Chi può richiedere il bonus ristrutturazione e le modalità

Un anno in più, fino al 31 dicembre 2016, per usufruire del bonus fiscale per le ristrutturazioni. Si tratta della possibilità di detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50% delle spese sostenute per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni dei condomìni.


Il tetto massimo delle spese ammissibili ammonta anche per quest’anno a 96 mila euro e il rimborso avviene in dieci anni con rate di pari importo.



La proroga, lo ricordiamo, è arrivata con la Legge di Stabilità per il 2016. Senza questo intervento, dal 1° gennaio 2016 la percentuale della detrazione sarebbe scesa al 36% e il tetto di spesa a 48 mila euro.


Chi può richiedere la detrazione del 50%.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, anche se non residenti in Italia. Per effettuare i lavori e richiedere la detrazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile. Possono fare domanda anche gli inquilini, i comodatari, i familiari conviventi del possessore, i promissari acquirenti che già dispongono dell’immobile dopo aver registrato il compromesso.


Dopo la vendita dell’immobile ristrutturato, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente. In caso di morte, invece, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione  dell’immobile.


Detrazione 50%, gli interventi ammessi.
La detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 spetta per una serie di interventi:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale;
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati dalle calamità naturali, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- acquisto e costruzione di box e posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di dispositivi anti-intrusione;
- cablatura e riduzione dell’inquinamento acustico;
- acquisto e installazione di impianti fotovoltaici;
- messa in sicurezza dal punto di vista sismico;
- bonifica dall’amianto;
- installazione di sistemi anti-infortunio.


Sono inoltre detraibili al 50% anche le spese, fino a 96 mila euro, per l’acquisto di edifici residenziali ristrutturati dalle imprese di costruzione. Per ottenere il bonus l’acquisto deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori, che devono aver coinvolto l’intero edificio. L’acquirente deve  calcolare la detrazione, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita. 


La detrazione copre infine le spese per la progettazione degli interventi, l’acquisto dei materiali, le prestazioni dei professionisti coinvolti nei lavori, le perizie, i sopralluoghi, le imposte, la messa a norma degli edifici, il rilascio di autorizzazioni e gli oneri di urbanizzazione.


Cosa fare per ottenere la detrazione 50%.
Prima dei lavori è necessario dotarsi dei permessi e delle autorizzazioni eventualmente richieste. Nei casi in cui le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008, D.lgs 106/2009) lo prevedano, si deve inviare una comunicazione preventiva alla Asl competente contenente la data di inizio lavori, la natura dell’intervento e i dati del committente e dell’impresa. I lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali devono essere approvati con una delibera assembleare.

 
I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale. Nella causale bisogna indicare la norma che prevede la detrazione fiscale (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa che realizza i lavori.
Dopo aver effettuato gli interventi, nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare i dati catastali identificativi dell’immobile.


È infine necessario conservare una serie di documenti, che l’Agenzia delle Entrate può richiedere a titolo di controllo e verifica:
- titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (Ici-Imu), se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore;
- comunicazione preventiva alla Asl (se prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri);
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. 


Fonti articolo: Edilportale.com

Prima casa "inidonea"? Agevolazioni replicabili al nuovo immobile

Se l’abitazione comprata con l’agevolazione prima casa diventa “non più idonea”, si può può ottenere la tassazione ridotta sull’acquisto di un altro immobile? Secondo la Ctr Lombardia, che segue un orientamento già espresso dalla Cassazione, sì.


È il caso, ad esempio, di una persona non sposata, che compra un monolocale usufruendo dell’agevolazione prima casa. Successivamente si sposa e ha figli: il monolocale diventa dunque inidoneo per le esigenze abitative della famiglia. Ad avviso della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza 4272 del 1° ottobre 2015), il contribuente, in questo caso, può avvalersi nuovamente dell’agevolazione prima casa anche se è già proprietario di un’abitazione (quella divenuta inidonea).

