Prima casa: 19% detraibile per spese di mediazione

Prosegue il "graduale miglioramento del mercato immobiliare": lo rileva Bankitalia nel sondaggio congiunturale sulle compravendite di abitazioni riferito all’ultimo trimestre 2015. E il merito va anche alle agevolazioni fiscali per la prima casa: fra gli incentivi tuttora validi c’è la detrazione Irpef della provvigione pagata all’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’immobile. 


È intanto in vigore da qualche giorno la netta riduzione dell’imposta di registro per chi compra un cespite nelle aste giudiziarie e lo rivende entro due anni.

 
Domanda in aumento

Lo studio degli economisti di Bankitalia si rifà proprio all’esperienza degli operatori del settore. Aumenta la quantità di agenti che nel periodo interessato hanno venduto almeno un’abitazione: 77,8% contro il 71,6% nel terzo trimestre dell’anno scorso. E i nuovi incarichi di mediazione arrivati nel frattempo destano ottimismo anche a medio termine, dunque nei prossimi due anni. Ma attenzione, si ferma il calo dei prezzi: per la prima volta dalla primavera del 2011 risulta minoritaria la quota di agenti che segnala una contrazione dei corrispettivi per i trasferimenti; si tratta del pari al 46,4 per cento contro il 67,6 di un anno fa.


Così si scarica

Un’occasione di risparmio per chi compra l’abitazione arriva proprio dalle spese di mediazione ed è la stessa Agenzia delle Entrate a spiegare il funzionamento degli incentivi nella guida su casa e fisco: sono detraibili nella misura del 19% su un importo massimo di 1.000 euro i compensi pagati a chi si occupa dell’intermediazione immobiliare nell’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale: il tetto del bonus, insomma, è 190 euro. E ciò al di là di come sono denominati i compensi da scaricare dalle tasse.
Quando a comprare l’unità immobiliare sono più persone, la detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in base alla relativa quota, sempre nel limite di mille euro. Al contribuente l’agevolazione spetta a condizione che l’acquisto dell’immobile sia effettivamente concluso.
In caso di stipula del contratto preliminare, per poter usufruire del beneficio fiscale è necessario aver regolarmente registrato il compromesso.


Fattura e dichiarazione

Lo sgravio Irpef può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi, 730 o Unico, l’anno successivo all’emissione del documento contabile. Se la fattura risulta intestata a uno solo degli acquirenti ma l’immobile è comunque in comproprietà, bisogna integrare il documento annotando i dati di chi non figurava per consentirgli di fruire della detrazione pro quota. Al contrario, se il proprietario dell’abitazione è uno ma la fattura dell’agenzia risulta intestata anche a un’altra persona, bisogna annotare sul documento che a sostenere la spesa è stato solo il primo, che altrimenti non potrà detrarre l’intera somma. E laddove la fattura viene intestata a una persona che non è il proprietario, quest’ultimo non otterrà il beneficio fiscale.
Lo sgravio compete anche per l’acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprietà, ad esempio l’usufrutto, sempre a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. No al bonus per la provvigione versata per l’acquisto di seconde case e ai mediatori creditizi per la stipula del mutuo fra l’acquirente e la banca.


Misura fissa

Veniamo all’incentivo per le vendite giudiziarie, introdotto dal decreto legge 18/2016, che riforma le banche di credito cooperativo. Il pagamento dell’imposta di registro sull’immobile è previsto nella misura fissa di 200 euro invece che nella percentuale del 9% del valore di assegnazione del bene. Ma unicamente a condizione che l’acquirente dichiari in sede di assegnazione dell’immobile di voler ritrasferire il cespite nel biennio successivo. E se poi non lo fa? Sarà costretto a pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, la sanzione amministrativa del 30% e gli interessi di mora. L’agevolazione è prevista soltanto fino al 31 dicembre prossimo.


Fonti articolo: IlGazzettino.it

Prima casa: prevale la classificazione catastale

I criteri per i benefici fiscali sulla prima casa in vigore dal 2014 valgono anche per il passato. La classificazione catastale prevale sulle vecchie regole del 1969. La casa che rientra nella categoria A/2 non è di lusso e, pertanto, può fruire dei benefici “prima casa”, a prescindere dal fatto che l’immobile è superiore ai 240 metri quadrati, limite oltre il quale, in base ai criteri del decreto del 1969, era esclusa l’agevolazione.


