"Semplificazione" edilizia in vigore dall'11 dicembre

Una tabella di 142 pagine che indica in maniera analitica, per attività economica, edilizia e ambiente, cosa serve a livello autorizzativo per fare una determinata cosa.


La “semplificazione” della riforma Madia della pubblica amministrazione (Dlgs 222/2016), che si salva dalla tagliola della Corte costituzionale, realizza una codificazione delle attività delineando un quadro aggiornato in vigore dall’11 dicembre di obblighi e di titoli abilitativi “massimi” che servono; nel senso che a livello locale non si possono chiedere titoli abilitativi di maggior peso. 

E questo dovrebbe comportare una maggiore uniformità di trattamento nelle singole realtà italiane laddove oggi si assiste anche a situazioni molto differenziate.
Ad esempio, in fatto di edilizia i regimi amministrativi definiti dal provvedimento sono quattro: attività di edilizia libera; comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila); segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche in alternativa al permesso di costruire; permesso di costruire.

 
ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA

L’elenco degli interventi realizzabili in regime di attività libera (e per i quali non serve la comunicazione di inizio lavori) comprende:
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici fuori dai centri storici;
- pavimentazione e finitura degli spazi esterni, anche per la sosta, entro l’indice di permeabilità; 
- realizzazione di aree ludiche senza scopo di lucro;
- installazione di elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici.


QUANDO LA CILA, LA SCIA E IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il restauro e il risanamento conservativo che non interessano le parti strutturali dell’edificio prevedono la Cila, mentre per ristrutturazioni pesanti, interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali, ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi è ammessa la Scia alternativa al permesso di costruire e l’inizio dei lavori è fissato a 30 giorni dalla sua presentazione. Per la nuova costruzione di manufatto edilizio continua a servire il permesso di costruire.
Il soggetto che ha presentato la Scia o che è titolare del permesso di costruire può richiedere il certificato di agibilità entro 15 giorni dalla fine dei lavori o presentare un’autocertificazione sottoscritta da un professionista.

COSA ACCADE PER LE ATTVITA' COMMERCIALI

Per quel che riguarda le attività economiche (le tipologie censite sono 72) da ricordare la distinzione tra bar e pizzerie in zone tutelate (dove scatta il silenzio assenso più la Scia ma non serve l’autorizzazione) mentre nelle zone non tutelate è sufficiente la Scia unica. Così come un dato importante è la possibilità di avviare una media struttura di vendita solo con il silenzio-assenso entro 90 giorni (laddove fino ad oggi in alcune realtà serviva l’autorizzazione preventiva).

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Sul fronte dell’ambiente la necessità di autorizzazione cade per situazioni apparentemente meno impattanti:
- dieci situazioni sottoposte a permessi diventano soggette a semplici comunicazioni (tra cui voltura dell’autorizzazione integrata ambientale in caso, ad esempio, di cessione dell’impianto;
- messa in esercizio dello stabilimento per le emissioni in atmosfera;
- smaltimento degli scarti alimentari trattati con dissipatore a livello domestico;
- valutazione previsionale del clima acustico per asili nido, scuole, ospedali, case di cura e riposo, parchi e abitazioni vicine ad autostrade;
- utilizzo agronomico delle deiezioni animali in allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari, prima sottoposte ad autorizzazione stante il rischio rappresentato dai carichi di azoto e ammoniaca, prima da autorizzare).

Debuttano poi quattro situazioni di silenzio-assenso, prima sottoposti ad autorizzazione (modifica non sostanziale di impianti già in possesso di Aia o di Aua e utilizzo da parte dei consorzi di bonifica delle acque fluenti nei canali per usi diversi da quello irriguo, operazioni di invaso, sghiaiamento, sfangamento e manovra degli scarichi delle dighe).


Fonte articolo: Ilsole24ore.com

Dl Scia edilizia atteso per la prossima settimana

Incassati gli ultimi via libera torna in Consiglio dei ministri per il varo definitivo il decreto che rivede le regole della Scia. Obiettivo è accelerare l’avvio delle attività economiche ed edilizie, attraverso modelli standard per le segnalazioni e le comunicazioni alla Pa, da presentare in via telematica e con risposta in tempi certi (30 giorni salvo il ricorso alla Conferenza dei servizi) tramite il meccanismo del silenzio/assenso.