L’esito di questo giudizio non è sorprendente, poiché in giurisprudenza, anche a livello di giudizio di legittimità, già ci sono state decisioni analoghe. È però importante registrare che questa sentenza consolida una tendenza su una fattispecie (quella dell’inidoneità sopravvenuta della casa di abitazione) assai spinosa.


I presupposti di legge. 
La legge indica come presupposto per ottenere l’agevolazione prima casa la non titolarità (e cioè la cosiddetta “impossidenza”), da parte dell’acquirente: 
1. del diritto di proprietà di altra casa di abitazione ubicata nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile oggetto del nuovo acquisto; 
2. del diritto di proprietà di altra casa di abitazione acquistata con l’agevolazione "prima casa". 
La legge punta dunque l’obiettivo sulla mera "prepossidenza" di un’altra casa di abitazione, e cioè senza null’altro aggiungere per qualificare questa prepossidenza: e quindi indipendentemente dal fatto che la casa preposseduta sia bella o brutta, larga o stretta, alta o bassa, nuova o vecchia, elegante o degradata sofisticata o fatiscente, strutturalmente in ordine o diroccata, e così via.


La giurisprudenza. 
Sennonché, all’improvviso, per effetto di una sentenza della Cassazione (la 18128 del 7 agosto 2009) il tema della idoneità della casa preposseduta è venuto alla ribalta. La Corte ha ritenuto che "il requisito della “impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussista nel caso di carenza di un altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprietà di un altro appartamento, ove l’interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze". 


A questa sentenza se ne sono aggiunte subito alcune altre, sia in sede di legittimità (Cassazione 100/2010 e 3931/2014), sia in sede di merito (Ctp Alessandria, 1 febbraio 2010, n. 22; Ctp Matera, 24 novembre 2011, n. 820; Ctr Lombardia, 6 giugno 2014, n. 2970) e non risultano sentenze di segno contrario.
L’Agenzia delle Entrate non è intervenuta in materia, se non con la risoluzione 86/E del 20 agosto 2010, con la quale ha negato la rilevanza dell’idoneità o meno della casa preposseduta.
In altri termini, secondo l’attuale orientamento della Cassazione una casa non è considerata tale (al fine di impedire la concessione dell’agevolazione prima casa in occasione di un nuovo acquisto) se non è idonea per un utilizzo abitativo.

Pertanto, se la casa preposseduta (ovunque ubicata e anche se acquistata con l’applicazione dell’agevolazione prima casa) non è idonea, la sua presenza non impedirebbe l’ottenimento o la reiterazione dell’agevolazione prima casa in occasione di un nuovo acquisto.


La prassi quotidiana. 
Questa svolta interpretativa (che è senz’altro favorevole al contribuente) rende però irta di difficoltà la prassi professionale quotidiana: se, infatti, si deve mettere sul tavolo una valutazione (in termini di idoneità) della casa già in possesso dell’acquirente, per giudicare se sia adatta o meno alle sue attuali esigenze abitative, si finisce per introdurre un criterio talmente discrezionale da non essere praticamente gestibile. 


Inidonea potrebbe essere una casa divenuta troppo piccola per l’aumento del numero dei familiari del contribuente o troppo grande a causa della loro diminuzione; oppure potrebbe essere inidonea una abitazione in precedenza tranquillamente utilizzabile ma che poi si renda inaccessibile (per essere ubicata in un piano elevato non servito da un ascensore) a chi resti vittima di un incidente che ne comprometta la deambulazione.
Inidonea potrebbe essere, infine, una casa posizionata in un luogo insalubre per il mutamento delle condizioni di salute del proprietario o che si renda inutilizzabile per la distanza dal suo luogo di studio o di lavoro. Infine, potrebbe essere inidonea la casa fatiscente o priva di impianti o servizi. E si potrebbe proseguire pressoché all’infinito, dai quali si evince che la gestione di questa materia è assai complicata.


Fonti articolo: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2015-12-14/-aiuti-prima-casa-replicabili-se-l-abitazione-e-inidonea-073931.shtml?uuid=ACkSolsB

L'Italia del 2015 si rifugia nel mattone

Nell’Italia "dello zero virgola", in cui le variazioni congiunturali degli indicatori economici sono ancora minime, "continua a gonfiarsi la bolla del risparmio cautelativo e non si riaccende la propensione al rischio".


