambia una caldaia con un sistema a biomasse, i coefficienti (Ce) riferiti alle emissioni di particolato e anidride carbonica sono stati modificati riguardo ai parametri di riferimento e riguardo alle soglie che danno diritto a un “premio” sull’incentivo.
I coefficienti di valorizzazione per le pompe di calore sono stati incrementati di quasi il 140%. Con il vecchio meccanismo, l’incentivo sarebbe stato del 20,7%.


Il quotidiano "Edilizia e Territorio" ha pubblicato una chiarissima tabella che mette a confronto lavori e rimborsi: in base al tipo di intervento e alla zona climatica quale contributo viene erogato dal conto termico? Scarica la tabella lavori / rimborsi conto termico.


Un impianto in una zona climatica più fredda, dove si prevede un maggior impiego, riceve un premio maggiore. E per le pompe di calore viene valutato il coefficiente di prestazione della macchina, che calcola il suo rendimento.
L’installazione dei pannelli solari termici è incentivata e se produceo di più o a parità di superficie installata ha percentuali molto alte. La spesa sui pannelli solari termici è contenuta, vista l’evoluzione del mercato.


Fonti articolo: Ediltecnico.it

Nuovo Conto Termico: via alle domande online

Entra in vigore oggi, 31 maggio, il nuovo Conto termico che mette a disposizione 900 milioni di euro all’anno per incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per piccoli impianti.


Da oggi sarà operativo anche il nuovo Portaltermico, per le sole richieste in accesso diretto. Per facilitare l'utilizzo del portale il GSE, nella pagina web dedicata al Conto Termico 2.0, ha messo a disposizione la Guida all’utilizzo dell’applicazione web Portaltermico, rinnovata secondo il DM 16 febbraio 2016.

 

Nuovo conto termico: le novità  

Le variazioni più significative riguardano la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata (la taglia massima degli impianti passada 1 MW a 2 MW per i sistemi a pompa di calore e da 1000 metri quadri a 2500 metri quadri per gli impianti solari termici). 
Altre novità riguardano gli incentivi stessi come l'innalzamento del limite per la loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro) e la riduzione dei tempi di pagamento che passano da 6 a 2 mesi.
Infine rispetto allo scorso Conto Termico è stato previsto lo snellimento della procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.


Conto termico 2.0: il catalogo dei prodotti idonei

Per semplificare la compilazione della scheda-domanda, il Gestore dei Servizi energetici (GSE) ha pubblicato il "Catalogo degli apparecchi domestici" , una lista di collettori solari e generatori a biomassa idonei, per rendere semiautomatica la procedura di accesso agli incentivi per l'installazione di sistemi per la produzione di energia termica.
Infatti acquistando i prodotti della lista, l’operatore potrà accedere a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non sarà necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio in quanto tutti gli apparecchi elencati nel Catalogo rispondono ai requisiti tecnici contenuti negli allegati al DM 16 febbraio 2016.
Il Gse però specifica che il Catalogo ha valore esemplificativo e non esclude, quindi, che anche altri apparecchi non elencati possano rispondere ai requisiti richiesti dal Decreto.


Nuovo Conto Termico: Pa e Imprese

Dei 900 milioni di euro annui a disposizione, 700 sono per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche. L'incentivo è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.


Le Pubbliche Amministrazioni potranno richiedere gli incentivi per:

- interventi di efficienza energetica (isolamento termico di superfici opache, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento, etc);

- interventi per incentivare la produzione di energia termica da rinnovabili.

 
Sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni potranno fare domande per:

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

- l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.


Conto Termico 2.0: incentivi più alti

L’incentivo sarà pari al 65% dell’investimento per la trasformazione in “edificio a energia quasi zero” e la sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. È inoltre previsto un incentivo pari al 50% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache realizzati nelle zone climatiche E e F (nelle altre zone è pari al 40%). Se all’isolamento termico delle superfici opache si abbina la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sarà riconosciuto un incentivo pari al 55% a entrambi gli interventi.


Previsti incentivi anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.
Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, saranno incentivate al 100% per la PA (e le ESCO che operano per loro conto) e al 50 % per i soggetti privati, con le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali.