È questo, in sintesi, quanto deciso dalla Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 4449/1/15. Ecco i fatti.

 

L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma, con un atto di rettifica e liquidazione, revoca le agevolazioni prima casa a un contribuente che aveva acquistato un immobile nel 2008. Per l’ufficio, il contribuente non aveva diritto alle agevolazioni perché l’immobile aveva le caratteristiche di “casa di lusso”. Anche l’Agenzia del Territorio aveva supportato la decisione dell’ufficio in quanto aveva stimato che l’immobile aveva una superficie complessiva di 308,65 metri quadrati, cioè superiore al limite di 240 metri quadri oltre il quale era esclusa l’agevolazione prima casa.

Contro l’atto di revoca delle agevolazioni il contribuente presenta ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto. Il ricorso viene respinto dalla Ctp di Roma. Contro la sentenza, il contribuente propone appello per chiederne la riforma. Nell’appello, il contribuente rileva, in particolare, la mancata applicazione del principio dell’abolitio criminis in relazione all’articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.


Per i giudici tributari di secondo grado, l’appello del contribuente deve essere accolto per la ragione che si deve tenere conto del predetto articolo 10 del decreto legislativo 23/2011, a seguito del quale la materia è stata totalmente innovata avendo, tale provvedimento "modificato i criteri di individuazione delle classi degli immobili ai fini dell’imposta di trascrizione riportando tutto alla categoria catastale".

Ciò è stato confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, che, nella circolare 2/E del 2014, al paragrafo 1.3, afferma che "a decorrere dal 1° gennaio 2014, … l’applicabilità delle agevolazioni prima casa risulta vincolata, ai fini dell’imposta di registro, alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più alle 13 caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969, così come previsto dall’articolo 1, quinto periodo, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2013".


Nel caso in esame, anche se l’acquisto dell’immobile è del 2008, deve essere rispettato il principio di abolitio criminis secondo il quale "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile".


In conclusione, le regole per le agevolazioni fiscali sulla casa in vigore dal 2014 valgono anche per il passato, e la classificazione catastale prevale sui vecchi criteri del 1969. Considerato che la casa in oggetto, di categoria A/2, è “non di lusso”, il contribuente ha diritto alle agevolazioni e l’atto dell’ufficio deve essere annullato.


Fonte articolo: IlSole24ore.com

Le Entrate aggiornano la guida per le ristrutturazioni



È stata pubblicata ieri la nuova versione del Manuale dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata con le novità contenute nella Stabilità 2016.


Nello specifico, con la proroga della maggiore detrazione al 50% e del bonus mobili ed elettrodomestici sino a fine anno, e con le agevolazioni previste per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità e per acquisti di immobili ristrutturati.

 

 

Proroga della maggiore detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione.
Ponendosi in continuazione a diversi provvedimenti di proroga, la Stabilità 2016 ha posticipato sino al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione IRPEF (50%, contro il 36%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (mentre in passato era fermo a 48.000 euro). Secondo le norme ad oggi in vigore, dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.


Agevolazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Sempre sino a fine anno sarà, altresì, possibile beneficiare della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.


Maggiore detrazione (IRPEF e IRES) per gli interventi su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità.
È confermata per tutto il 2016 la maggiore detrazione per le spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive: il bonus è pari al 65% delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.


Detrazione IRPEF per acquisti di immobili ristrutturati.
Alla maggiore detrazione del 50% si ha diritto sino al 31 dicembre 2016 anche in caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro). Dal 2017 ritornerà alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.


Fonte articolo: LaStampa.it

Leasing: come dichiarare che è "prima casa"

Al fine di beneficiare dell’imposta di registro ridotta nell’ambito degli acquisti effettuati dalle società di leasing sulle abitazioni da destinare ad abitazione principale potranno essere rese dall’utilizzatore sia nell’atto di acquisto dell’immobile da parte della società concedente, intervenendo volontariamente all’atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell’immobile.