Ma c’è "una piattaforma di ripartenza del Paese che gioca sul driver dell’ibridazione di settori e competenze tradizionali, che così si trasformano: è il nuovo Italian style".

Sono alcuni dei passaggi più significativi del 49° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. Un rapporto nelle cui "Considerazioni generali" si parla di "letargo esistenziale collettivo", di "pericolosa povertà di progettazione per il futuro, di disegni programmatici di medio period"», di "prevalere dell’interesse particolare e dell’egoismo individuale", nonché di "crescita delle diseguaglianze, con una caduta della coesione sociale e delle strutture intermedie di rappresentanza che l’hanno nel tempo garantita".


Propensione al risparmio in crescita. 
Nel corso dell’anno i principali indicatori economici hanno cambiato segno ed evidenziano movimenti verso l’alto nell’ordine di qualche decimale di punto percentuale. Ma nell’Italia "dello zero virgola" continua a gonfiarsi la bolla del cash cautelativo. "Lo dimostra - scrive il Censis - il tasso di inflazione, inchiodato intorno allo zero nonostante il poderoso sforzo della Bce con il quantitative easing, così come gli investimenti nulli".


Ammonta a più di 4.000 miliardi di euro il valore del patrimonio finanziario degli italiani. "In quattro anni (giugno 2011-giugno 2015) ha registrato un incremento di 401,5 miliardi: +6,2% in termini reali". Negli anni della crisi la composizione del portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie ha sancito il passaggio a una opzione fortemente difensiva degli italiani: il contante e i depositi bancari sono saliti da una quota pari al 23,6% del totale nel 2007 al 30,9% nel 2014, mentre sono crollate le azioni (dal 31,8% al 23,7%) e le obbligazioni (dal 17,6% al 10,8%). 


Negli ultimi dodici mesi (giugno 2014-giugno 2015) si conferma l’opzione cautelativa degli italiani, con un incremento di 45 miliardi di euro della liquidità (+6,3%) e di 73 miliardi in assicurazioni e fondi pensione (+9,4%), e con la rinnovata contrazione di azioni e partecipazioni (10 miliardi in meno, pari a una riduzione dell’1,2%). D’altro canto, il risparmio è ancora la scialuppa di salvataggio nel quotidiano, visto che nell’anno trascorso 3,1 milioni di famiglie hanno dovuto mettere mano ai risparmi per fronteggiare gap di reddito rispetto alle spese mensili. 


Riguardo agli investimenti, il mattone ha ricominciato ad attrarre risorse. Lo segnala il boom delle richieste di mutui (+94,3% nel periodo gennaio-ottobre 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014) e l’andamento delle transazioni immobiliari (+6,6% di compravendite di abitazioni nel secondo trimestre del 2015 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). E si diffonde la propensione a mettere a reddito il patrimonio immobiliare: 560.000 italiani dichiarano di aver gestito una struttura ricettiva per turisti, come case vacanza o bed & breakfast, generando un fatturato stimabile in circa 6 miliardi di euro, in gran parte sommerso.


In questa fase, l’esigenza della riallocazione del risparmio in modo più funzionale all’economia reale si lega strettamente alla richiesta di scongelare quote del proprio reddito aspirate dalla fiscalità: il 55,3% degli italiani vuole il taglio delle tasse, anche a costo di una riduzione dei servizi pubblici.


Fonte articolo: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-12-04/censis-italia-zero-virgola-che-non-ritrova-gusto-rischio-093355.shtml?uuid=AC19k1mB&refresh_ce=1

Metri quadri in visura: cosa cambia nelle compravendite

I metri quadrati “catastali” non hanno, per ora, alcuna funzione dal punto vista fiscale. Ma potrebbero averne una molto importante nel mondo delle transazioni, dove un dato certo su quanto sia grande la casa in vendita è spesso assente: il concetto di “metratura commerciale” non è, infatti, univoco e alla stessa casa potrebbero essere attribuite diverse superfici a seconda del metodo usato.