Nel testo finale del decreto saranno recepiti i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni di Montecitorio. In particolare per evitare il rischio che gli ostacoli cancellati sulla carta tornino a ripresentarsi nella realtà: per far questo ci sarà un divieto esplicito per la Pubblica Amministrazione nel suo complesso di chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella indicata nel modulo standard (che dovrà essere effettivamente adottato da tutti gli enti). Mentre sul silenzio-assenso verrà comunicata al cittadino che presenta una Scia la data di avvio del procedimento, per garantire che in caso di trasmissione della comunicazione a un ufficio sbagliato sia la PA stessa a girare la pratica all’indirizzo giusto e coordinare meglio le regole da seguire nei casi in cui sono necessarie comunicazioni e segnalazioni ulteriori (Scia plurima).


Questa opera di “ripulitura” procedurale sembra una questione da tecnici ma è essenziale per centrare davvero l’obiettivo di garantire tempi certi all’esercizio delle attività economiche. Allo stesso filone appartiene il chiarimento sul termine dei 18 mesi, oltre il quale la Pubblica Amministrazione non potrà più ripensare le decisioni già assunte. Il criterio è generale, scritto nella stessa legge delega, ma va coordinato con le regole specifiche introdotte dal decreto sulla Scia. Dalle ultime limature dipenderà la possibilità, caldamente suggerita dal Consiglio di Stato, di applicare questo termine ad ampio raggio, e anche ai provvedimenti emanati prima dell’entrata in vigore della riforma evitando quindi una “riapertura” delle possibilità di nuove obiezioni da parte della Pa sui via libera già concessi. 


Con il varo definitivo, la settimana ventura, dei tre decreti legislativi annunciati (Scia, Conferenza dei servizi e norme sui licenziamenti) riparte il treno attuativo della delega Madia (legge 124/2015). Entro il mese di giugno dovrebbero seguire gli altri decreti legislativi varati nel primo “pacchetto” del 20 gennaio scorso, di cui solo il decreto sull’accesso agli atti pubblici (Foia) è finora arrivato in Gazzetta ufficiale.
In ritardo resta invece il decreto che taglia i tempi per le procedure autorizzative di grandi opere, quello che prevede poteri sostitutivi del presidente del Consiglio.


Il secondo giro di decreti attuativi della delega (un’altra decina è attesa) dovrebbe invece arrivare entro metà luglio: con questa tempistica, infatti, il Governo riuscirebbe a ottenere una sorta di “bonus” di 90 giorni in più sui tempi di esame parlamentare dei provvedimenti puntando sul varo definitivo entro fine novembre (contro una scadenza delle delega prevista a fine agosto), fra cui è prevista la cosiddetta Scia 2 (per la mappatura delle procedure).

 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Regolamento edilizio unico: manca solo l'accordo definitivo

È in arrivo il Regolamento edilizio unico. Lo ha assicurato il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Maria Anna Madia, durante un’audizione presso la Commissione per la Semplificazione della Camera.


Dopo l’accordo sulle 42 definizioni standardizzate, sta quindi per vedere la luce il Regolamento edilizio unico completo, “uguale in tutta Italia”.

GLI STEP DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO

Secondo il Ministro, la parte più impegnativa del lavoro per risolvere questa situazione è già stata fatta a febbraio con l’adozione delle voci standardizzate: veranda, volume tecnico e superficie utile, ad esempio, avranno lo stesso significato ovunque e non si potrà più fare confusione tra balcone e terrazzo o tra pensilina e tettoia.
Ora manca solo l’intesa sullo schema definitivo del regolamento e sui margini d’azione da concedere agli Enti locali.


