Attestazione APE in vigore dal 1 Agosto

Per l'entrata in vigore dell'attestato di prestazione energetica nazionale la data è stata fissata all'agosto prossimo, cioè un mese in più rispetto a quanto indicato in precedenza. Il nuovo termine si ricavava dalla nuova bozza del provvedimento, che sta per essere varata dalla conferenza unificata. 


Intanto è stato definita la bozza di decreto Sviluppo economico (con Infrastrutture e Semplificazione) con gli schemi di relazione tecnica di progetto necessaria per applicare le nuove regole sui requisiti minimi di efficienza degli edifici, varati lo scorso 25 marzo dalla conferenza unificata ma non ancora pubblicati in Gazzetta. 

 

 

Tra le modifiche importanti spicca la data di entrata in vigore delle norme. L'adeguamento all'Ape nazionale avverrà a partire dal primo agosto. Tra le modifiche introdotte non manca un richiamo esplicito alle sanzioni a carico del progettista, in caso di inadempienza (nella precedente bozza nulla era stato indicato in materia di sanzioni). Si tratta delle sanzioni fissate dal Dlgs 192/2005 (articolo 15): si va dalla sanzione tra il 30% al 70% della parcella a carico di progettista o direttore dei lavori a una sanzione tra 5mila e 30mila euro a carico del costruttore edile che non rilascia l'attestato. 

L'attestato prevede che venga indicato, con l'indice di prestazione energetica, anche l'indice di prestazione energetica medio degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di Ape. Ebbene, per quanto riguarda l'indicazione di questo dato, il nuovo testo concede 18 mesi di tempo, per dar modo all'Enea di mettere a disposizione le informazioni.


Dm sulla relazione tecnica 
Il decreto definito dal governo fornisce al progettista le indicazioni per compilare la relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Si tratta sempre di un adempimento previsto dal Dlgs 19 agosto 2015, (articolo 8 comma 1), cioè sul decreto che recepisce la direttiva 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici. 


Il decreto tecnico indica ai progettisti quali dati (e come) inserire relativamente a elementi edili, termotecnici, illuminotecnici; e come poi debbano eseguire i calcoli e le verifiche. In modo da redigere poi la relazione tecnica di progetto che attesta l'effettiva rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.
Il decreto fornisce pertanto tre schemi di relazione tecnica, a seconda che il progetto riguardi nuove costruzioni, "ristrutturazioni importanti" o interventi di riqualificazione energetica.


Fonte articolo: casaeterritorio.ilsole24ore



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