Senza contare che a volte il proprietario non fa proprio nessuna misurazione ma si accontenta di vecchi dati spannometrici presi quando arredava l’appartamento.

Gli agenti immobiliari sono favorevoli alla pubblicità del dato ma mantengono alcune riserve sul metodo usato: "Aspettiamo a dare un giudizio sul sistema - spiega Paolo Righi, Presidente della Fiaip (Federazione degli agenti immobiliari professionali) - perché la stessa Agenzia suggerisce di verificare l’esatta corrispondenza. Sulle planimetrie più vecchie, infatti, ci sono dei problemi. Abbiamo fatto una prova su otto visure e in due non c’erano i metri quadrati".


Inoltre, osserva Righi, nel sistema dettato dal Dpr 198/1998 non trovano posto gli spazi comuni condominiali, che però, da sempre, commercialmente vengono considerati nel computo generale dei metri quadrati. Mediamente le parti comuni negli edifici moderni si aggirano sul 5%, in quelli vecchi si può arrivare al 10-15 per cento. Nel modello costruttivo importato dagli Usa molte nuove costruzioni supercondominiali hanno spazi comuni come sale riunioni o ludoteche, che vanno evidentemente considerate.


"Tutto ciò che porta alla trasparenza - prosegue Righi - ci fa più che felici ma dobbiamo evidenziare che non si tiene conto delle parti comuni. Abbiamo comunque dato indicazione ai nostri iscritti di verificare le metrature rispetto alle planimetrie catastali facendo anche rilevare gli errori".


La possibilità di conoscere i metri quadrati avrebbe anche un altro effetto, quello di evitare l’insorgere di contenziosi in fase di trattativa. "È chiaro che i dati catastali non sono probanti - ricorda Righi - e in ogni caso, quanto alla loro attendibilità concreta, tra qualche mese si vedrà quante sono le richieste di correzioni al dato della superrficie presentate dai contribuenti. Certo tutto quanto è stato accatastato prima degli anni Sessanta qualche problema potrebbe averlo".


In ogni caso Righi promette l’impegno degli agenti Fiaip: "Se il cliente dichiara qualcosa di molto diverso dalle risultanze catastali, l’agente, prima di far firmare proposte d’acquisto o altri impegni, deve verificare personalmente planimetria e metrature. L’indicazione è comunque di verificare sul campo le metrature". Cosa che comunque farebbero meglio a fare tutti proprietari.


Da escludersi, invece, la valenza del dato catastale sulla superficie dopo che è stato sottoscritto il rogito, dato che di norma l’immobile viene di norma venduto "a corpo" e non a metri quadrati.


Fonti articolo: quotidianocondominio, il Sole24ore 

Le garanzie da richiedere per un immobile in costruzione

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Da quando è entrato a regime il decreto legislativo 122/2005, che ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di tutele per i privati che intendono acquistare immobili da costruire (da imprese o cooperative edilizie), i casi di aziende edili fallite sono aumentati anno dopo anno, per un totale di 11.916 casi (vedi scheda a lato). Un dato che da solo dà la misura di quanto sia importante tutelarsi in questo genere di contratti.


Dalle verifiche documentali alla corretta “misurazione” di acconti e caparre, dalla scelta del mutuo alla stesura delle possibili clausole di tutela. Che avvenga da privato, costruttore o società non costruttrice, l’acquisto dell’abitazione presenta diversi elementi di complessità.

 

 

"Elementi da aver chiari fin dall’inizio e per la cui valutazione è bene farsi assistere da un professionista, che possa eseguire tutti i controlli necessari. Per non fare il passo più lungo della gamba e non trovarsi a dissipare tempo e risparmi", riassume il Presidente del Consiglio notarile di Milano, Arrigo Roveda. Al “Comprar casa senza rischi” i notai dedicano l’appuntamento di domenica prossima nel capoluogo lombardo, rivolto ai cittadini e organizzato in occasione del 50° Congresso nazionale del Notariato. Tra i temi trattati anche rent to buy, detrazioni, fiscalità, successioni e aste immobiliari.