“Una rivoluzione - ha commentato il Ministro Madia - vista la giungla di partenza. Oggi ci sono oltre 8 mila regolamenti edilizi, uno per ogni comune, e alcuni risalgono agli anni Trenta, generando caos e incertezze”. Come se ciò non bastasse, “ogni regolamento comunale detta definizioni diverse, perfino la nozione di superficie e il modo di calcolarla cambia da un comune all'altro”. 


Per mettere d'accordo tutti sulle definizioni base dell'edilizia, ha spiegato il Ministro Madia, è stato necessario "un processo lungo e impegnativo", che ha causato qualche ritardo. In base all’Agenda per la semplificazione, infatti, il regolamento edilizio unico doveva essere pronto per novembre 2015.


LE ALTRE SEMPLIFICAZIONI IN EDILIZIA

L’adozione del regolamento edilizio unico completerà il processo di semplificazione delle procedure da utilizzare nel settore edile, da sempre accusate di essere troppo farraginose e di complicare la vita agli addetti ai lavori. 
Tra il 2014 e il 2015, su impulso del Decreto Semplificazioni (DL 90/2014) sono stati adottati vari modelli unici: quello per Scia e permesso di costruire, i moduli unici per CIL e CILA, lo schema unico perl’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e il modulo standardizzato per la presentazione della Superdia.


Il Governo sta inoltre lavorando al decreto che riscriverà tutta la normativa in materia di Scia. Dopo l’adozione del modello unico si è infatti reso necessario chiarire in modo univoco su tutto il territorio nazionale quali interventi possono essere effettuati con la Scia e uniformare le procedure. Dato che nelle scorse settimane il testo ha ricevuto la bocciatura da parte del Consiglio di Stato, l’Esecutivo è ora impegnato in un’opera di revisione.


Ricordiamo inoltre che da agosto 2015 sono in vigore il permesso di costruire con silenzio assenso e il limite di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio della Scia.


Fonte articolo: Edilportale.com

Permesso di costruire: le nuove regole dal 28 Agosto


Prende il via venerdì 28 agosto il processo di semplificazione in materia di formazione del silenzio assenso, Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e conferenza di servizi. È stata pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale la riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015) che, lo ricordiamo, dettando le linee guida per la riorganizzazione della PA, impatta anche sulle procedure autorizzative nel settore edile.


Silenzio assenso
Gli atti di assenso e i nulla osta delle Amministrazioni dovranno essere resi entro trenta giorni. Decorsi questi termini, si formerà il silenzio assenso. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di autorizzazione, sarà il Presidente del Consiglio dei ministri a decidere le modifiche.

Il silenzio assenso si applicherà anche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi. In questi casi, però, il termine è stato elevato a novanta giorni.


Le nuove regole saranno operative a partire da venerdì 28 agosto e avranno un impatto positivo sulla velocizzazione dell'iter per ottenere il permesso di costruire. Dopo la presentazione della richiesta da parte del provato, infatti, l'iter può subire dei ritardi nell'attesa dei pareri delle Asl, dei Vigili del Fuoco o delle Soprintendenze, chiamate in causa nelle aree sottoposte a vincolo.


Scia
Entrano in vigore venerdì prossimo i limiti all’autotutela della Pubblica Amministrazione. Il testo pubblicato in Gazzetta prevede che un provvedimento illegittimo può essere annullato d’ufficio al massimo entro diciotto mesi, anche se l’autorizzazione si è formata con silenzio assenso. Viene così modificato l’articolo 21 nonies della Legge 241/1990, che parlava più genericamente di un termine ragionevole. Dopo un anno e mezzo, quindi, gli interventi realizzati con Scia potranno essere considerati "al sicuro" da eventuali contestazioni.


Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo adotterà uno o più decreti legislativi per individuare in modo preciso i procedimenti soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività e al silenzio assenso, ma anche quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva.
Dopo la presentazione di un’istanza, le Amministrazioni dovranno indicare obbligatoriamente i termini entro cui si pronunceranno  o dopo quanto tempo l’eventuale silenzio potrà essere interpretato come accoglimento della domanda.