A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti della stampa specializzata in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una specifica disciplina di favore tesa a incentivare l’acquisto dell’abitazione principale ricorrendo al contratto di leasing immobiliare (I vantaggi e gli svantaggi del leasing immobiliare).
In particolare, l’art. 1, comma 83, dispone che nei confronti dell’acquisto effettuato da parte della società di leasing concedente (effettuato tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020) si applichino le agevolazioni “prima casa” se ricorrono in capo all’utilizzatore i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa allegata al TUR.


Nello specifico, l’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016 prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura dell’1,5% per i trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario aventi per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le predette condizioni. Le condizioni, inoltre, devono sussistere in capo all’utilizzatore e, dunque a prescindere dalla circostanza che tale soggetto destini l’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale.
Nei casi di acquisto di immobile senza le caratteristiche di “prima casa” l’imposta di registro è del 9%.


Le relative dichiarazioni, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, potranno essere rese dall’utilizzatore sia nell’atto di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, intervenendo volontariamente all’atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell’immobile.
In tale ultima ipotesi, tuttavia, è necessario, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione unitamente all’atto di trasferimento dell’immobile.

Nel caso in cui nel contratto di compravendita, in cui interviene anche l’utilizzatore del contratto di leasing, si faccia riferimento al precedente contratto di leasing stipulato e non registrato, detta enunciazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro, in misura fissa, anche per la disposizione enunciata.

Fonte articolo: Ipsoa.it

Nuova data per comunicare le spese di ristrutturazione

Le comunicazioni per la detrazione delle spese per recuperi edilizi e riqualificazione energetica non dovranno essere spedite dai contribuenti e, soprattutto, le banche avranno tempo sino al 28 febbraio per inviare quelle relative al 2015.


Trova così soluzione l’allarme lanciato da Casaclima e Renovate Italy, che avevano rilevate alcune incongruenze.

Mentre si andavano stringendo i nodi organizzativi e informatici per la complessa operazione del modello 730 precompilato, il ministero dell’Economia era intervenuto con il decreto del 18 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio, che lasciava spazio a qualche equivoco. La norma riguardava l’invio delle comunicazioni per le spese funebri, universitarie e, appunto di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Ma se sui primi due aspetti venivano enunciate regole chiare (a inviare la documentazione sono, rispettivamente, le imprese che fatturano le spese funebri e le università pubbliche e private, in ambedue i casi entro il 28 febbraio), per le spese edilizio-energetiche il testo non era chiaro.


Infatti il decreto diceva: "Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono già trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo (...), le comunicazioni contenenti l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015". 
In sostanza, quindi, non veniva chiarito chi avrebbe dovuto inviare le comunicazioni e si cominciava a temere che potessero venir coinvolti direttamente i contribuenti, senza contare l’estrema vicinanza del termine.


L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito ieri al Sole 24 Ore un punto fondamentale: l’adempimento è a carico degli istituti di credito. I contribuenti possono quindi tirare un sospiro di sollievo. E anche dall’Abi è arrivata la rassicurazione: "Le banche - dice l’Abi - confermano la trasmissione dei dati relativi ai bonifici per ristrutturazioni edilizie così da ricomprenderli nella dichiarazione precompilata".


Poi c’è il problema del 31 gennaio: le banche avrebbero avuto un mese in meno rispetto a tutti gli altri per curare l’invio della comunicazione. "Con originario provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2015 - ricorda l’Abi - la data di invio dei dati è stata prevista al 28 febbraio 2016. Ma con successivo decreto di approvazione delle specifiche tecniche (13 gennaio 2016) è stata modificata la data di invio dei dati al 31 gennaio 2016 con ciò anticipando i termini di trasmissione".


Alla soluzione anche di questo problema (inspiegabilmente, in Gazzetta era arrivato un testo diverso da quello che, in bozza, si legge sul sito dello stesso Mef) ci ha pensato lo stesso ministero: il Dipartimento delle Finanze ha confermato che "si tratta di un mero errore materiale e che il testo del provvedimento che fa fede è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale online sulla quale si è già provveduto alla rettifica". La versione rettificata della Gazzetta “cartacea” sarà invece pubblicata oggi. "La data vigente - conclude il Mef - è quindi quella del 28 febbraio di ciascun anno". 