 

La legge prevede un pacchetto di difese fondamentale per chi intende comprare “sulla carta” e corre il rischio di versare (e non recuperare) anticipi per un immobile che non potrà poi essergli ceduto. O che, anche ceduto, possa in seguito presentare gravi difetti costruttivi. La salvaguardia si applica a immobili per i quali "sia già stato richiesto il permesso di costruire – recita la norma – e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità".


Tra le tutele, c'è innanzitutto l’obbligo che, alla stipula del preliminare, il costruttore consegni all'acquirente una fideiussione (i cui estremi vanno citati nell'atto) a garanzia di tutti i corrispettivi incassati o da incassare fino al trasferimento della proprietà. La fideiussione non copre solo la cifra versata alla firma del “compromesso” (ad esempio, la caparra confirmatoria), ma può garantire - entro il limite massimo specificato nella stessa polizza - anche gli importi che si prevede vengano via via riscossi dal costruttore fino al rogito: è il caso degli acconti di prezzo da pagare in base allo stato di avanzamento lavori.


Se il costruttore fallisce (o viene sottoposto ad amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), l'acquirente può dunque rivolgersi alla banca o alla compagnia assicuratrice per riscuotere la fideiussione e così sciogliere il contratto. Nel caso in cui l'immobile sia già “venuto a esistenza” (realizzato cioè il rustico e completata la copertura, anche se mancano le finiture), deve muoversi prima che il curatore fallimentare comunichi la decisione di dare eventuale esecuzione al preliminare e trasferire comunque la proprietà.


"Inoltre, in caso di vendita all'asta dell'immobile, che l'acquirente abbia già adibito ad abitazione principale (per sé, per il coniuge o per un parente di primo grado), egli gode di un diritto di prelazione, anche se ha già ricavato dal fideiussore il rimborso delle somme - aggiunge Piercarlo Mattea, del Consiglio Notarile di Milano.
Un altro punto di favore è che gli atti, conclusi a “giusto prezzo” e nei quali l'acquirente si impegni a stabilire entro dodici mesi dalla data di acquisto o di fine lavori la residenza propria, del coniuge o di parenti e affini entro il terzo grado, non sono soggetti a revocatoria fallimentare". Restano cioè validi e non possono esser resi inefficaci dal curatore.


Il mancato rilascio della fideiussione comporta la nullità del contratto preliminare: una nullità “relativa”, che può quindi esser fatta valere - senza limite temporale - dal solo acquirente. Il quale non può rinunciare preventivamente alla garanzia: proprio per evitare eventuali aggiramenti contrattuali, il Dl 47/2014 ha previsto la nullità di ogni clausola che possa portare a eludere le tutele.
"Altro aspetto importante - osserva il notaio -, il preliminare deve essere adeguato al contenuto di legge. Significa che, oltre a indicare naturalmente soggetti e oggetto del contratto, prezzo e modalità di pagamento, deve descrivere con precisione l'immobile ancora da costruire, le sue caratteristiche tipologiche, tecniche e strutturali, il termine massimo di completamento dei lavori, allegando il capitolato e gli elaborati del progetto in base al quale è stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire. Ma è opportuno indicare anche il termine per la stipula del definitivo". 


Dopo la firma del “compromesso”, è comunque consentito alle parti apportare delle varianti, arrivando anche a cambiare l'immobile da trasferire: a seconda delle modifiche, bisognerà quindi stipulare un atto integrativo o un nuovo preliminare sostitutivo, integrando e sostituendo anche la fideiussione. "Nel preliminare - dice Mattea - dev'essere anche specificato l'impegno dell'impresa di procedere al frazionamento del mutuo contratto per la costruzione e della relativa garanzia ipotecaria, o alla sua cancellazione; impegno che dovrà essere assolto prima della firma dell'atto definitivo di compravendita".
Al rogito, il costruttore deve poi fornire una polizza assicurativa indennitaria decennale, a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori (che può essere successiva a quella del trasferimento della proprietà). La polizza copre i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi derivanti da rovina totale o parziale, oppure da gravi difetti costruttivi delle opere. Pur se la sua assenza non comporta alcuna sanzione, né incide sulla validità dell'atto, è bene pretendere che venga rilasciata.