Conferenza di servizi
Sempre entro dodici mesi dall’approvazione della legge, il Governo adotterà un decreto legislativo per la semplificazione della conferenza di servizi, in modo da avere tempi certi ed evitare il blocco delle opere. Saranno ridotti i casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria e verranno introdotti modelli di istruttoria in grado di garantire la partecipazione telematica dei soggetti interessati.
Scatterà il silenzio assenso se le amministrazioni (anche quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente) non si pronunceranno entro il termine dei lavori della conferenza.


Fonte articolo: http://www.edilportale.com/news/2015/08/normativa/semplificazioni-in-edilizia-pubblicata-la-riforma-della-pubblica-amministrazione_47353_15.html

Permessi di costruzione: quando basta la Scia?

Quali interventi edilizi, sulla propria abitazione o nell'edificio condominiale, possono essere realizzati con semplice autocertificazione? Ormai quasi tutti (salvo le nuove costruzioni), dopo le novità legislative introdotte tra il 2011 e la fine del 2014.


Infatti, per decenni tutte le attività edilizie sono state soggette a "provvedimento espresso” (bisognava cioè chiedere al Comune la concessione o l'autorizzazione edilizia e aspettare - a volte mesi - che arrivasse l’ok).


A partire dal 1996, con l’introduzione della Dia (Denuncia di inizio attività) e poi via via in modo sempre più ampio, le attività edilizie sono diventate possibili con "autocertificazione". Tra gli ultimi importanti interventi inseriti in questo regime "fai da te" le demolizioni e ricostruzioni anche con modifiche di sagoma (Dl 69/2013) e i frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari (Dl 133/2014, si veda il box).

Novità positive anche dalla legge sulla pubblica amministrazione approvata il 4 agosto: limiti ai poteri della Pa di intervenire una volta presentata la Scia o scattato il silenzio-assenso sul permesso edilizio, e silenzio-assenso in caso di mancato parere di Soprintendenze o altri enti di tutela.


Certo, l’autocertificazione in edilizia non è semplice come per i dati anagrafici: serve infatti - oltre al progetto nei casi più complessi - una "asseverazione" da parte di un tecnico abilitato, un documento cioè in cui l’architetto, l’ingegnere o il geometra, una volta verificate le normative statali, regionali e comunali e le previsioni urbanistiche comunali, dichiara che l’intervento previsto è ad esse conformi.
Serve naturalmente un po’ di tempo per preparare queste carte, e bisogna pagare l’attività del progettista, ma una volta presentate al Comune la Cila o la Scia i lavori possono cominciare subito, senza restare appesi alle lentezze degli uffici.


Cosa resta invece ancora soggetto al "permesso edilizio"? Innanzitutto le "nuove costruzioni", singoli edifici in zone dove il piano regolatore ammette l’intervento diretto (senza piano urbanistico), e anche gli "ampliamenti di volume" di edifici esistenti. Ma ci sono a questo secondo caso alcune importanti e positive eccezioni (si veda il box sui permessi).
Sono inoltre soggette all’ok del Comune le ristrutturazioni edilizie "pesanti", cioè le trasformazioni radicali degli edifici esistenti che comportino modifiche dei volumi e dei prospetti, e nel caso dei centri storici anche quando c’è modifica di destinazione d’uso.


In tutti gli altri casi basta la Scia, anche per le ristrutturazioni edilizie rilevanti con cambio d’uso (sempreché ammesso dai Prg) o le demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volume e anche con modifiche alla sagoma.


GUIDA


Indice interventi liberi
Opere con comunicazione semplice (Cil) “asseverata” (Cila), interventi con Scia: ecco la mappa.
Interventi liberi. Si possono fare in totale libertà, senza comunicare nulla a nessuno, gli interventi di manutenzione ordinaria. Cioè le tinteggiature interne, le sostituzioni (senza innovazioni) di pavimenti, sanitari o impianti, le tinteggiature delle facciate (sempre senza modifiche, anche di colore) se le impalcature non servono o non occupano suolo pubblico. Liberi anche gli interventi di eliminazione di barriere architettoniche (purché non si alteri la sagoma dell’edificio).