Fonte articolo: IlSole24Ore, vetrina web

Modello 730: le detrazioni su casa e terreni

Il 730/2016 precompilato non sarà inviato ai contribuenti prima di aprile, ma intanto è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello standard. 


Il modulo relativo alla dichiarazione dei redditi del 2015 presenta alcune novità anche per quanto riguarda le spese e le detrazioni per la casa.

 

1.Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. L’agevolazione riguarda:

- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
- l’acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell’agevolazione l’immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto alla locazione per almeno otto anni.


2.Detrazioni spese affitto.
Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).


3.Cedolare secca. 
- Per le abitazioni concesse in locazione è possibile scegliere il regime di tassazione definito “cedolare secca” sugli affitti, che prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
- La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un’aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
- Nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell’immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca”, mentre nella sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione.


4.Detrazione mutuo del 19%.
- Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili; 
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio; 
- interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione;
- interessi per prestiti o mutui agrari.


5.Spese ristrutturazione, riqualificazione e bonus mobili.
- E' prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- è prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
- è prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
- è prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- è riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

I termini e le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica sono stabiliti nel Decreto 13 gennaio 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze, all'articolo 3 si legge: "Con riferimento ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, i cui dati sono gia' trasmessi da banche e Poste Italiane S.p.A., per le finalità di controllo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41, cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio 2002, n. 153, le comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute nell'anno d'imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dai dati relativi al 2015”.


6.Detrazione spese affitto terreno agricolo.
Detrazione del 19% delle spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli(diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limitedi 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. 


Fonti articolo: Idealista.it, Casaeclima.com

Confermata la ripresa immobiliare: compravendite +10,8%

A dispetto del fatto che il terzo trimestre è nell'anno sempre il più debole per via della larga fetta di tempo riservata alle vacanze e alla chiusura estiva, sul fronte compravendite residenziali il terzo quarter nel 2015 conferma il trend di ripresa del settore anticipato dai numeri del periodo aprile-giugno.


Gli italiani tornano ad avere, seppur con le opportune cautele, fiducia nel mattone. 

E se, secondo l'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, nel secondo trimestre 2015 l'aumento delle compravendite di case si attestava a quota +8,2%, con poco meno di 9mila case vendute in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, da luglio a settembre 2015 le transazioni sono aumentate del 10,8% con oltre 10mila case vendute in più rispetto al terzo trimestre 2014. Per una quota complessiva di 105mila unità sul territorio nazionale.


Il residenziale è il comparto più attivo, pertinenze comprese (+9%), segue il commerciale con un rialzo degli scambi del 7% mentre produttivo (+2,2%) e terziario (+0,9%) languono.
Il maggior interesse a investire nel mattone è dettato anche da una serie di variabili legate alla forte liquidità in giro che non trova rendimenti interessanti in asset class alternative, dalle azioni in Borsa ai titoli di Stato, ma anche dal forte ridimensionamento dei valori immobiliari, che rendono l'acquisto più appetibile e più abbordabile. 


L'andamento per aree geografiche. 
Particolarmente attivi nell'acquisto di una nuova casa sono stati gli abitanti di Napoli città, i milanesi e i torinesi.


Nel capoluogo campano il rialzo degli scambi ha superato di poco il 21%, mentre in provincia si è fermato al 7%. I due trimestri precedenti erano stati abbastanza fermi, mentre nel 2014 si erano registrate compravendite in calo del 3,7%, unica delle otto grandi città in terreno negativo. A Milano si sono vendute il 18,2% di case in più rispetto a un anno fa (4.108 case contro le 3.475 passate di mano nel terzo trimestre 2014), +9% l'aumento del trimestre precedente. Nel primo quarter l'aumento si era fermato al 2%, ma quel periodo era ancora influenzato dai cambiamenti a livello fiscale per l'introduzione di un nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che ha reso vantaggioso posticipare gli atti dall'ultimo trimestre 2013 al primo 2014, influenzando quindi a cascata anche la rilevazione. 