Fonte articolo: http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2015-11-05/casa-costruzione-garanzia-obbligatoria-151157.php?uuid=ACBFkgSB

Gli italiani scelgono l'Agenzia per comprare e vendere casa

Il Centro Studi sull’Economia Immobiliare di Tecnoborsa – Csei, torna ad analizzare per la terza volta, dal 2011 a oggi, il ricorso all’intermediazione e alla valutazione degli immobili compravenduti da parte delle famiglie italiane che vivono nelle sei maggiori città – Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova.


L’Indagine Tecnoborsa 2015 denota che più della metà degli acquirenti residenti nelle sei maggiori città italiane ha fatto ricorso a un intermediario per una transazione immobiliare e, inoltre, la percentuale è leggermente salita rispetto alle due rilevazioni precedenti. 

 

Come sempre l’Agenzia immobiliare rimane di gran lunga il canale di intermediazione più utilizzato e, per giunta, circa il 52% degli acquirenti ha affermato di essere venuto a conoscenza del bene comprato recandosi direttamente presso un’Agenzia o leggendo annunci pubblicati sempre da queste ultime sui diversi canali informativi. Invece, per coloro che non hanno usufruito delle Agenzie immobiliari la causa prevalente rimane il costo troppo elevato, motivazione in crescita rispetto all’Indagine precedente insieme alla scarsità dei sevizi; viceversa, è scesa la quota di chi ha indicato come causa del mancato ricorso la scarsità degli immobili offerti.


Andando ad analizzare attraverso quali canali informativi l’acquirente è venuto a conoscenza dell’abitazione comprata, è emerso che per il 30,9% è stato grazie al passaparola con conoscenti e custodi di stabili, etc.; per il 23,2% hanno funzionato gli annunci su Internet attraverso siti di offerte immobiliari; per il 15,6% hanno avuto successo gli annunci su Internet attraverso social network; per il 13,5% l’individuazione del bene è avvenuta recandosi fisicamente nelle agenzie immobiliari; per il 9,8% è valsa la consultazione di riviste specializzate e per il 7,1% la lettura di cartelli vendesi. A coloro che hanno affermato di aver individuato l’immobile acquistato attraverso annunci presenti su Internet, riviste specializzate/quotidiani e/o cartelli vendesi è stato chiesto da chi fossero stati pubblicati e il 17,4% ha risposto da proprietari o altri consulenti e il 38,3% da agenzie immobiliari; quindi, andando a sommare questa quota con il 13,5% di coloro che hanno dichiarato di essersi recati in un’Agenzia emerge che circa il 52% degli acquirenti è venuto a conoscenza del bene comprato attraverso questi professionisti del settore.


Il ricorso a un canale di intermediazione è molto più alto tra coloro che hanno venduto, con uno scarto di 10,3 punti percentuali. Anche in questo caso il canale preferito rimane l’Agenzia immobiliare ma va evidenziato che, a differenza di quanto rilevato per la domanda, c’è stato un calo di coloro che vi hanno fatto ricorso. Tuttavia, la motivazione prevalente del mancato ricorso è sempre la stessa, il costo troppo elevato, anche se la quota di chi ha indicato questa motivazione è scesa di circa 10 punti percentuali rispetto a quanto rilevato nel 2013; da segnalare che una discreta percentuale ha indicato espressamente la scarsità dei servizi offerti. 


Continua il trend decrescente del ricorso alla figura professionale di un valutatore da parte di chi ha acquistato, infatti è molto alta la quota di chi ha dichiarato di aver stimato l’immobile da solo o di non averlo valutato affatto; tuttavia, tra gli specialisti della valutazione l’agenzia immobiliare rimane la preferita rispetto ai liberi professionisti abilitati.


Dall’analisi dell’offerta,
diversamente da quanto riscontrato per la domanda, è emerso un lieve incremento di chi ha fatto valutare il bene prima di venderlo; inoltre, è molto alta la quota di chi si rivolge a un professionista, in modo particolare a un agenzia immobiliare, rispetto al fai da te . Infine, dal confronto tra domanda e offerta è emerso che il ricorso alla valutazione è molto più alto tra chi vende, infatti c’è un gap di quasi 34,1 punti percentuali.