Cil (comunicazione di inizio lavori). Serve invece una Cil, secondo moduli predefiniti dai Comuni e cioè una comunicazione senza assistenza del progettista abilitato, per opere destinate a soddisfare esigenze contingenti o temporanee, per la pavimentazione di spazi esterni (anche aree di sosta scoperte), per l’installazione di pannelli solari (termici e fotovoltaici), per la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e per gli elementi di arredo delle aree pertinenziali.

Cila (comunicazione asseverata). Come nel caso precedente, una volta presentata la comunicazione al Comune si possono avviare i lavori. In questo caso serve però una asseverazione tecnica da parte di geometra, architetto, ingegnere. Serve la Cila per le manutenzioni straordinarie, cioè le trasformazioni di parti anche importanti degli edifici, purché però non cambi la volumetria complessiva degli edifici, non cambi la destinazione d’uso e non vengano interessate parti strutturali dell’edificio. Sono possibili anche frazionamenti o accorpamenti di immobili (si veda qui sotto). Il progettista, oltre a dover attestare la conformità delle opere previste alle prescrizioni edilizio-urbanistiche di leggi e norme comunali, deve appunto attestare che non vengono toccate parti strutturali.

Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Con poche modifiche nominalistiche e di moduli, la Scia equivale di fatto alla Cila: serve l’asseverazione del tecnico abilitato, non si paga nulla al Comune, si deve indicare il nome dell’impresa edilizia che realizza i lavori, si parte subito (salva la facoltà dell’amministrazione, entro 30 giorni, di bloccare i lavori per mancanza dei presupposti tecnico-giuridici). Con la Scia si possono fare le manutenzioni straordinarie con interessamento delle parti strutturali, i restauri e risanamenti conservativi, le ristrutturazioni edilizie “leggere”, comprese anche le demolizioni e ricostruzioni senza rispetto della precedente sagoma dell’edificio, purchè non si modifichino le volumetrie originarie o i prospetti.


Ampliamenti con Scia. Gli ampliamenti sono in pratica le sopraelevazioni di edifici, le coperture di terrazzi, gli allargamenti in orizzontale (ad esempio di villette) o comunque le ristrutturazioni che aumentano le cubature totali. La regola generale è che serve il “permesso”. Ma ci sono importanti (e positive) eccezioni.
Basta infatti la Scia per gli ampliamenti fino al 20% dei volumi pertinenziali (ad esempio edifici per gli attrezzi o simili) e soprattutto per i box auto pertinenziali, fuori terra o interrati. Inoltre, nel quadro delle misure speciali dei "Piani casi", gli aumenti premiali di volume degli edifici in deroga ai Prg introdotti dal 2009 e in vigore ancora in quasi tutte le Regioni (non però in Lombardia ed Emilia Romagna), la maggior parte delle leggi regionali hanno previsto che questi ampliamenti si possano fare con semplice Scia.

Varianti con Scia. Grazie al decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014), in caso di modifiche al progetto “in corso d’opera” non serve più fermarsi e richiedere un permesso di costruire-bis, ma basta la Scia asseverata dal tecnico. Questo purché si tratti di varianti non “essenziali”, che cioè non modifano volumi, destinazioni d’uso e localizzazioni rispetto al progetto iniziale. 

Cosa si paga. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo per il costo di costruzione si devono pagare al Comune solo per gli interventi soggetti a permesso. Il “quantum” dipende dal valore dell’intervento, ma anche da complesse regole regionali e comunali. Molti Comuni tendono a premiare, con sconti sugli oneri, gli interventi che migliorano le prestazioni energetiche degli edifici, e le ristrutturazioni (anche radicali) rispetto alle nuove costruzioni.

Tempi e silenzio-assenso. Lo Sblocca Italia ha ridotto da 150 a 90 giorni, anche per le città con oltre 100mila abitanti, il termine entro il quale il Comune deve rilasciare (o respingere con motivazione) il permesso edilizio. Se non lo fa scatta il silenzio-assenso. In alternativa l’interessato può chiedere la nomina di un commissario ad acta.


Fonte articolo: ilSole24Ore, vetrina web

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