La nota appena pubblicata rileva anche rialzi del 14,1% a Firenze, poi si scende al +9,2% di Palermo, mentre gli incrementi a Roma, Genova e Bologna si fermano tra il 4,6% e il 6,1%.
Nelle province il primato della crescita del mercato residenziale in questo trimestre è di Bologna (+14,4%) seguita a breve distanza da Genova (+14%). Si mettono in evidenza anche i comuni minori delle province di Torino, Palermo e Milano con un rialzo superiore al 10%.


Capoluoghi e centri minori.
La nota conferma il trend di ripresa del mercato, guidato dai capoluoghi che registrano un rialzo pari al 12,2% a fronte di una crescita del 10% per i comuni minori. A fare la differenza è il Centro, dove lo scarto è a favore dei centri più piccoli (+12,4% contro il +8,8%).
A partire dal secondo trimestre 2015 è il Nord a guidare la crescita. Nelle regioni settentrionali, con quasi 54 mila abitazioni compravendute, il tasso tendenziale di crescita è quasi doppio rispetto alle regioni del Sud, +13% contro +7%.


Fonte articolo: http://www.casa24.ilsole24ore.com/art/mercato-immobiliare/2015-12-01/vendite-case-italia-salita-10percento-terzo-trimestre-114949.php?uuid=ACFr4nkB&refresh_ce=1

Introdotti i metri quadri nelle visure catastali

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Non solo vani. Nelle visure catastali fanno il loro debutto i metri quadri. Per 57 milioni di immobili il "documento di riconoscimento" rilasciato dall'Agenzia delle Entrate conterrà nero su bianco anche il dato relativo alle superficie. Una rivoluzione che semplifica anche il calcolo della tassa sui rifiuti.


Nel comunicato diffuso dal Fisco si legge che "L'Agenzia delle Entrate rende disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A, B e C. Una novità che semplifica la vita ai proprietari di 57 milioni di immobili, mettendo a loro disposizione un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici". Arriva direttamente in visura anche la superficie ai fini Tari, per consentire ai cittadini di verificare con facilità la base imponibile utilizzata per il calcolo della tassa rifiuti".

 

Metri quadri visura catastale.
Oltre ai dati identificativi dell'immobile (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, Comune) e ai dati di classamento (zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), da oggi sarà riportata direttamente in visura anche la superficie catastale. 57 milioni di unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria.


Metri quadri tariffa rifiuti.
Le visure si arricchiscono di un'altra informazione importante per i cittadini: la superficie ai fini Tari, che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie. Ciascun proprietario avrà così a portata di mano anche questa informazione, già fornita dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni grazie ai flussi di interscambio dati già attivi, per poter verificare la base imponibile utilizzata per il calcolo del tributo sui rifiuti.


In caso di incoerenza tra la planimetria e la superficie calcolata, inoltre, i contribuenti potranno inviare le proprie osservazioni, attraverso il sito dell'Agenzia, e contribuire quindi a migliorare la qualità delle banche dati condivise tra Fisco ed enti locali. Già dal 2013 i Comuni possono segnalare errori di superficie riscontrati su immobili presenti nella banca dati catastale.


Aggiornamento banche dati.
La novità, che arriva al termine di un periodo di sperimentazione che ha coinvolto gli uffici provinciali - Territorio di Brindisi, Foggia e Ravenna - lascia al momento fuori, in attesa delle opportune verifiche nell'ambito delle attività di allineamento delle banche dati, gli immobili che presentano un dato di superficie "incoerente".
Quanto agli immobili non dotati di planimetria, che risalgono perlopiù alla prima fase di censimento del Catasto edilizio urbano, e sono di conseguenza privi anche del dato relativo alla superficie, i proprietari possono presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale, con procedura Docfa, per l'inserimento in atti della piantina catastale. Una regolarizzazione che, per l'attuale normativa, è d'obbligo se si è intenzionati a vendere.


Fonte articolo: http://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2015/11/09/118186-agenzia-delle-entrate-nelle-visure-catastali-debuttano-i-metri-quadri-addio-ai

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