Conto Termico 2.0: i meccanismi di accesso

L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: accesso diretto e prenotazione.
Nella modalità di accesso diretto per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori, sul portale Portaltermico, già attivo da oggi.
E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE.


La prenotazione vale per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto.
Per la prenotazione dell’incentivo, le PA, ad eccezione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di:

- una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica;

- un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO;

- un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.


La richiesta di prenotazione deve essere accettata dal GSE. In tal caso, quest’ultimo procede a impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all’incentivo spettante.


Fonte articolo: Edilportale.com

Conto Termico o Ecobonus per convenienza e risparmio energia?

Corretto, ampliato e semplificato, il Conto Termico si prepara a cambiar veste, provando a guadagnare competitività rispetto all’Ecobonus. E spesso, nelle zone climatiche più fredde, a superarlo in convenienza, come viene dimostrato da alcuni casi – caldaie a pellet, pompe di calore e pannelli solari – che prendiamo ora in considerazione.


La nuova versione dell’incentivo – disegnata dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo – oltre a superare alcune rigidità procedurali, rimodella i parametri di calcolo del contributo economico per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.  

Prendiamo in esame la linea di finanziamento dedicata ai privati e in particolare agli apparecchi domestici inferiori a 35 kW: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati a biomassa (come le caldaie a pellet) o pompe di calore; installazione di collettori solari termici; sostituzione di scaldacqua elettrici con altri a pompa di calore. Sono interventi che possono usufruire anche della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica, strumento di incentivazione più conosciuto e frequentato, ma strutturalmente diverso. Perché offre uno sconto alle imposte sui redditi spalmato in 10 anni, lì dove invece il Conto Termico eroga un contributo diretto in rate uguali da 1, 2 o 5 anni, in base al tipo di intervento eal benificiario (privato a Pa). L’entità di tale contributo e le pastoie dell’iter hanno però fino ad oggi favorito la concorrenza dell’Ecobonus, anche nella versione al 55%.


LA SIMULAZIONE
Quando le nuove regole del Conto Termico saranno operative (da inizio giugno), come potrà riequilibrarsi il confronto? Abbiamo provato a ipotizzare una simulazione con l’aiuto dell’Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, partendo dai consumi tipici di una famiglia di tre persone, in un appartamento da 90 mq. E paragonando l’investimento in una caldaia a gas tradizionale con quello in tecnologie energicamente efficienti, quali pompa di calore elettrica aria/acqua, caldaia a biomassa pellet, solare termico.


Se si vuol sostituire l’impianto di riscaldamento con un generatore a pompa di calore (7mila euro), si scopre così che nei climi più freddi il tempo di ritorno dell’investimento si rivela più breve con il Conto Termico: la spesa viene coperta in 2 anni nel caso di un’abitazione a Cuneo (zona climatica F), Milano (zona E), Roma (D), e in 4 anni a Bari (zona C). Questo pay-back time (pbt) è il risultato dei risparmi energetici e dell’ammontare del contributo che si ottiene misurando la prestazione dell’impianto (potenza, caratteristiche, zona climatica).


"Rispetto alla scorsa versione, a rendere interessanti i valori di redditività è in primis il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica, che per gli apparecchi con potenza inferiore a 35 kW è stato raddoppiato. Con il nuovo parametro, si può raggiungere la soglia massima dell’incentivo erogabile, 65% delle spese sostenute, nelle zone climatiche E ed F", spiega Marco Guiducci, ricercatore dell’Energy Strategy Group. Il cap al 65% è stato introdotto già dal Dlgs 102/2014, ma i criteri di calcolo lo rendevano difficilmente raggiungibile; e anzi gli interventi hanno spesso ricevuto una quota inferiore al 40% medio pubblicizzato dal Mise. "Gli ottimi valori che emergono dai nuovi calcoli in termini di pbt – aggiunge Guiducci – sono dovuti anche al fatto che il Gse, se l’importo non supera i 5mila euro, pagherà l’incentivo in un anno (il precedente limite era di 600 euro, ndr)". Tali valori di pbt si manifestano anche quando l’incentivo non arriva al tetto del 65%: in questi casi, il proprietario dovrà scegliere fra un rapido rientro della spesa (conto termico), o uno più lungo ma con un rimborso più alto (detrazione).


