Modello 730: le detrazioni su casa e terreni

Il 730/2016 precompilato non sarà inviato ai contribuenti prima di aprile, ma intanto è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello standard. 


Il modulo relativo alla dichiarazione dei redditi del 2015 presenta alcune novità anche per quanto riguarda le spese e le detrazioni per la casa.

 

1.Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. L’agevolazione riguarda:

- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni.


2.Detrazioni spese affitto.
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).


3.Cedolare secca. 
- Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti, che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
- La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
- Nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.


4.Detrazione mutuo del 19%.
- Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili; 
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; 
- interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione;
- interessi per prestiti o mutui agrari.


5.Spese ristrutturazione, riqualificazione e bonus mobili.
- E' prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

I termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica sono stabiliti nel Decreto 13 gennaio 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze, all'articolo 3 si legge: "Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono gia' trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015”.


6.Detrazione spese affitto terreno agricolo.
Detrazione del 19% delle spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli(diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limitedi 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. 


Fonti articolo: Idealista.it, Casaeclima.com

Dichiarazione dei redditi e mutui: cosa detrarre

 

Anche quest’anno coloro che stanno pagando un mutuo possono detrarre nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 oppure Unico 2015) alcune spese legate alla casa.


Per quanto riguarda i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, cioè l’abitazione nella quale il contribuente vive abitualmente e dove ha fissato la sua residenza entro 12 mesi dall’acquisto, la percentuale scaricabile sugli interessi passivi pagati (tetto massimo 4mila euro) è confermata al 19%. Fatti due conti, significa che la riduzione d’imposta può essere al massimo di 760 euro.

 

Agli interessi passivi possono essere aggiunti altri oneri accessori come, ad esempio, le spese di perizia, quelle notarili o le imposte pagate per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca. La detrazione spetta esclusivamente a chi ha sottoscritto il finanziamento ipotecario ed è il proprietario dell’immobile. Il beneficio fiscale non si perde se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare entro il terzo grado (o un affine entro il secondo) e in caso di trasferimento per motivi di lavoro.


Se l’immobile oggetto del mutuo è una seconda casa, cioè un’abitazione diversa da quella dove si risiede abitualmente, si ha diritto alla detrazione solo se il finanziamento è stato stipulato prima del 1993. In tal caso, si può scaricare il 19% sugli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari (cioè l’aggiornamento del valore del capitale con il coefficiente del parametro scelto a riferimento). Non sono invece previste detrazioni per mutui sottoscritti dopo il 1° gennaio 1993.


A partire dal 1998 si possono portare in detrazione anche gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione relativi ai mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale. L’importo massimo sul quale calcolare il 19% è in questo caso pari a 2.582,28 euro. Si ha diritto al beneficio fiscale a patto che il mutuo venga stipulato nei sei mesi precedenti o entro i 18 mesi successivi all’inizio dei lavori, mentre l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione.

Fonte articolo: http://www.facile.it/mutui/news/mutui-e-dichiarazione-dei-redditi-2015.html

Dichiarazione dei redditi: cosa detrarre per la casa

 

Ormai ci siamo; è tempo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma questa volta alcune regole cambiano. Un interessante articolo apparso su Mutui.it chiarisce quali siano le detrazioni e deduzioni confermate e quali quelle non più applicabili per il 730 o il modello unico relativo ai redditi del 2014. Vediamoli assieme chiarendo fin da subito che è importante verificare che anche il trasferimento dei dati dalla vecchia alla nuova dichiarazione precompilata sia stata fatta in modo corretto e, se così non fosse, si proceda a compilarla in modo esatto.

Se continuano ad essere detraibili gli interessi passivi legati al mutuo acceso per l’acquisto di un immobile, sempre comunque nella misura del 19% fino ad un massimo di 4.000 euro e purché sia abitazione principale, non sono invece più detraibili né deducibili gli interessi legati ai mutui accesi dopo il 1997 se connessi ad un finanziamento acceso per comprare una seconda casa che però, se acquistata con un mutuo precedente a quella data, gode ancora nelle detrazioni fino ad una cifra massima pari a 2.065 euro. 


Un altro tipo di detrazione non possibile è quella legata alla cessione del quinto dello stipendo o all’apertura di altri generi di finanziamenti che siano legati ad un immobile non registrato come prima casa.
Anche le spese legate alle ristrutturazioni cambiano: non sono più detraibili gli interessi passivi legati a mutui per costruzione o ristrutturazione se accesi dopo il 1998, ma si può comunque beneficiare di altre agevolazioni fiscali stabilite dal Governo. 

Buone notizie invece per chi è in affitto o ha un figlio che studia fuori sede. I canoni di locazione sono scaricabili, così come, nella misura ormai nota del 19%, le spese di affitto per gli studenti che frequentano un istituto in una città diversa da quella in cui risiedono.

Fonte articolo: http://news.immobiliare.it/mutui-e-detrazioni-cosa-non-si-puo-piu-detrarre-22408

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