Andando a studiare la tipologia di canale utilizzato per la valutazione è stato riscontrato che, a differenza di quanto emerso tra chi ha acquistato, è molto alto il ricorso a un professionista del settore per la valutazione del bene venduto (58,7%), rispetto al fai da te (35,6%); nello specifico: 49,4% è ricorso all’aiuto di un’agenzia immobiliare; il 9,3% a un libero professionista abilitato; il 20,2% ha fatto da solo sulla base di dati pubblicati da fonti varie.; infine, il 15,4% si è avvalso del supporto di programmi presenti su Internet.


Un fenomeno che dipende molto probabilmente dal fatto che una famiglia prima di vendere deve essere sicura del valore del bene che si accinge a immettere sul mercato; chi acquista, viceversa, conosce in partenza il budget che ha a disposizione e prima di acquistare una casa sicuramente ne ha visionate molte altre e, quindi, ha dei termini di confronto che gli permettono di stabilire se quella determinata casa è congrua alle proprie esigenze.


Fonte articolo: http://www.tecnoborsa.com/indagine-tecnoborsa-2015-famiglie-italiane-e-il-mercato-immobiliare-intermediazione-valutazione

Nuovo Albo Geometri idonei alla valutazione immobiliare

Valutazione immobiliare e due diligence ad appannaggio dei Geometri qualificati. Parte infatti l’albo nazionale dei Geometri libero professionisti qualificati nella valutazione e nella due diligence nel settore degli immobili con la pubblicazione del nuovo sito dedicato.

L’Associazione Notarile delle Procedure Esecutive (ANPE) e il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati (CNGeGL) hanno infatti firmato un protocollo d’intesa per riorganizzare la presenza dei geometri sull’intero territorio nazionale, con “un elenco di geometri liberi professionisti qualificati nella valutazione immobiliare, che sarà disponibile a richiesta degli interessati o dei roganti”.

Obiettivo dichiarato di questa importante iniziativa per la professione di Geometra è di garantire “certezza, legalità, trasparenza, professionalità ed affidabilità in tutte le relative fasi nell’ambito della circolazione degli immobili”.

Ma chi sono tali geometri qualificati e libero professionisti a cui il protocollo si riferisce? Innanzitutto, tutti i geometri iscritti all’Albo e che abbiano conseguito in maniera continuativa alla loro formazione professionale. Sarà lo stesso CNGeGL a verificare il possesso di una “speciale qualifica” in grado di “assicurare l’idoneità nella valutazione immobiliare” da parte dei geometri stessi (qualifica Rev del TEGoVa o ISO 17024).


Tale processo passerà preliminarmente per una fase iniziale e transitoria, nella quale, invece, tali verifiche saranno messe in atto direttamente dal Collegio di appartenenza del professionista, attraverso l’utilizzo del sito web dedicato a questa iniziativa (www.anpe.cng.it), un portale di informazioni, che testimonia la direzione del Consiglio Nazionale di rendere sempre più incisiva e semplificata la comunicazione, compresa quella tra gli addetti ai lavori.
Nel sito saranno reperibili tutte le informazioni utili: la procedura di invio delle domande per l’ottenimento dell’iscrizione e del relativo rinnovo, nonché l’anagrafe dei professionisti qualificati, ecc.


“È un ulteriore contributo che la categoria dei Geometri Italiani", spiega il presidente nazionale CNGeGL Maurizio Savoncelli, "utile a migliorare e a qualificare un settore molto delicato, quale quello delle procedure di esecuzione immobiliare. Una attività che rafforza la stretta collaborazione e sinergia con il mondo del notariato e l’ambito della giustizia civile, dove i geometri storicamente svolgono un ruolo strategico”.


Fonte articolo: http://www.geometri.cc/valutazione-immobiliare-albo-nazionale-dei-geometri-qualificati-anpe-cngegl.html

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