L’ecobonus risulta comunque preferibile nei comuni con climi meno rigidi, proprio perché uno dei fattori presi in carico dal Conto Termico è la stima di utilizzo degli impianti. Discorso simile nel caso si intenda optare per una caldaia a biomassa, intervento per il quale il conto termico offre ottimi tempi di ritorno, ed estende la convenienza anche sulla fascia climatica B. Pure il solare termico trova nuove regole di calcolo ed eleva il contributo, che non sarà semplicemente proporzionale alla dimensione dell’impianto, ma alla sua potenza.


COME FUNZIONANO I BONUS
Il Conto Termico prevede un contributo di importo variabile – secondo parametri ben definiti, tra cui la zona climatica – che viene corrisposto direttamente sul conto corrente di chi abbia effettuato determinati interventi di efficientamento energetico, indipendentemente dal fatto di aver presentato o meno una dichiarazione dei redditi. L'Ecobonus invece è una detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute – sempre però per interventi specifici volti al risparmio e con tetti prefissati – spalmata in 10 rate annuali; questo presuppone che il beneficiario versi una quantità di tasse sufficiente per poter “scalare” il bonus (capienza fiscale).


Toccherà al Gse (Gestore dei servizi energetici) ridefinire le linee guida per l'accesso all'incentivo, che resta a dir poco sottoutilizzato. Da quando è entrato in gioco nel 2013, ha ricevuto 17.854 domande e ne ha ammesse 15.764, per un impegno totale di 56,4 milioni al 1° gennaio 2016: di cui 45,6 riconducibili a soggetti privati e 10,8 alla Pa. Sono cifre piccole, se paragonate al plafond disponibile (700 milioni annui per i privati e 200 per la Pa), e i motivi di tale insuccesso sono da ricercarsi nelle complessità procedurali e nel meccanismo di calcolo del contributo, oltre che nell'agguerrita concorrenza delle detrazioni fiscali.


La domanda per accedere al nuovo Conto Termico continuerà a presentarsi sul sito del Gse (Portaltermico), attraverso un modulo più facile da compilare. Verrà predisposto un “catalogo” di prodotti idonei con potenza fino a 35 kW (50 mq per i collettori solari), già “approvati” dal Gestore, che sarà possibile selezionare direttamente per ridurre così i tempi di valutazione delle richieste e godere di una procedura di incentivazione semiautomatica.

Per attestare le spese sostenute, oltre al bonifico bancario o postale, saranno ammesse anche modalità di pagamento online o con carta di credito (con causale vincolata). Mentre l'incentivo sarà erogato – sempre dal Gse, su conto corrente – dopo 90 giorni (contro gli attuali 180) dalla sottoscrizione della scheda-contratto. E in un'unica annualità, anziché due, se risulta inferiore a 5mila euro. 

"Il database precompilato – commenta Davide Chiaroni, vice direttore Energy & Strategy Group – eviterà la verifica dei requisiti tecnici degli apparecchi e favorirà la presentazione delle domande. Ma è positivo soprattutto il nuovo metodo di calcolo dei contributi per i piccoli impianti, che alza di fatto le percentuali ottenibili dai beneficiari. Vengono corretti alcuni aspetti che avevano frenato l'applicazione del conto termico: pagamenti più veloci per gli impianti di taglia ridotta, iter più snello, maggior diversificazione delle prestazioni fra aree climatiche".


L'Ecobonus fiscale è stato prorogato per tutto il 2016 ai valori massimi (65% di sconto). Da tempo si discute circa la necessità di stabilizzarlo ma, secondo le norme vigenti, nel prossimo anno dovrebbe esser sostituito dalla detrazione al 36% per le ristrutturazioni (che agevola anche interventi di risparmio energetico). "In attesa di capirne il destino – conclude Chiaroni – il Conto Termico rafforza il proprio ruolo nella riduzione dei consumi. E accentua le differenze dall'ecobonus, che non possono ridursi al solo aspetto fiscale".


Fonte articolo: Casa24

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